Mediatori

Lituania

In Lituania non esiste un ente centrale responsabile della mediazione. Con l’attuazione della direttiva 2008/52/CE inizieranno le attività in tal senso.

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Come trovare un mediatore in Lituania

In Lituania è possibile ricorrere alla mediazione giudiziale ed extragiudiziale. Quest’ultima è fornita generalmente da avvocati.

La mediazione giudiziale è una procedura di risoluzione delle controversie intesa a aiutare le parti nelle cause civili a risolvere la loro controversia amichevolmente attraverso l’intervento di uno o più mediatori (intermediari).

La mediazione giudiziale è condotta da mediatori che sono giudici dotati di una formazione specifica, o loro assistenti, o altre persone aventi una qualifica adeguata, iscritti nell’elenco dei mediatori giudiziari approvato dal gruppo di lavoro formato dal consiglio dei giudici. Il 28 gennaio 2011 il consiglio dei giudici ha approvato, durante una riunione, la proposta che autorizza il ricorso alla mediazione giudiziaria in materia civile in tutte le giurisdizioni lituane, al fine di permettere l’accesso ai servizi di mediazione, indipendentemente dalla regione.

I servizi di mediazione giudiziaria sono gratuiti. Inoltre la scelta di risolvere una controversia in materia civile mediante la mediazione giudiziaria permette di risparmiare molto tempo e molte energie rispetto alla procedura giudiziaria. La mediazione inoltre è economica perché successivamente a un accordo amichevole raggiunto in seguito alla mediazione giudiziaria si procede al rimborso del 75% delle spese giudiziarie.

Il giudice adito della controversia o le parti del procedimento possono proporre di risolvere la controversia avvalendosi della mediazione giudiziaria. Qualora si sia deciso in tal senso il giudice spiega alle parti gli aspetti essenziali di questa procedura. La nomina e la sostituzione di un mediatore sono decisi dal presidente di una giurisdizione, dal presidente di una sezione civile o da un giudice designato da quest’ultimo. Se necessario possono essere nominati due mediatori. Nella nomina di un mediatore si considera il parere delle parti, espresso al momento della richiesta di risoluzione della controversia mediante mediazione giudiziaria o al momento dell’accettazione di questo tipo di risoluzione.

Soltanto le parti del procedimento, i terzi e i loro rappresentanti possono partecipare alla mediazione giudiziale. Altri soggetti possono parteciparvi su domanda delle parti o con il loro consenso, qualora la loro partecipazione possa contribuire a una risoluzione della controversia. Le procedure di mediazione giudiziaria non costituiscono oggetto di processi verbali.

La procedura di mediazione giudiziale termina quando le parti si accordano sull’oggetto della controversia e firmano un accordo amichevole approvato dal giudice adito.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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