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Storia dell'istituzione del registro nazionale
Quando è stato istituito?
Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.
Con il decreto di urgenza del governo n. 129 del 10 ottobre 2002 che ha modificato la legge n. 26/1990 sul registro delle imprese e il decreto di urgenza del governo n. 76/2001 concernente la semplificazione di talune formalità amministrative per la registrazione e l'autorizzazione delle operazioni effettuate dagli operatori economici, il registro delle imprese in Romania è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, che opera sotto l'egida del ministero della Giustizia. L'Ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.
Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'Ufficio nazionale del registro delle imprese, uno a Bucarest e uno in ciascuno dei 41 distretti rumeni, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.
Quando è stato digitalizzato?
Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato per fornire nuovi servizi online alle imprese e a tutti gli interessati.
Obiettivi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese:
- fornire alla comunità imprenditoriale, agli enti pubblici, ai media e alle altre persone interessate informazioni sulle operazioni effettuate nel registro delle imprese;
- ridurre il tempo necessario per ottenere le informazioni;
- ridurre l'affluenza eccessiva presso gli uffici del registro di imprese;
- ridurre i tempi necessari per la presentazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- semplificare le procedure di iscrizione delle imprese, la fornitura di informazioni finanziarie e le richieste di informazioni e documenti;
- fornire agli interessati che presentano la richiesta online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.
Qual è l'attuale normativa applicabile?
decreto di urgenza del governo n. 116 del 2009;
decreto di urgenza del governo n. 44/2008;
norme di attuazione, del 10 ottobre 2008, sulla tenuta dei registri delle imprese;
Quali informazioni offre il registro delle imprese?
Chi ha il diritto di accedere al registro?
►L'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet dell'ONRC è gratuito per qualsiasi interessato ed è garantito 24 ore su 24. Il sito internet http://www.onrc.ro/ fornisce accesso a informazioni in merito a:
- modulistica e documenti necessari per l'iscrizione di atti nel registro delle imprese e nel registro centrale dei titolari effettivi;
- modulistica necessaria e modalità di rilascio di certificati, iter da seguire per ottenere informazioni, copie/copie autentiche, duplicati;
- informazioni generali per soggetti interessati allo svolgimento di attività regolamentate, se del caso (professionisti, singoli, persone giuridiche, autorità ed enti pubblici, ecc.);
- normativa applicabile al registro delle imprese/registro centrale dei titolari effettivi;
- informazioni di interesse pubblico;
- comunicazioni/comunicati stampa, eventi;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- dati di contatto dell'ONRC/ORCT (uffici del registro presso gli organi giurisdizionali) (indirizzo postale della sede legale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax).
Sul sito internet del registro delle imprese sono disponibili:
- documenti;
- informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
- informazioni relative all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e agli uffici del registro delle imprese presso gli organi giurisdizionali;
- varie informazioni di interesse pubblico - accesso gratuito;
- moduli utilizzati all'interno dell'ente;
- formalità per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni categoria di professionisti e operazioni;
- formalità per l'iscrizione nel registro dei titolari effettivi tenuto dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese per le persone giuridiche che devono presentare domanda per l'iscrizione nel registro delle imprese, fatta eccezione per gli enti pubblici nonché per le imprese e le società nazionali;
- statistiche relative alle operazioni registrate;
- storico della società;
- rete degli uffici del registro delle imprese (ORC);
- moduli (per professionisti, ecc.) e formalità;
- oneri e diritti per i servizi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese;
- servizi;
- legislazione;
- dati statistici;
- media.
►L'accesso alle informazioni sul portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese è gratuito, 24 ore su 24, e concesso previa registrazione come utente (creando username e password), che è comunque gratuita.
Le informazioni sul portale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono organizzate per servizi forniti gratuitamente o a pagamento secondo la normativa vigente.
Nel registro delle imprese sono registrati i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità dei professionisti interessati, la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.
I servizi online del registro delle imprese sono disponibili sul portale dei servizi elettronici, realizzato nel quadro dei programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese mediante un portale specifico".
Sul portale di servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono disponibili i seguenti servizi online:
- InfoCert;
- Recom online;
- verifica della disponibilità della denominazione sociale e relativa riserva online;
- verifiche preliminari (disponibilità e/o riserva di denominazione/logo per le persone giuridiche/fisiche, le imprese individuali/familiari);
- iscrizione dei dati nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;
- aggiornamento dei recapiti delle società iscritte nel registro delle imprese;
- disponibilità di informazioni aggiornate sulle attività passate della società e statistiche;
- rilascio di documenti (certificati);
- stato della pratica;
- notifica delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;
- decisioni di rinvio delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;
- pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche nel Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC, bollettino elettronico del registro delle imprese);
- dati statistici (operazioni del registro centrale delle imprese, imprese a capitale estero);
- moduli offline del registro delle imprese;
- registrazione della dichiarazione sul titolare effettivo della persona giuridica;
- fornitura di informazioni dal registro centrale dei titolari effettivi.
Il servizio "Recom online", che è un componente soggetto ad abbonamento, è accessibile, previa conclusione di un contratto con il titolare effettivo, 24 ore su 24, e fornisce, a pagamento, le seguenti informazioni in merito a professionisti:
- denominazione e forma giuridica dell'organizzazione;
- informazioni di identificazione (numero consecutivo nel registro delle imprese, identificativo unico europeo, codice unico di registrazione, indirizzo postale della sede legale/di attività, recapiti della società (telefono, fax);
- sede legale/di attività (attestazione della sede legale, la data a partire dalla quale è valida l'attestazione della sede legale, la data della relativa scadenza e la durata della sede legale);
- capitale sociale sottoscritto e versato;
- attività principale del professionista dichiarato/autorizzato;
- attività secondarie del professionista dichiarato/autorizzato;
- dati relativi all'identificazione delle persone fisiche e giuridiche associate;
- dati sull'identificazione degli amministratori;
- dati relativi ai loghi;
- dati relativi a filiali/controllate/sottodivisioni (sede legale, telefono);
- dati relativi alle sedi secondarie/ai siti di lavoro (sede legale, telefono);
- dati relativi alle sedi legali e/o attività autorizzate a norma dell'articolo 15 della legge n. 359/2004;
- dati relativi alla proprietà;
- dati relativi agli accordi con i creditori;
- dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettere da e) a h), della legge n. 26/1990;
- dati relativi ad altri riferimenti;
- dati relativi allo stato patrimoniale (fatturato, numero medio dei dipendenti, utile lordo), se forniti dal ministero delle Finanze pubbliche.
Tra i servizi disponibili gratuitamente figurano:
- Recom online - un componente gratuito del servizio;
- moduli elettronici;
- richiesta online di iscrizione nel registro delle imprese per i professionisti;
- registrazione online della dichiarazione relativa ai titolari effettivi delle persone giuridiche;
- accesso online alle informazioni del registro centrale dei titolari effettivi (per autorità/enti con poteri di vigilanza/controllo e soggetti segnalanti nell'applicazione delle misure di verifica della clientela, ossia "know your customer");
- verifica della disponibilità della denominazione sociale e relativa riserva online;
- informazioni sullo stato delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
- consultazione della sezione relativa alle decisioni di rinvio della trattazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
- accesso a determinate informazioni pubbliche (bilanci, scioglimenti volontari, scioglimenti statutari, ecc.) tramite il bollettino elettronico del registro delle imprese (BERC).
I principali servizi forniti dal bollettino elettronico del registro delle imprese sono:
- consultazione degli articoli dei professionisti pubblicati;
- consultazione dei bollettini dove vengono pubblicati articoli dei professionisti;
- rilascio del documento attestante la pubblicazione di un articolo (prova di pubblicazione);
- ricevuta di notifica sugli articoli pubblicati;
- fornitura di relazioni di interesse.
IMPORTANTE: tutte le sezioni del sito internet e del portale sono accessibili gratuitamente, 24 ore su 24.
► Accesso alle informazioni registrate nel registro delle imprese
La comunicazione delle informazioni iscritte nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 4 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.
- Il registro delle imprese è pubblico.
- L'Ufficio nazionale del registro delle imprese deve fornire, a spese del richiedente, informazioni, estratti del registro e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti.
- I documenti di cui al secondo comma possono essere chiesti e trasmessi per posta.
- I documenti di cui al secondo comma, in formato elettronico, con inclusa o allegata una firma elettronica estesa, possono essere richiesti e rilasciati con mezzi elettronici attraverso il portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. È altresì possibile farne richiesta mediante lo sportello elettronico unico, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato come modificato e integrato dalla legge n. 68/2010.
- I diritti addebitati per il rilascio di copie e/o informazioni, indipendentemente dal metodo di emissione, non superano mai i costi amministrativi comportati dal rilascio.
Articolo 41
- Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 4 sono consultabili a spese del richiedente anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
- I diritti addebitati per il rilascio di copie e/o informazioni estratte dal registro delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese non sono mai superiori ai costi amministrativi correlati al rilascio.
Quali informazioni sono conservate nel registro delle imprese?
Quali tipi di dati vengono conservati (soggetti iscritti al registro pubblico, informazioni concernenti insolvenze, relazioni finanziarie…)?
In conformità alla legge n. 26/1990, il registro delle imprese contiene informazioni relative ai professionisti iscritti, ossia:
- società commerciali;
- società nazionali;
- imprese nazionali;
- imprese pubbliche;
- società cooperative;
- organizzazioni cooperative;
- gruppi di interesse economico;
- gruppi europei di interesse economico;
- società commerciali europee;
- società cooperative europee;
- imprese commerciali individuali;
- imprese individuali;
- imprese familiari;
- altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.
Nel registro delle imprese sono registrati i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità dei professionisti interessati, la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.
Le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese o, se del caso, le persone interessate devono presentare a ORCT i seguenti documenti come iscrizioni nel registro delle imprese:
- il prospetto di emissione di azioni ai fini della costituzione di una società per azioni mediante sottoscrizione pubblica nonché per farne autorizzare la pubblicazione da parte del direttore/della persona designata dell'ORCT, nonché ogni sua modifica;
- il prospetto di emissione di azioni ai fini di un aumento del capitale sociale di società per azioni mediante sottoscrizione pubblica nonché per farne autorizzare la pubblicazione da parte del direttore/della persona designata dell'ORCT, nonché ogni sua modifica;
- la decisione dell'organo di gestione, laddove l'iscrizione di tali informazioni nel registro delle imprese e la loro pubblicazione siano obbligatorie per legge;
- prova della proroga del termine per detenere legalmente i locali della sede legale e/o di quella secondaria;
- rendiconti finali di liquidazione e distribuzione dei beni e, se del caso, il rendiconto concernente l'attività di gestione svolta dagli amministratori e dai membri del consiglio di amministrazione, qualora uno o più di tali soggetti siano nominati liquidatori;
- i documenti relativi alle operazioni aziendali;
- i registri e gli atti della persona giuridica cancellata dal registro, laddove non vi siano più associati/azionisti/soci o laddove questi si rifiutino di tenerli;
- la decisione dell'assemblea generale degli associati/azionisti in merito all'acquisizione da parte dell'impresa di beni da un fondatore o azionista, laddove tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi della legge sulle imprese;
- il ricorso contro la delibera del direttore/della persona designata dell'ORCT;
- l'impugnazione depositata contro l'assemblea generale degli associati/degli azionisti e l'impugnazione depositata contro altri atti espressamente prevista dalla legge;
- il progetto di una fusione o scissione;
- il campione di firma;
- la domanda di cancellazione dal registro depositata dal soggetto che si ritiene leso dall'inserimento delle iscrizioni nel registro delle imprese;
- qualsiasi altro documento per il quale la legge prevede l'inserimento obbligatoriamente nel registro delle imprese.
I soggetti interessati a presentare iscrizioni nel registro delle imprese relative a documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge devono compilare, a tale fine, la domanda relativa al tipo, allegandovi i documenti corrispondenti e la prova del pagamento dei diritti applicabili.
I seguenti aspetti devono essere iscritti nel registro delle imprese:
- la relazione del curatore fallimentare oppure, se del caso, del liquidatore, indicante le cause e le circostanze che hanno determinato l'insolvenza del debitore;
- la notifica da parte del curatore fallimentare dell'apertura della procedura di insolvenza;
- la copia del piano di riorganizzazione proposto;
- la notifica da parte del liquidatore dell'apertura di una procedura fallimentare secondo la procedura generale di insolvenza e la procedura semplificata di insolvenza;
- la sentenza definitiva dell'organo giurisdizionale che ha ritenuto l'amministratore legale responsabile della corresponsione di un risarcimento;
- un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale e la notifica della proposta di accordo con i creditori;
- l'accordo con i creditori approvato e omologato;
- sentenze degli organi giurisdizionali pronunciate nel contesto della procedura di insolvenza che sono comunicate all'ORCT ai sensi di legge;
- ulteriori documenti emessi da organi giurisdizionali o dal curatore fallimentare/liquidatore ai sensi di legge.
Nel registro delle imprese, sulla base dei suddetti documenti, sono effettuate le seguenti iscrizioni nei confronti dei professionisti iscritti nel registro delle imprese, soggetti ad accordi con i creditori o a una procedura di insolvenza:
- l'apertura di una procedura di insolvenza;
- il fallimento;
- il fatto che il debitore sia stato privato del proprio diritto di dirigere l'impresa;
- il fatto che l'amministratore legale sia stato ritenuto responsabile della corresponsione di un risarcimento;
- la designazione del curatore fallimentare o del liquidatore, se del caso;
- la designazione dell'amministratore speciale;
- la sostituzione del curatore fallimentare o del liquidatore, se del caso
- la chiusura della procedura di insolvenza;
- la cancellazione dal registro del debitore;
- la modifica dell'atto costitutivo del debitore in qualità di persona giuridica, su richiesta del curatore fallimentare, ai sensi di una sentenza di un organo giurisdizionale passata in giudicato che ha accertato il piano di riorganizzazione;
- la presentazione della proposta di accordo con i creditori;
- l'approvazione dell'accordo con i creditori;
- ulteriori menzioni previste dalla legge, per i debitori iscritti nel registro delle imprese, ai quali si applica la procedura di insolvenza.
Il registro centrale dei titolari effettivi
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 129/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che modifica e integra taluni atti legislativi, come successivamente modificata e integrata, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese è tenuto a tenere il registro centrale dei titolari effettivi, che elenca i titolari effettivi delle persone giuridiche che devono presentare domanda per essere iscritte nel registro delle imprese, fatta eccezione per gli enti pubblici nonché per le imprese nazionali e le società nazionali.
L'accesso al registro centrale dei titolari effettivi è consentito, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti soggetti:
- autorità aventi poteri di vigilanza e controllo, organi giudiziari, ai sensi della legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale e successive modifiche e integrazioni, e l'Ufficio, con tempestività, senza alcun vincolo e senza allertare l'interessato;
- soggetti segnalanti quando si applicano le misure "know your customer";
- qualsiasi persona fisica o giuridica (a pagamento).
Quali documenti vengono depositati/conservati (fascicoli, libro degli atti, statuti, verbali delle assemblee generali…)?
L'iscrizione di persone giuridiche, titolari di imprese individuali, imprese individuali e imprese familiari che svolgono attività economica ed aventi la propria sede legale/di attività ubicata all'interno della giurisdizione dell'organo giurisdizionale in questione comporta che il registro delle imprese tenga iscrizioni degli atti di iscrizione delle persone in fase di iscrizione nonché l'archivio ufficiale degli atti di costituzione o dei relativi atti modificativi e degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.
L'archiviazione dei documenti comprovanti le iscrizioni al registro delle imprese consiste nella tenuta e nella conservazione, su supporto cartaceo e/o in formato elettronico, di tutti i suddetti documenti, nonché dei documenti attestanti le iscrizioni effettuate dai soggetti iscritti, il bilancio annuale, la relazione e, se del caso, rispettivamente, la relazione consolidata del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione, la relazione del revisore dei conti o la relazione del revisore finanziario, se del caso, il bilancio consolidato annuale e i registri delle persone giuridiche, che sono presentati al registro delle imprese.
Il fascicolo di ogni professionista iscritto nel registro delle imprese comprende tutti i documenti presentati in relazione all'iscrizione o a qualsiasi operazione che sia iscritta nel registro delle imprese ai sensi di legge così come la documentazione attestante l'iscrizione. I documenti elencati nel registro delle imprese ai fini dell'espletamento di determinate procedure di preiscrizione previste dalla legge sono conservati in un fascicolo separato. Dopo l'iscrizione, tali documenti sono allegati alla cartella del professionista pertinente.
Gli atti delle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese sono archiviati nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale n. 16/1996 in materia di archiviazione, come ripubblicata.
Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?
Sul sito internet del registro
L'interessato può ricercare informazioni sul sito internet dell'ONRC digitando una parola chiave nel campo di ricerca.
Quali sono i criteri di ricerca disponibili?
È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti di Recom online in base ai criteri seguenti:
- denominazione del professionista;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- numero di registrazione fiscale;
- distretto in cui si trova la sede legale/di attività.
Le informazioni generali per le persone interessate offerte a titolo gratuito dal servizio Recom online includono:
- ragione sociale del professionista iscritto nel registro delle imprese;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- identificativo unico europeo (EUID);
- numero di registrazione fiscale;
- indirizzo della sede legale/di attività;
- stato di attività (ad esempio soggetto attivo, sciolto, liquidato, fallito, cancellato dal registro e altri).
Come posso ottenere documenti?
Gratuitamente?
Le informazioni e gli atti relativi ai professionisti iscritti nel registro delle imprese sono rilasciati gratuitamente alle autorità e istituzioni pubbliche, fatta eccezione per quelle interamente finanziate con entrate proprie, agli organi giurisdizionali e agli uffici dei pubblici ministeri ad essi annessi, alle rappresentanze diplomatiche accreditate e ad altre persone giuridiche ai sensi di legge.
L'Ufficio nazionale del registro delle imprese e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali rilasciano, gratuitamente, a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informative specifiche iscritte nel registro delle imprese. Le informazioni rilasciate a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione possono essere utilizzate esclusivamente per informare l'opinione pubblica.
A pagamento?
L'Ufficio nazionale del registro delle imprese rilascia, a spese del richiedente, informazioni, estratti del registro e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti. I documenti in questione possono essere chiesti e trasmessi per posta.
Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?
Modalità di accesso alle informazioni:
- online, accedendo al servizio InfoCert (non è richiesta la firma elettronica; il pagamento viene effettuato soltanto mediante carta);
- online, tramite il portale dell'ONRC, a questo indirizzo (è richiesta una firma elettronica; il pagamento viene effettuato mediante carta o vaglia postale);
- indirizzo di posta elettronica: onrc@onrc.ro (pagamento tramite vaglia postale o allo sportello);
- fax al numero +40 213160829 (pagamento mediante vaglia postale o allo sportello);
- per posta (pagamento tramite vaglia postale; vengono addebitati diritti supplementari pari a 7,68 RON);
- presso l'accettazione – ONRC e uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali.
►Il servizio InfoCert consente il rilascio di certificati online e/o la fornitura di informazioni dal registro delle imprese. È possibile accedere al servizio tramite il portale dell'ONRC, nella sezione Informații (Informazioni) - Certificate constatatoare (Certificati) o Informații RC și copii certificate (Informazioni e copie di certificati del registro delle imprese), e il pagamento viene effettuato online mediante carta Visa o Mastercard. Il servizio elettronico InfoCert recupera automaticamente i documenti con firma elettronica, senza l'intervento del titolare dei dati, 24 ore su 24, tutti i giorni feriali, e il pagamento viene effettuato elettronicamente tramite carta, dopodiché il richiedente riceve una fattura elettronica, non essendo necessaria alcuna firma elettronica a tal fine.
► Tramite il servizio Recom online, che è un componente soggetto ad abbonamento, accessibile dopo la conclusione di un contratto con il beneficiario, 24 ore su 24, è possibile ottenere online le certificazioni e/o le informazioni dal registro delle imprese.
Modalità per ottenere una copia di un documento dall'archivio:
- presso l'accettazione – uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali;
- tramite posta;
- online (è necessaria la firma elettronica).
Modalità per ottenere duplicati dei certificati di registrazione e/o dei certificati attestanti la presentazione di dichiarazioni sull'onore per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività
- presso l'accettazione – uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali;
- tramite posta.
Procedura di iscrizione
Come posso avviare la procedura di registrazione (come posso presentare domande al registro, come posso certificare documenti, tipo di documenti necessari da allegare)?
Di persona
La domanda di iscrizione, i documenti richiesti in originale o in copia autentica dall'interessato, come previsto dalla legge, e, se del caso, la prova del pagamento dei diritti previsti dalla legge, tutti numerati, devono essere presentati dal richiedente direttamente all'accettazione oppure consegnati a mezzo posta/corriere oppure per via elettronica.
La domanda di iscrizione di una persona giuridica presentata al registro delle imprese deve essere firmata dal legale rappresentante di tale persona, designato ai sensi dell'atto costitutivo, o da un suo agente, munito di una delega o procura speciale/generale autentica o da qualsiasi associato/azionista/membro del consiglio o suo agente.
La domanda di iscrizione di una sovvenzione di una persona giuridica, che si trova in Romania o all'estero, deve essere firmata dal rappresentante della persona giuridica, che svolge direttamente l'attività oggetto della sovvenzione, di persona o dal suo agente, munito di una delega o procura speciale/generale autentica.
La domanda di iscrizione in qualità di titolare di un'impresa individuale e in qualità di un'impresa individuale è presentata dalla persona fisica che chiede l'iscrizione in qualità di titolare dell'impresa individuale, di persona o tramite un suo agente, munito di una delega o procura speciale/generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.
La domanda di iscrizione di un'impresa familiare è presentata dal rappresentante designato ai sensi dell'atto costitutivo o da un suo agente, munito di una delega o procura speciale/generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.
I documenti che devono essere iscritti, registrati con menzioni e, ove previsto, pubblicati dall'ORCT, devono essere dattiloscritti dal richiedente in rumeno, nonché essere leggibili e privi di cancellazioni o integrazioni, in caso contrario la domanda viene respinta a titolo di sanzione.
I documenti necessari a motivare la domanda di iscrizione, qualificabili come atti d'ufficio, devono essere presentati in originale o come copia debitamente autentica ai sensi di legge.
Online
La domanda di iscrizione e i documenti previsti dalla legge possono essere inviati anche per via elettronica, ossia tramite il portale dei servizi elettronici oppure via posta elettronica., includendo, allegato o collegando una firma elettronica qualificata.
Come vengono esaminate le domande presentate?
Le domande registrate devono essere definite dal direttore/dalla persona designata dell'ORCT o, se del caso, dagli organi giurisdizionali.
Se il direttore/la persona designata dell'ORCT ritiene che, ai fini della definizione della domanda, siano necessari ulteriori documenti e/o perizie, oppure qualora lo stesso riscontri che taluni documenti presentati a sostegno della domanda non soddisfano i requisiti di legge in termini di sostanza o modulo, o che taluni documenti di accertamento siano mancanti o non siano stati pagati i diritti di pubblicazione statutaria, detto soggetto può fissare un nuovo termine per la definizione affinché la domanda sia integrata di conseguenza, ai sensi del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 che stabilisce talune misure per lo svolgimento delle operazioni del registro delle imprese, così come approvato, nonché modificato e integrato dalla legge n. 84/2010, come successivamente modificata.
Il termine per la definizione e il rilascio dei documenti attestanti l'iscrizione è prorogato di conseguenza per il periodo approvato dal direttore/dalla persona designata dell'ORCT affinché il richiedente possa presentare i documenti o risolvere le irregolarità riscontrate e dichiarate dal direttore/dall'incaricato dell'ORCT nella conclusione/decisione che dispone il rinvio della delibera in merito alla domanda e l'approvazione del termine.
Se il richiedente non riesce a risolvere le irregolarità riscontrate nel fascicolo o se il direttore/la persona designata dell'ORCT ritiene che la richiesta del richiedente non soddisfi i requisiti di legge, il direttore/la persona designata dell'ORCT respinge la domanda di iscrizione, ai sensi del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 che stabilisce talune misure per lo svolgimento delle operazioni del registro delle imprese, così come approvato, come modificato e integrato dalla legge n. 84/2010 e successive modificazioni.
Se il richiedente rinuncia alla delibera in merito alla domanda deferita agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali e se le domande di iscrizione vengono respinte, i diritti per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania devono essere restituiti laddove siano stati riscossi.
Il richiedente e/o il suo rappresentante possono comparire, entro il termine fissato per la delibera in merito alla richiesta, al fine di motivarla, sulla base di una richiesta di audizione depositata unitamente alla domanda di iscrizione oppure, per le domande rinviate, depositata almeno un giorno prima della scadenza del termine per la delibera.
Effetti giuridici dell'iscrizione
Effetto delle iscrizioni su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132
Le disposizioni nazionali in base alle quali terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, sono le seguenti:
- In base all'articolo 1, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, "prima di iniziare un'attività economica, chiedono di essere iscritte o registrate nel registro delle imprese a seconda dei casi le seguenti persone fisiche o giuridiche: imprese commerciali individuali, imprese individuali e familiari, società commerciali, imprese nazionali e società nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, società cooperative, organizzazioni cooperative, società europee, società cooperative europee, gruppi europei di interesse economico europeo con sede principale in Romania e altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge".
Inoltre, l'articolo 1, secondo comma, della suddetta legge stabilisce che "nel corso della loro attività o al termine della stessa, le persone fisiche e giuridiche di cui al primo comma sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dei riferimenti relativi ai documenti e agli atti la cui registrazione è prevista dalla legge". - La comunicazione delle informazioni iscritte nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 4 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.
- Il registro delle imprese è pubblico.
- L'Ufficio nazionale del registro delle imprese deve fornire, a spese del richiedente, informazioni, estratti del registro e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti.
- I documenti di cui al secondo comma possono essere chiesti e trasmessi per posta.
- I documenti di cui al secondo comma, in formato elettronico, con inclusa o allegata una firma elettronica estesa, possono essere richiesti e rilasciati con mezzi elettronici attraverso il portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. È altresì possibile farne richiesta mediante lo sportello elettronico unico, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato come modificato e integrato dalla legge n. 68/2010.
- I diritti addebitati per il rilascio di copie e/o informazioni, indipendentemente dal metodo di emissione, non superano mai i costi amministrativi comportati dal rilascio.
Articolo 41
- Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 4 sono consultabili a spese del richiedente anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
- I diritti addebitati per il rilascio di copie e/o informazioni estratte dal registro delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese non sono mai superiori ai costi amministrativi correlati al rilascio.
L'opponibilità dei documenti e degli atti delle persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 5 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata:
- La registrazione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania, o in un'altra pubblicazione prevista dalla legge.
- Le persone soggette all'obbligo di chiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono fare valere nei confronti di terzi documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.
- L'Ufficio nazionale del registro delle imprese pubblica sul proprio sito internet, nonché sul portale dei servizi elettronici, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica e-Justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Le imprese sono altresì tenute a rispettare le seguenti disposizioni speciali a tale riguardo, ossia gli articoli da 50 a 53 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.
Articolo 50
- I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.
- Le operazioni effettuate da una società prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania della relazione del giudice dell'udienza (oggi è competente a decidere sulle domande il direttore generale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/la persona designata da questi, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 116/2009 modificato) non sono opponibili nei confronti di terzi, laddove questi riescano a dimostrare che non ne erano a conoscenza.
Articolo 51
I terzi possono tuttavia avvalersi di documenti o atti che non sono stati resi pubblici purché il fatto che non siano stati resi pubblici non ne renda nulli gli effetti.
Articolo 52
1) In caso di incoerenze tra il testo presentato all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e il testo pubblicato nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o sui giornali, la società non può far valere il testo pubblicato contro terzi. I terzi possono far valere il testo pubblicato nei confronti della società, ad eccezione dei casi in cui la società dimostri che i terzi erano a conoscenza del testo depositato presso l'Ufficio nazionale del registro delle imprese.
L'articolo 12, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, recita quanto segue:
- Il registro delle imprese è composto da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società commerciali, società nazionali o imprese nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, organizzazioni cooperative, società europee, gruppi europei di interesse economico o altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge con sede principale o secondaria in Romania, da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società cooperative o società cooperative europee con sede principale o secondaria in Romania e di un registro per l'iscrizione delle imprese commerciali individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede professionale o secondaria in Romania. I registri sono tenuti in un sistema informatizzato.
- Conformemente all'articolo 6, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 sull'istituzione di talune misure relative all'esecuzione di operazioni del registro delle imprese, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 84/2010, come successivamente modificata e integrata, "le iscrizioni nel registro delle imprese si effettuano su decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi oppure, se del caso, in base a una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale, salvo che la legge non disponga altrimenti".
- L'articolo 26, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, stabilisce che "la data di iscrizione nel registro delle imprese è la data di iscrizione effettiva nel registro".
- In aggiunta, a norma dell'articolo 26, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, "l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data della decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi e, in caso di iscrizione di un professionista, entro 24 ore dalla data della decisione di autorizzazione dell'iscrizione".
- Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, "le iscrizioni nel registro delle imprese sono registrate elettronicamente sia presso gli uffici del registro delle imprese presso gli organi giurisdizionali che nel registro centrale informatizzato".
Discrepanze tra l'iscrizione nel registro e la sua pubblicazione
L'iscrizione nel registro delle imprese garantisce l'esecutività dei documenti nei confronti di terzi, fatta eccezione nel caso in cui la legge preveda la condizione cumulativa della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ove applicabile.
Le persone soggette all'obbligo di chiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono fare valere nei confronti di terzi documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.
Pertanto, dopo aver elaborato le iscrizioni nel registro delle imprese, l'ORCT invia i documenti richiesti dalla legge, d'ufficio, per la pubblicazione sul sito web dell'ONRC e/o sul suo portale dei servizi elettronici o, ove applicabile, nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte IV o VII, e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seconda del caso, a spese del richiedente.
I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.
Le operazioni effettuate da una società prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania della relazione del giudice dell'udienza (oggi è competente a decidere sulle domande il direttore generale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/la persona designata da questi, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 116/2009 modificato) non sono opponibili nei confronti di terzi, laddove questi riescano a dimostrare che non ne erano a conoscenza.
I terzi possono tuttavia avvalersi di documenti o atti che non sono stati resi pubblici purché il fatto che non siano stati resi pubblici non ne renda nulli gli effetti.
In caso di incoerenze tra il testo presentato all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e il testo pubblicato nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o sui giornali, la società non può far valere il testo pubblicato contro terzi. I terzi possono far valere il testo pubblicato nei confronti della società, ad eccezione dei casi in cui la società dimostri che i terzi erano a conoscenza del testo depositato presso l'Ufficio nazionale del registro delle imprese.
Chi è responsabile per l'accuratezza delle iscrizioni?
I documenti e gli atti previsti dalla legge sono iscritti nel registro delle imprese, ove previsto, su richiesta delle persone fisiche e/o giuridiche soggette all'obbligo di registrazione, di altri eventuali interessati o d'ufficio.
Il professionista è tenuto a richiedere le iscrizioni da effettuare nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 26/1990 entro e non oltre 15 giorni dalla data dei documenti e degli atti soggetti all'obbligo di registrazione. L'iscrizione nel registro avviene anche su richiesta degli interessati entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del documento o dell'atto oggetto di iscrizione.
Il richiedente, come definito dalla legge n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni, risponde della legalità, dell'autenticità e dell'esattezza dei dati contenuti nelle domande di iscrizione e nei documenti presentati a supporto delle stesse.
Conformemente all'articolo 6, primo comma, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 sull'introduzione di talune misure relative all'iscrizione nel registro delle imprese, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 84/2010, "le iscrizioni nel registro delle imprese si effettuano su decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi oppure, se del caso, in base a una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale, salvo che la legge non disponga altrimenti".
Le iscrizioni sono effettuate nel registro delle imprese, se del caso:
- entro 24 ore dalla pronuncia della conclusione da parte del giudice delegato/delibera del direttore/della persona designata dell'ORCT o dalla data in cui è stata notificata la sentenza dell'organo giurisdizionale in merito all'iscrizione;
- entro 24 ore dalla pronuncia della delibera del direttore/della persona designata dell'ORCT o dalla data in cui è stata notificata la sentenza dell'organo giurisdizionale in merito all'iscrizione;
- entro 15 giorni dalla data di ricezione della copia autentica della sentenza definitiva dell'organo giurisdizionale in merito ai documenti e agli atti di cui all'articolo 21, lettere da e) a g), della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e successivamente modificata e integrata, salvo che la legge disponga diversamente.
Le delibere del direttore/della persona designata dell'ORCT in merito all'eventuale iscrizione nel registro delle imprese sono legalmente esecutive e soggette soltanto ad impugnazione. Il deposito dell'impugnazione non sospende l'esecuzione della delibera. I procedimenti nel contesto dei quali viene pronunciata la decisione di iscrizione nel registro delle imprese sono svolti dal personale dell'ORCT.
Procedure in materia di protezione dei dati
Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali
Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsto dagli atti legislativi che disciplinano l'attività del registro delle imprese, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali/gli uffici territoriali raccolgono e trattano dati e informazioni, anche personali, che sono oggetto dell'applicazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'Ufficio nazionale del registro delle imprese ha posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative con l'obiettivo di garantire il rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
I dati personali di una persona fisica sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non sono successivamente trattati in modo non compatibile con tali finalità (principio di limitazione della finalità).
I dati personali forniti dai richiedenti all'atto della compilazione/del deposito di domande e all'atto della presentazione di atti/documenti a sostegno delle stesse sono trattati al fine di adempiere gli obblighi/i doveri/le funzioni specifici principali del registro delle imprese.
Le informazioni iscritte nel registro centrale informatizzato delle imprese/sistema informativo integrato sono conservate a tempo indeterminato. Le domande di iscrizione (moduli) nel registro delle imprese, depositate ai fini dell'iscrizione del professionista, dell'iscrizione nel registro di documenti e atti di professionisti, nonché i documenti presentati a sostegno delle stesse sono archiviati nel fascicolo del professionista (cartaceo ed elettronico).
La pubblicazione dei documenti emessi a seguito di iscrizioni nel registro imprese/preparati dal personale dello sportello di assistenza è conforme alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e tali dati si limitano a cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza degli interessati, salvo diversa disposizione di legge.
Pertanto, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, per quanto concerne le informazioni sulle persone fisiche che ricoprono funzioni/incarichi all'interno di un professionista iscritto nel registro delle imprese, i documenti rilasciati ai richiedenti, comprese le copie/copie autentiche, contengono esclusivamente cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza di tali persone. Per quanto concerne la comunicazione di ulteriori dati personali, oltre a quelli di cui sopra, tali dati possono essere rilasciati soltanto se il richiedente è l'interessato (la persona i cui dati personali sono trattati) o se il richiedente giustifica un interesse legittimo.
L'Ufficio nazionale del registro delle imprese garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al regolamento (UE) n. 679/2016: diritto all'informazione e all'accesso nonché alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali; diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto a non essere soggetti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione; diritto di proporre reclamo presso l'Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autorità di controllo nazionale per il trattamento dei dati personali) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucarest).
I diritti di cui sopra, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al regolamento (UE) n. 679/2016, possono essere esercitati inviando una richiesta scritta, debitamente datata e firmata, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Bucarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, codice postale: 030837 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: datepersonale@onrc.ro.
Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati, all'interno dell'istituto è stato nominato un responsabile della protezione dei dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito internet nella sezione Dati personali.
Dati di contatto
I dati di contatto sono disponibili a questo indirizzo.
Link collegati
Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno
Portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno
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