Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

The core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please click on the flag of the relevant country listed on this page.

Last update: 03/10/2022

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - In ambito internazionale

Le informazioni dei registri delle imprese sono disponibili anche per i paesi dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione europea.

Norvegia

Islanda

Liechtenstein




Norvegia

Il centro dei registri di Brønnøysund è un organo governativo che dipende dal Ministero del commercio, dell'industria e della pesca. Il registro delle imprese è uno dei 14 registri nazionali gestiti da questo centro.

Il registro delle imprese è responsabile per la registrazione di tutte le imprese in Norvegia. Il registro garantisce la protezione giuridica e fornisce una panoramica della situazione finanziaria; esso rappresenta un punto di riferimento importante per chiunque abbia bisogno di informazioni dettagliate su coloro che operano nell'ambito dell'industria e del commercio in Norvegia.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese norvegese?

Il registro delle imprese norvegese fornisce informazioni sulle imprese registrate. Con il sito web del centro dei registri di Brønnøysund è possibile accedere alle principali informazioni attraverso il nostro motore di ricerca. Le informazioni del registro delle imprese possono essere consultate sugli avvisi e inoltre si possono richiedere ulteriori informazioni ed estratti dal "web shop" e mediante il registro europeo delle imprese (EBR).

Principali informazioni:

  • numero d'identificazione dell'impresa;
  • nome dell'impresa, sede legale e altri indirizzi;
  • data di costituzione dell'impresa;
  • statuto e tipo di attività dell'impresa;
  • ruoli nell'impresa;
  • informazioni in materia di procedure concorsuali.

Avvisi

Il registro delle imprese rende pubblici tutti gli avvenimenti più importanti per un'impresa: quando una nuova impresa viene registrata, quando vengono registrate importanti modifiche relativamente a un'impresa, e quando un'impresa viene sciolta o cancellata. La banca dati degli avvisi si può consultare e contiene dati a partire dal 1° novembre 1999. La Il link si apre in una nuova finestraversione inglese degli avvisi è disponibile dall'agosto 2006.

Ulteriori informazioni che possono essere richieste a pagamento, per estratti e certificati come ad esempio:

  • il certificato di registrazione;
  • i conti annuali.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Tutte le informazioni principali accessibili dal nostro motore di ricerca e le informazioni della banca dati sono gratuite. Alcuni servizi, come ad es. estratti e certificati sono a pagamento.

Come interrogare il registro delle imprese norvegese?

Le informazioni basilari sulle imprese registrate nel relativo registro sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito web del centro dei registri di Brønnøysund. Le ricerche si possono effettuare con il nome dell'impresa o il numero dell'organizzazione nella Il link si apre in una nuova finestrabanca dati degli avvisi.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I terzi possono far affidamento sulle informazioni nel registro delle imprese in quanto si tratta di informazioni giuridicamente valide su un'impresa. Le informazioni registrate sono considerate come se fossero all'attenzione dei terzi. Ciò vale sia per le informazioni in sé che per i documenti che sono alla base della registrazione. In pratica ciò significa che un terzo dovrebbe verificare le informazioni registrate relativamente a un'impresa prima di concludere affari con quest'ultima.

Le norme che stabiliscono in che misura un terzo possa far affidamento su informazioni registrate nel registro delle imprese norvegese sono contenute all'articolo 10, primo comma, della legge sulla registrazione delle imprese. In sintesi le norme stabiliscono che le informazioni registrate si considerano all'attenzione dei terzi.

Per spiegare meglio occorre evidenziare che quando una norma stabilisce la situazione giuridica di un terzo riguardo al fatto che fosse al corrente o meno di un punto particolare, le informazioni registrate nel registro delle imprese sono considerate come portate all'attenzione dei terzi.

Per i dati che si sarebbero dovuti notificare al registro (ma per i quali non si è agito in tal senso) e che contrastano con le informazioni registrate non possono essere opposti a un terzo. Costituisce un'eccezione a tale regola la situazione nella quale il terzo era o avrebbe dovuto essere al corrente di quell'informazione. In questo caso il terzo non ha diritto a far valere il fatto di poter far riferimento alle informazioni registrate.

Storia del registro delle imprese norvegese

Il registro delle imprese norvegese è stato istituito nel 1988 ed ha rilevato le funzioni di circa 100 precedenti registri commerciali locali.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestralegge sulla registrazione delle imprese in Norvegia

 



Islanda

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese islandese?

Il registro delle imprese costituisce una sezione della Direzione delle entrate dal 2003 e gestisce un archivio pubblico contenente informazioni sui seguenti soggetti:

  1. privati, società e altri soggetti che esercitano attività commerciali;
  2. istituzioni e aziende statali;
  3. istituzioni e aziende municipalizzate;
  4. associazioni, organizzazioni e altri soggetti diversi dai privati, che gestiscono i beni o che assolvono gli obblighi fiscali;
  5. altre attività che secondo la direzione delle entrate/del registro delle imprese, per qualsiasi motivo dovrebbero essere registrati in un archivio ufficiale.

Il registro contiene, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui summenzionati soggetti:

  1. nome;
  2. numero d'identificazione, indirizzo;
  3. forma giuridica;
  4. data della creazione;
  5. nome, indirizzo e numero identificativo dei dirigenti;
  6. codice d'attività (n. ISAT);
  7. liquidazione;
  8. altre informazioni che devono essere registrate in base alla legge.

Una volta che il soggetto è registrato, il registro rilascia un numero unico d'identificazione.

Il registro delle imprese fornisce agli enti pubblici, alle imprese e ai privati informazioni sul registro, conformemente alla normativa emanata dal ministero relativamente alla portata delle informazioni e agli oneri.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Le informazioni sul nome, l'indirizzo, la forma giuridica, il codice ISAT e il numero dell'IVA sono accessibili pubblicamente e gratuitamente sul sito internet della direzione delle entrate/del registro delle imprese.

Ulteriori informazioni sono a pagamento e dovrebbero essere disponibili presso il nostro web‑store entro il 2016.

Come interrogare il registro delle imprese islandese?

Sul sito web della Il link si apre in una nuova finestradirezione delle entrate è possibile ricercare informazioni gratuite. Purtroppo tali informazioni attualmente sono disponibili soltanto in islandese. Per ottenere ulteriori informazioni, in attesa dell'apertura del web-store (che avverrà l'anno prossimo) è necessario contattare l'ufficio per telefono o per e-mail.

Storia delle imprese del registro delle imprese islandesi

Fino al 1980 le società venivano registrate presso i commissari locali in tutta l'Islanda. Nel 1980 è stato istituito un registro speciale per le società a responsabilità limitata, ma l'ufficio delle statistiche d'Islanda rilasciava i numeri d'identificazione a tali imprese. Dal 1997 tutte le società sono registrate nel registro delle imprese, ad eccezione delle società a responsabilità limitata e dal 2014 tutte le società senza eccezioni. Pertanto, in Islanda esiste un unico registro delle imprese.

 



Liechtenstein

Esiste un registro delle imprese (Handelsregister) per tutti i paesi tenuto dal Ministero della giustizia (Amt für Justiz) a Vaduz.

Il registro delle imprese è un registro pubblico; presumibilmente esso contiene dati esatti. Il suo obiettivo principale è quello di garantire dati certi per le imprese dal punto di vista giuridico rendendo pubblici rapporti giuridici di diritto privato, in particolare le situazioni delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività commerciali per quanto riguarda la loro responsabilità e la capacità di agire.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese?

Il registro delle imprese contiene informazioni su tutti i soggetti giuridici registrati con sede legale nel Principato del Liechtenstein e sui "trust" del Liechtenstein (Treuhänderschaften). Tali informazioni riguardano fatti e rapporti; alcuni devono essere registrati per legge nel registro e alcuni vengono registrati volontariamente, accompagnati dai pertinenti documenti giustificativi.

I documenti relativi ai "trust" non registrati sono ugualmente depositati nel registro delle imprese, come anche i dati relativi alle fondazioni (Stiftungen) che non sono registrati.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese è a pagamento.

Si possono trovare informazioni basilari su imprese registrate nel registro delle imprese e altre informazioni giuridiche gratuite nell'elenco delle imprese (Firmenindex) attraverso il link Il link si apre in una nuova finestrahttps://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, e si può richiedere un estratto in copia conforme a pagamento sulla medesima pagina internet.

Come interrogare il registro delle imprese del Liechtestein?

Il registro delle imprese è pubblico (comprese le notifiche e i documenti giustificativi).

L'elenco delle imprese (Firmenindex) può essere utilizzato per ricercare un soggetto giuridico registrato per mezzo del suo nome, del nome commerciale o del suo numero di registrazione.

In che misura le informazioni presenti nel registro sono opponibili?

L'articolo 3 bis della direttiva 2009/101/CE, modificata dalla direttiva 2012/17/UE, impone agli Stati membri di dare informazioni che spieghino le disposizioni del diritto nazionale in base alle quali i terzi possono far affidamento sui documenti della società e sui dettagli di cui all'articolo 2. La decisione del comitato misto SEE dell'8 ottobre 2013 stabilisce che la direttiva 2012/17/UE dev'essere integrata nell'accordo SEE.

Salvo nel caso in cui la legislazione preveda che soltanto la parziale pubblicazione o la pubblicazione di estratti sia obbligatoria, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Dipartimento della giustizia sulla Gazzetta ufficiale (articolo 956, primo comma, della legge sulle persone e sulle società (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR). La pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein è la Gazzetta ufficiale elettronica (Amtsblatt) (articolo 16 della legge sulla pubblicazione. (Kundmachungsgesetz).

Sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni nel registro delle imprese possono far affidamento tutte le persone che agiscono in buona fede. Il contenuto della registrazione, della modifica o della cancellazione può esser fatto valere nei confronti di una parte registrata purché siano stati effettuati con il consenso di tale parte (articolo 948, commi 1 e 2 della PGR).

Rispetto ai terzi una registrazione nel registro delle imprese produce effetti sempre a condizione che esista un obbligo di pubblicazione (articolo 947, secondo comma della PGR).

Ai sensi dell'articolo 949 della PGR, la registrazione nel registro delle imprese produce effetti nei confronti dei terzi, e una volta che la registrazione ha prodotto i suoi effetti nei confronti dei terzi una persona non può più eccepire di non essere stato a conoscenza della registrazione. Tuttavia, qualora ci fosse stato l'obbligo di registrazione per un fatto specifico e il fatto non fosse stato registrato, tale fatto può essere opposto a un terzo solo nel caso in cui si possa provare che il terzo ne era comunque a conoscenza.

Storia del registro delle imprese

I dati nel registro delle imprese venivano originariamente registrati su schede. Tutti i dati esistenti attualmente, come una gran parte dei dati storici sono attualmente disponibili elettronicamente.

Informazioni supplementari

Le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate nella forma prevista dalla legge sulla gazzetta elettronica, e possono essere opposte ai terzi soltanto con effetto dal giorno dopo il giorno in cui sono state pubblicate. Nel caso di discrepanze tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale.

Pubblicazione ed effetti delle registrazioni nel registro delle imprese

Natura pubblica del registro delle imprese

Il registro delle imprese è pubblico, comprese le notifiche e i documenti giustificativi. Chiunque può accedere alle registrazioni. I documenti del registro riguardanti le società per azioni (Aktiengesellschaften), le società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sono accessibili senza restrizioni. Per gli organi costituiti sotto altre forme giuridiche, la persona che chiede di poterli consultare deve provare il relativo interesse a farlo (articolo 953 della PGR).

Pubblicazione delle registrazioni

Salvo per il caso in cui la normativa stabilisca che solo la pubblicazione parziale o la pubblicazione di estratti sia prevista, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Ministero della giustizia nella Gazzetta ufficiale. Tutti i documenti e i dettagli che per legge devono essere presenti e pubblicati sono pubblicati allo stesso modo (articolo 956 e segg. PGR). Le informazioni pubblicati possono essere opponibili direttamente nei confronti di chiunque dalla fine del giorno della loro pubblicazione.

Gli avvisi concernenti società per azioni (Aktiengesellschaften), società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) assumono la forma di un riferimento pubblicato nella gazzetta ufficiale per la registrazione e per i documenti giustificativi e i dettagli. Ciò vale anche per qualsiasi persona giuridica che effettua scambi commerciali. Gli avvisi di altri casi hanno la forma di un riferimento per la registrazione nel registro (articolo 957 della PGR).

Efficacia delle registrazioni nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, una registrazione nel registro delle imprese è efficace il giorno seguente a quello in cui la registrazione è stata pubblicata, purché comunque sia obbligatoria la pubblicazione (articolo 947, secondo comma della PGR).

Nel caso di società per azioni (Aktiengesellschaften), società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) un fatto che è stato registrato e pubblicato non può essere opposto a un terzo se si riferisce a un atto con effetti giuridici compiuto nei quindici giorni seguenti alla data in cui la registrazione diviene effettiva e qualora il terzo possa provare che non era al corrente di quest'ultimo e non avrebbe dovuto esserlo (articolo 949, primo comma, lettera a) della PGR).

Una volta che la registrazione è divenuta effettiva nei confronti dei terzi, nessuno potrà opporre il fatto di non essere stato al corrente della registrazione (articolo 949, primo comma della PGR).

Le registrazioni nel registro delle imprese fanno piena prova dei fatti che attestano, a meno che venga dimostrato che non corrispondono a verità (articolo 949, terzo comma della PGR).

Divergenze tra i dati registrati e quelli pubblicati

Nel caso in cui sussista una divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale anzitutto, in secondo luogo prevalgono le informazioni pubblicate e, infine, vale il contenuto dei documenti giustificativi. In caso di divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, i terzi di buona fede possono invocare anche le informazioni pubblicate nei confronti della parte per la quale la registrazione è stata effettuata. (articolo 959, commi 2 e 3 dalla PGR).

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraLegge sulle persone e sulle società (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) del 20 gennaio 1926 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 1926)

Il link si apre in una nuova finestraLegge sulla pubblicazione (Kundmachungsgesetz) del 17 aprile 1985 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 1985)

Il link si apre in una nuova finestraRegolamento sulla Gazzetta ufficiale (Amtsblattverordnung) del 4 settembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 2012)

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Belgio

Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Belgio.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese belga ?

Ile registro delle imprese belga (la Banque carrefour des Entreprises (BCE)), viene gestito da un ufficio (il Il link si apre in una nuova finestraService public fédéral Économie (servizio pubblico federale economia)) Il registro è stato istituito nell'ambito della semplificazione amministrativa e dell'identificazione unica delle imprese. La BCE contiene tutte le imprese per le quali esiste, a norma di legge, l'obbligo di registrazione. Le unità di stabilimento delle imprese sono altresì registrate. Si tratta dei recapiti presso i quali l'impresa esercita la sua attività. La BCE contiene inoltre il link verso altre banche dati. Essa contiene non soltanto le imprese, ma anche le altre persone giuridiche. Le imprese individuali. gli enti pubblici e in certi casi anche le imprese straniere sono incluse in questa banca dati.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Chiunque può consultare gratuitamente i dati pubblici delle imprese sul sito web "Public Search" (ricerca pubblica).

Tale motore di ricerca permette di trovare imprese o unità di stabilimento in base a diversi criteri di ricerca. Si può accedere gratuitamente inoltre a uno schedario "Open Data" e che può essere riutilizzabile dopo la registrazione da parte di chiunque. Sono anche accessibili i servizi web "Public search" che permettono di integrare gran parte dei dati pubblici pubblicati nelle applicazioni dell'utente. Tuttavia quest'ultimo servizio è a pagamento.

Come consultare il registro delle imprese belga?

La funzione "Public Search" permette di effettuare una ricerca dei dati relativi a tutte le imprese attive o chiuse, sia che si tratti di persone giuridiche, di imprese individuali e delle loro unità di stabilimento.

Qual dati potete trovare ?

A livello d'impresa :

  1. numero d'impresa
  2. statuto
  3. situazione dal punto di vista giudiziario
  4. data d'inizio
  5. nome
  6. indirizzo della sede legale
  7. numero di telefono
  8. fax
  9. indirizzo elettronico‑
  10. sito internet
  11. tipo di forma giuridica delle imprese
  12. numero di unità di stabilimento
  13. funzioni
  14. competenze professionali e conoscenze di gestione di base per le quali è stata fornita la prova
  15. qualità
  16. autorizzazioni
  17. attività dell'impresa (IVA e ONSS- sicurezza sociale)
  18. dati finanziari
  19. link con altre imprese
  20. link esterni (Moniteur belge,
    Banque nationale de Belgique,
    e repertorio dei datori di lavoro ONSS)

A livello dell'unità di stabilimento: :

  1. numero d'impresa
  2. statuto
  3. numero dell'unità di stabilimento
  4. data d'inizio
  5. nome dell'unità di stabilimento
  6. indirizzo
  7. numero di telefono
  8. fax
  9. indirizzo elettronico
  10. sito internet
  11. autorizzazioni
  12. attività ONSS e attività (non) commerciali

In che misura i dati che figurano nel registro sono affidabili?

Le società sono tenute a pubblicare determinati atti e indicazioni. Ciò permette di garantire in particolare l'opponibilità nei confronti dei terzi. In Belgio, ciò si realizza attraverso la pubblicazione degli atti e delle indicazioni sul "Moniteur belge" e la pubblicazione dei conti annuali presso la "Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique". L'articolo 76 del Code des sociétés contiene le norme relative all'opponibilità degli atti e delle indicazioni dopo la pubblicazione.

L'articolo 76 del Code des sociétés stabilisce che gli atti e le indicazioni di cui è prevista la pubblicità sono opponibili ai terzi solo dal giorno della loro pubblicazione mediante estratti o tramite menzione negli Annexes du Moniteur belge, salvo il caso in cui la società dimostri che i terzi ne avevano conoscenza in precedenza.

Tuttavia, i terzi possono far riferimento agli atti che non sono stati resi pubblici.

Per le operazioni effettuate prima del sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, tali atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino che si sono trovati nell'impossibilità di averne conoscenza.

In caso di discordanza tra il testo depositato e quello pubblicato negli "Annexes du Moniteur belge", quest'ultimo non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono fare riferimento ad esso, a meno che la società provi che hanno avuto conoscenza del testo depositato.

In caso di discordanza tra i documenti che debbano essere redatti in una lingua ufficiale e le traduzioni volontariamente depositate in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, quest'ultima traduzione volontariamente pubblicata non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono far riferimento alle traduzioni volontariamente pubblicate, a meno che la società non dimostri che essi hanno avuto conoscenza della versione di cui all'articolo 67, primo paragrafo, secondo comma, del Code des sociétés, vale a dire le copie degli atti autentici, i duplicati o gli originali degli atti e gli estratti (in formato elettronico o meno) che devono essere depositati presso la cancelleria del tribunal de commerce.

Sul sito "Public Search" della BCE, i dati delle imprese includono link diretti alle pubblicazioni nel Moniteur belge e alla Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.

Modalità di ricerca

Questo è il link che vi permette di accedere al sito Il link si apre in una nuova finestraPublic Search (ricerca pubblica).

Esistono quattro diverse possibilità di ricerca separate come segue:

  • ricerca per numero (se conoscete il numero d'impresa o il numero d'unità di stabilimento)
  • ricerca per nome
  • ricerca per indirizzo
  • ricerca per attività

Il sito internet è disponibile in quattro lingue: tedesco, inglese, francese e neerlandese.

Troverete informazioni generali sulla BCE mediante il Il link si apre in una nuova finestrasite internet du Service public fédéral Économie (servizio pubblico federale Economia) (sezione "Entreprises et Indépendants", rubrica "Banque carrefour des Entreprises").

Link connessi

Il link si apre in una nuova finestraRegistre de Commerce européen (Registro del commercio europeo), Il link si apre in una nuova finestraService Public Fédéral Justice (servizio pubblico federale della giustizia), Il link si apre in una nuova finestraService Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (servizio pubblico federale Economia PMI, classi medie e energia)

Ultimo aggiornamento: 18/01/2017

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Bulgaria

Questa sezione offre una panoramica sui registri delle imprese bulgari e sul registro BULSTAT. La Bulgaria garantisce che questi registri rispettano i principi di pubblicità, trasparenza e sicurezza delle informazioni.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato creato?

La riforma della procedura di iscrizione è iniziata il 1º gennaio 2008 dal momento in cui è entrata in vigore la legge sul registro delle imprese (Zakon za targovskiya registar) e da quando è diventato operativo il registro elettronico degli operatori economici e delle filiali degli operatori economici esteri. Gli operatori hanno dovuto iscriversi nuovamente entro il 31 dicembre 2011.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel), l'Agenzia di gestione dei registri (Agentsiya po vpisvaniyata) tiene il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro a decorrere dal 1º gennaio 2018. L'articolo 25, primo comma, delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro stabilisce che le persone giuridiche senza scopo di lucro iscritte nell'apposito registro tenuto presso le giurisdizioni provinciali (okrazhni sadilishta) possono chiedere una nuova iscrizione presso l’Agenzia di gestione dei registri entro il 31 dicembre 2020. I due registri condividono la stessa banca dati.

La riforma ha prodotto gli esiti indicati di seguito.

  1. La procedura di iscrizione che apparteneva in precedenza alla sfera di competenza delle giurisdizioni è ora effettuata da un organo amministrativo, ossia l'Agenzia di gestione dei registri.
  2. Tutti i registri delle 28 giurisdizioni provinciali sono stati riuniti in una banca dati elettronica unificata e centralizzata. Tale banca dati contiene le informazioni sottoposte a iscrizione e gli atti ivi pubblicati ai fini della consultazione pubblica, nonché una copia elettronica di tutti i documenti presentati, dei provvedimenti di diniego, delle istruzioni impartite e dei fascicoli delle imprese.
  3. Il principio di pubblicità delle informazioni è fondamentale per la procedura di iscrizione.
  4. La domanda di iscrizione è effettuata usando vari tipi di moduli: il modulo dipende dal tipo di operatore o di persona giuridica senza scopo di lucro e dalle informazioni che si intendono iscrivere.

Quando è stato digitalizzato?

Il registro delle imprese, dal 1º gennaio 2008, e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dal 1º gennaio 2018, hanno iniziato a funzionare come una singola banca dati elettronica contenente informazioni sui fatti sottoposti a iscrizione e gli atti soggetti a pubblicazione, così come una copia elettronica di tutti i documenti presentati, dei provvedimenti di diniego, delle istruzioni e dei fascicoli delle imprese.

Qual è la legislazione vigente applicabile?

La legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) disciplina le attività di iscrizione, tenuta, archiviazione e accesso relative al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, nonché l'effetto delle iscrizioni e cancellazioni e di altre informazioni ivi pubblicate. Oltre a ciò, il regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007, recante le norme per la tenuta, l'archiviazione e l'accesso relativi al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel), stabilisce le regole per le attività di tenuta, archiviazione e accesso relative al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, oltre a stabilire la procedura per la nomina e la retribuzione di esperti nella valutazione di contributi non in denaro, liquidatori, controllori, verificatori e revisori contabili registrati.

Durante l'esame delle domande di iscrizione al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (TRRYuLNTs), i funzionari incaricati della registrazione effettuano controlli di verifica dei documenti presentati conformemente alle disposizioni particolari di cui alla legge sul commercio (Targovski zakon), legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), legge sui pegni (Zakon za osobenite zalozi), legge sulle cooperative (Zakon za kooperatsiite), legge sulle società veicolo e società di cartolarizzazione (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), legge sui mercati degli strumenti finanziari (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), legge sulle offerte pubbliche di titoli (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), legge sulla contabilità (Zakon za schetovodstvoto), legge sulle strutture sanitarie (Zakon sa lechebnite zavedeniya), legge sui centri comunitari pubblici (Zakon za narodnite chitalishta), legge sugli istituti di credito (Zakon za kreditnite institutsii) e legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Quali sono le informazioni fornite attraverso il registro delle imprese?

Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro condividono la stessa banca dati elettronica contenente le informazioni che per legge sono sottoposte a iscrizione, così come gli atti ivi pubblicati a norma di legge, relativamente agli operatori e alle filiali di operatori economici esteri, alle persone giuridiche senza scopo di lucro e alle filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro. Per ogni operatore - che si tratti della filiale di un operatore economico estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro o della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro - viene creato un fascicolo in forma elettronica. Il fascicolo contiene le domande, i documenti attestanti le informazioni iscritte nel registro, gli atti pubblicati e altri documenti che possono contenere anche dati personali di identificazione dei rappresentanti o degli amministratori dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro.

Che cosa contiene il conto?

Il conto dei soggetti iscritti a registro contiene informazioni di base, archiviate sotto forma di dati strutturati, riguardanti la denominazione, la forma giuridica, la sede e l'indirizzo della società, i suoi organi direttivi, l'oggetto sociale (se applicabile), i soci (se applicabile) e il capitale sociale (se applicabile).

Che cosa contiene il fascicolo?

Il fascicolo di ciascun soggetto registrato contiene tutti i documenti che comprovano le informazioni iscritte nel relativo conto.

Chi può accedere al registro?

Sia il registro delle imprese che il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono pubblici: chiunque può accedere liberamente e gratuitamente alla banca dati contenente tali registri. Nell'ambito di una procedura di registrazione, l'Agenzia di gestione dei registri permette di accedere al fascicolo dell'operatore economico o della persona giuridica sena scopo di lucro presso gli uffici territoriali dell'Agenzia dietro presentazione di una domanda e di un documento di identità. La persona che richieda l'accesso in modalità elettronica deve identificarsi con la propria firma elettronica o un certificato digitale rilasciato dall'Agenzia e, in caso di accesso d'ufficio, si applica una specifica normativa. L'Agenzia di gestione dei registri permette inoltre di accedere liberamente e gratuitamente alle informazioni iscritte e agli atti pubblicati attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Quali informazioni contiene il registro?

Il TRRYuLNTs contiene informazioni sugli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro, nonché informazioni sulle loro rispettive caratteristiche che a norma di legge devono essere iscritte nei registri. Nel TRRYuLNTs sono inoltre registrati, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alcuni documenti riguardanti gli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro.

Sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro: le informazioni fornite all'atto della registrazione iniziale dei soggetti, le modifiche e la cancellazione dei fatti dichiarati, le informazioni riguardanti il bilancio annuale, la liquidazione e l'insolvenza, il pignoramento di quote societarie (se applicabile), il pegno riguardante un'impresa commerciale e quote societarie, informazioni concernenti il firmatario, la filiale, i titolari effettivi e la ristrutturazione.

Quali documenti sono presentati/conservati (fascicoli, serie di documenti, verbali di assemblea generale, ecc.)?

Ciascuna domanda di iscrizione deve essere accompagnata da una ricevuta di pagamento del canone pubblico, se tale pagamento non è avvenuto in modalità elettronica, e da una dichiarazione attestante l'autenticità delle informazioni da iscrivere nel registro e l'accettazione dei documenti presentati per l'iscrizione, nonché da documenti che dimostrino l'esistenza delle informazioni da iscrivere, quali statuti, verbali di assemblee generali, contratti di acquisto e vendita di azioni societarie, ecc. La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere presentati in lingua bulgara. I documenti possono essere presentati anche in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea ma, in tal caso, devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro certificata.

Come si effettua una ricerca nel registro delle imprese bulgaro? E quali sono i criteri di ricerca applicabili?

Ricerca da svolgere di persona

Chiunque può effettuare una ricerca per verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione o di un atto pubblicato nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro recandosi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri. Gli uffici dell'Agenzia di gestione dei registri sono situati nelle zone di competenza di ciascuna giurisdizione provinciale della Bulgaria.

È possibile ottenere certificati presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri (a pagamento, in base al tariffario dei canoni pubblici riscossi dall'Agenzia di gestione dei registri).

Allo sportello degli stessi uffici si possono ottenere anche copie di documenti presentati per l'iscrizione nel registro (a pagamento, conformemente al tariffario di cui sopra).

Ricerca da svolgere sul sito web del registro

Il registro delle imprese è accessibile 24 ore su 24 all'indirizzo elettronico seguente: Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.registryagency.bg/en/.

Chiunque può effettuare una ricerca per verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione o di un atto pubblicato nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

Quali sono i criteri di ricerca applicabili?

Il portale del TRRYuLNTs consente di effettuare ricerche in base ai criteri seguenti:

  • - ragione sociale/nome o codice di identificazione unico (CIU) dell'operatore economico, della filiale di un operatore economico estero, della persona giuridica senza scopo di lucro o della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro; nomi o numero di identificazione nazionale, rispettivamente ragione sociale o CIU del socio o del titolare unico del capitale
  • - nomi o numero di identificazione nazionale, rispettivamente ragione sociale/nome o CIU di un membro degli organi di una persona giuridica-operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro. Il fascicolo di un operatore singolo, della filiale di un operatore economico estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro e della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro, nonché dei suoi predecessori e successori legali, può essere oggetto di ricerche in base a qualsiasi tipo di informazione iscritta o di atto pubblicato.

Come ottenere atti pubblicati?

Gratuitamente?

Oltre all'accesso libero e gratuito alla banca dati del registro delle imprese e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro secondo quanto sopra descritto, l'Agenzia di gestione dei registri rilascia i certificati indicati di seguito.

Un certificato a prova della regolarità delle informazioni e degli atti pubblicati iscritti a registro nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro al momento dell'emissione del documento.

Un certificato delle registrazioni effettuate durante un periodo specifico attestante le informazioni registrate nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro in un arco di tempo specificato dal richiedente.

Un certificato degli atti pubblicati durante un periodo specifico che elenca gli atti pubblicati nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro in un arco di tempo specificato dal richiedente.

Un certificato attestante che taluni fatti/atti non sono stati iscritti a registro o pubblicati nel conto di un operatore o di una persona giuridica senza scopo di lucro.

Un certificato relativo a fatti iscritti a registro comprovante specifiche informazioni che sono state registrate nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro. Il certificato può contenere solo informazioni inerenti al capitale sociale di una società o alla sede legale dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, oppure informazioni di vario genere che il richiedente ha scelto di inserire nel documento.

Un certificato che attesta la pubblicazione di un atto o di una copia di un atto pubblicato, a conferma del fatto che uno specifico documento è stato pubblicato nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, oppure che una copia certificata di un atto pubblicato nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro è stata emessa su richiesta di una parte interessata.

Certificati relativi all'uso di una ragione sociale o denominazione riservata, che comprovano il diritto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro all'uso di una ragione sociale o denominazione specifica e riservata.

A pagamento?

È previsto il pagamento di un importo in base al tariffario dei canoni pubblici riscossi dall'Agenzia di gestione dei registri. Le tariffe per l'emissione di certificati sono le seguenti: 5,00 BGN per la prima pagina e 2,00 BGN per ogni ulteriore pagina di un certificato cartaceo, e 2,50 BGN per la prima pagina e 1,50 BGN per ogni ulteriore pagina di un certificato rilasciato in formato elettronico.

Come ottenere un estratto del registro, una copia certificata o la trascrizione di atti?

Il certificato che attesta l'assenza di informazioni iscritte a registro o di atti pubblicati può essere ottenuto solo in forma cartacea presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri, mentre tutti i certificati di altro tipo possono essere ottenuti sia in forma cartacea presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri sia in forma elettronica, conformemente alle condizioni e alla procedura di cui alla legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici.

Procedura di registrazione

Come avviare la procedura di registrazione? (Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro, certificazione di atti, tipologia di documenti da allegare)

Ricerca da svolgere di persona

Chiunque può presentare una domanda di iscrizione recandosi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri.

Le domande formulate per iscritto possono essere presentate in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri indipendentemente dalla sede dell'operatore economico. Le domande cartacee prese in consegna dai servizi di iscrizione sono sottoposte a scansione elettronica e allegate al sistema informatico del TRRYuLNTs. I documenti allegati devono essere originali o copie certificate conformi a cura del richiedente o di un notaio.

Procedura online

Le domande possono anche essere presentate elettronicamente tramite il portale web del TRRYuLNTs all'indirizzo: Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.registryagency.bg

Le domande trasmesse elettronicamente attraverso il portale del TRRYuLNTs. possono essere presentate 24 ore su 24, ogni giorno della settimana. Le domande per la registrazione iniziale, l'iscrizione e la cancellazione di informazioni e le domande di pubblicazione di atti riguardanti le attività di società per azioni e società in accomandita per azioni possono essere inoltrate solo in modalità elettronica.

Agli articoli da 6 a 63h del regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007 recante le norme per la tenuta, l'archiviazione e l'accesso relativi al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono contenute informazioni dettagliate sui documenti che devono essere allegati, in base al tipo di società, a ciascuna domanda di registrazione iniziale, iscrizione e cancellazione di fatti e pubblicazione di atti.

Come si svolge la valutazione delle domande di iscrizione?

Ogni documento ricevuto per essere registrato nel sistema informatico del TRRYuLNTs (domanda di iscrizione, decisione giudiziaria, domanda di rettifica di un errore, domanda di nomina di periti, verificatori, controllori, ecc.) è contrassegnato da un numero unico di ingresso avente formato “aaaammgghhmmss” (anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi). Dopo aver ricevuto un numero unico di ingresso, il documento è attribuito in maniera casuale dal sistema informatico del TRRYuLNTs a un funzionario che è incaricato di esaminarlo. Le domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione degli atti a norma dell'articolo 14 sono attribuite automaticamente dal sistema informatico del TRRYuLNTs, ai fini della loro valutazione, ai funzionari incaricati della registrazione in base al loro ordine di arrivo.

Ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il funzionario incaricato della registrazione decide in merito alle domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione di un atto tre giorni lavorativi dopo la loro presentazione, salvo diversa disposizione di legge. Le domande di iscrizione di operatori economici presentate per la prima volta sono esaminate entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello di deposito nel registro delle imprese e la decisione è presa subito dopo l'esame della domanda, tranne nei casi di cui all'articolo 22, quinto comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, quando viene impartita una particolare istruzione.

In base al tipo di decisione, sono possibili i seguenti esiti:

  • parere corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda interessata, che è pubblicato immediatamente sul conto dell'operatore economico e da eseguire entro il termine di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
  • rifiuto corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda, che è pubblicato immediatamente sul conto dell'operatore economico;
  • ordine di iscrizione.

Effetti giuridici della registrazione

Effetto su terzi delle iscrizioni a registro a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

La Bulgaria ha adottato i principi conformi alla pertinente normativa dell'UE relativi all'attività di iscrizione e cancellazione di informazioni nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e alla pubblicazione di documenti relativi agli operatori o alle persone giuridiche senza scopo di lucro. A livello nazionale le disposizioni applicabili sono definite dalla legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e dalla legge sul commercio.

Conformemente alle disposizioni della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, un'informazione iscritta nel registro è da ritenersi nota a terzi che agiscono in buona fede dal momento della sua iscrizione. Fino allo scadere dei 15 giorni successivi all'iscrizione, tale informazione non può essere invocata nei confronti di terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di esserne a conoscenza. I terzi possono avvalersi di un'informazione sottoposta a iscrizione anche se l'iscrizione non è ancora stata effettuata, a meno che la legislazione non preveda esplicitamente che tale informazione produce effetti solo una volta avvenuta l'iscrizione. Un'iscrizione non ha più effetto dal momento della sua cancellazione. I documenti contenuti nel TRRYuLNTs sono ritenuti noti a terzi dal giorno della loro pubblicazione.

Terzi che agiscono in buona fede possono avvalersi di un'iscrizione o di una pubblicazione anche se l'informazione iscritta o l'atto pubblicato non esiste. Nei confronti di terzi in buona fede, le informazioni non iscritte nel registro sono presunte inesistenti.

Discrepanze tra l'iscrizione a registro e la sua pubblicazione

Le informazioni iscritte nel registro sono immediatamente pubblicate sul sito web del registro e, in caso di errore od omissione, si applicano le disposizioni degli articoli 96a e 96b del regolamento NVSDTRRYuLNTs, secondo cui eventuali errori e omissioni durante la registrazione delle informazioni, la cancellazione di iscrizioni o la pubblicazione di atti, anche nel caso di discrepanza tra i dati contenuti in una domanda e i dati contenuti nei relativi allegati, sono rettificati mediante una nuova iscrizione o una nuova pubblicazione dell'atto. Se l'errore relativo all'iscrizione di informazioni, alla cancellazione di iscrizioni o alla pubblicazione di atti è commesso da un funzionario incaricato della registrazione, il richiedente o la persona interessata può richiedere la rettifica degli errori e delle omissioni presentando una domanda redatta sulla base di un modello approvato dal direttore esecutivo dell'Agenzia di gestione dei registri, in cui vanno indicati il numero dell'iscrizione e l'errore o l'omissione.

A chi spetta la responsabilità dell'accuratezza delle iscrizioni?

A norma dell'articolo 28 della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, l'Agenzia di gestione dei registri è responsabile dell'accuratezza delle iscrizioni.

Procedure per la protezione dei dati

Procedure riguardanti i diritti dell'interessato in merito alla pubblicazione e alla conservazione dei suoi dati personali

Il TRRYuLNTs è amministrato in maniera congiunta dall'Agenzia di gestione dei registri e dal Servizio informativo Informatsionno Obsluzhvane AD. Le imprese commerciali, o rispettivamente le persone giuridiche senza scopo di lucro, sono titolari del trattamento dei dati personali delle persone fisiche contenuti nei documenti presentati all'Agenzia di gestione dei registri ai fini dell'iscrizione nel registro ai sensi dell'articolo 4, punti 1) e 7), del regolamento (UE) 2016/679. L'Agenzia di gestione dei registri riceve i dati personali di persone fisiche (soci, titolari unici del capitale, ecc.) dalla società o persona giuridica senza scopo di lucro ed è tenuta al loro trattamento secondo la procedura prevista dalla legge, nella forma in cui sono stati presentati, nonché a iscrivere nel registro le informazioni pertinenti e a pubblicare quelle soggette per legge all'obbligo di pubblicazione. I documenti sono trasmessi dalle società nella loro qualità di titolari dei dati sotto forma di fascicoli non leggibili da un dispositivo automatico.

In conformità dell'articolo 2, secondo comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, i fatti e gli atti sono pubblicati nel TRRYuLNTs senza che le informazioni costituiscano dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione delle informazioni che devono essere pubblicate per legge. In base all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007 recante le norme per la tenuta, la conservazione e l'accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, la domanda deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo, o rispettivamente dello statuto, da cui siano stati cancellati tutti i dati personali, tranne quelli richiesti per legge.

Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato deve presentare all'Agenzia di gestione dei registri una domanda scritta, che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 37b e 37c della legge sulla protezione dei dati personali (Zakon za zashtita lichnite danni). Al ricevimento di una domanda da parte di un interessato che intende esercitare i propri diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e una volta stabilita la validità della richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali, ai sensi rispettivamente dell'articolo 16 e dell'articolo 17 di detto regolamento, contenuti nella sezione delle informazioni iscritte a registro o degli atti pubblicati del conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro all'interno del TRRYuLNTs, l'Agenzia di gestione dei registri procede nel modo seguente:

inoltra una lettera al titolare originario del trattamento (l'operatore economico o la persona giuridica senza scopo di lucro), inviandone una copia all'interessato, per informare il primo, quale responsabile originario del trattamento dei dati, del suo obbligo a presentare entro 14 giorni una copia certificata dell'atto pubblicato nel registro, dal quale siano stati cancellati tutti i dati personali, tranne quelli richiesti per legge, in relazione a un diritto esercitato da un interessato (azionista, titolare unico del capitale sociale, ecc.). La copia certificata dell'atto pubblicato nel registro dal quale sono stati cancellati tutti i dati, tranne quelli richiesti per legge, deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronica al sistema informativo del TRRYuLNTs, unitamente a una richiesta di rettifica di omissioni nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, tramite un modulo autorizzato. Una nota in merito alla richiesta è registrata nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro in questione. Quando la copia dell'atto è inoltrata completa del numero di riferimento assegnato al fascicolo dall'ufficio di registrazione dell'Agenzia per la gestione dei registri, l'atto è iscritto d'ufficio nel sistema informativo del TRRYuLNTs.

Se occorre rettificare taluni dati (informazioni iscritte a registro) inseriti nella sezione dinamica del TRRYuLNTs, la richiesta di rettifica, con allegate le relative prove, è registrata d'ufficio nel sistema informativo del TRRYuLNTs come "Richiesta di rettifica di errori e omissioni".

Collegamenti utili

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.registryagency.bg/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia

Tel.: (+359 2) 9486 181

E-mail: Il link si apre in una nuova finestraoffice@registryagency.bg

Ultimo aggiornamento: 19/01/2024

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Cechia

Questa sezione contiene informazioni generali sull'istituzione del registro pubblico in Cechia. Il registro pubblico comprende il registro delle associazioni, il registro delle imprese, il registro delle fondazioni, il registro degli istituti, il registro delle associazioni di proprietari di case e il registro degli enti di beneficenza.

Storia del registro delle imprese della Cechia

Quando è stato istituito?

La forma attuale del registro delle imprese deriva dalla rifusione del diritto civile entrata in vigore il 1º gennaio 2014 con l'adozione del nuovo codice civile (legge n. 89/2012) e della relativa legislazione, in particolare la legge n. 90/2012 sui gruppi societari e la legge n. 304/2013 sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche e sull'iscrizione di fondi fiduciari (la "legge sui registri"). Attualmente il registro delle imprese costituisce uno dei cosiddetti registri pubblici ed è soggetto a una regolamentazione generale ai sensi della legge sui registri. Oltre al registro delle imprese, costituiscono registri pubblici:

  • il registro delle associazioni, che registra i dati delle associazioni, dei sindacati, dei sindacati internazionali, delle organizzazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni internazionali dei datori di lavoro e delle associazioni sussidiarie;
  • il registro delle fondazioni, che registra i dettagli delle fondazioni e dei fondi di dotazione;
  • il registro degli istituti, che registra i dati degli istituti;
  • il registro delle associazioni di proprietari di case, che registra i dati relativi alle associazioni di proprietari;
  • il registro degli enti di beneficenza, che registra i dettagli degli enti di beneficenza.

Nel presente testo il termine "registro pubblico" designa anche il registro delle imprese.

Dal 1º gennaio 2018 la legge sui registri disciplina anche l'iscrizione di fondi fiduciari (un'attività che, a differenza dei registri pubblici stessi, è solo parzialmente pubblica).

Oltre alla legge sui registri, esiste anche una legislazione speciale distinta che disciplina i registri pubblici per tipi specifici di forme giuridiche, ossia un registro delle associazioni venatorie (tenuto dalle autorità statali competenti per la caccia, ossia i comuni interessati aventi competenze estese), un registro dei partiti e dei movimenti politici (tenuto dal ministero dell'Interno), registri delle chiese, delle organizzazioni e di altri soggetti giuridici confessionali registrati (tenuto dal ministero della Cultura) e un registro dei soggetti giuridici educativi (tenuto dal ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport). Tali registri pubblici sono disciplinati e gestiti essenzialmente allo stesso modo dei registri pubblici disciplinati dalla legge sui registri.

Da un punto di vista storico, la creazione di un registro delle imprese sul territorio ceco è legata alla codificazione del diritto commerciale in Cisleitania nel 1863. Il registro delle imprese è stato istituito con la legge n. 1/1863 (codice generale del commercio), applicabile anche in altri paesi. La legge ha reso obbligatoria l'iscrizione delle società nel registro delle imprese. A seguito di una modifica dell'ordinamento giuridico, nel 1950 il registro delle imprese è stato convertito in un registro delle società. I successivi sviluppi sociali e politici hanno portato al ripristino del registro delle imprese nel 1992 sulla base del concetto alla base tanto del registro delle imprese originario quanto del registro delle società. Il concetto di registro delle imprese del 1992 si è sostanzialmente protratto fino ad oggi e nel 2014 è sopravvissuto anche alla summenzionata rifusione del diritto privato.

Quando è stato digitalizzato?

Sebbene non vi fosse alcun obbligo giuridico di tenuta elettronica del registro delle imprese fino al 1º luglio 2005, tale registro è tenuto in detta forma dal 1º gennaio 1997. Il registro delle imprese è un sistema informativo della pubblica amministrazione. È collegato ad altri registri di base (ad esempio il registro delle persone). Il registro di base contiene dati di riferimento, collegamenti di riferimento e identificativi delle persone fisiche e, se del caso, dati di autenticazione, dati operativi e altri dati obbligatori. I dati di riferimento sono collegati a dati contenuti in altri registri, il che ne garantisce l'interoperabilità. Ciò significa che se i dati vengono modificati in un registro, la modifica entra automaticamente in vigore negli altri registri di base contenenti i medesimi dati. Un esempio comune è la modifica della denominazione o della ragione sociale, che entrerà in vigore anche negli altri registri di base.

In alcuni casi, i dati relativi a persone iscritte prima del 1º gennaio 1997 sono resi disponibili soltanto in formato cartaceo, in quanto i documenti o i dati iscritti non sono stati digitalizzati e non sono accessibili tramite l'applicazione relativa ai registri pubblici.

Quale legislazione si applica attualmente?

Dalla rifusione del diritto privato nel 2014, il contenuto dei registri pubblici (compreso il registro delle imprese) è disciplinato dalla legge sui registri. Alcuni altri aspetti tecnici sono disciplinati dagli atti legislativi di esecuzione, ossia il decreto n. 323/2013 relativo alle specifiche per i moduli utilizzati per richiedere l'iscrizione in un pubblico registro o per la modifica o la revoca di tali richieste e sull'abrogazione di taluni decreti e il regolamento del governo n. 351/2013 che stabilisce il tasso degli interessi di mora, i costi connessi alla rivendicazione di crediti e gli onorari dei liquidatori, dei fiduciari incaricati della liquidazione e dei membri degli organi di un soggetto giuridico nominati da un organo giurisdizionale, e che disciplina talune questioni riguardanti la Obchodní věstník (Gazzetta ufficiale delle imprese), i registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche e l'iscrizione di fondi fiduciari e dei titolari effettivi.

Incidentalmente, il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche è disciplinato dal 1º giugno 2021 da una legge separata (legge n. 37/2021 sul registro dei titolari effettivi). Dal 1º gennaio 2018 fino a tale data, l'iscrizione dei titolari effettivi è stata disciplinata dalla legge sui registri.

Quali dati fornisce il registro?

Chi ha il diritto di visualizzare il registro?

Chiunque ha il diritto di visualizzare il registro delle imprese e qualsiasi altro registro pubblico e di effettuare copie dei dati in esso contenuti.

Oltre alla consultazione diretta del registro delle imprese, il fascicolo corrispondente può essere consultato presso un organo giurisdizionale. In tal caso, tuttavia, occorre dimostrare un interesse giuridico affinché l'organo giurisdizionale competente possa concedere l'accesso al fascicolo. Le persone che dimostrano il proprio interesse giuridico possono quindi visualizzare il fascicolo (compresi gli allegati e un elenco di tutte le sue parti) senza restrizioni.

Dato l'elevato livello di trasparenza e la divulgazione praticamente completa di informazioni e documenti, è più pratico consultare direttamente il registro delle imprese, in quanto chiunque può farlo e non è necessario dimostrare alcun interesse giuridico.

Quali dati sono contenuti nel registro?

Quali tipi di dati vi sono conservati? (quali tipi di soggetti sono iscritti in un registro pubblico? sono iscritte anche informazioni in materia di insolvenza, relazioni finanziarie, ecc.?)

Tutte le società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni) e le loro succursali e cooperative, nonché le imprese e succursali di persone giuridiche straniere operanti in Cechia, sono iscritte nel registro delle imprese. Anche le persone fisiche che esercitano un'attività in Cechia e che presentano domanda di iscrizione sono iscritte nel registro delle imprese.

Le imprese o le succursali sono iscritte nel registro delle imprese soltanto se sono stabilite. Le imprese o le succursali di soggetti giuridici stranieri la cui sede sociale è situata al di fuori dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) devono essere iscritte nel registro delle imprese. Se un soggetto giuridico straniero appartenente a tale categoria non ha delocalizzato la propria attività o parte di essa in Cechia, detto soggetto è iscritto nel registro. Le imprese o le succursali di soggetti giuridici stranieri la cui sede legale è situata nell'UE o nel SEE sono iscritte nel registro soltanto a fronte di richiesta da parte delle stesse.

Il registro delle imprese contiene informazioni molto dettagliate sulle persone iscritte. Tale livello elevato di trasparenza consente un grado elevato di controllo pubblico, la cui necessità è soddisfatta tanto dal registro stesso quanto dalla sbírka listin (raccolta di documenti), che è un archivio di documenti importanti relativi a persone iscritte.

In particolare, nei registri pubblici sono iscritti i seguenti dati:

  • nome (oppure ragione o denominazione sociale) e sede legale e indirizzo presso il quale la persona iscritta nel registro dimora o risiede;
  • il settore di attività (in alternativa, una descrizione dell'oggetto sociale perseguito dalla società);
  • la forma giuridica in cui esiste una persona giuridica;
  • la data di costituzione di una persona giuridica (e di suo scioglimento);
  • il codice di nascita di una persona fisica o il numero di identificazione di una persona giuridica;
  • il nome e la composizione del consiglio di amministrazione e la procedura per agire per conto di una persona giuridica;
  • il nome e la composizione dell'organo di vigilanza;
  • dettagli in merito ai titolari di procure e al modo in cui agiscono per conto della persona giuridica.

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. La serie di informazioni iscritte nel registro varia a seconda della forma assunta dalla persona giuridica.

Nel caso del registro delle imprese, i dati iscritti comprendono anche quanto segue:

  • l'importo del capitale sociale di una società di capitali;
  • l'importo del contributo di un azionista e l'importo effettivamente versato;
  • informazioni relative a privilegi e altri diritti reali relativi ad azioni di una società commerciale non rappresentata da titoli o da strumenti finanziari in forma scritturale;
  • informazioni relative alle succursali.

Nel registro delle imprese sono riportate anche ulteriori informazioni relative allo scioglimento e alla radiazione di una persona iscritta:

  • le date in cui una persona giuridica è cancellata e sciolta (con indicazione del motivo giuridico di tale azione in ciascun caso);
  • informazioni relative all'avvio e al completamento della procedura di liquidazione (comprese informazioni dettagliate sul liquidatore);
  • informazioni relative alle procedure di insolvenza e al loro avvio, informazioni relative al curatore fallimentare, a restrizioni che si applicano al diritto del debitore di disporre della massa fallimentare sulla base di una decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, alla dichiarazione e all'annullamento del fallimento, all'autorizzazione alla riorganizzazione, all'approvazione di un piano di riorganizzazione e all'esecuzione di tale piano o delle sue parti essenziali, a ordini di esecuzione emessi da organi giurisdizionali riguardanti le azioni di un azionista di una società o un titolo esecutivo riguardante le azioni di un azionista di una società, nonché a decisioni di organi giurisdizionali relative alla cessazione di procedimenti di esecuzione o alla notifica di estinzione di procedimenti di esecuzione in modo diverso dalla cessazione (si deve indicare il motivo della decisione); ordini di esecuzione emessi da un organo giurisdizionale per quanto concerne la vendita di un'impresa o di una sua parte o i titoli esecutivi relativi alla vendita di un'impresa o di una sua parte, nonché le decisioni di organi giurisdizionali relative alla cessazione di procedimenti di esecuzione o le notifiche di estinzione di procedimenti di esecuzione mediante mezzi diversi dalla cessazione (si deve indicare il motivo della decisione), e le decisioni di organi giurisdizionali relative a provvedimenti provvisori che limitano o vietano la cessione di azioni di azionisti di una società, di un'impresa o di una parte sostanziale del patrimonio di una società, nonché le decisioni di organi giurisdizionali relative alla revoca o alla cessazione di tali misure (si deve indicare il motivo della decisione); e
  • il motivo giuridico della radiazione di una persona giuridica dal registro.

Qualora venga nominato un amministratore fiduciario per una persona giuridica iscritta nel registro, l'organo giurisdizionale aggiunge al registro delle imprese le informazioni relative a tale amministratore fiduciario.

Se, per qualsiasi motivo, una persona fisica è iscritta nel registro delle imprese, vi figurano anche i seguenti dati: data di nascita, codice di nascita (se assegnato) e indirizzo di dimora o residenza (se diverso dall'indirizzo di dimora). I codici di nascita non sono tuttavia resi pubblici.

Nel caso di imprese o succursali di un soggetto giuridico straniero, occorre iscrivere nel registro delle imprese anche la giurisdizione in cui tale soggetto è stato stabilito.

Per le persone fisiche che sono membri del consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza, i titolari di procure, i membri di società di persone e gli azionisti di società di capitali, occorre iscrivere nel registro delle imprese i dati relativi alla loro residenza o dimora permanente e alla loro data di nascita.

Quali tipi di documenti sono salvati/conservati (fascicoli, raccolta di documenti, statuto, verbali delle assemblee generali, ecc.)?

I registri pubblici comprendono una raccolta di documenti. La legge specifica quali documenti devono essere depositati nella raccolta di documenti. I principali documenti sono:

  • lo strumento costitutivo (atto costitutivo, statuto, certificato relativo all'assemblea costitutiva di una cooperativa o altro atto costitutivo a seconda della forma assunta dalla persona giuridica) e lo statuto di fondazioni, fondi di dotazione o istituti;
  • le decisioni relative alla nomina, all'elezione, alla revoca o ad altra cessazione dall'incarico delle persone che sono membri di un consiglio di amministrazione o, se del caso, di altre persone autorizzate ad assumere impegni per conto di una persona giuridica (ad esempio, direttore di una succursale);
  • le relazioni annuali;
  • i bilanci ordinari, straordinari e consolidati;
  • le decisioni relative allo scioglimento di una persona giuridica, le relazioni finali in merito alla procedura di liquidazione e le decisioni di organi giurisdizionali in merito alla nomina dell'amministratore fiduciario della persona giuridica in questione;
  • le decisioni riguardanti la trasformazione di una persona giuridica e il progetto di trasformazione, le notifiche di respingimento o di non approvazione del progetto di trasformazione, le decisioni di organi giurisdizionali relative all'invalidità del progetto di trasformazione o all'invalidità della delibera adottata dall'assemblea generale o dall'assemblea dei soci nel corso della quale il progetto di trasformazione è stato approvato;
  • i pareri di esperti sulla valutazione di un conferimento in natura in caso di costituzione di una fondazione, di un fondo di dotazione, di un istituto, di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni oppure in caso di un aumento del loro capitale sociale o del loro capitale di dotazione, perizie sulla valutazione di un conferimento in natura a una cooperativa, perizie sulla valutazione degli attivi in caso di trasformazione di società e cooperative nonché perizie sulla valutazione degli attivi quando gli attivi di una società per azioni sono acquisiti dai fondatori a titolo oneroso ai sensi della legge n. 90/2012 sulle società commerciali;
  • eventuali decisioni di organi giurisdizionali adottate nel contesto di una procedura di insolvenza;
  • le decisioni di organi giurisdizionali relative all'invalidità di una decisione adottata da un organo costitutivo di una persona giuridica;
  • i documenti comprovanti l'acquisto di un'impresa ai sensi delle disposizioni del codice civile relative a tali acquisti;
  • le decisioni adottate da un'assemblea generale in merito all'esenzione dei lavoratori dal versamento del prezzo intero di emissione delle azioni sottoscritte o al loro diritto di acquistare tali azioni ad altre condizioni preferenziali.

I documenti che devono essere depositati nella raccolta dei documenti sono specificati dalla legge. In generale si tratta di documenti che incidono in modo fondamentale sulla costituzione, sullo scioglimento e sul funzionamento di una persona giuridica; indicano chi può rappresentare la persona giuridica e chi è autorizzato ad assumere impegni per suo conto.

Come si possono effettuare ricerche nel registro (e quali criteri di ricerca sono disponibili)?

Di persona

I registri pubblici sono accessibili soltanto tramite un'applicazione web relativa ai registri pubblici. I dati relativi alle persone iscritte prima del 1º gennaio 1997 sono resi disponibili in formato cartaceo se non sono stati digitalizzati e non possono essere accessibili tramite l'applicazione web relativa ai registri pubblici.

Sul sito web del registro

Si possono effettuare ricerche gratuitamente tramite l'applicazione web relativa ai registri pubblici. È possibile effettuare ricerche delle iscrizioni nel registro in base al nome oppure alla ragione o denominazione sociale del soggetto iscritto, al numero di identificazione della persona o al numero di fascicolo con il quale la persona è iscritta presso l'organo giurisdizionale competente per il registro. Si possono affinare le ricerche tramite dati aggiuntivi riguardanti l'indirizzo della sede legale, la via corrispondente, l'organo giurisdizionale presso il quale il soggetto è iscritto, la forma giuridica di quest'ultimo e così via. È inoltre possibile effettuare ricerche per tipo di coinvolgimento in una persona iscritta nel registro: è possibile effettuare una ricerca per le persone fisiche e giuridiche iscritte coinvolte in qualsiasi modo in una persona giuridica iscritta.

Inoltre i dati aperti sono disponibili all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://dataor.justice.cz/. L'insieme di dati dell'anno in corso per il catalogo locale dei dati aperti concernente l'applicazione relativa ai registri pubblici è aggiornato quotidianamente. Se l'insieme di dati è collegato a un anno precedente, l'aggiornamento avviene annualmente (sempre nel gennaio dell'anno in corso). Una descrizione dell'insieme di dati è riportata nel dettaglio dell'insieme di dati. Il contenuto dell'insieme di dati e una descrizione del catalogo locale dei dati aperti concernente l'applicazione relativa ai registri pubblici sono reperibili nella guida dell'utente disponibile al seguente link (solo in ceco): Il link si apre in una nuova finestrahttps://dataor.justice.cz/files/ISVR_OpenData_Uzivatelska_prirucka.pdf.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile effettuare ricerche in base al nome, alla ragione o denominazione sociale o al numero di identificazione della persona iscritta o ai dati della persona fisica o giuridica interessata.

Come posso ottenere i documenti?

Il servizio è gratuito?

È possibile ottenere un estratto parziale o integrale del registro pubblico o la raccolta di documenti. Un estratto parziale contiene soltanto gli ultimi dati validi inseriti nel codice delle imprese. Un estratto completo contiene tutti i dati inseriti per la persona interessata.

Vi sono diritti da versare?

Il servizio è soggetto al versamento di diritti soltanto se il richiedente richiede una copia cartacea. Tuttavia viene addebitato un diritto anche per l'invio di estratti in formato elettronico a una casella dati o per posta elettronica. Non viene addebitato alcun diritto qualora il richiedente metta a disposizione un supporto dati. Se tuttavia l'organo giurisdizionale invia un estratto elettronico su un supporto dati non fornito dal richiedente (ossia anche nei casi in cui l'organo giurisdizionale invia l'estratto elettronico mediante casella dati o posta elettronica), viene addebitato un diritto per il fatto che il rilascio di un estratto certificato non è un mero trasferimento di dati.

Come posso ottenere un estratto del registro, una copia autenticata o una trascrizione dei documenti?

Una copia autenticata può essere ottenuta gratuitamente sul sito web dell'applicazione relativa ai registri pubblici. In questo modo si possono ottenere copie sia integrali sia parziali. Viene addebitato un diritto soltanto se il richiedente richiede una copia cartacea. Le copie cartacee sono soggette al versamento di un diritto di 70 CZK per ogni pagina (o pagina parziale) della copia e si possono richiedere presso l'organo giurisdizionale competente per il registro presso il quale l'interessato è iscritto.

Procedimenti in materia di registro delle imprese

Come posso avviare un procedimento in materia di registro delle imprese (come presentare una domanda al registro, come si devono certificare i documenti, quali tipi di documenti devono essere allegati)?

Le domande di iscrizione iniziale, di modifica e di cancellazione devono essere presentate utilizzando il modulo prescritto disponibile sul sito web dell'applicazione relativa ai registri pubblici. Il modulo può essere compilato soltanto elettronicamente. Una volta compilato, il modulo contenente la domanda di iscrizione deve essere generato e presentato in formato cartaceo o elettronico.

L'iscrizione è effettuata dall'organo giurisdizionale competente per il registro oppure da un notaio. Come norma generale, il procedimento è avviato sulla base di una domanda. In alcuni casi, il procedimento può essere avviato da un organo giurisdizionale di propria iniziativa; si tratta principalmente di situazioni nelle quali l'organo giurisdizionale viene a conoscenza di una discrepanza tra la situazione iscritta e quella effettiva o nelle quali un'iscrizione non è conforme alle disposizioni giuridiche obbligatorie. Dopo la presentazione della domanda, l'organo giurisdizionale accerta se dispone della competenza giurisdizionale a conoscere della controversia, se il ricorrente ha la capacità di agire per presentare la domanda, se la domanda contiene tutti i dettagli richiesti e se sono allegati i documenti pertinenti. Se la domanda presenta una lacuna che può essere sanata, l'organo giurisdizionale invita il richiedente a porvi rimedio (ad esempio, a presentare i documenti mancanti o a eliminare le lacune della domanda). L'organo giurisdizionale verifica quindi se i dati da iscrivere sulla base della domanda siano corroborati dai documenti allegati e se il nome (la denominazione o ragione sociale) da iscrivere possa essere confuso (confusa) con un altro nome (un'altra denominazione o ragione sociale) o sia fuorviante. L'organo giurisdizionale decide quindi in merito all'iscrizione e la elabora.

L'iscrizione può essere elaborata da un notaio soltanto se sono soddisfatti i requisiti di legge (il che non avviene sempre). Il vantaggio principale delle iscrizioni effettuate da un notaio consiste nel fatto che esse sono trattate rapidamente, dato che il notaio può effettuare un'iscrizione il giorno stesso della redazione dell'atto notarile giustificativo. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il richiedente non è tenuto a produrre una domanda utilizzando il modulo prescritto.

Un notaio può procedere all'iscrizione se:

  • i fatti da iscrivere sono corroborati da un atto notarile;
  • l'atto notarile contiene una dichiarazione secondo la quale il contenuto dell'atto notarile giustificativo è legale; e
  • il richiedente ha espletato ulteriori formalità presentando i documenti pertinenti.

Un atto notarile giustificativo è un atto notarile (in genere un atto costitutivo) che funge da base per l'iscrizione in un registro pubblico, o un verbale di una decisione adottata da un organo facente parte di una persona giuridica (ad esempio una decisione dell'assemblea generale di destituzione di un consiglio di amministrazione). Non tutti gli strumenti giuridici devono assumere la forma di atto pubblico (atto notarile). Tuttavia ciò non esclude la possibilità di emettere un atto notarile come strumento giuridico, anche se ciò non è previsto dalla legge. Un atto notarile può inoltre assumere la forma di atto notarile giustificativo ed essere utilizzato per l'iscrizione diretta da parte di un notaio.

Alla domanda occorre allegare in ogni caso quanto segue:

  1. documenti comprovanti i fatti da iscrivere; e
  2. i documenti richiesti dalla legge per il deposito nella raccolta dei documenti.

La legge non elenca tutti i documenti richiesti. I documenti da presentare variano a seconda della forma della persona giuridica. In generale è richiesto un documento giustificativo per l'iscrizione di qualsiasi fatto che non possa essere accertato da un sistema informativo della pubblica amministrazione, o da una parte di esso, che costituisca un'iscrizione pubblica oppure un registro o un elenco pubblico.

Tra le altre registrazioni, occorre presentare licenze commerciali o altre licenze commerciali relative a settori di attività che devono essere iscritte nel registro delle imprese.

Ad esempio il consenso all'iscrizione da parte dei soci di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni non deve essere documentato, in quanto tale consenso è dimostrato dalla conclusione di un atto costitutivo sotto forma di un atto notarile. Qualora tale consenso non sia concesso sulla base di una dichiarazione certificata da un atto pubblico, la firma dei soci sul documento di consenso deve essere autenticata.

Deve essere documentata anche la ragione giuridica dell'utilizzo dei locali in cui una società ha la propria sede legale. Ciò significa che, se una società ha la propria sede legale in locali oggetto di un contratto di locazione, come motivo giuridico per l'utilizzo dei locali, occorre fornire detto contratto di locazione o la dichiarazione del proprietario che autorizza l'uso dei locali come sede legale.

Alcuni fatti da iscrivere possono essere documentati soltanto mediante dichiarazione giurata. Tra questi possono figurare, ad esempio, le condizioni di ammissibilità relative agli organi costitutivi di una persona giuridica.

In generale i documenti utilizzati per corroborare i dati iscritti devono essere presentati nella loro forma originale o come copia autenticata ufficialmente. I documenti che per legge devono essere depositati nella raccolta di documenti non devono essere autenticati. Tali documenti sono semplicemente presentati in formato elettronico in formato PDF con un livello di testo o in XHTML (linguaggio di marcatura di ipertesti estensibile).

Per ogni iscrizione nel registro vengono addebitati i seguenti diritti di cancelleria:

  • 12 000 CZK per l'iscrizione iniziale di una società per azioni in un registro pubblico;
  • 6 000 CZK per l'iscrizione iniziale di una persona in un registro pubblico, fatta eccezione per una società per azioni;
  • 2 000 CZK per modifiche o integrazioni a un'scrizione.

Diritti di iscrizione riscossi da un notaio:

  • 8 000 CZK per l'iscrizione iniziale di una società per azioni in un registro pubblico;
  • 2 700 CZK per l'iscrizione iniziale di una persona in un registro pubblico, fatta eccezione per una società per azioni;
  • 1 000 CZK per modifiche o integrazioni.

I diritti di cancelleria fino a un massimo di 5 000 CZK possono essere versati mediante una marca da bollo o un bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale competente. I diritti di cancelleria di importo superiore a 5 000 CZK possono essere versati esclusivamente mediante bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale competente. I diritti in caso di iscrizione mediante un notaio possono essere versati direttamente al notaio.

I procedimenti in materia di un registro pubblico sono esenti dalla corresponsione di diritti se:

  1. l'iscrizione riguarda un soggetto naturale o giuridico oggetto di una procedura di insolvenza, nell'ambito della quale viene trattata la sua insolvenza o la sua insolvenza imminente ed è già stata emessa una decisione che dichiara l'insolvenza; oppure
  2. l'iscrizione riguarda un'associazione, un'associazione sussidiaria, un sindacato, un sindacato internazionale, un'organizzazione di datori di lavoro o un'organizzazione internazionale di datori di lavoro, una fondazione, un fondo di dotazione, un istituto o un'organizzazione di beneficenza iscritti in un registro pubblico, o modifiche di tale registro.

I procedimenti nel contesto dei quali il richiedente è un sindacato, un sindacato internazionale, un'organizzazione di datori di lavoro o un'organizzazione internazionale di datori di lavoro (o una sua sezione) sono esentati dal versamento di diritti quando tali organismi sono iscritti nel registro pubblico come costituiti, modificati o liquidati.

Le stesse condizioni di esenzione dai diritti si applicano in caso di iscrizione da parte di un notaio. L'iscrizione da parte di un notaio sulla base di un atto notarile relativo alla costituzione di una società a responsabilità limitata, contenente soltanto le indicazioni richieste dal codice civile e dalla legge sulle società e che stabilisce che l'obbligo di versare un contributo deve essere assolto mediante pagamento in denaro, è anch'essa esente da diritti.

Di persona

Le domande di iscrizione in un registro pubblico possono essere presentate di persona presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente per il registro oppure presso un notaio.

Online

Le domande di iscrizione possono essere presentate per via elettronica. Le domande per via elettronica possono essere presentate principalmente mediante una casella dati, all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell'organo giurisdizionale competente oppure tramite l'applicazione internet ePodatelna. L'applicazione web relativa ai registri pubblici può essere utilizzata per la presentazione di documenti da depositare nella raccolta di documenti. I documenti possono essere presentati anche su CD e DVD portatili. Le domande di iscrizione in formato elettronico devono essere firmate utilizzando una firma elettronica riconosciuta, fatto salvo il caso in cui siano inviate tramite la casella dati del richiedente.

Come vengono esaminate le domande presentate?

L'organo giurisdizionale competente per il registro esamina innanzitutto se la persona che presenta la domanda sia legittimata a farlo; se la domanda è stata presentata nel modo prescritto, se contiene tutti gli elementi necessari, se è comprensibile e specifica, se è accompagnata da documenti giustificativi dei fatti da iscrivere e se la finalità perseguita dalla persona giuridica è legittima.

L'organo giurisdizionale esamina poi se i dati da iscrivere sulla base della domanda siano effettivamente corroborati dai documenti allegati. È importante sottolineare che tutti i fatti da iscrivere devono essere suffragati dai documenti allegati alla domanda.

L'organo giurisdizionale verifica inoltre che il nome della persona giuridica (ossia la sua denominazione o ragione sociale) da iscrivere non sia confuso con un altro nome (denominazione o ragione sociale) di una persona già iscritta e che il nome (denominazione o ragione sociale) da iscrivere non sia fuorviante.

Effetti giuridici dell'iscrizione

Effetti dell'iscrizione su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Lo stato di iscrizione in un registro pubblico è uno stato giuridicamente valido per tutte le persone che non sono a conoscenza del fatto che lo stato di iscrizione di un determinato soggetto iscritto non corrisponde alla situazione giuridica effettiva. Ciò significa che le persone iscritte saranno vincolate da atti giuridici attuati sulla base di fatti iscritti in un registro pubblico, anche se non corrispondono alla situazione effettiva. Ad esempio il consiglio di amministrazione di una società può esigere che la società attui atti giuridici anche dopo che esso ha cessato di essere il consiglio di amministrazione, se tale fatto non è stato iscritto nel registro pubblico e se un terzo non era a conoscenza di tale circostanza. Ciò si applica al fine di tutelare la buona fede dei terzi.

Se un fatto non è stato iscritto in un pubblico registro (anche se avrebbe dovuto esserlo), la persona iscritta non può invocare la situazione effettiva come opposizione contro un terzo che abbia agito in buona fede rispetto alla situazione iscritta. Tuttavia ciò non si applica se la persona iscritta dimostra che il terzo era a conoscenza della situazione effettiva.

Discrepanze tra l'iscrizione nel registro e la sua versione pubblicata

La situazione iscritta in un registro pubblico produce effetti nei confronti dei terzi a decorrere dalla data in cui è resa pubblica. Tuttavia una persona iscritta può opporsi al fatto che un terzo fosse già a conoscenza dei fatti iscritti. I dati e il contenuto dei documenti depositati nella raccolta di documenti non possono essere invocati dalla persona iscritta come motivo di opposizione nei confronti di terzi fino al sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ma soltanto se il terzo dimostra che non avrebbe potuto venire a conoscenza dei fatti iscritti entro tale termine. Ciò significa che l'onere della prova che il terzo non avrebbe potuto venire a conoscenza dei fatti iscritti incombe al terzo.

Chi è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni?

Le persone iscritte sono tenute a garantire che i dati iscritti nel registro delle imprese siano aggiornati. Inoltre le persone iscritte sono incentivate a garantire che i dati contenuti nel registro delle imprese siano aggiornati e corretti dato che lo stato di iscrizione in un registro pubblico è uno stato giuridicamente valido per tutte le persone che non sono a conoscenza del fatto che lo stato di iscrizione di un determinato soggetto iscritto non corrisponde alla situazione giuridica effettiva. Ciò significa che le persone iscritte saranno vincolate da atti giuridici attuati sulla base di fatti iscritti in un registro pubblico, anche se non corrispondono alla situazione effettiva. Ad esempio il consiglio di amministrazione di una società può esigere che la società attui atti giuridici anche dopo che esso ha cessato di essere il consiglio di amministrazione, se tale fatto non è stato iscritto nel registro pubblico e se un terzo non era a conoscenza di tale circostanza. Ciò si applica al fine di tutelare la buona fede dei terzi.

È altresì possibile irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una persona iscritta qualora quest'ultima ometta di rispondere a una richiesta dell'organo giurisdizionale competente per il registro di rivelare fatti o di produrre i documenti necessari per una decisione nell'ambito di un procedimento avviato d'ufficio o di produrre documenti che, ai sensi della legislazione menzionata o di qualsiasi altra legge, devono essere depositati nella raccolta di documenti; le sanzioni amministrative pecuniarie possono ammontare a 100 000 CZK. Se la persona iscritta non adempie ripetutamente a tali requisiti o se l'inosservanza può avere conseguenze gravi per i terzi e se esiste un interesse giuridico corrispondente, l'organo giurisdizionale competente per il registro può avviare (anche di propria iniziativa) un procedimento volto a liquidare una persona giuridica. L'organo giurisdizionale competente per il registro ne informa la persona iscritta e le concede un termine ragionevole per porre rimedio alle carenze riscontrate.

Gli organi giurisdizionali competenti per i registri contrastano inoltre attivamente l'esistenza di società inattive, ossia società che non generano alcuna attività economica ed esistono soltanto formalmente. Il motivo principale per penalizzare ed eliminare le società inattive è il rischio che esse possano fungere da prestaconto (money mule) per frodi finanziarie (in particolare fiscali); è più facile utilizzare società esistenti per attività illegali. Un organo giurisdizionale può sciogliere una società che: 1) ha omesso di depositare il proprio bilancio nella raccolta di documenti per almeno due esercizi fiscali, nonostante sia tenuta a farlo per legge; 2) non è stato possibile contattare. Una società è considerata non contattabile se non è possibile notificarle la richiesta di presentare i bilanci mancanti nella raccolta di documenti. Se una società ha semplicemente omesso di depositare il proprio bilancio (nonostante sia tenuta a farlo per legge), ma può esserle notificata la richiesta a ottemperare, l'organo giurisdizionale impone una sanzione amministrativa pecuniaria per incentivare la persona iscritta a presentare i documenti richiesti.

Se un fatto non è stato iscritto in un pubblico registro (anche se avrebbe dovuto esserlo), la persona iscritta non può invocare la situazione effettiva come opposizione contro un terzo che abbia agito in buona fede rispetto alla situazione iscritta. Tuttavia ciò non si applica se la persona da iscrivere dimostra che il terzo era a conoscenza della situazione effettiva.

Inoltre può essere irrogata una sanzione per un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 37a, primo comma, lettera h), della legge n. 563/1991 in materia di contabilità, sotto forma di una sanzione pecuniaria pari a fino al 3 % del valore degli attivi; l'autorità fiscale competente è responsabile della gestione degli illeciti amministrativi. Il mancato rispetto dei requisiti relativi a un registro pubblico può inoltre essere sanzionato come illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge n. 251/2016 relativa a determinati illeciti amministrativi; l'autorità competente per tali casi è un comune con competenze estese. In determinate circostanze, tali illeciti possono costituire reato (articolo 254 della legge n. 40/2009 – codice penale).

Procedure di protezione dei dati

Procedure relative ai diritti degli interessati in materia di pubblicazione e conservazione dei loro dati personali

Dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), la base giuridica per tale trattamento è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), (ossia il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e lettera e), (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ossia si tratta di un trattamento direttamente previsto dalla legge.

I motivi per i quali i dati personali delle persone fisiche (compresi i dati relativi alla residenza o alla dimora) sono pubblicati nei registri pubblici derivano dal principio della divulgazione tanto formale (articoli § da 3 a 6 della legge sui registri pubblici) tanto materiale (articoli § 8 e 9 della legge sui registri pubblici), il che significa che lo Stato consente a tutte le persone di avere un accesso generale ai dati dei singoli soggetti iscritti nel registro e, nel contempo, rispetta il principio di buona fede (fiducia del pubblico) nei fatti iscritti, di modo che ad esempio i dati personali presenti nel registro delle imprese possano essere utilizzati per verificare la correttezza dei dati identificativi nell'ambito di relazioni commerciali, per consegnare documenti ufficiali ai membri dei consigli di amministrazione, ecc..

Inoltre la divulgazione dell'identità dei membri dei consigli di amministrazione è da tempo richiesta dal diritto europeo (cfr. in particolare l'articolo 14, lettera d), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, che contiene anche una modifica della precedente prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio); nel contesto del diritto ceco, le prescrizioni stabilite dalla direttiva si applicano anche ai soggetti iscritti nei registri pubblici.

Per quanto riguarda i dati iscritti nei registri pubblici, gli interessati godono di tutti i diritti derivanti dagli articoli da 12 a 22 del regolamento generale sulla protezione dei dati, con le eccezioni ivi elencate. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, una richiesta di cancellazione non può essere accolta dato che "il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". Tale obbligo giuridico deriva direttamente dalla legge n. 304/2013 relativa ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche e all'iscrizione dei fondi fiduciari.

Gli interessati in questione possono esercitare i loro diritti direttamente presso gli organi giurisdizionali competenti per i registri oppure presso il responsabile della protezione dei dati.

Informazioni di contatto

Dati di contatto degli organi giurisdizionali competenti per i registri

Tribunale della città di Praga

Slezská 2000/9, 120 00 Praga

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@msoud.pha.justice.cz

Telefono: 224 172 111

Casella dati: snkabbm

Tribunale regionale di České Budějovice

Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovice

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.cbu.justice.cz

Telefono: 389 018 111

Casella dati: 832abay

Tribunale regionale di Plzeň

Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.plz.justice.cz

Il link si apre in una nuova finestrasbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz

Telefono: 377 869 611

Casella dati: yaraba4

Tribunale regionale di Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.unl.justice.cz

Telefono: 475 247 111 - centralino

Casella dati: phgaba8

Tribunale regionale di Hradec Králové

Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Telefono: 498 016 111

Casella dati: ep7abae

Tribunale regionale di Brno

Husova 353/15, 601 95 Brno

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.brn.justice.cz

Telefono: 546 511 111 - centralino

Casella dati: 5wwaa9j

Tribunale regionale di Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava

Il link si apre in una nuova finestrapodatelna@ksoud.ova.justice.cz

Telefono: 596 153 111

Casella dati: jhyaeqv

Riferimenti utili

Applicazione web relativa al registro pubblico (solo in ceco): Il link si apre in una nuova finestrahttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Presentazioni ai registri pubblici (solo in ceco): Il link si apre in una nuova finestrahttps://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Informazioni relative alle presentazioni ai registri pubblici sul portale della pubblica amministrazione: Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/rejstriky-katastry-evidence-vypisy-overeni-a-statistika-KAT-419/rejstriky-pravnickych-a-fyzickych-osob-KAT-642.

Informazioni relative all'iscrizione nei registri pubblici sul sito web della Camera dei notai ceca: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_254-zapis-do-verejneho-rejstriku-notarem.

Informazioni sui registri pubblici sul portale Businessinfo.cz: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.businessinfo.cz/navody/verejne-rejstriky-ppbi/2/.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Danimarca

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese danese.

L'autorità delle imprese danese [Erhvervsstyrelsen]

Storia del registro delle imprese danese

L'autorità delle imprese danese è stata istituita il 1° gennaio 2012.

L'autorità delle imprese danese ha circa 500 impiegati. L'autorità delle imprese ha numerose mansioni e responsabilità, che complessivamente mirano a rendere più semplici e attraenti l'imprenditoria in Danimarca. L'autorità è operativa in svariati settori, dall'elaborazione di leggi e lo sviluppo delle zone rurali fino alla digitalizzazione e a una sorveglianza e un controllo efficace su fondazioni, imprese e riciclaggio, bilanci, revisori dei conti e settore dell'esportazione nonché controlli UE. L'autorità è responsabile del registro centrale delle imprese (Det Centrale Virksomhedsregister - CVR), ossia il registro pubblico contenente le informazioni relative a tutte le imprese danesi.

L'autorità è gestita dal ministero dell'Industria.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese danese?

Nel sito web Il link si apre in una nuova finestraerhvervsstyrelsen.dk si possono trovare informazioni riguardanti tutti i settori di attività dell'autorità, compreso il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese danese.

Il CVR.dk rappresenta il punto d'accesso centrale alle informazioni e ai dati riguardanti tutte le imprese in Danimarca. Indipendentemente dal tipo di impresa, si possono trovare informazioni sia per quanto riguarda l'impresa stessa (nota anche come persona giuridica) che per quanto concerne le sue unità di produzione. Il registro contiene anche informazioni relative ai fondatori, ai proprietari e agli amministratori.


Per taluni tipi di impresa – in particolare le società per azioni e le società a responsabilità limitata – si possono trovare ulteriori informazioni su situazioni finanziarie, dati e relazioni sull'impresa e le persone che la gestiscono.

Quali informazioni contiene il CVR?

  • Il numero di registrazione CVR
  • Nome e indirizzo
  • Data di inizio ed eventualmente di fine attività
  • Forma giuridica
  • Indicazione di un'eventuale tutela pubblicitaria
  • Informazioni creditizie
  • Succursali e filiali
  • Eventuali recapiti
  • Eventualmente il numero di impiegati
  • Azionisti, fondatori, proprietari e amministratori con piena responsabilità
    • Nome e indirizzo
    • Numero CPR o CVR (il numero CPR non può essere comunicato a privati)
  • Unità di produzione associate
    • Il numero di unità di produzione
    • Nome e indirizzo
    • Data di inizio ed eventualmente di fine attività
    • Indicazione di un'eventuale tutela pubblicitaria
    • Succursali e filiali
    • Eventuali recapiti
    • Eventualmente il numero di impiegati

Come effettuare una ricerca nel registro danese delle imprese?

Nella pagina "CVR på Virk" si possono effettuare ricerche su singole imprese e cercare/filtrare i risultati secondo un'ampia gamma di parametri, quali la denominazione, il nome di una persona, il numero di registrazione dell'impresa, il numero dell'unità di produzione, l'indirizzo dell'impresa o dell'unità di produzione o della persona. Si possono consultare i dati essenziali relativi a tutte le imprese registrate nel CVR.

Sulla pagina di ricerca "CVR-Data" Il link si apre in una nuova finestra"Sådan søger du" si può reperire un aiuto per effettuare le ricerche di informazioni sulle imprese nel CVR.

Per una mole importante di dati esistono diverse soluzioni, quali l'accesso da sistema a sistema e i servizi web del CVR. Per ulteriori informazioni: Il link si apre in una nuova finestrafare clic qui

L'accesso al registro delle imprese danese è gratuito?

I documenti e i servizi del CVR che non richiedono un intervento manuale sono gratuiti, ossia:

  • diverse visualizzazioni
  • bilanci
  • accesso da sistema a sistema e servizio web del CVR

Numerosi documenti richiedono un intervento manuale e sono quindi a pagamento. I seguenti prodotti sono tuttavia esenti dall'IVA:

  • Aggiunta di una firma: 120 corone danesi
  • Bilanci più vecchi su microfilm o su archivi remoti: 300 corone danesi
  • Certificato di registrazione: 300 corone danesi
  • Certificato di modifica della denominazione: 500 corone danesi
  • Piano di fusione: 150 corone danesi
  • Verbale dell'assemblea generale annuale: 150 corone danesi
  • Documentazione sul capitale: 150 corone danesi
  • Copia del modulo di registrazione: 150 corone danesi
  • Dichiarazione degli amministratori: 150 corone danesi
  • Resoconto di acquisizioni successive: 150 corone danesi
  • Dichiarazione di autofinanziamento: 150 corone danesi
  • Piano di scissione: 150 corone danesi
  • Statuti: 150 corone danesi

Tariffe in vigore dal 5 dicembre 2014.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'articolo 14 della legge sulle società recepisce l'articolo 3 della prima direttiva sul diritto delle società nell'ambito del diritto danese e descrive in che modo le informazioni registrate possono essere utilizzate. Tale articolo dispone che

le informazioni pubblicate nel sistema informatico dell'autorità delle imprese siano considerate come portate a conoscenza dei terzi. Tale disposizione non si applica però prima del diciassettesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali informazioni, purché sia dimostrato che un terzo non avrebbe potuto prendere conoscenza degli elementi pubblicati.

Finché non è avvenuta la pubblicazione nel sistema informatico dell'autorità gli elementi che devono essere registrati e pubblicati non sono opponibili a un terzo, a meno che non sia dimostrato che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Il fatto che tali elementi non siano stati ancora pubblicati non osta a che un terzo se ne possa avvalere.

Responsabilità rispetto all'esattezza delle informazioni registrate

I dichiaranti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni pubblicate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto sulle dichiarazioni (anmeldelsesbekendtgørelsen) e dell'articolo 15, secondo comma, della legge sulle società. Essi sono penalmente responsabili rispetto alla legittimità della dichiarazione e all'esattezza delle informazioni comunicate.

L'autorità non verifica l'esattezza delle informazioni inserite, bensì registra le informazioni comunicatele, indipendentemente dal fatto che si tratti di registrazioni manuali o di autoregistrazioni effettuate attraverso il sito Il link si apre in una nuova finestraVirk.dk.

L'Erhvervsstyrelsen è ritenuto responsabile dell'eventuale danno causato dall'uso di dati o documenti registrati la cui erroneità è ad esso imputabile e in particolare in caso di errore nel trattamento di tali dati e/o documenti.

Link utili

Il link si apre in una nuova finestraAutorità delle imprese danese

Il link si apre in una nuova finestraRegistro centrale delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraMinistero danese delle imprese e della crescita

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese europeo (EBR)

Ultimo aggiornamento: 01/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Germania

Questa pagina fornisce una panoramica dell'Unternehmensregister (registro delle imprese tedesco).

Storia del registro nazionale

Quando è stato istituito? Quando è stato digitalizzato?

Il registro delle imprese nella sua forma attuale è stato istituito nel 1861 ed è stato completamente digitalizzato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il portale dei registri comuni disponibile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.handelsregister.de/ fornisce un accesso centralizzato a registri di imprese commerciali, cooperative, società di persone e associazioni gestiti a livello locale e ad avvisi di tali registri.

Il 1° gennaio 2007, il registro delle imprese (Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.unternehmensregister.de) è stato creato come un unico portale di informazione digitale attraverso il quale, oltre alle iscrizioni nei registri di cui sopra è possibile accedere ad ulteriori informazioni sulle imprese quali le loro registrazioni contabili e relazioni finanziarie, nonché gli avvisi ai sensi del diritto societario e gli avvisi degli organi giurisdizionali competenti per le procedure concorsuali, oltre a informazioni sul mercato dei capitali.

Qual è l'attuale normativa applicabile?

Le disposizioni concernenti l'Handelsregister (registro del commercio) e l'Unternehmensregister (registro delle imprese) sono stabilite negli articoli da 8 a 16 dell'Handelsgesetzbuch (HGB, codice del commercio), così come nel Handelsregisterverordnung (HRV, regolamento sul registro del commercio) e nell'Unternehmensregisterverordnung (URV, regolamento sul registro delle imprese) e sono integrate dagli articoli 1 e seguenti e 376 e seguenti della Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG, legge sui procedimenti in materia di diritto familiare e di volontaria giurisdizione). Inoltre numerose leggi individuali, in particolare l'HGB, l'Aktiengesetz (AktG, legge sulle società per azioni) e la Umwandlungsgesetz (UmwG, legge sulla trasformazione), disciplinano le informazioni che possono e devono essere inscritte nel registro delle imprese.

Quali informazioni vengono iscritte nel registro dell'azienda?

Chi ha il diritto di accedere al registro?

Chiunque può consultare il registro del commercio e quello delle imprese senza dover dimostrare alcun interesse particolare.

Quali informazioni vengono iscritte nel registro?

Quali categorie di dati sono archiviate (quali imprese sono registrate nel registro pubblico, informazioni sulle insolvenze, bilanci)?

A seconda della loro forma giuridica, le società sono iscritte in registri diversi. Il registro del commercio comprende in particolare le imprese individuali, le società di persone commerciali (Offene Handelsgesellschaften (OHG, società in nome collettivo), Kommanditgesellschaften (KG, società in accomandita)) e le società di capitali (Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH, società a responsabilità limitata), Aktiengesellschaften (AG, società per azioni), Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA, società in accomandita per azioni), nonché le Europäische Gesellschaften (SE, società europee)). Le Genossenschaften (eG, società cooperative) e le Europäische Genossenschaften (SCE, società cooperative europee) sono iscritte nel Genossenschaftsregister (registro delle società cooperative), mentre le società di persone Partnerschaftsgesellschaften (PartG, società di persone registrate) sono iscritte nel Partnerschaftsregister (registro delle società di persone). Le disposizioni concernenti il registro del commercio si applicano mutatis mutandis a tali registri.

Nei registri sono iscritti fatti importanti e rapporti giuridici delle imprese. Tali informazioni riguardano in particolare l'esistenza di un'impresa, ossia la sua creazione e fine (ad esempio in ragione di una dissoluzione, di una liquidazione o di una liquidazione e radiazione), la sua rappresentanza, ossia le persone autorizzate a rappresentarla quali amministratori delegati (società a responsabilità limitata), membri del consiglio di amministrazione (società per azioni) e soggetti muniti di procura, unitamente alla loro nomina e alla cessazione della stessa, l'entità del potere di rappresentanza (ad esempio rappresentanza disgiunta o soltanto congiunta con un altro rappresentante autorizzato), la responsabilità dell'impresa (in particolare l'importo e le modifiche dell'importo della responsabilità, fatto salvo il caso in cui la responsabilità sia illimitata) e le modifiche dell'assetto societario nel caso delle società a responsabilità limitata. Le informazioni che devono essere iscritte variano in base alla forma giuridica della società.

Tuttavia i documenti contabili quali conti annuali e altre comunicazioni della società non sono iscritti nel registro del commercio, bensì pubblicati nella Gazzetta federale. Tali documenti, così come le informazioni sul mercato dei capitali e altre informazioni, in particolare gli avvisi di insolvenza, sono anch'essi accessibili nel registro delle imprese. Dal 1° agosto 2022, i documenti contabili non saranno più pubblicati nella Gazzetta federale, ma piuttosto nel registro delle imprese.

Quali documenti sono depositati/archiviati (fascicoli, rendiconti contabili delle imprese, statuti, verbali di riunioni)?

Il registro del commercio registra i documenti su cui si basano le iscrizioni, quali domande di iscrizione, contratti di costituzione di società di persone e di trasformazione, nonché gli statuti delle società di capitali, i verbali delle riunioni generali delle società per azioni e gli elenchi degli azionisti delle società a responsabilità limitata.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

È possibile effettuare una ricerca sul sito internet del portale del registro del commercio nella sezione "Ricerca normale" utilizzando la denominazione o la ragione sociale dell'impresa o parole chiave, nonché il luogo di stabilimento o la sede legale dell'impresa. La ricerca può essere ulteriormente perfezionata utilizzando informazioni quali il tipo di registro, il numero di registrazione e l'organo giurisdizionale di registrazione. Nel campo "Ricerca avanzata" è possibile altresì effettuare una ricerca per indirizzo postale.

Si può effettuare una ricerca rapida utilizzando la denominazione o la ragione sociale dell'impresa anche sul sito internet del registro delle imprese, dove è possibile limitare la ricerca in base alle informazioni iscritte o alle pubblicazioni. Inoltre è possibile eseguire una ricerca avanzata di criteri comparabili utilizzando il portale del registro del commercio.

Il registro delle imprese commerciali, delle cooperative e delle società di persone può essere consultato anche di persona presso l'ufficio dell'organo giurisdizionale di registrazione pertinente.

Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?

È possibile accedere a un estratto del registro in formato elettronico tramite il portale del registro previo pagamento di una commissione di 4,50 EUR. Sul portale del registro sono altresì accessibili in formato elettronico documenti archiviati nel registro del commercio, quali statuti, contratti di costituzione di società, ecc. Per ciascun documento al quale si accede è necessario versare una commissione di 1,50 EUR. Tali commissioni cesseranno tuttavia di applicarsi dal 1° agosto 2022.

Una copia semplice o certificata di un estratto del registro può essere richiesta, a fronte del pagamento di una commissione, anche rivolgendosi all'organo giurisdizionale di registrazione competente, che può inviarlo al richiedente in formato cartaceo od elettronico munito di una firma elettronica qualificata, qualora sia necessaria una copia certificata.

Gli estratti dai registri e i documenti archiviati nel registro del commercio sono disponibili anche sul sito internet del registro delle imprese, a fronte dell'applicazione delle medesime commissioni per l'accesso diretto al portale del registro. L'accesso ai documenti contabili presenti nel registro delle imprese è gratuito, mentre occorre versare una commissione di 1,00 EUR per ciascun bilancio al fine di accedere ai bilanci delle microimprese.

Procedimento di registrazione

Come posso presentare domanda di registrazione (presentazione di domande al registro, certificazione di documenti, tipo di documenti da allegare)?

Le domande di registrazione devono essere presentate per via elettronica utilizzando un modulo ufficialmente certificato. Le domande sono certificate da un notaio sotto forma di un certificato elettronico semplice. A partire dal 1° agosto 2022, i notai potranno altresì certificare le firme elettroniche qualificate online tramite una comunicazione video nel caso delle iscrizioni nel registro del commercio delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali.

I documenti vengono anch'essi forniti per via elettronica, sotto forma di documenti scansionati. I documenti autenticati o certificati da un notaio devono essere accompagnati da un certificato elettronico semplice elaborato da un notaio.

Come vengono esaminate le domande presentate?

Il notaio che certifica la domanda di registrazione verifica che sia registrabile prima del suo deposito. A seguito della presentazione della domanda, l'organo giurisdizionale di registrazione verifica altresì, sulla base del principio del controllo da parte di due persone diverse, se il fatto presentato è registrabile e se le condizioni formali per la registrazione sono soddisfatte, in particolare la presentazione di una domanda a tale fine, l'ammissibilità del richiedente, la fornitura di documenti necessari per la presentazione della domanda e la competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale adito. Tuttavia di norma non viene verificata l'accuratezza fattuale dei fatti presentati, ossia ad esempio l'eventualità che si sia verificata effettivamente l'aggiunta o l'eliminazione di un azionista rispetto alla compagine sociale.

Effetto giuridico dell'iscrizione

Effetto dell'iscrizione su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

In relazione a terzi, un'impresa può presentare ricorso soltanto in relazione ai fatti inseriti e pubblicati nel registro del commercio (articolo 15, secondo comma, HGB).

Qualora un fatto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro del commercio non sia stato iscritto e pubblicato, le terze parti sono tutelate in relazione alla loro aspettativa secondo cui il fatto in questione non esisterebbe (articolo 15, primo comma, HGB).

Discrepanze tra l'iscrizione nel registro e la sua versione pubblicata

Se l'iscrizione nel registro del commercio differisce dal contenuto della sua versione pubblicata, quest'ultima prevale. Le terze parti possono invocare l'inesattezza della pubblicazione, fatto salvo il caso in cui fossero a conoscenza di tale inesattezza (articolo 15, terzo comma, HGB). Tuttavia, ciò si applica soltanto se anche l'impresa interessata ha avviato la registrazione, ossia ha presentato domanda di registrazione.

Nel contesto del recepimento della direttiva sulla digitalizzazione, dal 1° agosto 2022, le iscrizioni nel registro saranno divulgate sul portale del registro del commercio non appena saranno accessibili. A partire da tale data non avverrà alcuna ulteriore pubblicazione (distinta). Non sarà quindi più possibile che vi siano discrepanze tra un'iscrizione nel registro e la sua versione pubblicata. A partire da tale data l'unico fattore decisivo ai fini della disposizione concernente la buona fede di cui all'articolo 15, terzo comma, HGB sarà quindi l'eventualità o meno che l'iscrizione nel registro sia inesatta.

Chi è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni?

Dato che, come norma generale, gli organi giurisdizionali di registrazione non verificano l'esattezza sostanziale delle iscrizioni, le imprese soggette all'obbligo di registrazione sono competenti per assicurare l'esattezza dei fatti iscritti nel registro.

Procedure in materia di protezione dei dati

Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali

L'accesso tramite il portale del registro delle imprese viene registrato unitamente ai dettagli in merito all'organo giurisdizionale di registrazione, alla pagina del registro e alla persona o all'organo che effettua l'accesso. I dati registrati possono essere utilizzati soltanto al fine di garantire un adeguato trattamento dei dati e il versamento dei costi e, ricorrendo a mezzi appropriati, devono essere protetti contro un uso improprio o altri tipi di abusi. I dati registrati vengono distrutti entro e non oltre 5 anni dal pagamento dei costi.

L'accesso tramite il registro delle imprese può essere documentato esclusivamente ai fini di tale versamento e al fine di prevenire un accesso improprio. I dati registrati devono essere eliminati dopo non più di 6 mesi, fatto salvo il caso in cui debbano essere archiviati più a lungo per fini contabili.

Alla pubblicazione e all'archiviazione dei dati personali si applicano anche le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati.

Dati di contatto

Handelsregisterportal (Portale dei registri comuni)

Amtsgericht Hagen (Tribunale distrettuale di Hagen)

-Servicestelle Registerportal- (Punto di assistenza per il portale dei registri comuni)

Heinitzstr. 42, D-58097 Hagen

Telefono +49 2331985112
Fax +49 21187565114100

Posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraservice@handelsregister.de

Unternehmensregister (Registro delle imprese)

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, D-50735 Colonia

Telefono: +49 221976680

Posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraservice@bundesanzeiger.de

Collegamenti utili

Il link si apre in una nuova finestraPortale dei registri comuni degli Stati federali

Il link si apre in una nuova finestraRicerca avanzata

Il link si apre in una nuova finestraRicerca normale

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese tedesco

Ultimo aggiornamento: 30/11/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Estonia

Questa pagina dà una panoramica sulle informazioni generali sui registri estoni delle imprese, delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni.

Quali informazioni sono contenute nel registro estone delle imprese e nel registro delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni?

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni sono tenuti dall'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu. La loro tenuta presso gli organi giurisdizionali assicura la loro indipendenza e la competenza del conservatore. Questi registri hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. I dati iscritti nel registro sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione abbia il potere di firmare a nome e per conto della società.

Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dallo statuto o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.

Alcuni importanti atti giuridici prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono effettuati i conferimenti. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.

I registri sono tenuti per via elettronica.

L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese relativo agli imprenditori individuali, alle società (società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, Societas Europaea (società europee), Societas Cooperativa Europaea (società cooperative europee) e gruppi europei di cooperazione territoriale, e alle filiali di società estere situate in Estonia.

Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contiene informazioni sulle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni situate in Estonia (tra le associazioni senza scopo di lucro rientrano anche le cooperative senza scopo di lucro, i partiti politici, i sindacati, le chiese, le congregazioni, le associazioni di congregazioni e i monasteri). Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni comprende anche il registro dei condomini e il registro delle associazioni di miglioramento fondiario.

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contengono per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:

  • una scheda del registro;
  • un fascicolo commerciale (nel caso del registro delle imprese) o un fascicolo pubblico (nel caso del registro delle associazioni senza scopo di lucro, delle fondazioni e dei condomini);
  • un fascicolo del registro.

I fascicoli commerciali e pubblici contengono i documenti che una persona giuridica, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e altri documenti che non sono conservati nei fascicoli commerciali o pubblici sono conservati nel fascicolo del registro.

La scheda del registro di una persona fisica, di un imprenditore individuale o di una filiale di società estera contiene le seguenti informazioni:

  • nome o denominazione dell'impresa e numero di iscrizione nel registro;
  • residenza o sede sociale e indirizzo della persona fisica, dell'imprenditore individuale o delle filiali di società estera e, per tali persone e società, anche gli indirizzi di posta elettronica;
  • dati dell'imprenditore individuale, informazioni sulla sospensione delle sue attività e indicazione della loro natura stagionale o temporanea;
  • per le filiali di società estere, il registro in cui è iscritta la società e, se l'iscrizione in un registro è richiesta dalle leggi del paese in cui è stabilita la società, il numero di iscrizione; il paese ai sensi del diritto del quale la società opera nel paese in cui è stabilita; la data di adozione dello statuto della società ed eventuali modifiche dello stesso, qualora tali informazioni siano iscritte nel registro del paese in cui la società è stabilita;
  • dettagli concernenti i soggetti aventi poteri di rappresentanza (membri del consiglio di gestione, soci accomandatari, terzi o soci amministratori, soci accomandanti, liquidatori, curatore fallimentare), nominativi e numeri di identificazione personale dei direttori di filiale (ed eventuali specificità in merito ai loro poteri di rappresentanza), nonché i nomi e i numeri di identificazione personale dei rappresentanti legali della società estera e quando i loro poteri di rappresentanza hanno acquisito efficacia e scadranno; nonché gli eventuali accordi concernenti il diritto di rappresentanza, così come i poteri dei membri del consiglio di amministrazione di una persona giuridica e dei liquidatori di rappresentare la persona giuridica in questione;
  • nome o ragione sociale e numero di identificazione personale o numero di registrazione del referente per un'associazione senza scopo di lucro, una fondazione, una società e una filiale di una società estera e l'indirizzo estone per la consegna delle dichiarazioni di intenti indirizzate a un'impresa e per notifica degli atti processuali, nonché indirizzo di posta elettronica del referente;
  • dati del rappresentante;
  • forma giuridica dell'impresa o della filiale di una società estera o tipo di società;
  • data di approvazione dello statuto della persona giuridica;
  • valore monetario del capitale sociale della società (per una filiale di una società estera, valore del capitale sociale della società se iscritto nel registro del paese in cui la società è stabilita), dettagli relativi ai soci accomandanti e valore dei loro contributi;
  • indicazione che la società a responsabilità limitata sia stata costituita senza apporto di capitali;
  • indicazione che le quote sono state registrate nel registro centrale delle garanzie estone o indicazione del responsabile che tiene il registro degli azionisti;
  • indicazione della rinuncia dei requisiti formali di disposizione per il trasferimento o la cessione in pegno di una quota;
  • l'inizio e la fine dell'esercizio finanziario per una società, un'associazione senza scopo di lucro, una fondazione, una società estera o un'associazione di miglioramento fondiario (e, per una filiale di una società estera, anche se la società è tenuta a pubblicare una relazione annuale);
  • informazioni in merito al fallimento previste dalla legge e le informazioni concernenti la nomina di un amministratore del patrimonio separato;
  • indicazioni sulla fusione, divisione e trasformazione della società, sul suo scioglimento e cancellazione dal registro;
  • indicazione dei dati inseriti per legge dal conservatore senza che l'impresa ne abbia fatto domanda;
  • informazioni sul soggetto presso cui sono depositati i documenti di una persona giuridica in stato di liquidazione;
  • per le filiali di società estere, il registro in cui è iscritta la società e, se l'iscrizione in un registro è richiesta dalle leggi del paese in cui è stabilita la società, il numero di iscrizione; il paese ai sensi del diritto del quale la società opera nel paese in cui è stabilita; la data di adozione dello statuto della società ed eventuali modifiche dello stesso, qualora tali informazioni siano iscritte nel registro del paese in cui la società è stabilita;
  • obiettivi della fondazione; ubicazione dell'amministrazione centrale, qualora si trovi all'estero; data della decisione di stabilimento; periodo di attività, laddove una fondazione sia stata stabiliti per un periodo determinato;
  • codice del sistema di miglioramento fondiario situato nell'area di attività dell'associazione di miglioramento fondiario;
  • nome e numero di registrazione del responsabile dell'associazione di appartamenti e un'indicazione indicante l'eventuale assunzione di un prestito;
  • periodo di funzionamento di un'associazione senza scopo di lucro laddove sia stata costituita per un periodo determinato;
  • data di iscrizione, riferimenti alle iscrizioni successive e ulteriori annotazioni;
  • altre informazioni previste per legge.

Le controversie relative al registro non fanno parte del contenzioso civile e sono trattate per iscritto. L'inserimento dei dati nei registri viene effettuato su domanda, a seguito di decisione giudiziaria o per disposizione di legge. La domanda deve essere firmata elettronicamente oppure rivestire la forma di documento notarile.

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni che figurano nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale o pubblico e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.

La banca dati centrale del registro delle imprese e del registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni è gestita dal Centro dei registri e dei sistemi informativi. Il Centro fornisce anche i servizi descritti nelle sezioni successive.

Registro online delle imprese

Il registro online delle imprese è un servizio basato sulla banca dati dell'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu, che fornisce dati in tempo reale su tutte le persone giuridiche, filiali di società straniere e lavoratori autonomi registrati in Estonia. Il registro online delle imprese consente di:

  • consultare gratuitamente i dati della scheda del registro, i dati generali e i dati sugli arretrati fiscali;
  • effettuare ricerche per nome, numero di iscrizione, sede legale, settore di attività, ecc.;
  • consultare, a pagamento, rapporti annuali, statuti e altri documenti elettronici, informazioni personali e dati relativi a garanzie commerciali, ecc. figuranti nel fascicolo commerciale o nel fascicolo pubblico;
  • controllare in tempo reale le informazioni procedurali sulle imprese e le modifiche dei loro dati;
  • verificare gratuitamente l'esistenza di divieti commerciali imposti a persone fisiche o giuridiche estoni;
  • consultare gratuitamente l'elenco dei membri dei partiti politici;
  • visualizzare i collegamenti tra società e persone.

Il registro online delle imprese consente altresì alle persone fisiche e giuridiche di presentare autonomamente i documenti agli uffici di iscrizione dell'organo giurisdizionale. Attraverso il registro online delle imprese è possibile chiedere l'iscrizione di una nuova società, la modifica dei dati figuranti nel registro, la liquidazione di una società e la sua cancellazione dal registro. È inoltre possibile preparare e presentare relazioni annuali. I cittadini estoni (in particolare gli e-residenti), finlandesi, lettoni e belgi possono collegarsi al registro online delle imprese usando la carta di identità per l'autenticazione. I cittadini estoni e lituani possono registrarsi usando il servizio di identificazione del telefono cellulare.

Ulteriori informazioni sul registro online delle imprese sono reperibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet del Centro dei registri e dei sistemi informativi.

Il registro europeo delle imprese (EBR)

Il registro europeo delle imprese (EBR) è un sistema di ricerca online che fornisce informazioni ufficiali sulle imprese europee. Le ricerche sono effettuate attraverso il Il link si apre in una nuova finestrasito internet del registro.

  • Il registro contiene informazioni provenienti dai registri delle imprese di Il link si apre in una nuova finestra17 paesi.
  • Le ricerche possono riguardare persone fisiche e giuridiche.
  • L'Il link si apre in una nuova finestraelenco dei paesi disponibili varia da un paese all'altro.
  • I dati contenuti nel registro hanno un valore giuridico diverso nei vari paesi.
  • La funzione di ricerca può essere utilizzata sia da persone fisiche che giuridiche.
  • Il servizio è a pagamento.

La consultazione del registro delle imprese estone è gratuita?

Il registro può essere consultato Il link si apre in una nuova finestraonline e anche presso gli Il link si apre in una nuova finestrastudi notarili.

Non è richiesto alcun corrispettivo per le ricerche online sulle persone giuridiche, sugli imprenditori individuali o sulle filiali di società estere, per le informazioni sui procedimenti giudiziari o per l'accesso alle informazioni contenute nella scheda del registro. Non è più richiesto alcun corrispettivo a chi effettua ricerche online concernenti la propria persona. Tuttavia, per tutte le altre ricerche, compresi i dati della scheda del registro, i rapporti annuali, gli statuti sociali e altri documenti è richiesto un corrispettivo. Nel caso in cui le informazioni siano a pagamento verrà emessa fattura e il pagamento va effettuato immediatamente tramite bonifico bancario via Internet. Gli utenti che hanno diritto di usare parametri di ricerca avanzata pagano fatture mensili. Le tariffe applicate per l'uso dei dati informatici contenuti nel registro delle imprese sono fissate da un Il link si apre in una nuova finestraregolamento del ministero della Giustizia.

La consultazione dei dati contenuti nel registro e dei documenti dei fascicoli presso gli studi notarili è a pagamento. Le tariffe applicate sono fissate dalla Il link si apre in una nuova finestralegge sulle tariffe notarili.

Come consultare il registro delle imprese estone?

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni possono essere consultati attraverso il registro online delle imprese disponibile sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet del Centro dei registri e dei sistemi informativi.

Qual è il grado di affidabilità dei documenti contenuti nel registro?

Questa pagina spiega come è disciplinato in Estonia l'uso dei dati e dei documenti contenuti nel registro delle imprese.

L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese. Gli imprenditori individuali, le filiali di società estere e le società (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, società europee, società cooperative europee e gruppi europei di cooperazione territoriale) sono iscritti nel registro delle imprese. Questi registri elettronici hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. Il registro delle imprese è tenuto in estone.

I dati iscritti nel registro sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione abbia il potere di firmare a nome e per conto della società.

Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dallo statuto o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.

Alcuni importanti atti giuridici prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono effettuati i conferimenti. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.

Il registro delle imprese contiene per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:

  • una scheda del registro;
  • un fascicolo commerciale;
  • un fascicolo del registro.

Il fascicolo commerciale contiene i documenti che una società, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e gli altri documenti che non sono inseriti nel fascicolo commerciale sono conservati nel fascicolo del registro.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati al cancelliere unitamente a una traduzione in estone certificata da un traduttore giurato. I documenti possono altresì essere presentati al cancelliere unitamente a una traduzione in estone effettuata da un notaio, laddove quest'ultimo abbia redatto un atto notarile o un attestato notarile in una lingua straniera sulla base dell'articolo 5, secondo comma, della legge sulla certificazione notarile. In caso di presentazione di documenti che non soddisfano tali requisiti e che sono in tutto o in parte in lingua straniera, il cancelliere procede esclusivamente sulla base dei documenti o dei passaggi di testo presentati in lingua estone. Imprese e terzi non possono fare affidamento su documenti o passaggi di testo in lingua straniera. Un'impresa non può basarsi su una traduzione che differisce dal documento originale. Un terzo può basarsi sulla traduzione di un documento presentato al cancelliere, a meno che l'impresa non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'inesattezza della traduzione.

I dati iscritti nel registro sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni figuranti nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.

I documenti del fascicolo possono essere consultati e ne può essere richiesta copia al registro online delle imprese o a un notaio.

Storia del registro delle imprese estone

Le informazioni contenute nel registro delle imprese estone risalgono al 1° settembre 1995 e vengono aggiornate regolarmente.

Link collegati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraRegistro online delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraUfficio per le iscrizioni

Il link si apre in una nuova finestraNotai

Ultimo aggiornamento: 15/11/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Irlanda

La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese irlandese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese dell'Irlanda?

Il Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese dell'Irlanda registra determinati documenti che sono tenuti e conservati dall'Ufficio del registro delle imprese, verificando che vengano adempiuti gli obblighi stabiliti dai Companies Acts 1963-2012. Il registro fornisce le principali informazioni relative a una società tra cui:

  • indirizzo;
  • data di costituzione;
  • data dell'ultima relazione annuale depositata.

Tutti i documenti depositati dalle imprese conformemente ai Companies' Acts sono accessibili al pubblico. Si possono acquistare visure dell'impresa, vale a dire un estratto delle informazioni contenute nel registro tra cui i nominativi dei dirigenti, le cariche amministrative e un elenco degli atti depositati.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Sì, la consultazione della banca dati per l'acquisizione delle informazioni principali relative alle imprese è gratuita. Al contrario, l'accesso a informazioni di qualsiasi altro genere è a pagamento.

Come consultare il registro delle imprese irlandese e le denominazioni delle imprese?

Le ricerche possono essere effettuate inserendo il numero o la denominazione della società o dell'impresa. Sono possibili quattro tipi di ricerca per nominativo.

  • Trova risultati che "contengano tutte le seguenti parole" per denominazioni contenenti tali parole (opzione raccomandata).
  • Trova risultati "che inizino con la seguente frase" per denominazioni che iniziano con questa frase.
  • Trova risultati "che contengano la seguente frase" per denominazioni che contengono questa frase.
  • La funzione "alphasort" è una stringa creata eliminando parole comuni quali "Irlanda", "Responsabilità limitata", gli articoli determinativi, "E", ecc., nonché rimuovendo spazi, virgole, trattini, ecc. dalla denominazione della società. Per effettuare una ricerca con la funzione "alphasort" è necessario applicare gli stessi criteri.

Le ricerche per nominativi possono essere affinate inserendo l'indirizzo dell'impresa o parte dello stesso.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'ufficio per la registrazione delle imprese (Companies Registration Office: "CRO") è il deposito centrale delle informazioni accessibili al pubblico per legge sulle imprese in Irlanda. I Companies Act 2014 e la relative norme costituiscono il fondamento legislativo in base al quale le imprese sono obbligate a fornire informazioni al CRO per la registrazione e la pubblicazione.

Le informazioni contenute nel registro delle imprese sono fornite al CRO da terzi, conformemente all'obbligo di legge; la legge vieta la trasmissione (dolosa o negligente) di false informazioni al CRO. Quest'ultimo non risponde dell'esattezza delle informazioni che gli vengono fornite da terzi.

In relazione alla presentazione di taluni documenti e dati esiste una disposizione in base alla quale la persona che trasmette tali dati deve firmare una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità in base alla quale dichiara di garantire che tali dati e documenti richiesti sono stati presentati nella dovuta forma. Ai sensi dello Statutory Declarations Act del 1938 (come modificato) le persone che consapevolmente presentano una dichiarazione solenne che risulti falsa o ingannevole sono perseguibili e possono subire una condanna a una multa e/o alla reclusione.

Inoltre, l'articolo 876 del Companies Act 2014, configura come reato la comunicazione di informazioni false al CRO su formulari previsti per legge, sia che siano state trasmesse in maniera dolosa o anche in maniera negligente.

Storia del registro delle imprese irlandese

Per quanto riguarda tutte le imprese in situazione normale, i dati elettronici che figurano sul registro sono completi.

Link correlati

Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Grecia

Contesto dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro generale delle imprese (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) è stato istituito con la legge 3419/2005 ed è divenuto operativo il 4 aprile 2011. La legge 3419/2005 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla recente legge 4919/2022.

Quando è stato digitalizzato?

Il registro è stato istituito come registro elettronico digitale e conserva tutti i documenti e i dati presentati dalle imprese in formato digitale.

Qual è la legislazione attualmente applicabile?

Il registro generale delle imprese è disciplinato dalla Il link si apre in una nuova finestralegge 4919/2022, la quale è suddivisa in due parti: la parte A (articoli da 1 a 14), che contiene le disposizioni relative alla costituzione di società di qualsiasi forma giuridica in Grecia; la parte B (articoli da 15 a 59), che stabilisce i documenti e i dati che le società di qualunque forma giuridica, le succursali nell'UE e nei paesi terzi devono presentare, e disciplina le questioni relative all'accesso, al rilascio di documenti e dati, alle sanzioni pertinenti ecc.

Quali informazioni fornisce il registro delle imprese?

Il registro contiene i documenti e i dati pubblicati delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali, delle succursali nei paesi dell'UE e dei paesi terzi. La pubblicità è disciplinata dalla pertinente legislazione sulle società e dalla direttiva (UE) 2017/1132. Il sito web del registro generale delle imprese funge da "Gazzetta ufficiale nazionale per la pubblicità delle informazioni commerciali delle imprese". Le persone fisiche o giuridiche, o loro associazioni, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 4919/22, sono tenute ad iscriversi nel registro generale delle imprese.

Nel sito web del registro si possono trovare le informazioni pubblicate dai seguenti tipi di imprese:

a) società per azioni (anonymes etaireies — A.E.), di cui alla legge 4548/2018 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 104);

b) società a responsabilità limitata (etaireies periorismenis efthynis – EPE), di cui alla legge 3190/1955 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 91);

c) società di capitali private (Idiotikes kefalaiouchikes etaireies – IKE), di cui alla legge 4072/2012 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 86);

d) società in nome collettivo (omorrythmes etaireies) o società in accomandita semplice (eterrorythmes etaireies) (ordinarie o con capitale sociale), di cui alla legge 4072/2012;

e) cooperative di diritto civile (astikoi synetairismoi), di cui alla legge 1667/1986 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 196), che comprendono le società di mutua assicurazione, le cooperative di credito, le cooperative edilizie e le comunità energetiche;

f) società cooperative sociali (koinonikes synetairistikes Epicheiriseis) e cooperative di lavoratori dipendenti (synetairismoi ergazomenon), di cui alla legge 4430/2016 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 205);

g) cooperative sociali a responsabilità limitata (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), di cui all'articolo 12 della legge 2716/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96);

h) società di diritto civile di interesse economico (astikes etaireies me Oikonomikou Skopou), di cui all'articolo 784 del codice civile e all'articolo 270 della legge 4072/2012;

i) gruppi europei di interesse economico, di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio (rettifica riguardante la lingua greca GU L 247 del 14.9.1985, pag. 21), e che hanno sede in Grecia;

j) le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;

k) le società cooperative europee, di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;

l) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni e aventi la sede centrale in uno Stato membro dell'UE;

m) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia con sede legale in un paese terzo e la cui forma giuridica è analoga a quella delle società straniere di cui alla lettera l);

n) succursali o agenzie di società che conducono operazioni commerciali in Grecia a nome di persone fisiche o giuridiche o loro associazioni il cui centro di attività principale o la sede è all'estero e che non rientrano nelle lettere l) o m);

o) consorzi, di cui all'articolo 293 della legge 4072/2012; p) imprese individuali a scopo di lucro stabilite in Grecia e che: i) eseguono regolarmente operazioni commerciali in nome proprio; o ii) distribuiscono beni o servizi o agiscono in qualità di agenti per la loro distribuzione, con un rischio commerciale, tramite infrastrutture organizzate o tramite l'impiego di terzi.

Chi ha il diritto di accedere al registro?

1. I documenti e i dati presentati da una società o da una succursale ai fini della costituzione di una società, l'iscrizione di una succursale o altre informazioni sono conservati nel registro in un formato elettronico consultabile o come dati strutturati.

2. Chiunque sia interessato può ricevere, esclusivamente in formato elettronico, certificati, copie o estratti di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti ad iscriversi al registro, dietro presentazione, esclusivamente in formato elettronico, di una domanda presso il servizio competente del registro, conformemente all'articolo 11 della legge n. 2690/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 45). I certificati, le copie o gli estratti suddetti sono rilasciati esclusivamente in formato elettronico. Analogamente, chiunque sia interessato può chiedere copie, estratti o certificati dei documenti e dei dati conservati nel fascicolo e non pubblicati nel sito web del registro. Il registro non è obbligato a rilasciare copie di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti a iscriversi se tali documenti e dati sono stati presentati in formato cartaceo prima del 31 dicembre 2006.

Quali informazioni sono iscritte nel registro delle imprese greco?

Quali tipi di dati sono conservati (soggetti iscritti nel registro pubblico, informazioni sulle procedure di insolvenza, bilanci...)?

I documenti e i dati pubblicati e che possono essere divulgati a terzi interessati sono come minimo quelli elencati di seguito.

1. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle società con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e), f), g), i), j) e k), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e, se del caso, la decisione di approvazione della direzione;

b) le modifiche e il testo consolidato integrale dello statuto;

c) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, di cui all'articolo 33, comma 2, delle persone che, sia in quanto organo costituito a norma di legge sia in quanto membri di tale organo:

i) sono autorizzate a rappresentare la società nei rapporti con terzi (nel caso in cui si tratti di diverse persone dev'essere specificato se queste persone possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente);

ii) rappresentano la società dinanzi a un giudice; e

iii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

d) almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto menzioni un capitale autorizzato, a meno che un aumento del capitale sottoscritto non comporti una modifica dello statuto;

e) i documenti contabili per ciascun esercizio che sono obbligatori a norma della direttiva del Consiglio 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione e della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

f) qualsiasi cambiamento di sede della società;

g) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;

h) la sentenza che dichiara la nullità della società;

i) la nomina e i dati dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;

j) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro;

k) il numero delle azioni dei soci e i dati completi di tali soci.

2. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle imprese individuali con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d), h) e o), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e le relative modifiche, in forma consolidata;

b) l'oggetto;

c) la ragione sociale e la denominazione abbreviata;

d) l'indirizzo completo della sede centrale;

e) le generalità dei soci, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3, la nomina di un amministratore delegato e la portata dei suoi poteri. Se le persone di cui al primo comma sono persone giuridiche, i dati pubblicati sono, se del caso, il numero di registro, i principali dati identificativi, quali la ragione sociale, la forma giuridica e la sede, nonché le generalità della persona fisica che rappresenta le persone giuridiche;

f) il ritiro o l'esclusione di un socio;

g) qualsiasi modifica delle quote di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società;

h) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;

k) i bilanci annuali, se si verificano le circostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 4308/2014 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 251) sull'applicazione dei principi contabili greci;

l) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro.

3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere l) e n), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;

b) un attestato del registro in cui la società è iscritta (certificato di onorabilità rilasciato dall'autorità competente o dal registro delle imprese del paese di origine);

c) l'indirizzo postale della succursale;

d) le attività della succursale;

e) il registro in cui è stato aperto il fascicolo di cui all'articolo 21, comma 2, per la società, e l'identificativo unico europeo (EUID);

f) la denominazione e la forma giuridica della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;

g) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 3, delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio in quanto:

i) organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi, conformemente agli obblighi di pubblicità della società di cui all'articolo 14, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;

ii) rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

h) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

i) i documenti contabili (bilanci) della società redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità della direttiva 2013/34/UE e della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

j) la chiusura della succursale.

3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro generale delle imprese relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere m) e n), della legge 4919/22:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;

b) l'indirizzo postale della succursale;

c) le attività della succursale;

d) la legislazione dello Stato cui è soggetta la società;

e) il numero di iscrizione della società in qualsiasi registro la cui tenuta sia prevista dalla legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta;

f) la forma giuridica della società, il suo centro di attività principale e il suo oggetto sociale e, almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, se tali dati non figurano nell'atto costitutivo o nello statuto;

g) la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;

h) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio:

i) in quanto organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi;

ii) in quanto rappresentanti stabili della società relativamente all'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri e se possono esercitarli da sole;

i) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

j) i documenti contabili della società, quali i bilanci, redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui è soggetta la società. Nel caso in cui il diritto dello Stato membro non preveda la redazione di documenti contabili in modo equivalente al diritto greco e al diritto dell'UE, devono essere presentati i documenti contabili, quali i bilanci, relativi alle attività della succursale;

k) la chiusura della succursale.

Quali documenti sono presentati/conservati (fascicoli, collezioni di documenti, statuto, verbali delle assemblee generali ecc.)?

Devono essere presentati i documenti seguenti:

  • bilanci in formato ESEF
  • bilanci in formato XBRL e xHTML
  • verbali delle assemblee generali o delle riunioni dei soci o del socio unico in formato PDF
  • verbali del consiglio di amministrazione o degli amministratori delegati e/o dei dirigenti in formato PDF
  • dichiarazioni elettroniche dei rappresentanti legali senza versione cartacea
  • piani di trasformazione nazionali o transfrontalieri delle società (fusioni, scissioni e trasformazioni)
  • relazioni di esperti (revisori legali) a tutti gli effetti giuridici

Come si effettua una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Di persona

I documenti, i dati e le generalità sono conservati in formato digitale e pertanto non è necessario presentarsi di persona presso i servizi del registro.

Sul sito web del registro

Sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraregistro generale delle imprese è possibile cercare qualsiasi informazione commerciale divulgata.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile effettuare una ricerca utilizzando solo una delle seguenti informazioni relative alla società:

  • il codice fiscale (ΑFΜ - abbreviazione greca) o
  • il numero del registro generale delle imprese (Γ.Ε.ΜI.) o
  • la ragione sociale della società
  • o la denominazione abbreviata

Come si possono ottenere i documenti?

Sono gratuiti?

Le seguenti informazioni relative alla società sono disponibili gratuitamente sul sito web del registro e tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS):

a) la ragione sociale, la denominazione o le denominazioni abbreviate e la forma giuridica della società;

b) la sede legale e lo Stato membro di iscrizione;

c) il numero di registro e l'identificativo unico europeo (EUID);

d) i dettagli del sito web, lo status della società, ossia se è attiva, se ha sospeso le iscrizioni, se è sciolta, se è in liquidazione, è stata cancellata dal registro o ha cessato l'attività;

e) l'oggetto sociale;

f) le generalità degli amministratori;

g) i dati relativi alle sue succursali negli Stati membri dell'UE.

Chiunque sia interessato può inoltre consultare gratuitamente, scaricare, archiviare elettronicamente sui propri dispositivi e stampare o comunque riprodurre qualsiasi atto, informazione o avviso pubblicato nel Il link si apre in una nuova finestrasito web del registro per la consultazione pubblica, sia dai servizi del registro sia automaticamente dagli incaricati a tal fine.

A pagamento?

Chiunque sia interessato può ottenere dal registro copie certificate, estratti e certificati dietro pagamento di una tassa per ciascun documento, dato, copia, estratto o certificato.

Come si ottiene un estratto del registro, una copia certificata o una trascrizione di documenti?

Nel caso in cui una persona interessata intenda ottenere certificati ufficiali (autentici), copie o estratti di documenti o dati registrati nel fascicolo della società presente nel registro può iscriversi gratuitamente al servizio delle relazioni con l'esterno del registro generale delle imprese.

È possibile iscriversi tramite i seguenti collegamenti ipertestuali:

A) come persona fisica Il link si apre in una nuova finestrahttps://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

B) come persona giuridica Il link si apre in una nuova finestrahttps://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Per ottenere certificati ufficiali o copie di documenti e generalità, occorre corrispondere una tassa pari a 5,00 EUR mediante domanda elettronica pertinente, come indicato sopra. I certificati o le copie dei documenti o dei dati pertinenti sono consegnati in due modi: in modo digitale mediante l'applicazione per le relazioni con l'esterno del registro o per posta all'indirizzo del destinatario in qualunque parte del mondo.

Procedura di registrazione

Come si avvia la procedura di registrazione (come presentare le domande al registro, la certificazione dei documenti, il tipo di documenti da allegare)?

Di persona

La procedura di registrazione di documenti o dati al registro si svolge a distanza e interamente per via elettronica. Pertanto non è possibile presentarsi di persona.

Per via elettronica

La procedura di presentazione dei documenti e dei dati è effettuata interamente per via elettronica.

Ciascun soggetto è certificato nel sistema del registro per la presentazione di documenti e dati. Il soggetto (il suo rappresentante legale o autorizzato) accede al sistema informativo del registro e seleziona la domanda elettronica appropriata. Ogni domanda è standardizzata e indica (elenca) una serie di documenti e dati da presentare.

Come sono presentate le domande riviste?

Le domande di iscrizione rientrano in due categorie generali:

Α) domande soggette al controllo di legittimità, e

B) domande soggette al controllo della completezza.

Le domande soggette al controllo di legittimità sono inoltrate a un funzionario competente dei servizi del registro, che controlla la legittimità del documento presentato e, se non vi sono ostacoli, approva e registra la domanda. Il sistema registra il documento, crea un'unica iscrizione, emette un codice di registrazione e produce automaticamente un modello di avviso standardizzato.

Le domande soggette a controllo di legittimità sono registrate automaticamente nel registro, senza intervento umano, immediatamente dopo la loro presentazione. Il sistema informativo effettua una serie di controlli per verificare la completezza del documento conformemente alla legge.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti delle iscrizioni sui terzi a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le persone giuridiche di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 4919/22, nei casi diversi da quelli previsti alle lettere l), m), n) e p), sono tenute a registrare e pubblicare nel registro fatti giuridici, dichiarazioni, documenti e altre informazioni affinché si producano i seguenti effetti giuridici:

a) acquisizione della personalità giuridica se la costituzione è in corso;

b) modifiche dello statuto;

c) completamento di fusioni, scissioni o trasformazioni;

d) scioglimento dopo la decisione degli azionisti o l'emissione del pertinente atto amministrativo;

e) la ripresa delle attività, se in liquidazione, e nei casi in cui la procedura fallimentare sia sospesa a seguito dell'adempimento dei crediti, del discarico o in qualsiasi altro caso in cui sia prevista la ripresa delle attività di una persona giuridica;

f) la perdita della personalità giuridica a seguito della cancellazione dal registro;

g) la reiscrizione nel registro e l'apertura di nuove procedure di liquidazione a norma dell'articolo 28, comma 4.

Le persone fisiche o giuridiche o loro associazioni di cui all'articolo 16 della legge 4919/22 non possono far valere, nei confronti di terzi, documenti e dati per i quali non sono state espletate le formalità di pubblicità di cui all'articolo 17, a meno che non dimostrino che detti terzi erano a conoscenza di tali documenti e dati.

Discordanze tra l'iscrizione nel registro e la relativa pubblicazione

Se il testo pubblicato non corrisponde al documento o ai dati archiviati nel registro, le persone di cui all'articolo 16, commi da 1 a 4, non possono farli valere nei confronti di terzi. I terzi possono far valere i dati pubblicati, a meno che le suddette persone non dimostrino che i terzi in questione erano stati informati circa il testo registrato nel registro.

Conformemente a quanto precede, i terzi possono far valere documenti o dati per i quali le formalità di pubblicità non sono ancora state espletate, a meno che la mancanza di pubblicità non li renda nulli.

In caso di discordanza tra la data di deposito e la data di pubblicità, si considera quest'ultima come data di deposito ai fini dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e dei mezzi di ricorso.

Chi è responsabile dell'esattezza delle registrazioni?

Il servizio di registrazione competente è responsabile dell'esattezza delle registrazioni. In particolare, a norma dell'articolo 20 della legge 4919/22, il servizio di registrazione competente è responsabile per quanto segue:

a) l'iscrizione nel registro di coloro che sono tenuti a iscriversi a norma dell'articolo 16;

b) la presentazione di documenti e la pubblicità relative a coloro che sono tenuti a iscriversi;

c) il ricevimento, l'iscrizione, se non è effettuata per via elettronica, il controllo della completezza e, se necessario, della legittimità delle domande pertinenti, dei documenti allegati, delle informazioni o delle dichiarazioni, come pure la verifica delle domande di approvazione della ragione sociale e del nome abbreviato e la prenotazione di tali ragioni sociali, a norma dell'articolo 55, comma 3;

d) la risposta alle domande poste tramite il BRIS riguardanti i documenti e le informazioni di cui agli articoli 33, 35 e 39;

e) il rilascio di certificati, copie ed estratti, conformemente all'articolo 46, comma 3;

f) l'esecuzione di controlli a campione sulla costituzione di società tramite il servizio di sportello unico elettronico (e-YMS) e sulla presentazione automatica di documenti al registro, effettuata a norma dell'articolo 26, comma 4.

Procedure relative alla protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato per quanto riguarda la pubblicità e la conservazione dei dati personali

Se il registro tratta dati personali, il servizio per il sostegno e lo sviluppo dei sistemi di informazione per il registro generale delle imprese (G.E.MI.) e lo sportello unico dell'Unione delle camere di commercio greche sono titolari del trattamento dei dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della legge 4624/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 137), in combinato disposto con l'articolo 47 della legge 4623/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 134), relativa ai dati del settore pubblico.

Recapiti

Ministero dello Sviluppo e degli investimenti

Segretariato generale per il Commercio

Direzione generale del Commercio interno e della tutela dei consumatori

Indirizzo della società:

Pl. Kaningos, 10181 ATENE

e-mail: Il link si apre in una nuova finestracompanylaw@mindev.gov.gr

Indirizzi web utili

Il link si apre in una nuova finestraPubblicazione elettronica del registro generale delle imprese (G.E.MI)

Il link si apre in una nuova finestraIscrizione dei cittadini ai servizi online del registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Il link si apre in una nuova finestraIscrizione delle imprese al registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Il link si apre in una nuova finestraControllo dell'autenticità dei certificati e delle copie emesse dal registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Il link si apre in una nuova finestraLegislazione relativa al registro generale delle imprese (G.E.MI.)

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024

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La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: spagnolo.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Spagna

In Spagna, alle conservatorie spetta la tenuta dei seguenti registri:

  • registri della proprietà dei beni immobili (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), genericamente denominati “registri immobiliari”;
  • registri della proprietà dei beni mobili (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles);
  • registri delle imprese (Registros Mercantiles);
  • registro delle condizioni generali di contratto (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

La presentazione dei registri immobiliari e i link correlati possono essere consultati sul portale europeo della giustizia, nella sezione relativa ai registri immobiliari.

Nella presente pagina si può trovare:

  • una presentazione dei registri delle imprese in Spagna, e link correlati ,
  • una breve presentazione del registro della proprietà dei beni mobili, e link correlati,
  • una breve presentazione dei registri delle condizioni generali di contratto, e link correlati.

Cosa offre il registro delle imprese in Spagna?

Sicurezza giuridica ed economica.

Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti salienti del sistema spagnolo di registrazione delle imprese.

1.- Oggetto del registro delle imprese.

1.1.- Soggetti giuridici iscritti nel registro delle imprese.

  • Imprenditori individuali
  • Società commerciali
  • Società di diritto civile
  • Istituti di credito e assicurativi, così come soggetti giuridici di garanzia mutualistica
  • Fondi comuni d'investimento
  • Gruppi d'interesse economico
  • Casse di risparmio
  • Fondi pensione
  • Succursali di qualsiasi soggetto tra quelli sopra indicati
  • Succursali di società straniere
  • Società straniere che trasferiscono la propria sede sul territorio spagnolo.
  • Tutte le entità che svolgono attività commerciale, purché le acquisizioni da esse realizzate o intermediate o le vendite da esse effettuate ammontino a più di 600 000 euro.

1.2.- Oggetto del registro delle imprese

  • Atti relativi alle società commerciali.- La costituzione delle società commerciali rappresenta la prima annotazione della storia di una società nel registro delle imprese. In seguito ricorrono gli atti e i contratti relativi a ciascuna società (aumento o riduzione del capitale sociale, modifiche della struttura del suo organo di amministrazione, nomine o sospensioni di amministratori o procuratori, stati di insolvenza dell'impresa, azioni giudiziarie di impugnazione dei suoi patti sociali…).
  • Libri contabili.- Gli imprenditori e le società sono obbligati alla tenuta di una serie di libri contabili, che obbligatoriamente devono essere presentati al registro delle imprese del luogo dove ha sede la società ai fini della loro autenticazione da parte del conservatore del registro. La presentazione deve avvenire prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di ciascuna impresa. Ad esempio, in genere quelle imprese il cui esercizio è chiuso al 31 dicembre dovranno presentare i libri contabili entro il 31 maggio.
  • Il deposito dei bilanci degli imprenditori e di altri soggetti obbligati a presentarli.- La tenuta dei bilanci conformemente allo schema contabile generale (Plan General Contable) è obbligatoria. I bilanci devono essere approvati dai soci o dagli azionisti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, una volta approvati, devono essere presentati entro il mese successivo per l'autenticazione obbligatoria presso il registro delle imprese corrispondente. Ad esempio, in genere le imprese per le quali la data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre e che abbiano approvato i bilanci entro il 30 giugno, devono obbligatoriamente procedere al loro deposito entro il 30 luglio.
  • L'inoltro della documentazione ai fini della nomina di revisori ed esperti.- Qualunque azionista che possegga il 5% del capitale sociale di un'impresa ha il diritto di richiedere, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio della società, la designazione di un revisore da parte del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale. In quelle imprese la cui data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre, i soci o azionisti titolari del 5% avranno il diritto di richiedere la nomina di un revisore entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere richiesta la nomina di esperti commerciali al conservatore del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale dell'impresa in cui devono essere realizzati apporti non monetari, nonché in caso di fusione e scissione.

2.- Sicurezza giuridica nel registro delle imprese spagnolo.

Il registro delle imprese è il principale strumento giuridico per la formalizzazione delle attività commerciali. È essenziale allo sviluppo economico in quanto mezzo per ridurre i costi di transazione.

Le trascrizioni nel registro sono effettuate previa verifica dei requisiti di validità da parte del conservatore del registro: controllo della legalità e della validità del contenuto degli atti e accordi sociali, nonché della capacità e legittimazione di coloro che li sottoscrivono.

In virtù di tale controllo da parte del conservatore, alle dette trascrizioni sono conferiti effetti giuridici sostanziali:

  1. vige la presunzione dell'esattezza e validità del contenuto del registro;
  2. gli atti trascritti sono opponibili ai terzi di buona fede;
  3. le annotazioni del registro sono garantite dall'autorità giudiziaria e produrranno effetti sintantoché non sia iscritta la decisione giudiziaria che ne accerta l'inesattezza o nullità;
  4. la decisione giudiziaria di inesattezza o nullità delle annotazioni non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede, acquisiti conformemente alla legge.

In tal modo, tanto le imprese quanto i cittadini e le pubbliche amministrazioni evitano alti costi di transazione, poiché dispongono di sufficienti informazioni accreditate in merito ai soggetti giuridici con i quali intendono instaurare rapporti contrattuali, nonché alla loro situazione giuridica ed economica.

3.- Procedimento di trascrizione nel registro delle imprese.

Il principio generale per la trascrizione nel registro delle imprese è quello della pubblicità degli atti. Gli atti pubblici possono essere di natura notarile, giudiziaria o amministrativa. La trascrizione di scritture private potrà essere effettuata solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento del registro delle imprese. Sono esempi di trascrizioni di scritture private: l'iscrizione dell'imprenditore individuale che non sia armatore, la nomina, la sospensione, l'accettazione di nomina e la dimissione dall'incarico di amministratore, liquidatore e revisore, nonché la delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione.

Il procedimento è su richiesta, ossia è iniziato, salvo eccezioni, dall'interessato alla trascrizione..

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese in Spagna non è gratuito.

Il Il link si apre in una nuova finestratariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese e il Il link si apre in una nuova finestraRegolamento del registro delle imprese fissano i costi di iscrizione e di pubblicità.

I costi d'iscrizione dipendono da vari fattori e sono consultabili direttamente nel Il link si apre in una nuova finestratariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese.

I costi di pubblicità oscillano tra 1,20 e 24 euro e possono essere consultati direttamente nel medesimo tariffario o alla pagina del collegio dei conservatori di Spagna (Il link si apre in una nuova finestratariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese) o nella pagina del Il link si apre in una nuova finestraCollegio dei conservatori del registro di Spagna.

Come consultare il registro delle imprese in Spagna?

1.- Carattere pubblico.

Il registro delle imprese è pubblico e spetta al conservatore del registro il trattamento amministrativo delle informazioni contenute nelle annotazioni del registro.

2.- Nota informale

Concetto.- La nota informale ha valore puramente informativo e non attesta la veridicità del contenuto delle annotazioni. Riporta tutti o solo alcuni dei dati contenuti nella relativa annotazione.

Modalità per ottenerla.- Esistono due modi per richiedere e ottenere una nota informale:

  • Per iscritto su supporto cartaceo. Facendone richiesta personalmente presso il registro delle imprese pertinente.
  • Via internet. tramite il primo link al termine di questa pagina.

3.- Certificazione

Concetto.- Le certificazioni sono copie o trascrizioni, letterali o in forma di resoconti, del contenuto del registro che, previo trattamento amministrativo da parte del conservatore, costituiscono l'unico mezzo per attestare in maniera irrefutabile il contenuto delle annotazioni nel registro delle imprese. I conservatori possono essi stessi certificare i documenti archiviati o depositati presso il registro.

Modalità per ottenerla.- Al fine di ottenere una certificazione, la relativa richiesta deve essere inoltrata per iscritto su supporto cartaceo e presentata di persona, per posta, per fax o altro procedimento analogo.

4.- Consultazione del registro delle imprese via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente indirizzo:

La pagina offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

  • "pagamento con carta". basta fornire i dati della carta di credito.
  • e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Publicidad Mercantil" (pubblicità delle imprese)".

  • successivamente, selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

Chiunque può avere accesso in tempo reale all'informazione interattiva sulle imprese che il collegio dei conservatori fornisce attraverso la pagina suindicata. Le informazioni corrispondenti a determinati dati societari, così come all'esatto contenuto dei bilanci depositati, potrà essere ottenuta immediatamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Le informazioni ottenute relativamente ai dati societari registrati sono aggiornate e veritiere.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La direttiva 2012/17/UE relativa all'interconnessione dei registri delle imprese, introduce tra l'altro l'articolo 3bis della direttiva 2009/101/CE, nel quale si stabiliscono determinati obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni in relazione alle disposizioni nazionali in base alle quali i terzi interessati possono avvalersi delle indicazioni e ciascun tipo di atti di cui all'articolo 2, conformemente all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7. In particolare, gli Stati membri devono fornire queste informazioni per la pubblicazione sul portale europea della giustizia elettronica, in base alle norme previste per quest'ultimo e ai relativi requisiti tecnici. Tali informazioni si riferiscono a come, per ogni sistema giuridico, le richieste possono essere introdotte per consultare i dati di cui all'articolo 2 della direttiva, e inoltre si riferisce all'opponibilità degli atti registrati nel registro rispetto ai terzi.

I dati di cui all'articolo 2 della direttiva vengono pubblicati nel registro delle imprese spagnolo, che è regolato dai principi relativi ai dati personali, alla pubblicità, alla legittimità, alla fede pubblica (o buona fede), opponibilità, trasmissione successiva dei titoli e pubblicazione.

L'articolo 19 della legge 14/2013, e il suo allegato (Disposición Adicional 13ª), a sostegno degli imprenditori e della loro internazionalizzazione stabiliscono la tenuta del registro delle imprese in formato elettronico, mediante un sistema informatico unico, nella forma stabilita dalla legge.

Le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere rese pubbliche con un certificato o un estratto.

La certificazione emessa dal registro delle imprese è l'unico modo di accreditare il contenuto dei libri e fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, del codice del commercio e dagli articoli 12 e 77 del regolamento sul registro delle imprese.

Gli articoli 12 e 78 del regolamento del registro delle imprese fanno riferimento agli estratti di tutte o di alcune delle informazioni registrate nel registro delle imprese.

Inoltre, si può effettuare la consultazione sul registro online, come stabilito all'articolo 79 del medesimo regolamento.

Conformemente all'articolo 23, quarto comma del codice del commercio e 80 del regolamento del registro delle imprese, si applicano anche le norme sulla pubblicità previste nella normativa ipotecaria, in particolare gli articoli 221, 222, 222.bis, 227 e 248 della legge ipotecaria, da cui deriva la possibilità di pubblicizzare per via telematica. L'articolo 110, primo comma della legge 24/2001 stabilisce la pubblicazione sul registro utilizzando la firma digitale e si applica inoltre ai registri delle imprese, nell'ambito dell'utilizzazione di tecniche elettroniche, informatiche e telematiche anche per quanto riguarda i registri delle imprese (articoli 106-115).

Il registro centrale delle imprese ha come oggetto, conformemente all'articolo 379 del regolamento del registro delle imprese l'organizzazione, la registrazione e la pubblicazione unicamente a fini informativi, dei dati ricevuti dai registri delle imprese; ha inoltre come oggetto l'archivio e la pubblicità delle denominazioni di enti e persone giuridiche, la pubblicazione della Gazzetta ufficiale del registro delle imprese, la gestione del registro relativo a società ed enti che abbiano trasferito all'estero il proprio domicilio senza perdere la cittadinanza spagnola e la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del regolamento CE 2157/2001. Il registro centrale delle imprese può rilasciare estratti, conformemente all'articolo 23 del codice del commercio e 382 del regolamento del registro delle imprese, ma non può rilasciare certificati, salvo quelli relativi a ragioni sociali e denominazioni nonché concernenti enti iscritti.

La pubblicazione può essere richiesta per posta fax, o mezzi analoghi.

Attraverso la pagina Il link si apre in una nuova finestraRegistri della Spagna si possono richiedere informazioni per via telematica mediante il "FLEI" (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Conformemente all'articolo 9 del regolamento del registro delle imprese, che regola l'opponibilità: "1. Gli atti soggetti a iscrizione sono opponibili rispetto ai terzi in buona fede soltanto se sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del registro delle imprese. Sono fatti salvi gli effetti della registrazione. 2. Se si tratta di operazioni realizzate entro i quindici giorni dalla pubblicazione, gli atti iscritti e pubblicati non saranno opponibili a terzi che possano provare di non essere stati in grado di conoscerli. 3. In caso di discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto dell'iscrizione, i terzi di buona fede potranno invocare la pubblicazione nel caso in cui fosse favorevole. Chiunque sia responsabile per la discrepanza dovrà risarcire la parte danneggiata. 4. Si presume che il terzo agisca in buona fede qualora non si possa provare che era a conoscenza di un documento che avrebbe dovuto essere registrato ma non era stato registrato, oppure di un documento che era stato registrato ma non pubblicato o di una discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto della registrazione nel registro."

Si possono consultare ulteriori informazioni sugli:

Storia del Registro delle imprese in Spagna

1.- Antecedenti.

Gli antecedenti dell'attuale legislazione del registro delle imprese spagnolo sono.

  • Le ordinanze di Bilbao del 1737, con le quali fu istituito un registro d'immatricolazione delle navi (Registro de matrículas y abanderamiento de los buques).
  • Il codice del commercio del 1885.
  • Il regolamento provvisorio per l'instaurazione del registro delle imprese del 1885, nonché i regolamenti successivi del 1919 e del 14 dicembre 1956 modificato dal decreto del 21 luglio 1973.

2.- Legislazione vigente relativa la registro delle imprese

Sono le norme generali contenute nel codice del commercio del 22 agosto 1885. La materia afferente al registro delle imprese contenuta in tale codice è stata modificata a più riprese, da ultimo ad opera della legge 19/1988, del 25 luglio 1989.

  • regio decreto legge 1/2010, del 2 luglio 2010, sulle società di capitali; legge 3/2009, del 3 aprile 2009, relativa a modifiche strutturali;
  • normativa specifica corrispondente a determinate società in base al loro settore specifico di attività (istituti finanziari, assicurativi, entità del settore elettrico, imprese di leasing....);
  • regolamento del registro delle imprese del 19 luglio 1996. Il nuovo testo del regolamento è attualmente in fase di elaborazione.

3.- Organizzazione

Il registro delle imprese è un ufficio pubblico, che ha sede in ciascun capoluogo di provincia nonché in altre città previste dal suo stesso regolamento, sotto la responsabilità di uno o più conservatori, e che dipende dal ministero della Giustizia, più precisamente dalla direzione generale dei Registri e del Notariato (Dirección General de los Registros y del Notariado).

Il conservatore è un professionista del diritto ed esercita la funzione pubblica di controllare sotto la propria responsabilità la legalità di tutti i documenti che devono essere inseriti nel registro.

Vi è un registro delle imprese in ciascun capoluogo di provincia della Spagna. Inoltre esistono registri delle imprese nelle città di Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde e Santiago de Compostela. Esiste altresì un registro centrale unico delle imprese che si occupa delle denominazioni delle società ed entità commerciali.

Le società acquisiscono la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale, il che significa che l'iscrizione nel registro è obbligatoria e a carattere costitutivo.

Link correlati

REGISTRO DEI BENI MOBILI

1.- Cosa offre il registro dei beni mobili in Spagna ?

Sicurezza giuridica ed economica.

1.1.- Oggetto del registro dei beni mobili.

L'oggetto del registro dei beni mobili è la trascrizione della proprietà e di altri diritti reali che gravano su beni mobili suscettibili di iscrizione nel registro.

1.2.-Beni mobili che possono essere iscritti nel registro?

Beni mobili propriamente detti: veicoli a motore, beni di consumo, macchinari ad uso industriale, stabilimenti industriali, riserve di magazzino, beni agricoli e allevamenti di bestiame, nonché la maggior parte dei beni previsti dalla legge.

Taluni beni immateriali o diritti: diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di sfruttamento di opere cinematografiche, licenze amministrative e crediti in generale.

1.3.- Quali diritti sono trascritti relativamente a beni mobili registrati ?

La proprietà, i sequestri, le riserve di proprietà, le ingiunzioni di non disporre, le ipoteche mobiliari, i pegni senza spossessamento (prendas sin desplazamiento) e altri atti suscettibili di trascrizione o annotazione previsti dalla legge.

2.- Caratteristiche del registro dei beni mobili in Spagna.

Si tratta di un registro pubblico, che dipende dal ministero della Giustizia. Non è un registro meramente amministrativo, bensì previsto dalla legge. In generale, ha natura volontaria, pur essendo la volontarietà incentivata dagli effetti favorevoli prodotti dalla trascrizione. Si basa su un sistema di libertà delle forme: di norma, i contratti sono trascritti in forma di scritture private autenticate, ma anche di modelli ufficiali. Inoltre, beneficia della qualificazione da parte del conservatore del registro, ossia il conservatore opera un controllo della legalità prima della trascrizione, tanto del titolo quanto del fatto suscettibile di trascrizione.

3.- Organizzazione

Questo registro è organizzato come un sistema a base reale (folio real) cartaceo e in formato elettronico.

Il regio decreto 1828/1999 struttura il registro dei beni mobili in sei sezioni:

  • Navi e aeromobili
  • Automobili e altri veicoli a motore
  • Macchinari industriali, stabilimenti commerciali e attrezzature
  • Altre garanzie reali
  • Altri beni mobili registrati
  • Registro delle condizioni generali di contratto (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)n

4.- L'accesso al registro dei beni mobili è gratuito?

No. Le sue tariffe sono fissate dall'ordinanza del 20 luglio 1999, il cui articolo 36 esplicita i diritti da riscuotere in funzione del valore dell'oggetto dell'iscrizione:

  • fino a 600 euro di valore dell'oggetto dell'iscrizione: 2,4 euro;
  • da 600 a 6 000 euro di valore: 6 euro;
  • da 6 000 a 12 000 euro di valore: 10 euro;
  • da 12 000 a 18 000 euro di valore: 13 euro;
  • per quanto eccede i 18 000 euro di valore: 1,20 euro per ogni parte di 3 000 o sua frazione.

Per quanto riguarda l'ipoteca su beni mobili e il pegno senza spossessamento, vige il tariffario del registro immobiliare ed è pertanto riscosso quanto in esso previsto (si veda l'apposita sezione relativa al registro immobiliare).

Per quanto riguarda l'informazione relativa al contenuto del registro, sono necessari 3 euro per le note informative e da 6 a 24 euro per le certificazioni.

A ciò va aggiunta l'IVA in vigore al momento del pagamento.

5.- Accesso al registro dei beni mobili tramite internet.

Si rinvia ai "link correlati" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente

Poi selezionare: "Acceso al registro elettronico". La pagina successiva offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

  • "pagamento con carta": basta fornire i dati della carta di credito
  • e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Pubblicità dei beni mobili" (Publicidad Bienes Muebles);

  • successivamente selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

6.- Link correlati

REGISTRO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.- Cosa offre il registro delle condizioni generali di contratto in Spagna?

Mediante questo registro sono tutelati gli interessi di consumatori ed utenti che concludono un contratto con una persona fisica o giuridica la quale utilizza condizioni generali di contratto. Detto registro consente di conferire maggior certezza al negozio giuridico privato e stabilisce direttamente i mezzi necessari ad evitare contenziosi.

1.2.- Oggetto del registro delle condizioni generali di contratto in Spagna.

Il registro delle condizioni generali di contratto persegue i seguenti obiettivi:

1.- Il deposito delle condizioni generali di contratto in Spagna

Sono definite condizioni generali di contratto quelle clausole contrattuali che sono state redatte unilateralmente ("predisposte") da una delle parti del contratto, al fine di essere incorporate in una molteplicità di contratti. In altre parole, si tratta di condizioni che non sono state oggetto di negoziazione individuale. Non è necessario che si tratti di clausole abusive.

Nella pratica, a dispetto delle possibilità offerte dal sistema, non tutte le condizioni generali che fanno parte di contratti di adesione sono depositate in questo registro. Il loro deposito è volontario, fatti salvi determinati settori della contrattazione la cui determinazione è demandata al governo.

Nei casi in cui il deposito delle condizioni generali avviene, non è raro che chi le deposita, laddove concluda nuovi contratti che le includono, si riferisca ad esse mediante rinvio ai riferimenti del loro deposito nel registro, piuttosto che riprodurle per esteso nei futuri contratti. Molti utenti che hanno sottoscritto un contratto contenente condizioni generali di contratto ignorano quali siano esattamente le clausole che li vincoleranno, dal momento che può risultare indispensabile sapere quali erano le condizioni del contratto, a cosa li vincolavano, come è possibile a posteriori sottrarsi a tali obblighi e, in questo caso, con quali conseguenze.

2.- Sentenze emesse dai tribunali, che dichiarano nulle alcune condizioni facenti parte di contratti di adesione.

Si tratta di sentenze che trovano la loro origine in un'azione introdotta da un soggetto interessato (azione individuale) o da un'organizzazione di consumatori in rappresentanza di vari soggetti interessati (azione collettiva) che abbiano ottenuto una sentenza favorevole e definitiva.

Una volta iscritta, quest'ultima produrrà effetto in altri procedimenti che si riferiscono a condizioni identiche.

L'intenzione è che, con una sola sentenza pronunciata sul carattere abusivo di determinate clausole, si possano risolvere migliaia di reclami cosicché, qualora successivamente siano usate clausole abusive identiche a quelle già dichiarate nulle, non sia necessario aprire un nuovo contenzioso, purché si tratti dello stesso soggetto che le ha predisposte. Da qui, l'idea di pubblicare il contenuto di dette sentenze attraverso il registro.

Il carattere espressamente giuridico di questo registro deriva dagli effetti che la trascrizione conferisce alla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva da parte dell'autorità giudiziaria. La trascrizione di una clausola in quanto abusiva produce effetti nei confronti dei terzi. Il registro prevede che, nei casi in cui, malgrado la trascrizione della sentenza definitiva, venga perpetuato l'uso di clausole dichiarate nulle dai giudici in seguito ad un'azione individuale o collettiva, il conservatore possa annotare la persistenza dell'utilizzo di tali clausole, dandone al contempo notizia al ministero della Giustizia.

2.- Legislazione del registro delle condizioni generali di contratto.

La legge sulle condizioni generali (Ley de Condiciones Generales) del 1998 ha istituito il relativo registro, conferendone la responsabilità ai conservatori dei registri della proprietà e delle imprese. Fa parte del registro dei beni mobili.

3.- Organizzazione.

Il registro delle condizioni generali di contratto costituisce una delle sezioni del registro dei beni mobili e può essere consultato tramite i link riportati alla fine di questa pagina.

4.- L'accesso al registro delle condizioni generali di contratto in Spagna è gratuito?

Sí.

5.- Consultazione del registro delle condizioni generali di contratto via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati qui di seguito. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente:

  • Link: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.registradores.org
  • Successivamente cliccare su: "Consulta Registro Condiciones Generales" (consultare il registro delle condizioni generali)
  • e poi scegliere il settore che interessa.

6.- Link correlati.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Francia

Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare i registri delle imprese in Francia.

Cosa offre il registro delle imprese in Francia?

I registri locali delle imprese (RCS) sono gestiti dalle cancellerie dei tribunali di commercio nella metropoli e nei tribunali misti di commercio (dipartimenti e regioni d'oltremare) nonché dalle cancellerie dei tribunali giudiziari aventi competenza commerciali nei dipartimenti del Basso Reno, Alto Reno e Mosella. Le dichiarazioni di iscrizione, modifica e radiazione delle imprese negli RCS sono controllate dalla cancelleria che accerta la conformità di quanto prodotto alle disposizioni legislative e regolamentari e la corrispondenza ai documenti giustificativi nonché agli atti depositati in allegato. Tali controlli nel merito e di forma sono effettuati sotto la supervisione del presidente o di un giudice a tal fine adibito, competente per decidere in merito a eventuali contestazioni fra il soggetto e la cancelleria.

Il Kbis, estratto del registro delle imprese, costituisce una vera e propria carta d'identità dell'impresa e comprende tutte le informazioni che l'impresa è tenuta a dichiarare. L'estratto dell'RCS mira a garantire la certezza giuridica delle operazioni commerciali consentendo agli interessati di conoscere la struttura giuridica dell'imprese, la sua dirigenza e le sue attività, il luogo di esercizio e le modalità di conduzione. Esso permette di appurare l'esistenza di una procedura concorsuale. Questo atto autentico, rilasciato e firmato dalla cancelleria del tribunale, fa fede fino a querela di falso.

A livello nazionale l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) gestisce un registro nazionale delle imprese. Questo registro accentra il complesso delle informazioni e dei documenti controllati e convalidati dalle cancellerie e iscritti ai registri delle imprese gestiti in ogni cancelleria. L'INPI è responsabile della diffusione e della messa a disposizione gratuita del pubblico, a fini di riutilizzo, delle informazioni tecniche, commerciali e finanziarie contenute nel registro RNCS.

Il sito internet Il link si apre in una nuova finestraInfogreffe, è la piattaforma di diffusione del complesso dei registri delle imprese (della metropoli, comprese l'Alsazia e la Mosella nonché i dipartimenti e le regioni d'oltremare). Il sito Infogreffe.nc consente di consultare le informazioni giuridiche delle imprese della Nuova Caledonia. Esso permette inoltre di espletare le formalità relative all'iscrizione, alla modifica, alla radiazione e al deposito dei conti annuali in linea. Il servizio è offerto in francese e in inglese.

Attraverso il portale DATA INPI, il sito dell'Il link si apre in una nuova finestraINPI consente di accedere, in dati aperti, ai dati delle registrazioni, alle modifiche, alle radiazioni e ai conti annuali delle imprese.

Bollettino ufficiale degli avvisi civili e commerciali (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

Il Il link si apre in una nuova finestraBODACC garantisce la pubblicità degli atti registrati nell'RCS, dalla creazione alla radiazione della società: in particolare vendite e cessioni, procedure concorsuali, presentazione dei conti annuali. La trasmissione al BODACC avviene senza l'intervento degli interessati, che non devono prendere alcuna iniziativa. Le inserzioni devono essere effettuate con diligenza e sotto la responsabilità della cancelleria che riceve le dichiarazioni.

La pubblicità sul BODACC, che consente di garantire la massima diffusione delle iscrizioni nell'RCS, dipende dalla Il link si apre in una nuova finestraDirection de l’information légale et administrative (Dila).

La consultazione del registro delle imprese è un servizio a pagamento?

Il sito Infogreffe consente di consultare gratuitamente alcune informazioni sulle imprese che vi figurano. La diffusione degli estratti dell'RCS e degli atti ivi allegati avviene a pagamento, secondo un tariffario fissato dallo Stato.

La diffusione dei dati RNCS da parte dell'INPI, attraverso il portale DATA INPI, è gratuita. Il riutilizzo dei dati è disciplinato da una licenza.

Dal 1° luglio 2015 il BODACC è pubblicato in forma esclusivamente virtuale. Il contenuto del sito (ossia gli avvisi BODACC) è gratuito da luglio 2011.

Nel 2016 è stato creato inoltre un nuovo portale d'accesso digitale, il «Il link si apre in una nuova finestraPortail de la Publicité Légale des Entreprises». Esso consente agli utenti di accedere attraverso un'unica interfaccia agli avvisi e alle informazioni legali pubblicate sui tre siti internet, ossia Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.infogreffe.fr/Il link si apre in una nuova finestrahttps://actulegales.fr/Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.bodacc.fr/.

Come cercare nel Registro del commercio in Francia?

Il sito Infogreffe consente di ricercare un'impresa mediante:

  • la denominazione,
  • i nomi dei dirigenti e degli amministratori,
  • la città o il dipartimento dove ha la sede legale, il domicilio o la sua azienda,
  • il numero SIREN (sistema di identificazione del registro delle imprese),
  • il numero di iscrizione al registro delle imprese.

Il sito DATA INPI consente di cercare un'impresa mediante il numero SIREN, la ragione sociale, il marchio commerciale, la dirigenza, il nome del comune in cui ha sede legale o parole contenute nella descrizione dell’attività dell'impresa.

Il sito del BODACC consente di ricercare un avviso relativo a un'impresa mediante il numero SIREN o la denominazione sociale.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistre de Commerce européen (registro europeo delle imprese)

Il link si apre in una nuova finestraInfogreffe

Il link si apre in una nuova finestraINPI

Il link si apre in una nuova finestraCNGTC

Il link si apre in una nuova finestraBODACC

Il link si apre in una nuova finestraPPLE

Ultimo aggiornamento: 22/02/2022

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Croazia

Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai tribunali commerciali (trgovački sudovi).

Registro delle imprese (sudski registar)

Il registro delle imprese è un registro pubblico contenente dati e documenti relativi agli enti che vi devono essere iscritti per legge. Il tribunale che procede all'iscrizione nel registro è responsabile dell'autenticità delle iscrizioni. Nel registro sono iscritti: le società commerciali pubbliche (javna trgovačka društva), le società in accomandita (komanditna društva), i gruppi di interesse economico (gospodarska interesna udruženja), le società anonime (dionička društva), le società a responsabilità limitata (društva s ograničenom odgovornošću), i singoli imprenditori (trgovci pojedinci), le società europee (SE), i gruppi europei di interesse economico (GEIE), le società cooperative europee (SCE), le istituzioni (ustanove), le comunità di istituzioni (zajednice ustanova), le cooperative (zadruge), le unioni di cooperative (savezi zadruga), le unioni di credito (kreditne unije), le società a responsabilità limitata semplice (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) le altre persone giuridiche che per legge devono essere iscritte. Le filiali sono iscritte nel registro soltanto quando previsto dalla legge.

Il registro non contiene dati relativi agli artigiani o alle associazioni.

Chiunque e senza bisogno di dimostrare un legittimo interesse, ha diritto di consultare le informazioni iscritte nel registro principale, i documenti su cui una iscrizione è basata, e gli altri documenti e le altre informazioni conservate nella raccolta dei documenti tranne i documenti esclusi per legge dalla possibilità di essere pubblicamente consultati. Chiunque può domandare anche un estratto, una copia certificata conforme o una trascrizione di documenti e di dati conservati nella collezione dei documenti.

Registro

Informazioni relative all'iscrizione nel registro e alla pubblicazione dei dati relativi ai soggetti iscritti

Nel registro devono essere iscritti principali atti legislativi che disciplinano l'istituzione degli enti e la loro iscrizione, vale a dire: la legge sul registro di commercio (Zakon o sudskom registru o ZSR), la legge sulle società commerciali (Zakon o trgovačkim društvima o ZTD) e il regolamento sul modo di iscrizione nel registro di commercio (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). I dati la cui iscrizione è richiesta dalla legge sono iscritti nel registro e modificati in conformità delle suddette leggi.

I dati relativi agli enti iscritti nel registro sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere consultati gratuitamente sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet del registro di commercio.

Avvio della procedura di iscrizione

La procedure di iscrizione nel registro prende avvio con l'introduzione di una domanda scritta intesa a ottenere l'iscrizione del dati o la modificazione di dati già iscritti. Questa domanda va presentata al tribunale competente in formato cartaceo o per via elettronica. Salvo contraria disposizione di legge la domanda deve essere presentata al tribunale entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione. Nei casi previsti dalla legge il tribunale avvia d'ufficio alla procedura di iscrizione.

Nell'ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni della legge sul registro di commercio, anche i notai possono entrare in contatto elettronicamente con il tribunale che procede all'iscrizione.

Esiste una procedura di iscrizione semplificata per le società a responsabilità limitata semplici (j.d.o.o.) (società con al massimo tre soci e con consiglio di amministrazione composto da un solo membro e un capitale sociale di almeno 10,00 HRK). Per costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata semplice gli interessati devono utilizzare dei formulari notarili.

Possono introdurre domande di iscrizione nel registro:

  • i notai (che possono introdurre domande in via elettronica e emettere estratti, copie e trascrizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul registro di commercio);
  • le persone che sono legalmente abilitate a chiedere una iscrizione nel registro (in persona o mediante intermediario di un mandatario);
  • le persone che lavorano agli sportelli HITRO.HR (che sono abilitate a introdurre domande in vista dell'istituzione di società commerciali attraverso il sistema e-Tvrtka, conformemente alle competenze e che sono loro conferite da speciali disposizioni di legge)

Effetto dell'iscrizione

L'efficacia giuridica di un'iscrizione decorre dal giorno successivo all'iscrizione nel registro (salvo contraria disposizione di legge) e è opponibili ai terzi a decorrere dalla sua pubblicazione.

Esiste una presunzione legale di conoscenza delle informazioni iscritte nel registro principale che sono state pubblicate conformemente alle disposizioni di legge sul registro di commercio.

Chiunque può trarre beneficio dall'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti che vi sono stati scritti legalmente salvo che non risulti che la detta persona aveva conoscenza dell'inesattezza dei dati o dei fatti iscritti.
Per quanto concerne le azioni esperite prima del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'iscrizione, le informazioni iscritti e i documenti menzionati nella pubblicazione non sono opponibili a un terzo se quest'ultimo prova di non averne avuto conoscenza.

Una persona di buona fede non può subire pregiudizio per il fatto di aver fatto affidamento all'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti.

Infrazioni penali e amministrative e sanzioni inflitte dal tribunale che ha proceduto all'iscrizione nel registro

Le infrazioni penali e amministrative e le sanzioni inflitte dai tribunali che hanno proceduto all'iscrizione nel registro sono definite agli articoli da 624 a 632 della legge sulle società commerciali. Gli articoli 81 e 81 bis della legge sulle società commerciali definiscono l'avvio della procedura di messa in mora e di applicazione delle sanzioni per le persone che avevano l'obbligo di introdurre una domanda di iscrizione nel registro.

Ultimo aggiornamento: 06/09/2016

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Italia

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese in Italia.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese italiano?

Il Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle Imprese italiano è tenuto dalle Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, sotto la vigilanza del giudice del Registro e del Ministero dello Sviluppo Economico. L’infrastruttura telematica è realizzata e manutenuta da InfoCamere, la società consortile per azioni delle Camere di commercio.

Il Registro fornisce informazioni dettagliate relative alle imprese, tra cui:

  • denominazione completa delle società
  • sede legale
  • partita IVA
  • attività esercitata forma giuridica
  • organi amministrativi
  • capitale investito
  • rappresentanti legali
  • poteri dei rappresentanti
  • filiali

Fornisce inoltre la possibilità di consultare documenti pubblici delle società, tra i quali:

  • rendiconti finanziari completi
  • atti costitutivi
  • elenchi degli azionisti

Il Registro delle Imprese italiano persegue due tipi di divulgazione:

  1. divulgazione giuridica
  • a fini di garanzia dell'esistenza della società
  • a fini di opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.)
  1. divulgazione economica
  • a fini statistici ed economici

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Al Registro è possibile accedere gratuitamente per ottenere alcune informazioni (ad esempio la denominazione e l'indirizzo della società). Tuttavia, l'accesso completo ai dati del Registro può avvenire solo su richiesta e a pagamento.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

Il Registro delle Imprese è tenuto, in Italia, da appositi uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali uffici sono denominati uffici del Registro delleImprese ed agiscono sotto la vigilanza - di tipo giurisdizionale - di un giudice delegato dal tribunale territorialmente competente (vigilanza sulla regolarità formale della singola iscrizione), nonché sotto la vigilanza amministrativa del Ministero dello sviluppo economico.

Il Registro delle Imprese ha trovato la sua attuale organizzazione, in Italia, a seguito di una riforma del 1993 (articolo 8 della legge n. 580 del 1993), attuata con un regolamento del 1995 (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).

Con tale riforma il Registro delle Imprese, fino ad allora tenuto in forma prettamente cartacea dalle cancellerie commerciali dei tribunali, è stato trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché lo gestissero in modo completamente informatizzato, con piena ed immediata disponibilità dei dati e degli atti presenti nel registro su tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni sono state, successivamente, integrate dall’art. 31 della legge n. 340 del 2000, che ha reso obbligatorio per quasi tutte le tipologie di imprese (in particolare, per tute le società) l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti informatici e telematici per la predisposizione e la presentazione delle istanze di iscrizione, e degli atti che le accompagnano, al Registro delle Imprese.

A seguito di una ulteriore evoluzione della normativa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) ormai tutte le tipologie di imprese, comprese quelle individuali, colloquiano con il Registro delle Imprese, ai fini dello svolgimento dei previsti adempimenti pubblicitari, mediante l’utilizzo della firma digitale nonché di appositi canali telematici.

Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle Imprese accerta (articolo 11, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995):

a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge;

d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

Va evidenziato, nel contempo, che la quasi totalità degli atti relativi alle società da iscrivere nel Registro delle Imprese è predisposta con l’intervento di un notaio: l’art. 11, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 recita, infatti: <<L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’articolo 2718 del Codice civile>>.

Ai sensi dell’art. 2193 del Codice civile:

  1. I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
  2. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
  3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Storia del registro delle imprese

Il Registro delle Imprese italiano è stato istituito nel 1993.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Cipro

Questa pagina contiene un'introduzione sul registro delle imprese (Μητρώο Εταιρειών) di Cipro.

La Sezione Imprese del registro responsabile della registrazione, del monitoraggio, del controllo e della cancellazione di società nazionali, società estere, cooperative e ragioni sociali fa parte del Dipartimento del conservatore del registro delle imprese presso il Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.

Sono disponibili i seguenti servizi su internet:

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese?

Chiunque può effettuare una ricerca on line per sapere se una determinata impresa è iscritta nei registri della Sezione e per conoscerne la situazione (impresa operativa o cancellata). Si può effettuare una ricerca on line dei dati di tutte le imprese ed esaminare i documenti nei relativi fascicoli.

Il registro delle imprese è gestito dal Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

La consultazione on line del registro delle imprese è gratuita.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'affidabilità dei documenti presenti nel registro è garantita dalla normativa contenuta nel Capo 113 della legge sulle imprese che garantisce la validità delle informazioni nei confronti dei terzi, conformemente all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2009/101/CE, in base ai seguenti articoli di legge:

Articolo 365

Esame, comunicazione e prova dei documenti tenuti dal conservatore.

Articolo 365 bis

Comunicazione da parte del conservatori del registro delle imprese della conservazione e dell'opponibilità dei dati registrati nel registro o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Articolo 365, settimo comma

Il conservatore del registro delle imprese garantisce che gli atti e le informazioni di cui al secondo comma siano disponibili e accessibili tramite il sistema d'interconnessione dei registri dell'Unione europea, sotto forma di messaggio normalizzato elettronico e controlla il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per quanto riguarda la trasmissione dei dati.

Articolo 366

Rispetto del dovere di presentare relazioni al conservatore, compresa la relazione annuale e la dichiarazione finanziaria annuale (Articoli 118-121).

Come effettuare la ricerca nel registro?

Si può effettuare la ricerca per nome e/o numero dell'impresa. Inoltre figurano informazioni più dettagliate sulla pagina della ricerca.

Storia del registro delle imprese

Il registro on line contiene informazioni su tutte le organizzazioni iscritte dal 1923, comprese le imprese straniere, le cooperative e i marchi delle imprese.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraDipartimento del conservatore del registro delle imprese e del curatore fallimentare (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Il link si apre in una nuova finestraMinistero del Commercio, dell'Industria e del Turismo (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ultimo aggiornamento: 19/07/2023

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Lettonia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese lettone.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese lettone?

Il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese lettone è un ente pubblico lettone che registra società, operatori economici, le loro filiali e gli uffici di rappresentanza nonché tutte le modifiche apportate ai loro documenti fondamentali e che effettua altri atti previsti dalla legge. Sono inoltre registrati i media, le associazioni e le fondazioni, le garanzie commerciali, l'influenza determinante esercitata su un'impresa, gli accordi contrattuali matrimoniali, gli accordi di partenariato pubblico-privato, i partiti politici, i tribunali e gli organi di arbitrato, le associazioni professionali, le organizzazioni religiose e le relative istituzioni, nonché le procedure concorsuali.

L'accesso al registro delle imprese è a pagamento?

Sì, in Lettonia non esistono registri delle imprese online gratuiti.

Tuttavia, utilizzando le funzioni di ricerca proposte sul Il link si apre in una nuova finestrasito web del registro delle imprese lettone si possono ottenere le informazioni basilari seguenti concernenti le persone giuridiche registrate nel registro delle imprese:

  • tipo di persona giuridica;
  • indirizzo della sede;
  • denominazione o nome commerciale attuale o nuovo e denominazione o nome commerciale registrato precedentemente o storico;
  • numero d'immatricolazione;
  • codice d'identificazione del beneficiario per lo spazio unico di pagamento in euro (se assegnato);
  • data d'immatricolazione;
  • data della cancellazione della persona giuridica dal registro (o data di riorganizzazione se il motivo della cancellazione è la riorganizzazione);
  • termine di registrazione delle organizzazioni religiose che effettuano di nuovo la registrazione.
  • verifica degli agenti abilitati a rappresentare l'organo.

Il registro delle imprese lettone dà la possibilità di ottenere le seguenti informazioni su tutte le persone giuridiche registrate liberamente e a titolo gratuito per quanto riguarda i dati pubblici:

  • numero d'immatricolazione;
  • denominazione o nome commerciale;
  • tipo di persona giuridica;
  • registro nel quale è registrata la persona giuridica;
  • data d'immatricolazione;
  • informazioni sull'eventuale cancellazione della persona giuridica dal registro o sua riorganizzazione;
  • data della cancellazione della persona giuridica dal registro (o data di riorganizzazione se il motivo della cancellazione è la riorganizzazione);
  • indirizzo della sede;
  • attività delle associazioni, delle fondazioni e dei sindacati.

Le informazioni sono fornite Il link si apre in una nuova finestraqui in formato .csv, .txt o .xlsx. L'utente può scegliere il formato indipendentemente dalle finalità d'uso previste delle informazioni. I dati sono aggiornati quotidianamente.

Tutti i dati inseriti nel registro delle imprese sono pubblicati elettronicamente sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet della gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis". Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese lettone?

Il registro delle imprese della Lettonia fornisce informazioni su tutte le persone giuridiche registrate e sui relativi fatti giuridici.

Le informazioni del registro delle imprese di Lettonia possono essere ottenute a pagamento presentando un Il link si apre in una nuova finestramodulo di richiesta informazioni o un'altra domanda al servizio interessato, di persona, o tramite posta o posta elettronica Il link si apre in una nuova finestrainfo@ur.gov.lv, sotto forma di documento elettronico con firma elettronica sicura e marca temporale digitale. Il modulo di domanda dev'essere accompagnato da informazioni relative al pagamento effettuato a favore del registro delle imprese (con un documento che certifica che la tassa sulle informazioni richieste è stata versata, o con una copia o con la stampa di un estratto di operazioni bancarie online). Si raccomanda ai richiedenti di indicare sotto quale forma intendono ricevere le informazioni (rimesse al richiedente di persona, per posta o per via elettronica).

Si possono richiedere informazioni relative a una persona fisica o giuridica o su un fatto giuridico (contratto) anche in linea sul portale Il link si apre in una nuova finestraLatvija.lv. Le informazioni sono preparate in 10-15 minuti. Dopo il trattamento della richiesta, le informazioni ufficiali dell'autorità munite di timbro elettronico sono trasmesse sul portale o all'indirizzo di posta elettronica del cliente. Tale timbro elettronico attesta l'affidabilità dei dati e la relativa conformità alle informazioni che figurano nel registro delle imprese.

Gli Il link si apre in una nuova finestraimporti dei diritti percepiti sono consultabili su internet.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

Tutti i dati registrati nel registro delle imprese sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", ed elettronicamente sul Il link si apre in una nuova finestrasito web della Gazzetta ufficiale. Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.

I dati registrati nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", a meno che le pertinenti informazioni fossero note al terzo prima della pubblicazione. Tuttavia nel caso in cui un terzo possa dimostrare che non ne era a conoscenza e non avrebbe potuto essere a conoscenza delle informazioni pubblicate, tali informazioni non sono opponibili rispetto alle azioni legali intraprese entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Qualora le informazioni da registrare nel registro delle imprese siano state inserite o pubblicate in modo errato, il terzo in buona fede può far affidamento alle informazioni pubblicate anche se non corrispondono ai dati registrati nel registro delle imprese o all'effettiva situazione dell'impresa. Il terzo non può tuttavia far affidamento a informazioni pubblicate in modo errato se era consapevole delle inesattezze.

Per ulteriori informazioni cfr. Il link si apre in una nuova finestral'articolo 12 del codice commerciale lettone (è disponibile anche una Il link si apre in una nuova finestratraduzione in inglese).

Come ottenere ulteriori informazioni sul registro delle imprese lettone?

Contatti:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Riga
Lettonia
LV 1011
Linea telefonica per informazioni: 67031703 (N.B.: non si forniscono consulenze giuridiche)
Fax: 67031793
Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrainfo@ur.gov.lv
Gli Il link si apre in una nuova finestraorari di apertura sono consultabili su internet.

Storia del registro delle imprese lettone

Il registro delle imprese della Repubblica di Lettonia è stato istituito il 1° dicembre 1990.

Link

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese della Lettonia
Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese (accesso tramite Lursoft)

Ultimo aggiornamento: 12/07/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Lituania

La ricerca si può effettuare in base al numero di codice, al nome o a parte del nome della persona giuridica.

Questa sezione contiene una panoramica del registro lituano delle persone giuridiche.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro delle persone giuridiche, che ha sostituito il precedente registro delle imprese e sistemi di registrazione separati per le organizzazioni pubbliche e altri organismi, è entrato in funzione il 1º gennaio 2004.

In Lituania la registrazione delle persone giuridiche è iniziata nell'ottobre 1990 presso i servizi di registro municipali, mentre le organizzazioni pubbliche erano registrate presso i diversi ministeri e altre istituzioni.

Quando è stato digitalizzato?

La digitalizzazione del registro delle persone giuridiche è iniziata nel 1990. Il registro è adesso integralmente digitalizzato.

Qual è la normativa attualmente applicabile?

Il codice civile della Repubblica di Lituania, la legge sul registro delle persone giuridiche, e le leggi che regolano le attività di forme giuridiche particolari di persone giuridiche, ad esempio la legge sulle società per azioni e le norme del registro delle persone giuridiche.

Si applicano anche altre leggi concernenti le attività delle persone giuridiche, come la legge sull'insolvenza delle persone giuridiche, ecc.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese?

Chi può accedere al registro?

I dati presenti nel registro delle persone giuridiche, i documenti conservati nel registro e qualsiasi altra informazione comunicata al registro sono pubblici. Chiunque abbia presentato una richiesta, indicando a quale scopo e secondo quale base giuridica i dati saranno utilizzati, ha diritto di ottenere dati dal registro delle persone giuridiche e copie dei documenti ivi conservati.

Quali informazioni sono contenute nel registro?

Quali tipi di dati sono conservati? (Quali elementi sono inseriti nel registro pubblico? Informazioni sull'insolvenza, relazioni finanziarie...)

Il numero di codice della persona giuridica; il suo nome; l'indirizzo della sede legale; gli organi della persona giuridica: dati sui membri degli organi di direzione della persona giuridica, i suoi liquidatori o curatori fallimentari; dati sulle persone legittimate a effettuare operazioni a nome della persona giuridica; la norma che consente a determinate persone di agire a nome della persona giuridica; la portata delle attività della persona giuridica; le date di inizio e fine dell'esercizio finanziario; la durata delle attività, se tale durata è limitata; lo status della persona giuridica (fallimento, liquidazione, in corso di ristrutturazione o riorganizzazione), informazioni sul fatto che la persona giuridica svolga attività di prestatore di servizi fiduciari, societari e amministrativi, operatore di cambio valuta virtuale, oppure operatore di portafogli di valuta virtuale in deposito; nei casi in cui una società per azioni o una società privata a responsabilità limitata abbia un unico azionista: i dati relativi all'azionista della società, la data di acquisizione di tutte le azioni, la data di trasferimento di tutte le azioni della società, o di parte di esse, ad altre persone; dati sui membri degli organi di sorveglianza; dati sul fondatore di una filiale o di un ufficio di rappresentanza della persona giuridica; i titoli delle relazioni finanziarie annuali o, nei casi previsti dalla legge, i titoli delle relazioni finanziarie annuali consolidate, e le date in cui sono state completate e presentate al registro delle persone giuridiche, ecc.

Quali documenti vengono archiviati/conservati (fascicoli, raccolta di documenti, statuti, verbali di assemblee generali ...)?

Richieste di registrare dati; verbali e decisioni delle assemblee dei partecipanti; verbali e decisioni delle assemblee degli organi di direzione collegiali; statuti/regolamenti; atti costitutivi di filiali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche straniere; le relazioni finanziarie annuali o, nei casi previsti dalla legge, le relazioni finanziarie annuali consolidate; le relazioni di valutazione delle attività, ecc.

Come effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca possibili)?

Di persona

La ricerca si può effettuare di persona.

Sul sito internet del registro

La ricerca si può effettuare sul sito internet del registro.

Quali sono i criteri di ricerca possibili?

La ricerca si può effettuare in base al numero di codice, al nome o a parte del nome della persona giuridica.

Come ottenere i documenti?

Gratuitamente?

Non è possibile ottenere i documenti gratuitamente.

Previo pagamento di diritti?

Per ottenere dati, informazioni e copie di documenti presenti nel registro occorre pagare i relativi diritti, il cui importo è fissato dal governo della Repubblica di Lituania.

Come ottenere un estratto dal registro, copie autenticate o trascrizioni di documenti?

È possibile ordinare online un estratto autenticato del registro delle persone giuridiche tramite il sistema di libero servizio, mediante posta elettronica, posta ordinaria o recandosi presso un ufficio assistenza clienti.

È possibile ordinare copia autenticata di un documento contenuto nel registro delle persone giuridiche mediante posta elettronica, posta ordinaria o recandosi presso un ufficio assistenza clienti. È possibile ordinare e ottenere online una copia non autenticata di un documento tramite il sistema di libero servizio.

Per il rilascio di un estratto o di una copia di un documento occorre pagare i relativi diritti fissati dal governo della Repubblica di Lituania.

Procedura di registrazione

Come avviare la procedura di registrazione (presentazione di domande al registro, autenticazione di documenti, tipo di documenti da allegare)?

Di persona

La procedura di registrazione può essere avviata di persona.

Per registrare una persona giuridica nel registro delle persone giuridiche occorre presentare i seguenti documenti:

  1. una domanda di registrazione della persona giuridica nella forma prescritta;
  2. gli atti costitutivi della persona giuridica;
  3. altri documenti prescritti per legge.

Un notaio o il ministero della Giustizia controllano la veridicità dei dati presentati al responsabile del trattamento del registro, la conformità degli atti costitutivi alle prescrizioni normative e la possibilità di registrare o inserire la persona giuridica, la filiale o l'ufficio di rappresentanza, gli atti costitutivi e i dati modificati, nonché i regolamenti della filiale o dell'ufficio di rappresentanza, in quanto gli obblighi stabiliti dalla legge o dagli atti costitutivi sono stati soddisfatti e le circostanze previste dalle leggi o dagli atti costitutivi si sono verificate.

Online

È possibile costituire online le forme più comuni di persone giuridiche, come le società private a responsabilità limitata, i piccoli partenariati, le ditte individuali, gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e gli enti di beneficenza, che nell'insieme costituiscono circa l'80 % di tutte le persone giuridiche registrate nel registro delle persone giuridiche.

I documenti possono essere presentati direttamente per via elettronica al responsabile del trattamento del registro tramite il sistema del libero servizio clienti del centro di registrazione, a condizione che il fondatore disponga di una firma elettronica qualificata; che i documenti siano redatti in conformità dei modelli approvati (regolamenti, statuti, atto costitutivo); che non vi sia l'intenzione di utilizzare nel nome della persona giuridica il nome abbreviato dello Stato ("Lietuva"); che i proprietari dei locali rilascino prova firmata elettronicamente del consenso all'utilizzo dei locali per la registrazione della sede legale, se i locali non appartengono al fondatore; che le azioni di una società privata a responsabilità limitata siano pagate tramite contributo in contante; che gli obiettivi e le attività dell'associazione, dell'ente pubblico o della fondazione o ente di beneficenza siano coerenti con la classificazione di obiettivi e attività delle persone giuridiche; che la fondazione o ente di beneficenza non detenga capitale di dotazione.

Come sono riesaminate le domande presentate?

Durante l'esame dei documenti presentati il responsabile del trattamento del registro accerta quanto segue:

  1. la domanda di registrazione di una persona giuridica presentata (modifica dei dati e dei documenti da inserire nel registro, cancellazione di dati) corrisponde alla forma prescritta, o sono stati presentati tutti i documenti:;
  2. non sono stati superati i limiti di tempo di cui all'articolo 2.46, quarto comma, del codice civile;
  3. i dati e i documenti presentati al registro sono reciprocamente coerenti, chiari e non ingannevoli;
  4. la forma o il contenuto dei documenti non sono contrari alla legge.

Il responsabile del trattamento del registro può rifiutare la registrazione di una persona giuridica soltanto se viene rilevata una delle circostanze appena elencate.

Se i dati della domanda e gli atti costitutivi ricevuti sono stati autenticati da un notaio o dal ministero della Giustizia, il responsabile del trattamento del registro non verifica la veridicità dei dati presentati né la conformità del contenuto dei documenti alle prescrizioni normative.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti delle iscrizioni su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

I dati e le informazioni contenuti nel registro delle persone giuridiche sono considerati corretti fino a quando non sono contestati a norma della procedura prevista dalle leggi della Repubblica di Lituania e dagli atti giuridici dell'Unione europea.

Discordanze tra l'iscrizione nel registro e la sua pubblicazione

La pubblicazione si basa sulle iscrizioni autenticate nel registro e sull'assenza di discordanze. Gli avvisi sono generati automaticamente nella pubblicazione di informazioni sulla base dei dati inseriti nel registro delle persone giuridiche.

Chi è responsabile dell'accuratezza delle registrazioni?

L'organo di direzione della persona giuridica è responsabile dell'accuratezza dei documenti e dei dati presentati e della loro tempestiva presentazione al responsabile del trattamento del registro, a meno che la legge o gli atti costitutivi non prevedano diversamente.

Procedure per la protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato per quanto riguarda la pubblicazione e la conservazione dei dati personali

I dati, le informazioni e i documenti contenuti nel registro sono pubblici. Chiunque può accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti nel registro, conformemente alla procedura prevista dalle leggi e dalla normativa del registro delle persone giuridiche. I destinatari dei dati possono utilizzare i dati contenuti nel registro soltanto allo scopo, nella misura e nel modo loro indicati nel momento in cui li hanno ricevuti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Informazioni di contatto

Responsabile del trattamento del registro delle persone giuridiche - impresa statale, centro di registrazione

Tel. +370 5 268 8262

Indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestrainfo@registrucentras.lt

Link utili

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.registrucentras.lt/p/671

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.registrucentras.lt/en/

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Lussemburgo

Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare il registro di commercio e delle società (registre de Commerce et des Sociétés - RCS) del Lussemburgo.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato creato?

Il registro delle società, che in origine riguardava solo le persone fisiche, è istituito con legge del 23 dicembre 1909 che istituisce un registro delle società. Nel 1972, sotto l'impulso della legislazione europea, è istituito un registro delle imprese. Nel 1987 i due registri vengono fusi in un unico registro, il registro di commercio e delle società. Dal 2003 tale registro è posto sotto l'autorità del ministro della Giustizia e la sua gestione è affidata a un gruppo di interesse economico, il LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Quando è stato informatizzato?

L'informatizzazione del registro di commercio e delle società è iniziata nel 2006 ed è stata completata nel 2007. Il registro è ora pienamente consultabile e disponibile solo in formato elettronico.

Quale legislazione si applica attualmente?

  • La legge modificata del 19 dicembre 2002 concernente il registro di commercio e delle società, nonché la contabilità e i conti annuali;
  • il regolamento granducale modificato del 23 gennaio 2003 recante attuazione della legge del 19 dicembre 2002 concernente il registro di commercio e delle società, nonché la contabilità e i conti annuali;
  • il regolamento ministeriale modificato del 27 maggio 2016 che stabilisce i criteri di presentazione e la forma dei documenti destinati alla pubblicazione nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni (Recueil électronique des sociétés et associations).

Quali informazioni fornisce il registro di commercio?

-

Chi ha il diritto di accedere al registro?

Il registro di commercio e delle società è pubblico.

Quali informazioni contiene il registro di commercio?

Che tipo di dati sono conservati? (soggetti elencati nel registro pubblico, informazioni sull'insolvenza, relazioni finanziarie, ecc.)

I soggetti obbligati a iscriversi nel registro di commercio e delle società sono:

  • i commercianti che sono persone fisiche;
  • le società commerciali;
  • i gruppi di interesse economico e gruppi di interesse economico europei;
  • le succursali create nel Granducato di Lussemburgo da società di diritto commerciale e civile, i gruppi di interesse economico e gruppi di interesse economico europei, disciplinati dal diritto di un altro Stato;
  • le società di diritto civile;
  • le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro;
  • le associazioni di risparmio pensionistico;
  • le associazioni agricole;
  • gli enti pubblici statali e comunali;
  • le associazioni di mutua assicurazione;
  • le società speciali in accomandita semplice;
  • i fondi di mutualizzazione e i fondi di cartolarizzazione;
  • le mutue.

Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono tutte stabilite dalla legge e dipendono dalla forma giuridica del soggetto interessato.

In linea generale, vengono raccolti due tipi di informazioni:

  • dati giuridici (denominazione, indirizzo della sede sociale, capitale, identità dei rappresentanti legali, esercizio finanziario, informazioni su una decisione giudiziaria, ecc.);
  • dati finanziari (conti annuali).

Quali documenti sono depositati/conservati? (fascicoli, raccolta di documenti, statuto, verbali delle assemblee generali, ecc.)

Solo i documenti prescritti dalla legge sono depositati presso il registro di commercio e delle società. L'elenco dei documenti da depositare dipende dalla forma giuridica del soggetto interessato.

Tutti i documenti depositati per un soggetto registrato sono inseriti in un fascicolo elettronico specifico per il soggetto e conservati nel registro di commercio e delle società.

Il registro conserva pertanto i seguenti documenti (elenco non esaustivo):

  • gli atti costitutivi e modificativi dello statuto;
  • lo statuto coordinato;
  • i verbali o gli estratti dei verbali relativi a cambiamenti di sede, agenti, soci, persone incaricate della revisione dei conti;
  • gli estratti delle decisioni giudiziarie riguardanti un soggetto iscritto nel registro di commercio e delle società;
  • i documenti contabili;
  • gli atti o gli estratti di atti che pronunciano lo scioglimento del soggetto registrato;
  • i progetti di fusione, ecc.

Come posso effettuare la ricerca (e quali criteri di ricerca sono disponibili)?

Di persona

Il registro è interamente elettronico e può essere consultato direttamente sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraregistro di commercio e delle società. Tuttavia, per le persone che non dispongono delle necessarie apparecchiature informatiche, è disponibile un ufficio fisico a Lussemburgo, dove è possibile effettuare ricerche su un computer dedicato.

Sul sito web del registro

I fascicoli possono essere consultati e visualizzati sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraregistro di commercio e delle società (RCS) attraverso il menu "Offered service" (Servizi proposti) e "Search for a RCS file” (Ricerca di un fascicolo RCS).

Per visualizzare i documenti depositati, l'utente deve accedere al sito web, con o senza un account personale.

Quali criteri di ricerca sono disponibili?

Le ricerche pubbliche sono effettuate per numero di registrazione o per nome del soggetto interessato.

Come posso ottenere i documenti?

A titolo gratuito?

I documenti depositati presso il registro di commercio e delle società sono disponibili gratuitamente. Quando si consulta un fascicolo, si accede al documento depositato semplicemente cliccando sulla corrispondente icona PDF.

Mediante pagamento?

Gli estratti, i certificati o le copie certificate conformi rilasciati dall'amministratore del registro di commercio e delle società sono a pagamento.

Come posso ottenere un estratto del registro, una copia certificata conforme o una trascrizione di documenti?

Estratti e certificati possono essere ordinati sul sito web, tramite il menu Il link si apre in una nuova finestraOffered services (Servizi proposti).

Una copia certificata conforme di un documento depositato può essere ordinata consultando il fascicolo elettronico del soggetto interessato e contrassegnando la casella "Certified" (Certificata conforme) che si trova accanto all'icona PDF per visualizzare il documento depositato.

Procedura di registrazione

Come avviare la procedura di registrazione (presentazione di domande al registro, certificazione dei documenti, tipo di documenti da allegare)?

Di persona

Il registro di commercio e delle società dispone di un helpdesk aperto a chiunque ne abbia bisogno. Un funzionario dell'amministratore del registro si occuperà quindi delle procedure elettroniche con la persona interessata. Il servizio è su appuntamento.

Online

Tutte le operazioni effettuate nel registro di commercio e delle società richiedono l'accesso al relativo sito web.

Per accedere a fini di deposito/registrazione è necessario un certificato LuxTrust o eIDAS e deve essere creato un account utente. Una volta effettuato l'accesso, l'utente deve scegliere il menu "Electronic filing" (Deposito elettronico) per avviare il processo.

Come vengono trattate le domande di registrazione?

Dopo che l'utente avrà completato la sua domanda di deposito/registrazione, l'amministratore del registro di commercio e delle società effettuerà un breve controllo giuridico della domanda, entro tre giorni dal ricevimento, verificando la coerenza delle varie informazioni presentate e assicurandosi che tutte le informazioni richieste siano state trasmesse e che esista una base giuridica per il deposito o la registrazione delle informazioni/del documento.

Se la domanda è incompleta o errata o non è conforme alla legge, viene restituita all'utente per verifica e rettifica.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti della registrazione sui terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

La pubblicazione di un atto o di un'informazione avviene mediante il deposito presso il registro di commercio e delle società, seguito dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni (Recueil électronique des sociétés et association - RESA). Una volta depositate presso il registro di commercio e delle società, le informazioni sono disponibili sul relativo sito web. La pubblicazione nella RESA ha luogo entro 15 giorni dall'avvenuto deposito e in pratica, solitamente, nel giorno stesso in cui le informazioni sono depositate.

Gli atti o gli estratti di atti possono essere fatti valere nei confronti di terzi solo a partire dal giorno della loro pubblicazione nella RESA, a meno che la società non dimostri che essi ne avevano avuto conoscenza anteriormente. I terzi possono tuttavia far valore gli atti o gli estratti di atti non ancora pubblicati. Per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e gli estratti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

Differenze tra registrazione e pubblicazione

In caso di discordanza fra il testo depositato e quello pubblicato nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni, quest'ultimo non è opponibile ai terzi, che possono tuttavia farlo valere, salvo nel caso in cui la società non dimostri che essi abbiano avuto conoscenza del testo depositato.

A seguito di una riforma del 2016, quando l'amministratore del registro di commercio e delle società è diventato amministratore della Raccolta elettronica delle società e delle associazioni, non vi è più alcun rischio di discordanze fra il testo depositato e quello pubblicato.

Chi è responsabile dell'esattezza delle informazioni registrate?

Le richieste di accesso, rettifica o limitazione di operazioni di trattamento delle quali l'amministratore del registro di commercio e delle società è subappaltatore e il ministro della Giustizia è titolare del trattamento devono essere indirizzate a Luxembourg Business Registers (al seguente indirizzo di posta elettronica Il link si apre in una nuova finestrahelpdesk@lbr.lu, o per posta a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, all'attenzione del responsabile della protezione dei dati, L-2961 Lussemburgo), per l'inoltro al responsabile della protezione dei dati del ministero della Giustizia.

Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono conservate per 20 anni dalla cancellazione del fascicolo del soggetto registrato, conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili.

La persona che ha effettuato il deposito è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Principi relativi alla protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato per quanto riguarda la pubblicazione e la conservazione dei suoi dati personali

Le richieste di accesso, rettifica o limitazione di operazioni di trattamento delle quali l'amministratore del registro di commercio e delle società è subappaltatore e il ministro della Giustizia è titolare del trattamento devono essere indirizzate a Luxembourg Business Registers (al seguente indirizzo di posta elettronica Il link si apre in una nuova finestrahelpdesk@lbr.lu, o per posta a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, all'attenzione del responsabile della protezione dei dati, L-2961 Lussemburgo), per l'inoltro al responsabile della protezione dei dati del ministero della Giustizia.

Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono conservate per 20 anni dalla cancellazione del fascicolo del soggetto registrato, conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili.

Recapiti

Indirizzo degli uffici

Indirizzo postale

Giorni e orario d'apertura

14, rue Erasme
L-1468 Lussemburgo

Telefono: (+352) 26 428 -1
Fax: (+352) 26 42 85 55
email: Il link si apre in una nuova finestrahelpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Lussemburgo

Ufficio: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16

Helpdesk telefonico: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17:30

Collegamenti utili

Sito web di Il link si apre in una nuova finestraLuxembourg Business Registers

Portale del Il link si apre in una nuova finestraregistro di commercio e delle società

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Ungheria

La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese ungherese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese dell'Ungheria?

Il registro delle imprese contiene dati relativi alle imprese registrate e i documenti che servono da base per la registrazione. I dati contenuti nel registro – e relativi alle imprese in esso registrate – sono gestiti dai tribunali nella loro funzione di camere di commercio. Le informazioni e i documenti relativi alle imprese vi sono custoditi in formato elettronico. Le informazioni relative alle imprese registrate presso qualsiasi camera di commercio ungherese possono essere consultate gratuitamente sul sito internet del Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának (Servizio di informazione e registrazione telematica delle imprese del ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia – Servizio di informazione sulle imprese) - Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-cegjegyzek.hu/.

Il sito consente l'accesso (online) ai dati seguenti (esistenti o cancellati), disponibili nel registro delle imprese al momento dell'interrogazione: - cégjegyzékszám (numero d'iscrizione al registro delle imprese);

  • numero d'iscrizione al registro delle imprese;
  • denominazione della società,
  • székhely (sede legale);
  • telephely (sede o sedi operative);
  • fióktelep (filiali);
  • attività;
  • capitale sottoscritto;
  • numero di partita IVA e inoltre:
  • informazioni su eventuali procedure fallimentari, di liquidazione o di scioglimento;
  • eventuali informazioni indicanti che un (ex) direttore o dirigente della società non può rivestire funzioni direttive in un'altra società commerciale, conformemente alla sezione 3.22 della legge n. V del 2013 che istituisce il codice civile.

Il primo giorno di ogni settimana viene effettuato l'aggiornamento dei dati seguenti.

  1. Tutte le informazioni relative alle società iscritte nel registro delle imprese (tárolt cégkivonat, visura della società) nonché quelle riguardanti le richieste di registrazione o di variazione della registrazione non ancora trascritte.
  1. Le informazioni societarie comprendono:
  • la partecipazione (in qualità di socio o azionista), i poteri di rappresentanza di una persona giuridica, le associazioni di imprese prive di personalità giuridica (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), altre forme di associazione;
  • i poteri di rappresentanza, la partecipazione a un organo di controllo per una persona fisica.

I dati aggiornati il primo giorno della settimana possono essere reperiti utilizzando la funzione di ricerca.

Il registro delle imprese archivia informazioni anche sulla base di altri criteri (ad esempio, possono essere consultati dati che non sono più validi) e oltre ai dati sulle imprese permette di consultare anche documenti aziendali. Essi sono accessibili presso le camere di commercio o tramite il servizio di informazione sulle imprese; dietro pagamento di un diritto amministrativo possono essere ottenute copie certificate o non certificate di informazioni sulle imprese e documenti aziendali.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Il magyar cégnyilvántartás (registro delle imprese ungherese) può essere interamente consultato in forma gratuita con le modalità summenzionate all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Per altre informazioni occorre pagare un importo per i diritti di visura.

Come consultare il registro delle imprese ungherese?

Per la ricerca delle informazioni relative alle società si possono utilizzare i criteri seguenti:

denominazione della società,

numero d'iscrizione al registro delle imprese;

numero di partita IVA.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I dati di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE sono accessibili online gratuitamente per le imprese registrate in Ungheria.

In Ungheria le informazioni relative alle imprese sono fornite dai tribunali del commercio e dal Servizio informazioni sulle imprese e sono inoltre pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle imprese che è una pubblicazione ufficiale del ministero della Giustizia consultabile liberamente al seguente indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Quando vengono pubblicati i dati (che si trovano sul registro delle imprese) nella suddetta Gazzetta, relativamente a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata, i tribunali commerciali pubblicano anche sulla Gazzetta medesima lo statuto della detta società o le eventuali modifiche. Tali informazioni vengono inserite quotidianamente.

I dati del registro delle imprese sono gestiti dagli organi giurisdizionali regionali nella qualità di tribunali commerciali. I dati relativi alle imprese e ai documenti d'impresa sono conservati sotto forma elettronica; essi vengono registrati presso il tribunale commerciale e sono disponibili gratuitamente sul sito web del servizio informazioni sulle imprese e sul registro elettronico delle imprese del ministero della Giustizia (Servizio di informazioni sulle imprese - Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Storia del registro delle imprese

Le informazioni riguardanti il registro delle imprese sono archiviate dai tribunali in formato elettronico da quando, nel luglio 1993, l'Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer (Sistema nazionale di informazione e registrazione delle imprese) è divenuto completamente operativo.

Il tempo di risposta del sistema durante il collegamento tra due tribunali è di pochi minuti.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2017

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Malta

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese di Malta.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato fondato?

Il Registro delle imprese di Malta (MBR) è un organo governativo al quale è stata concessa l'autonomia nel 2018 attraverso la Il link si apre in una nuova finestraLegislazione sussidiaria 595.27. Prima della sua istituzione, l'Agenzia era un organo dell'Autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA, Maltese Financial Services Authority). All'Agenzia sono stati conferiti tutti i poteri e le funzioni dell'addetto al registro ai sensi della legge sulle società (Il link si apre in una nuova finestraCapo 386 delle leggi di Malta) e di qualsiasi altra legge applicabile.

Quando è stato digitalizzato?

Inizialmente il sistema online è stato sviluppato nel 2004 e, successivamente, aggiornato nel corso degli anni per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei fornitori di servizi aziendali e delle imprese stesse. Il sistema online dell'MBR è attualmente sottoposto a un rigoroso processo di aggiornamento per fornire un servizio digitale più moderno, attingendo a una tecnologia più avanzata nella quale è prevista, tra le altre caratteristiche, una funzione che consente all'utente di apporre firme digitali e di creare una società online, utilizzando un sistema tecnologico più efficace. Si prevede che il sistema sarà completamente aggiornato e digitalizzato alla fine del 2021/inizio 2022.

Qual è l'attuale legislazione applicabile?

La legge che istituisce l'Agenzia è la Legislazione sussidiaria 595.27. Tuttavia la legislazione vigente che diversifica ulteriormente i poteri e le funzioni dell'agenzia e assegna le funzioni e gli obblighi alle persone giuridiche e ai funzionari aziendali è ampia. La Il link si apre in una nuova finestralegislazione è la seguente:

Capo 386 delle leggi di Maltalegge sulle società;

S.L. 386.01 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Moduli);

S.L. 386.02 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale variabile);

S.L. 386.03 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Tariffe);

S.L. 386.04 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale fisso);

S.L. 386.05 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla prosecuzione delle società;

S.L. 386.06 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Applicabilità alle società offshore);

S.L. 386.07 delle leggi di MaltaApplicabilità della legge sulle società alle società offshore costituite e registrate a norma dell'Ordinanza sulle partnership commerciali e del decreto sulla legge sull'Autorità maltese per i servizi finanziari;

S.L. 386.08 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Gruppo europeo di interesse economico);

S.L. 386.09 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale variabile sotto forma di regimi pensionistici o fondi pensione);

S.L. 386.10 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Società a celle che esercitano l'attività di assicurazione);

S.L. 386.11 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Il prospetto);

S.L. 386.12 delle leggi di Maltaregolamento relativo alle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata;

S.L. 386.13 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle che esercitano l'attività di assicurazione);

S.L. 386.14 delle leggi di Maltaregolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle a capitale variabile);

S.L. 386.15 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle riconosciute);

S.L. 386.16 delle leggi di Maltaregolamento relativo alle società di cartolarizzazione a celle;

S.L. 386.17 delle leggi di Malta, regolamento relativo al trasferimento della sede legale di una società europea (SE);

S.L. 386.18 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Sistema di interconnessione dei registri);

S.L. 386.19 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Registro dei titolari effettivi);

S.L. 386.20 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Esenzione dagli audit);

S.L. 386.21 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Fondo di ristrutturazione delle società);

S.L. 386.22 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Compagnie di navigazione e compagnie aeree a celle);

S.L. 459.01 delle leggi di Maltaregolamento relativo ai contratti di garanzia finanziaria.

Fondazioni e associazioni:

Capo 16 delle leggi di Malta, Codice civile;

S.L. 16.07 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Tariffe);

S.L. 16.08 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Notifiche e Moduli);

S.L. 16.10 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Organizzazioni esistenti);

S.L. 16.17 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Registro dei titolari effettivi - Associazioni);

S.L. 16.18 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Registro dei titolari effettivi - Fondazioni);

S.L. 492.01 delle leggi di Malta, regolamento relativo alle organizzazioni di volontariato (Dichiarazioni e Conti annuali).

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese?

Chi ha il diritto di accedere al registro?

Il sistema online consente di accedere al Registro a qualsiasi persona fisica che desideri ottenere informazioni su società, fondazioni e associazioni.

I dati contenuti nel Registro comprendono informazioni gratuite e di uso generale (informazioni pubbliche). Sono inclusi, tra l'altro, le denominazioni e i numeri di registrazione dell'impresa, la sede legale, la data di costituzione, se si tratta di una società o meno, il capitale sociale e l'identità dei funzionari della società.

L'accesso ad altri documenti della società è fornito a un costo minimo. Tali documenti comprendono, tra l'altro, tutte le notifiche presentate e registrate dall'addetto al registro per ogni società, lo stato della società, i conti annuali e le dichiarazioni annuali. I dati dei titolari effettivi sono accessibili anche al pubblico in generale, con un costo minimo.

Quali informazioni contiene il registro?

Quali tipi di dati conserva? (quali entità sono iscritte nel registro pubblico, informazioni sull'insolvenza, rendiconti finanziari...)

Sono conservati i dati seguenti:

  • i dati della società, tra cui la denominazione registrata, la data di registrazione e la sede legale;
  • lo stato della società, se è attiva o è stata sciolta;
  • il capitale sociale autorizzato della società;
  • le parti coinvolte, con la loro carta d'identità e l'indirizzo di residenza, compresi gli amministratori, gli azionisti, i rappresentanti legali, i rappresentanti giudiziari, i segretari e i revisori;
  • il numero di azioni detenute da ciascun socio/azionista;
  • se la società è in fase di liquidazione, sono forniti anche i dati del/i liquidatore/i;
  • i titolari effettivi.

Quali documenti vengono archiviati/conservati? (fascicoli, raccolta di documenti, statuti, verbali delle assemblee generali...)?

Sono conservati i documenti seguenti:

  • dichiarazione annuale;
  • conti;
  • statuto (memorandum e atto costitutivo);
  • informazioni sui titolari effettivi;
  • risoluzioni;
  • verbali dell'assemblea generale;
  • documenti di scioglimento, liquidazione e chiusura;
  • altre notifiche richieste dalla legge.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Di persona

Le informazioni relative alle imprese sono disponibili direttamente presso gli uffici dell'MBR con sede a Żejtun, Malta.

Sul sito internet del registro

Le informazioni sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestraportale dell'MBR.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

La persona che effettua la ricerca deve fare clic sul link del portale di cui sopra e andare su Company Search (Cerca un'impresa). Chiunque può consultare il registro per avere informazioni su un'impresa, utilizzando la denominazione completa o parziale dell'impresa stessa o il suo numero di registrazione.

Come posso ottenere i documenti?

I documenti possono essere acquistati tramite il sistema online, effettuando il pagamento con carta di credito, o direttamente presso l'ufficio dell'MBR.

Come posso ottenere un estratto del registro, una copia autenticata o una trascrizione di documenti?

È possibile ottenere questi documenti inviando una richiesta tramite e-mailIl link si apre in una nuova finestraorders.mbr@mbr.mt e indicando i documenti richiesti.

Procedura di registrazione

Come posso avviare la procedura di registrazione (come presentare le domande al registro, certificazione dei documenti, tipo di documenti da allegare)?

Di persona

Il processo di registrazione può essere avviato direttamente presso gli uffici dell'MBR con sede a Żejtun, Malta. I documenti da allegare sono il memorandum e l'atto costitutivo della società, unitamente ai documenti pertinenti, ai documenti identificativi e alla prova dei depositi bancari del capitale sociale.

Online

Questo processo può essere eseguito da una persona registrata nel sistema online come utente autorizzato. Si applicano gli stessi requisiti documentali, ma il prezzo per la procedura online è inferiore rispetto all'importo da versare di persona.

Una società può essere registrata se dispone di una firma digitale eIDAS che viene inviata all'MBR.

Come sono esaminate le domande presentate?

I funzionari dell'MBR analizzano tutta la documentazione presentata e, laddove richiesto dalla legge, effettuano una verifica. Le parti coinvolte sono esaminate in relazione a sanzioni, copertura mediatica negativa, esposizione politica o inabilitazione. Sono sottoposte a esame anche le firme e vengono effettuati controlli per stabilire se il firmatario è autorizzato a firmare il documento in questione. Le informazioni sono analizzate anche per verificare che siano conformi alla legge.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti delle iscrizioni su terzi, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Questo aspetto è disciplinato anche dall'articolo 401, paragrafo 2, della legge sulle società (Il link si apre in una nuova finestraCapo 386 delle leggi di Malta). Qualsiasi documento, certificato o altro dato è soggetto a pubblicazione, come previsto dall'articolo 401, paragrafo 1, lettera e). La pubblicazione conferisce alla società commerciale interessata l'efficacia di tale documentazione nei confronti di terzi. Qualsiasi operazione conclusa prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione di qualsivoglia documento, certificato o altro dato non sarà opponibile a terzi, a condizione che questi ultimi siano in grado di dimostrare di non aver avuto la possibilità di ottenere informazioni al riguardo.

Discordanze tra l'iscrizione nel registro e la sua pubblicazione

In conformità dell'ultima direttiva UE (direttiva (UE) 2019/1151, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132), in caso di discordanza tra il contenuto del Registro e il contenuto pubblicato, la versione del Registro prevale ai fini della correttezza. Tali discordanze tuttavia dovrebbero essere evitate il più possibile. Oggi il raggiungimento di questo obiettivo è favorito dal fatto che le pubblicazioni e la documentazione accessibile al pubblico (sia le informazioni gratuite sia quelle a pagamento) sono caricate e pubblicate sul sistema online dell'MBR. È quindi molto più difficile che le informazioni inserite nel Registro non coincidano con quelle della pubblicazione. Tutte le pubblicazioni sono generate sul sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx, oltre che sul portale.

Chi è il responsabile dell'esattezza dei registri?

La società stessa è responsabile dell'esattezza dei registri.

Procedure per la protezione dei dati

Procedure relative ai diritti dell'interessato per quanto riguarda la pubblicazione e la conservazione dei suoi dati personali

I diritti riconosciuti all'interessato a norma del regolamento UE sulla protezione dei dati sono sempre tutelati quando l'MBR riceve, tratta e memorizza tali dati. L'MBR ha anche un responsabile della protezione dei dati. Tutte le informazioni relative a questo argomento sono accessibili anche sul sito web dell'MBR, nel quale è spiegato in modo più dettagliato, tra l'altro, che cosa si intende per dati personali, quali sono le leggi applicabili in questo settore, quali dati sono raccolti presso gli interessati, come sono raccolti, l'uso dei social media, la correttezza dei dati, i periodi di archiviazione e conservazione, il processo per cui una persona può richiedere i dati in possesso dell'MBR che la riguardano, e la procedura per la presentazione di un reclamo formale all'Ufficio del Commissario per l'Informazione e la Protezione dei dati. Queste informazioni sono accessibili all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/privacy-policy/.

Dati di contatto

È possibile rivolgersi all'MBR telefonicamente al numero +356 22582300 o visitando il sito web seguente: Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/.

È inoltre possibile recarsi presso gli uffici dell'MBR all'indirizzo seguente: Registro delle imprese di Malta,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Per ordinare certificati e documenti si può inviare un'email all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestraorders.mbr@mbr.mt ed è possibile richiedere assistenza relativa ai servizi elettronici via email scrivendo a Il link si apre in una nuova finestrasupport.mbr@mbr.mt.

Link utili

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/contact/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/companies-act/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/foundations-and-associations/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/faq/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/resources/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://mbr.mt/news/

Il link si apre in una nuova finestrahttps://legislation.mt/

Ultimo aggiornamento: 02/05/2023

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Paesi Bassi

In questa pagina trovate una panoramica del registro delle imprese nei Paesi Bassi.

Cosa si può trovare nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

Il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese nei Paesi bassi è gestito dalla Camera di commercio dei Paesi Bassi (Kamer van Koophandel), su autorizzazione del governo conformemente alla legge sul registro delle imprese.

Nel registro si trova una panoramica di tutte le informazioni (giuridiche) pertinenti su tutti i soggetti (economici) interessati nei Paesi Bassi. Tutti le imprese e le altre persone giuridiche sono registrate. Si tratta dei seguenti soggetti giuridici:

  • Società (società a responsabilità limitata e società per azioni)
  • Imprese individuali
  • Associazioni
  • Fondazioni
  • Libere professioni (ad es. avvocati, dottori, artisti)
  • Associazioni che riuniscono condomini
  • Istituti religiosi
  • Enti pubblici

I dati registrati variano a seconda della forma giuridica del soggetto. I dati registrati più importanti sono i seguenti:

  • ragione sociale
  • altre denominazioni commerciali
  • forma giuridica e sede sociale
  • indirizzi
  • dirigenti
  • persone con delega
  • dipendenti
  • recapiti degli stabilimenti
  • contatti
  • attività (codice secondo la nomenclatura NACE)

A norma del diritto dei Paesi Bassi, le informazioni contenute nel registro sono valide (e sono vincolanti per i terzi), salvo diversa indicazione. L'obbligo di registrazione (e di registrare eventuali modifiche) spetta ai soggetti giuridici stessi. Qualsiasi modifica deve essere comunicata entro una settimana.

La registrazione non rientra nel processo di costituzione di una società nei Paesi Bassi. Dal punto di vista giuridico, un'impresa nei Paesi Bassi può esistere anche senza tale registrazione. Pertanto, anche se si tratta di un'omissione illegittima, di fatto un'impresa non registrata può esistere ed agire in quanto tale.

Anche le società a responsabilità limitate e le società per azioni devono presentare i loro resoconti annuali presso il registro delle imprese. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare solo un bilancio, mentre le grandi imprese devono presentare anche un conto profitti e perdite.

La consultazione del registro delle imprese dei Paesi Bassi è gratuita?

Le informazioni di base – come le coordinate, il numero d'identificazione nel registro delle imprese e il numero di stabilimento – contenute nel registro delle imprese dei Paesi Bassi sono disponibili gratuitamente sul Il link si apre in una nuova finestrasito web della Camera di commercio dei Paesi Bassi. Per altre informazioni — quali estratti ufficiali, bilanci e altri documenti — viene riscosso un onere. Troverete inoltre Il link si apre in una nuova finestrauna panoramica delle tariffe sul sito web della Camera di commercio.

Inoltre potete scaricare gratuitamente la Il link si apre in una nuova finestraKvK App Handelsregister che vi permetterà di ottenere facilmente informazioni riprese dal registro delle imprese. Ciò consente di ottenere semplici informazioni dal Registro commerciale.

Qual è l'attendibilità dei documenti contenuti nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

I dati che figurano in tale registro devono essere attendibili. Il registro contiene dati autentici. La qualità dei dati è garantita, in modo tale che l'utente possa avvalersene. Il proprietario di un'impresa è responsabile delle informazioni concernenti quest'ultima e che sono contenute nel registro. Le società registrate devono sempre trasmettere le modifiche. Se un'impresa omette di trasmetterle, fanno fede solo i dati già registrati e che figurano nel registro. Si tratta della regola della tutela dei terzi di buona fede. I terzi di buona fede dovrebbero poter fare affidamento sui dati registrati.

Come effettuare ricerche nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

Potete effettuare ricerche sul Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese dei Paesi Bassi in base a:

  • Ragione sociale
  • Numero ufficiale di registrazione alla Camera di commercio
  • Indirizzo
  • Codice postale

Storia del registro dei Paesi Bassi

Informazioni date dalla nascita dell'attuale registro (1920). I dati sono disponibili anche per le imprese più vecchie.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraCamera di commercio

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese

Ultimo aggiornamento: 18/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Austria

Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Austria.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Fino al 1990 l'Handelsregister (registro del commercio austriaco) era tenuto in formato cartaceo. Nel 1991 è stato sostituito dal Firmenbuch (registro delle imprese), che è gestito sotto forma di una banca dati elettronica.

Quando è stato digitalizzato?

Quando il registro del commercio è stato sostituito dal registro delle imprese nel 1991, i dati conservati nell'Hauptbuch (registro principale) sono stati trasferiti in una banca dati elettronica. Da allora tutti i dati, presenti e passati (risalenti al 1991), sono consultabili in formato elettronico. Dal 2005 l'Urkundensammlung (archivio documenti) del registro del commercio è quindi disponibile in formato elettronico.

Qual è l'attuale normativa applicabile?

La legislazione chiave è stabilita nella Firmenbuchgesetz (FBG, legge sul registro delle imprese) e nella Unternehmensgesetzbuch (UGB, codice delle imprese).

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese austriaco?

Chi ha accesso al registro?

Chiunque può consultare la banca dati del registro delle imprese al fine di ottenere informazioni sulle iscrizioni al registro. È possibile accedere tanto al registro principale quanto all'archivio documenti.

Quali informazioni sono conservate nel registro delle imprese?

Il Il link si apre in una nuova finestraregistro principale del registro delle imprese contiene informazioni su tutte le imprese austriache registrate. I documenti su cui si basano tali iscrizioni sono archiviati nell'archivio documenti.

Il registro delle imprese mira a registrare e divulgare fatti che devono essere registrati in conformità con le disposizioni del diritto societario. Tra questi figurano il numero di registro delle imprese, la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e di quella operativa di un'impresa, nonché le persone autorizzate a rappresentarla. In linea di principio, le modifiche dei dati inseriti nel registro delle imprese devono essere notificate all'organo giurisdizionale senza indugio (obbligo di notifica).

Quali tipi di dati vengono archiviati? (Quali entità sono iscritte nel registro pubblico? Informazioni in merito a insolvenze, relazioni finanziarie, ...)

In conformità con l'articolo 2 FBG, in particolare devono essere iscritte nel registro principale tutte le società di capitali (Gesellschaft mit beschränkter HaftungIl link si apre in una nuova finestraGmbH (società a responsabilità limitata), Aktiengesellschaft – AG (società per azioni)), tutte le società europee (SE), tutte le società di persone registrate (offene GesellschaftIl link si apre in una nuova finestraOG (società in nome collettivo) e KommanditgesellschaftIl link si apre in una nuova finestraKG (società in accomandita)) nonché tutte le cooperative (comprese le società cooperative europee – SCE) aventi sede legale in Austria. Le Il link si apre in una nuova finestraGesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR (società di diritto civile) non sono iscritte nel registro delle imprese, poiché non possiedono personalità giuridica. Le persone giuridiche straniere devono essere iscritte nel registro delle imprese se gestiscono una filiale in Austria.

In linea di principio, le Il link si apre in una nuova finestraimprese individuali possono essere iscritte nel registro delle imprese su base volontaria. L'iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria soltanto se l'impresa individuale genera un fatturato superiore a 700 000 EUR in due esercizi finanziari consecutivi oppure un fatturato superiore a 1 000 000 EUR in un anno.

Quali documenti vengono depositati/conservati (fascicoli, libro degli atti, statuti, verbali delle assemblee generali…)?

Oltre alle iscrizioni nel registro principale del registro delle imprese, numerosi documenti sono archiviati nell'archivio documenti. Tra questi figurano in particolare lo statuto delle società di capitali, i bilanci delle società soggette all'obbligo di redazione di un bilancio, nonché firme campione dei rappresentanti autorizzati.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Di persona/sul sito internet del registro

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

Un estratto dal registro delle imprese può essere ottenuto dalla banca dati inserendo il Firmenbuchnummer (numero del registro delle imprese). In linea di principio tale estratto contiene i dati iscritti in quel momento nel registro. Tuttavia attualmente, su richiesta, è possibile estrarre anche i dati eliminati (storici).

Qualora non si conosca il numero del registro delle imprese, è possibile effettuare la ricerca utilizzando il campo Firma (nome della persona giuridica) oppure il nome di una persona che riveste un ruolo particolare all'interno della persona giuridica interessata (ad esempio amministratore delegato).

Si possono altresì recuperare tutti i documenti che sono stati archiviati elettronicamente in relazione a una persona giuridica ricorrendo all'Urkundenliste (elenco dei documenti).

Si vedano altresì le informazioni fornite in risposta alla domanda "Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?"

Come posso ottenere documenti?

Gratuitamente? A pagamento?

Si vedano le informazioni fornite in risposta alla domanda "Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?"

Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?

Dalla banca dati del registro delle imprese è possibile recuperare tanto estratti dal registro delle imprese (dal registro principale) quanto documenti (dall'archivio documenti). I documenti disponibili in relazione a una persona giuridica possono essere visti nell'elenco dei documenti. La richiesta di dati dalla banca dati del registro delle imprese comporta il pagamento di una commissione, fatta eccezione per le informazioni riepilogative gratuite contenenti i dettagli principali relativi alla persona giuridica.

Qualora si conosca la denominazione o la ragione sociale oppure il numero di registro delle imprese di una persona giuridica, gli estratti e i documenti del registro delle imprese possono essere recuperati tramite il sito "JustizOnline", la piattaforma di informazioni e servizi digitali della magistratura austriaca. Per accedere ai prodotti a pagamento è necessario registrarsi utilizzando una firma tramite telefono cellulare ed è necessario effettuare un pagamento online. Al contrario, è possibile accedere alle informazioni riepilogative di cui sopra senza dover soddisfare ulteriori condizioni.

L'accesso permanente online al registro delle imprese austriaco con tutte le opzioni di ricerca può essere ottenuto tramite una Verrechnungsstelle (impresa di intermediazione). Si tratta di imprese incaricate dal ministero della Giustizia di gestire le richieste rivolte al registro delle imprese. Tutti i notai, gli avvocati e i Wirtschaftstreuhänder (revisori e consulenti fiscali) dispongono altresì di un tale accesso online. Le richieste di ottenimento di informazioni dalla banca dati del registro delle imprese possono essere presentate anche presso gli organi giurisdizionali.

Procedimento di registrazione

Come posso avviare il procedimento di registrazione (come posso presentare domande al registro, come posso certificare documenti, quale tipo di documenti devo allegare)?

Di persona/online

In linea di principio, le domande devono essere presentate al registro delle imprese per iscritto e le firme dei richiedenti devono essere di norma certificate da un notaio o da un organo giurisdizionale.

L'iscrizione richiesta deve essere indicata con precisione nella domanda. In numerosi casi è necessario allegare alla domanda documenti corrispondenti, alcuni dei quali sono soggetti a requisiti formali specifici. Lo statuto di una società per azioni (AG) o di una società a responsabilità limitata (GmbH) ad esempio deve avere sempre la forma di un atto notarile.

Le domande possono essere presentate presso l'organo giurisdizionale del registro delle imprese in formato cartaceo oppure per via elettronica. Per determinate domande sono disponibili moduli specifici. Cfr.:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

Il link si apre in una nuova finestrahttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

In questa pagina non è possibile fornire i dettagli di tutti i requisiti formali e di contenuto che le domande presentate al registro delle imprese devono soddisfare, oltre alle informazioni di base di cui sopra. Qualora siano necessari consigli in merito a questo argomento, si raccomanda di contattare un notaio o un avvocato.

Come vengono esaminate le domande presentate?

Le domande sono soggette a un esame formale e sostanziale da parte dell'organo giurisdizionale del registro delle imprese competente. Si tratta di organi giurisdizionali di primo grado competenti per l'esame di questioni commerciali (Landesgericht (tribunali regionali)). La competenza giurisdizionale territoriale viene stabilita in base alla posizione della sede centrale o della sede legale della persona giuridica che è stata o deve essere iscritta nel registro delle imprese.

Presso gli organi giurisdizionali del registro delle imprese le decisioni sono prese da giudici o ufficiali giudiziari. Se una domanda non può essere approvata in ragione di lacune presenti nella stessa, l'organo giurisdizionale può chiedere al richiedente di correggere la domanda.

Effetti giuridici dell'iscrizione

Effetto delle iscrizioni su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Gli effetti delle iscrizioni nel registro delle imprese nei confronti di terze parti sono regolati dall'Il link si apre in una nuova finestraarticolo 15 del codice delle imprese, in virtù del quale un fatto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro delle imprese, ma che non è stato iscritto, non può essere impugnato da un'impresa nei confronti di una terza parte, a meno che questa non fosse già consapevole del fatto in questione (primo comma). Una volta che un fatto è stato iscritto, la terza parte deve accettarlo come vincolante. Tuttavia ciò non si applica agli atti giuridici emanati entro 15 giorni dalla pubblicazione, a condizione che la terza parte dimostri che non era a conoscenza del fatto né avrebbe dovuto esserlo (secondo comma). L'impresa deve altresì accettare come vincolanti le iscrizioni scorrette nei confronti di una terza parte nelle operazioni commerciali, se essa stessa ha effettuato l'iscrizione scorretta oppure non ha provveduto a cancellare un'eventuale iscrizione della cui scorrettezza era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Tuttavia l'impresa non è tenuta ad accettare iscrizioni scorrette come vincolanti se è in grado di dimostrare che la terza parte ha agito senza considerare l'iscrizione, oppure che la terza parte era a conoscenza della scorrettezza, oppure non ne era a conoscenza a causa di grave negligenza (terzo comma).

La versione vincolante degli statuti di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata è quella che compare nel registro delle imprese, poiché qualsiasi modifica agli statuti non ha validità giuridica finché non viene iscritta nel registro delle imprese (Il link si apre in una nuova finestraarticolo 148, terzo comma, della Aktiengesetz – AktG (legge sulle società per azioni) e Il link si apre in una nuova finestraarticolo 49, secondo comma, della GmbH-Gesetz – GmbHG (legge sulle società a responsabilità limitata)).

Discrepanze tra l'iscrizione nel registro e la sua pubblicazione

Poiché le iscrizioni nel registro delle imprese dalla banca dati di tale registro vengono inoltrate direttamente ai mezzi di comunicazione per la pubblicazione aggiuntiva (Ediktsdatei (banca dati degli avvisi legali), Wiener Zeitung e gazzetta ufficiale austriaca) utilizzando un processo sostenuto da tecnologie dell'informazione, è possibile sostanzialmente escludere discrepanze tra il contenuto dell'iscrizione nel registro delle imprese e il contenuto della pubblicazione aggiuntiva. Tuttavia, in caso di discrepanza, l'iscrizione nel registro delle imprese ha natura prioritaria.

Chi è responsabile per l'accuratezza delle iscrizioni?

In linea di principio, ciascun imprenditore è tenuto a garantire che i fatti che lo riguardano e devono essere iscritti nel registro delle imprese siano corretti e aggiornati. Qualora tali fatti subiscano modifiche, è necessario notificare tale circostanza al registro delle imprese senza indugio. Qualora una persona tenuta a informare il registro delle imprese di un fatto non presenti una domanda in tal senso, può essere costretta a farlo attraverso l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

Procedure in materia di protezione dei dati

Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali

Eventuali diritti di protezione dei dati sono disciplinati principalmente dalle disposizioni previste dalla procedura giudiziaria in materia di registro delle imprese (cfr. articolo 84 della Gerichtsorganisationsgesetz (legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali)).

Dati di contatto

Si può stabilire quale sia l'organo giurisdizionale del registro delle imprese avente competenza giurisdizionale territoriale per una determinata persona giuridica (cfr. informazioni fornite in risposta alla domanda "Come vengono esaminate le domande presentate?") utilizzando la funzione Gerichtssuche (Ricerca dell'organo giurisdizionale) sulla piattaforma "JustizOnline". Cfr.:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://justizonline.gv.at/jop/web/home

Collegamenti utili

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

Il link si apre in una nuova finestrahttps://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Ultimo aggiornamento: 13/12/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

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Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Polonia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese polacco

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese polacco?

Il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese polacco (Krajowy Rejestr Sądowy registro giudiziario nazionale) viene gestito dal Il link si apre in una nuova finestraMinistero polacco della giustizia

Esso fornisce informazioni su società, fondazioni, associazioni e altre persone giuridiche.

Più in particolare, il registro contiene vari tipi di informazioni relative a queste persone giuridiche:

  • numero d'immatricolazione del registro nazionale (numero KRS);
  • codice REGON (codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche);
  • nome;
  • natura giuridica e status;
  • data di registrazione nel registro nazionale;
  • indirizzo;
  • date importanti (data di inserimento e di cancellazione);
  • autorità competenti;
  • persone legittimate alla rappresentanza.

L'accesso al. registro delle imprese polacco è gratuito?

Sì, l'accesso al registro è gratuito.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese polacco?

Si possono effettuare ricerche sul registro delle imprese usando i seguenti termini di ricerca:

  • numero d'immatricolazione al registro giudiziario nazionale (numero KRS) o
  • ragione sociale della persona giuridica.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

In base alla legge polacca, la tutela dei terzi relativamente all'accesso alle informazioni e ai documenti contemplati dalla direttiva 2009/101/CE è regolata dalla legge del 20 agosto 1977 sul registro nazionale giudiziario (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato).

In base alle disposizione della legge 20 agosto 1997 sul registro nazionale (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato):

Articolo 12.
1. I dati contenuti nel registro non possono essere soppressi a meno che la legge stabilisca diversamente.

2. Se risulta nel registro una registrazione che contiene errori palesi o incoerenze rispetto al dispositivo emesso da un organo giurisdizionale, quest'ultimo corregge automaticamente i relativi dati.

3. Nel caso in cui il registro contenga dati inammissibili in base alla legge, il registro, dopo aver sentito le persone interessate nel corso di una riunione o dopo aver ordinato loro di presentare una dichiarazione scritta, rimuove automaticamente i dati.

Articolo 13.
1. Le registrazioni sono pubblicate nella Gazzetta economica e giudiziaria (Monitor Sądowy i Gospodarczy), a meno che la legge preveda diversamente.

Articolo 14.
Una persona giuridica che è tenuta a presentare una domanda di registrazione di dati non può, contro la buona fede dei terzi, far riferimento ai dati che non sono stati registrati o che sono stati cancellati.

Articolo 15.
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, nessuno può invocare l'ignoranza dei dati pubblicati. Tuttavia, riguardo agli atti eseguiti prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione, la persona giuridica iscritta nel registro non può opporre l'iscrizione a un terzo qualora quest'ultimo dimostri che non era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.

2. Nel caso di discordanza tra i dati registrati e la relativa pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, i dati registrati sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, un terzo può invocare il contenuto pubblicato nella Gazzetta economica e giudiziaria, a meno che la persona giuridica registrata dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.

3. Un terzo può far riferimento ai documenti e ai dati per i quali l'obbligo di pubblicazione non è stato soddisfatto, purché la mancata pubblicazione non privi i documenti degli effetti giuridici.

Articolo 17.
1. Esiste la presunzione che i dati inseriti nel registro siano corretti.

2. Qualora i dati inseriti nel registro non siano conformi alla domanda della persona giuridica, o non vi sia alcuna domanda, la persona giuridica non può invocare nei confronti del terzo in buona fede gli errori nei dati nel caso in cui non abbia immediatamente presentato una domanda per modificare, completare o cancellare la registrazione..

Storia del registro delle imprese polacco

Il registro è operativo dal gennaio 2007.

Link connessi

Il link si apre in una nuova finestraLegge del 20 agosto 1997 sul registro nazionale

Ultimo aggiornamento: 18/10/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua portoghese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Portogallo

Questa pagina fornisce una panoramica in merito al registro delle imprese portoghese.

Registro delle imprese

In Portogallo il registro delle imprese è disciplinato dal codice sul registro delle imprese, adottato con decreto legge del 3 dicembre 1986 n. 403/86.

La tenuta delle registrazioni è di competenza degli uffici del registro delle imprese, che sono servizi esterni dell'Instituto dos Registos e do Notariado (IRN, Istituto dei registri e dei notai), esso stesso operante sotto l'egida del ministero della Giustizia. Gli uffici del registro delle imprese sono presenti in tutto il paese. Non vi sono limitazioni geografiche in merito alla loro zona di competenza.

Il registro delle imprese ha come finalità la pubblicizzazione della situazione giuridica di:

  • titolari dell'imprese individuali;
  • imprese commerciali;
  • imprese di diritto civile aventi forma commerciale;
  • estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada (EIRL, stabilimenti individuali a responsabilità limitata);
  • cooperative;
  • imprese pubbliche;
  • agrupamentos complementares de empresas (ACE, raggruppamenti complementari di imprese) e gruppi di interesse economico europeo;
  • persone fisiche e associazioni tenute per legge all'iscrizione.

L'iscrizione al registro conferisce personalità giuridica alle imprese commerciali ed è in genere obbligatoria. Le imprese devono iscriversi al registro entro due mesi dalla data di costituzione.

I fatti relativi ai soggetti iscritti nel registro possono essere registrati soltanto se corroborati legalmente da prove documentali, che devono essere archiviate elettronicamente. I documenti in lingua straniera vengono accettati soltanto se tradotti come richiesto dalla legge, fatto salvo il caso in cui registrino fatti soggetti a trascrizione nel registro, siano scritti in inglese, francese o spagnolo e il funzionario competente conosca bene tale lingua.

L'iscrizione nel registro può avvenire mediante trascrizione (le informazioni pertinenti per la situazione giuridica dei soggetti tenuti a registrarsi sono estratte dai documenti presentati e riepilogati e devono essere convalidate da un conservatore o funzionario del registro) oppure mediante deposito (solo per l'archiviazione di documenti relativi a fatti che richiedono l'iscrizione nel registro).

Le imprese commerciali e le imprese di diritto civile aventi forma commerciale sono tenute a far iscrivere nel registro quanto segue:

  • la loro costituzione;
  • risoluzioni prese dall'assemblea generale, ove previsto dalla legge, in merito ad acquisti di attivi dell'impresa;
  • raggruppamenti di azioni, frazionamenti azionari o trasferimenti di azioni nel contesto di società a responsabilità limitata private oppure in relazione ad azioni detenute da soci in accomandita semplice in società in accomandita semplice;
  • impegni a cedere o porre gravami su azioni di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata; accordi di prelazione, laddove sia stato concordato che avranno effetti erga omnes (ossia, nei confronti di tutti); nonché obblighi di prelazione ai quali sono stati attribuiti tali effetti da un testatore nelle sue ultime volontà e nel suo testamento;
  • trasferimenti di azioni di società in nome collettivo o di azioni detenute da soci in accomandita semplice in società in accomandita semplice; la costituzione di diritti reali di utilizzo e godimento oppure di garanzie su tali azioni e sul loro trasferimento; la modifica o la cancellazione, nonché l'attribuzione di diritti sugli utili e sulle quote di liquidazione;
  • l'istituzione e il trasferimento di un usufrutto, una garanzia, un vincolo, un sequestro o un pignoramento nel contesto di procedimenti penali in relazione ad azioni o diritti su tali azioni nonché qualsiasi altro atto od altra ordinanza che incida sulla libera disposizione di tali azioni;
  • il recesso o l'espulsione di soci da società in nome collettivo e società in accomandita semplice, l'estinzione di azioni a causa del decesso di un socio e l'ammissione di nuovi soci soggetti a responsabilità illimitata;
  • l'ammortamento di partecipazioni nonché l'espulsione o il recesso di soci da società a responsabilità limitata;
  • decisioni in materia di ammortamento, conversione o riscatto;
  • l'emissione di obbligazioni mediante offerta privata, fatto salvo il caso in cui siano ammesse alla negoziazione su un mercato mobiliare regolamentato entro il periodo di domanda di registrazione;
  • la nomina e la cessazione della carica, per qualsiasi motivo diverso dal trascorrere del tempo, di membri del consiglio di amministrazione e dei consigli di gestione o del segretario della società;
  • la presentazione di conti da parte di società per azioni, società private a responsabilità limitata e società di persone in accomandita per azioni nonché da parte di società in nome collettivo e società in accomandita semplice ove richiesto; così come presentazione dei conti consolidati delle società tenute a presentarli;
  • la variazione di sede legale o il trasferimento della sede legale all'estero;
  • piani relativi a fusioni o scissioni nazionali o transfrontaliere;
  • piani per costituire una società pubblica europea a responsabilità limitata mediante fusione, piani per costituire una società pubblica europea a responsabilità limitata mediante la trasformazione di una società pubblica a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto nazionale oppure piani per la costituzione di una holding pubblica europea, in quest'ultimo caso, fornendo prova del fatto che le condizioni per procedere in tal senso sono soddisfatte;
  • qualsiasi estensione, fusione nazionale o transfrontaliera, scissione, conversione o qualsiasi scioglimento di una società, nonché qualsiasi aumento, riduzione o riacquisto di capitale sociale e qualsiasi altra modifica allo statuto di una società;
  • la nomina e la cessazione dell'incarico, prima del completamento della liquidazione, dei liquidatori della società, nonché qualsiasi modifica dei poteri statutari o contrattuali dei liquidatori;
  • il completamento della liquidazione o la ripresa delle attività dell'impresa;
  • decisioni concernenti il mantenimento del controllo totale da parte di un'impresa nei confronti di un'altra, in un gruppo di imprese o la cessazione di tale situazione;
  • accordi di subordinazione e qualsiasi modifica o scadenza degli stessi;
  • l'emissione di warrant su azioni, laddove si tratti di un'offerta privata da parte di un soggetto che non detiene titoli quotati in un mercato regolamentato nazionale, fatto salvo il caso in cui essi siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valori mobiliari entro il periodo della domanda di registrazione.

Modalità di richiesta dell'iscrizione nel registro e costi

È possibile richiedere la registrazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese di persona recandosi presso un ufficio del registro delle imprese, tramite posta oppure Il link si apre in una nuova finestraonline.

I costi variano a seconda dei fatti che si intende registrare e vengono riveduti periodicamente. I costi di registrazione dei vari atti possono essere consultati al Il link si apre in una nuova finestraseguente indirizzo.

Modalità di consultazione delle informazioni contenute nel registro delle imprese e costi correlati

Chiunque può richiedere estratti del registro e dei documenti archiviati oppure ottenere informazioni orali o scritte in merito al loro contenuto.

Informazioni sulle registrazioni la cui pubblicazione è obbligatoria sono disponibili a titolo gratuito Il link si apre in una nuova finestraqui.

La registrazione può essere dimostrata soltanto tramite l'emissione di un estratto che ha validità di sei mesi. Gli estratti possono essere messi a disposizione su supporto elettronico e sono validi per tutte le finalità di legge e dinanzi a qualsiasi autorità pubblica o ente privato alle stesse condizioni della versione cartacea.

Vengono addebitate commissioni per gli estratti dal registro e per i documenti, emessi in formato tanto cartaceo quanto elettronico.

L'accesso agli estratti elettronici è disponibile a fronte di un abbonamento di 25 EUR l'anno ed è possibile sottoscrivere abbonamenti per due, tre o quattro anni a un prezzo corrispondente. Il costo può variare a seconda del tipo di estratto richiesto (registrazione o una delle altre due tipologie possibili).

Le richieste possono essere presentate all'Il link si apre in una nuova finestraindirizzo seguente.

Ove richiesto le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere fornite mediante un certificato elettronico in inglese, con effetti giuridici equivalenti alle informazioni fornite in portoghese.

Effetti giuridici del registro delle imprese

I fatti che devono essere registrati hanno effetto nei confronti di terzi soltanto dopo la data di registrazione. I fatti che devono essere registrati e pubblicati (sul sito Internet Il link si apre in una nuova finestrahttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) acquisiscono efficacia nei confronti di terzi soltanto dopo la data di pubblicazione.

La registrazione tramite trascrizione definitiva costituisce una presunzione del fatto che la situazione giuridica esista, nei termini precisi definiti. Ad esempio le registrazioni relative ad una società commerciale (forma giuridica, nome, sede legale, oggetto, soggetti con poteri di firma, identificazione dei membri degli organi sociali, ecc.) godono della presunzione che sussista la situazione giuridica come menzionata nel registro.

La registrazione mediante deposito non gode di tale presunzione; funge da notifica pubblica e non gode della presunzione di correttezza.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Romania

La presente sezione presenta una panoramica del registro delle imprese rumeno, tenuto dall'Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC, Ufficio nazionale del registro delle imprese) in seno al ministero della Giustizia.

Storia dell'istituzione del registro nazionale

Quando è stato istituito?

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.

A norma del decreto di urgenza del governo n. 129 del 10 ottobre 2002 che ha modificato la legge n. 26/1990 sul registro delle imprese e del decreto di urgenza del governo n. 76/2001 concernente la semplificazione di talune formalità amministrative per la registrazione e l'autorizzazione delle operazioni effettuate dagli operatori economici, l'Il link si apre in una nuova finestraONRC è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, che opera sotto l'egida del ministero della Giustizia. L'ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.

Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'ONRC, situati a Bucarest e in ciascuno dei 41 distretti della Romania, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.

Quando è stato digitalizzato?

Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato a fornire nuovi servizi online alle imprese e ad altri soggetti interessati.

Obiettivi dell'Il link si apre in una nuova finestraONRC:

  • fornire alle imprese, agli enti pubblici, ai media e ad altri soggetti interessati informazioni sulle operazioni iscritte nel registro delle imprese;
  • ridurre il tempo necessario per ottenere le informazioni;
  • ridurre l'affluenza eccessiva presso gli uffici del registro di imprese;
  • ridurre i tempi necessari per il deposito dei documenti da iscrivere nel registro delle imprese;
  • semplificare le procedure per l'iscrizione delle imprese, la fornitura di informazioni finanziarie e la richiesta di informazioni e documenti;
  • fornire ai soggetti interessati che presentano la richiesta online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.

Qual è l'attuale normativa applicabile?

Il link si apre in una nuova finestraLegge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraLegge n. 31/1990

Il link si apre in una nuova finestraDecreto di urgenza del governo n. 44/2008

Il link si apre in una nuova finestraLegge n. 129/2019

Il link si apre in una nuova finestraNorme in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese e degli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali

Il link si apre in una nuova finestraDecisione di approvazione degli oneri e dei diritti applicabili a talune operazioni svolte dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese e dagli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali

Quali informazioni offre il registro delle imprese?

Chi ha il diritto di accedere al registro?

L'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet dell'ONRC è gratuito per qualsiasi soggetto interessato ed è garantito 24 ore su 24. Il sito internet Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ fornisce accesso a informazioni in merito a:

  • modulistica e documenti necessari per richiedere iscrizioni nel registro delle imprese e nel registro centrale dei titolari effettivi;
  • modulistica necessaria e modalità di rilascio di certificati, nonché iter da seguire per ottenere informazioni, copie semplici o autentiche e duplicati;
  • informazioni generali per soggetti interessati allo svolgimento di determinate attività regolamentate, se del caso (imprese, persone fisiche, persone giuridiche, autorità ed enti pubblici, ecc.);
  • normativa applicabile al registro delle imprese/registro centrale dei titolari effettivi;
  • informazioni di interesse pubblico;
  • comunicazioni/comunicati stampa, eventi;
  • informativa sul trattamento dei dati personali;
  • dati di contatto dell'ONRC e degli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali (indirizzo postale della sede legale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax).

Sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet del registro delle imprese sono disponibili:

  1. documenti;
  2. informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
  3. informazioni relative all'ONRC e agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali;
  4. varie informazioni di interesse pubblico liberamente accessibili;
  5. moduli utilizzati dall'ente;
  6. formalità per richiede iscrizioni nel registro delle imprese per ciascuna categoria di imprese e operazioni;
  7. formalità per richiedere iscrizioni nel registro centrale dei titolari effettivi tenuto dall'ONRC per le persone giuridiche tenute a presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  8. statistiche relative alle operazioni iscritte;
    • storia dell'ente;
    • rete degli uffici del registro delle imprese;
    • moduli (per imprese, ecc.) e formalità;
    • oneri e diritti per i servizi dell'ONRC;
    • servizi;
    • legislazione;
    • dati statistici;
    • contenuti multimediali.

È possibile accedere gratuitamente alle informazioni disponibili sul Il link si apre in una nuova finestraportale dei servizi elettronici dell'ONRC 24 ore su 24, dopo essersi registrati gratuitamente come utenti (creando un nome utente e una password).

I servizi forniti tramite il portale dell'ONRC sono gratuiti o a pagamento, a seconda delle disposizioni giuridiche vigenti.

Nel registro delle imprese sono iscritti tutti i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità delle imprese la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla normativa.

I servizi online forniti dal registro delle imprese sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestraportale dei servizi elettronici, realizzato nel quadro dei programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'ONRC mediante un portale dedicato".

Sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC sono disponibili i seguenti servizi online:

  • InfoCert;
  • Recom online;
  • verifica della disponibilità di una denominazione/ragione sociale e relativa prenotazione online;
  • verifiche preliminari (disponibilità e/o prenotazione di una denominazione/ragione sociale per le persone giuridiche, le persone fisiche, le imprese individuali e le imprese familiari);
  • iscrizione di dati nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;
  • aggiornamento dei recapiti delle società iscritte nel registro delle imprese;
  • disponibilità di informazioni aggiornate sulle attività passate della società e statistiche;
  • rilascio di documenti (certificati);
  • stato della pratica;
  • notifica di domande presentate al registro delle imprese;
  • provvedimenti di rinvio dell'esame di domande presentate al registro delle imprese;
  • pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche nel Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC, bollettino elettronico del registro delle imprese);
  • dati statistici (operazioni iscritte nel registro centrale delle imprese, società con capitale estero);
  • moduli offline del registro delle imprese;
  • registrazione della dichiarazione relativa al titolare effettivo della persona giuridica;
  • fornitura di informazioni estratte dal registro centrale dei titolari effettivi.

Il servizio "Recom online" in abbonamento è accessibile 24 ore su 24, previa conclusione di un contratto con il titolare effettivo, e fornisce a pagamento le seguenti informazioni sulle imprese:

  • denominazione e forma giuridica dell'organizzazione;
  • informazioni di identificazione (numero consecutivo nel registro delle imprese, identificativo unico europeo, codice unico di registrazione, indirizzo postale della sede legale/operativa, recapiti dell'impresa (telefono, fax));
  • sede legale/operativa (attestazione della sede legale, la data a partire dalla quale è valida l'attestazione della sede legale, la data della relativa scadenza e la durata della sede legale);
  • capitale sottoscritto e versato;
  • attività principale dell'impresa dichiarata/autorizzata;
  • attività secondarie dell'impresa dichiarate/autorizzate;
  • dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche associate;
  • dati identificativi degli amministratori;
  • dati relativi ai loghi;
  • dati relativi a controllate/succursali/sottodivisioni (sede legale, telefono);
  • dati relativi alle sedi secondarie/ai siti di lavoro (sede legale, telefono);
  • dati relativi alle sedi legali e/o alle attività autorizzate a norma dell'articolo 15 della legge n. 359/2004 o dell'articolo 121 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi alla proprietà;
  • dati relativi agli accordi con i creditori;
  • dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettere da e) a h), della legge n. 26/1990 o all'articolo 103 della legge n. 265/2022;
  • dati relativi ad altri riferimenti;
  • dati relativi allo stato patrimoniale (fatturato, numero medio dei dipendenti, utile lordo), se forniti dal ministero delle Finanze.

Tra i servizi disponibili gratuitamente figurano:

  • Recom online (componente gratuita del servizio);
  • moduli elettronici;
  • richiesta online di iscrizione nel registro delle imprese;
  • registrazione online della dichiarazione relativa ai titolari effettivi delle persone giuridiche;
  • accesso online alle informazioni conservate nel registro centrale dei titolari effettivi (per autorità/enti con poteri di vigilanza/controllo e soggetti segnalanti nell'applicazione delle misure di verifica della clientela "know your customer");
  • verifica della disponibilità di una denominazione/ragione sociale e relativa prenotazione online;
  • informazioni sullo stato delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
  • consultazione della sezione relativa ai provvedimenti di rinvio dell'esame delle domande di iscrizione nel registro delle imprese;
  • accesso a determinate informazioni pubbliche (bilanci, scioglimenti volontari, ecc.) tramite il BERC.

I principali servizi forniti dal BERC sono:

  • consultazione degli statuti societari pubblicati;
  • consultazione dei bollettini in cui sono pubblicati gli statuti societari;
  • rilascio del documento attestante la pubblicazione di uno statuto (prova di pubblicazione);
  • ricezione di notifiche relative agli statuti pubblicati;
  • divulgazione di comunicazioni di interesse.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: tutte le sezioni del Il link si apre in una nuova finestrasito internet e del Il link si apre in una nuova finestraportale sono accessibili gratuitamente 24 ore su 24.

Accesso alle informazioni conservate nel registro delle imprese

La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.

2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.

3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.

4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.

5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.

7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.

8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.

9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.

10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

Quali informazioni sono conservate nel registro delle imprese?

Quali tipi di dati vengono conservati (soggetti iscritti nel registro pubblico, informazioni concernenti insolvenze, relazioni finanziarie…)?

In conformità della legge n. 265/2022, il registro delle imprese contiene informazioni relative alle imprese iscritte, ossia:

  • società;
  • società nazionali;
  • imprese nazionali;
  • imprese pubbliche;
  • società cooperative;
  • organizzazioni cooperative;
  • gruppi di interesse economico;
  • gruppi europei di interesse economico;
  • società europee;
  • società cooperative europee;
  • imprenditori individuali;
  • imprese individuali;
  • imprese familiari; e
  • altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.

Le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.

I documenti e gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese sono elencati agli articoli da 88 a 100 della legge n. 265/2022.

Le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese o, se del caso, i soggetti interessati devono presentare agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali i seguenti documenti da iscrivere nel registro:

  1. il prospetto di emissione di capitale ai fini della costituzione di una società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e dell'autorizzazione della sua pubblicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese, nonché ogni sua modifica;
  2. il prospetto di emissione di capitale ai fini di un aumento del capitale sociale di società per azioni mediante sottoscrizione pubblica e dell'autorizzazione della sua pubblicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese, nonché ogni sua modifica;
  3. la decisione dell'organo di gestione, laddove l'iscrizione di tali informazioni nel registro delle imprese e la loro pubblicazione siano obbligatorie per legge;
  4. prova della proroga del termine per detenere legalmente i locali della sede legale e/o di quella secondaria;
  5. rendiconti finali di liquidazione e distribuzione dei beni e, se del caso, il rendiconto concernente l'attività di gestione svolta dagli amministratori e dai membri del consiglio di amministrazione, qualora uno o più di tali soggetti siano nominati liquidatori;
  6. i documenti relativi alle operazioni aziendali;
  7. i libri sociali e le scritture contabili della persona giuridica cancellata dal registro delle imprese, laddove non vi siano più soci/azionisti o laddove questi si rifiutino di tenerli;
  8. la decisione dell'assemblea generale dei soci/degli azionisti in merito all'acquisizione da parte della società di beni da un fondatore o azionista, laddove tale iscrizione sia obbligatoria a norma del diritto societario;
  9. il ricorso presentato contro la decisione del conservatore del registro;
  10. l'impugnazione depositata contro l'assemblea generale dei soci/degli azionisti e l'impugnazione depositata contro altri atti espressamente prevista dalla legge;
  11. il progetto di una fusione o scissione;
  12. la firma depositata, per quanto riguarda i gruppi di interesse economico, i gruppi europei di interesse economico e le società cooperative;
  13. la domanda di cancellazione dal registro delle imprese depositata dal soggetto che si ritiene leso dall'iscrizione di informazioni nel registro;
  14. qualsiasi altro documento di cui la legge prevede l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese.

I soggetti interessati a richiedere iscrizioni nel registro relative a documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge devono compilare a tale fine l'apposita domanda, allegandovi i documenti corrispondenti e, se del caso, la prova del pagamento dei diritti applicabili.

Nel registro delle imprese devono essere iscritti:

  1. la relazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza oppure, se del caso, del liquidatore, indicante le cause e le circostanze che hanno determinato l'insolvenza del debitore;
  2. la notifica dell'apertura della procedura di insolvenza ordinaria/semplificata;
  3. la copia del piano di riorganizzazione proposto;
  4. la notifica dell'apertura di una procedura di fallimento secondo la procedura di insolvenza ordinaria/semplificata;
  5. la sentenza definitiva dell'organo giurisdizionale che ha ritenuto l'amministratore legale responsabile della corresponsione di un risarcimento;
  6. il verbale che accerta l'accordo di ristrutturazione nel quadro della procedura di accordo di ristrutturazione del debito;
  7. il piano di ristrutturazione nell'ambito della procedura di accordo con i creditori;
  8. le decisioni degli organi giurisdizionali riguardanti l'apertura e la chiusura della procedura di accordo con i creditori ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge n. 85/2014 e successive modifiche;
  9. le sentenze degli organi giurisdizionali pronunciate nel contesto della procedura di insolvenza che sono comunicate agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali a norma di legge;
  10. ulteriori documenti prodotti da organi giurisdizionali, dall'amministratore delle procedure di insolvenza o dal liquidatore a norma di legge.

Sulla base dei suddetti documenti, nel registro delle imprese sono effettuate le seguenti iscrizioni in relazione alle imprese iscritte nel registro che sono soggette a una procedura di insolvenza o di prevenzione dell'insolvenza:

  1. l'apertura di una procedura di insolvenza (ordinaria/semplificata);
  2. l'apertura di una procedura di riorganizzazione sotto la supervisione del giudice a seguito della conferma del piano di riorganizzazione proposto;
  3. il fallimento (secondo una procedura ordinaria/semplificata);
  4. il fatto che il debitore sia stato privato del proprio diritto di dirigere l'impresa;
  5. il fatto che l'amministratore legale sia stato ritenuto responsabile della corresponsione di un risarcimento;
  6. la designazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del liquidatore, se del caso;
  7. la designazione dell'amministratore speciale;
  8. la sostituzione dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del liquidatore, se del caso;
  9. la chiusura della procedura di riorganizzazione sotto la supervisione del giudice;
  10. la chiusura della procedura di fallimento;
  11. la cancellazione del debitore dal registro;
  12. la modifica dell'atto costitutivo del debitore in qualità di persona giuridica, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza, ai sensi di una sentenza di un organo giurisdizionale passata in giudicato che ha accertato il piano di riorganizzazione;
  13. la conferma dell'accordo di ristrutturazione nel quadro della procedura di accordo di ristrutturazione del debito;
  14. la dichiarazione del piano di ristrutturazione nell'ambito della procedura di accordo con i creditori;
  15. l'apertura e la chiusura di una procedura di accordo con i creditori;
  16. ulteriori riferimenti previsti dalla legge, per i debitori iscritti nel registro delle imprese ai quali si applica la procedura di insolvenza.

Il registro centrale dei titolari effettivi

Conformemente alla legge n. 129/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e che modifica e integra taluni atti legislativi, come successivamente modificata e integrata, l'ONRC ha il compito di tenere il registro centrale dei titolari effettivi, che elenca i titolari effettivi delle persone giuridiche che devono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

L'accesso al registro centrale dei titolari effettivi è consentito, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti soggetti:

  1. autorità aventi poteri di vigilanza e controllo, organi giudiziari ai sensi della legge n. 135/2010 sul codice di procedura penale e successive modifiche e integrazioni e l'ONRC, cui deve essere consentito l'accesso con tempestività, senza alcun vincolo e senza allertare il soggetto interessato;
  2. soggetti segnalanti quando si applicano le misure "know your customer";
  3. qualsiasi persona fisica o giuridica (a pagamento).

Quali documenti vengono depositati/conservati (fascicoli, libro degli atti, statuti, verbali delle assemblee generali…)?

L'iscrizione di persone giuridiche, imprenditori individuali, imprese individuali e imprese familiari che svolgono attività economica ed aventi la propria sede legale/operativa nella circoscrizione di un organo giurisdizionale comporta che il registro delle imprese tenga iscrizioni dei documenti depositati dai soggetti in fase di iscrizione e funga da archivio ufficiale degli atti costitutivi o dei relativi atti modificativi e degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.

L'archiviazione dei documenti comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese consiste nella tenuta e nella conservazione, su supporto cartaceo e/o in formato elettronico, di tutti i suddetti documenti, nonché dei documenti attestanti le iscrizioni effettuate dai soggetti iscritti, il bilancio annuale, la relazione e, se del caso, rispettivamente, la relazione consolidata del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione, la relazione del revisore dei conti o la relazione del revisore finanziario, se del caso, il bilancio consolidato annuale e i registri delle persone giuridiche, che sono presentati al registro delle imprese.

Il fascicolo di ogni impresa iscritta nel registro delle imprese comprende tutti i documenti presentati in relazione all'iscrizione o a qualsiasi operazione che sia iscritta nel registro delle imprese a norma di legge, così come la documentazione attestante l'iscrizione. I documenti iscritti nel registro delle imprese ai fini dell'espletamento di determinate procedure di preiscrizione previste dalla legge sono conservati in un fascicolo separato. Dopo l'iscrizione, tali documenti sono allegati al fascicolo dell'impresa pertinente.

I documenti delle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese sono archiviati nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale n. 16/1996 in materia di archiviazione, come ripubblicata.

Come posso effettuare una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Sul sito internet del registro

Il soggetto interessato può ricercare informazioni sul sito internet dell'ONRC digitando una parola chiave nel campo di ricerca.

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti del servizio Il link si apre in una nuova finestraRecom online in base ai criteri seguenti:

  • nome dell'impresa;
  • numero di iscrizione nel registro delle imprese;
  • numero di riferimento fiscale;
  • distretto in cui si trova la sede legale/operativa.

Le informazioni generali per i soggetti interessati offerte a titolo gratuito dal servizio Recom online includono:

  1. società e forma giuridica;
  2. sede legale/operativa e, per le succursali, lo Stato membro di registrazione;
  3. numero di riferimento nel registro delle imprese, identificativo unico europeo e numero di riferimento fiscale;
  4. stato;
  5. eventuale sito internet;
  6. rappresentanti legali della persona giuridica, indicando se questi hanno la facoltà di agire congiuntamente o separatamente, e rappresentanti dell'impresa familiare;
  7. succursali aperte in un altro Stato membro, compresi la società, il numero di registrazione, l'identificativo unico europeo e lo Stato membro in cui la succursale è registrata.

Come posso ottenere documenti?

Gratuitamente?

Le informazioni e i documenti relativi alle imprese iscritte nel registro sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, fatta eccezione per quelli interamente finanziati con entrate proprie, agli organi giurisdizionali e agli uffici dei pubblici ministeri ad essi annessi, alle rappresentanze diplomatiche accreditate e ad altre persone giuridiche previste dalla legge.

L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informative specifiche iscritte nel registro delle imprese. Le informazioni rilasciate a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

A pagamento?

L'ONRC rilascia a spese del richiedente informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, nonché copie semplici e autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti. I documenti in questione possono essere richiesti e trasmessi per posta.

Come posso ottenere informazioni, certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, nonché copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti iscritti o presentati?

Modalità di accesso alle informazioni:

  • online, accedendo al Il link si apre in una nuova finestraservizio InfoCert (non è richiesta la firma elettronica; il pagamento può essere effettuato soltanto mediante carta);
  • online, tramite il portale dell'ONRC, Il link si apre in una nuova finestraa questo indirizzo (è richiesta una firma elettronica; il pagamento può essere effettuato mediante carta o vaglia postale);
  • indirizzo di posta elettronica: Il link si apre in una nuova finestraonrc@onrc.ro (pagamento tramite vaglia postale o allo sportello);
  • fax al numero +40 213160829 (pagamento mediante vaglia postale o allo sportello);
  • per posta (pagamento tramite vaglia postale; vengono addebitati diritti supplementari pari a 7,68 RON);
  • presso l'accettazione dell'ONRC e degli Il link si apre in una nuova finestrauffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali.

Il servizio InfoCert consente il rilascio di certificati online e/o la fornitura di informazioni estratte dal registro delle imprese. È possibile accedere al servizio tramite il Il link si apre in una nuova finestraportale dell'ONRC, nella sezione Informații (Informazioni) – Certificate constatatoare (Certificati) o Informații RC și copii certificate (Informazioni e copie di certificati del registro delle imprese), ed effettuare il pagamento online mediante carta Visa o Mastercard. Il servizio elettronico InfoCert recupera automaticamente i documenti con firma elettronica, senza l'intervento del titolare dei dati, 24 ore su 24, tutti i giorni feriali, e il pagamento viene effettuato elettronicamente tramite carta, dopodiché il richiedente riceve una fattura elettronica, non essendo necessaria alcuna firma elettronica a tal fine.

È possibile ottenere certificati e/o informazioni dal registro delle imprese online tramite Recom online, un servizio in abbonamento accessibile 24 ore al giorno, previa conclusione di un contratto con il beneficiario.

Modalità per ottenere copie autentiche di documenti conservati nell'archivio:

Modalità per ottenere duplicati dei certificati attestanti la presentazione di autodichiarazioni per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività:

Procedura di iscrizione

Come posso avviare la procedura di iscrizione (come si presenta una domanda al registro, come si autenticano i documenti, che tipo di documenti è necessario allegare)?

Di persona

La domanda di iscrizione o un altro tipo di domanda, corredata dei documenti necessari per l'iscrizione, deve essere presentata all'accoglienza o consegnata per posta o tramite corriere all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente per la sede legale/operativa del soggetto interessato. I soggetti elencati agli articoli da 79 a 81 della legge n. 265/2022 possono consegnare la domanda presso qualsiasi ufficio del registro delle imprese, di persona o tramite un mandatario.

La domanda di iscrizione di una persona giuridica nel registro delle imprese deve essere firmata dal relativo rappresentante legale o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura, o da qualsiasi socio, azionista o membro del consiglio di amministrazione.

La domanda di iscrizione di una succursale di una persona giuridica situata in Romania o all'estero deve essere firmata dal rappresentante della persona giuridica che dirige direttamente l'attività della succursale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, o da un avvocato, munito di procura.

La domanda di iscrizione in qualità di imprenditore individuale o in qualità di impresa individuale deve essere firmata dalla persona fisica che richiede l'iscrizione, rispettivamente, in qualità di imprenditore individuale o di titolare dell'impresa individuale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.

La domanda di iscrizione di un'impresa familiare deve essere firmata dal rappresentante designato ai sensi dell'atto costitutivo o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.

I documenti presentati a sostegno della domanda di iscrizione devono essere redatti in lingua rumena.

I richiedenti o le persone iscritte nel registro delle imprese possono giustificare le domande di iscrizione con documenti redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo in cui risiedono; tali documenti devono essere accompagnati da traduzioni in rumeno effettuate da un traduttore autorizzato.

Su richiesta, possono essere pubblicati documenti tradotti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE che siano stati presentati sotto forma di traduzione autorizzata.

I documenti tradotti in una lingua straniera devono presentare un'impaginazione a due colonne, con il testo in rumeno nella prima colonna e il testo in lingua straniera nella seconda colonna, oppure un'impaginazione sequenziale, con il testo in rumeno seguito dal testo in lingua straniera.

In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati in rumeno e la traduzione pubblicata volontariamente, quest'ultima non può essere fatta valere nei confronti di terzi; i terzi possono tuttavia far valere la traduzione pubblicata volontariamente, a meno che l'impresa non dimostri che i terzi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

I documenti necessari a giustificare la domanda di iscrizione che si qualificano come atti pubblici devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese secondo le modalità previste dalla legge.

Online

La domanda di iscrizione e i documenti previsti dalla legge possono essere inviati per via elettronica, ossia tramite il Il link si apre in una nuova finestraportale dei servizi elettronici oppure via Il link si apre in una nuova finestraposta elettronica, apponendovi, allegandovi o collegandovi una firma elettronica qualificata.

Come vengono esaminate le domande presentate?

La domanda di iscrizione nel registro delle imprese viene esaminata dal conservatore del registro, alla luce dei documenti presentati, entro un giorno lavorativo dalla sua protocollazione.

Se la domanda di iscrizione e i relativi documenti giustificativi o, se del caso, il modulo standard dell'atto costitutivo risultano incompleti o non rispettano le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese tenute all'iscrizione, oppure se il conservatore del registro ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni o documenti per poter esaminare la domanda, il conservatore stabilisce un termine per la rettifica o l'integrazione dei documenti non superiore a 15 giorni di calendario.

Il termine e i motivi del rinvio dell'esame della domanda vengono pubblicati sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC e possono essere consultati anche dalle postazioni di lavoro allestite nei locali degli uffici del registro.

Il termine per l'esame della domanda di iscrizione e quello per il rilascio dei documenti previsti dalla legge vengono modificati di conseguenza.

Se il richiedente rettifica o integra la domanda di iscrizione prima della scadenza del termine stabilito dal conservatore del registro e chiede la modifica del termine per l'esame, la domanda viene esaminata il giorno successivo a quello della rettifica/integrazione.

Se il richiedente non si attiene agli obblighi definiti nel provvedimento di rinvio dell'esame, la domanda di iscrizione è respinta.

Se il richiedente rinuncia all'esame della domanda deferita agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali o se la domanda di iscrizione viene respinta, gli eventuali diritti riscossi per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania verranno rimborsati.

Il soggetto interessato o un suo rappresentante possono chiedere che venga organizzata un'audizione pubblica ai fini dell'esame della domanda di iscrizione.

Effetti giuridici dell'iscrizione

Effetto delle iscrizioni su terzi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le disposizioni nazionali illustrate di seguito affermano che soggetti terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

1. A norma dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è il servizio di interesse pubblico generale adibito all'iscrizione e alla pubblicità degli operatori economici che assumono la forma di imprenditori individuali, imprese individuali, imprese familiari, società, società europee, società cooperative, società cooperative europee, organizzazioni di credito cooperativo, gruppi di interesse economico e gruppi europei di interesse economico con sede legale in Romania, nonché all'iscrizione e alla pubblicità delle relative succursali e delle succursali delle suddette persone giuridiche la cui sede legale è situata all'estero.

Inoltre, a norma dell'articolo 43, primo comma, della legge n. 265/2022, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.

La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.

2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.

3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.

4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.

5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.

7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.

8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.

9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.

10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.

L'opponibilità dei documenti e degli atti dei soggetti che devono essere iscritti nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 46 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.

  1. L'iscrizione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data in cui sono stati iscritti nel registro delle imprese o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel BERC, secondo le modalità previste dalla legge.
  2. I soggetti tenuti a richiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono far valere nei confronti di terzi documenti o atti non iscritti, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.
  3. L'ONRC pubblica sul proprio sito internet, nonché sul portale dei servizi elettronici, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica e-Justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Le società sono altresì tenute a rispettare le seguenti disposizioni speciali a tale riguardo, ossia gli articoli da 50 a 51 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.

Articolo 50

1. I documenti o gli atti cui non sia stata data pubblicità a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.

2. Le operazioni effettuate dalla società entro il 16º giorno successivo alla data in cui è stata data loro pubblicità a norma di legge non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.

Articolo 51

1. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.

Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese comprende i seguenti registri:

  1. un registro per l'iscrizione delle società, delle società nazionali, delle imprese nazionali, delle imprese pubbliche, dei gruppi di interesse economico, delle società europee, dei gruppi europei di interesse economico e delle altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge, la cui sede legale è situata in Romania, nonché delle relative succursali e, se del caso, delle succursali di persone giuridiche con sede legale all'estero;
  2. un registro per l'iscrizione delle società cooperative e delle società cooperative europee con sede legale in Romania, delle relative succursali e, se del caso, delle succursali di società cooperative o società cooperative europee con sede legale all'estero;
  3. un registro per l'iscrizione degli imprenditori individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede legale e, se del caso, siti di lavoro in Romania.

2. A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.

3. Ai sensi dell'articolo 107, secondo comma, della legge n. 265/2022, la data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.

4. Ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.

5. A norma dell'articolo 6, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è tenuto dall'ONRC in forma informatizzata e l'iscrizione nel registro delle imprese e in altri registri tenuti dall'ONRC è effettuata per via elettronica.

Discrepanze tra le iscrizioni nel registro e la relativa pubblicazione

L'iscrizione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data in cui sono stati iscritti nel registro delle imprese o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel BERC, secondo le modalità previste dalla legge.

Le operazioni effettuate da una persona fisica o giuridica entro il 16º giorno successivo alla data della relativa iscrizione nel registro delle imprese non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.

I soggetti tenuti a richiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono far valere nei confronti di terzi documenti o atti non iscritti, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.

I documenti di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 265/2022 sono trasmessi per via elettronica dall'ufficio del registro delle imprese alla Gazzetta ufficiale della Romania affinché si provveda alla loro pubblicazione entro tre giorni lavorativi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

In caso di incoerenza tra le informazioni iscritte nel registro delle imprese e quelle contenute nella documentazione allegata al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro a norma dell'articolo 8 della legge n. 265/2022, le iscrizioni nel registro prevalgono nei confronti di terzi.

In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati nel BERC o, se del caso, nella Gazzetta ufficiale della Romania e i documenti iscritti nel registro, questi ultimi prevalgono nei confronti di terzi.

Qualora l'incoerenza di cui sopra si verifichi per ragioni non imputabili all'impresa interessata, l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, l'impresa pubblica "Monitorul Oficial" rettificherà l'iscrizione nel registro, ripubblicando in particolare il testo corretto sotto forma di estratto a proprie spese, su richiesta dell'impresa.

Chi è responsabile della correttezza delle iscrizioni?

I documenti e gli atti previsti dalla legge sono iscritti nel registro delle imprese, ove previsto, su richiesta delle persone fisiche e/o giuridiche soggette all'obbligo di iscrizione, di altri eventuali soggetti interessati o d'ufficio.

Nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione entro 15 giorni dalla data in cui i documenti sono stati redatti o in cui gli atti sono stati compiuti.

Iscrizioni nel registro possono essere effettuate anche su richiesta di soggetti interessati, nelle circostanze previste dalla legge, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del documento o dell'atto soggetto a iscrizione.

I richiedenti e, se del caso, i relativi rappresentanti legali o mandatari rispondono giuridicamente della legalità, dell'autenticità e dell'esattezza dei dati contenuti nelle domande di iscrizione e nei documenti presentati a sostegno delle stesse.

A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.

A norma dell'articolo 107 della legge n. 265/2022, ove siano rispettate le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione, il conservatore del registro emette un provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione entro un giorno lavorativo dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, dalla data in cui sono state espletate tutte le formalità e sono pervenuti tutti i documenti e le informazioni richiesti dal conservatore per la costituzione e l'iscrizione.

La data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.

L'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.

Le persone giuridiche acquisiscono personalità giuridica alla data dell'effettiva iscrizione nel registro delle imprese.

Il provvedimento del conservatore del registro ha efficacia esecutiva, salvo diversa disposizione giuridica, e può essere impugnato solamente presentando ricorso, senza che ciò ne sospenda tuttavia l'efficacia. Le procedure nel contesto delle quali vengono adottate le decisioni in merito alle iscrizioni nel registro delle imprese sono di competenza del personale degli uffici del registro annessi agli organi giurisdizionali.

Procedure in materia di protezione dei dati

Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali

Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsto dagli atti legislativi che disciplinano l'attività del registro delle imprese, l'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali/gli uffici territoriali raccolgono e trattano dati e informazioni, anche personali, che sono oggetto dell'applicazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'ONRC ha posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative con l'obiettivo di garantire il rispetto di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

I dati personali di una persona fisica sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non sono successivamente trattati in modo non compatibile con tali finalità (principio di limitazione della finalità).

I dati personali forniti dai richiedenti all'atto della compilazione/del deposito delle domande e all'atto della presentazione di atti/documenti a sostegno delle stesse sono trattati al fine di adempiere gli obblighi/i doveri/le funzioni principali propri del registro delle imprese.

Le informazioni iscritte nel registro centrale informatizzato delle imprese/sistema informativo integrato sono conservate a tempo indeterminato. Le domande di iscrizione (moduli) nel registro delle imprese, depositate ai fini dell'iscrizione dell'impresa o di relativi documenti e atti nel registro, nonché i documenti presentati a sostegno di tali domande sono archiviati nel fascicolo dell'impresa (in formato cartaceo ed elettronico).

La pubblicazione dei documenti emessi a seguito di iscrizioni nel registro delle imprese o redatti dal personale dello sportello di assistenza è conforme alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e tali dati si limitano a cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza dei soggetti interessati, salvo diversa disposizione giuridica.

Le informazioni relative ai dati personali di persone fisiche che agiscono nell'ambito di un determinato ruolo o detengono una posizione presso un'impresa iscritta nel registro che possono essere rese pubbliche sono cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Le copie semplici o autentiche dei documenti allegati al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro che possono essere rilasciate ai richiedenti comprendono unicamente cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza delle persone figuranti in tali documenti, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.

Lo scambio di informazioni con le autorità e gli enti pubblici nell'ambito di protocolli di cooperazione conclusi al fine di rispettare un esplicito obbligo giuridico deve essere conforme alle norme relative alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

L'elenco delle autorità e degli enti pubblici con cui l'ONRC conclude protocolli di cooperazione è pubblicato sul suo sito internet.

Le informazioni fornite, le iscrizioni precedenti e i certificati rilasciati dall'ONRC e dagli uffici del registro delle imprese, nonché le copie semplici o autentiche dei documenti presentati a sostegno delle domande di iscrizione comprendono tutti i dati personali iscritti nel registro delle imprese, qualora tali dati siano trasmessi su richiesta degli interessati o di enti o autorità competenti conformemente a un obbligo giuridico, ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico o nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, in conformità dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 265/2022, ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi altri enti pubblici, possono essere trasmessi solo i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza.

L'ONRC garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al regolamento (UE) n. 679/2016: diritto all'informazione e all'accesso nonché alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali; diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto a non essere soggetti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione; diritto di proporre reclamo presso l'Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (garante nazionale del trattamento dei dati personali) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucarest).

I diritti di cui sopra, fatte salve le prescrizioni e le eccezioni di cui al regolamento (UE) n. 679/2016, possono essere esercitati inviando una richiesta scritta, debitamente datata e firmata, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Bucarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, codice postale: 030837, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: Il link si apre in una nuova finestradatepersonale@onrc.ro.

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati, in seno all'ente è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito internet nella sezione Il link si apre in una nuova finestraDati personali.

Dati di contatto

I dati di contatto sono disponibili Il link si apre in una nuova finestraa questo indirizzo.

Link collegati

Il link si apre in una nuova finestraSito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno

Il link si apre in una nuova finestraPortale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno

Ultimo aggiornamento: 04/10/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua sloveno di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Slovenia

Questa sezione presenta un'anteprima del registro delle imprese in Slovenia.

Cosa offre il registro delle imprese in Slovenia (Poslovni register Slovenije)?

Il registro delle imprese sloveno (PRS) è gestito dalla Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi).

Il registro delle imprese sloveno è la banca dati pubblica centrale contenente le informazioni su tutte le imprese aventi sede legale in Slovenia, operanti con o senza scopo di lucro, e le informazioni sulle controllate e altre divisioni di dette imprese. Contiene altresì informazioni sulle controllate di imprese straniere operanti in Slovenia. Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • società (di persone e di capitali),
  • imprese individuali,
  • persone giuridiche di diritto pubblico,
  • persone giuridiche di diritto privato,
  • associazioni,
  • persone fisiche che esercitano attività registrate o regolamentate,
  • controllate e altre divisioni di imprese,
  • sedi principali di imprese straniere,
  • altre unità.

Per ogni unità iscritta nel registro delle imprese sono disponibili diverse informazioni che riguardano la registrazione (codice identificativo, denominazione della società, codice di identificazione fiscale, informazioni sui rappresentanti e sui fondatori, ecc.).

  • mediante accesso diretto tramite l'applicazione ePRS, e
  • mediante rilascio di copie di dati.

Cosa contiene?

L'applicazione ePRS

L'applicazione Il link si apre in una nuova finestraePRS consente all'utente di avere accesso ai dati relativi a singole unità nel registro sloveno delle imprese per imprese che operano nel territorio della Repubblica di Slovenia.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

L'accesso al registro è gratuito, ma gli utenti devono collegarsi al portale (e i nuovi utenti devono previamente registrarsi).

Come consultare il registro delle imprese

Per poter consultare il registro gli utenti devono registrarsi sul portale. È possibile accedere ai dati inserendo i criteri di ricerca in uno o più campi o selezionando i criteri di ricerca dal menù a tendina. I criteri di ricerca possono essere: dati, parte dei dati (parola) e prime lettere della parola. Le ricerche possono essere fatte su base del codice identificativo, della denominazione sociale, dell'indirizzo, della città o comune, ecc.

Aggiornamento

I dati sono aggiornati quotidianamente.

Copie di dati del registro delle imprese sloveno

L'AJPES fornisce i seguenti servizi per il riutilizzo dei Il link si apre in una nuova finestradati contenuti nel registro delle imprese:

  • fornitura su base giornaliera, settimanale o mensile di dati su tutte le unità, in formato sintetico o esteso,
  • fornitura su base mensile di dati sulle imprese presenti nel registro presso il tribunale, in formato sintetico o esteso,
  • fornitura su base mensile di dati sulle imprese individuali, in formato sintetico o esteso,
  • fornitura di dati via internet, in formato sintetico, esteso o minimo,
  • fornitura di dati su base di richiesta specifica, in formato sintetico o esteso,
  • trattamento di dati raccolti secondo i criteri definiti dall'utente (dati numerici).

Ogni tre mesi AJPES pubblica gratuitamente su Internet una panoramica gratuita di tutto il registro delle imprese sloveno in formato XML con una serie di dati definiti per una loro riutilizzazione.

Costo

L'AJPES applica una tariffa per il riuso delle informazioni pubbliche estratte dal registro delle imprese sloveno, secondo le Il link si apre in una nuova finestraTariffe sugli indennizzi per il riuso delle informazioni di carattere pubblico provenienti dal PRS (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link alla banca dati della legislazione slovena).

Qual è il grado di affidabilità dei documenti contenuti nel registro?

I terzi possono fare affidamento alle indicazioni a qualsiasi tipo di atti menzionati all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi sulla base delle seguenti disposizioni legislative:

- la Il link si apre in una nuova finestralegge sulle società commerciali ("zakon o gospodarskih družbah") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 65/09 - versione ufficiale consolidata, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - decisione della corte costituzionale 82/13, in prosieguo: la "ZGD-1"), che costituisce la legge quadro disciplinante le norme fondamentali che definiscono lo statuto, la creazione e il funzionamento di società commerciali, di società imprenditoriali e di imprenditori indipendenti, di persone ad esse connesse, di gruppi di interesse economico, di succursali di società straniere nonché il loro cambiamento di statuto;

- la Il link si apre in una nuova finestralegge sul registro delle imprese ("zakon o sodnem registru") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 54/07 - versione ufficiale consolidata, 65/08, 49/09 et 82/13 - ZGD-1H, in prosieguo: la "ZSReg"), che definisce il registro delle società, determina le iscrizioni che in esso devono figurare, le norme di procedura in virtù delle quali il giudice competente decide in merito all'iscrizione nel registro delle imprese e le norme secondo le quali l'AJPES gestisce il registro delle imprese; questa legge disciplina anche le procedure del sistema "Vse na enem mestu" (sportello unico);

- la Il link si apre in una nuova finestralegge sul registro di commercio ("zakon o Poslovnem registru Slovenije") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 49/06 et 33/07 - ZSReg-B, in prosieguo: la "ZPRS-1"), che definisce la conservazione e l'aggiornamento del registro di commercio sloveno (in prosieguo: il registro di commercio o "PRS"), determina gli enti che devono essere iscritti nel registro di commercio, modalità della loro identificazione nonché l'uso obbligatorio di quest'ultima, il contenuto del registro di commercio e l'acquisizione delle informazioni necessarie alla sua tenuta e regola inoltre la procedura di iscrizione degli enti nel registro di commercio le iscrizioni che il responsabile del registro aggiunge oppone al momento dell'iscrizione, l'utilizzo delle informazioni provenienti dal registro di commercio e la conservazione dei documenti.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

L'accesso al registro è gratuito, ma gli utenti devono collegarsi al portale.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese (sloveno), Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese (italiano)

Ultimo aggiornamento: 23/03/2018

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Slovacchia

Questa sezione fornisce una panoramica del registro delle imprese slovacco.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese slovacco?

L'Il link si apre in una nuova finestraobchodný register (registro delle imprese) è un registro pubblico che raccoglie informazioni specifiche su singoli imprenditori, società e altre persone giuridiche previste dalla legge laddove ciò sia stabilito da una specifica normativa.

Il registro è gestito dal punto di vista della programmazione e della tecnica dal Il link si apre in una nuova finestraMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della giustizia della Repubblica slovacca).

Il registro delle imprese è gestito dalle Registrové súdy (cancelleria dei tribunali distrettuali nella sede dell'organo giurisdizionale regionale).

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Il registro delle imprese e la raccolta degli atti sono accessibili a chiunque. La consultazione del registro delle imprese e i relativi estratti sono a pagamento.

Tuttavia, quando un richiedente desidera ottenere una versione elettronica di un estratto del registro delle imprese, una versione elettronica di un atto depositato o una conferma elettronica secondo cui un dato atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti, il tribunale responsabile della gestione del registro ne consegna una copia elettronica a titolo gratuito.

Anche un estratto del registro delle imprese, una copia di un atto depositato o la conferma secondo cui un atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti possono essere ottenuti gratuitamente presentando domanda via il sistema di interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese (sistema di interconnessione BRIS).

Come consultare il registro delle imprese?

Il motore di ricerca è disponibile in slovacco e in inglese.

La consultazione del Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri di ricerca:

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

La legge n. 513/1991 sul codice commerciale, nella sua versione più recente, stabilisce quando è possibile invocare i dati registrati e, ove opportuno, il contenuto dei documenti depositati nel registro delle imprese.

I dati inseriti nel registro delle imprese sono opponibili nei confronti di terzi dalla data della loro pubblicazione. Il contenuto dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla legge è opponibile nei confronti di terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del commercio, della notifica del deposito di tali atti presso la raccolta degli atti.

Da quel momento i terzi possono invocare le informazioni o il contenuto dei documenti suddetti. Tuttavia, questo non vale se la persona registrata interessata dimostra che i terzi avevano conoscenza delle informazioni o del contenuto degli atti.

La persona registrata non può tuttavia opporre le informazioni pubblicate o il contenuto di atti a terzi se non dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione se i terzi dimostrano che non potevano averne conoscenza.

Dopo questo periodo, i dati registrati e il contenuto dei documenti depositati presso la raccolta degli atti possono pertanto essere opponibili.

I terzi possono sempre riferirsi al contenuto di atti e informazioni che non sono stati ancora iscritti nel registro del commercio o depositati alla raccolta degli atti, a meno che questi non producano effetti soltanto in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di una discrepanza tra i dati registrati e quelli pubblicati o il contenuto dei documenti depositati e pubblicati, la persona registrata (l'impresa registrata) può soltanto invocare la versione pubblicata nei confronti dei terzi. Tuttavia, essa può opporli se dimostra che il terzo aveva conoscenza del contenuto dei dati registrati o del contenuto dei documenti depositati.

Storia del registro delle imprese

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1992, in seguito all'approvazione della legge n. 513/1991 sul codice del commercio e ha sostituito un precedente registro delle imprese.

Il codice del commercio (articoli 27-34) ha disciplinato l'ambito di applicazione legale del registro delle imprese fino al 2004.

Il 1° febbraio 2004 è entrata in vigore la legge speciale n. 530/2003 sul registro delle imprese, che modifica e integra alcune leggi, introducendo nuovi requisiti legali relativi ai registri delle imprese. Con l'introduzione della legge speciale, la regolamentazione del registro delle imprese che figurava nel codice del commercio è stata da questo parzialmente soppressa.

Oggi il registro delle imprese è in forma elettronica. La raccolta degli atti è in forma cartacea ed elettronica. (Modifica in vigore dal 1° ottobre 2020 - La raccolta degli atti è in forma elettronica a meno che la legge n. 530/2003 Rec. (legge sul registro del commercio) non disponga altrimenti.)

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese slovacco

Ultimo aggiornamento: 25/04/2022

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Finlandia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese finlandese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese finlandese?

Il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese (registro del commercio) dipende dall'Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei brevetti e della registrazione (PHR), che provvede alla sua gestione.

Il registro delle imprese finlandese è un registro pubblico che contiene informazioni sulle società commerciali (imprese). In linea di principio tutte le imprese devono essere registrate. Esse devono inoltre dichiarare qualsiasi modifica dei rispettivi dati registrati. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare al registro i conti annuali. Ogni anno, il registro delle imprese annovera:

  • circa 40 000 nuove imprese;
  • circa 145 000 modifiche dei dati di società registrate;
  • circa 230 00 conti annuali.

Il registro delle imprese partecipa con l'amministrazione fiscale a una procedura comune di dichiarazione e a un servizio di informazioni. Il link si apre in una nuova finestraIl servizio d'informazioni sulle imprese (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ou YTJ) è un servizio gratuito di informazioni, gestito congiuntamente dall'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione (Patentti- ja rekisterihallituksen o PRH) e dall'amministrazione fiscale, ma che è gestito dal PHR. Esso contiene le coordinate e le informazioni riguardanti l'identità delle imprese, ad esempio:

  • la ragione sociale dell'impresa nonché le denominazioni ausiliarie e parallele;
  • il numero d'identificazione dell'impresa, la forma e la sede legale;
  • l'indirizzo e gli altri dati di contatto;
  • il settore di attività principale;
  • i registri d'amministrazione fiscale e dell'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione in cui l'impresa è stata immatricolata;
  • le informazioni sulle procedure di cessazione o d'interruzione dell'attività, di fallimento, di liquidazione o di ristrutturazione.

Il Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese (EBR) è un servizio informazioni destinato ai paesi membri dell’Il link si apre in una nuova finestraAssociazione europea dei registri delle imprese («BERD»)), che mette a disposizione informazioni sicure e ufficiali direttamente dal registro nazionale delle imprese di ciascun paese partecipante.

Il Il link si apre in una nuova finestrasistema d'interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) è un sistema d'interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, che permette di ottenere informazioni sulle società registrate al registro del commercio in questi paesi.

L'accesso al registro delle imprese finlandese è gratuito?

Le informazioni di base relative alle imprese sono gratuite, mentre altre informazioni, come quelle che si riferiscono alle persone responsabili di un'impresa, al settore d'attività del registro delle imprese e ai capitali, devono pagare la tariffa prevista.

Le informazioni di base sono le seguenti:

  • la ragione sociale:
  • il numero d’identificazione dell'impresa;
  • la sede legale dell'impresa;
  • la forma giuridica dell'impresa;
  • la lingua dell'impresa (finlandese o svedese);
  • la data dell'iscrizione al registro del commercio;
  • la data d’iscrizione più recente;
  • lo statuto della società;
  • la situazione dell'impresa riguardo a eventuali ipoteche;
  • l'indirizzo dell'impresa.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese finlandese?

I dati delle società commerciali sono inseriti nel registro sulla base delle dichiarazioni e delle comunicazioni ricevute dall'autorità incaricata della registrazione. Il registro contiene informazioni presentate sia dalle società commerciali che dai tribunali e da altre autorità.

Ai sensi dell'articolo 21, lettera a§), della legge sul registro del commercio, l'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione può aggiornare i suoi dati e, utilizzando il sistema d'informazioni demografiche finlandese, verificare i dati personali forniti dai clienti nelle loro dichiarazioni e nei relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 21§ della legge sul divieto d'attività commerciale, il centro del registro giuridico in Finlandia comunica al registro delle imprese le informazioni sui divieti d'attività in vigore, precisando la data d'inizio e la data della fine del divieto. Tali informazioni vengono successivamente aggiornate nel sistema del registro delle imprese.

Il contenuto del registro delle imprese è stabilito dalla legge finlandese. La legislazione finlandese che regola il registro delle imprese, le diverse forme giuridiche e le attività commerciali precisa in generale i dati che sono inseriti per i vari tipi di società (v., ad es. la Il link si apre in una nuova finestralegge sul registro delle imprese, la Il link si apre in una nuova finestralegge sulle società a responsabilità limitata e la Il link si apre in una nuova finestralegge sui partenariati).

Generalmente, almeno le seguenti informazioni sono registrate per ciascun tipo di società, come segue:

  • la ragione sociale:
  • il comune o il luogo in cui la società viene gestita e/o amministrata (sede legale);
  • il settore d'attività dell'impresa;
  • i rappresentanti della società;
  • l'indirizzo dell'impresa.

Dal momento dell'inserimento nel registro delle imprese, i dati sono contemporaneamente pubblicati dall'intermediario del servizio d'informazioni elettroniche. Il servizio d'informazioni elettroniche sui dati inseriti e pubblicati è un servizio pubblico gratuito che comprende, oltre ai dati pubblicati, le principali informazioni sulle imprese. Con l'aiuto di tale servizio si può verificare ad esempio se un'impresa ha comunicato al registro la nuova composizione del suo consiglio d'amministrazione o informarsi su nuove società immatricolate in un determinato periodo.

Grazie a tale servizio si possono ricercare informazioni su qualsiasi società indicando il suo numero d'identificazione. La ricerca può inoltre essere effettuata con la data o in base a un determinato periodo. A seconda dei casi è possibile indirizzare la ricerca per tipo di registrazione o per comune o provincia. Il risultato della ricerca contiene dati basilari rispetto a un'impresa, la sua ragione sociale, il numero d'identificazione e la sede legale. La registrazione pubblicata contiene ad esempio il tipo di registrazione e le rubriche dei dati inseriti nel registro.

Inoltre sono inseriti altri elementi nel registro in funzione del tipo di società. Gli estratti del registro per imprese dello stesso tipo possono essere completamente diversi. Alcune società a responsabilità limitata ad esempio si avvalgono delle possibilità messe a disposizione dalla legge sulle società per decidere di emettere diritti d'opzione e altri diritti particolari o anche di provvedere alla fusione; perciò comunicano tali informazioni al registro affinché si provveda alla registrazione. Altre società, invece, scelgono di comunicare al registro soltanto le informazioni obbligatorie. Inoltre, le modifiche della legge sono inserite negli estratti del registro. I dati presenti nel registro, ad esempio, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, possono essere molto diversi a seconda che il dato inserito al momento della registrazione faccia riferimento a una decisione presa conformemente alla legge sulle società a responsabilità limitata, entrata in vigore il 1o settembre 2006 o a una decisione presa ai sensi di una legge precedente.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La legge sul registro del commercio contiene disposizioni relative ai dati da inserire nel registro e alla relativa pubblicazione. La legge permette a chiunque di avere accesso ai dati, agli estratti e ai certificati che figurano nel registro del commercio. Il terzo di buona fede può contare sull'affidabilità delle informazioni che figurano nel registro.

Ai sensi dell'articolo 1 a della legge, tutti i dati che figurano nel registro sono pubblicati e chiunque può avere accesso a tali informazioni, estratti e certificati che figurano nel registro di commercio. Tali dati possono inoltre essere pubblicati in forma elettronica. Le sole eccezioni sono i numeri d'identità personale delle persone fisiche e gli indirizzi dei domicili delle persone fisiche all'estero, che non sono pubblici. I dati che permettono l'identificazione delle ultime cifre del numero personale d'identità, nonché l'indirizzo del domicilio delle persone fisiche all'estero sono pubblicati soltanto nel caso in cui tale divulgazione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge sul carattere pubblico degli atti dei poteri pubblici. Negli altri casi sarà pubblicato il paese di residenza invece dell'indirizzo del domicilio.

L'articolo 26 della legge sul registro del commercio prevede che un terzo in buona fede possa basarsi sui dati inseriti e pubblicati dal registro. I dati sono pubblicati elettronicamente direttamente dopo il loro inserimento nel registro. Le pubblicazioni possono essere ottenute gratuitamente presso il servizio d'informazioni del registro del commercio.

Storia del registro delle imprese finlandese

Il registro raccoglie dati dal 1896.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei brevetti e della registrazione (PHR)

Il link si apre in una nuova finestraRegistro delle imprese (registro del commercio)

Il link si apre in una nuova finestraSistema d'informazione sulle imprese

Il link si apre in una nuova finestraAssociazione europea dei registri del commercio («BERD»)

Il link si apre in una nuova finestraRegistro europeo delle imprese (EBR)

Sistema d'interconnessione dei registri del commercio (BRIS)

Il link si apre in una nuova finestraLegge sul registro del commercio

Il link si apre in una nuova finestraLegge sulle società a responsabilità limitata

Il link si apre in una nuova finestraLegge sui partenariati e le società in accomandita

Ultimo aggiornamento: 05/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Svezia

QQuesta sezione contiene una panoramica del registro delle imprese svedese.

Storia del registro nazionale

Quando è stato istituito?

La registrazione delle imprese ha avuto inizio nel 1897.

Il registro delle succursali è stato introdotto nel 1955 (l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese si è fatto carico della registrazione delle succursali nel 1975).

Nel 2002 l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese è subentrato all'Autorità di vigilanza finanziaria per quanto riguarda la registrazione delle banche e delle compagnie assicurative.

Quando è stato digitalizzato?

Per alcuni tipi di informazioni, i dati sono digitalizzati dal 1982. Dal 2002 tutte le nuove informazioni registrate sono convertite in formato digitale.

Diritto applicabile

Principalmente:

Il link si apre in una nuova finestraAktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551)

Il link si apre in una nuova finestraAktiebolagsförordningen (regolamento sulle società) (2005:559)

Il link si apre in una nuova finestraÅrsredovisningslagen (legge sui bilanci d'esercizio) (1995:1554)

Il link si apre in una nuova finestraFiliallagen (legge sulle succursali) (1992:160)

Il link si apre in una nuova finestraFilialförordningen (regolamento sulle succursali) (1992:308)

Il link si apre in una nuova finestraLag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (legge sulle operazioni bancarie e finanziarie)

Il link si apre in una nuova finestraFörordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (regolamento sulle operazioni bancarie e finanziarie)

Il link si apre in una nuova finestraLagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (legge sui bilanci d'esercizio degli enti creditizi e delle imprese di investimento)

Il link si apre in una nuova finestraFörsäkringsrörelselagen (legge sull'attività assicurativa) (2010:2043)

Il link si apre in una nuova finestraFörsäkringsrörelseförordningen (regolamento sull'attività assicurativa) (2011:257)

Il link si apre in una nuova finestraLagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (legge sui bilanci d'esercizio delle società di assicurazioni)

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese?

Chi ha il diritto di consultare il registro?

Chiunque può accedere alle informazioni che figurano nel registro contattando l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese oppure consultando il sito web o il Näringslivsregistret [registro delle imprese].

Quali informazioni sono contenute nel registro?

Che tipo di dati vi sono conservati (soggetti iscritti nel registro pubblico, informazioni su procedure concorsuali, bilanci ecc.)?

Le informazioni contenute nel registro comprendono:

  • nome dell'impresa
  • indirizzo
  • sede legale
  • numero dell'organizzazione
  • informazioni sugli amministratori (membri del consiglio di amministrazione, soggetti con potere di firma, amministratore delegato, revisore contabile ecc.);
  • attività imprenditoriale.

Per maggiori informazioni si veda il capo 2, articoli da 14 a 17, del regolamento sulle società, l'articolo 4 del regolamento sulle succursali e il capo 4, articolo 19, del regolamento (2004:329) sulle operazioni bancarie e finanziarie.

Quali documenti vi sono archiviati/conservati (fascicoli di pratiche, raccolte di documenti, statuto sociale, verbali delle assemblee dei soci ecc.)?

Tutti i documenti da trasmettere a seconda dei casi, in conformità delle norme vigenti, ad esempio:

  • atto costitutivo;
  • statuto sociale;
  • bilanci d'esercizio;
  • notifiche;
  • verbali delle assemblee dei soci;
  • verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione;
  • estratti conti bancari;
  • relazioni di revisione contabile;
  • altri documenti richiesti.

Come si effettua una ricerca (e quali sono i criteri di ricerca disponibili)?

Di persona

All'accoglienza è disponibile un computer che l'utenza può utilizzare per effettuare ricerche nel registro. È inoltre possibile richiedere documenti contenuti nel registro all'accoglienza.

Sul sito web del registro

Dal sito web è possibile consultare:

  • il registro per verificare se una società ha depositato i bilanci d'esercizio o per cercare una specifica pratica;
  • il servizio online Näringslivsregistret (che fornisce gratuitamente alcune informazioni; in caso contrario è necessario registrarsi come cliente);
  • il servizio online Sök företagsinformation [ricerca di informazioni sulle imprese].

Quali sono i criteri di ricerca disponibili?

È possibile effettuare una ricerca utilizzando il numero dell'organizzazione, il numero di pratica, il numero identificativo o il nome dell'impresa.

Come si ottengono i documenti?

Gratuitamente?

Per il rilascio di documenti l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese richiede il pagamento di diritti quale contributo finanziario alle attività dell'ente.

A pagamento?

È possibile richiedere i documenti direttamente all'Ufficio e pagare su presentazione della fattura o con carta.

Come si ottiene un estratto dal registro, una copia conforme o una trascrizione di documenti?

È possibile richiederli direttamente all'Ufficio per telefono, e-mail o posta e pagare su presentazione della fattura o con carta.

Procedura di registrazione

Come si avvia la procedura di registrazione (modalità di presentazione delle istanze al registro, certificazione di documenti, tipo di documenti da allegare)?

Di persona

L'istanza e i documenti richiesti a seconda dei casi vengono presentati in formati cartaceo. È anche possibile utilizzare i computer a disposizione dell'utenza presso l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese per accedere al sito verksamt.se e avviare una pratica.

Online

È possibile accedere al sito Il link si apre in una nuova finestraverksamt.se e avviare una pratica.

A quali controlli sono soggette le istanze presentate?

Le pratiche avviate tramite i servizi online (verksamt.se) sono soggette a vari controlli automatizzati. Alcune pratiche possono essere portate a termine automaticamente mediante i servizi online. Nei casi in cui non è possibile effettuare i controlli per via elettronica, le pratiche sono inoltrate al personale per l'esecuzione di ulteriori verifiche manuali. Il personale verifica anche i documenti cartacei.

Effetti giuridici della registrazione

Effetti delle informazioni registrate riguardanti soggetti terzi, a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132

Le informazioni detenute dall'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese sono pubbliche. Le informazioni registrate sono pubblicate nella pubblicazione nazionale Il link si apre in una nuova finestraPost- och Inrikes Tidningar. Le informazioni iscritte nel registro e pubblicate in Post- och Inrikes Tidningar sono considerate di pubblico dominio. Sono pertanto disponibili al pubblico e consultabili.

Discrepanze tra le informazioni contenute nel registro e la loro pubblicazione

Le informazioni trasmesse per la registrazione sono registrate e pubblicate. Nel caso in cui emerga successivamente che sono state registrate (e pubblicate) informazioni inesatte, potrebbe essere necessario rettificarle.

Chi è responsabile della correttezza delle informazioni registrate?

Le imprese sono responsabili delle informazioni da esse trasmesse. L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese registra le informazioni fornite, previo controllo della loro legittimità.

Procedure per la protezione dei dati

Procedure legate ai diritti degli interessati per quanto riguarda la pubblicazione e la conservazione dei relativi dati personali

Nei registri delle imprese vengono trattati, tra l'altro, i dati personali dei membri dei consigli di amministrazione. L'obiettivo dei registri è fornire informazioni, ad esempio, sulle attività imprenditoriali, le attività di prestito, le acquisizioni e le cessioni di attività, nonché sulle aggiunte ai registri dei clienti o sui relativi controlli. Le informazioni possono essere fornite a persone fisiche, società o autorità che richiedono informazioni per le loro attività.

Le informazioni personali possono essere pubblicate e conservate, purché riguardino l'esercizio di poteri. Per legge è necessario registrare dati personali.

L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese funge da titolare del trattamento e garantisce che i dati personali nei registri siano gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e delle norme specifiche che disciplinano il registro.

L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese ha nominato un garante della protezione dei dati che provveda affinché i dati personali siano trattati in maniera corretta e lecita nell'ambito delle operazioni.

Informazioni di contatto

Ufficio svedese per la registrazione delle imprese

Telefono: +46 771670670 (o +46 60184000) dalle ore 09:00 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì

E-mail: Il link si apre in una nuova finestrabolagsverket@bolagsverket.se

Indirizzo per l'utenza: Stuvarvägen 21, Sundsvall, SVEZIA

Sito web: Il link si apre in una nuova finestrahttps://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Link

Servizi online: Il link si apre in una nuova finestrahttps://bolagsverket.se/en/fee

Servizi online: Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.verksamt.se/web/international/services

Ultimo aggiornamento: 02/05/2023

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I registri delle imprese nei paesi dell'UE - Regno Unito

La presente sezione fornisce una sintesi del registro delle imprese del Regno Unito.

Chi tiene il registro delle imprese nel Regno Unito?

La "Companies House" è il Il link si apre in una nuova finestraregistro delle imprese per il Regno Unito e comprende Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia.

Quali informazioni sono contenute nella "Companies House"?

Il registro fornisce informazioni trasmesse da società, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, grandi società di paesi terzi, GEIE (gruppi europei di interesse economico) fusioni transfrontaliere e SE ("Societas Europaea, società europee). Ulteriori informazioni sui requisiti previsti per l'iscrizione sono reperibili presso sul sito della Il link si apre in una nuova finestra"Companies House". Il registro non contiene informazioni sulle imprese individuali, sulle società in nome collettivo e sulle denominazioni sociali.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Sì, la consultazione del registro è gratuita, così come il reperimento delle informazioni di base.

Come consultare il registro delle imprese nel Regno Unito

Le informazioni archiviate nel registro delle imprese del Regno Unito possono essere consultate attraverso il sito della Il link si apre in una nuova finestra"Companies House", mediante il servizio di ricerca on line "WebCHeck".

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

Il registro delle imprese

Questa sezione descrive la posizione rispetto alle informazioni dell'impresa, in quanto esse rappresentano i dati essenziali presenti nel registro.

La legge più importante in materia, e che disciplina il funzionamento del registro britannico è la Companies Act del 2006. In base a questa legge, qualsiasi società o i rappresentanti legali della stessa trasmettono le informazioni al registro delle imprese (in prosieguo: "il registro") per la loro registrazione. Una volta trasmesse tali informazioni vengono verificate per assicurarsi della loro completezza. I dati vengono ammessi nel registro sulla base del principio della buona fede. La loro esattezza non è sottoposta ad alcuna convalida o verifica. Se tali informazioni vengono ammesse esse sono successivamente registrate in modo da costituire un fascicolo consultabile dal pubblico. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità del suo contenuto, ad eccezione di una serie limitata di informazioni, ma solo nella misura in cui le informazioni trasmesse al registro siano esatte.

Le informazioni che figurano nel registro e la cui registrazione produce effetti giuridici costituiscono una categoria limitata. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità di tali dati in quanto sono presenti nel registro. I dati compresi sono i seguenti:

  • l'atto costitutivo dell'impresa (articolo 16 della Companies Act del 2006);
  • l'indirizzo della sede legale e le sue eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 87;
  • la denominazione dell'impresa e le eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 81;
  • la nuova registrazione dell'impresa per modificare il suo statuto, ad esempio nel caso in cui una società privata divenga pubblica;
  • la riduzione del capitale di una società (articoli 651 e 665).

Possono essere applicate sanzioni penali nel caso di gravi inesattezze sulle informazioni trasmesse al registro. L'articolo 1112 della Companies Act del 2006 configura come reato il fatto di comunicare al registro consapevolmente o per negligenza informazioni errate, false o ingannevoli.

Un'impresa non può invocare nei confronti di un terzo specifici fatti sopravvenuti a meno che non li abbia ufficialmente comunicati o nel caso in cui possa provare che il terzo ne abbia avuto conoscenza (articolo 1079 della Companies Act del 2006).

Tali fatti specifici sono i seguenti:

  • modifica dello statuto della società;
  • modifica nella composizione della direzione della società;
  • modifica della sede legale della società;
  • provvedimento di liquidazione della società;
  • nomina di un liquidatore nel caso di liquidazione volontaria della società.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestraCompanies House

Ultimo aggiornamento: 24/07/2017

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