Banche dati della giurisprudenza online
- La banca dati della giurisprudenza è una componente essenziale del portale degli organi giudiziari nazionali (Latvijas Tiesu portāls).
La Corte suprema lettone (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) ha istituito una banca dati della giurisprudenza, contenente i provvedimenti giurisdizionali rilevanti per garantire la coerenza e lo sviluppo della giurisprudenza, nonché per svolgere attività di ricerca al riguardo.
La giurisprudenza della Corte suprema può essere consultata selezionando l'organo giudiziario emanante, il tipo di procedimento, il settore, il sottosettore, i principi giuridici, le questioni di merito della causa (argomenti) e parole chiave nel testo.
La banca dati della giurisprudenza della Corte suprema è accessibile tramite il portale dei servizi elettronici della Corte suprema e la home page del sito web della Corte suprema.
- La sezione "Decisioni anonimizzate" del portale degli organi giudiziari (Tiesu portāla sadaļa "Anonimizētie nolēmumi") contiene sentenze anonimizzate degli organi giudiziari lettoni emanate dopo il 1º settembre 2013.
Sul portale possono inoltre essere pubblicate decisioni valide emesse in udienza pubblica su questioni di interesse pubblico (ossia decisioni pubblicate a fini di educazione civica o di istruzione giuridica), così come altre decisioni emesse in udienza pubblica a discrezione dell'organo giudiziario interessato.
Presentazione delle decisioni/Estremi
Formato
Le sentenze pubblicate nella banca dati della giurisprudenza del portale degli organi giudiziari nazionali sono in formato HTML.
Le sentenze consultabili sul portale degli organi giudiziari nazionali sono in formato PDF.
Organi giudiziari pertinenti
Corte suprema
Le sentenze della Corte suprema sono consultabili nella banca dati della giurisprudenza disponibile sul sito web della Corte suprema e sul sito web del portale degli organi giudiziari nazionali.
Organi della giurisdizione ordinaria
Le sentenze degli organi della giurisdizione ordinaria si possono consultare sul sito web del portale degli organi giudiziari nazionali.
Fasi del procedimento
Sul portale degli organi giudiziari nazionali è possibile reperire informazioni sulle fasi di un procedimento utilizzando la funzione "Stato di avanzamento del procedimento" (Tiesvedības gaita) nella sezione "Servizi elettronici" o nella sezione riservata agli utenti autorizzati del portale "I miei procedimenti" (Manas lietas).
Gli utenti non autorizzati possono accedere a informazioni generali sullo stato di avanzamento di un procedimento nella sezione "Stato di avanzamento del procedimento", inserendo il numero del procedimento o di un ordine di comparizione.
Nella sezione "I miei procedimenti", gli utenti autorizzati hanno la possibilità di visualizzare i dati e gli atti dei procedimenti in cui sono coinvolti (comprese le decisioni e i file audio).
L'autorizzazione a utilizzare il portale degli organi giudiziari nazionali è concessa sulla base dei seguenti elementi:
- carta d'identità;
- firma elettronica;
- firma elettronica su dispositivo mobile;
- eIDAS.
Norme in materia di pubblicazione
Pronuncia
Qualora il procedimento si svolga in udienza pubblica, la decisione del giudice (formata da introduzione, descrizione dei fatti, motivi della decisione e dispositivo) diviene un'informazione genericamente accessibile a partire dalla data della pronuncia.
Nel caso in cui il giudice non pronunci la decisione o la sentenza in udienza (ad esempio se il procedimento si è svolto interamente per iscritto), essa è considerata come informazione genericamente accessibile a partire dalla data dell'emissione.
Se un procedimento si svolge a porte chiuse e all'introduzione e al dispositivo della decisione o della sentenza viene data lettura in udienza pubblica, tali parti sono considerate come informazioni genericamente accessibili e possono essere pubblicate.
Accessibilità
L'accessibilità dei provvedimenti giurisdizionali è disciplinata dalla legge sulla magistratura e dal regolamento n. 123 del Consiglio dei ministri, del 10 febbraio 2009, sulle norme relative alla pubblicazione di informazioni giudiziarie su un sito internet e al trattamento dei provvedimenti giurisdizionali prima della loro emissione.
Il regolamento n. 123 del Consiglio dei ministri stabilisce che, nel preparare una decisione per la pubblicazione, taluni dati che consentono di identificare persone fisiche devono essere cancellati e sostituiti da opportuni indicatori:
- il nome e il cognome di una persona sono sostituiti da una lettera maiuscola dell'alfabeto lettone a scelta (la lettera che sostituisce il nome e il cognome è scelta in modo che le persone cui si fa riferimento nella decisione possano essere distinte l'una dall'altra);
- il numero di identificazione personale è sostituito dalla dicitura "numero di identificazione personale";
- l'indirizzo di residenza è sostituito dalla dicitura "luogo di residenza";
- l'indirizzo di un immobile è sostituito dalla dicitura "indirizzo";
- il numero di iscrizione di un immobile al catasto è sostituito dalla dicitura "riferimento catastale";
- il numero di immatricolazione di un veicolo è sostituito dalla dicitura "numero di immatricolazione".
Nel preparare la decisione per la pubblicazione o l'emissione, i dati relativi a giudici, pubblici ministeri, avvocati, notai, amministratori delle procedure di insolvenza, presidenti di collegi giudicanti e ufficiali giudiziari non sono cancellati o occultati.
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