I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Italia

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese in Italia.

Contenuto fornito da
Italia

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese italiano?

Il Registro delle Imprese italiano è tenuto dalle Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, sotto la vigilanza del giudice del Registro e del Ministero dello Sviluppo Economico. L’infrastruttura telematica è realizzata e manutenuta da InfoCamere, la società consortile per azioni delle Camere di commercio.

Il Registro fornisce informazioni dettagliate relative alle imprese, tra cui:

  • denominazione completa delle società
  • sede legale
  • partita IVA
  • attività esercitata forma giuridica
  • organi amministrativi
  • capitale investito
  • rappresentanti legali
  • poteri dei rappresentanti
  • filiali

Fornisce inoltre la possibilità di consultare documenti pubblici delle società, tra i quali:

  • rendiconti finanziari completi
  • atti costitutivi
  • elenchi degli azionisti

Il Registro delle Imprese italiano persegue due tipi di divulgazione:

  1. divulgazione giuridica
  • a fini di garanzia dell'esistenza della società
  • a fini di opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.)
  1. divulgazione economica
  • a fini statistici ed economici

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Al Registro è possibile accedere gratuitamente per ottenere alcune informazioni (ad esempio la denominazione e l'indirizzo della società). Tuttavia, l'accesso completo ai dati del Registro può avvenire solo su richiesta e a pagamento.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

Il Registro delle Imprese è tenuto, in Italia, da appositi uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali uffici sono denominati uffici del Registro delleImprese ed agiscono sotto la vigilanza - di tipo giurisdizionale - di un giudice delegato dal tribunale territorialmente competente (vigilanza sulla regolarità formale della singola iscrizione), nonché sotto la vigilanza amministrativa del Ministero dello sviluppo economico.

Il Registro delle Imprese ha trovato la sua attuale organizzazione, in Italia, a seguito di una riforma del 1993 (articolo 8 della legge n. 580 del 1993), attuata con un regolamento del 1995 (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).

Con tale riforma il Registro delle Imprese, fino ad allora tenuto in forma prettamente cartacea dalle cancellerie commerciali dei tribunali, è stato trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché lo gestissero in modo completamente informatizzato, con piena ed immediata disponibilità dei dati e degli atti presenti nel registro su tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni sono state, successivamente, integrate dall’art. 31 della legge n. 340 del 2000, che ha reso obbligatorio per quasi tutte le tipologie di imprese (in particolare, per tute le società) l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti informatici e telematici per la predisposizione e la presentazione delle istanze di iscrizione, e degli atti che le accompagnano, al Registro delle Imprese.

A seguito di una ulteriore evoluzione della normativa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) ormai tutte le tipologie di imprese, comprese quelle individuali, colloquiano con il Registro delle Imprese, ai fini dello svolgimento dei previsti adempimenti pubblicitari, mediante l’utilizzo della firma digitale nonché di appositi canali telematici.

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle Imprese accerta (articolo 11, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995):

a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge;

d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

Va evidenziato, nel contempo, che la quasi totalità degli atti relativi alle società da iscrivere nel Registro delle Imprese è predisposta con l’intervento di un notaio: l’art. 11, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 recita, infatti: <<L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’articolo 2718 del Codice civile>>.

Ai sensi dell’art. 2193 del Codice civile:

  1. I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
  2. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
  3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Storia del registro delle imprese

Il Registro delle Imprese italiano è stato istituito nel 1993.

Link correlati

Registro europeo delle imprese

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.