In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.
The core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.
To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please click on the flag of the relevant country listed on this page.
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Le informazioni dei registri delle imprese sono disponibili anche per i paesi dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione europea.
Il centro dei registri di Brønnøysund è un organo governativo che dipende dal Ministero del commercio, dell'industria e della pesca. Il registro delle imprese è uno dei 14 registri nazionali gestiti da questo centro.
Il registro delle imprese è responsabile per la registrazione di tutte le imprese in Norvegia. Il registro garantisce la protezione giuridica e fornisce una panoramica della situazione finanziaria; esso rappresenta un punto di riferimento importante per chiunque abbia bisogno di informazioni dettagliate su coloro che operano nell'ambito dell'industria e del commercio in Norvegia.
Il registro delle imprese norvegese fornisce informazioni sulle imprese registrate. Con il sito web del centro dei registri di Brønnøysund è possibile accedere alle principali informazioni attraverso il nostro motore di ricerca. Le informazioni del registro delle imprese possono essere consultate sugli avvisi e inoltre si possono richiedere ulteriori informazioni ed estratti dal "web shop" e mediante il registro europeo delle imprese (EBR).
Principali informazioni:
Avvisi
Il registro delle imprese rende pubblici tutti gli avvenimenti più importanti per un'impresa: quando una nuova impresa viene registrata, quando vengono registrate importanti modifiche relativamente a un'impresa, e quando un'impresa viene sciolta o cancellata. La banca dati degli avvisi si può consultare e contiene dati a partire dal 1° novembre 1999. La versione inglese degli avvisi è disponibile dall'agosto 2006.
Ulteriori informazioni che possono essere richieste a pagamento, per estratti e certificati come ad esempio:
Tutte le informazioni principali accessibili dal nostro motore di ricerca e le informazioni della banca dati sono gratuite. Alcuni servizi, come ad es. estratti e certificati sono a pagamento.
Le informazioni basilari sulle imprese registrate nel relativo registro sono disponibili sul sito web del centro dei registri di Brønnøysund. Le ricerche si possono effettuare con il nome dell'impresa o il numero dell'organizzazione nella banca dati degli avvisi.
I terzi possono far affidamento sulle informazioni nel registro delle imprese in quanto si tratta di informazioni giuridicamente valide su un'impresa. Le informazioni registrate sono considerate come se fossero all'attenzione dei terzi. Ciò vale sia per le informazioni in sé che per i documenti che sono alla base della registrazione. In pratica ciò significa che un terzo dovrebbe verificare le informazioni registrate relativamente a un'impresa prima di concludere affari con quest'ultima.
Le norme che stabiliscono in che misura un terzo possa far affidamento su informazioni registrate nel registro delle imprese norvegese sono contenute all'articolo 10, primo comma, della legge sulla registrazione delle imprese. In sintesi le norme stabiliscono che le informazioni registrate si considerano all'attenzione dei terzi.
Per spiegare meglio occorre evidenziare che quando una norma stabilisce la situazione giuridica di un terzo riguardo al fatto che fosse al corrente o meno di un punto particolare, le informazioni registrate nel registro delle imprese sono considerate come portate all'attenzione dei terzi.
Per i dati che si sarebbero dovuti notificare al registro (ma per i quali non si è agito in tal senso) e che contrastano con le informazioni registrate non possono essere opposti a un terzo. Costituisce un'eccezione a tale regola la situazione nella quale il terzo era o avrebbe dovuto essere al corrente di quell'informazione. In questo caso il terzo non ha diritto a far valere il fatto di poter far riferimento alle informazioni registrate.
Il registro delle imprese norvegese è stato istituito nel 1988 ed ha rilevato le funzioni di circa 100 precedenti registri commerciali locali.
legge sulla registrazione delle imprese in Norvegia
Il registro delle imprese costituisce una sezione della Direzione delle entrate dal 2003 e gestisce un archivio pubblico contenente informazioni sui seguenti soggetti:
Il registro contiene, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui summenzionati soggetti:
Una volta che il soggetto è registrato, il registro rilascia un numero unico d'identificazione.
Il registro delle imprese fornisce agli enti pubblici, alle imprese e ai privati informazioni sul registro, conformemente alla normativa emanata dal ministero relativamente alla portata delle informazioni e agli oneri.
Le informazioni sul nome, l'indirizzo, la forma giuridica, il codice ISAT e il numero dell'IVA sono accessibili pubblicamente e gratuitamente sul sito internet della direzione delle entrate/del registro delle imprese.
Ulteriori informazioni sono a pagamento e dovrebbero essere disponibili presso il nostro web‑store entro il 2016.
Sul sito web della direzione delle entrate è possibile ricercare informazioni gratuite. Purtroppo tali informazioni attualmente sono disponibili soltanto in islandese. Per ottenere ulteriori informazioni, in attesa dell'apertura del web-store (che avverrà l'anno prossimo) è necessario contattare l'ufficio per telefono o per e-mail.
Fino al 1980 le società venivano registrate presso i commissari locali in tutta l'Islanda. Nel 1980 è stato istituito un registro speciale per le società a responsabilità limitata, ma l'ufficio delle statistiche d'Islanda rilasciava i numeri d'identificazione a tali imprese. Dal 1997 tutte le società sono registrate nel registro delle imprese, ad eccezione delle società a responsabilità limitata e dal 2014 tutte le società senza eccezioni. Pertanto, in Islanda esiste un unico registro delle imprese.
Esiste un registro delle imprese (Handelsregister) per tutti i paesi tenuto dal Ministero della giustizia (Amt für Justiz) a Vaduz.
Il registro delle imprese è un registro pubblico; presumibilmente esso contiene dati esatti. Il suo obiettivo principale è quello di garantire dati certi per le imprese dal punto di vista giuridico rendendo pubblici rapporti giuridici di diritto privato, in particolare le situazioni delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività commerciali per quanto riguarda la loro responsabilità e la capacità di agire.
Il registro delle imprese contiene informazioni su tutti i soggetti giuridici registrati con sede legale nel Principato del Liechtenstein e sui "trust" del Liechtenstein (Treuhänderschaften). Tali informazioni riguardano fatti e rapporti; alcuni devono essere registrati per legge nel registro e alcuni vengono registrati volontariamente, accompagnati dai pertinenti documenti giustificativi.
I documenti relativi ai "trust" non registrati sono ugualmente depositati nel registro delle imprese, come anche i dati relativi alle fondazioni (Stiftungen) che non sono registrati.
L'accesso al registro delle imprese è a pagamento.
Si possono trovare informazioni basilari su imprese registrate nel registro delle imprese e altre informazioni giuridiche gratuite nell'elenco delle imprese (Firmenindex) attraverso il link https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, e si può richiedere un estratto in copia conforme a pagamento sulla medesima pagina internet.
Il registro delle imprese è pubblico (comprese le notifiche e i documenti giustificativi).
L'elenco delle imprese (Firmenindex) può essere utilizzato per ricercare un soggetto giuridico registrato per mezzo del suo nome, del nome commerciale o del suo numero di registrazione.
L'articolo 3 bis della direttiva 2009/101/CE, modificata dalla direttiva 2012/17/UE, impone agli Stati membri di dare informazioni che spieghino le disposizioni del diritto nazionale in base alle quali i terzi possono far affidamento sui documenti della società e sui dettagli di cui all'articolo 2. La decisione del comitato misto SEE dell'8 ottobre 2013 stabilisce che la direttiva 2012/17/UE dev'essere integrata nell'accordo SEE.
Salvo nel caso in cui la legislazione preveda che soltanto la parziale pubblicazione o la pubblicazione di estratti sia obbligatoria, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Dipartimento della giustizia sulla Gazzetta ufficiale (articolo 956, primo comma, della legge sulle persone e sulle società (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR). La pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein è la Gazzetta ufficiale elettronica (Amtsblatt) (articolo 16 della legge sulla pubblicazione. (Kundmachungsgesetz).
Sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni nel registro delle imprese possono far affidamento tutte le persone che agiscono in buona fede. Il contenuto della registrazione, della modifica o della cancellazione può esser fatto valere nei confronti di una parte registrata purché siano stati effettuati con il consenso di tale parte (articolo 948, commi 1 e 2 della PGR).
Rispetto ai terzi una registrazione nel registro delle imprese produce effetti sempre a condizione che esista un obbligo di pubblicazione (articolo 947, secondo comma della PGR).
Ai sensi dell'articolo 949 della PGR, la registrazione nel registro delle imprese produce effetti nei confronti dei terzi, e una volta che la registrazione ha prodotto i suoi effetti nei confronti dei terzi una persona non può più eccepire di non essere stato a conoscenza della registrazione. Tuttavia, qualora ci fosse stato l'obbligo di registrazione per un fatto specifico e il fatto non fosse stato registrato, tale fatto può essere opposto a un terzo solo nel caso in cui si possa provare che il terzo ne era comunque a conoscenza.
I dati nel registro delle imprese venivano originariamente registrati su schede. Tutti i dati esistenti attualmente, come una gran parte dei dati storici sono attualmente disponibili elettronicamente.
Le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate nella forma prevista dalla legge sulla gazzetta elettronica, e possono essere opposte ai terzi soltanto con effetto dal giorno dopo il giorno in cui sono state pubblicate. Nel caso di discrepanze tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale.
Il registro delle imprese è pubblico, comprese le notifiche e i documenti giustificativi. Chiunque può accedere alle registrazioni. I documenti del registro riguardanti le società per azioni (Aktiengesellschaften), le società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e le società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sono accessibili senza restrizioni. Per gli organi costituiti sotto altre forme giuridiche, la persona che chiede di poterli consultare deve provare il relativo interesse a farlo (articolo 953 della PGR).
Salvo per il caso in cui la normativa stabilisca che solo la pubblicazione parziale o la pubblicazione di estratti sia prevista, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Ministero della giustizia nella Gazzetta ufficiale. Tutti i documenti e i dettagli che per legge devono essere presenti e pubblicati sono pubblicati allo stesso modo (articolo 956 e segg. PGR). Le informazioni pubblicati possono essere opponibili direttamente nei confronti di chiunque dalla fine del giorno della loro pubblicazione.
Gli avvisi concernenti società per azioni (Aktiengesellschaften), società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) assumono la forma di un riferimento pubblicato nella gazzetta ufficiale per la registrazione e per i documenti giustificativi e i dettagli. Ciò vale anche per qualsiasi persona giuridica che effettua scambi commerciali. Gli avvisi di altri casi hanno la forma di un riferimento per la registrazione nel registro (articolo 957 della PGR).
Nei confronti dei terzi, una registrazione nel registro delle imprese è efficace il giorno seguente a quello in cui la registrazione è stata pubblicata, purché comunque sia obbligatoria la pubblicazione (articolo 947, secondo comma della PGR).
Nel caso di società per azioni (Aktiengesellschaften), società in accomandita per azioni (Kommanditaktiengesellschaften) e società a responsabilità limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) un fatto che è stato registrato e pubblicato non può essere opposto a un terzo se si riferisce a un atto con effetti giuridici compiuto nei quindici giorni seguenti alla data in cui la registrazione diviene effettiva e qualora il terzo possa provare che non era al corrente di quest'ultimo e non avrebbe dovuto esserlo (articolo 949, primo comma, lettera a) della PGR).
Una volta che la registrazione è divenuta effettiva nei confronti dei terzi, nessuno potrà opporre il fatto di non essere stato al corrente della registrazione (articolo 949, primo comma della PGR).
Le registrazioni nel registro delle imprese fanno piena prova dei fatti che attestano, a meno che venga dimostrato che non corrispondono a verità (articolo 949, terzo comma della PGR).
Nel caso in cui sussista una divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale anzitutto, in secondo luogo prevalgono le informazioni pubblicate e, infine, vale il contenuto dei documenti giustificativi. In caso di divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, i terzi di buona fede possono invocare anche le informazioni pubblicate nei confronti della parte per la quale la registrazione è stata effettuata. (articolo 959, commi 2 e 3 dalla PGR).
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Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Belgio.
Ile registro delle imprese belga (la Banque carrefour des Entreprises (BCE)), viene gestito da un ufficio (il Service public fédéral Économie (servizio pubblico federale economia)) Il registro è stato istituito nell'ambito della semplificazione amministrativa e dell'identificazione unica delle imprese. La BCE contiene tutte le imprese per le quali esiste, a norma di legge, l'obbligo di registrazione. Le unità di stabilimento delle imprese sono altresì registrate. Si tratta dei recapiti presso i quali l'impresa esercita la sua attività. La BCE contiene inoltre il link verso altre banche dati. Essa contiene non soltanto le imprese, ma anche le altre persone giuridiche. Le imprese individuali. gli enti pubblici e in certi casi anche le imprese straniere sono incluse in questa banca dati.
Chiunque può consultare gratuitamente i dati pubblici delle imprese sul sito web "Public Search" (ricerca pubblica).
Tale motore di ricerca permette di trovare imprese o unità di stabilimento in base a diversi criteri di ricerca. Si può accedere gratuitamente inoltre a uno schedario "Open Data" e che può essere riutilizzabile dopo la registrazione da parte di chiunque. Sono anche accessibili i servizi web "Public search" che permettono di integrare gran parte dei dati pubblici pubblicati nelle applicazioni dell'utente. Tuttavia quest'ultimo servizio è a pagamento.
La funzione "Public Search" permette di effettuare una ricerca dei dati relativi a tutte le imprese attive o chiuse, sia che si tratti di persone giuridiche, di imprese individuali e delle loro unità di stabilimento.
A livello d'impresa :
A livello dell'unità di stabilimento: :
Le società sono tenute a pubblicare determinati atti e indicazioni. Ciò permette di garantire in particolare l'opponibilità nei confronti dei terzi. In Belgio, ciò si realizza attraverso la pubblicazione degli atti e delle indicazioni sul "Moniteur belge" e la pubblicazione dei conti annuali presso la "Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique". L'articolo 76 del Code des sociétés contiene le norme relative all'opponibilità degli atti e delle indicazioni dopo la pubblicazione.
L'articolo 76 del Code des sociétés stabilisce che gli atti e le indicazioni di cui è prevista la pubblicità sono opponibili ai terzi solo dal giorno della loro pubblicazione mediante estratti o tramite menzione negli Annexes du Moniteur belge, salvo il caso in cui la società dimostri che i terzi ne avevano conoscenza in precedenza.
Tuttavia, i terzi possono far riferimento agli atti che non sono stati resi pubblici.
Per le operazioni effettuate prima del sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, tali atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino che si sono trovati nell'impossibilità di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il testo depositato e quello pubblicato negli "Annexes du Moniteur belge", quest'ultimo non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono fare riferimento ad esso, a meno che la società provi che hanno avuto conoscenza del testo depositato.
In caso di discordanza tra i documenti che debbano essere redatti in una lingua ufficiale e le traduzioni volontariamente depositate in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, quest'ultima traduzione volontariamente pubblicata non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono far riferimento alle traduzioni volontariamente pubblicate, a meno che la società non dimostri che essi hanno avuto conoscenza della versione di cui all'articolo 67, primo paragrafo, secondo comma, del Code des sociétés, vale a dire le copie degli atti autentici, i duplicati o gli originali degli atti e gli estratti (in formato elettronico o meno) che devono essere depositati presso la cancelleria del tribunal de commerce.
Sul sito "Public Search" della BCE, i dati delle imprese includono link diretti alle pubblicazioni nel Moniteur belge e alla Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
Modalità di ricerca
Questo è il link che vi permette di accedere al sito Public Search (ricerca pubblica).
Esistono quattro diverse possibilità di ricerca separate come segue:
Il sito internet è disponibile in quattro lingue: tedesco, inglese, francese e neerlandese.
Troverete informazioni generali sulla BCE mediante il site internet du Service public fédéral Économie (servizio pubblico federale Economia) (sezione "Entreprises et Indépendants", rubrica "Banque carrefour des Entreprises").
Link connessi
Registre de Commerce européen (Registro del commercio europeo), Service Public Fédéral Justice (servizio pubblico federale della giustizia), Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (servizio pubblico federale Economia PMI, classi medie e energia)
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Questa sezione offre una panoramica sui registri delle imprese bulgari e sul registro BULSTAT. La Bulgaria garantisce che questi registri rispettano i principi di pubblicità, trasparenza e sicurezza delle informazioni.
La riforma della procedura di iscrizione è iniziata il 1º gennaio 2008 dal momento in cui è entrata in vigore la legge sul registro delle imprese (Zakon za targovskiya registar) e da quando è diventato operativo il registro elettronico degli operatori economici e delle filiali degli operatori economici esteri. Gli operatori hanno dovuto iscriversi nuovamente entro il 31 dicembre 2011.
Ai sensi dell'articolo 17 della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel), l'Agenzia di gestione dei registri (Agentsiya po vpisvaniyata) tiene il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro a decorrere dal 1º gennaio 2018. L'articolo 25, primo comma, delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro stabilisce che le persone giuridiche senza scopo di lucro iscritte nell'apposito registro tenuto presso le giurisdizioni provinciali (okrazhni sadilishta) possono chiedere una nuova iscrizione presso l’Agenzia di gestione dei registri entro il 31 dicembre 2020. I due registri condividono la stessa banca dati.
La riforma ha prodotto gli esiti indicati di seguito.
Il registro delle imprese, dal 1º gennaio 2008, e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, dal 1º gennaio 2018, hanno iniziato a funzionare come una singola banca dati elettronica contenente informazioni sui fatti sottoposti a iscrizione e gli atti soggetti a pubblicazione, così come una copia elettronica di tutti i documenti presentati, dei provvedimenti di diniego, delle istruzioni e dei fascicoli delle imprese.
La legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) disciplina le attività di iscrizione, tenuta, archiviazione e accesso relative al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, nonché l'effetto delle iscrizioni e cancellazioni e di altre informazioni ivi pubblicate. Oltre a ciò, il regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007, recante le norme per la tenuta, l'archiviazione e l'accesso relativi al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel), stabilisce le regole per le attività di tenuta, archiviazione e accesso relative al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, oltre a stabilire la procedura per la nomina e la retribuzione di esperti nella valutazione di contributi non in denaro, liquidatori, controllori, verificatori e revisori contabili registrati.
Durante l'esame delle domande di iscrizione al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (TRRYuLNTs), i funzionari incaricati della registrazione effettuano controlli di verifica dei documenti presentati conformemente alle disposizioni particolari di cui alla legge sul commercio (Targovski zakon), legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), legge sui pegni (Zakon za osobenite zalozi), legge sulle cooperative (Zakon za kooperatsiite), legge sulle società veicolo e società di cartolarizzazione (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), legge sulle attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), legge sui mercati degli strumenti finanziari (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), legge sulle offerte pubbliche di titoli (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), legge sulla contabilità (Zakon za schetovodstvoto), legge sulle strutture sanitarie (Zakon sa lechebnite zavedeniya), legge sui centri comunitari pubblici (Zakon za narodnite chitalishta), legge sugli istituti di credito (Zakon za kreditnite institutsii) e legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).
Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro condividono la stessa banca dati elettronica contenente le informazioni che per legge sono sottoposte a iscrizione, così come gli atti ivi pubblicati a norma di legge, relativamente agli operatori e alle filiali di operatori economici esteri, alle persone giuridiche senza scopo di lucro e alle filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro. Per ogni operatore - che si tratti della filiale di un operatore economico estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro o della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro - viene creato un fascicolo in forma elettronica. Il fascicolo contiene le domande, i documenti attestanti le informazioni iscritte nel registro, gli atti pubblicati e altri documenti che possono contenere anche dati personali di identificazione dei rappresentanti o degli amministratori dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro.
Che cosa contiene il conto?
Il conto dei soggetti iscritti a registro contiene informazioni di base, archiviate sotto forma di dati strutturati, riguardanti la denominazione, la forma giuridica, la sede e l'indirizzo della società, i suoi organi direttivi, l'oggetto sociale (se applicabile), i soci (se applicabile) e il capitale sociale (se applicabile).
Che cosa contiene il fascicolo?
Il fascicolo di ciascun soggetto registrato contiene tutti i documenti che comprovano le informazioni iscritte nel relativo conto.
Sia il registro delle imprese che il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono pubblici: chiunque può accedere liberamente e gratuitamente alla banca dati contenente tali registri. Nell'ambito di una procedura di registrazione, l'Agenzia di gestione dei registri permette di accedere al fascicolo dell'operatore economico o della persona giuridica sena scopo di lucro presso gli uffici territoriali dell'Agenzia dietro presentazione di una domanda e di un documento di identità. La persona che richieda l'accesso in modalità elettronica deve identificarsi con la propria firma elettronica o un certificato digitale rilasciato dall'Agenzia e, in caso di accesso d'ufficio, si applica una specifica normativa. L'Agenzia di gestione dei registri permette inoltre di accedere liberamente e gratuitamente alle informazioni iscritte e agli atti pubblicati attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Il TRRYuLNTs contiene informazioni sugli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro, nonché informazioni sulle loro rispettive caratteristiche che a norma di legge devono essere iscritte nei registri. Nel TRRYuLNTs sono inoltre registrati, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alcuni documenti riguardanti gli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro.
Sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro: le informazioni fornite all'atto della registrazione iniziale dei soggetti, le modifiche e la cancellazione dei fatti dichiarati, le informazioni riguardanti il bilancio annuale, la liquidazione e l'insolvenza, il pignoramento di quote societarie (se applicabile), il pegno riguardante un'impresa commerciale e quote societarie, informazioni concernenti il firmatario, la filiale, i titolari effettivi e la ristrutturazione.
Ciascuna domanda di iscrizione deve essere accompagnata da una ricevuta di pagamento del canone pubblico, se tale pagamento non è avvenuto in modalità elettronica, e da una dichiarazione attestante l'autenticità delle informazioni da iscrivere nel registro e l'accettazione dei documenti presentati per l'iscrizione, nonché da documenti che dimostrino l'esistenza delle informazioni da iscrivere, quali statuti, verbali di assemblee generali, contratti di acquisto e vendita di azioni societarie, ecc. La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere presentati in lingua bulgara. I documenti possono essere presentati anche in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea ma, in tal caso, devono essere accompagnati da una traduzione in bulgaro certificata.
Chiunque può effettuare una ricerca per verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione o di un atto pubblicato nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro recandosi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri. Gli uffici dell'Agenzia di gestione dei registri sono situati nelle zone di competenza di ciascuna giurisdizione provinciale della Bulgaria.
È possibile ottenere certificati presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri (a pagamento, in base al tariffario dei canoni pubblici riscossi dall'Agenzia di gestione dei registri).
Allo sportello degli stessi uffici si possono ottenere anche copie di documenti presentati per l'iscrizione nel registro (a pagamento, conformemente al tariffario di cui sopra).
Il registro delle imprese è accessibile 24 ore su 24 all'indirizzo elettronico seguente: https://portal.registryagency.bg/en/.
Chiunque può effettuare una ricerca per verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione o di un atto pubblicato nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.
Il portale del TRRYuLNTs consente di effettuare ricerche in base ai criteri seguenti:
Oltre all'accesso libero e gratuito alla banca dati del registro delle imprese e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro secondo quanto sopra descritto, l'Agenzia di gestione dei registri rilascia i certificati indicati di seguito.
Un certificato a prova della regolarità delle informazioni e degli atti pubblicati iscritti a registro nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro al momento dell'emissione del documento.
Un certificato delle registrazioni effettuate durante un periodo specifico attestante le informazioni registrate nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro in un arco di tempo specificato dal richiedente.
Un certificato degli atti pubblicati durante un periodo specifico che elenca gli atti pubblicati nel conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro in un arco di tempo specificato dal richiedente.
Un certificato attestante che taluni fatti/atti non sono stati iscritti a registro o pubblicati nel conto di un operatore o di una persona giuridica senza scopo di lucro.
Un certificato relativo a fatti iscritti a registro comprovante specifiche informazioni che sono state registrate nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro. Il certificato può contenere solo informazioni inerenti al capitale sociale di una società o alla sede legale dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, oppure informazioni di vario genere che il richiedente ha scelto di inserire nel documento.
Un certificato che attesta la pubblicazione di un atto o di una copia di un atto pubblicato, a conferma del fatto che uno specifico documento è stato pubblicato nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, oppure che una copia certificata di un atto pubblicato nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro è stata emessa su richiesta di una parte interessata.
Certificati relativi all'uso di una ragione sociale o denominazione riservata, che comprovano il diritto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro all'uso di una ragione sociale o denominazione specifica e riservata.
È previsto il pagamento di un importo in base al tariffario dei canoni pubblici riscossi dall'Agenzia di gestione dei registri. Le tariffe per l'emissione di certificati sono le seguenti: 5,00 BGN per la prima pagina e 2,00 BGN per ogni ulteriore pagina di un certificato cartaceo, e 2,50 BGN per la prima pagina e 1,50 BGN per ogni ulteriore pagina di un certificato rilasciato in formato elettronico.
Il certificato che attesta l'assenza di informazioni iscritte a registro o di atti pubblicati può essere ottenuto solo in forma cartacea presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri, mentre tutti i certificati di altro tipo possono essere ottenuti sia in forma cartacea presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri sia in forma elettronica, conformemente alle condizioni e alla procedura di cui alla legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici.
Chiunque può presentare una domanda di iscrizione recandosi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri.
Le domande formulate per iscritto possono essere presentate in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri indipendentemente dalla sede dell'operatore economico. Le domande cartacee prese in consegna dai servizi di iscrizione sono sottoposte a scansione elettronica e allegate al sistema informatico del TRRYuLNTs. I documenti allegati devono essere originali o copie certificate conformi a cura del richiedente o di un notaio.
Le domande possono anche essere presentate elettronicamente tramite il portale web del TRRYuLNTs all'indirizzo: https://portal.registryagency.bg
Le domande trasmesse elettronicamente attraverso il portale del TRRYuLNTs. possono essere presentate 24 ore su 24, ogni giorno della settimana. Le domande per la registrazione iniziale, l'iscrizione e la cancellazione di informazioni e le domande di pubblicazione di atti riguardanti le attività di società per azioni e società in accomandita per azioni possono essere inoltrate solo in modalità elettronica.
Agli articoli da 6 a 63h del regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007 recante le norme per la tenuta, l'archiviazione e l'accesso relativi al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono contenute informazioni dettagliate sui documenti che devono essere allegati, in base al tipo di società, a ciascuna domanda di registrazione iniziale, iscrizione e cancellazione di fatti e pubblicazione di atti.
Ogni documento ricevuto per essere registrato nel sistema informatico del TRRYuLNTs (domanda di iscrizione, decisione giudiziaria, domanda di rettifica di un errore, domanda di nomina di periti, verificatori, controllori, ecc.) è contrassegnato da un numero unico di ingresso avente formato “aaaammgghhmmss” (anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi). Dopo aver ricevuto un numero unico di ingresso, il documento è attribuito in maniera casuale dal sistema informatico del TRRYuLNTs a un funzionario che è incaricato di esaminarlo. Le domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione degli atti a norma dell'articolo 14 sono attribuite automaticamente dal sistema informatico del TRRYuLNTs, ai fini della loro valutazione, ai funzionari incaricati della registrazione in base al loro ordine di arrivo.
Ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il funzionario incaricato della registrazione decide in merito alle domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione di un atto tre giorni lavorativi dopo la loro presentazione, salvo diversa disposizione di legge. Le domande di iscrizione di operatori economici presentate per la prima volta sono esaminate entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello di deposito nel registro delle imprese e la decisione è presa subito dopo l'esame della domanda, tranne nei casi di cui all'articolo 22, quinto comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, quando viene impartita una particolare istruzione.
In base al tipo di decisione, sono possibili i seguenti esiti:
La Bulgaria ha adottato i principi conformi alla pertinente normativa dell'UE relativi all'attività di iscrizione e cancellazione di informazioni nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e alla pubblicazione di documenti relativi agli operatori o alle persone giuridiche senza scopo di lucro. A livello nazionale le disposizioni applicabili sono definite dalla legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e dalla legge sul commercio.
Conformemente alle disposizioni della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, un'informazione iscritta nel registro è da ritenersi nota a terzi che agiscono in buona fede dal momento della sua iscrizione. Fino allo scadere dei 15 giorni successivi all'iscrizione, tale informazione non può essere invocata nei confronti di terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di esserne a conoscenza. I terzi possono avvalersi di un'informazione sottoposta a iscrizione anche se l'iscrizione non è ancora stata effettuata, a meno che la legislazione non preveda esplicitamente che tale informazione produce effetti solo una volta avvenuta l'iscrizione. Un'iscrizione non ha più effetto dal momento della sua cancellazione. I documenti contenuti nel TRRYuLNTs sono ritenuti noti a terzi dal giorno della loro pubblicazione.
Terzi che agiscono in buona fede possono avvalersi di un'iscrizione o di una pubblicazione anche se l'informazione iscritta o l'atto pubblicato non esiste. Nei confronti di terzi in buona fede, le informazioni non iscritte nel registro sono presunte inesistenti.
Le informazioni iscritte nel registro sono immediatamente pubblicate sul sito web del registro e, in caso di errore od omissione, si applicano le disposizioni degli articoli 96a e 96b del regolamento NVSDTRRYuLNTs, secondo cui eventuali errori e omissioni durante la registrazione delle informazioni, la cancellazione di iscrizioni o la pubblicazione di atti, anche nel caso di discrepanza tra i dati contenuti in una domanda e i dati contenuti nei relativi allegati, sono rettificati mediante una nuova iscrizione o una nuova pubblicazione dell'atto. Se l'errore relativo all'iscrizione di informazioni, alla cancellazione di iscrizioni o alla pubblicazione di atti è commesso da un funzionario incaricato della registrazione, il richiedente o la persona interessata può richiedere la rettifica degli errori e delle omissioni presentando una domanda redatta sulla base di un modello approvato dal direttore esecutivo dell'Agenzia di gestione dei registri, in cui vanno indicati il numero dell'iscrizione e l'errore o l'omissione.
A norma dell'articolo 28 della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, l'Agenzia di gestione dei registri è responsabile dell'accuratezza delle iscrizioni.
Il TRRYuLNTs è amministrato in maniera congiunta dall'Agenzia di gestione dei registri e dal Servizio informativo Informatsionno Obsluzhvane AD. Le imprese commerciali, o rispettivamente le persone giuridiche senza scopo di lucro, sono titolari del trattamento dei dati personali delle persone fisiche contenuti nei documenti presentati all'Agenzia di gestione dei registri ai fini dell'iscrizione nel registro ai sensi dell'articolo 4, punti 1) e 7), del regolamento (UE) 2016/679. L'Agenzia di gestione dei registri riceve i dati personali di persone fisiche (soci, titolari unici del capitale, ecc.) dalla società o persona giuridica senza scopo di lucro ed è tenuta al loro trattamento secondo la procedura prevista dalla legge, nella forma in cui sono stati presentati, nonché a iscrivere nel registro le informazioni pertinenti e a pubblicare quelle soggette per legge all'obbligo di pubblicazione. I documenti sono trasmessi dalle società nella loro qualità di titolari dei dati sotto forma di fascicoli non leggibili da un dispositivo automatico.
In conformità dell'articolo 2, secondo comma, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, i fatti e gli atti sono pubblicati nel TRRYuLNTs senza che le informazioni costituiscano dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione delle informazioni che devono essere pubblicate per legge. In base all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1 del 14 febbraio 2007 recante le norme per la tenuta, la conservazione e l'accesso al registro delle imprese e al registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, la domanda deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo, o rispettivamente dello statuto, da cui siano stati cancellati tutti i dati personali, tranne quelli richiesti per legge.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato deve presentare all'Agenzia di gestione dei registri una domanda scritta, che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 37b e 37c della legge sulla protezione dei dati personali (Zakon za zashtita lichnite danni). Al ricevimento di una domanda da parte di un interessato che intende esercitare i propri diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e una volta stabilita la validità della richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali, ai sensi rispettivamente dell'articolo 16 e dell'articolo 17 di detto regolamento, contenuti nella sezione delle informazioni iscritte a registro o degli atti pubblicati del conto di un operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro all'interno del TRRYuLNTs, l'Agenzia di gestione dei registri procede nel modo seguente:
inoltra una lettera al titolare originario del trattamento (l'operatore economico o la persona giuridica senza scopo di lucro), inviandone una copia all'interessato, per informare il primo, quale responsabile originario del trattamento dei dati, del suo obbligo a presentare entro 14 giorni una copia certificata dell'atto pubblicato nel registro, dal quale siano stati cancellati tutti i dati personali, tranne quelli richiesti per legge, in relazione a un diritto esercitato da un interessato (azionista, titolare unico del capitale sociale, ecc.). La copia certificata dell'atto pubblicato nel registro dal quale sono stati cancellati tutti i dati, tranne quelli richiesti per legge, deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronica al sistema informativo del TRRYuLNTs, unitamente a una richiesta di rettifica di omissioni nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro, tramite un modulo autorizzato. Una nota in merito alla richiesta è registrata nel conto dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro in questione. Quando la copia dell'atto è inoltrata completa del numero di riferimento assegnato al fascicolo dall'ufficio di registrazione dell'Agenzia per la gestione dei registri, l'atto è iscritto d'ufficio nel sistema informativo del TRRYuLNTs.
Se occorre rettificare taluni dati (informazioni iscritte a registro) inseriti nella sezione dinamica del TRRYuLNTs, la richiesta di rettifica, con allegate le relative prove, è registrata d'ufficio nel sistema informativo del TRRYuLNTs come "Richiesta di rettifica di errori e omissioni".
https://portal.registryagency.bg/en/
20 Elisaveta Bagryana St, 1111 Sofia
Tel.: (+359 2) 9486 181
E-mail: office@registryagency.bg
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Questa sezione contiene informazioni generali sull'istituzione del registro pubblico in Cechia. Il registro pubblico comprende il registro delle associazioni, il registro delle imprese, il registro delle fondazioni, il registro degli istituti, il registro delle associazioni di proprietari di case e il registro degli enti di beneficenza.
La forma attuale del registro delle imprese deriva dalla rifusione del diritto civile entrata in vigore il 1º gennaio 2014 con l'adozione del nuovo codice civile (legge n. 89/2012) e della relativa legislazione, in particolare la legge n. 90/2012 sui gruppi societari e la legge n. 304/2013 sui registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche e sull'iscrizione di fondi fiduciari (la "legge sui registri"). Attualmente il registro delle imprese costituisce uno dei cosiddetti registri pubblici ed è soggetto a una regolamentazione generale ai sensi della legge sui registri. Oltre al registro delle imprese, costituiscono registri pubblici:
Nel presente testo il termine "registro pubblico" designa anche il registro delle imprese.
Dal 1º gennaio 2018 la legge sui registri disciplina anche l'iscrizione di fondi fiduciari (un'attività che, a differenza dei registri pubblici stessi, è solo parzialmente pubblica).
Oltre alla legge sui registri, esiste anche una legislazione speciale distinta che disciplina i registri pubblici per tipi specifici di forme giuridiche, ossia un registro delle associazioni venatorie (tenuto dalle autorità statali competenti per la caccia, ossia i comuni interessati aventi competenze estese), un registro dei partiti e dei movimenti politici (tenuto dal ministero dell'Interno), registri delle chiese, delle organizzazioni e di altri soggetti giuridici confessionali registrati (tenuto dal ministero della Cultura) e un registro dei soggetti giuridici educativi (tenuto dal ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport). Tali registri pubblici sono disciplinati e gestiti essenzialmente allo stesso modo dei registri pubblici disciplinati dalla legge sui registri.
Da un punto di vista storico, la creazione di un registro delle imprese sul territorio ceco è legata alla codificazione del diritto commerciale in Cisleitania nel 1863. Il registro delle imprese è stato istituito con la legge n. 1/1863 (codice generale del commercio), applicabile anche in altri paesi. La legge ha reso obbligatoria l'iscrizione delle società nel registro delle imprese. A seguito di una modifica dell'ordinamento giuridico, nel 1950 il registro delle imprese è stato convertito in un registro delle società. I successivi sviluppi sociali e politici hanno portato al ripristino del registro delle imprese nel 1992 sulla base del concetto alla base tanto del registro delle imprese originario quanto del registro delle società. Il concetto di registro delle imprese del 1992 si è sostanzialmente protratto fino ad oggi e nel 2014 è sopravvissuto anche alla summenzionata rifusione del diritto privato.
Sebbene non vi fosse alcun obbligo giuridico di tenuta elettronica del registro delle imprese fino al 1º luglio 2005, tale registro è tenuto in detta forma dal 1º gennaio 1997. Il registro delle imprese è un sistema informativo della pubblica amministrazione. È collegato ad altri registri di base (ad esempio il registro delle persone). Il registro di base contiene dati di riferimento, collegamenti di riferimento e identificativi delle persone fisiche e, se del caso, dati di autenticazione, dati operativi e altri dati obbligatori. I dati di riferimento sono collegati a dati contenuti in altri registri, il che ne garantisce l'interoperabilità. Ciò significa che se i dati vengono modificati in un registro, la modifica entra automaticamente in vigore negli altri registri di base contenenti i medesimi dati. Un esempio comune è la modifica della denominazione o della ragione sociale, che entrerà in vigore anche negli altri registri di base.
In alcuni casi, i dati relativi a persone iscritte prima del 1º gennaio 1997 sono resi disponibili soltanto in formato cartaceo, in quanto i documenti o i dati iscritti non sono stati digitalizzati e non sono accessibili tramite l'applicazione relativa ai registri pubblici.
Dalla rifusione del diritto privato nel 2014, il contenuto dei registri pubblici (compreso il registro delle imprese) è disciplinato dalla legge sui registri. Alcuni altri aspetti tecnici sono disciplinati dagli atti legislativi di esecuzione, ossia il decreto n. 323/2013 relativo alle specifiche per i moduli utilizzati per richiedere l'iscrizione in un pubblico registro o per la modifica o la revoca di tali richieste e sull'abrogazione di taluni decreti e il regolamento del governo n. 351/2013 che stabilisce il tasso degli interessi di mora, i costi connessi alla rivendicazione di crediti e gli onorari dei liquidatori, dei fiduciari incaricati della liquidazione e dei membri degli organi di un soggetto giuridico nominati da un organo giurisdizionale, e che disciplina talune questioni riguardanti la Obchodní věstník (Gazzetta ufficiale delle imprese), i registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche e l'iscrizione di fondi fiduciari e dei titolari effettivi.
Incidentalmente, il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche è disciplinato dal 1º giugno 2021 da una legge separata (legge n. 37/2021 sul registro dei titolari effettivi). Dal 1º gennaio 2018 fino a tale data, l'iscrizione dei titolari effettivi è stata disciplinata dalla legge sui registri.
Chiunque ha il diritto di visualizzare il registro delle imprese e qualsiasi altro registro pubblico e di effettuare copie dei dati in esso contenuti.
Oltre alla consultazione diretta del registro delle imprese, il fascicolo corrispondente può essere consultato presso un organo giurisdizionale. In tal caso, tuttavia, occorre dimostrare un interesse giuridico affinché l'organo giurisdizionale competente possa concedere l'accesso al fascicolo. Le persone che dimostrano il proprio interesse giuridico possono quindi visualizzare il fascicolo (compresi gli allegati e un elenco di tutte le sue parti) senza restrizioni.
Dato l'elevato livello di trasparenza e la divulgazione praticamente completa di informazioni e documenti, è più pratico consultare direttamente il registro delle imprese, in quanto chiunque può farlo e non è necessario dimostrare alcun interesse giuridico.
Tutte le società (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni) e le loro succursali e cooperative, nonché le imprese e succursali di persone giuridiche straniere operanti in Cechia, sono iscritte nel registro delle imprese. Anche le persone fisiche che esercitano un'attività in Cechia e che presentano domanda di iscrizione sono iscritte nel registro delle imprese.
Le imprese o le succursali sono iscritte nel registro delle imprese soltanto se sono stabilite. Le imprese o le succursali di soggetti giuridici stranieri la cui sede sociale è situata al di fuori dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) devono essere iscritte nel registro delle imprese. Se un soggetto giuridico straniero appartenente a tale categoria non ha delocalizzato la propria attività o parte di essa in Cechia, detto soggetto è iscritto nel registro. Le imprese o le succursali di soggetti giuridici stranieri la cui sede legale è situata nell'UE o nel SEE sono iscritte nel registro soltanto a fronte di richiesta da parte delle stesse.
Il registro delle imprese contiene informazioni molto dettagliate sulle persone iscritte. Tale livello elevato di trasparenza consente un grado elevato di controllo pubblico, la cui necessità è soddisfatta tanto dal registro stesso quanto dalla sbírka listin (raccolta di documenti), che è un archivio di documenti importanti relativi a persone iscritte.
In particolare, nei registri pubblici sono iscritti i seguenti dati:
L'elenco di cui sopra non è esaustivo. La serie di informazioni iscritte nel registro varia a seconda della forma assunta dalla persona giuridica.
Nel caso del registro delle imprese, i dati iscritti comprendono anche quanto segue:
Nel registro delle imprese sono riportate anche ulteriori informazioni relative allo scioglimento e alla radiazione di una persona iscritta:
Qualora venga nominato un amministratore fiduciario per una persona giuridica iscritta nel registro, l'organo giurisdizionale aggiunge al registro delle imprese le informazioni relative a tale amministratore fiduciario.
Se, per qualsiasi motivo, una persona fisica è iscritta nel registro delle imprese, vi figurano anche i seguenti dati: data di nascita, codice di nascita (se assegnato) e indirizzo di dimora o residenza (se diverso dall'indirizzo di dimora). I codici di nascita non sono tuttavia resi pubblici.
Nel caso di imprese o succursali di un soggetto giuridico straniero, occorre iscrivere nel registro delle imprese anche la giurisdizione in cui tale soggetto è stato stabilito.
Per le persone fisiche che sono membri del consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza, i titolari di procure, i membri di società di persone e gli azionisti di società di capitali, occorre iscrivere nel registro delle imprese i dati relativi alla loro residenza o dimora permanente e alla loro data di nascita.
I registri pubblici comprendono una raccolta di documenti. La legge specifica quali documenti devono essere depositati nella raccolta di documenti. I principali documenti sono:
I documenti che devono essere depositati nella raccolta dei documenti sono specificati dalla legge. In generale si tratta di documenti che incidono in modo fondamentale sulla costituzione, sullo scioglimento e sul funzionamento di una persona giuridica; indicano chi può rappresentare la persona giuridica e chi è autorizzato ad assumere impegni per suo conto.
I registri pubblici sono accessibili soltanto tramite un'applicazione web relativa ai registri pubblici. I dati relativi alle persone iscritte prima del 1º gennaio 1997 sono resi disponibili in formato cartaceo se non sono stati digitalizzati e non possono essere accessibili tramite l'applicazione web relativa ai registri pubblici.
Si possono effettuare ricerche gratuitamente tramite l'applicazione web relativa ai registri pubblici. È possibile effettuare ricerche delle iscrizioni nel registro in base al nome oppure alla ragione o denominazione sociale del soggetto iscritto, al numero di identificazione della persona o al numero di fascicolo con il quale la persona è iscritta presso l'organo giurisdizionale competente per il registro. Si possono affinare le ricerche tramite dati aggiuntivi riguardanti l'indirizzo della sede legale, la via corrispondente, l'organo giurisdizionale presso il quale il soggetto è iscritto, la forma giuridica di quest'ultimo e così via. È inoltre possibile effettuare ricerche per tipo di coinvolgimento in una persona iscritta nel registro: è possibile effettuare una ricerca per le persone fisiche e giuridiche iscritte coinvolte in qualsiasi modo in una persona giuridica iscritta.
Inoltre i dati aperti sono disponibili all'indirizzo https://dataor.justice.cz/. L'insieme di dati dell'anno in corso per il catalogo locale dei dati aperti concernente l'applicazione relativa ai registri pubblici è aggiornato quotidianamente. Se l'insieme di dati è collegato a un anno precedente, l'aggiornamento avviene annualmente (sempre nel gennaio dell'anno in corso). Una descrizione dell'insieme di dati è riportata nel dettaglio dell'insieme di dati. Il contenuto dell'insieme di dati e una descrizione del catalogo locale dei dati aperti concernente l'applicazione relativa ai registri pubblici sono reperibili nella guida dell'utente disponibile al seguente link (solo in ceco): https://dataor.justice.cz/files/ISVR_OpenData_Uzivatelska_prirucka.pdf.
È possibile effettuare ricerche in base al nome, alla ragione o denominazione sociale o al numero di identificazione della persona iscritta o ai dati della persona fisica o giuridica interessata.
È possibile ottenere un estratto parziale o integrale del registro pubblico o la raccolta di documenti. Un estratto parziale contiene soltanto gli ultimi dati validi inseriti nel codice delle imprese. Un estratto completo contiene tutti i dati inseriti per la persona interessata.
Il servizio è soggetto al versamento di diritti soltanto se il richiedente richiede una copia cartacea. Tuttavia viene addebitato un diritto anche per l'invio di estratti in formato elettronico a una casella dati o per posta elettronica. Non viene addebitato alcun diritto qualora il richiedente metta a disposizione un supporto dati. Se tuttavia l'organo giurisdizionale invia un estratto elettronico su un supporto dati non fornito dal richiedente (ossia anche nei casi in cui l'organo giurisdizionale invia l'estratto elettronico mediante casella dati o posta elettronica), viene addebitato un diritto per il fatto che il rilascio di un estratto certificato non è un mero trasferimento di dati.
Una copia autenticata può essere ottenuta gratuitamente sul sito web dell'applicazione relativa ai registri pubblici. In questo modo si possono ottenere copie sia integrali sia parziali. Viene addebitato un diritto soltanto se il richiedente richiede una copia cartacea. Le copie cartacee sono soggette al versamento di un diritto di 70 CZK per ogni pagina (o pagina parziale) della copia e si possono richiedere presso l'organo giurisdizionale competente per il registro presso il quale l'interessato è iscritto.
Le domande di iscrizione iniziale, di modifica e di cancellazione devono essere presentate utilizzando il modulo prescritto disponibile sul sito web dell'applicazione relativa ai registri pubblici. Il modulo può essere compilato soltanto elettronicamente. Una volta compilato, il modulo contenente la domanda di iscrizione deve essere generato e presentato in formato cartaceo o elettronico.
L'iscrizione è effettuata dall'organo giurisdizionale competente per il registro oppure da un notaio. Come norma generale, il procedimento è avviato sulla base di una domanda. In alcuni casi, il procedimento può essere avviato da un organo giurisdizionale di propria iniziativa; si tratta principalmente di situazioni nelle quali l'organo giurisdizionale viene a conoscenza di una discrepanza tra la situazione iscritta e quella effettiva o nelle quali un'iscrizione non è conforme alle disposizioni giuridiche obbligatorie. Dopo la presentazione della domanda, l'organo giurisdizionale accerta se dispone della competenza giurisdizionale a conoscere della controversia, se il ricorrente ha la capacità di agire per presentare la domanda, se la domanda contiene tutti i dettagli richiesti e se sono allegati i documenti pertinenti. Se la domanda presenta una lacuna che può essere sanata, l'organo giurisdizionale invita il richiedente a porvi rimedio (ad esempio, a presentare i documenti mancanti o a eliminare le lacune della domanda). L'organo giurisdizionale verifica quindi se i dati da iscrivere sulla base della domanda siano corroborati dai documenti allegati e se il nome (la denominazione o ragione sociale) da iscrivere possa essere confuso (confusa) con un altro nome (un'altra denominazione o ragione sociale) o sia fuorviante. L'organo giurisdizionale decide quindi in merito all'iscrizione e la elabora.
L'iscrizione può essere elaborata da un notaio soltanto se sono soddisfatti i requisiti di legge (il che non avviene sempre). Il vantaggio principale delle iscrizioni effettuate da un notaio consiste nel fatto che esse sono trattate rapidamente, dato che il notaio può effettuare un'iscrizione il giorno stesso della redazione dell'atto notarile giustificativo. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il richiedente non è tenuto a produrre una domanda utilizzando il modulo prescritto.
Un notaio può procedere all'iscrizione se:
Un atto notarile giustificativo è un atto notarile (in genere un atto costitutivo) che funge da base per l'iscrizione in un registro pubblico, o un verbale di una decisione adottata da un organo facente parte di una persona giuridica (ad esempio una decisione dell'assemblea generale di destituzione di un consiglio di amministrazione). Non tutti gli strumenti giuridici devono assumere la forma di atto pubblico (atto notarile). Tuttavia ciò non esclude la possibilità di emettere un atto notarile come strumento giuridico, anche se ciò non è previsto dalla legge. Un atto notarile può inoltre assumere la forma di atto notarile giustificativo ed essere utilizzato per l'iscrizione diretta da parte di un notaio.
Alla domanda occorre allegare in ogni caso quanto segue:
La legge non elenca tutti i documenti richiesti. I documenti da presentare variano a seconda della forma della persona giuridica. In generale è richiesto un documento giustificativo per l'iscrizione di qualsiasi fatto che non possa essere accertato da un sistema informativo della pubblica amministrazione, o da una parte di esso, che costituisca un'iscrizione pubblica oppure un registro o un elenco pubblico.
Tra le altre registrazioni, occorre presentare licenze commerciali o altre licenze commerciali relative a settori di attività che devono essere iscritte nel registro delle imprese.
Ad esempio il consenso all'iscrizione da parte dei soci di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni non deve essere documentato, in quanto tale consenso è dimostrato dalla conclusione di un atto costitutivo sotto forma di un atto notarile. Qualora tale consenso non sia concesso sulla base di una dichiarazione certificata da un atto pubblico, la firma dei soci sul documento di consenso deve essere autenticata.
Deve essere documentata anche la ragione giuridica dell'utilizzo dei locali in cui una società ha la propria sede legale. Ciò significa che, se una società ha la propria sede legale in locali oggetto di un contratto di locazione, come motivo giuridico per l'utilizzo dei locali, occorre fornire detto contratto di locazione o la dichiarazione del proprietario che autorizza l'uso dei locali come sede legale.
Alcuni fatti da iscrivere possono essere documentati soltanto mediante dichiarazione giurata. Tra questi possono figurare, ad esempio, le condizioni di ammissibilità relative agli organi costitutivi di una persona giuridica.
In generale i documenti utilizzati per corroborare i dati iscritti devono essere presentati nella loro forma originale o come copia autenticata ufficialmente. I documenti che per legge devono essere depositati nella raccolta di documenti non devono essere autenticati. Tali documenti sono semplicemente presentati in formato elettronico in formato PDF con un livello di testo o in XHTML (linguaggio di marcatura di ipertesti estensibile).
Per ogni iscrizione nel registro vengono addebitati i seguenti diritti di cancelleria:
Diritti di iscrizione riscossi da un notaio:
I diritti di cancelleria fino a un massimo di 5 000 CZK possono essere versati mediante una marca da bollo o un bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale competente. I diritti di cancelleria di importo superiore a 5 000 CZK possono essere versati esclusivamente mediante bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale competente. I diritti in caso di iscrizione mediante un notaio possono essere versati direttamente al notaio.
I procedimenti in materia di un registro pubblico sono esenti dalla corresponsione di diritti se:
I procedimenti nel contesto dei quali il richiedente è un sindacato, un sindacato internazionale, un'organizzazione di datori di lavoro o un'organizzazione internazionale di datori di lavoro (o una sua sezione) sono esentati dal versamento di diritti quando tali organismi sono iscritti nel registro pubblico come costituiti, modificati o liquidati.
Le stesse condizioni di esenzione dai diritti si applicano in caso di iscrizione da parte di un notaio. L'iscrizione da parte di un notaio sulla base di un atto notarile relativo alla costituzione di una società a responsabilità limitata, contenente soltanto le indicazioni richieste dal codice civile e dalla legge sulle società e che stabilisce che l'obbligo di versare un contributo deve essere assolto mediante pagamento in denaro, è anch'essa esente da diritti.
Le domande di iscrizione in un registro pubblico possono essere presentate di persona presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente per il registro oppure presso un notaio.
Le domande di iscrizione possono essere presentate per via elettronica. Le domande per via elettronica possono essere presentate principalmente mediante una casella dati, all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell'organo giurisdizionale competente oppure tramite l'applicazione internet ePodatelna. L'applicazione web relativa ai registri pubblici può essere utilizzata per la presentazione di documenti da depositare nella raccolta di documenti. I documenti possono essere presentati anche su CD e DVD portatili. Le domande di iscrizione in formato elettronico devono essere firmate utilizzando una firma elettronica riconosciuta, fatto salvo il caso in cui siano inviate tramite la casella dati del richiedente.
L'organo giurisdizionale competente per il registro esamina innanzitutto se la persona che presenta la domanda sia legittimata a farlo; se la domanda è stata presentata nel modo prescritto, se contiene tutti gli elementi necessari, se è comprensibile e specifica, se è accompagnata da documenti giustificativi dei fatti da iscrivere e se la finalità perseguita dalla persona giuridica è legittima.
L'organo giurisdizionale esamina poi se i dati da iscrivere sulla base della domanda siano effettivamente corroborati dai documenti allegati. È importante sottolineare che tutti i fatti da iscrivere devono essere suffragati dai documenti allegati alla domanda.
L'organo giurisdizionale verifica inoltre che il nome della persona giuridica (ossia la sua denominazione o ragione sociale) da iscrivere non sia confuso con un altro nome (denominazione o ragione sociale) di una persona già iscritta e che il nome (denominazione o ragione sociale) da iscrivere non sia fuorviante.
Lo stato di iscrizione in un registro pubblico è uno stato giuridicamente valido per tutte le persone che non sono a conoscenza del fatto che lo stato di iscrizione di un determinato soggetto iscritto non corrisponde alla situazione giuridica effettiva. Ciò significa che le persone iscritte saranno vincolate da atti giuridici attuati sulla base di fatti iscritti in un registro pubblico, anche se non corrispondono alla situazione effettiva. Ad esempio il consiglio di amministrazione di una società può esigere che la società attui atti giuridici anche dopo che esso ha cessato di essere il consiglio di amministrazione, se tale fatto non è stato iscritto nel registro pubblico e se un terzo non era a conoscenza di tale circostanza. Ciò si applica al fine di tutelare la buona fede dei terzi.
Se un fatto non è stato iscritto in un pubblico registro (anche se avrebbe dovuto esserlo), la persona iscritta non può invocare la situazione effettiva come opposizione contro un terzo che abbia agito in buona fede rispetto alla situazione iscritta. Tuttavia ciò non si applica se la persona iscritta dimostra che il terzo era a conoscenza della situazione effettiva.
La situazione iscritta in un registro pubblico produce effetti nei confronti dei terzi a decorrere dalla data in cui è resa pubblica. Tuttavia una persona iscritta può opporsi al fatto che un terzo fosse già a conoscenza dei fatti iscritti. I dati e il contenuto dei documenti depositati nella raccolta di documenti non possono essere invocati dalla persona iscritta come motivo di opposizione nei confronti di terzi fino al sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ma soltanto se il terzo dimostra che non avrebbe potuto venire a conoscenza dei fatti iscritti entro tale termine. Ciò significa che l'onere della prova che il terzo non avrebbe potuto venire a conoscenza dei fatti iscritti incombe al terzo.
Le persone iscritte sono tenute a garantire che i dati iscritti nel registro delle imprese siano aggiornati. Inoltre le persone iscritte sono incentivate a garantire che i dati contenuti nel registro delle imprese siano aggiornati e corretti dato che lo stato di iscrizione in un registro pubblico è uno stato giuridicamente valido per tutte le persone che non sono a conoscenza del fatto che lo stato di iscrizione di un determinato soggetto iscritto non corrisponde alla situazione giuridica effettiva. Ciò significa che le persone iscritte saranno vincolate da atti giuridici attuati sulla base di fatti iscritti in un registro pubblico, anche se non corrispondono alla situazione effettiva. Ad esempio il consiglio di amministrazione di una società può esigere che la società attui atti giuridici anche dopo che esso ha cessato di essere il consiglio di amministrazione, se tale fatto non è stato iscritto nel registro pubblico e se un terzo non era a conoscenza di tale circostanza. Ciò si applica al fine di tutelare la buona fede dei terzi.
È altresì possibile irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una persona iscritta qualora quest'ultima ometta di rispondere a una richiesta dell'organo giurisdizionale competente per il registro di rivelare fatti o di produrre i documenti necessari per una decisione nell'ambito di un procedimento avviato d'ufficio o di produrre documenti che, ai sensi della legislazione menzionata o di qualsiasi altra legge, devono essere depositati nella raccolta di documenti; le sanzioni amministrative pecuniarie possono ammontare a 100 000 CZK. Se la persona iscritta non adempie ripetutamente a tali requisiti o se l'inosservanza può avere conseguenze gravi per i terzi e se esiste un interesse giuridico corrispondente, l'organo giurisdizionale competente per il registro può avviare (anche di propria iniziativa) un procedimento volto a liquidare una persona giuridica. L'organo giurisdizionale competente per il registro ne informa la persona iscritta e le concede un termine ragionevole per porre rimedio alle carenze riscontrate.
Gli organi giurisdizionali competenti per i registri contrastano inoltre attivamente l'esistenza di società inattive, ossia società che non generano alcuna attività economica ed esistono soltanto formalmente. Il motivo principale per penalizzare ed eliminare le società inattive è il rischio che esse possano fungere da prestaconto (money mule) per frodi finanziarie (in particolare fiscali); è più facile utilizzare società esistenti per attività illegali. Un organo giurisdizionale può sciogliere una società che: 1) ha omesso di depositare il proprio bilancio nella raccolta di documenti per almeno due esercizi fiscali, nonostante sia tenuta a farlo per legge; 2) non è stato possibile contattare. Una società è considerata non contattabile se non è possibile notificarle la richiesta di presentare i bilanci mancanti nella raccolta di documenti. Se una società ha semplicemente omesso di depositare il proprio bilancio (nonostante sia tenuta a farlo per legge), ma può esserle notificata la richiesta a ottemperare, l'organo giurisdizionale impone una sanzione amministrativa pecuniaria per incentivare la persona iscritta a presentare i documenti richiesti.
Se un fatto non è stato iscritto in un pubblico registro (anche se avrebbe dovuto esserlo), la persona iscritta non può invocare la situazione effettiva come opposizione contro un terzo che abbia agito in buona fede rispetto alla situazione iscritta. Tuttavia ciò non si applica se la persona da iscrivere dimostra che il terzo era a conoscenza della situazione effettiva.
Inoltre può essere irrogata una sanzione per un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 37a, primo comma, lettera h), della legge n. 563/1991 in materia di contabilità, sotto forma di una sanzione pecuniaria pari a fino al 3 % del valore degli attivi; l'autorità fiscale competente è responsabile della gestione degli illeciti amministrativi. Il mancato rispetto dei requisiti relativi a un registro pubblico può inoltre essere sanzionato come illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge n. 251/2016 relativa a determinati illeciti amministrativi; l'autorità competente per tali casi è un comune con competenze estese. In determinate circostanze, tali illeciti possono costituire reato (articolo 254 della legge n. 40/2009 – codice penale).
Dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), la base giuridica per tale trattamento è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), (ossia il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e lettera e), (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ossia si tratta di un trattamento direttamente previsto dalla legge.
I motivi per i quali i dati personali delle persone fisiche (compresi i dati relativi alla residenza o alla dimora) sono pubblicati nei registri pubblici derivano dal principio della divulgazione tanto formale (articoli § da 3 a 6 della legge sui registri pubblici) tanto materiale (articoli § 8 e 9 della legge sui registri pubblici), il che significa che lo Stato consente a tutte le persone di avere un accesso generale ai dati dei singoli soggetti iscritti nel registro e, nel contempo, rispetta il principio di buona fede (fiducia del pubblico) nei fatti iscritti, di modo che ad esempio i dati personali presenti nel registro delle imprese possano essere utilizzati per verificare la correttezza dei dati identificativi nell'ambito di relazioni commerciali, per consegnare documenti ufficiali ai membri dei consigli di amministrazione, ecc..
Inoltre la divulgazione dell'identità dei membri dei consigli di amministrazione è da tempo richiesta dal diritto europeo (cfr. in particolare l'articolo 14, lettera d), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, che contiene anche una modifica della precedente prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio); nel contesto del diritto ceco, le prescrizioni stabilite dalla direttiva si applicano anche ai soggetti iscritti nei registri pubblici.
Per quanto riguarda i dati iscritti nei registri pubblici, gli interessati godono di tutti i diritti derivanti dagli articoli da 12 a 22 del regolamento generale sulla protezione dei dati, con le eccezioni ivi elencate. Ad esempio, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, una richiesta di cancellazione non può essere accolta dato che "il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". Tale obbligo giuridico deriva direttamente dalla legge n. 304/2013 relativa ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche e all'iscrizione dei fondi fiduciari.
Gli interessati in questione possono esercitare i loro diritti direttamente presso gli organi giurisdizionali competenti per i registri oppure presso il responsabile della protezione dei dati.
Dati di contatto degli organi giurisdizionali competenti per i registri
Tribunale della città di Praga | Slezská 2000/9, 120 00 Praga | podatelna@msoud.pha.justice.cz Telefono: 224 172 111 Casella dati: snkabbm |
Tribunale regionale di České Budějovice | Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovice | podatelna@ksoud.cbu.justice.cz Telefono: 389 018 111 Casella dati: 832abay |
Tribunale regionale di Plzeň | Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň | podatelna@ksoud.plz.justice.cz sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz Telefono: 377 869 611 Casella dati: yaraba4 |
Tribunale regionale di Ústí nad Labem | Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem | podatelna@ksoud.unl.justice.cz Telefono: 475 247 111 - centralino Casella dati: phgaba8 |
Tribunale regionale di Hradec Králové | Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové | podatelna@ksoud.hrk.justice.cz Telefono: 498 016 111 Casella dati: ep7abae |
Tribunale regionale di Brno | Husova 353/15, 601 95 Brno | podatelna@ksoud.brn.justice.cz Telefono: 546 511 111 - centralino Casella dati: 5wwaa9j |
Tribunale regionale di Ostrava | Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava | podatelna@ksoud.ova.justice.cz Telefono: 596 153 111 Casella dati: jhyaeqv |
Applicazione web relativa al registro pubblico (solo in ceco): https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Presentazioni ai registri pubblici (solo in ceco): https://or.justice.cz/ias/ui/podani.
Informazioni relative alle presentazioni ai registri pubblici sul portale della pubblica amministrazione: https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/rejstriky-katastry-evidence-vypisy-overeni-a-statistika-KAT-419/rejstriky-pravnickych-a-fyzickych-osob-KAT-642.
Informazioni relative all'iscrizione nei registri pubblici sul sito web della Camera dei notai ceca: https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_254-zapis-do-verejneho-rejstriku-notarem.
Informazioni sui registri pubblici sul portale Businessinfo.cz: https://www.businessinfo.cz/navody/verejne-rejstriky-ppbi/2/.
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Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese danese.
L'autorità delle imprese danese è stata istituita il 1° gennaio 2012.
L'autorità delle imprese danese ha circa 500 impiegati. L'autorità delle imprese ha numerose mansioni e responsabilità, che complessivamente mirano a rendere più semplici e attraenti l'imprenditoria in Danimarca. L'autorità è operativa in svariati settori, dall'elaborazione di leggi e lo sviluppo delle zone rurali fino alla digitalizzazione e a una sorveglianza e un controllo efficace su fondazioni, imprese e riciclaggio, bilanci, revisori dei conti e settore dell'esportazione nonché controlli UE. L'autorità è responsabile del registro centrale delle imprese (Det Centrale Virksomhedsregister - CVR), ossia il registro pubblico contenente le informazioni relative a tutte le imprese danesi.
L'autorità è gestita dal ministero dell'Industria.
Nel sito web erhvervsstyrelsen.dk si possono trovare informazioni riguardanti tutti i settori di attività dell'autorità, compreso il registro delle imprese danese.
Il CVR.dk rappresenta il punto d'accesso centrale alle informazioni e ai dati riguardanti tutte le imprese in Danimarca. Indipendentemente dal tipo di impresa, si possono trovare informazioni sia per quanto riguarda l'impresa stessa (nota anche come persona giuridica) che per quanto concerne le sue unità di produzione. Il registro contiene anche informazioni relative ai fondatori, ai proprietari e agli amministratori.
Per taluni tipi di impresa – in particolare le società per azioni e le società a responsabilità limitata – si possono trovare ulteriori informazioni su situazioni finanziarie, dati e relazioni sull'impresa e le persone che la gestiscono.
Nella pagina "CVR på Virk" si possono effettuare ricerche su singole imprese e cercare/filtrare i risultati secondo un'ampia gamma di parametri, quali la denominazione, il nome di una persona, il numero di registrazione dell'impresa, il numero dell'unità di produzione, l'indirizzo dell'impresa o dell'unità di produzione o della persona. Si possono consultare i dati essenziali relativi a tutte le imprese registrate nel CVR.
Sulla pagina di ricerca "CVR-Data" "Sådan søger du" si può reperire un aiuto per effettuare le ricerche di informazioni sulle imprese nel CVR.
Per una mole importante di dati esistono diverse soluzioni, quali l'accesso da sistema a sistema e i servizi web del CVR. Per ulteriori informazioni: fare clic qui
I documenti e i servizi del CVR che non richiedono un intervento manuale sono gratuiti, ossia:
Numerosi documenti richiedono un intervento manuale e sono quindi a pagamento. I seguenti prodotti sono tuttavia esenti dall'IVA:
Tariffe in vigore dal 5 dicembre 2014.
L'articolo 14 della legge sulle società recepisce l'articolo 3 della prima direttiva sul diritto delle società nell'ambito del diritto danese e descrive in che modo le informazioni registrate possono essere utilizzate. Tale articolo dispone che
le informazioni pubblicate nel sistema informatico dell'autorità delle imprese siano considerate come portate a conoscenza dei terzi. Tale disposizione non si applica però prima del diciassettesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali informazioni, purché sia dimostrato che un terzo non avrebbe potuto prendere conoscenza degli elementi pubblicati.
Finché non è avvenuta la pubblicazione nel sistema informatico dell'autorità gli elementi che devono essere registrati e pubblicati non sono opponibili a un terzo, a meno che non sia dimostrato che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Il fatto che tali elementi non siano stati ancora pubblicati non osta a che un terzo se ne possa avvalere.
I dichiaranti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni pubblicate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto sulle dichiarazioni (anmeldelsesbekendtgørelsen) e dell'articolo 15, secondo comma, della legge sulle società. Essi sono penalmente responsabili rispetto alla legittimità della dichiarazione e all'esattezza delle informazioni comunicate.
L'autorità non verifica l'esattezza delle informazioni inserite, bensì registra le informazioni comunicatele, indipendentemente dal fatto che si tratti di registrazioni manuali o di autoregistrazioni effettuate attraverso il sito Virk.dk.
L'Erhvervsstyrelsen è ritenuto responsabile dell'eventuale danno causato dall'uso di dati o documenti registrati la cui erroneità è ad esso imputabile e in particolare in caso di errore nel trattamento di tali dati e/o documenti.
Registro centrale delle imprese
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Questa pagina fornisce una panoramica dell'Unternehmensregister (registro delle imprese tedesco).
Il registro delle imprese nella sua forma attuale è stato istituito nel 1861 ed è stato completamente digitalizzato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il portale dei registri comuni disponibile all'indirizzo http://www.handelsregister.de/ fornisce un accesso centralizzato a registri di imprese commerciali, cooperative, società di persone e associazioni gestiti a livello locale e ad avvisi di tali registri.
Il 1° gennaio 2007, il registro delle imprese (https://www.unternehmensregister.de) è stato creato come un unico portale di informazione digitale attraverso il quale, oltre alle iscrizioni nei registri di cui sopra è possibile accedere ad ulteriori informazioni sulle imprese quali le loro registrazioni contabili e relazioni finanziarie, nonché gli avvisi ai sensi del diritto societario e gli avvisi degli organi giurisdizionali competenti per le procedure concorsuali, oltre a informazioni sul mercato dei capitali.
Le disposizioni concernenti l'Handelsregister (registro del commercio) e l'Unternehmensregister (registro delle imprese) sono stabilite negli articoli da 8 a 16 dell'Handelsgesetzbuch (HGB, codice del commercio), così come nel Handelsregisterverordnung (HRV, regolamento sul registro del commercio) e nell'Unternehmensregisterverordnung (URV, regolamento sul registro delle imprese) e sono integrate dagli articoli 1 e seguenti e 376 e seguenti della Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG, legge sui procedimenti in materia di diritto familiare e di volontaria giurisdizione). Inoltre numerose leggi individuali, in particolare l'HGB, l'Aktiengesetz (AktG, legge sulle società per azioni) e la Umwandlungsgesetz (UmwG, legge sulla trasformazione), disciplinano le informazioni che possono e devono essere inscritte nel registro delle imprese.
Chiunque può consultare il registro del commercio e quello delle imprese senza dover dimostrare alcun interesse particolare.
A seconda della loro forma giuridica, le società sono iscritte in registri diversi. Il registro del commercio comprende in particolare le imprese individuali, le società di persone commerciali (Offene Handelsgesellschaften (OHG, società in nome collettivo), Kommanditgesellschaften (KG, società in accomandita)) e le società di capitali (Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH, società a responsabilità limitata), Aktiengesellschaften (AG, società per azioni), Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA, società in accomandita per azioni), nonché le Europäische Gesellschaften (SE, società europee)). Le Genossenschaften (eG, società cooperative) e le Europäische Genossenschaften (SCE, società cooperative europee) sono iscritte nel Genossenschaftsregister (registro delle società cooperative), mentre le società di persone Partnerschaftsgesellschaften (PartG, società di persone registrate) sono iscritte nel Partnerschaftsregister (registro delle società di persone). Le disposizioni concernenti il registro del commercio si applicano mutatis mutandis a tali registri.
Nei registri sono iscritti fatti importanti e rapporti giuridici delle imprese. Tali informazioni riguardano in particolare l'esistenza di un'impresa, ossia la sua creazione e fine (ad esempio in ragione di una dissoluzione, di una liquidazione o di una liquidazione e radiazione), la sua rappresentanza, ossia le persone autorizzate a rappresentarla quali amministratori delegati (società a responsabilità limitata), membri del consiglio di amministrazione (società per azioni) e soggetti muniti di procura, unitamente alla loro nomina e alla cessazione della stessa, l'entità del potere di rappresentanza (ad esempio rappresentanza disgiunta o soltanto congiunta con un altro rappresentante autorizzato), la responsabilità dell'impresa (in particolare l'importo e le modifiche dell'importo della responsabilità, fatto salvo il caso in cui la responsabilità sia illimitata) e le modifiche dell'assetto societario nel caso delle società a responsabilità limitata. Le informazioni che devono essere iscritte variano in base alla forma giuridica della società.
Tuttavia i documenti contabili quali conti annuali e altre comunicazioni della società non sono iscritti nel registro del commercio, bensì pubblicati nella Gazzetta federale. Tali documenti, così come le informazioni sul mercato dei capitali e altre informazioni, in particolare gli avvisi di insolvenza, sono anch'essi accessibili nel registro delle imprese. Dal 1° agosto 2022, i documenti contabili non saranno più pubblicati nella Gazzetta federale, ma piuttosto nel registro delle imprese.
Il registro del commercio registra i documenti su cui si basano le iscrizioni, quali domande di iscrizione, contratti di costituzione di società di persone e di trasformazione, nonché gli statuti delle società di capitali, i verbali delle riunioni generali delle società per azioni e gli elenchi degli azionisti delle società a responsabilità limitata.
È possibile effettuare una ricerca sul sito internet del portale del registro del commercio nella sezione "Ricerca normale" utilizzando la denominazione o la ragione sociale dell'impresa o parole chiave, nonché il luogo di stabilimento o la sede legale dell'impresa. La ricerca può essere ulteriormente perfezionata utilizzando informazioni quali il tipo di registro, il numero di registrazione e l'organo giurisdizionale di registrazione. Nel campo "Ricerca avanzata" è possibile altresì effettuare una ricerca per indirizzo postale.
Si può effettuare una ricerca rapida utilizzando la denominazione o la ragione sociale dell'impresa anche sul sito internet del registro delle imprese, dove è possibile limitare la ricerca in base alle informazioni iscritte o alle pubblicazioni. Inoltre è possibile eseguire una ricerca avanzata di criteri comparabili utilizzando il portale del registro del commercio.
Il registro delle imprese commerciali, delle cooperative e delle società di persone può essere consultato anche di persona presso l'ufficio dell'organo giurisdizionale di registrazione pertinente.
È possibile accedere a un estratto del registro in formato elettronico tramite il portale del registro previo pagamento di una commissione di 4,50 EUR. Sul portale del registro sono altresì accessibili in formato elettronico documenti archiviati nel registro del commercio, quali statuti, contratti di costituzione di società, ecc. Per ciascun documento al quale si accede è necessario versare una commissione di 1,50 EUR. Tali commissioni cesseranno tuttavia di applicarsi dal 1° agosto 2022.
Una copia semplice o certificata di un estratto del registro può essere richiesta, a fronte del pagamento di una commissione, anche rivolgendosi all'organo giurisdizionale di registrazione competente, che può inviarlo al richiedente in formato cartaceo od elettronico munito di una firma elettronica qualificata, qualora sia necessaria una copia certificata.
Gli estratti dai registri e i documenti archiviati nel registro del commercio sono disponibili anche sul sito internet del registro delle imprese, a fronte dell'applicazione delle medesime commissioni per l'accesso diretto al portale del registro. L'accesso ai documenti contabili presenti nel registro delle imprese è gratuito, mentre occorre versare una commissione di 1,00 EUR per ciascun bilancio al fine di accedere ai bilanci delle microimprese.
Le domande di registrazione devono essere presentate per via elettronica utilizzando un modulo ufficialmente certificato. Le domande sono certificate da un notaio sotto forma di un certificato elettronico semplice. A partire dal 1° agosto 2022, i notai potranno altresì certificare le firme elettroniche qualificate online tramite una comunicazione video nel caso delle iscrizioni nel registro del commercio delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali.
I documenti vengono anch'essi forniti per via elettronica, sotto forma di documenti scansionati. I documenti autenticati o certificati da un notaio devono essere accompagnati da un certificato elettronico semplice elaborato da un notaio.
Il notaio che certifica la domanda di registrazione verifica che sia registrabile prima del suo deposito. A seguito della presentazione della domanda, l'organo giurisdizionale di registrazione verifica altresì, sulla base del principio del controllo da parte di due persone diverse, se il fatto presentato è registrabile e se le condizioni formali per la registrazione sono soddisfatte, in particolare la presentazione di una domanda a tale fine, l'ammissibilità del richiedente, la fornitura di documenti necessari per la presentazione della domanda e la competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale adito. Tuttavia di norma non viene verificata l'accuratezza fattuale dei fatti presentati, ossia ad esempio l'eventualità che si sia verificata effettivamente l'aggiunta o l'eliminazione di un azionista rispetto alla compagine sociale.
In relazione a terzi, un'impresa può presentare ricorso soltanto in relazione ai fatti inseriti e pubblicati nel registro del commercio (articolo 15, secondo comma, HGB).
Qualora un fatto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro del commercio non sia stato iscritto e pubblicato, le terze parti sono tutelate in relazione alla loro aspettativa secondo cui il fatto in questione non esisterebbe (articolo 15, primo comma, HGB).
Se l'iscrizione nel registro del commercio differisce dal contenuto della sua versione pubblicata, quest'ultima prevale. Le terze parti possono invocare l'inesattezza della pubblicazione, fatto salvo il caso in cui fossero a conoscenza di tale inesattezza (articolo 15, terzo comma, HGB). Tuttavia, ciò si applica soltanto se anche l'impresa interessata ha avviato la registrazione, ossia ha presentato domanda di registrazione.
Nel contesto del recepimento della direttiva sulla digitalizzazione, dal 1° agosto 2022, le iscrizioni nel registro saranno divulgate sul portale del registro del commercio non appena saranno accessibili. A partire da tale data non avverrà alcuna ulteriore pubblicazione (distinta). Non sarà quindi più possibile che vi siano discrepanze tra un'iscrizione nel registro e la sua versione pubblicata. A partire da tale data l'unico fattore decisivo ai fini della disposizione concernente la buona fede di cui all'articolo 15, terzo comma, HGB sarà quindi l'eventualità o meno che l'iscrizione nel registro sia inesatta.
Dato che, come norma generale, gli organi giurisdizionali di registrazione non verificano l'esattezza sostanziale delle iscrizioni, le imprese soggette all'obbligo di registrazione sono competenti per assicurare l'esattezza dei fatti iscritti nel registro.
L'accesso tramite il portale del registro delle imprese viene registrato unitamente ai dettagli in merito all'organo giurisdizionale di registrazione, alla pagina del registro e alla persona o all'organo che effettua l'accesso. I dati registrati possono essere utilizzati soltanto al fine di garantire un adeguato trattamento dei dati e il versamento dei costi e, ricorrendo a mezzi appropriati, devono essere protetti contro un uso improprio o altri tipi di abusi. I dati registrati vengono distrutti entro e non oltre 5 anni dal pagamento dei costi.
L'accesso tramite il registro delle imprese può essere documentato esclusivamente ai fini di tale versamento e al fine di prevenire un accesso improprio. I dati registrati devono essere eliminati dopo non più di 6 mesi, fatto salvo il caso in cui debbano essere archiviati più a lungo per fini contabili.
Alla pubblicazione e all'archiviazione dei dati personali si applicano anche le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati.
Handelsregisterportal (Portale dei registri comuni)
Amtsgericht Hagen (Tribunale distrettuale di Hagen)
-Servicestelle Registerportal- (Punto di assistenza per il portale dei registri comuni)
Heinitzstr. 42, D-58097 Hagen
Telefono +49 2331985112
Fax +49 21187565114100
Posta elettronica: service@handelsregister.de
Unternehmensregister (Registro delle imprese)
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, D-50735 Colonia
Telefono: +49 221976680
Posta elettronica: service@bundesanzeiger.de
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Questa pagina dà una panoramica sulle informazioni generali sui registri estoni delle imprese, delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni.
Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni sono tenuti dall'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu. La loro tenuta presso gli organi giurisdizionali assicura la loro indipendenza e la competenza del conservatore. Questi registri hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. I dati iscritti nel registro sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione abbia il potere di firmare a nome e per conto della società.
Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dallo statuto o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.
Alcuni importanti atti giuridici prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono effettuati i conferimenti. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.
I registri sono tenuti per via elettronica.
L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese relativo agli imprenditori individuali, alle società (società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, Societas Europaea (società europee), Societas Cooperativa Europaea (società cooperative europee) e gruppi europei di cooperazione territoriale, e alle filiali di società estere situate in Estonia.
Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contiene informazioni sulle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni situate in Estonia (tra le associazioni senza scopo di lucro rientrano anche le cooperative senza scopo di lucro, i partiti politici, i sindacati, le chiese, le congregazioni, le associazioni di congregazioni e i monasteri). Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni comprende anche il registro dei condomini e il registro delle associazioni di miglioramento fondiario.
Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contengono per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:
I fascicoli commerciali e pubblici contengono i documenti che una persona giuridica, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e altri documenti che non sono conservati nei fascicoli commerciali o pubblici sono conservati nel fascicolo del registro.
La scheda del registro di una persona fisica, di un imprenditore individuale o di una filiale di società estera contiene le seguenti informazioni:
Le controversie relative al registro non fanno parte del contenzioso civile e sono trattate per iscritto. L'inserimento dei dati nei registri viene effettuato su domanda, a seguito di decisione giudiziaria o per disposizione di legge. La domanda deve essere firmata elettronicamente oppure rivestire la forma di documento notarile.
Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni che figurano nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale o pubblico e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.
La banca dati centrale del registro delle imprese e del registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni è gestita dal Centro dei registri e dei sistemi informativi. Il Centro fornisce anche i servizi descritti nelle sezioni successive.
Il registro online delle imprese è un servizio basato sulla banca dati dell'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu, che fornisce dati in tempo reale su tutte le persone giuridiche, filiali di società straniere e lavoratori autonomi registrati in Estonia. Il registro online delle imprese consente di:
Il registro online delle imprese consente altresì alle persone fisiche e giuridiche di presentare autonomamente i documenti agli uffici di iscrizione dell'organo giurisdizionale. Attraverso il registro online delle imprese è possibile chiedere l'iscrizione di una nuova società, la modifica dei dati figuranti nel registro, la liquidazione di una società e la sua cancellazione dal registro. È inoltre possibile preparare e presentare relazioni annuali. I cittadini estoni (in particolare gli e-residenti), finlandesi, lettoni e belgi possono collegarsi al registro online delle imprese usando la carta di identità per l'autenticazione. I cittadini estoni e lituani possono registrarsi usando il servizio di identificazione del telefono cellulare.
Ulteriori informazioni sul registro online delle imprese sono reperibili sul sito internet del Centro dei registri e dei sistemi informativi.
Il registro europeo delle imprese (EBR) è un sistema di ricerca online che fornisce informazioni ufficiali sulle imprese europee. Le ricerche sono effettuate attraverso il sito internet del registro.
Il registro può essere consultato online e anche presso gli studi notarili.
Non è richiesto alcun corrispettivo per le ricerche online sulle persone giuridiche, sugli imprenditori individuali o sulle filiali di società estere, per le informazioni sui procedimenti giudiziari o per l'accesso alle informazioni contenute nella scheda del registro. Non è più richiesto alcun corrispettivo a chi effettua ricerche online concernenti la propria persona. Tuttavia, per tutte le altre ricerche, compresi i dati della scheda del registro, i rapporti annuali, gli statuti sociali e altri documenti è richiesto un corrispettivo. Nel caso in cui le informazioni siano a pagamento verrà emessa fattura e il pagamento va effettuato immediatamente tramite bonifico bancario via Internet. Gli utenti che hanno diritto di usare parametri di ricerca avanzata pagano fatture mensili. Le tariffe applicate per l'uso dei dati informatici contenuti nel registro delle imprese sono fissate da un regolamento del ministero della Giustizia.
La consultazione dei dati contenuti nel registro e dei documenti dei fascicoli presso gli studi notarili è a pagamento. Le tariffe applicate sono fissate dalla legge sulle tariffe notarili.
Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni possono essere consultati attraverso il registro online delle imprese disponibile sul sito internet del Centro dei registri e dei sistemi informativi.
Questa pagina spiega come è disciplinato in Estonia l'uso dei dati e dei documenti contenuti nel registro delle imprese.
L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese. Gli imprenditori individuali, le filiali di società estere e le società (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, società europee, società cooperative europee e gruppi europei di cooperazione territoriale) sono iscritti nel registro delle imprese. Questi registri elettronici hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. Il registro delle imprese è tenuto in estone.
I dati iscritti nel registro sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione abbia il potere di firmare a nome e per conto della società.
Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dallo statuto o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.
Alcuni importanti atti giuridici prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono effettuati i conferimenti. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.
Il registro delle imprese contiene per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:
Il fascicolo commerciale contiene i documenti che una società, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e gli altri documenti che non sono inseriti nel fascicolo commerciale sono conservati nel fascicolo del registro.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati al cancelliere unitamente a una traduzione in estone certificata da un traduttore giurato. I documenti possono altresì essere presentati al cancelliere unitamente a una traduzione in estone effettuata da un notaio, laddove quest'ultimo abbia redatto un atto notarile o un attestato notarile in una lingua straniera sulla base dell'articolo 5, secondo comma, della legge sulla certificazione notarile. In caso di presentazione di documenti che non soddisfano tali requisiti e che sono in tutto o in parte in lingua straniera, il cancelliere procede esclusivamente sulla base dei documenti o dei passaggi di testo presentati in lingua estone. Imprese e terzi non possono fare affidamento su documenti o passaggi di testo in lingua straniera. Un'impresa non può basarsi su una traduzione che differisce dal documento originale. Un terzo può basarsi sulla traduzione di un documento presentato al cancelliere, a meno che l'impresa non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'inesattezza della traduzione.
I dati iscritti nel registro sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni figuranti nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.
I documenti del fascicolo possono essere consultati e ne può essere richiesta copia al registro online delle imprese o a un notaio.
Le informazioni contenute nel registro delle imprese estone risalgono al 1° settembre 1995 e vengono aggiornate regolarmente.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese irlandese.
Il Registro delle imprese dell'Irlanda registra determinati documenti che sono tenuti e conservati dall'Ufficio del registro delle imprese, verificando che vengano adempiuti gli obblighi stabiliti dai Companies Acts 1963-2012. Il registro fornisce le principali informazioni relative a una società tra cui:
Tutti i documenti depositati dalle imprese conformemente ai Companies' Acts sono accessibili al pubblico. Si possono acquistare visure dell'impresa, vale a dire un estratto delle informazioni contenute nel registro tra cui i nominativi dei dirigenti, le cariche amministrative e un elenco degli atti depositati.
Sì, la consultazione della banca dati per l'acquisizione delle informazioni principali relative alle imprese è gratuita. Al contrario, l'accesso a informazioni di qualsiasi altro genere è a pagamento.
Le ricerche possono essere effettuate inserendo il numero o la denominazione della società o dell'impresa. Sono possibili quattro tipi di ricerca per nominativo.
Le ricerche per nominativi possono essere affinate inserendo l'indirizzo dell'impresa o parte dello stesso.
L'ufficio per la registrazione delle imprese (Companies Registration Office: "CRO") è il deposito centrale delle informazioni accessibili al pubblico per legge sulle imprese in Irlanda. I Companies Act 2014 e la relative norme costituiscono il fondamento legislativo in base al quale le imprese sono obbligate a fornire informazioni al CRO per la registrazione e la pubblicazione.
Le informazioni contenute nel registro delle imprese sono fornite al CRO da terzi, conformemente all'obbligo di legge; la legge vieta la trasmissione (dolosa o negligente) di false informazioni al CRO. Quest'ultimo non risponde dell'esattezza delle informazioni che gli vengono fornite da terzi.
In relazione alla presentazione di taluni documenti e dati esiste una disposizione in base alla quale la persona che trasmette tali dati deve firmare una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità in base alla quale dichiara di garantire che tali dati e documenti richiesti sono stati presentati nella dovuta forma. Ai sensi dello Statutory Declarations Act del 1938 (come modificato) le persone che consapevolmente presentano una dichiarazione solenne che risulti falsa o ingannevole sono perseguibili e possono subire una condanna a una multa e/o alla reclusione.
Inoltre, l'articolo 876 del Companies Act 2014, configura come reato la comunicazione di informazioni false al CRO su formulari previsti per legge, sia che siano state trasmesse in maniera dolosa o anche in maniera negligente.
Per quanto riguarda tutte le imprese in situazione normale, i dati elettronici che figurano sul registro sono completi.
Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)
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Il registro generale delle imprese (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) è stato istituito con la legge 3419/2005 ed è divenuto operativo il 4 aprile 2011. La legge 3419/2005 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla recente legge 4919/2022.
Il registro è stato istituito come registro elettronico digitale e conserva tutti i documenti e i dati presentati dalle imprese in formato digitale.
Il registro generale delle imprese è disciplinato dalla legge 4919/2022, la quale è suddivisa in due parti: la parte A (articoli da 1 a 14), che contiene le disposizioni relative alla costituzione di società di qualsiasi forma giuridica in Grecia; la parte B (articoli da 15 a 59), che stabilisce i documenti e i dati che le società di qualunque forma giuridica, le succursali nell'UE e nei paesi terzi devono presentare, e disciplina le questioni relative all'accesso, al rilascio di documenti e dati, alle sanzioni pertinenti ecc.
Il registro contiene i documenti e i dati pubblicati delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali, delle succursali nei paesi dell'UE e dei paesi terzi. La pubblicità è disciplinata dalla pertinente legislazione sulle società e dalla direttiva (UE) 2017/1132. Il sito web del registro generale delle imprese funge da "Gazzetta ufficiale nazionale per la pubblicità delle informazioni commerciali delle imprese". Le persone fisiche o giuridiche, o loro associazioni, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 4919/22, sono tenute ad iscriversi nel registro generale delle imprese.
Nel sito web del registro si possono trovare le informazioni pubblicate dai seguenti tipi di imprese:
a) società per azioni (anonymes etaireies — A.E.), di cui alla legge 4548/2018 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 104);
b) società a responsabilità limitata (etaireies periorismenis efthynis – EPE), di cui alla legge 3190/1955 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 91);
c) società di capitali private (Idiotikes kefalaiouchikes etaireies – IKE), di cui alla legge 4072/2012 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 86);
d) società in nome collettivo (omorrythmes etaireies) o società in accomandita semplice (eterrorythmes etaireies) (ordinarie o con capitale sociale), di cui alla legge 4072/2012;
e) cooperative di diritto civile (astikoi synetairismoi), di cui alla legge 1667/1986 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 196), che comprendono le società di mutua assicurazione, le cooperative di credito, le cooperative edilizie e le comunità energetiche;
f) società cooperative sociali (koinonikes synetairistikes Epicheiriseis) e cooperative di lavoratori dipendenti (synetairismoi ergazomenon), di cui alla legge 4430/2016 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 205);
g) cooperative sociali a responsabilità limitata (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), di cui all'articolo 12 della legge 2716/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 96);
h) società di diritto civile di interesse economico (astikes etaireies me Oikonomikou Skopou), di cui all'articolo 784 del codice civile e all'articolo 270 della legge 4072/2012;
i) gruppi europei di interesse economico, di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio (rettifica riguardante la lingua greca GU L 247 del 14.9.1985, pag. 21), e che hanno sede in Grecia;
j) le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;
k) le società cooperative europee, di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio che hanno sede legale in Grecia;
l) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni e aventi la sede centrale in uno Stato membro dell'UE;
m) le succursali o le agenzie di società straniere stabilite in Grecia con sede legale in un paese terzo e la cui forma giuridica è analoga a quella delle società straniere di cui alla lettera l);
n) succursali o agenzie di società che conducono operazioni commerciali in Grecia a nome di persone fisiche o giuridiche o loro associazioni il cui centro di attività principale o la sede è all'estero e che non rientrano nelle lettere l) o m);
o) consorzi, di cui all'articolo 293 della legge 4072/2012; p) imprese individuali a scopo di lucro stabilite in Grecia e che: i) eseguono regolarmente operazioni commerciali in nome proprio; o ii) distribuiscono beni o servizi o agiscono in qualità di agenti per la loro distribuzione, con un rischio commerciale, tramite infrastrutture organizzate o tramite l'impiego di terzi.
1. I documenti e i dati presentati da una società o da una succursale ai fini della costituzione di una società, l'iscrizione di una succursale o altre informazioni sono conservati nel registro in un formato elettronico consultabile o come dati strutturati.
2. Chiunque sia interessato può ricevere, esclusivamente in formato elettronico, certificati, copie o estratti di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti ad iscriversi al registro, dietro presentazione, esclusivamente in formato elettronico, di una domanda presso il servizio competente del registro, conformemente all'articolo 11 della legge n. 2690/1999 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 45). I certificati, le copie o gli estratti suddetti sono rilasciati esclusivamente in formato elettronico. Analogamente, chiunque sia interessato può chiedere copie, estratti o certificati dei documenti e dei dati conservati nel fascicolo e non pubblicati nel sito web del registro. Il registro non è obbligato a rilasciare copie di documenti e dati provenienti dai fascicoli di coloro che sono tenuti a iscriversi se tali documenti e dati sono stati presentati in formato cartaceo prima del 31 dicembre 2006.
I documenti e i dati pubblicati e che possono essere divulgati a terzi interessati sono come minimo quelli elencati di seguito.
1. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle società con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e), f), g), i), j) e k), della legge 4919/22:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e, se del caso, la decisione di approvazione della direzione;
b) le modifiche e il testo consolidato integrale dello statuto;
c) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, di cui all'articolo 33, comma 2, delle persone che, sia in quanto organo costituito a norma di legge sia in quanto membri di tale organo:
i) sono autorizzate a rappresentare la società nei rapporti con terzi (nel caso in cui si tratti di diverse persone dev'essere specificato se queste persone possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente);
ii) rappresentano la società dinanzi a un giudice; e
iii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
d) almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto menzioni un capitale autorizzato, a meno che un aumento del capitale sottoscritto non comporti una modifica dello statuto;
e) i documenti contabili per ciascun esercizio che sono obbligatori a norma della direttiva del Consiglio 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione e della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
f) qualsiasi cambiamento di sede della società;
g) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;
h) la sentenza che dichiara la nullità della società;
i) la nomina e i dati dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;
j) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro;
k) il numero delle azioni dei soci e i dati completi di tali soci.
2. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle imprese individuali con sede in Grecia di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d), h) e o), della legge 4919/22:
a) l'atto costitutivo e le relative modifiche, in forma consolidata;
b) l'oggetto;
c) la ragione sociale e la denominazione abbreviata;
d) l'indirizzo completo della sede centrale;
e) le generalità dei soci, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3, la nomina di un amministratore delegato e la portata dei suoi poteri. Se le persone di cui al primo comma sono persone giuridiche, i dati pubblicati sono, se del caso, il numero di registro, i principali dati identificativi, quali la ragione sociale, la forma giuridica e la sede, nonché le generalità della persona fisica che rappresenta le persone giuridiche;
f) il ritiro o l'esclusione di un socio;
g) qualsiasi modifica delle quote di partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società;
h) la messa in liquidazione e la ripresa delle attività della società;
i) la sentenza che dichiara la nullità della società;
j) la nomina e le generalità dei liquidatori, conformemente all'articolo 33, commi 2 e 3;
k) i bilanci annuali, se si verificano le circostanze di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 4308/2014 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 251) sull'applicazione dei principi contabili greci;
l) i bilanci all'apertura e alla chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro.
3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere l) e n), della legge 4919/22:
a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;
b) un attestato del registro in cui la società è iscritta (certificato di onorabilità rilasciato dall'autorità competente o dal registro delle imprese del paese di origine);
c) l'indirizzo postale della succursale;
d) le attività della succursale;
e) il registro in cui è stato aperto il fascicolo di cui all'articolo 21, comma 2, per la società, e l'identificativo unico europeo (EUID);
f) la denominazione e la forma giuridica della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;
g) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 3, delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio in quanto:
i) organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi, conformemente agli obblighi di pubblicità della società di cui all'articolo 14, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;
ii) rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;
h) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;
i) i documenti contabili (bilanci) della società redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità della direttiva 2013/34/UE e della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
j) la chiusura della succursale.
3. I documenti e i dati seguenti sono pubblicati nel registro generale delle imprese relativamente alle succursali con sede nell'UE di cui all'articolo 16, comma 1, lettere m) e n), della legge 4919/22:
a) l'atto costitutivo e lo statuto, se contenuti in atti separati e le relative modifiche;
b) l'indirizzo postale della succursale;
c) le attività della succursale;
d) la legislazione dello Stato cui è soggetta la società;
e) il numero di iscrizione della società in qualsiasi registro la cui tenuta sia prevista dalla legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta;
f) la forma giuridica della società, il suo centro di attività principale e il suo oggetto sociale e, almeno una volta all'anno, l'importo del capitale sottoscritto, se tali dati non figurano nell'atto costitutivo o nello statuto;
g) la denominazione della società e la denominazione della succursale se diversa da quella della società;
h) la nomina, la cessazione delle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio:
i) in quanto organi societari costituiti a norma di legge o membri di tali organi;
ii) in quanto rappresentanti stabili della società relativamente all'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri e se possono esercitarli da sole;
i) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori, le loro generalità e i loro poteri e la chiusura della liquidazione conformemente alla pubblicità fatta dalla società a norma dell'articolo 35, lettere h), j) e k), la procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;
j) i documenti contabili della società, quali i bilanci, redatti, controllati e pubblicati conformemente al diritto dello Stato membro cui è soggetta la società. Nel caso in cui il diritto dello Stato membro non preveda la redazione di documenti contabili in modo equivalente al diritto greco e al diritto dell'UE, devono essere presentati i documenti contabili, quali i bilanci, relativi alle attività della succursale;
k) la chiusura della succursale.
Devono essere presentati i documenti seguenti:
I documenti, i dati e le generalità sono conservati in formato digitale e pertanto non è necessario presentarsi di persona presso i servizi del registro.
Sul sito web del registro generale delle imprese è possibile cercare qualsiasi informazione commerciale divulgata.
È possibile effettuare una ricerca utilizzando solo una delle seguenti informazioni relative alla società:
Le seguenti informazioni relative alla società sono disponibili gratuitamente sul sito web del registro e tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS):
a) la ragione sociale, la denominazione o le denominazioni abbreviate e la forma giuridica della società;
b) la sede legale e lo Stato membro di iscrizione;
c) il numero di registro e l'identificativo unico europeo (EUID);
d) i dettagli del sito web, lo status della società, ossia se è attiva, se ha sospeso le iscrizioni, se è sciolta, se è in liquidazione, è stata cancellata dal registro o ha cessato l'attività;
e) l'oggetto sociale;
f) le generalità degli amministratori;
g) i dati relativi alle sue succursali negli Stati membri dell'UE.
Chiunque sia interessato può inoltre consultare gratuitamente, scaricare, archiviare elettronicamente sui propri dispositivi e stampare o comunque riprodurre qualsiasi atto, informazione o avviso pubblicato nel sito web del registro per la consultazione pubblica, sia dai servizi del registro sia automaticamente dagli incaricati a tal fine.
Chiunque sia interessato può ottenere dal registro copie certificate, estratti e certificati dietro pagamento di una tassa per ciascun documento, dato, copia, estratto o certificato.
Nel caso in cui una persona interessata intenda ottenere certificati ufficiali (autentici), copie o estratti di documenti o dati registrati nel fascicolo della società presente nel registro può iscriversi gratuitamente al servizio delle relazioni con l'esterno del registro generale delle imprese.
È possibile iscriversi tramite i seguenti collegamenti ipertestuali:
A) come persona fisica https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm
B) come persona giuridica https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm
Per ottenere certificati ufficiali o copie di documenti e generalità, occorre corrispondere una tassa pari a 5,00 EUR mediante domanda elettronica pertinente, come indicato sopra. I certificati o le copie dei documenti o dei dati pertinenti sono consegnati in due modi: in modo digitale mediante l'applicazione per le relazioni con l'esterno del registro o per posta all'indirizzo del destinatario in qualunque parte del mondo.
La procedura di registrazione di documenti o dati al registro si svolge a distanza e interamente per via elettronica. Pertanto non è possibile presentarsi di persona.
La procedura di presentazione dei documenti e dei dati è effettuata interamente per via elettronica.
Ciascun soggetto è certificato nel sistema del registro per la presentazione di documenti e dati. Il soggetto (il suo rappresentante legale o autorizzato) accede al sistema informativo del registro e seleziona la domanda elettronica appropriata. Ogni domanda è standardizzata e indica (elenca) una serie di documenti e dati da presentare.
Le domande di iscrizione rientrano in due categorie generali:
Α) domande soggette al controllo di legittimità, e
B) domande soggette al controllo della completezza.
Le domande soggette al controllo di legittimità sono inoltrate a un funzionario competente dei servizi del registro, che controlla la legittimità del documento presentato e, se non vi sono ostacoli, approva e registra la domanda. Il sistema registra il documento, crea un'unica iscrizione, emette un codice di registrazione e produce automaticamente un modello di avviso standardizzato.
Le domande soggette a controllo di legittimità sono registrate automaticamente nel registro, senza intervento umano, immediatamente dopo la loro presentazione. Il sistema informativo effettua una serie di controlli per verificare la completezza del documento conformemente alla legge.
Le persone giuridiche di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 4919/22, nei casi diversi da quelli previsti alle lettere l), m), n) e p), sono tenute a registrare e pubblicare nel registro fatti giuridici, dichiarazioni, documenti e altre informazioni affinché si producano i seguenti effetti giuridici:
a) acquisizione della personalità giuridica se la costituzione è in corso;
b) modifiche dello statuto;
c) completamento di fusioni, scissioni o trasformazioni;
d) scioglimento dopo la decisione degli azionisti o l'emissione del pertinente atto amministrativo;
e) la ripresa delle attività, se in liquidazione, e nei casi in cui la procedura fallimentare sia sospesa a seguito dell'adempimento dei crediti, del discarico o in qualsiasi altro caso in cui sia prevista la ripresa delle attività di una persona giuridica;
f) la perdita della personalità giuridica a seguito della cancellazione dal registro;
g) la reiscrizione nel registro e l'apertura di nuove procedure di liquidazione a norma dell'articolo 28, comma 4.
Le persone fisiche o giuridiche o loro associazioni di cui all'articolo 16 della legge 4919/22 non possono far valere, nei confronti di terzi, documenti e dati per i quali non sono state espletate le formalità di pubblicità di cui all'articolo 17, a meno che non dimostrino che detti terzi erano a conoscenza di tali documenti e dati.
Se il testo pubblicato non corrisponde al documento o ai dati archiviati nel registro, le persone di cui all'articolo 16, commi da 1 a 4, non possono farli valere nei confronti di terzi. I terzi possono far valere i dati pubblicati, a meno che le suddette persone non dimostrino che i terzi in questione erano stati informati circa il testo registrato nel registro.
Conformemente a quanto precede, i terzi possono far valere documenti o dati per i quali le formalità di pubblicità non sono ancora state espletate, a meno che la mancanza di pubblicità non li renda nulli.
In caso di discordanza tra la data di deposito e la data di pubblicità, si considera quest'ultima come data di deposito ai fini dei termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti e dei mezzi di ricorso.
Il servizio di registrazione competente è responsabile dell'esattezza delle registrazioni. In particolare, a norma dell'articolo 20 della legge 4919/22, il servizio di registrazione competente è responsabile per quanto segue:
a) l'iscrizione nel registro di coloro che sono tenuti a iscriversi a norma dell'articolo 16;
b) la presentazione di documenti e la pubblicità relative a coloro che sono tenuti a iscriversi;
c) il ricevimento, l'iscrizione, se non è effettuata per via elettronica, il controllo della completezza e, se necessario, della legittimità delle domande pertinenti, dei documenti allegati, delle informazioni o delle dichiarazioni, come pure la verifica delle domande di approvazione della ragione sociale e del nome abbreviato e la prenotazione di tali ragioni sociali, a norma dell'articolo 55, comma 3;
d) la risposta alle domande poste tramite il BRIS riguardanti i documenti e le informazioni di cui agli articoli 33, 35 e 39;
e) il rilascio di certificati, copie ed estratti, conformemente all'articolo 46, comma 3;
f) l'esecuzione di controlli a campione sulla costituzione di società tramite il servizio di sportello unico elettronico (e-YMS) e sulla presentazione automatica di documenti al registro, effettuata a norma dell'articolo 26, comma 4.
Se il registro tratta dati personali, il servizio per il sostegno e lo sviluppo dei sistemi di informazione per il registro generale delle imprese (G.E.MI.) e lo sportello unico dell'Unione delle camere di commercio greche sono titolari del trattamento dei dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della legge 4624/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 137), in combinato disposto con l'articolo 47 della legge 4623/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 134), relativa ai dati del settore pubblico.
Ministero dello Sviluppo e degli investimenti
Segretariato generale per il Commercio
Direzione generale del Commercio interno e della tutela dei consumatori
Indirizzo della società:
Pl. Kaningos, 10181 ATENE
e-mail: companylaw@mindev.gov.gr
Pubblicazione elettronica del registro generale delle imprese (G.E.MI)
Iscrizione dei cittadini ai servizi online del registro generale delle imprese (G.E.MI.)
Iscrizione delle imprese al registro generale delle imprese (G.E.MI.)
Legislazione relativa al registro generale delle imprese (G.E.MI.)
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In Spagna, alle conservatorie spetta la tenuta dei seguenti registri:
La presentazione dei registri immobiliari e i link correlati possono essere consultati sul portale europeo della giustizia, nella sezione relativa ai registri immobiliari.
Nella presente pagina si può trovare:
Sicurezza giuridica ed economica.
Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti salienti del sistema spagnolo di registrazione delle imprese.
Il registro delle imprese è il principale strumento giuridico per la formalizzazione delle attività commerciali. È essenziale allo sviluppo economico in quanto mezzo per ridurre i costi di transazione.
Le trascrizioni nel registro sono effettuate previa verifica dei requisiti di validità da parte del conservatore del registro: controllo della legalità e della validità del contenuto degli atti e accordi sociali, nonché della capacità e legittimazione di coloro che li sottoscrivono.
In virtù di tale controllo da parte del conservatore, alle dette trascrizioni sono conferiti effetti giuridici sostanziali:
In tal modo, tanto le imprese quanto i cittadini e le pubbliche amministrazioni evitano alti costi di transazione, poiché dispongono di sufficienti informazioni accreditate in merito ai soggetti giuridici con i quali intendono instaurare rapporti contrattuali, nonché alla loro situazione giuridica ed economica.
Il principio generale per la trascrizione nel registro delle imprese è quello della pubblicità degli atti. Gli atti pubblici possono essere di natura notarile, giudiziaria o amministrativa. La trascrizione di scritture private potrà essere effettuata solo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento del registro delle imprese. Sono esempi di trascrizioni di scritture private: l'iscrizione dell'imprenditore individuale che non sia armatore, la nomina, la sospensione, l'accettazione di nomina e la dimissione dall'incarico di amministratore, liquidatore e revisore, nonché la delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione.
Il procedimento è su richiesta, ossia è iniziato, salvo eccezioni, dall'interessato alla trascrizione..
L'accesso al registro delle imprese in Spagna non è gratuito.
Il tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese e il Regolamento del registro delle imprese fissano i costi di iscrizione e di pubblicità.
I costi d'iscrizione dipendono da vari fattori e sono consultabili direttamente nel tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese.
I costi di pubblicità oscillano tra 1,20 e 24 euro e possono essere consultati direttamente nel medesimo tariffario o alla pagina del collegio dei conservatori di Spagna (tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese) o nella pagina del Collegio dei conservatori del registro di Spagna.
Il registro delle imprese è pubblico e spetta al conservatore del registro il trattamento amministrativo delle informazioni contenute nelle annotazioni del registro.
Concetto.- La nota informale ha valore puramente informativo e non attesta la veridicità del contenuto delle annotazioni. Riporta tutti o solo alcuni dei dati contenuti nella relativa annotazione.
Modalità per ottenerla.- Esistono due modi per richiedere e ottenere una nota informale:
Concetto.- Le certificazioni sono copie o trascrizioni, letterali o in forma di resoconti, del contenuto del registro che, previo trattamento amministrativo da parte del conservatore, costituiscono l'unico mezzo per attestare in maniera irrefutabile il contenuto delle annotazioni nel registro delle imprese. I conservatori possono essi stessi certificare i documenti archiviati o depositati presso il registro.
Modalità per ottenerla.- Al fine di ottenere una certificazione, la relativa richiesta deve essere inoltrata per iscritto su supporto cartaceo e presentata di persona, per posta, per fax o altro procedimento analogo.
Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente indirizzo:
La pagina offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:
In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Publicidad Mercantil" (pubblicità delle imprese)".
Chiunque può avere accesso in tempo reale all'informazione interattiva sulle imprese che il collegio dei conservatori fornisce attraverso la pagina suindicata. Le informazioni corrispondenti a determinati dati societari, così come all'esatto contenuto dei bilanci depositati, potrà essere ottenuta immediatamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Le informazioni ottenute relativamente ai dati societari registrati sono aggiornate e veritiere.
La direttiva 2012/17/UE relativa all'interconnessione dei registri delle imprese, introduce tra l'altro l'articolo 3bis della direttiva 2009/101/CE, nel quale si stabiliscono determinati obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni in relazione alle disposizioni nazionali in base alle quali i terzi interessati possono avvalersi delle indicazioni e ciascun tipo di atti di cui all'articolo 2, conformemente all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7. In particolare, gli Stati membri devono fornire queste informazioni per la pubblicazione sul portale europea della giustizia elettronica, in base alle norme previste per quest'ultimo e ai relativi requisiti tecnici. Tali informazioni si riferiscono a come, per ogni sistema giuridico, le richieste possono essere introdotte per consultare i dati di cui all'articolo 2 della direttiva, e inoltre si riferisce all'opponibilità degli atti registrati nel registro rispetto ai terzi.
I dati di cui all'articolo 2 della direttiva vengono pubblicati nel registro delle imprese spagnolo, che è regolato dai principi relativi ai dati personali, alla pubblicità, alla legittimità, alla fede pubblica (o buona fede), opponibilità, trasmissione successiva dei titoli e pubblicazione.
L'articolo 19 della legge 14/2013, e il suo allegato (Disposición Adicional 13ª), a sostegno degli imprenditori e della loro internazionalizzazione stabiliscono la tenuta del registro delle imprese in formato elettronico, mediante un sistema informatico unico, nella forma stabilita dalla legge.
Le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere rese pubbliche con un certificato o un estratto.
La certificazione emessa dal registro delle imprese è l'unico modo di accreditare il contenuto dei libri e fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, del codice del commercio e dagli articoli 12 e 77 del regolamento sul registro delle imprese.
Gli articoli 12 e 78 del regolamento del registro delle imprese fanno riferimento agli estratti di tutte o di alcune delle informazioni registrate nel registro delle imprese.
Inoltre, si può effettuare la consultazione sul registro online, come stabilito all'articolo 79 del medesimo regolamento.
Conformemente all'articolo 23, quarto comma del codice del commercio e 80 del regolamento del registro delle imprese, si applicano anche le norme sulla pubblicità previste nella normativa ipotecaria, in particolare gli articoli 221, 222, 222.bis, 227 e 248 della legge ipotecaria, da cui deriva la possibilità di pubblicizzare per via telematica. L'articolo 110, primo comma della legge 24/2001 stabilisce la pubblicazione sul registro utilizzando la firma digitale e si applica inoltre ai registri delle imprese, nell'ambito dell'utilizzazione di tecniche elettroniche, informatiche e telematiche anche per quanto riguarda i registri delle imprese (articoli 106-115).
Il registro centrale delle imprese ha come oggetto, conformemente all'articolo 379 del regolamento del registro delle imprese l'organizzazione, la registrazione e la pubblicazione unicamente a fini informativi, dei dati ricevuti dai registri delle imprese; ha inoltre come oggetto l'archivio e la pubblicità delle denominazioni di enti e persone giuridiche, la pubblicazione della Gazzetta ufficiale del registro delle imprese, la gestione del registro relativo a società ed enti che abbiano trasferito all'estero il proprio domicilio senza perdere la cittadinanza spagnola e la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del regolamento CE 2157/2001. Il registro centrale delle imprese può rilasciare estratti, conformemente all'articolo 23 del codice del commercio e 382 del regolamento del registro delle imprese, ma non può rilasciare certificati, salvo quelli relativi a ragioni sociali e denominazioni nonché concernenti enti iscritti.
La pubblicazione può essere richiesta per posta fax, o mezzi analoghi.
Attraverso la pagina Registri della Spagna si possono richiedere informazioni per via telematica mediante il "FLEI" (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).
Conformemente all'articolo 9 del regolamento del registro delle imprese, che regola l'opponibilità: "1. Gli atti soggetti a iscrizione sono opponibili rispetto ai terzi in buona fede soltanto se sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del registro delle imprese. Sono fatti salvi gli effetti della registrazione. 2. Se si tratta di operazioni realizzate entro i quindici giorni dalla pubblicazione, gli atti iscritti e pubblicati non saranno opponibili a terzi che possano provare di non essere stati in grado di conoscerli. 3. In caso di discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto dell'iscrizione, i terzi di buona fede potranno invocare la pubblicazione nel caso in cui fosse favorevole. Chiunque sia responsabile per la discrepanza dovrà risarcire la parte danneggiata. 4. Si presume che il terzo agisca in buona fede qualora non si possa provare che era a conoscenza di un documento che avrebbe dovuto essere registrato ma non era stato registrato, oppure di un documento che era stato registrato ma non pubblicato o di una discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto della registrazione nel registro."
Si possono consultare ulteriori informazioni sugli:
Gli antecedenti dell'attuale legislazione del registro delle imprese spagnolo sono.
Sono le norme generali contenute nel codice del commercio del 22 agosto 1885. La materia afferente al registro delle imprese contenuta in tale codice è stata modificata a più riprese, da ultimo ad opera della legge 19/1988, del 25 luglio 1989.
Il registro delle imprese è un ufficio pubblico, che ha sede in ciascun capoluogo di provincia nonché in altre città previste dal suo stesso regolamento, sotto la responsabilità di uno o più conservatori, e che dipende dal ministero della Giustizia, più precisamente dalla direzione generale dei Registri e del Notariato (Dirección General de los Registros y del Notariado).
Il conservatore è un professionista del diritto ed esercita la funzione pubblica di controllare sotto la propria responsabilità la legalità di tutti i documenti che devono essere inseriti nel registro.
Vi è un registro delle imprese in ciascun capoluogo di provincia della Spagna. Inoltre esistono registri delle imprese nelle città di Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde e Santiago de Compostela. Esiste altresì un registro centrale unico delle imprese che si occupa delle denominazioni delle società ed entità commerciali.
Le società acquisiscono la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale, il che significa che l'iscrizione nel registro è obbligatoria e a carattere costitutivo.
Sicurezza giuridica ed economica.
L'oggetto del registro dei beni mobili è la trascrizione della proprietà e di altri diritti reali che gravano su beni mobili suscettibili di iscrizione nel registro.
Beni mobili propriamente detti: veicoli a motore, beni di consumo, macchinari ad uso industriale, stabilimenti industriali, riserve di magazzino, beni agricoli e allevamenti di bestiame, nonché la maggior parte dei beni previsti dalla legge.
Taluni beni immateriali o diritti: diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di sfruttamento di opere cinematografiche, licenze amministrative e crediti in generale.
La proprietà, i sequestri, le riserve di proprietà, le ingiunzioni di non disporre, le ipoteche mobiliari, i pegni senza spossessamento (prendas sin desplazamiento) e altri atti suscettibili di trascrizione o annotazione previsti dalla legge.
Si tratta di un registro pubblico, che dipende dal ministero della Giustizia. Non è un registro meramente amministrativo, bensì previsto dalla legge. In generale, ha natura volontaria, pur essendo la volontarietà incentivata dagli effetti favorevoli prodotti dalla trascrizione. Si basa su un sistema di libertà delle forme: di norma, i contratti sono trascritti in forma di scritture private autenticate, ma anche di modelli ufficiali. Inoltre, beneficia della qualificazione da parte del conservatore del registro, ossia il conservatore opera un controllo della legalità prima della trascrizione, tanto del titolo quanto del fatto suscettibile di trascrizione.
Questo registro è organizzato come un sistema a base reale (folio real) cartaceo e in formato elettronico.
Il regio decreto 1828/1999 struttura il registro dei beni mobili in sei sezioni:
No. Le sue tariffe sono fissate dall'ordinanza del 20 luglio 1999, il cui articolo 36 esplicita i diritti da riscuotere in funzione del valore dell'oggetto dell'iscrizione:
Per quanto riguarda l'ipoteca su beni mobili e il pegno senza spossessamento, vige il tariffario del registro immobiliare ed è pertanto riscosso quanto in esso previsto (si veda l'apposita sezione relativa al registro immobiliare).
Per quanto riguarda l'informazione relativa al contenuto del registro, sono necessari 3 euro per le note informative e da 6 a 24 euro per le certificazioni.
A ciò va aggiunta l'IVA in vigore al momento del pagamento.
Si rinvia ai "link correlati" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente
Poi selezionare: "Acceso al registro elettronico". La pagina successiva offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:
In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Pubblicità dei beni mobili" (Publicidad Bienes Muebles);
Mediante questo registro sono tutelati gli interessi di consumatori ed utenti che concludono un contratto con una persona fisica o giuridica la quale utilizza condizioni generali di contratto. Detto registro consente di conferire maggior certezza al negozio giuridico privato e stabilisce direttamente i mezzi necessari ad evitare contenziosi.
Il registro delle condizioni generali di contratto persegue i seguenti obiettivi:
Sono definite condizioni generali di contratto quelle clausole contrattuali che sono state redatte unilateralmente ("predisposte") da una delle parti del contratto, al fine di essere incorporate in una molteplicità di contratti. In altre parole, si tratta di condizioni che non sono state oggetto di negoziazione individuale. Non è necessario che si tratti di clausole abusive.
Nella pratica, a dispetto delle possibilità offerte dal sistema, non tutte le condizioni generali che fanno parte di contratti di adesione sono depositate in questo registro. Il loro deposito è volontario, fatti salvi determinati settori della contrattazione la cui determinazione è demandata al governo.
Nei casi in cui il deposito delle condizioni generali avviene, non è raro che chi le deposita, laddove concluda nuovi contratti che le includono, si riferisca ad esse mediante rinvio ai riferimenti del loro deposito nel registro, piuttosto che riprodurle per esteso nei futuri contratti. Molti utenti che hanno sottoscritto un contratto contenente condizioni generali di contratto ignorano quali siano esattamente le clausole che li vincoleranno, dal momento che può risultare indispensabile sapere quali erano le condizioni del contratto, a cosa li vincolavano, come è possibile a posteriori sottrarsi a tali obblighi e, in questo caso, con quali conseguenze.
Si tratta di sentenze che trovano la loro origine in un'azione introdotta da un soggetto interessato (azione individuale) o da un'organizzazione di consumatori in rappresentanza di vari soggetti interessati (azione collettiva) che abbiano ottenuto una sentenza favorevole e definitiva.
Una volta iscritta, quest'ultima produrrà effetto in altri procedimenti che si riferiscono a condizioni identiche.
L'intenzione è che, con una sola sentenza pronunciata sul carattere abusivo di determinate clausole, si possano risolvere migliaia di reclami cosicché, qualora successivamente siano usate clausole abusive identiche a quelle già dichiarate nulle, non sia necessario aprire un nuovo contenzioso, purché si tratti dello stesso soggetto che le ha predisposte. Da qui, l'idea di pubblicare il contenuto di dette sentenze attraverso il registro.
Il carattere espressamente giuridico di questo registro deriva dagli effetti che la trascrizione conferisce alla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva da parte dell'autorità giudiziaria. La trascrizione di una clausola in quanto abusiva produce effetti nei confronti dei terzi. Il registro prevede che, nei casi in cui, malgrado la trascrizione della sentenza definitiva, venga perpetuato l'uso di clausole dichiarate nulle dai giudici in seguito ad un'azione individuale o collettiva, il conservatore possa annotare la persistenza dell'utilizzo di tali clausole, dandone al contempo notizia al ministero della Giustizia.
La legge sulle condizioni generali (Ley de Condiciones Generales) del 1998 ha istituito il relativo registro, conferendone la responsabilità ai conservatori dei registri della proprietà e delle imprese. Fa parte del registro dei beni mobili.
Il registro delle condizioni generali di contratto costituisce una delle sezioni del registro dei beni mobili e può essere consultato tramite i link riportati alla fine di questa pagina.
Sí.
Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati qui di seguito. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente:
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare i registri delle imprese in Francia.
I registri locali delle imprese (RCS) sono gestiti dalle cancellerie dei tribunali di commercio nella metropoli e nei tribunali misti di commercio (dipartimenti e regioni d'oltremare) nonché dalle cancellerie dei tribunali giudiziari aventi competenza commerciali nei dipartimenti del Basso Reno, Alto Reno e Mosella. Le dichiarazioni di iscrizione, modifica e radiazione delle imprese negli RCS sono controllate dalla cancelleria che accerta la conformità di quanto prodotto alle disposizioni legislative e regolamentari e la corrispondenza ai documenti giustificativi nonché agli atti depositati in allegato. Tali controlli nel merito e di forma sono effettuati sotto la supervisione del presidente o di un giudice a tal fine adibito, competente per decidere in merito a eventuali contestazioni fra il soggetto e la cancelleria.
Il Kbis, estratto del registro delle imprese, costituisce una vera e propria carta d'identità dell'impresa e comprende tutte le informazioni che l'impresa è tenuta a dichiarare. L'estratto dell'RCS mira a garantire la certezza giuridica delle operazioni commerciali consentendo agli interessati di conoscere la struttura giuridica dell'imprese, la sua dirigenza e le sue attività, il luogo di esercizio e le modalità di conduzione. Esso permette di appurare l'esistenza di una procedura concorsuale. Questo atto autentico, rilasciato e firmato dalla cancelleria del tribunale, fa fede fino a querela di falso.
A livello nazionale l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) gestisce un registro nazionale delle imprese. Questo registro accentra il complesso delle informazioni e dei documenti controllati e convalidati dalle cancellerie e iscritti ai registri delle imprese gestiti in ogni cancelleria. L'INPI è responsabile della diffusione e della messa a disposizione gratuita del pubblico, a fini di riutilizzo, delle informazioni tecniche, commerciali e finanziarie contenute nel registro RNCS.
Il sito internet Infogreffe, è la piattaforma di diffusione del complesso dei registri delle imprese (della metropoli, comprese l'Alsazia e la Mosella nonché i dipartimenti e le regioni d'oltremare). Il sito Infogreffe.nc consente di consultare le informazioni giuridiche delle imprese della Nuova Caledonia. Esso permette inoltre di espletare le formalità relative all'iscrizione, alla modifica, alla radiazione e al deposito dei conti annuali in linea. Il servizio è offerto in francese e in inglese.
Attraverso il portale DATA INPI, il sito dell'INPI consente di accedere, in dati aperti, ai dati delle registrazioni, alle modifiche, alle radiazioni e ai conti annuali delle imprese.
Il BODACC garantisce la pubblicità degli atti registrati nell'RCS, dalla creazione alla radiazione della società: in particolare vendite e cessioni, procedure concorsuali, presentazione dei conti annuali. La trasmissione al BODACC avviene senza l'intervento degli interessati, che non devono prendere alcuna iniziativa. Le inserzioni devono essere effettuate con diligenza e sotto la responsabilità della cancelleria che riceve le dichiarazioni.
La pubblicità sul BODACC, che consente di garantire la massima diffusione delle iscrizioni nell'RCS, dipende dalla Direction de l’information légale et administrative (Dila).
Il sito Infogreffe consente di consultare gratuitamente alcune informazioni sulle imprese che vi figurano. La diffusione degli estratti dell'RCS e degli atti ivi allegati avviene a pagamento, secondo un tariffario fissato dallo Stato.
La diffusione dei dati RNCS da parte dell'INPI, attraverso il portale DATA INPI, è gratuita. Il riutilizzo dei dati è disciplinato da una licenza.
Dal 1° luglio 2015 il BODACC è pubblicato in forma esclusivamente virtuale. Il contenuto del sito (ossia gli avvisi BODACC) è gratuito da luglio 2011.
Nel 2016 è stato creato inoltre un nuovo portale d'accesso digitale, il «Portail de la Publicité Légale des Entreprises». Esso consente agli utenti di accedere attraverso un'unica interfaccia agli avvisi e alle informazioni legali pubblicate sui tre siti internet, ossia https://www.infogreffe.fr/, https://actulegales.fr/, https://www.bodacc.fr/.
Il sito Infogreffe consente di ricercare un'impresa mediante:
Il sito DATA INPI consente di cercare un'impresa mediante il numero SIREN, la ragione sociale, il marchio commerciale, la dirigenza, il nome del comune in cui ha sede legale o parole contenute nella descrizione dell’attività dell'impresa.
Il sito del BODACC consente di ricercare un avviso relativo a un'impresa mediante il numero SIREN o la denominazione sociale.
Registre de Commerce européen (registro europeo delle imprese)
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Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai tribunali commerciali (trgovački sudovi).
Il registro delle imprese è un registro pubblico contenente dati e documenti relativi agli enti che vi devono essere iscritti per legge. Il tribunale che procede all'iscrizione nel registro è responsabile dell'autenticità delle iscrizioni. Nel registro sono iscritti: le società commerciali pubbliche (javna trgovačka društva), le società in accomandita (komanditna društva), i gruppi di interesse economico (gospodarska interesna udruženja), le società anonime (dionička društva), le società a responsabilità limitata (društva s ograničenom odgovornošću), i singoli imprenditori (trgovci pojedinci), le società europee (SE), i gruppi europei di interesse economico (GEIE), le società cooperative europee (SCE), le istituzioni (ustanove), le comunità di istituzioni (zajednice ustanova), le cooperative (zadruge), le unioni di cooperative (savezi zadruga), le unioni di credito (kreditne unije), le società a responsabilità limitata semplice (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) le altre persone giuridiche che per legge devono essere iscritte. Le filiali sono iscritte nel registro soltanto quando previsto dalla legge.
Il registro non contiene dati relativi agli artigiani o alle associazioni.
Chiunque e senza bisogno di dimostrare un legittimo interesse, ha diritto di consultare le informazioni iscritte nel registro principale, i documenti su cui una iscrizione è basata, e gli altri documenti e le altre informazioni conservate nella raccolta dei documenti tranne i documenti esclusi per legge dalla possibilità di essere pubblicamente consultati. Chiunque può domandare anche un estratto, una copia certificata conforme o una trascrizione di documenti e di dati conservati nella collezione dei documenti.
Nel registro devono essere iscritti principali atti legislativi che disciplinano l'istituzione degli enti e la loro iscrizione, vale a dire: la legge sul registro di commercio (Zakon o sudskom registru o ZSR), la legge sulle società commerciali (Zakon o trgovačkim društvima o ZTD) e il regolamento sul modo di iscrizione nel registro di commercio (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). I dati la cui iscrizione è richiesta dalla legge sono iscritti nel registro e modificati in conformità delle suddette leggi.
I dati relativi agli enti iscritti nel registro sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere consultati gratuitamente sul sito internet del registro di commercio.
La procedure di iscrizione nel registro prende avvio con l'introduzione di una domanda scritta intesa a ottenere l'iscrizione del dati o la modificazione di dati già iscritti. Questa domanda va presentata al tribunale competente in formato cartaceo o per via elettronica. Salvo contraria disposizione di legge la domanda deve essere presentata al tribunale entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione. Nei casi previsti dalla legge il tribunale avvia d'ufficio alla procedura di iscrizione.
Nell'ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni della legge sul registro di commercio, anche i notai possono entrare in contatto elettronicamente con il tribunale che procede all'iscrizione.
Esiste una procedura di iscrizione semplificata per le società a responsabilità limitata semplici (j.d.o.o.) (società con al massimo tre soci e con consiglio di amministrazione composto da un solo membro e un capitale sociale di almeno 10,00 HRK). Per costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata semplice gli interessati devono utilizzare dei formulari notarili.
Possono introdurre domande di iscrizione nel registro:
L'efficacia giuridica di un'iscrizione decorre dal giorno successivo all'iscrizione nel registro (salvo contraria disposizione di legge) e è opponibili ai terzi a decorrere dalla sua pubblicazione.
Esiste una presunzione legale di conoscenza delle informazioni iscritte nel registro principale che sono state pubblicate conformemente alle disposizioni di legge sul registro di commercio.
Chiunque può trarre beneficio dall'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti che vi sono stati scritti legalmente salvo che non risulti che la detta persona aveva conoscenza dell'inesattezza dei dati o dei fatti iscritti.
Per quanto concerne le azioni esperite prima del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'iscrizione, le informazioni iscritti e i documenti menzionati nella pubblicazione non sono opponibili a un terzo se quest'ultimo prova di non averne avuto conoscenza.
Una persona di buona fede non può subire pregiudizio per il fatto di aver fatto affidamento all'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti.
Le infrazioni penali e amministrative e le sanzioni inflitte dai tribunali che hanno proceduto all'iscrizione nel registro sono definite agli articoli da 624 a 632 della legge sulle società commerciali. Gli articoli 81 e 81 bis della legge sulle società commerciali definiscono l'avvio della procedura di messa in mora e di applicazione delle sanzioni per le persone che avevano l'obbligo di introdurre una domanda di iscrizione nel registro.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese in Italia.
Il Registro delle Imprese italiano è tenuto dalle Camere di commercio, con il supporto di Unioncamere, sotto la vigilanza del giudice del Registro e del Ministero dello Sviluppo Economico. L’infrastruttura telematica è realizzata e manutenuta da InfoCamere, la società consortile per azioni delle Camere di commercio.
Il Registro fornisce informazioni dettagliate relative alle imprese, tra cui:
Fornisce inoltre la possibilità di consultare documenti pubblici delle società, tra i quali:
Il Registro delle Imprese italiano persegue due tipi di divulgazione:
Al Registro è possibile accedere gratuitamente per ottenere alcune informazioni (ad esempio la denominazione e l'indirizzo della società). Tuttavia, l'accesso completo ai dati del Registro può avvenire solo su richiesta e a pagamento.
Il Registro delle Imprese è tenuto, in Italia, da appositi uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali uffici sono denominati uffici del Registro delleImprese ed agiscono sotto la vigilanza - di tipo giurisdizionale - di un giudice delegato dal tribunale territorialmente competente (vigilanza sulla regolarità formale della singola iscrizione), nonché sotto la vigilanza amministrativa del Ministero dello sviluppo economico.
Il Registro delle Imprese ha trovato la sua attuale organizzazione, in Italia, a seguito di una riforma del 1993 (articolo 8 della legge n. 580 del 1993), attuata con un regolamento del 1995 (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).
Con tale riforma il Registro delle Imprese, fino ad allora tenuto in forma prettamente cartacea dalle cancellerie commerciali dei tribunali, è stato trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché lo gestissero in modo completamente informatizzato, con piena ed immediata disponibilità dei dati e degli atti presenti nel registro su tutto il territorio nazionale.
Tali disposizioni sono state, successivamente, integrate dall’art. 31 della legge n. 340 del 2000, che ha reso obbligatorio per quasi tutte le tipologie di imprese (in particolare, per tute le società) l’utilizzo della firma digitale e degli strumenti informatici e telematici per la predisposizione e la presentazione delle istanze di iscrizione, e degli atti che le accompagnano, al Registro delle Imprese.
A seguito di una ulteriore evoluzione della normativa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) ormai tutte le tipologie di imprese, comprese quelle individuali, colloquiano con il Registro delle Imprese, ai fini dello svolgimento dei previsti adempimenti pubblicitari, mediante l’utilizzo della firma digitale nonché di appositi canali telematici.
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle Imprese accerta (articolo 11, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995):
a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
Va evidenziato, nel contempo, che la quasi totalità degli atti relativi alle società da iscrivere nel Registro delle Imprese è predisposta con l’intervento di un notaio: l’art. 11, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 recita, infatti: <<L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’articolo 2718 del Codice civile>>.
Ai sensi dell’art. 2193 del Codice civile:
Il Registro delle Imprese italiano è stato istituito nel 1993.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Questa pagina contiene un'introduzione sul registro delle imprese (Μητρώο Εταιρειών) di Cipro.
La Sezione Imprese del registro responsabile della registrazione, del monitoraggio, del controllo e della cancellazione di società nazionali, società estere, cooperative e ragioni sociali fa parte del Dipartimento del conservatore del registro delle imprese presso il Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.
Chiunque può effettuare una ricerca on line per sapere se una determinata impresa è iscritta nei registri della Sezione e per conoscerne la situazione (impresa operativa o cancellata). Si può effettuare una ricerca on line dei dati di tutte le imprese ed esaminare i documenti nei relativi fascicoli.
Il registro delle imprese è gestito dal Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.
La consultazione on line del registro delle imprese è gratuita.
L'affidabilità dei documenti presenti nel registro è garantita dalla normativa contenuta nel Capo 113 della legge sulle imprese che garantisce la validità delle informazioni nei confronti dei terzi, conformemente all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2009/101/CE, in base ai seguenti articoli di legge:
Esame, comunicazione e prova dei documenti tenuti dal conservatore.
Comunicazione da parte del conservatori del registro delle imprese della conservazione e dell'opponibilità dei dati registrati nel registro o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il conservatore del registro delle imprese garantisce che gli atti e le informazioni di cui al secondo comma siano disponibili e accessibili tramite il sistema d'interconnessione dei registri dell'Unione europea, sotto forma di messaggio normalizzato elettronico e controlla il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per quanto riguarda la trasmissione dei dati.
Rispetto del dovere di presentare relazioni al conservatore, compresa la relazione annuale e la dichiarazione finanziaria annuale (Articoli 118-121).
Si può effettuare la ricerca per nome e/o numero dell'impresa. Inoltre figurano informazioni più dettagliate sulla pagina della ricerca.
Il registro on line contiene informazioni su tutte le organizzazioni iscritte dal 1923, comprese le imprese straniere, le cooperative e i marchi delle imprese.
Dipartimento del conservatore del registro delle imprese e del curatore fallimentare (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)
Ministero del Commercio, dell'Industria e del Turismo (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
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Il registro delle imprese lettone è un ente pubblico lettone che registra società, operatori economici, le loro filiali e gli uffici di rappresentanza nonché tutte le modifiche apportate ai loro documenti fondamentali e che effettua altri atti previsti dalla legge. Sono inoltre registrati i media, le associazioni e le fondazioni, le garanzie commerciali, l'influenza determinante esercitata su un'impresa, gli accordi contrattuali matrimoniali, gli accordi di partenariato pubblico-privato, i partiti politici, i tribunali e gli organi di arbitrato, le associazioni professionali, le organizzazioni religiose e le relative istituzioni, nonché le procedure concorsuali.
Sì, in Lettonia non esistono registri delle imprese online gratuiti.
Tuttavia, utilizzando le funzioni di ricerca proposte sul sito web del registro delle imprese lettone si possono ottenere le informazioni basilari seguenti concernenti le persone giuridiche registrate nel registro delle imprese:
Il registro delle imprese lettone dà la possibilità di ottenere le seguenti informazioni su tutte le persone giuridiche registrate liberamente e a titolo gratuito per quanto riguarda i dati pubblici:
Le informazioni sono fornite qui in formato .csv, .txt o .xlsx. L'utente può scegliere il formato indipendentemente dalle finalità d'uso previste delle informazioni. I dati sono aggiornati quotidianamente.
Tutti i dati inseriti nel registro delle imprese sono pubblicati elettronicamente sul sito internet della gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis". Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.
Il registro delle imprese della Lettonia fornisce informazioni su tutte le persone giuridiche registrate e sui relativi fatti giuridici.
Le informazioni del registro delle imprese di Lettonia possono essere ottenute a pagamento presentando un modulo di richiesta informazioni o un'altra domanda al servizio interessato, di persona, o tramite posta o posta elettronica info@ur.gov.lv, sotto forma di documento elettronico con firma elettronica sicura e marca temporale digitale. Il modulo di domanda dev'essere accompagnato da informazioni relative al pagamento effettuato a favore del registro delle imprese (con un documento che certifica che la tassa sulle informazioni richieste è stata versata, o con una copia o con la stampa di un estratto di operazioni bancarie online). Si raccomanda ai richiedenti di indicare sotto quale forma intendono ricevere le informazioni (rimesse al richiedente di persona, per posta o per via elettronica).
Si possono richiedere informazioni relative a una persona fisica o giuridica o su un fatto giuridico (contratto) anche in linea sul portale Latvija.lv. Le informazioni sono preparate in 10-15 minuti. Dopo il trattamento della richiesta, le informazioni ufficiali dell'autorità munite di timbro elettronico sono trasmesse sul portale o all'indirizzo di posta elettronica del cliente. Tale timbro elettronico attesta l'affidabilità dei dati e la relativa conformità alle informazioni che figurano nel registro delle imprese.
Gli importi dei diritti percepiti sono consultabili su internet.
Tutti i dati registrati nel registro delle imprese sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", ed elettronicamente sul sito web della Gazzetta ufficiale. Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.
I dati registrati nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", a meno che le pertinenti informazioni fossero note al terzo prima della pubblicazione. Tuttavia nel caso in cui un terzo possa dimostrare che non ne era a conoscenza e non avrebbe potuto essere a conoscenza delle informazioni pubblicate, tali informazioni non sono opponibili rispetto alle azioni legali intraprese entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Qualora le informazioni da registrare nel registro delle imprese siano state inserite o pubblicate in modo errato, il terzo in buona fede può far affidamento alle informazioni pubblicate anche se non corrispondono ai dati registrati nel registro delle imprese o all'effettiva situazione dell'impresa. Il terzo non può tuttavia far affidamento a informazioni pubblicate in modo errato se era consapevole delle inesattezze.
Per ulteriori informazioni cfr. l'articolo 12 del codice commerciale lettone (è disponibile anche una traduzione in inglese).
Contatti:
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs Pērses iela 2Il registro delle imprese della Repubblica di Lettonia è stato istituito il 1° dicembre 1990.
Registro delle imprese della Lettonia
Registro europeo delle imprese (accesso tramite Lursoft)
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La ricerca si può effettuare in base al numero di codice, al nome o a parte del nome della persona giuridica.
Questa sezione contiene una panoramica del registro lituano delle persone giuridiche.
Il registro delle persone giuridiche, che ha sostituito il precedente registro delle imprese e sistemi di registrazione separati per le organizzazioni pubbliche e altri organismi, è entrato in funzione il 1º gennaio 2004.
In Lituania la registrazione delle persone giuridiche è iniziata nell'ottobre 1990 presso i servizi di registro municipali, mentre le organizzazioni pubbliche erano registrate presso i diversi ministeri e altre istituzioni.
La digitalizzazione del registro delle persone giuridiche è iniziata nel 1990. Il registro è adesso integralmente digitalizzato.
Il codice civile della Repubblica di Lituania, la legge sul registro delle persone giuridiche, e le leggi che regolano le attività di forme giuridiche particolari di persone giuridiche, ad esempio la legge sulle società per azioni e le norme del registro delle persone giuridiche.
Si applicano anche altre leggi concernenti le attività delle persone giuridiche, come la legge sull'insolvenza delle persone giuridiche, ecc.
I dati presenti nel registro delle persone giuridiche, i documenti conservati nel registro e qualsiasi altra informazione comunicata al registro sono pubblici. Chiunque abbia presentato una richiesta, indicando a quale scopo e secondo quale base giuridica i dati saranno utilizzati, ha diritto di ottenere dati dal registro delle persone giuridiche e copie dei documenti ivi conservati.
Il numero di codice della persona giuridica; il suo nome; l'indirizzo della sede legale; gli organi della persona giuridica: dati sui membri degli organi di direzione della persona giuridica, i suoi liquidatori o curatori fallimentari; dati sulle persone legittimate a effettuare operazioni a nome della persona giuridica; la norma che consente a determinate persone di agire a nome della persona giuridica; la portata delle attività della persona giuridica; le date di inizio e fine dell'esercizio finanziario; la durata delle attività, se tale durata è limitata; lo status della persona giuridica (fallimento, liquidazione, in corso di ristrutturazione o riorganizzazione), informazioni sul fatto che la persona giuridica svolga attività di prestatore di servizi fiduciari, societari e amministrativi, operatore di cambio valuta virtuale, oppure operatore di portafogli di valuta virtuale in deposito; nei casi in cui una società per azioni o una società privata a responsabilità limitata abbia un unico azionista: i dati relativi all'azionista della società, la data di acquisizione di tutte le azioni, la data di trasferimento di tutte le azioni della società, o di parte di esse, ad altre persone; dati sui membri degli organi di sorveglianza; dati sul fondatore di una filiale o di un ufficio di rappresentanza della persona giuridica; i titoli delle relazioni finanziarie annuali o, nei casi previsti dalla legge, i titoli delle relazioni finanziarie annuali consolidate, e le date in cui sono state completate e presentate al registro delle persone giuridiche, ecc.
Richieste di registrare dati; verbali e decisioni delle assemblee dei partecipanti; verbali e decisioni delle assemblee degli organi di direzione collegiali; statuti/regolamenti; atti costitutivi di filiali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche straniere; le relazioni finanziarie annuali o, nei casi previsti dalla legge, le relazioni finanziarie annuali consolidate; le relazioni di valutazione delle attività, ecc.
La ricerca si può effettuare di persona.
La ricerca si può effettuare sul sito internet del registro.
La ricerca si può effettuare in base al numero di codice, al nome o a parte del nome della persona giuridica.
Non è possibile ottenere i documenti gratuitamente.
Per ottenere dati, informazioni e copie di documenti presenti nel registro occorre pagare i relativi diritti, il cui importo è fissato dal governo della Repubblica di Lituania.
È possibile ordinare online un estratto autenticato del registro delle persone giuridiche tramite il sistema di libero servizio, mediante posta elettronica, posta ordinaria o recandosi presso un ufficio assistenza clienti.
È possibile ordinare copia autenticata di un documento contenuto nel registro delle persone giuridiche mediante posta elettronica, posta ordinaria o recandosi presso un ufficio assistenza clienti. È possibile ordinare e ottenere online una copia non autenticata di un documento tramite il sistema di libero servizio.
Per il rilascio di un estratto o di una copia di un documento occorre pagare i relativi diritti fissati dal governo della Repubblica di Lituania.
La procedura di registrazione può essere avviata di persona.
Per registrare una persona giuridica nel registro delle persone giuridiche occorre presentare i seguenti documenti:
Un notaio o il ministero della Giustizia controllano la veridicità dei dati presentati al responsabile del trattamento del registro, la conformità degli atti costitutivi alle prescrizioni normative e la possibilità di registrare o inserire la persona giuridica, la filiale o l'ufficio di rappresentanza, gli atti costitutivi e i dati modificati, nonché i regolamenti della filiale o dell'ufficio di rappresentanza, in quanto gli obblighi stabiliti dalla legge o dagli atti costitutivi sono stati soddisfatti e le circostanze previste dalle leggi o dagli atti costitutivi si sono verificate.
È possibile costituire online le forme più comuni di persone giuridiche, come le società private a responsabilità limitata, i piccoli partenariati, le ditte individuali, gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e gli enti di beneficenza, che nell'insieme costituiscono circa l'80 % di tutte le persone giuridiche registrate nel registro delle persone giuridiche.
I documenti possono essere presentati direttamente per via elettronica al responsabile del trattamento del registro tramite il sistema del libero servizio clienti del centro di registrazione, a condizione che il fondatore disponga di una firma elettronica qualificata; che i documenti siano redatti in conformità dei modelli approvati (regolamenti, statuti, atto costitutivo); che non vi sia l'intenzione di utilizzare nel nome della persona giuridica il nome abbreviato dello Stato ("Lietuva"); che i proprietari dei locali rilascino prova firmata elettronicamente del consenso all'utilizzo dei locali per la registrazione della sede legale, se i locali non appartengono al fondatore; che le azioni di una società privata a responsabilità limitata siano pagate tramite contributo in contante; che gli obiettivi e le attività dell'associazione, dell'ente pubblico o della fondazione o ente di beneficenza siano coerenti con la classificazione di obiettivi e attività delle persone giuridiche; che la fondazione o ente di beneficenza non detenga capitale di dotazione.
Durante l'esame dei documenti presentati il responsabile del trattamento del registro accerta quanto segue:
Il responsabile del trattamento del registro può rifiutare la registrazione di una persona giuridica soltanto se viene rilevata una delle circostanze appena elencate.
Se i dati della domanda e gli atti costitutivi ricevuti sono stati autenticati da un notaio o dal ministero della Giustizia, il responsabile del trattamento del registro non verifica la veridicità dei dati presentati né la conformità del contenuto dei documenti alle prescrizioni normative.
I dati e le informazioni contenuti nel registro delle persone giuridiche sono considerati corretti fino a quando non sono contestati a norma della procedura prevista dalle leggi della Repubblica di Lituania e dagli atti giuridici dell'Unione europea.
La pubblicazione si basa sulle iscrizioni autenticate nel registro e sull'assenza di discordanze. Gli avvisi sono generati automaticamente nella pubblicazione di informazioni sulla base dei dati inseriti nel registro delle persone giuridiche.
L'organo di direzione della persona giuridica è responsabile dell'accuratezza dei documenti e dei dati presentati e della loro tempestiva presentazione al responsabile del trattamento del registro, a meno che la legge o gli atti costitutivi non prevedano diversamente.
I dati, le informazioni e i documenti contenuti nel registro sono pubblici. Chiunque può accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti nel registro, conformemente alla procedura prevista dalle leggi e dalla normativa del registro delle persone giuridiche. I destinatari dei dati possono utilizzare i dati contenuti nel registro soltanto allo scopo, nella misura e nel modo loro indicati nel momento in cui li hanno ricevuti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile del trattamento del registro delle persone giuridiche - impresa statale, centro di registrazione
Tel. +370 5 268 8262
Indirizzo di posta elettronica: info@registrucentras.lt
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Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare il registro di commercio e delle società (registre de Commerce et des Sociétés - RCS) del Lussemburgo.
Il registro delle società, che in origine riguardava solo le persone fisiche, è istituito con legge del 23 dicembre 1909 che istituisce un registro delle società. Nel 1972, sotto l'impulso della legislazione europea, è istituito un registro delle imprese. Nel 1987 i due registri vengono fusi in un unico registro, il registro di commercio e delle società. Dal 2003 tale registro è posto sotto l'autorità del ministro della Giustizia e la sua gestione è affidata a un gruppo di interesse economico, il LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.
L'informatizzazione del registro di commercio e delle società è iniziata nel 2006 ed è stata completata nel 2007. Il registro è ora pienamente consultabile e disponibile solo in formato elettronico.
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Il registro di commercio e delle società è pubblico.
I soggetti obbligati a iscriversi nel registro di commercio e delle società sono:
Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono tutte stabilite dalla legge e dipendono dalla forma giuridica del soggetto interessato.
In linea generale, vengono raccolti due tipi di informazioni:
Solo i documenti prescritti dalla legge sono depositati presso il registro di commercio e delle società. L'elenco dei documenti da depositare dipende dalla forma giuridica del soggetto interessato.
Tutti i documenti depositati per un soggetto registrato sono inseriti in un fascicolo elettronico specifico per il soggetto e conservati nel registro di commercio e delle società.
Il registro conserva pertanto i seguenti documenti (elenco non esaustivo):
Il registro è interamente elettronico e può essere consultato direttamente sul sito web del registro di commercio e delle società. Tuttavia, per le persone che non dispongono delle necessarie apparecchiature informatiche, è disponibile un ufficio fisico a Lussemburgo, dove è possibile effettuare ricerche su un computer dedicato.
I fascicoli possono essere consultati e visualizzati sul sito web del registro di commercio e delle società (RCS) attraverso il menu "Offered service" (Servizi proposti) e "Search for a RCS file” (Ricerca di un fascicolo RCS).
Per visualizzare i documenti depositati, l'utente deve accedere al sito web, con o senza un account personale.
Le ricerche pubbliche sono effettuate per numero di registrazione o per nome del soggetto interessato.
I documenti depositati presso il registro di commercio e delle società sono disponibili gratuitamente. Quando si consulta un fascicolo, si accede al documento depositato semplicemente cliccando sulla corrispondente icona PDF.
Gli estratti, i certificati o le copie certificate conformi rilasciati dall'amministratore del registro di commercio e delle società sono a pagamento.
Estratti e certificati possono essere ordinati sul sito web, tramite il menu Offered services (Servizi proposti).
Una copia certificata conforme di un documento depositato può essere ordinata consultando il fascicolo elettronico del soggetto interessato e contrassegnando la casella "Certified" (Certificata conforme) che si trova accanto all'icona PDF per visualizzare il documento depositato.
Il registro di commercio e delle società dispone di un helpdesk aperto a chiunque ne abbia bisogno. Un funzionario dell'amministratore del registro si occuperà quindi delle procedure elettroniche con la persona interessata. Il servizio è su appuntamento.
Tutte le operazioni effettuate nel registro di commercio e delle società richiedono l'accesso al relativo sito web.
Per accedere a fini di deposito/registrazione è necessario un certificato LuxTrust o eIDAS e deve essere creato un account utente. Una volta effettuato l'accesso, l'utente deve scegliere il menu "Electronic filing" (Deposito elettronico) per avviare il processo.
Dopo che l'utente avrà completato la sua domanda di deposito/registrazione, l'amministratore del registro di commercio e delle società effettuerà un breve controllo giuridico della domanda, entro tre giorni dal ricevimento, verificando la coerenza delle varie informazioni presentate e assicurandosi che tutte le informazioni richieste siano state trasmesse e che esista una base giuridica per il deposito o la registrazione delle informazioni/del documento.
Se la domanda è incompleta o errata o non è conforme alla legge, viene restituita all'utente per verifica e rettifica.
La pubblicazione di un atto o di un'informazione avviene mediante il deposito presso il registro di commercio e delle società, seguito dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni (Recueil électronique des sociétés et association - RESA). Una volta depositate presso il registro di commercio e delle società, le informazioni sono disponibili sul relativo sito web. La pubblicazione nella RESA ha luogo entro 15 giorni dall'avvenuto deposito e in pratica, solitamente, nel giorno stesso in cui le informazioni sono depositate.
Gli atti o gli estratti di atti possono essere fatti valere nei confronti di terzi solo a partire dal giorno della loro pubblicazione nella RESA, a meno che la società non dimostri che essi ne avevano avuto conoscenza anteriormente. I terzi possono tuttavia far valore gli atti o gli estratti di atti non ancora pubblicati. Per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e gli estratti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.
In caso di discordanza fra il testo depositato e quello pubblicato nella Raccolta elettronica delle società e delle associazioni, quest'ultimo non è opponibile ai terzi, che possono tuttavia farlo valere, salvo nel caso in cui la società non dimostri che essi abbiano avuto conoscenza del testo depositato.
A seguito di una riforma del 2016, quando l'amministratore del registro di commercio e delle società è diventato amministratore della Raccolta elettronica delle società e delle associazioni, non vi è più alcun rischio di discordanze fra il testo depositato e quello pubblicato.
Le richieste di accesso, rettifica o limitazione di operazioni di trattamento delle quali l'amministratore del registro di commercio e delle società è subappaltatore e il ministro della Giustizia è titolare del trattamento devono essere indirizzate a Luxembourg Business Registers (al seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk@lbr.lu, o per posta a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, all'attenzione del responsabile della protezione dei dati, L-2961 Lussemburgo), per l'inoltro al responsabile della protezione dei dati del ministero della Giustizia.
Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono conservate per 20 anni dalla cancellazione del fascicolo del soggetto registrato, conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili.
La persona che ha effettuato il deposito è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.
Le richieste di accesso, rettifica o limitazione di operazioni di trattamento delle quali l'amministratore del registro di commercio e delle società è subappaltatore e il ministro della Giustizia è titolare del trattamento devono essere indirizzate a Luxembourg Business Registers (al seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk@lbr.lu, o per posta a G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, all'attenzione del responsabile della protezione dei dati, L-2961 Lussemburgo), per l'inoltro al responsabile della protezione dei dati del ministero della Giustizia.
Le informazioni contenute nel registro di commercio e delle società sono conservate per 20 anni dalla cancellazione del fascicolo del soggetto registrato, conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili.
Indirizzo degli uffici | Indirizzo postale | Giorni e orario d'apertura |
14, rue Erasme Telefono: (+352) 26 428 -1 | Luxembourg Business Registers | Ufficio: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16 Helpdesk telefonico: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17:30 |
Sito web di Luxembourg Business Registers
Portale del registro di commercio e delle società
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La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese ungherese.
Il registro delle imprese contiene dati relativi alle imprese registrate e i documenti che servono da base per la registrazione. I dati contenuti nel registro – e relativi alle imprese in esso registrate – sono gestiti dai tribunali nella loro funzione di camere di commercio. Le informazioni e i documenti relativi alle imprese vi sono custoditi in formato elettronico. Le informazioni relative alle imprese registrate presso qualsiasi camera di commercio ungherese possono essere consultate gratuitamente sul sito internet del Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának (Servizio di informazione e registrazione telematica delle imprese del ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia – Servizio di informazione sulle imprese) - https://www.e-cegjegyzek.hu/.
Il sito consente l'accesso (online) ai dati seguenti (esistenti o cancellati), disponibili nel registro delle imprese al momento dell'interrogazione: - cégjegyzékszám (numero d'iscrizione al registro delle imprese);
Il primo giorno di ogni settimana viene effettuato l'aggiornamento dei dati seguenti.
I dati aggiornati il primo giorno della settimana possono essere reperiti utilizzando la funzione di ricerca.
Il registro delle imprese archivia informazioni anche sulla base di altri criteri (ad esempio, possono essere consultati dati che non sono più validi) e oltre ai dati sulle imprese permette di consultare anche documenti aziendali. Essi sono accessibili presso le camere di commercio o tramite il servizio di informazione sulle imprese; dietro pagamento di un diritto amministrativo possono essere ottenute copie certificate o non certificate di informazioni sulle imprese e documenti aziendali.
Il magyar cégnyilvántartás (registro delle imprese ungherese) può essere interamente consultato in forma gratuita con le modalità summenzionate all'indirizzo https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Per altre informazioni occorre pagare un importo per i diritti di visura.
Per la ricerca delle informazioni relative alle società si possono utilizzare i criteri seguenti:
denominazione della società,
numero d'iscrizione al registro delle imprese;
numero di partita IVA.
I dati di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE sono accessibili online gratuitamente per le imprese registrate in Ungheria.
In Ungheria le informazioni relative alle imprese sono fornite dai tribunali del commercio e dal Servizio informazioni sulle imprese e sono inoltre pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle imprese che è una pubblicazione ufficiale del ministero della Giustizia consultabile liberamente al seguente indirizzo http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Quando vengono pubblicati i dati (che si trovano sul registro delle imprese) nella suddetta Gazzetta, relativamente a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata, i tribunali commerciali pubblicano anche sulla Gazzetta medesima lo statuto della detta società o le eventuali modifiche. Tali informazioni vengono inserite quotidianamente.
I dati del registro delle imprese sono gestiti dagli organi giurisdizionali regionali nella qualità di tribunali commerciali. I dati relativi alle imprese e ai documenti d'impresa sono conservati sotto forma elettronica; essi vengono registrati presso il tribunale commerciale e sono disponibili gratuitamente sul sito web del servizio informazioni sulle imprese e sul registro elettronico delle imprese del ministero della Giustizia (Servizio di informazioni sulle imprese - https://www.e-cegjegyzek.hu/).
Le informazioni riguardanti il registro delle imprese sono archiviate dai tribunali in formato elettronico da quando, nel luglio 1993, l'Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer (Sistema nazionale di informazione e registrazione delle imprese) è divenuto completamente operativo.
Il tempo di risposta del sistema durante il collegamento tra due tribunali è di pochi minuti.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese di Malta.
Il Registro delle imprese di Malta (MBR) è un organo governativo al quale è stata concessa l'autonomia nel 2018 attraverso la Legislazione sussidiaria 595.27. Prima della sua istituzione, l'Agenzia era un organo dell'Autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA, Maltese Financial Services Authority). All'Agenzia sono stati conferiti tutti i poteri e le funzioni dell'addetto al registro ai sensi della legge sulle società (Capo 386 delle leggi di Malta) e di qualsiasi altra legge applicabile.
Inizialmente il sistema online è stato sviluppato nel 2004 e, successivamente, aggiornato nel corso degli anni per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei fornitori di servizi aziendali e delle imprese stesse. Il sistema online dell'MBR è attualmente sottoposto a un rigoroso processo di aggiornamento per fornire un servizio digitale più moderno, attingendo a una tecnologia più avanzata nella quale è prevista, tra le altre caratteristiche, una funzione che consente all'utente di apporre firme digitali e di creare una società online, utilizzando un sistema tecnologico più efficace. Si prevede che il sistema sarà completamente aggiornato e digitalizzato alla fine del 2021/inizio 2022.
La legge che istituisce l'Agenzia è la Legislazione sussidiaria 595.27. Tuttavia la legislazione vigente che diversifica ulteriormente i poteri e le funzioni dell'agenzia e assegna le funzioni e gli obblighi alle persone giuridiche e ai funzionari aziendali è ampia. La legislazione è la seguente:
Capo 386 delle leggi di Malta, legge sulle società;
S.L. 386.01 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Moduli);
S.L. 386.02 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale variabile);
S.L. 386.03 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Tariffe);
S.L. 386.04 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale fisso);
S.L. 386.05 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla prosecuzione delle società;
S.L. 386.06 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Applicabilità alle società offshore);
S.L. 386.07 delle leggi di Malta, Applicabilità della legge sulle società alle società offshore costituite e registrate a norma dell'Ordinanza sulle partnership commerciali e del decreto sulla legge sull'Autorità maltese per i servizi finanziari;
S.L. 386.08 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Gruppo europeo di interesse economico);
S.L. 386.09 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società di investimento a capitale variabile sotto forma di regimi pensionistici o fondi pensione);
S.L. 386.10 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società a celle che esercitano l'attività di assicurazione);
S.L. 386.11 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Il prospetto);
S.L. 386.12 delle leggi di Malta, regolamento relativo alle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata;
S.L. 386.13 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle che esercitano l'attività di assicurazione);
S.L. 386.14 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle a capitale variabile);
S.L. 386.15 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Società per azioni a celle riconosciute);
S.L. 386.16 delle leggi di Malta, regolamento relativo alle società di cartolarizzazione a celle;
S.L. 386.17 delle leggi di Malta, regolamento relativo al trasferimento della sede legale di una società europea (SE);
S.L. 386.18 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Sistema di interconnessione dei registri);
S.L. 386.19 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Registro dei titolari effettivi);
S.L. 386.20 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Esenzione dagli audit);
S.L. 386.21 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Fondo di ristrutturazione delle società);
S.L. 386.22 delle leggi di Malta, regolamento relativo alla legge sulle società (Compagnie di navigazione e compagnie aeree a celle);
S.L. 459.01 delle leggi di Malta, regolamento relativo ai contratti di garanzia finanziaria.
Capo 16 delle leggi di Malta, Codice civile;
S.L. 16.07 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Tariffe);
S.L. 16.08 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Notifiche e Moduli);
S.L. 16.10 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Organizzazioni esistenti);
S.L. 16.17 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Registro dei titolari effettivi - Associazioni);
S.L. 16.18 delle leggi di Malta, regolamento del Codice civile (Secondo allegato) (Registro dei titolari effettivi - Fondazioni);
S.L. 492.01 delle leggi di Malta, regolamento relativo alle organizzazioni di volontariato (Dichiarazioni e Conti annuali).
Il sistema online consente di accedere al Registro a qualsiasi persona fisica che desideri ottenere informazioni su società, fondazioni e associazioni.
I dati contenuti nel Registro comprendono informazioni gratuite e di uso generale (informazioni pubbliche). Sono inclusi, tra l'altro, le denominazioni e i numeri di registrazione dell'impresa, la sede legale, la data di costituzione, se si tratta di una società o meno, il capitale sociale e l'identità dei funzionari della società.
L'accesso ad altri documenti della società è fornito a un costo minimo. Tali documenti comprendono, tra l'altro, tutte le notifiche presentate e registrate dall'addetto al registro per ogni società, lo stato della società, i conti annuali e le dichiarazioni annuali. I dati dei titolari effettivi sono accessibili anche al pubblico in generale, con un costo minimo.
Sono conservati i dati seguenti:
Sono conservati i documenti seguenti:
Le informazioni relative alle imprese sono disponibili direttamente presso gli uffici dell'MBR con sede a Żejtun, Malta.
Le informazioni sono disponibili sul portale dell'MBR.
La persona che effettua la ricerca deve fare clic sul link del portale di cui sopra e andare su Company Search (Cerca un'impresa). Chiunque può consultare il registro per avere informazioni su un'impresa, utilizzando la denominazione completa o parziale dell'impresa stessa o il suo numero di registrazione.
I documenti possono essere acquistati tramite il sistema online, effettuando il pagamento con carta di credito, o direttamente presso l'ufficio dell'MBR.
È possibile ottenere questi documenti inviando una richiesta tramite e-mail a orders.mbr@mbr.mt e indicando i documenti richiesti.
Il processo di registrazione può essere avviato direttamente presso gli uffici dell'MBR con sede a Żejtun, Malta. I documenti da allegare sono il memorandum e l'atto costitutivo della società, unitamente ai documenti pertinenti, ai documenti identificativi e alla prova dei depositi bancari del capitale sociale.
Questo processo può essere eseguito da una persona registrata nel sistema online come utente autorizzato. Si applicano gli stessi requisiti documentali, ma il prezzo per la procedura online è inferiore rispetto all'importo da versare di persona.
Una società può essere registrata se dispone di una firma digitale eIDAS che viene inviata all'MBR.
I funzionari dell'MBR analizzano tutta la documentazione presentata e, laddove richiesto dalla legge, effettuano una verifica. Le parti coinvolte sono esaminate in relazione a sanzioni, copertura mediatica negativa, esposizione politica o inabilitazione. Sono sottoposte a esame anche le firme e vengono effettuati controlli per stabilire se il firmatario è autorizzato a firmare il documento in questione. Le informazioni sono analizzate anche per verificare che siano conformi alla legge.
Questo aspetto è disciplinato anche dall'articolo 401, paragrafo 2, della legge sulle società (Capo 386 delle leggi di Malta). Qualsiasi documento, certificato o altro dato è soggetto a pubblicazione, come previsto dall'articolo 401, paragrafo 1, lettera e). La pubblicazione conferisce alla società commerciale interessata l'efficacia di tale documentazione nei confronti di terzi. Qualsiasi operazione conclusa prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione di qualsivoglia documento, certificato o altro dato non sarà opponibile a terzi, a condizione che questi ultimi siano in grado di dimostrare di non aver avuto la possibilità di ottenere informazioni al riguardo.
In conformità dell'ultima direttiva UE (direttiva (UE) 2019/1151, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132), in caso di discordanza tra il contenuto del Registro e il contenuto pubblicato, la versione del Registro prevale ai fini della correttezza. Tali discordanze tuttavia dovrebbero essere evitate il più possibile. Oggi il raggiungimento di questo obiettivo è favorito dal fatto che le pubblicazioni e la documentazione accessibile al pubblico (sia le informazioni gratuite sia quelle a pagamento) sono caricate e pubblicate sul sistema online dell'MBR. È quindi molto più difficile che le informazioni inserite nel Registro non coincidano con quelle della pubblicazione. Tutte le pubblicazioni sono generate sul sito https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx, oltre che sul portale.
La società stessa è responsabile dell'esattezza dei registri.
I diritti riconosciuti all'interessato a norma del regolamento UE sulla protezione dei dati sono sempre tutelati quando l'MBR riceve, tratta e memorizza tali dati. L'MBR ha anche un responsabile della protezione dei dati. Tutte le informazioni relative a questo argomento sono accessibili anche sul sito web dell'MBR, nel quale è spiegato in modo più dettagliato, tra l'altro, che cosa si intende per dati personali, quali sono le leggi applicabili in questo settore, quali dati sono raccolti presso gli interessati, come sono raccolti, l'uso dei social media, la correttezza dei dati, i periodi di archiviazione e conservazione, il processo per cui una persona può richiedere i dati in possesso dell'MBR che la riguardano, e la procedura per la presentazione di un reclamo formale all'Ufficio del Commissario per l'Informazione e la Protezione dei dati. Queste informazioni sono accessibili all'indirizzo https://mbr.mt/privacy-policy/.
È possibile rivolgersi all'MBR telefonicamente al numero +356 22582300 o visitando il sito web seguente: https://mbr.mt/.
È inoltre possibile recarsi presso gli uffici dell'MBR all'indirizzo seguente: Registro delle imprese di Malta,
AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.
Per ordinare certificati e documenti si può inviare un'email all'indirizzo orders.mbr@mbr.mt ed è possibile richiedere assistenza relativa ai servizi elettronici via email scrivendo a support.mbr@mbr.mt.
https://mbr.mt/foundations-and-associations/
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
In questa pagina trovate una panoramica del registro delle imprese nei Paesi Bassi.
Il registro delle imprese nei Paesi bassi è gestito dalla Camera di commercio dei Paesi Bassi (Kamer van Koophandel), su autorizzazione del governo conformemente alla legge sul registro delle imprese.
Nel registro si trova una panoramica di tutte le informazioni (giuridiche) pertinenti su tutti i soggetti (economici) interessati nei Paesi Bassi. Tutti le imprese e le altre persone giuridiche sono registrate. Si tratta dei seguenti soggetti giuridici:
I dati registrati variano a seconda della forma giuridica del soggetto. I dati registrati più importanti sono i seguenti:
A norma del diritto dei Paesi Bassi, le informazioni contenute nel registro sono valide (e sono vincolanti per i terzi), salvo diversa indicazione. L'obbligo di registrazione (e di registrare eventuali modifiche) spetta ai soggetti giuridici stessi. Qualsiasi modifica deve essere comunicata entro una settimana.
La registrazione non rientra nel processo di costituzione di una società nei Paesi Bassi. Dal punto di vista giuridico, un'impresa nei Paesi Bassi può esistere anche senza tale registrazione. Pertanto, anche se si tratta di un'omissione illegittima, di fatto un'impresa non registrata può esistere ed agire in quanto tale.
Anche le società a responsabilità limitate e le società per azioni devono presentare i loro resoconti annuali presso il registro delle imprese. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare solo un bilancio, mentre le grandi imprese devono presentare anche un conto profitti e perdite.
Le informazioni di base – come le coordinate, il numero d'identificazione nel registro delle imprese e il numero di stabilimento – contenute nel registro delle imprese dei Paesi Bassi sono disponibili gratuitamente sul sito web della Camera di commercio dei Paesi Bassi. Per altre informazioni — quali estratti ufficiali, bilanci e altri documenti — viene riscosso un onere. Troverete inoltre una panoramica delle tariffe sul sito web della Camera di commercio.
Inoltre potete scaricare gratuitamente la KvK App Handelsregister che vi permetterà di ottenere facilmente informazioni riprese dal registro delle imprese. Ciò consente di ottenere semplici informazioni dal Registro commerciale.
I dati che figurano in tale registro devono essere attendibili. Il registro contiene dati autentici. La qualità dei dati è garantita, in modo tale che l'utente possa avvalersene. Il proprietario di un'impresa è responsabile delle informazioni concernenti quest'ultima e che sono contenute nel registro. Le società registrate devono sempre trasmettere le modifiche. Se un'impresa omette di trasmetterle, fanno fede solo i dati già registrati e che figurano nel registro. Si tratta della regola della tutela dei terzi di buona fede. I terzi di buona fede dovrebbero poter fare affidamento sui dati registrati.
Potete effettuare ricerche sul Registro delle imprese dei Paesi Bassi in base a:
Informazioni date dalla nascita dell'attuale registro (1920). I dati sono disponibili anche per le imprese più vecchie.
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Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Austria.
Fino al 1990 l'Handelsregister (registro del commercio austriaco) era tenuto in formato cartaceo. Nel 1991 è stato sostituito dal Firmenbuch (registro delle imprese), che è gestito sotto forma di una banca dati elettronica.
Quando il registro del commercio è stato sostituito dal registro delle imprese nel 1991, i dati conservati nell'Hauptbuch (registro principale) sono stati trasferiti in una banca dati elettronica. Da allora tutti i dati, presenti e passati (risalenti al 1991), sono consultabili in formato elettronico. Dal 2005 l'Urkundensammlung (archivio documenti) del registro del commercio è quindi disponibile in formato elettronico.
La legislazione chiave è stabilita nella Firmenbuchgesetz (FBG, legge sul registro delle imprese) e nella Unternehmensgesetzbuch (UGB, codice delle imprese).
Chiunque può consultare la banca dati del registro delle imprese al fine di ottenere informazioni sulle iscrizioni al registro. È possibile accedere tanto al registro principale quanto all'archivio documenti.
Il registro principale del registro delle imprese contiene informazioni su tutte le imprese austriache registrate. I documenti su cui si basano tali iscrizioni sono archiviati nell'archivio documenti.
Il registro delle imprese mira a registrare e divulgare fatti che devono essere registrati in conformità con le disposizioni del diritto societario. Tra questi figurano il numero di registro delle imprese, la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e di quella operativa di un'impresa, nonché le persone autorizzate a rappresentarla. In linea di principio, le modifiche dei dati inseriti nel registro delle imprese devono essere notificate all'organo giurisdizionale senza indugio (obbligo di notifica).
Quali tipi di dati vengono archiviati? (Quali entità sono iscritte nel registro pubblico? Informazioni in merito a insolvenze, relazioni finanziarie, ...)
In conformità con l'articolo 2 FBG, in particolare devono essere iscritte nel registro principale tutte le società di capitali (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH (società a responsabilità limitata), Aktiengesellschaft – AG (società per azioni)), tutte le società europee (SE), tutte le società di persone registrate (offene Gesellschaft – OG (società in nome collettivo) e Kommanditgesellschaft – KG (società in accomandita)) nonché tutte le cooperative (comprese le società cooperative europee – SCE) aventi sede legale in Austria. Le Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR (società di diritto civile) non sono iscritte nel registro delle imprese, poiché non possiedono personalità giuridica. Le persone giuridiche straniere devono essere iscritte nel registro delle imprese se gestiscono una filiale in Austria.
In linea di principio, le imprese individuali possono essere iscritte nel registro delle imprese su base volontaria. L'iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria soltanto se l'impresa individuale genera un fatturato superiore a 700 000 EUR in due esercizi finanziari consecutivi oppure un fatturato superiore a 1 000 000 EUR in un anno.
Oltre alle iscrizioni nel registro principale del registro delle imprese, numerosi documenti sono archiviati nell'archivio documenti. Tra questi figurano in particolare lo statuto delle società di capitali, i bilanci delle società soggette all'obbligo di redazione di un bilancio, nonché firme campione dei rappresentanti autorizzati.
Di persona/sul sito internet del registro
Un estratto dal registro delle imprese può essere ottenuto dalla banca dati inserendo il Firmenbuchnummer (numero del registro delle imprese). In linea di principio tale estratto contiene i dati iscritti in quel momento nel registro. Tuttavia attualmente, su richiesta, è possibile estrarre anche i dati eliminati (storici).
Qualora non si conosca il numero del registro delle imprese, è possibile effettuare la ricerca utilizzando il campo Firma (nome della persona giuridica) oppure il nome di una persona che riveste un ruolo particolare all'interno della persona giuridica interessata (ad esempio amministratore delegato).
Si possono altresì recuperare tutti i documenti che sono stati archiviati elettronicamente in relazione a una persona giuridica ricorrendo all'Urkundenliste (elenco dei documenti).
Si vedano altresì le informazioni fornite in risposta alla domanda "Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?"
Si vedano le informazioni fornite in risposta alla domanda "Come posso ottenere un estratto dal registro, una copia autentica o una trascrizione di documenti?"
Dalla banca dati del registro delle imprese è possibile recuperare tanto estratti dal registro delle imprese (dal registro principale) quanto documenti (dall'archivio documenti). I documenti disponibili in relazione a una persona giuridica possono essere visti nell'elenco dei documenti. La richiesta di dati dalla banca dati del registro delle imprese comporta il pagamento di una commissione, fatta eccezione per le informazioni riepilogative gratuite contenenti i dettagli principali relativi alla persona giuridica.
Qualora si conosca la denominazione o la ragione sociale oppure il numero di registro delle imprese di una persona giuridica, gli estratti e i documenti del registro delle imprese possono essere recuperati tramite il sito "JustizOnline", la piattaforma di informazioni e servizi digitali della magistratura austriaca. Per accedere ai prodotti a pagamento è necessario registrarsi utilizzando una firma tramite telefono cellulare ed è necessario effettuare un pagamento online. Al contrario, è possibile accedere alle informazioni riepilogative di cui sopra senza dover soddisfare ulteriori condizioni.
L'accesso permanente online al registro delle imprese austriaco con tutte le opzioni di ricerca può essere ottenuto tramite una Verrechnungsstelle (impresa di intermediazione). Si tratta di imprese incaricate dal ministero della Giustizia di gestire le richieste rivolte al registro delle imprese. Tutti i notai, gli avvocati e i Wirtschaftstreuhänder (revisori e consulenti fiscali) dispongono altresì di un tale accesso online. Le richieste di ottenimento di informazioni dalla banca dati del registro delle imprese possono essere presentate anche presso gli organi giurisdizionali.
In linea di principio, le domande devono essere presentate al registro delle imprese per iscritto e le firme dei richiedenti devono essere di norma certificate da un notaio o da un organo giurisdizionale.
L'iscrizione richiesta deve essere indicata con precisione nella domanda. In numerosi casi è necessario allegare alla domanda documenti corrispondenti, alcuni dei quali sono soggetti a requisiti formali specifici. Lo statuto di una società per azioni (AG) o di una società a responsabilità limitata (GmbH) ad esempio deve avere sempre la forma di un atto notarile.
Le domande possono essere presentate presso l'organo giurisdizionale del registro delle imprese in formato cartaceo oppure per via elettronica. Per determinate domande sono disponibili moduli specifici. Cfr.:
https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2
https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx
In questa pagina non è possibile fornire i dettagli di tutti i requisiti formali e di contenuto che le domande presentate al registro delle imprese devono soddisfare, oltre alle informazioni di base di cui sopra. Qualora siano necessari consigli in merito a questo argomento, si raccomanda di contattare un notaio o un avvocato.
Le domande sono soggette a un esame formale e sostanziale da parte dell'organo giurisdizionale del registro delle imprese competente. Si tratta di organi giurisdizionali di primo grado competenti per l'esame di questioni commerciali (Landesgericht (tribunali regionali)). La competenza giurisdizionale territoriale viene stabilita in base alla posizione della sede centrale o della sede legale della persona giuridica che è stata o deve essere iscritta nel registro delle imprese.
Presso gli organi giurisdizionali del registro delle imprese le decisioni sono prese da giudici o ufficiali giudiziari. Se una domanda non può essere approvata in ragione di lacune presenti nella stessa, l'organo giurisdizionale può chiedere al richiedente di correggere la domanda.
Gli effetti delle iscrizioni nel registro delle imprese nei confronti di terze parti sono regolati dall'articolo 15 del codice delle imprese, in virtù del quale un fatto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro delle imprese, ma che non è stato iscritto, non può essere impugnato da un'impresa nei confronti di una terza parte, a meno che questa non fosse già consapevole del fatto in questione (primo comma). Una volta che un fatto è stato iscritto, la terza parte deve accettarlo come vincolante. Tuttavia ciò non si applica agli atti giuridici emanati entro 15 giorni dalla pubblicazione, a condizione che la terza parte dimostri che non era a conoscenza del fatto né avrebbe dovuto esserlo (secondo comma). L'impresa deve altresì accettare come vincolanti le iscrizioni scorrette nei confronti di una terza parte nelle operazioni commerciali, se essa stessa ha effettuato l'iscrizione scorretta oppure non ha provveduto a cancellare un'eventuale iscrizione della cui scorrettezza era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Tuttavia l'impresa non è tenuta ad accettare iscrizioni scorrette come vincolanti se è in grado di dimostrare che la terza parte ha agito senza considerare l'iscrizione, oppure che la terza parte era a conoscenza della scorrettezza, oppure non ne era a conoscenza a causa di grave negligenza (terzo comma).
La versione vincolante degli statuti di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata è quella che compare nel registro delle imprese, poiché qualsiasi modifica agli statuti non ha validità giuridica finché non viene iscritta nel registro delle imprese (articolo 148, terzo comma, della Aktiengesetz – AktG (legge sulle società per azioni) e articolo 49, secondo comma, della GmbH-Gesetz – GmbHG (legge sulle società a responsabilità limitata)).
Poiché le iscrizioni nel registro delle imprese dalla banca dati di tale registro vengono inoltrate direttamente ai mezzi di comunicazione per la pubblicazione aggiuntiva (Ediktsdatei (banca dati degli avvisi legali), Wiener Zeitung e gazzetta ufficiale austriaca) utilizzando un processo sostenuto da tecnologie dell'informazione, è possibile sostanzialmente escludere discrepanze tra il contenuto dell'iscrizione nel registro delle imprese e il contenuto della pubblicazione aggiuntiva. Tuttavia, in caso di discrepanza, l'iscrizione nel registro delle imprese ha natura prioritaria.
In linea di principio, ciascun imprenditore è tenuto a garantire che i fatti che lo riguardano e devono essere iscritti nel registro delle imprese siano corretti e aggiornati. Qualora tali fatti subiscano modifiche, è necessario notificare tale circostanza al registro delle imprese senza indugio. Qualora una persona tenuta a informare il registro delle imprese di un fatto non presenti una domanda in tal senso, può essere costretta a farlo attraverso l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
Procedure concernenti i diritti dell'interessato in materia di pubblicazione e conservazione dei suoi dati personali
Eventuali diritti di protezione dei dati sono disciplinati principalmente dalle disposizioni previste dalla procedura giudiziaria in materia di registro delle imprese (cfr. articolo 84 della Gerichtsorganisationsgesetz (legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali)).
Dati di contatto
Si può stabilire quale sia l'organo giurisdizionale del registro delle imprese avente competenza giurisdizionale territoriale per una determinata persona giuridica (cfr. informazioni fornite in risposta alla domanda "Come vengono esaminate le domande presentate?") utilizzando la funzione Gerichtssuche (Ricerca dell'organo giurisdizionale) sulla piattaforma "JustizOnline". Cfr.:
https://justizonline.gv.at/jop/web/home
https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html
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Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese polacco
Il registro delle imprese polacco (Krajowy Rejestr Sądowy registro giudiziario nazionale) viene gestito dal Ministero polacco della giustizia
Esso fornisce informazioni su società, fondazioni, associazioni e altre persone giuridiche.
Più in particolare, il registro contiene vari tipi di informazioni relative a queste persone giuridiche:
Sì, l'accesso al registro è gratuito.
Si possono effettuare ricerche sul registro delle imprese usando i seguenti termini di ricerca:
In base alla legge polacca, la tutela dei terzi relativamente all'accesso alle informazioni e ai documenti contemplati dalla direttiva 2009/101/CE è regolata dalla legge del 20 agosto 1977 sul registro nazionale giudiziario (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato).
In base alle disposizione della legge 20 agosto 1997 sul registro nazionale (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato):
Articolo 12.
1. I dati contenuti nel registro non possono essere soppressi a meno che la legge stabilisca diversamente.
2. Se risulta nel registro una registrazione che contiene errori palesi o incoerenze rispetto al dispositivo emesso da un organo giurisdizionale, quest'ultimo corregge automaticamente i relativi dati.
3. Nel caso in cui il registro contenga dati inammissibili in base alla legge, il registro, dopo aver sentito le persone interessate nel corso di una riunione o dopo aver ordinato loro di presentare una dichiarazione scritta, rimuove automaticamente i dati.
Articolo 13.
1. Le registrazioni sono pubblicate nella Gazzetta economica e giudiziaria (Monitor Sądowy i Gospodarczy), a meno che la legge preveda diversamente.
Articolo 14.
Una persona giuridica che è tenuta a presentare una domanda di registrazione di dati non può, contro la buona fede dei terzi, far riferimento ai dati che non sono stati registrati o che sono stati cancellati.
Articolo 15.
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, nessuno può invocare l'ignoranza dei dati pubblicati. Tuttavia, riguardo agli atti eseguiti prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione, la persona giuridica iscritta nel registro non può opporre l'iscrizione a un terzo qualora quest'ultimo dimostri che non era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.
2. Nel caso di discordanza tra i dati registrati e la relativa pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, i dati registrati sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, un terzo può invocare il contenuto pubblicato nella Gazzetta economica e giudiziaria, a meno che la persona giuridica registrata dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.
3. Un terzo può far riferimento ai documenti e ai dati per i quali l'obbligo di pubblicazione non è stato soddisfatto, purché la mancata pubblicazione non privi i documenti degli effetti giuridici.
Articolo 17.
1. Esiste la presunzione che i dati inseriti nel registro siano corretti.
2. Qualora i dati inseriti nel registro non siano conformi alla domanda della persona giuridica, o non vi sia alcuna domanda, la persona giuridica non può invocare nei confronti del terzo in buona fede gli errori nei dati nel caso in cui non abbia immediatamente presentato una domanda per modificare, completare o cancellare la registrazione..
Il registro è operativo dal gennaio 2007.
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In Portogallo il registro delle imprese è disciplinato dal codice sul registro delle imprese, adottato con decreto legge del 3 dicembre 1986 n. 403/86.
La tenuta delle registrazioni è di competenza degli uffici del registro delle imprese, che sono servizi esterni dell'Instituto dos Registos e do Notariado (IRN, Istituto dei registri e dei notai), esso stesso operante sotto l'egida del ministero della Giustizia. Gli uffici del registro delle imprese sono presenti in tutto il paese. Non vi sono limitazioni geografiche in merito alla loro zona di competenza.
L'iscrizione al registro conferisce personalità giuridica alle imprese commerciali ed è in genere obbligatoria. Le imprese devono iscriversi al registro entro due mesi dalla data di costituzione.
I fatti relativi ai soggetti iscritti nel registro possono essere registrati soltanto se corroborati legalmente da prove documentali, che devono essere archiviate elettronicamente. I documenti in lingua straniera vengono accettati soltanto se tradotti come richiesto dalla legge, fatto salvo il caso in cui registrino fatti soggetti a trascrizione nel registro, siano scritti in inglese, francese o spagnolo e il funzionario competente conosca bene tale lingua.
L'iscrizione nel registro può avvenire mediante trascrizione (le informazioni pertinenti per la situazione giuridica dei soggetti tenuti a registrarsi sono estratte dai documenti presentati e riepilogati e devono essere convalidate da un conservatore o funzionario del registro) oppure mediante deposito (solo per l'archiviazione di documenti relativi a fatti che richiedono l'iscrizione nel registro).
È possibile richiedere la registrazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese di persona recandosi presso un ufficio del registro delle imprese, tramite posta oppure online.
I costi variano a seconda dei fatti che si intende registrare e vengono riveduti periodicamente. I costi di registrazione dei vari atti possono essere consultati al seguente indirizzo.
Chiunque può richiedere estratti del registro e dei documenti archiviati oppure ottenere informazioni orali o scritte in merito al loro contenuto.
Informazioni sulle registrazioni la cui pubblicazione è obbligatoria sono disponibili a titolo gratuito qui.
La registrazione può essere dimostrata soltanto tramite l'emissione di un estratto che ha validità di sei mesi. Gli estratti possono essere messi a disposizione su supporto elettronico e sono validi per tutte le finalità di legge e dinanzi a qualsiasi autorità pubblica o ente privato alle stesse condizioni della versione cartacea.
Vengono addebitate commissioni per gli estratti dal registro e per i documenti, emessi in formato tanto cartaceo quanto elettronico.
L'accesso agli estratti elettronici è disponibile a fronte di un abbonamento di 25 EUR l'anno ed è possibile sottoscrivere abbonamenti per due, tre o quattro anni a un prezzo corrispondente. Il costo può variare a seconda del tipo di estratto richiesto (registrazione o una delle altre due tipologie possibili).
Le richieste possono essere presentate all'indirizzo seguente.
Ove richiesto le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere fornite mediante un certificato elettronico in inglese, con effetti giuridici equivalenti alle informazioni fornite in portoghese.
I fatti che devono essere registrati hanno effetto nei confronti di terzi soltanto dopo la data di registrazione. I fatti che devono essere registrati e pubblicati (sul sito Internet http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) acquisiscono efficacia nei confronti di terzi soltanto dopo la data di pubblicazione.
La registrazione tramite trascrizione definitiva costituisce una presunzione del fatto che la situazione giuridica esista, nei termini precisi definiti. Ad esempio le registrazioni relative ad una società commerciale (forma giuridica, nome, sede legale, oggetto, soggetti con poteri di firma, identificazione dei membri degli organi sociali, ecc.) godono della presunzione che sussista la situazione giuridica come menzionata nel registro.
La registrazione mediante deposito non gode di tale presunzione; funge da notifica pubblica e non gode della presunzione di correttezza.
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La presente sezione presenta una panoramica del registro delle imprese rumeno, tenuto dall'Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC, Ufficio nazionale del registro delle imprese) in seno al ministero della Giustizia.
Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.
A norma del decreto di urgenza del governo n. 129 del 10 ottobre 2002 che ha modificato la legge n. 26/1990 sul registro delle imprese e del decreto di urgenza del governo n. 76/2001 concernente la semplificazione di talune formalità amministrative per la registrazione e l'autorizzazione delle operazioni effettuate dagli operatori economici, l'ONRC è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, che opera sotto l'egida del ministero della Giustizia. L'ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.
Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'ONRC, situati a Bucarest e in ciascuno dei 41 distretti della Romania, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.
Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato a fornire nuovi servizi online alle imprese e ad altri soggetti interessati.
Obiettivi dell'ONRC:
Legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese
Decreto di urgenza del governo n. 44/2008
L'accesso alle informazioni pubblicate sul sito internet dell'ONRC è gratuito per qualsiasi soggetto interessato ed è garantito 24 ore su 24. Il sito internet https://www.onrc.ro/index.php/ro/ fornisce accesso a informazioni in merito a:
Sul sito internet del registro delle imprese sono disponibili:
È possibile accedere gratuitamente alle informazioni disponibili sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC 24 ore su 24, dopo essersi registrati gratuitamente come utenti (creando un nome utente e una password).
I servizi forniti tramite il portale dell'ONRC sono gratuiti o a pagamento, a seconda delle disposizioni giuridiche vigenti.
Nel registro delle imprese sono iscritti tutti i documenti, gli atti, i riferimenti e l'identità delle imprese la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla normativa.
I servizi online forniti dal registro delle imprese sono disponibili sul portale dei servizi elettronici, realizzato nel quadro dei programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'ONRC mediante un portale dedicato".
Sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC sono disponibili i seguenti servizi online:
Il servizio "Recom online" in abbonamento è accessibile 24 ore su 24, previa conclusione di un contratto con il titolare effettivo, e fornisce a pagamento le seguenti informazioni sulle imprese:
Tra i servizi disponibili gratuitamente figurano:
I principali servizi forniti dal BERC sono:
INFORMAZIONE IMPORTANTE: tutte le sezioni del sito internet e del portale sono accessibili gratuitamente 24 ore su 24.
Accesso alle informazioni conservate nel registro delle imprese
La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.
1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.
2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.
3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.
4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.
5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.
7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.
8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.
9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.
10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.
In conformità della legge n. 265/2022, il registro delle imprese contiene informazioni relative alle imprese iscritte, ossia:
Le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.
I documenti e gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese sono elencati agli articoli da 88 a 100 della legge n. 265/2022.
Le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese o, se del caso, i soggetti interessati devono presentare agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali i seguenti documenti da iscrivere nel registro:
I soggetti interessati a richiedere iscrizioni nel registro relative a documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge devono compilare a tale fine l'apposita domanda, allegandovi i documenti corrispondenti e, se del caso, la prova del pagamento dei diritti applicabili.
Nel registro delle imprese devono essere iscritti:
Sulla base dei suddetti documenti, nel registro delle imprese sono effettuate le seguenti iscrizioni in relazione alle imprese iscritte nel registro che sono soggette a una procedura di insolvenza o di prevenzione dell'insolvenza:
Il registro centrale dei titolari effettivi
Conformemente alla legge n. 129/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e che modifica e integra taluni atti legislativi, come successivamente modificata e integrata, l'ONRC ha il compito di tenere il registro centrale dei titolari effettivi, che elenca i titolari effettivi delle persone giuridiche che devono presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
L'accesso al registro centrale dei titolari effettivi è consentito, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti soggetti:
L'iscrizione di persone giuridiche, imprenditori individuali, imprese individuali e imprese familiari che svolgono attività economica ed aventi la propria sede legale/operativa nella circoscrizione di un organo giurisdizionale comporta che il registro delle imprese tenga iscrizioni dei documenti depositati dai soggetti in fase di iscrizione e funga da archivio ufficiale degli atti costitutivi o dei relativi atti modificativi e degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.
L'archiviazione dei documenti comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese consiste nella tenuta e nella conservazione, su supporto cartaceo e/o in formato elettronico, di tutti i suddetti documenti, nonché dei documenti attestanti le iscrizioni effettuate dai soggetti iscritti, il bilancio annuale, la relazione e, se del caso, rispettivamente, la relazione consolidata del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione, la relazione del revisore dei conti o la relazione del revisore finanziario, se del caso, il bilancio consolidato annuale e i registri delle persone giuridiche, che sono presentati al registro delle imprese.
Il fascicolo di ogni impresa iscritta nel registro delle imprese comprende tutti i documenti presentati in relazione all'iscrizione o a qualsiasi operazione che sia iscritta nel registro delle imprese a norma di legge, così come la documentazione attestante l'iscrizione. I documenti iscritti nel registro delle imprese ai fini dell'espletamento di determinate procedure di preiscrizione previste dalla legge sono conservati in un fascicolo separato. Dopo l'iscrizione, tali documenti sono allegati al fascicolo dell'impresa pertinente.
I documenti delle persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese sono archiviati nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale n. 16/1996 in materia di archiviazione, come ripubblicata.
Il soggetto interessato può ricercare informazioni sul sito internet dell'ONRC digitando una parola chiave nel campo di ricerca.
È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti del servizio Recom online in base ai criteri seguenti:
Le informazioni generali per i soggetti interessati offerte a titolo gratuito dal servizio Recom online includono:
Le informazioni e i documenti relativi alle imprese iscritte nel registro sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, fatta eccezione per quelli interamente finanziati con entrate proprie, agli organi giurisdizionali e agli uffici dei pubblici ministeri ad essi annessi, alle rappresentanze diplomatiche accreditate e ad altre persone giuridiche previste dalla legge.
L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informative specifiche iscritte nel registro delle imprese. Le informazioni rilasciate a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.
L'ONRC rilascia a spese del richiedente informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, nonché copie semplici e autentiche delle iscrizioni nel registro e di iscrizioni estratte dai documenti presentati, dietro pagamento di diritti. I documenti in questione possono essere richiesti e trasmessi per posta.
Modalità di accesso alle informazioni:
Il servizio InfoCert consente il rilascio di certificati online e/o la fornitura di informazioni estratte dal registro delle imprese. È possibile accedere al servizio tramite il portale dell'ONRC, nella sezione Informații (Informazioni) – Certificate constatatoare (Certificati) o Informații RC și copii certificate (Informazioni e copie di certificati del registro delle imprese), ed effettuare il pagamento online mediante carta Visa o Mastercard. Il servizio elettronico InfoCert recupera automaticamente i documenti con firma elettronica, senza l'intervento del titolare dei dati, 24 ore su 24, tutti i giorni feriali, e il pagamento viene effettuato elettronicamente tramite carta, dopodiché il richiedente riceve una fattura elettronica, non essendo necessaria alcuna firma elettronica a tal fine.
È possibile ottenere certificati e/o informazioni dal registro delle imprese online tramite Recom online, un servizio in abbonamento accessibile 24 ore al giorno, previa conclusione di un contratto con il beneficiario.
Modalità per ottenere copie autentiche di documenti conservati nell'archivio:
Modalità per ottenere duplicati dei certificati attestanti la presentazione di autodichiarazioni per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività:
La domanda di iscrizione o un altro tipo di domanda, corredata dei documenti necessari per l'iscrizione, deve essere presentata all'accoglienza o consegnata per posta o tramite corriere all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente per la sede legale/operativa del soggetto interessato. I soggetti elencati agli articoli da 79 a 81 della legge n. 265/2022 possono consegnare la domanda presso qualsiasi ufficio del registro delle imprese, di persona o tramite un mandatario.
La domanda di iscrizione di una persona giuridica nel registro delle imprese deve essere firmata dal relativo rappresentante legale o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura, o da qualsiasi socio, azionista o membro del consiglio di amministrazione.
La domanda di iscrizione di una succursale di una persona giuridica situata in Romania o all'estero deve essere firmata dal rappresentante della persona giuridica che dirige direttamente l'attività della succursale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, o da un avvocato, munito di procura.
La domanda di iscrizione in qualità di imprenditore individuale o in qualità di impresa individuale deve essere firmata dalla persona fisica che richiede l'iscrizione, rispettivamente, in qualità di imprenditore individuale o di titolare dell'impresa individuale, di persona o tramite un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.
La domanda di iscrizione di un'impresa familiare deve essere firmata dal rappresentante designato ai sensi dell'atto costitutivo o da un suo mandatario, munito di una delega speciale o generale autentica, oppure da un avvocato, munito di procura.
I documenti presentati a sostegno della domanda di iscrizione devono essere redatti in lingua rumena.
I richiedenti o le persone iscritte nel registro delle imprese possono giustificare le domande di iscrizione con documenti redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo in cui risiedono; tali documenti devono essere accompagnati da traduzioni in rumeno effettuate da un traduttore autorizzato.
Su richiesta, possono essere pubblicati documenti tradotti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE che siano stati presentati sotto forma di traduzione autorizzata.
I documenti tradotti in una lingua straniera devono presentare un'impaginazione a due colonne, con il testo in rumeno nella prima colonna e il testo in lingua straniera nella seconda colonna, oppure un'impaginazione sequenziale, con il testo in rumeno seguito dal testo in lingua straniera.
In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati in rumeno e la traduzione pubblicata volontariamente, quest'ultima non può essere fatta valere nei confronti di terzi; i terzi possono tuttavia far valere la traduzione pubblicata volontariamente, a meno che l'impresa non dimostri che i terzi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.
I documenti necessari a giustificare la domanda di iscrizione che si qualificano come atti pubblici devono essere presentati all'ufficio del registro delle imprese secondo le modalità previste dalla legge.
La domanda di iscrizione e i documenti previsti dalla legge possono essere inviati per via elettronica, ossia tramite il portale dei servizi elettronici oppure via posta elettronica, apponendovi, allegandovi o collegandovi una firma elettronica qualificata.
La domanda di iscrizione nel registro delle imprese viene esaminata dal conservatore del registro, alla luce dei documenti presentati, entro un giorno lavorativo dalla sua protocollazione.
Se la domanda di iscrizione e i relativi documenti giustificativi o, se del caso, il modulo standard dell'atto costitutivo risultano incompleti o non rispettano le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese tenute all'iscrizione, oppure se il conservatore del registro ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni o documenti per poter esaminare la domanda, il conservatore stabilisce un termine per la rettifica o l'integrazione dei documenti non superiore a 15 giorni di calendario.
Il termine e i motivi del rinvio dell'esame della domanda vengono pubblicati sul portale dei servizi elettronici dell'ONRC e possono essere consultati anche dalle postazioni di lavoro allestite nei locali degli uffici del registro.
Il termine per l'esame della domanda di iscrizione e quello per il rilascio dei documenti previsti dalla legge vengono modificati di conseguenza.
Se il richiedente rettifica o integra la domanda di iscrizione prima della scadenza del termine stabilito dal conservatore del registro e chiede la modifica del termine per l'esame, la domanda viene esaminata il giorno successivo a quello della rettifica/integrazione.
Se il richiedente non si attiene agli obblighi definiti nel provvedimento di rinvio dell'esame, la domanda di iscrizione è respinta.
Se il richiedente rinuncia all'esame della domanda deferita agli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali o se la domanda di iscrizione viene respinta, gli eventuali diritti riscossi per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania verranno rimborsati.
Il soggetto interessato o un suo rappresentante possono chiedere che venga organizzata un'audizione pubblica ai fini dell'esame della domanda di iscrizione.
Le disposizioni nazionali illustrate di seguito affermano che soggetti terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.
1. A norma dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è il servizio di interesse pubblico generale adibito all'iscrizione e alla pubblicità degli operatori economici che assumono la forma di imprenditori individuali, imprese individuali, imprese familiari, società, società europee, società cooperative, società cooperative europee, organizzazioni di credito cooperativo, gruppi di interesse economico e gruppi europei di interesse economico con sede legale in Romania, nonché all'iscrizione e alla pubblicità delle relative succursali e delle succursali delle suddette persone giuridiche la cui sede legale è situata all'estero.
Inoltre, a norma dell'articolo 43, primo comma, della legge n. 265/2022, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, sono tenute, nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione.
La comunicazione delle informazioni conservate nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avvengono conformemente all'articolo 11 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.
1. Il registro delle imprese è pubblico. L'ufficio del registro delle imprese, su richiesta e a spese del soggetto interessato e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilascia informazioni e certificati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese in lingua rumena, nonché certificati che attestano l'iscrizione o la mancata iscrizione di determinati documenti o atti, copie semplici e/o autentiche di tutti i documenti, o di parti di essi, iscritti o presentati nel modulo trasmesso a sostegno della domanda di iscrizione.
2. Le richieste di informazioni e documenti devono essere presentate all'accettazione oppure inviate a mezzo posta, tramite corriere o per via elettronica, unitamente a una copia del documento di identità, tranne nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta con firma elettronica qualificata.
3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia i documenti di cui al punto 1 per via elettronica, ossia in formato elettronico, firmati utilizzando la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato, se del caso, oppure in formato cartaceo, presso la sede legale dell'ONRC o gli uffici del registro delle imprese, oppure a mezzo posta o tramite corriere.
4. Le copie sono debitamente autenticate. Le copie elettroniche sono autenticate mediante apposizione della firma elettronica. Su richiesta, possono essere rilasciate anche copie non autenticate.
5. Il pubblico può consultare copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui al punto 1 anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
6. I documenti trasmessi per via elettronica sono inoltre reperibili collegandosi allo sportello elettronico unico, come previsto dal decreto di urgenza del governo n. 49/2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, approvato nella forma modificata e integrata dalla legge n. 68/2010, e successive modifiche.
7. Per la comunicazione di informazioni e il rilascio di documenti è previsto il pagamento di un diritto, istituito con provvedimento del ministro della Giustizia, che non può superare i costi amministrativi necessari per la fornitura delle informazioni o dei documenti in questione e che comprende i costi per lo sviluppo e il mantenimento del registro delle imprese.
8. Le informazioni e i documenti di cui al punto 1 sono forniti gratuitamente alle autorità e agli enti pubblici, nonché alle rappresentanze diplomatiche accreditate in Romania.
9. Le informazioni di cui al punto 1 sono fornite gratuitamente a persone giuridiche diverse da quelle elencate al punto 8 ove ciò sia espressamente previsto dalla legge.
10. L'ONRC e gli uffici del registro delle imprese rilasciano gratuitamente a giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione informazioni specifiche conservate nel registro delle imprese, che possono essere utilizzate esclusivamente per informare il pubblico.
L'opponibilità dei documenti e degli atti dei soggetti che devono essere iscritti nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 46 della legge n. 265/2022 sul registro delle imprese e che modifica e integra altri atti legislativi pertinenti all'iscrizione nel registro delle imprese.
Le società sono altresì tenute a rispettare le seguenti disposizioni speciali a tale riguardo, ossia gli articoli da 50 a 51 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e successivamente modificata e integrata.
Articolo 50
1. I documenti o gli atti cui non sia stata data pubblicità a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.
2. Le operazioni effettuate dalla società entro il 16º giorno successivo alla data in cui è stata data loro pubblicità a norma di legge non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.
Articolo 51
1. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese comprende i seguenti registri:
2. A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.
3. Ai sensi dell'articolo 107, secondo comma, della legge n. 265/2022, la data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.
4. Ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.
5. A norma dell'articolo 6, primo comma, della legge n. 265/2022, il registro delle imprese è tenuto dall'ONRC in forma informatizzata e l'iscrizione nel registro delle imprese e in altri registri tenuti dall'ONRC è effettuata per via elettronica.
L'iscrizione e i riferimenti possono essere fatti valere nei confronti di terzi a partire dalla data in cui sono stati iscritti nel registro delle imprese o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania o nel BERC, secondo le modalità previste dalla legge.
Le operazioni effettuate da una persona fisica o giuridica entro il 16º giorno successivo alla data della relativa iscrizione nel registro delle imprese non possono essere fatte valere nei confronti di terzi che dimostrino di essere stati nell'impossibilità di venirne conoscenza.
I soggetti tenuti a richiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono far valere nei confronti di terzi documenti o atti non iscritti, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza. I terzi possono tuttavia far sempre valere documenti o atti cui non sia stata data pubblicità, purché il fatto che non sia stata data loro pubblicità non ne renda nulli gli effetti.
I documenti di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 265/2022 sono trasmessi per via elettronica dall'ufficio del registro delle imprese alla Gazzetta ufficiale della Romania affinché si provveda alla loro pubblicazione entro tre giorni lavorativi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
In caso di incoerenza tra le informazioni iscritte nel registro delle imprese e quelle contenute nella documentazione allegata al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro a norma dell'articolo 8 della legge n. 265/2022, le iscrizioni nel registro prevalgono nei confronti di terzi.
In caso di incoerenza tra i documenti e le informazioni pubblicati nel BERC o, se del caso, nella Gazzetta ufficiale della Romania e i documenti iscritti nel registro, questi ultimi prevalgono nei confronti di terzi.
Qualora l'incoerenza di cui sopra si verifichi per ragioni non imputabili all'impresa interessata, l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, l'impresa pubblica "Monitorul Oficial" rettificherà l'iscrizione nel registro, ripubblicando in particolare il testo corretto sotto forma di estratto a proprie spese, su richiesta dell'impresa.
I documenti e gli atti previsti dalla legge sono iscritti nel registro delle imprese, ove previsto, su richiesta delle persone fisiche e/o giuridiche soggette all'obbligo di iscrizione, di altri eventuali soggetti interessati o d'ufficio.
Nell'esercizio della loro attività o al termine della stessa, le imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 265/2022 sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro di riferimenti relativi ai documenti e agli atti soggetti all'obbligo giuridico di iscrizione entro 15 giorni dalla data in cui i documenti sono stati redatti o in cui gli atti sono stati compiuti.
Iscrizioni nel registro possono essere effettuate anche su richiesta di soggetti interessati, nelle circostanze previste dalla legge, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza del documento o dell'atto soggetto a iscrizione.
I richiedenti e, se del caso, i relativi rappresentanti legali o mandatari rispondono giuridicamente della legalità, dell'autenticità e dell'esattezza dei dati contenuti nelle domande di iscrizione e nei documenti presentati a sostegno delle stesse.
A norma dell'articolo 5, primo comma, della legge n. 265/2022, l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata sulla base di un provvedimento del conservatore del registro che accoglie la domanda di iscrizione o, se del caso, di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un provvedimento esecutivo, secondo le modalità previste dalla legge. Qualora l'iscrizione sia disposta da un organo giurisdizionale, può essere effettuata anche sulla base dell'atto processuale recante il dispositivo della decisione dell'organo in questione.
A norma dell'articolo 107 della legge n. 265/2022, ove siano rispettate le disposizioni giuridiche in materia di stabilimento, costituzione, organizzazione e funzionamento delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione, il conservatore del registro emette un provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione entro un giorno lavorativo dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio del registro delle imprese o, se del caso, dalla data in cui sono state espletate tutte le formalità e sono pervenuti tutti i documenti e le informazioni richiesti dal conservatore per la costituzione e l'iscrizione.
La data di iscrizione nel registro delle imprese coincide con la data dell'effettiva annotazione nel registro.
L'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data del provvedimento emesso dal conservatore.
Le persone giuridiche acquisiscono personalità giuridica alla data dell'effettiva iscrizione nel registro delle imprese.
Il provvedimento del conservatore del registro ha efficacia esecutiva, salvo diversa disposizione giuridica, e può essere impugnato solamente presentando ricorso, senza che ciò ne sospenda tuttavia l'efficacia. Le procedure nel contesto delle quali vengono adottate le decisioni in merito alle iscrizioni nel registro delle imprese sono di competenza del personale degli uffici del registro annessi agli organi giurisdizionali.
Nello svolgimento dei propri compiti, così come previsto dagli atti legislativi che disciplinano l'attività del registro delle imprese, l'ONRC e gli uffici del registro delle imprese annessi agli organi giurisdizionali/gli uffici territoriali raccolgono e trattano dati e informazioni, anche personali, che sono oggetto dell'applicazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'ONRC ha posto in essere adeguate misure tecniche e organizzative con l'obiettivo di garantire il rispetto di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
I dati personali di una persona fisica sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non sono successivamente trattati in modo non compatibile con tali finalità (principio di limitazione della finalità).
I dati personali forniti dai richiedenti all'atto della compilazione/del deposito delle domande e all'atto della presentazione di atti/documenti a sostegno delle stesse sono trattati al fine di adempiere gli obblighi/i doveri/le funzioni principali propri del registro delle imprese.
Le informazioni iscritte nel registro centrale informatizzato delle imprese/sistema informativo integrato sono conservate a tempo indeterminato. Le domande di iscrizione (moduli) nel registro delle imprese, depositate ai fini dell'iscrizione dell'impresa o di relativi documenti e atti nel registro, nonché i documenti presentati a sostegno di tali domande sono archiviati nel fascicolo dell'impresa (in formato cartaceo ed elettronico).
La pubblicazione dei documenti emessi a seguito di iscrizioni nel registro delle imprese o redatti dal personale dello sportello di assistenza è conforme alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e tali dati si limitano a cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza dei soggetti interessati, salvo diversa disposizione giuridica.
Le informazioni relative ai dati personali di persone fisiche che agiscono nell'ambito di un determinato ruolo o detengono una posizione presso un'impresa iscritta nel registro che possono essere rese pubbliche sono cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.
Le copie semplici o autentiche dei documenti allegati al fascicolo dell'impresa iscritta nel registro che possono essere rilasciate ai richiedenti comprendono unicamente cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza delle persone figuranti in tali documenti, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto che ha accesso ai dati personali a norma di legge.
Lo scambio di informazioni con le autorità e gli enti pubblici nell'ambito di protocolli di cooperazione conclusi al fine di rispettare un esplicito obbligo giuridico deve essere conforme alle norme relative alla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
L'elenco delle autorità e degli enti pubblici con cui l'ONRC conclude protocolli di cooperazione è pubblicato sul suo sito internet.
Le informazioni fornite, le iscrizioni precedenti e i certificati rilasciati dall'ONRC e dagli uffici del registro delle imprese, nonché le copie semplici o autentiche dei documenti presentati a sostegno delle domande di iscrizione comprendono tutti i dati personali iscritti nel registro delle imprese, qualora tali dati siano trasmessi su richiesta degli interessati o di enti o autorità competenti conformemente a un obbligo giuridico, ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico o nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, in conformità dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 265/2022, ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi altri enti pubblici, possono essere trasmessi solo i seguenti dati: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e paese di residenza.
L'ONRC garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al regolamento (UE) n. 679/2016: diritto all'informazione e all'accesso nonché alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali; diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto a non essere soggetti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione; diritto di proporre reclamo presso l'Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (garante nazionale del trattamento dei dati personali) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucarest).
I diritti di cui sopra, fatte salve le prescrizioni e le eccezioni di cui al regolamento (UE) n. 679/2016, possono essere esercitati inviando una richiesta scritta, debitamente datata e firmata, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Bucarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, codice postale: 030837, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: datepersonale@onrc.ro.
Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati, in seno all'ente è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito internet nella sezione Dati personali.
I dati di contatto sono disponibili a questo indirizzo.
Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno
Portale dei servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno
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Il registro delle imprese sloveno (PRS) è gestito dalla Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi).
Il registro delle imprese sloveno è la banca dati pubblica centrale contenente le informazioni su tutte le imprese aventi sede legale in Slovenia, operanti con o senza scopo di lucro, e le informazioni sulle controllate e altre divisioni di dette imprese. Contiene altresì informazioni sulle controllate di imprese straniere operanti in Slovenia. Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Per ogni unità iscritta nel registro delle imprese sono disponibili diverse informazioni che riguardano la registrazione (codice identificativo, denominazione della società, codice di identificazione fiscale, informazioni sui rappresentanti e sui fondatori, ecc.).
L'applicazione ePRS consente all'utente di avere accesso ai dati relativi a singole unità nel registro sloveno delle imprese per imprese che operano nel territorio della Repubblica di Slovenia.
L'accesso al registro è gratuito, ma gli utenti devono collegarsi al portale (e i nuovi utenti devono previamente registrarsi).
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I dati sono aggiornati quotidianamente.
L'AJPES fornisce i seguenti servizi per il riutilizzo dei dati contenuti nel registro delle imprese:
Ogni tre mesi AJPES pubblica gratuitamente su Internet una panoramica gratuita di tutto il registro delle imprese sloveno in formato XML con una serie di dati definiti per una loro riutilizzazione.
L'AJPES applica una tariffa per il riuso delle informazioni pubbliche estratte dal registro delle imprese sloveno, secondo le Tariffe sugli indennizzi per il riuso delle informazioni di carattere pubblico provenienti dal PRS (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link alla banca dati della legislazione slovena).
I terzi possono fare affidamento alle indicazioni a qualsiasi tipo di atti menzionati all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi sulla base delle seguenti disposizioni legislative:
- la legge sulle società commerciali ("zakon o gospodarskih družbah") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 65/09 - versione ufficiale consolidata, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - decisione della corte costituzionale 82/13, in prosieguo: la "ZGD-1"), che costituisce la legge quadro disciplinante le norme fondamentali che definiscono lo statuto, la creazione e il funzionamento di società commerciali, di società imprenditoriali e di imprenditori indipendenti, di persone ad esse connesse, di gruppi di interesse economico, di succursali di società straniere nonché il loro cambiamento di statuto;
- la legge sul registro delle imprese ("zakon o sodnem registru") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 54/07 - versione ufficiale consolidata, 65/08, 49/09 et 82/13 - ZGD-1H, in prosieguo: la "ZSReg"), che definisce il registro delle società, determina le iscrizioni che in esso devono figurare, le norme di procedura in virtù delle quali il giudice competente decide in merito all'iscrizione nel registro delle imprese e le norme secondo le quali l'AJPES gestisce il registro delle imprese; questa legge disciplina anche le procedure del sistema "Vse na enem mestu" (sportello unico);
- la legge sul registro di commercio ("zakon o Poslovnem registru Slovenije") (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 49/06 et 33/07 - ZSReg-B, in prosieguo: la "ZPRS-1"), che definisce la conservazione e l'aggiornamento del registro di commercio sloveno (in prosieguo: il registro di commercio o "PRS"), determina gli enti che devono essere iscritti nel registro di commercio, modalità della loro identificazione nonché l'uso obbligatorio di quest'ultima, il contenuto del registro di commercio e l'acquisizione delle informazioni necessarie alla sua tenuta e regola inoltre la procedura di iscrizione degli enti nel registro di commercio le iscrizioni che il responsabile del registro aggiunge oppone al momento dell'iscrizione, l'utilizzo delle informazioni provenienti dal registro di commercio e la conservazione dei documenti.
L'accesso al registro è gratuito, ma gli utenti devono collegarsi al portale.
Registro delle imprese (sloveno), Registro delle imprese (italiano)
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Questa sezione fornisce una panoramica del registro delle imprese slovacco.
L'obchodný register (registro delle imprese) è un registro pubblico che raccoglie informazioni specifiche su singoli imprenditori, società e altre persone giuridiche previste dalla legge laddove ciò sia stabilito da una specifica normativa.
Il registro è gestito dal punto di vista della programmazione e della tecnica dal Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della giustizia della Repubblica slovacca).
Il registro delle imprese è gestito dalle Registrové súdy (cancelleria dei tribunali distrettuali nella sede dell'organo giurisdizionale regionale).
Il registro delle imprese e la raccolta degli atti sono accessibili a chiunque. La consultazione del registro delle imprese e i relativi estratti sono a pagamento.
Tuttavia, quando un richiedente desidera ottenere una versione elettronica di un estratto del registro delle imprese, una versione elettronica di un atto depositato o una conferma elettronica secondo cui un dato atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti, il tribunale responsabile della gestione del registro ne consegna una copia elettronica a titolo gratuito.
Anche un estratto del registro delle imprese, una copia di un atto depositato o la conferma secondo cui un atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti possono essere ottenuti gratuitamente presentando domanda via il sistema di interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese (sistema di interconnessione BRIS).
Il motore di ricerca è disponibile in slovacco e in inglese.
La consultazione del registro delle imprese può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri di ricerca:
La legge n. 513/1991 sul codice commerciale, nella sua versione più recente, stabilisce quando è possibile invocare i dati registrati e, ove opportuno, il contenuto dei documenti depositati nel registro delle imprese.
I dati inseriti nel registro delle imprese sono opponibili nei confronti di terzi dalla data della loro pubblicazione. Il contenuto dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla legge è opponibile nei confronti di terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del commercio, della notifica del deposito di tali atti presso la raccolta degli atti.
Da quel momento i terzi possono invocare le informazioni o il contenuto dei documenti suddetti. Tuttavia, questo non vale se la persona registrata interessata dimostra che i terzi avevano conoscenza delle informazioni o del contenuto degli atti.
La persona registrata non può tuttavia opporre le informazioni pubblicate o il contenuto di atti a terzi se non dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione se i terzi dimostrano che non potevano averne conoscenza.
Dopo questo periodo, i dati registrati e il contenuto dei documenti depositati presso la raccolta degli atti possono pertanto essere opponibili.
I terzi possono sempre riferirsi al contenuto di atti e informazioni che non sono stati ancora iscritti nel registro del commercio o depositati alla raccolta degli atti, a meno che questi non producano effetti soltanto in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso di una discrepanza tra i dati registrati e quelli pubblicati o il contenuto dei documenti depositati e pubblicati, la persona registrata (l'impresa registrata) può soltanto invocare la versione pubblicata nei confronti dei terzi. Tuttavia, essa può opporli se dimostra che il terzo aveva conoscenza del contenuto dei dati registrati o del contenuto dei documenti depositati.
Il registro delle imprese è stato istituito nel 1992, in seguito all'approvazione della legge n. 513/1991 sul codice del commercio e ha sostituito un precedente registro delle imprese.
Il codice del commercio (articoli 27-34) ha disciplinato l'ambito di applicazione legale del registro delle imprese fino al 2004.
Il 1° febbraio 2004 è entrata in vigore la legge speciale n. 530/2003 sul registro delle imprese, che modifica e integra alcune leggi, introducendo nuovi requisiti legali relativi ai registri delle imprese. Con l'introduzione della legge speciale, la regolamentazione del registro delle imprese che figurava nel codice del commercio è stata da questo parzialmente soppressa.
Oggi il registro delle imprese è in forma elettronica. La raccolta degli atti è in forma cartacea ed elettronica. (Modifica in vigore dal 1° ottobre 2020 - La raccolta degli atti è in forma elettronica a meno che la legge n. 530/2003 Rec. (legge sul registro del commercio) non disponga altrimenti.)
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese finlandese.
Il registro delle imprese (registro del commercio) dipende dall'Ufficio dei brevetti e della registrazione (PHR), che provvede alla sua gestione.
Il registro delle imprese finlandese è un registro pubblico che contiene informazioni sulle società commerciali (imprese). In linea di principio tutte le imprese devono essere registrate. Esse devono inoltre dichiarare qualsiasi modifica dei rispettivi dati registrati. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare al registro i conti annuali. Ogni anno, il registro delle imprese annovera:
Il registro delle imprese partecipa con l'amministrazione fiscale a una procedura comune di dichiarazione e a un servizio di informazioni. Il servizio d'informazioni sulle imprese (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ou YTJ) è un servizio gratuito di informazioni, gestito congiuntamente dall'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione (Patentti- ja rekisterihallituksen o PRH) e dall'amministrazione fiscale, ma che è gestito dal PHR. Esso contiene le coordinate e le informazioni riguardanti l'identità delle imprese, ad esempio:
Il Registro europeo delle imprese (EBR) è un servizio informazioni destinato ai paesi membri dell’Associazione europea dei registri delle imprese («BERD»)), che mette a disposizione informazioni sicure e ufficiali direttamente dal registro nazionale delle imprese di ciascun paese partecipante.
Il sistema d'interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) è un sistema d'interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, che permette di ottenere informazioni sulle società registrate al registro del commercio in questi paesi.
Le informazioni di base relative alle imprese sono gratuite, mentre altre informazioni, come quelle che si riferiscono alle persone responsabili di un'impresa, al settore d'attività del registro delle imprese e ai capitali, devono pagare la tariffa prevista.
Le informazioni di base sono le seguenti:
I dati delle società commerciali sono inseriti nel registro sulla base delle dichiarazioni e delle comunicazioni ricevute dall'autorità incaricata della registrazione. Il registro contiene informazioni presentate sia dalle società commerciali che dai tribunali e da altre autorità.
Ai sensi dell'articolo 21, lettera a§), della legge sul registro del commercio, l'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione può aggiornare i suoi dati e, utilizzando il sistema d'informazioni demografiche finlandese, verificare i dati personali forniti dai clienti nelle loro dichiarazioni e nei relativi allegati.
Ai sensi dell'articolo 21§ della legge sul divieto d'attività commerciale, il centro del registro giuridico in Finlandia comunica al registro delle imprese le informazioni sui divieti d'attività in vigore, precisando la data d'inizio e la data della fine del divieto. Tali informazioni vengono successivamente aggiornate nel sistema del registro delle imprese.
Il contenuto del registro delle imprese è stabilito dalla legge finlandese. La legislazione finlandese che regola il registro delle imprese, le diverse forme giuridiche e le attività commerciali precisa in generale i dati che sono inseriti per i vari tipi di società (v., ad es. la legge sul registro delle imprese, la legge sulle società a responsabilità limitata e la legge sui partenariati).
Generalmente, almeno le seguenti informazioni sono registrate per ciascun tipo di società, come segue:
Dal momento dell'inserimento nel registro delle imprese, i dati sono contemporaneamente pubblicati dall'intermediario del servizio d'informazioni elettroniche. Il servizio d'informazioni elettroniche sui dati inseriti e pubblicati è un servizio pubblico gratuito che comprende, oltre ai dati pubblicati, le principali informazioni sulle imprese. Con l'aiuto di tale servizio si può verificare ad esempio se un'impresa ha comunicato al registro la nuova composizione del suo consiglio d'amministrazione o informarsi su nuove società immatricolate in un determinato periodo.
Grazie a tale servizio si possono ricercare informazioni su qualsiasi società indicando il suo numero d'identificazione. La ricerca può inoltre essere effettuata con la data o in base a un determinato periodo. A seconda dei casi è possibile indirizzare la ricerca per tipo di registrazione o per comune o provincia. Il risultato della ricerca contiene dati basilari rispetto a un'impresa, la sua ragione sociale, il numero d'identificazione e la sede legale. La registrazione pubblicata contiene ad esempio il tipo di registrazione e le rubriche dei dati inseriti nel registro.
Inoltre sono inseriti altri elementi nel registro in funzione del tipo di società. Gli estratti del registro per imprese dello stesso tipo possono essere completamente diversi. Alcune società a responsabilità limitata ad esempio si avvalgono delle possibilità messe a disposizione dalla legge sulle società per decidere di emettere diritti d'opzione e altri diritti particolari o anche di provvedere alla fusione; perciò comunicano tali informazioni al registro affinché si provveda alla registrazione. Altre società, invece, scelgono di comunicare al registro soltanto le informazioni obbligatorie. Inoltre, le modifiche della legge sono inserite negli estratti del registro. I dati presenti nel registro, ad esempio, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, possono essere molto diversi a seconda che il dato inserito al momento della registrazione faccia riferimento a una decisione presa conformemente alla legge sulle società a responsabilità limitata, entrata in vigore il 1o settembre 2006 o a una decisione presa ai sensi di una legge precedente.
La legge sul registro del commercio contiene disposizioni relative ai dati da inserire nel registro e alla relativa pubblicazione. La legge permette a chiunque di avere accesso ai dati, agli estratti e ai certificati che figurano nel registro del commercio. Il terzo di buona fede può contare sull'affidabilità delle informazioni che figurano nel registro.
Ai sensi dell'articolo 1 a della legge, tutti i dati che figurano nel registro sono pubblicati e chiunque può avere accesso a tali informazioni, estratti e certificati che figurano nel registro di commercio. Tali dati possono inoltre essere pubblicati in forma elettronica. Le sole eccezioni sono i numeri d'identità personale delle persone fisiche e gli indirizzi dei domicili delle persone fisiche all'estero, che non sono pubblici. I dati che permettono l'identificazione delle ultime cifre del numero personale d'identità, nonché l'indirizzo del domicilio delle persone fisiche all'estero sono pubblicati soltanto nel caso in cui tale divulgazione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge sul carattere pubblico degli atti dei poteri pubblici. Negli altri casi sarà pubblicato il paese di residenza invece dell'indirizzo del domicilio.
L'articolo 26 della legge sul registro del commercio prevede che un terzo in buona fede possa basarsi sui dati inseriti e pubblicati dal registro. I dati sono pubblicati elettronicamente direttamente dopo il loro inserimento nel registro. Le pubblicazioni possono essere ottenute gratuitamente presso il servizio d'informazioni del registro del commercio.
Il registro raccoglie dati dal 1896.
Ufficio dei brevetti e della registrazione (PHR)
Registro delle imprese (registro del commercio)
Sistema d'informazione sulle imprese
Associazione europea dei registri del commercio («BERD»)
Registro europeo delle imprese (EBR)
Sistema d'interconnessione dei registri del commercio (BRIS)
Legge sul registro del commercio
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QQuesta sezione contiene una panoramica del registro delle imprese svedese.
La registrazione delle imprese ha avuto inizio nel 1897.
Il registro delle succursali è stato introdotto nel 1955 (l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese si è fatto carico della registrazione delle succursali nel 1975).
Nel 2002 l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese è subentrato all'Autorità di vigilanza finanziaria per quanto riguarda la registrazione delle banche e delle compagnie assicurative.
Per alcuni tipi di informazioni, i dati sono digitalizzati dal 1982. Dal 2002 tutte le nuove informazioni registrate sono convertite in formato digitale.
Principalmente:
Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551)
Aktiebolagsförordningen (regolamento sulle società) (2005:559)
Årsredovisningslagen (legge sui bilanci d'esercizio) (1995:1554)
Filiallagen (legge sulle succursali) (1992:160)
Filialförordningen (regolamento sulle succursali) (1992:308)
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (legge sulle operazioni bancarie e finanziarie)
Försäkringsrörelselagen (legge sull'attività assicurativa) (2010:2043)
Försäkringsrörelseförordningen (regolamento sull'attività assicurativa) (2011:257)
Chiunque può accedere alle informazioni che figurano nel registro contattando l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese oppure consultando il sito web o il Näringslivsregistret [registro delle imprese].
Le informazioni contenute nel registro comprendono:
Per maggiori informazioni si veda il capo 2, articoli da 14 a 17, del regolamento sulle società, l'articolo 4 del regolamento sulle succursali e il capo 4, articolo 19, del regolamento (2004:329) sulle operazioni bancarie e finanziarie.
Tutti i documenti da trasmettere a seconda dei casi, in conformità delle norme vigenti, ad esempio:
All'accoglienza è disponibile un computer che l'utenza può utilizzare per effettuare ricerche nel registro. È inoltre possibile richiedere documenti contenuti nel registro all'accoglienza.
Dal sito web è possibile consultare:
È possibile effettuare una ricerca utilizzando il numero dell'organizzazione, il numero di pratica, il numero identificativo o il nome dell'impresa.
Per il rilascio di documenti l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese richiede il pagamento di diritti quale contributo finanziario alle attività dell'ente.
È possibile richiedere i documenti direttamente all'Ufficio e pagare su presentazione della fattura o con carta.
È possibile richiederli direttamente all'Ufficio per telefono, e-mail o posta e pagare su presentazione della fattura o con carta.
L'istanza e i documenti richiesti a seconda dei casi vengono presentati in formati cartaceo. È anche possibile utilizzare i computer a disposizione dell'utenza presso l'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese per accedere al sito verksamt.se e avviare una pratica.
È possibile accedere al sito verksamt.se e avviare una pratica.
Le pratiche avviate tramite i servizi online (verksamt.se) sono soggette a vari controlli automatizzati. Alcune pratiche possono essere portate a termine automaticamente mediante i servizi online. Nei casi in cui non è possibile effettuare i controlli per via elettronica, le pratiche sono inoltrate al personale per l'esecuzione di ulteriori verifiche manuali. Il personale verifica anche i documenti cartacei.
Le informazioni detenute dall'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese sono pubbliche. Le informazioni registrate sono pubblicate nella pubblicazione nazionale Post- och Inrikes Tidningar. Le informazioni iscritte nel registro e pubblicate in Post- och Inrikes Tidningar sono considerate di pubblico dominio. Sono pertanto disponibili al pubblico e consultabili.
Le informazioni trasmesse per la registrazione sono registrate e pubblicate. Nel caso in cui emerga successivamente che sono state registrate (e pubblicate) informazioni inesatte, potrebbe essere necessario rettificarle.
Le imprese sono responsabili delle informazioni da esse trasmesse. L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese registra le informazioni fornite, previo controllo della loro legittimità.
Nei registri delle imprese vengono trattati, tra l'altro, i dati personali dei membri dei consigli di amministrazione. L'obiettivo dei registri è fornire informazioni, ad esempio, sulle attività imprenditoriali, le attività di prestito, le acquisizioni e le cessioni di attività, nonché sulle aggiunte ai registri dei clienti o sui relativi controlli. Le informazioni possono essere fornite a persone fisiche, società o autorità che richiedono informazioni per le loro attività.
Le informazioni personali possono essere pubblicate e conservate, purché riguardino l'esercizio di poteri. Per legge è necessario registrare dati personali.
L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese funge da titolare del trattamento e garantisce che i dati personali nei registri siano gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e delle norme specifiche che disciplinano il registro.
L'Ufficio svedese per la registrazione delle imprese ha nominato un garante della protezione dei dati che provveda affinché i dati personali siano trattati in maniera corretta e lecita nell'ambito delle operazioni.
Ufficio svedese per la registrazione delle imprese
Telefono: +46 771670670 (o +46 60184000) dalle ore 09:00 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Indirizzo per l'utenza: Stuvarvägen 21, Sundsvall, SVEZIA
Sito web: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us
Servizi online: https://bolagsverket.se/en/fee
Servizi online: https://www.verksamt.se/web/international/services
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La presente sezione fornisce una sintesi del registro delle imprese del Regno Unito.
La "Companies House" è il registro delle imprese per il Regno Unito e comprende Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia.
Il registro fornisce informazioni trasmesse da società, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, grandi società di paesi terzi, GEIE (gruppi europei di interesse economico) fusioni transfrontaliere e SE ("Societas Europaea, società europee). Ulteriori informazioni sui requisiti previsti per l'iscrizione sono reperibili presso sul sito della "Companies House". Il registro non contiene informazioni sulle imprese individuali, sulle società in nome collettivo e sulle denominazioni sociali.
Sì, la consultazione del registro è gratuita, così come il reperimento delle informazioni di base.
Le informazioni archiviate nel registro delle imprese del Regno Unito possono essere consultate attraverso il sito della "Companies House", mediante il servizio di ricerca on line "WebCHeck".
Questa sezione descrive la posizione rispetto alle informazioni dell'impresa, in quanto esse rappresentano i dati essenziali presenti nel registro.
La legge più importante in materia, e che disciplina il funzionamento del registro britannico è la Companies Act del 2006. In base a questa legge, qualsiasi società o i rappresentanti legali della stessa trasmettono le informazioni al registro delle imprese (in prosieguo: "il registro") per la loro registrazione. Una volta trasmesse tali informazioni vengono verificate per assicurarsi della loro completezza. I dati vengono ammessi nel registro sulla base del principio della buona fede. La loro esattezza non è sottoposta ad alcuna convalida o verifica. Se tali informazioni vengono ammesse esse sono successivamente registrate in modo da costituire un fascicolo consultabile dal pubblico. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità del suo contenuto, ad eccezione di una serie limitata di informazioni, ma solo nella misura in cui le informazioni trasmesse al registro siano esatte.
Le informazioni che figurano nel registro e la cui registrazione produce effetti giuridici costituiscono una categoria limitata. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità di tali dati in quanto sono presenti nel registro. I dati compresi sono i seguenti:
Possono essere applicate sanzioni penali nel caso di gravi inesattezze sulle informazioni trasmesse al registro. L'articolo 1112 della Companies Act del 2006 configura come reato il fatto di comunicare al registro consapevolmente o per negligenza informazioni errate, false o ingannevoli.
Un'impresa non può invocare nei confronti di un terzo specifici fatti sopravvenuti a meno che non li abbia ufficialmente comunicati o nel caso in cui possa provare che il terzo ne abbia avuto conoscenza (articolo 1079 della Companies Act del 2006).
Tali fatti specifici sono i seguenti:
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