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Giurisprudenza on line
L'Act CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione degli organi giudiziari prevede che dal 1° gennaio 2012 la Curia (Corte Suprema ungherese), le cinque corti d'appello e gli organi giudiziari amministrativi nonché gli organi giudiziari che si pronunciano in materia di controversie di lavoro (questi ultimi soltanto quando una decisione amministrativa impugnata in una causa di diritto amministrativo è stata emessa in un procedimento di primo grado, e la decisione del giudice non è soggetta a impugnazione ordinaria) sono tenuti a pubblicare la decisione sul merito della causa in format elettronico nella raccolta della giurisprudenza degli organi giudiziari ungheresi (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Attualmente la raccolta della giurisprudenza ungherese è accessibile sul sito web del registro delle decisioni anonime (Anonim Határozatok Tára - link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (In passato la Suprema corte e le cinque corti d'appello regionali, in base all'obbligo di cui alla legge XC del 2005 sulla libertà dell'informazione elettronica erano tenute a pubblicare tutte le decisioni nel merito dal 1° luglio 2007.)
Le pronunce emesse nei seguenti procedimenti costituiscono un'eccezione e pertanto non devono essere pubblicate nella raccolta della giurisprudenza:
- le decisioni emesse nell'ambito delle ingiunzioni di pagamento, dei procedimenti esecutivi, degli organi giudiziari in materia commerciale e fallimentare e dei procedimenti riguardanti i registri tenuti dall'organo giudiziario;
- le decisioni emesse nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, dei procedimenti per il riconoscimento della paternità, dei procedimenti sulla cessazione della responsabilità genitoriale nonché i procedimenti sulla custodia non sono pubblicati nel caso in cui entrambe le parti presentino istanza in tal senso,
- le decisioni emesse nei procedimenti concernenti reati a sfondo sessuale non vengono pubblicate qualora la vittima neghi il consenso.
Inoltre, la Curia è tenuta a pubblicare le decisioni di uniformità giudiziaria (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), le sentenze di principio (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) e le altre pronunce di principio (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek) Inoltre, queste decisioni sono disponibili sul sito web del registro delle decisioni anonime (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).
Il presidente dell'organo giudiziario che ha emesso la decisione deve pubblicarla nella raccolta della giurisprudenza entro 30 giorni dalla data di deposito della stessa.
La descrizione della decisione pubblicata deve comprendere il nome dell'organo giudiziario e del settore legislativo, l'anno in cui la decisione è stata emessa, il numero di riferimento e le disposizioni in base alle quali la decisione è stata emessa dall'organo giudiziario.
Di regola tutti i dati personali delle parti devono essere cancellati dalle decisioni ("decisione anonima") e le parti devono essere individuate in base al ruolo che avevano nel procedimento.
Presentazione delle decisioni / Titoli
Non ci sono titoli specifici in quanto il motore di ricerca emette tutti i dati rilevanti dei risultati. Nell'elenco dei risultati si trova un numero di identificazione che si riferisce ai dati che è anche sottolineato nell'elenco dei risultati (organo giudiziario, tipo di procedimento).
(Le regole nel dettaglio per descrivere le decisioni pubblicate nella raccolta della giurisprudenza sono stabilite nel decreto n. 29/2007 del 31 maggio 2007 del Ministero della giustizia).
Formato
La giurisprudenza è disponibile in format .rtf.
Organi giudiziari interessati
La Curia e le corti d'appello regionali sono tenute a pubblicare tutte le decisioni sul merito. Inoltre, tutte le decisioni degli organi giudiziari inferiori direttamente connesse a queste decisioni devono essere pubblicate.
Gli organi giudiziari amministrativi e di diritto del lavoro sono tenuti a pubblicare le relative decisioni nel merito soltanto nel caso in cui siano state emesse nei procedimenti amministrativi di primo grado, e la decisione del giudice non possa essere impugnata.
Inoltre, i presidenti degli organi giudiziari possono decidere se intendono pubblicare altre decisioni nel merito.
Sito internet centrale: Bíróság.
Ulteriori procedimenti
Corti supreme |
Altri organi giudiziari |
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Sono disponibili informazioni sulle impugnazioni |
No |
No |
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No |
No |
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No |
No |
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Sì |
Sì |
a un altro tribunale nazionale (Corte costituzionale)? alla Corte di giustizia dell'Unione europea? alla Corte europea dei diritti dell'uomo? |
No No No |
No No No |
Norme in materia di pubblicazione
A livello nazionale? |
A livello di organi giudiziari? |
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Esistono norme vincolanti riguardanti la pubblicazione della giurisprudenza? |
Si |
Si |
Corti supreme |
Altri organi giudiziari |
|
Viene pubblicata tutta la giurisprudenza o solo una selezione? |
Tutta la giurisprudenza |
Solo una selezione |
Se viene fatta una selezione, quali sono i criteri adottati? |
Le cinque corti d'appello pubblicano tutte le decisioni di merito. Sono pubblicate anche tutte le decisioni dei tribunali inferiori direttamente correlate a queste decisioni. Inoltre, i presidenti dei collegi giudicanti possono decidere se pubblicare altre decisioni di merito. A partire dal 1° luglio 2007. |
Banche dati giuridiche
Denominazione e URL della banca dati
Portale degli organi giudiziari ungheresi
La consultazione della banca dati è gratuita?
Si, la consultazione della banca dati è gratuita.
Breve descrizione del contenuto
A partire dal 1° luglio 2007 tutte le decisioni nel merito della Curia (la cui denominazione prima del 1° gennaio 2012 era la Corte Suprema) e delle cinque corti d'appello regionali, e dal 1° gennaio 2012 le decisioni nel merito degli organi giudiziari amministrativi e del lavoro nelle cause di diritto amministrativo (laddove una decisione nell'ambito del diritto amministrativo impugnata fosse emessa nel procedimento di primo grado e la decisione della Corte non fosse impugnabile con appello ordinario).
Tutte le decisioni degli organi giudiziari inferiori direttamente connesse a queste decisioni.
Altre decisioni emesse dal presidente dell'organo giudiziario.
Tutti i dati personali delle parti devono essere cancellati dalle decisioni e le parti devono essere identificate in base al ruolo che avevano nel procedimento. Tuttavia, non devono essere cancellate le seguenti informazioni:
- il nome di un organo che ha funzioni di governo statali o a livello locale, o qualsiasi altra funzione pubblica stabilita dal legislatore e – a meno che stabilito altrimenti dalla legge – nome e cognome o nomi (collettivamente conosciuti come "nome) e posizione di una persona che agisce in base a tale capacità, laddove la persona in questione era coinvolta nel procedimento in base alla sua funzione;
- il nome dell'avvocato che agisce come legale rappresentante o difensore;
- il nome della persona fisica che ha perso la causa in quanto convenuto come il nome e l'indirizzo ufficiale delle persone giuridiche o degli organi senza personalità giuridica se la decisione è stata emessa in procedimenti in cui esiste un diritto garantito per legge di avanzare pretese di interesse pubblico
- il nome e l'indirizzo ufficiale delle organizzazioni commerciali o delle fondazioni e il nome dei rappresentanti;
- i dati accessibili per interesse pubblico.
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