Traduttori/interpreti legali

Francia

Di seguito vengono fornite informazioni su come trovare un interprete di cui potersi avvalere nel quadro di un procedimento giudiziario o un traduttore, se del caso consultando un sito web ufficiale.

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Francia

Come trovare un traduttore in Francia

Il servizio di documentazione e studi della Corte di cassazione pubblica sul proprio sito web:

  • l'elenco, contenuto in un file PDF, dei periti autorizzati dalla Corte di cassazione. In esso figurano inoltre link a siti web di alcune corti d'appello. Il suddetto elenco viene redatto su base annuale dall'ufficio della Corte;
  • elenchi di periti giudiziari redatti da ogni corte d'appello in cui figurano, in particolare, i periti registrati sotto le rubriche "traduzione" e "interpretariato". Gli elenchi dei periti giudiziari stilati dalle corti d'appello sono da queste aggiornati e trasmessi a intervalli irregolari alla Corte di cassazione.

La Corte di cassazione non dispone, per la precisione, di banche dati contenenti tutti i nominativi dei traduttori e degli interpreti.

Gli elenchi con i nomi, i recapiti, le date di nascita e le specializzazioni dei periti sono disponibili per 36 corti d'appello.

La ricerca di un traduttore o interprete è un servizio a pagamento?

No, l'accesso ai siti è gratuito.

Contesto o storia dei repertori dei traduttori in Francia

Storia

I primi elenchi di periti sono stati istituiti ufficialmente nel sistema giudiziario francese, e in particolare nel settore della giustizia penale, dalla legge del 30 novembre 1892.

Esistevano in parallelo elenchi ufficiosi di periti, perlopiù riguardanti il settore della giustizia civile.

La legge n. 71-498 del 29 giugno 1971 ha creato, per le giurisdizioni dell'ordinamento giudiziario, un elenco unico civile e penale presso ogni corte d'appello, nel quale i periti iscritti sono suddivisi per specializzazione. L'elenco veniva completato e modificato ogni anno. L'iscrizione era rinnovabile annualmente ma, in pratica, veniva rinnovata per i periti il cui operato non era stato oggetto di contestazione importante. Era stato altresì creato un elenco nazionale dei periti redatto dall'Ufficio della Corte di cassazione che funzionava in maniera analoga.

Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione negli elenchi dei periti giudiziari è stata profondamente modificata dalla legge n. 2004-130 dell'11 febbraio 2004 e dal decreto n. 2004-1463 del 23 dicembre 2004. Poiché si tratta di elenchi delle corti d'appello, le domande vengono inviate entro il 1° marzo di ogni anno al procuratore della Repubblica presso il tribunale di primo grado (tribunal de grande instance) della corte d’appello. Il procuratore della Repubblica le istruisce e le invia al procuratore generale, il quale interpella il primo presidente della corte d'appello.

Gli elenchi sono redatti annualmente, nel corso dei primi quindici giorni del mese di novembre, dall'assemblea generale dei giudici della corte d'appello, che tiene conto delle necessità dei tribunali della sua giurisdizione.

La prima iscrizione sugli elenchi delle corti d'appello, in una rubrica particolare, prevede un periodo di prova della durata di tre anni, al termine del quale l'esperienza del soggetto interessato e l'acquisizione delle conoscenze giuridiche necessarie al corretto adempimento degli incarichi affidatigli vengono valutate ai fini di un'eventuale reiscrizione, nel caso di presentazione di una nuova domanda. Successivamente, il perito viene reiscritto per un periodo di cinque anni a seguito del riesame del relativo fascicolo e sentito il parere di una commissione composta da periti e da magistrati.

Il decreto n. 2012-1451 del 24 dicembre 2012 ha precisato i criteri di iscrizione già menzionati dal decreto n. 2004-1463 del 23 dicembre 2004. Le domande sono esaminate considerando le qualifiche e l'esperienza professionale dei canditati, comprese le competenze acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, e l'interesse manifestato dai candidati per la collaborazione al servizio pubblico della giustizia.

Possono essere iscritti nell'elenco nazionale solo i periti che figurano nell’elenco di una corte d'appello per cinque anni consecutivi o che possono dimostrare che le loro competenze sono riconosciute in uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Francia, e sono state acquisite, in particolare, attraverso l'esercizio in tale Stato, per almeno cinque anni, di attività consistenti nel fornire informazioni tecniche ai giudici nel quadro della loro attività giurisdizionale.

L'iscrizione nell'elenco nazionale è valida per un periodo di sette anni.

Per quanto riguarda la procedura di iscrizione o di reiscrizione in tale elenco, il procuratore generale presso la Corte di cassazione riceve le domande, che devono essere inviate entro il 1° marzo, le istruisce e sente il parere del primo presidente e del procuratore generale presso la corte d'appello in cui è iscritto il soggetto interessato. Nel corso dei primi quindici giorni del mese di dicembre, l'Ufficio della Corte di cassazione stila dunque l'elenco nazionale, in quanto la procura generale non è competente.

Nomenclatura delle rubriche degli elenchi dei periti

In applicazione dell'articolo 1 del decreto n. 2004-1463 del 23 dicembre 2004, un provvedimento del guardasigilli del 10 giugno 2005 ha stabilito, per l'intero territorio nazionale, una nomenclatura armonizzata delle rubriche degli elenchi dei periti. L'elenco è diviso in rami (per settori dell'economia, per esempio: agricoltura, sanità, industria ecc.), rubriche (corrispondenti a discipline, per esempio: medicina, chirurgia) e specializzazioni (quale approfondimento delle discipline: allergologia, chirurgia gastrica ecc.). Esiste un ramo "H" per "interpretariato-traduzione", che comprende una rubrica interpretariato ("H1") e una rubrica traduzione ("H2"), divise per specializzazioni e categorie linguistiche (lingue romanze, lingue germaniche, lingue slave ecc.). Le specializzazioni sono dunque ampiamente definite in maniera da includervi qualsiasi idioma parlato o scritto. È altresì presente una sezione per le lingue dei segni e il linguaggio parlato completato ("H3").

Nell'ambito dell'elaborazione della nuova nomenclatura armonizzata delle specializzazioni dei periti, i traduttori e gli interpreti hanno dunque mantenuto la loro posizione negli elenchi dei periti giudiziari, essendo stata loro dedicata comunque una rubrica specifica. Infatti, anche se questi professionisti non hanno quale scopo precipuo quello di effettuare perizie nel senso stretto del termine, essi, alla stregua dei periti giudiziari, sono dei collaboratori occasionali del servizio pubblico della giustizia e possono, all'occorrenza, essere nominati in qualità di perito, in applicazione dell'articolo 232 del codice di procedura civile, per compiere, su richiesta dei giudici, vere e proprie misure istruttorie e, in particolare, offrire consulenze.

Alla luce delle suddette osservazioni, in occasione della riforma del 2004 non è parso opportuno assoggettare gli interpreti e i traduttori a un regime particolare di iscrizione in elenchi distinti.

Ultimo aggiornamento: 08/12/2021

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