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Successioni

Croazia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

 

Questa scheda è stata preparata in cooperazione con il Consiglio del notariato dell'UE (CNUE).

 

1 Come è redatta la disposizione a causa di morte (con testamento, con testamento congiuntivo o con patto successorio)?

Il diritto di successione e le norme in base alle quali operano i giudici, le autorità competenti e le persone autorizzate in materia di successioni sono disciplinati dalla legge sulle successioni (Narodne Novine; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 48/03, 163/03, 35/05 e 127/13).

La disposizione patrimoniale a causa di morte può essere redatta sotto forma di testamento. Può fare testamento qualsiasi persona sana di mente che abbia compiuto i sedici anni.

Il testamento è valido solo se è fatto nelle forme legalmente prescritte e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. In circostanze normali, il testamento può essere redatto sotto forma di testamento pubblico o privato, mentre il testamento orale è ammesso solo in circostanze eccezionali.

Il testamento privato è un testamento olografo o redatto alla presenza di testimoni. Il testamento olografo è scritto a mano e firmato dal testatore. Il testamento scritto alla presenza di testimoni può essere redatto da un testatore in grado di leggere e scrivere, il quale deve dichiarare dinanzi a due testimoni presenti simultaneamente che il documento, a prescindere dalla persona che l’ha redatto, è il suo testamento, e deve firmare tale documento alla presenza dei testimoni. Questi ultimi devono apporre la loro firma sul testamento.

Il testamento pubblico viene redatto con la partecipazione di una pubblica autorità. Chiunque può validamente fare testamento sotto forma di atto pubblico. Le persone che non sanno o non possono leggere o non sono in grado di apporre la loro firma possono fare testamento, in circostanze normali, solo sotto forma di atto pubblico. Il testamento pubblico può essere redatto, su richiesta del testatore, da un soggetto legalmente autorizzato, vale a dire un giudice del tribunale municipale, un uditore del tribunale municipale, un notaio o, all’estero, un rappresentante consolare o diplomatico-consolare della Repubblica di Croazia. La procedura e le azioni che il soggetto autorizzato deve intraprendere per la formazione del testamento sono stabilite dalla legge.

Il testatore che voglia conferire al suo testamento la forma di un testamento internazionale deve farne domanda a una persona abilitata a redigere testamenti pubblici. Lo scopo di tale procedura è redigere un testamento nelle forme riconosciute dagli Stati parte della Convenzione del 1973 sull’adozione di norme uniformi in materia testamentaria e dagli Stati che hanno recepito nei loro ordinamenti le norme relative al testamento internazionale.

Solo se ricorrono circostanze eccezionali, tali da impedire di testare in altre forme valide, il testatore può dichiarare oralmente le sue ultime volontà davanti a due testimoni presenti simultaneamente. La validità di tale testamento viene meno dopo trenta giorni dalla cessazione delle circostanze eccezionali in cui esso è stato formato.

I patti successori (accordi con cui una persona lascia il suo patrimonio, in tutto o in parte, alla controparte o a un terzo), i patti relativi a una successione o a un legato futuri (accordi con cui una parte cede un’eredità o un legato che si attende di ricevere; accordi sulla successione di un terzo ancora in vita; accordi relativi a un legato o ad altri vantaggi che una delle parti si attende di ricevere da una successione che non è ancora stata aperta) e i patti sul contenuto del testamento (accordi con cui una persona si impegna a inserire o a non inserire una determinata clausola nel suo testamento, oppure a revocarla o a non revocarla) sono vietati dal diritto croato e pertanto nulli.

Il diritto croato consente di concludere accordi per la cessione o ripartizione di beni mentre si è in vita. Si tratta di un patto stipulato tra un ascendente (cedente) e suoi discendenti con cui il primo cede e ripartisce tra i secondi la totalità o parte del patrimonio di cui dispone al momento della conclusione dell’accordo. La validità del patto è subordinata al consenso di tutti i figli e di altri discendenti chiamati all’eredità del cedente. Il patto deve essere concluso per iscritto e omologato da un giudice del tribunale competente, oppure redatto sotto forma di atto notarile o di atto confermato (autenticato) da un notaio. Il patto può essere esteso al coniuge del cedente e in tal caso è necessario anche il suo assenso. I beni che formano oggetto del patto non sono inclusi nella successione e non vengono presi in considerazione per determinare il valore dell’eredità.

Il diritto croato non consente di stipulare un patto di rinuncia a una successione non ancora aperta. In via d’eccezione, un discendente che disponga del libero esercizio dei suoi diritti può concludere un accordo con un ascendente per rinunciare anticipatamente all’eredità cui avrebbe diritto alla sua morte. Un accordo analogo può essere stipulato anche dal coniuge in relazione all’eredità cui avrebbe diritto alla morte dell’altro coniuge. Tali accordi devono essere conclusi per iscritto e omologati da un giudice del tribunale competente oppure redatti sotto forma di atto notarile o confermato (autenticato) da un notaio

2 La disposizione a causa di morte deve essere registrata e, in caso affermativo, in che modo?

Il fatto che un testamento è stato redatto, depositato e annunciato viene riportato nel registro croato dei testamenti, gestito dal Consiglio nazionale del notariato. Su richiesta del testatore, le informazioni relative a tali atti sono trasmesse per la registrazione dal giudice competente, da un notaio, da un avvocato o dalla persona che ha redatto il testamento. La trascrizione del testamento nel menzionato registro nazionale non è obbligatoria e il fatto che un testamento non sia registrato o depositato in uno specifico luogo non ne pregiudica la validità.

Nessuno può accedere ai dati del registro prima del decesso del testatore, ad eccezione del testatore stesso o della persona da questo espressamente autorizzata a tale scopo.

Nel procedimento successorio, il giudice o il notaio delegato deve assumere presso il registro dei testamenti croato tutte le informazioni disponibili su eventuali testamenti del de cuius.

3 Esistono restrizioni alla libertà di disporre causa di morte (ad esempio: quota di legittima)?

La libertà del testatore di disporre del suo patrimonio trova un limite nel diritto degli eredi legittimari a una quota riservata.

Sono eredi legittimari:

  • i discendenti, i figli adottivi, i figli posti sotto la tutela del testatore in qualità di partner e i loro discendenti, il coniuge o il partner non coniugato, il partner di unione civile o il partner di unione informale – tali persone hanno diritto a una quota di legittima pari a metà della porzione cui avrebbero diritto secondo l’ordine legale di successione in mancanza di testamento;
  • i genitori, i genitori adottivi e altri ascendenti del testatore – tali persone hanno diritto a una quota riservata solo se si trovano in situazione di inabilità permanente al lavoro e indigenza; tale quota è pari a un terzo della porzione cui avrebbero diritto secondo l’ordine legale di successione in mancanza di testamento.

Gli eredi legittimari possono rivendicare la loro quota riservata solo se, nel caso di specie, sono chiamati alla successione in tale qualità.

I motivi per i quali il testatore può escludere dalla successione, in tutto o in parte, un erede legittimario sono stabiliti dalla legge. Il testatore può disporre tale esclusione nei seguenti casi: se l’erede ha commesso una grave mancanza nei suoi confronti, in violazione di un obbligo giuridico o morale derivante dal loro rapporto familiare; se l’erede ha intenzionalmente commesso un reato grave contro il testatore o il coniuge, i figli o i genitori dello stesso; se l’erede ha commesso un reato contro la Repubblica di Croazia o i valori tutelati dal diritto internazionale; se l’erede conduce una vita dissipata o disonesta. Il testatore che intenda escludere un erede deve dichiararlo espressamente nel testamento, specificando i motivi dell’esclusione. Tali motivi devono sussistere nel momento in cui viene redatto il testamento. Per effetto dell’esclusione, l’erede decade dal diritto di successione nei limiti dell’esclusione stessa e i diritti delle altre persone che possono ereditare dal testatore vengono determinati come se l’erede escluso fosse deceduto prima del testatore.

Oltre alla possibilità di escludere gli eredi legittimari, il testatore può espressamente privare un discendente, in tutto o in parte, della sua quota di legittima se tale discendente è eccessivamente indebitato o prodigo. Tale quota si devolve, anziché all’erede che ne è stato privato, ai suoi discendenti. La privazione è valida solo se, al momento del decesso del testatore, il discendente privato della sua quota ha un figlio minorenne o un nipote minorenne il cui padre sia già deceduto, oppure un figlio maggiorenne, o un nipote maggiorenne il cui padre sia già deceduto, che sia inabile al lavoro e indigente. L’erede privato della sua quota eredita dal testatore nei limiti della porzione non esclusa, anche nel caso in cui i presupposti della privazione non sussistano più al momento del decesso del testatore.

4 In mancanza di disposizioni a causa di morte, chi eredita e in che percentuale?

Se il de cuius non ha lasciato testamento, la legge prevede che gli eredi legittimi ereditano secondo l’ordine di successione, in base al principio secondo cui gli eredi dell’ordine successorio più prossimo escludono quelli dell’ordine più lontano.

Gli eredi legittimi del de cuius sono:

  • i discendenti, i figli adottivi, i figli posti sotto la tutela del de cuius in qualità di partner e i loro discendenti,
  • il coniuge,
  • il partner non coniugato,
  • il partner di unione civile,
  • il partner di unione informale,
  • i genitori,
  • i genitori adottivi,
  • i fratelli e le sorelle e i loro discendenti,
  • i nonni e i loro discendenti,
  • altri ascendenti.

Nel diritto delle successioni, il partner non coniugato è equiparato al coniuge, mentre i figli nati fuori del matrimonio e i loro discendenti sono equiparati ai figli nati dal matrimonio e ai loro discendenti. Si considera come unione non coniugale da cui derivano diritti di successione legittima un rapporto durevole di convivenza tra un uomo e una donna non coniugati (durato almeno tre anni, o per un periodo inferiore se da tale unione è nato un figlio comune) cessato alla morte del cuius, purché siano state rispettate le condizioni di validità previste per il matrimonio.

Nel diritto delle successioni, il partner di unione civile è equiparato al coniuge e i figli posti sotto la sua tutela in quanto partner sono equiparati ai suoi figli. L’unione civile è un rapporto di vita familiare tra due persone dello stesso sesso che è stato sancito dinanzi a un’autorità competente, conformemente alle disposizioni di una legge speciale (legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso).

Nel diritto delle successioni, il partner di unione informale è equiparato al partner di unione civile. L’unione informale è un rapporto di vita familiare tra due persone dello stesso sesso che non è stato sancito dinanzi a un’autorità competente. Ai fini dell’equiparazione, occorre che tale rapporto sia durato almeno tre anni e abbia soddisfatto fin dall’inizio le condizioni di validità previste per le unioni civili.

I discendenti del de cuius e il coniuge rientrano nel primo ordine successorio. Gli eredi del primo ordine ereditano in parti uguali. A tale ordine di successione si applica il diritto di rappresentazione, in forza del quale la quota che sarebbe spettata a un figlio già deceduto qualora fosse sopravvissuto al de cuius si devolve in parti uguali ai suoi figli, nipoti del de cuius, e se uno dei nipoti è premorto al de cuius, la quota che gli sarebbe spettata se fosse stato in vita al momento del decesso del de cuius si devolve in parti uguali ai suoi figli, pronipoti del de cuius, e così via fino all’ultimo discendente del de cuius.

I beni del de cuius che non lascia discendenti si devolvono agli eredi rientranti nel secondo ordine successorio, ossia i genitori e il coniuge. I genitori del de cuius ereditano metà del patrimonio e il coniuge l’altra metà. Se entrambi i genitori sono premorti al de cuius, il coniuge eredita l’intero patrimonio. Se il de cuius non era coniugato, i genitori ne ereditano l’intero patrimonio in parti uguali; se uno dei genitori è premorto al de cuius, la quota ereditaria che gli sarebbe spettata se fosse sopravvissuto al de cuius si devolve all’altro genitore. I fratelli e le sorelle del de cuius e i loro discendenti ereditano nell’ambito del secondo ordine di successione se il de cuius non era coniugato e uno o entrambi i suoi genitori sono già deceduti. In tal caso (se uno o entrambi i genitori del de cuius sono già deceduti e il de cuius non era coniugato), la quota di eredità che sarebbe spettata al genitore se fosse sopravvissuto al de cuius si devolve ai suoi figli (fratelli e sorelle del de cuius), nipoti, pronipoti e ulteriori discendenti, secondo le regole applicabili ai casi in cui l’eredità si devolve ai figli e altri discendenti del de cuius. Se uno dei genitori è premorto al de cuius e quest’ultimo non era coniugato e non aveva discendenti, la quota ereditaria che sarebbe spettata a tale genitore se fosse sopravvissuto al de cuius si devolve all’altro genitore; se anche l’altro genitore è premorto al de cuius e quest’ultimo non era coniugato, i discendenti dei genitori ereditano la quota che sarebbe spettata a questi ultimi.

L’eredità del de cuius che non ha lasciato discendenti, coniuge o genitori, o i cui genitori non abbiano lasciato discendenti, si devolve agli eredi del terzo ordine successorio, in cui rientrano i nonni. Metà del patrimonio ereditario si devolve ai nonni paterni e l’altra metà ai nonni materni. I nonni della medesima linea ereditano in parti uguali. Se uno di tali ascendenti è premorto al de cuius, la quota che gli sarebbe spettata se fosse sopravvissuto al de cuius si devolve ai suoi discendenti (figli, nipoti e ulteriori discendenti), secondo le regole applicabili ai casi in cui l’eredità si devolve ai figli e altri discendenti del de cuius. Se i nonni di una linea sono premorti al de cuius senza lasciare discendenti, la quota del patrimonio ereditario che sarebbe loro spettata si devolve ai nonni dell’altra linea e ai loro discendenti.

L’eredità del de cuius che non ha lasciato discendenti né genitori, e i cui genitori non abbiano lasciato discendenti, coniugi o nonni, i quali non abbiano a loro volta lasciato discendenti, si devolve agli eredi del quarto ordine successorio, in cui rientrano i bisnonni del de cuius. Metà del patrimonio ereditario si devolve ai bisnonni paterni (tale metà è ereditata in parti uguali dai genitori del nonno paterno e dai genitori della nonna paterna) e l’altra metà ai bisnonni materni (tale metà è ereditata in parti uguali dai genitori del nonno materno e dai genitori della nonna materna). Se uno degli ascendenti è deceduto, la parte che gli sarebbe spettata se fosse stato in vita si devolve al suo coniuge. Se una di tali coppie di ascendenti non è più in vita, le quote che le sarebbero spettate se lo fosse stata si devolvono all’altra coppia della stessa linea. Qualora non vi siano più bisnonni né bisnonne di una linea, la quota del patrimonio ereditario che sarebbe loro spettata se fossero stati in vita si devolve ai bisnonni dell’altra linea.

Se non vi sono eredi del quarto ordine successorio, ereditano gli ulteriori ascendenti del de cuius, secondo le regole di successione applicabili ai bisnonni.

5 Qual è l'autorità competente:

5.1 in materia successoria?

Il procedimento successorio si svolge in primo grado dinanzi a un tribunale municipale o a un notaio da questo delegato.

Il tribunale municipale territorialmente competente ai fini del procedimento successorio si determina in base al domicilio del de cuius al momento del decesso o, in subordine, in base al suo luogo di residenza, al luogo in cui si trova la maggior parte dei beni ereditari nella Repubblica di Croazia o al luogo in cui il de cuius è registrato all’anagrafe. Il tribunale delega i procedimenti successori ai notai e, se nel suo circondario vi sono più notai, i procedimenti vengono assegnati secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi.

5.2 a ricevere una dichiarazione di rinuncia o di accettazione dell'eredità?

La dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia alla stessa (dichiarazione di successione) può essere effettuata oralmente dinanzi a qualsiasi tribunale municipale, al tribunale delle successioni o al notaio delegato al procedimento successorio, oppure presentando un certificato contenente la dichiarazione di successione al tribunale delle successioni o al notaio delegato.

La dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia alla stessa è irrevocabile.

Non è obbligatorio effettuare una dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia alla stessa. Si presume che coloro che non hanno reso una dichiarazione di rinuncia intendano ereditare. Coloro che abbiano validamente effettuato una dichiarazione di accettazione non possono successivamente rinunciare all’eredità

5.3 a ricevere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia di un legato?

La dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia alla stessa può essere effettuata oralmente dinanzi al tribunale delle successioni o al notaio delegato. È inoltre possibile presentare un documento autenticato contenente tale dichiarazione di accettazione o rinuncia presso il tribunale delle successioni o il notaio delegato.

5.4 a ricevere una dichiarazione di rinuncia o di accettazione di una quota di legittima?

Il diritto a una quota di legittima è un diritto di successione che si acquista al momento del decesso del de cuius. L’erede legittimario può effettuare oralmente una dichiarazione di accettazione della quota di legittima o di rinuncia alla stessa dinanzi a qualsiasi tribunale municipale, al tribunale delle successioni o al notaio delegato.

La quota di legittima viene stabilita nell’ambito del procedimento successorio solo su richiesta dell’erede legittimario. Se l’erede legittimario non rivendica la sua quota nel corso del procedimento, il tribunale o il notaio non è tenuto ad accertare il suo diritto a una quota di legittima.

6 Breve descrizione della procedura per decidere una successione secondo il diritto nazionale (compreso lo scioglimento del patrimonio e la ripartizione degli attivi, con informazione se la procedura è iniziata su istanza di un giudice o d'ufficio da parte di un'altra autorità competente)

Il procedimento successorio è un procedimento non contenzioso diretto a individuare gli eredi del de cuius, il contenuto dell’eredità e i diritti degli eredi, dei legatari e di altri soggetti sul patrimonio ereditario.

Il procedimento successorio si svolge dinanzi al tribunale municipale o a un notaio da esso delegato. Il tribunale municipale competente a conoscere del procedimento successorio è detto anche tribunale delle successioni. La competenza territoriale a conoscere di un procedimento successorio si determina in base al domicilio del de cuius al momento del decesso o, in mancanza, alla sua residenza, al luogo in cui si trova la maggior parte dei beni ereditari nella Repubblica di Croazia o al luogo in cui il de cuius è registrato all’anagrafe.

Il procedimento successorio viene avviato d’ufficio dal tribunale in seguito alla ricezione di un certificato di morte, di un estratto del registro dei decessi o di un documento equivalente. Il tribunale incarica del procedimento un notaio esercente nel suo circondario, gli trasmette il certificato di morte e fissa il termine di durata del procedimento. Il notaio espleta la procedura in qualità di delegato del tribunale conformemente alla decisione di delega e alla legge sulle successioni. Pertanto, di norma, il procedimento successorio si svolge dinanzi a un notaio delegato dal tribunale e solo eccezionalmente dinanzi al tribunale stesso.

Se il notaio intraprende un’azione nell’ambito di un procedimento successorio in qualità di delegato del tribunale, è autorizzato, analogamente a un giudice o a un consigliere del tribunale municipale, a compiere tutti gli atti necessari ai fini di tale azione e ad adottare tutte le decisioni, salvo diversa disposizione della legge sulle successioni. Qualora, nel corso del procedimento, sorgano controversie tra le parti in ordine a fatti che potrebbero incidere sui loro diritti (ad esempio il diritto di successione, l’entità della quota ereditaria, ecc.) o dai quali dipende la composizione del patrimonio ereditario o l’oggetto di un legato, il notaio deve rimettere il fascicolo al tribunale affinché disponga la sospensione del procedimento e inviti le parti ad esperire un procedimento civile o amministrativo. Analogamente, qualora, nel corso del procedimento, sorgano controversie tra le parti in ordine a fatti che potrebbero incidere sui loro diritti di successione definiti con testamento o su altri diritti, il notaio deve rimettere il fascicolo al tribunale, il quale inviterà le parti ad esperire un procedimento civile o amministrativo, ma senza sospendere il procedimento successorio. In alcuni casi previsti dalla legge (provvedimento che dispone la separazione dell’eredità dal patrimonio dell’erede, decisione sui diritti dei coeredi che hanno vissuto o condiviso acquisti con il de cuius nell’ambito di un’unione, decisione sulla ripartizione dei beni domestici), il notaio può adottare una decisione solo con il consenso di tutte le parti del procedimento e, in mancanza di tale consenso, deve rimettere il fascicolo al tribunale. Il tribunale che ha delegato il notaio al procedimento successorio deve vigilare costantemente sul suo operato.

L’udienza per l’esecuzione della successione è la fase principale del procedimento successorio; possono tenersi una o più udienze.

L’udienza per l’esecuzione della successione non si tiene se il de cuius non ha lasciato beni o se il testatore ha lasciato solo beni mobili o diritti equivalenti e nessuno dei chiamati all’eredità ha chiesto l’avvio del procedimento successorio.

Devono essere convocate all’udienza le parti (eredi, legatari e altri titolari di diritti sul patrimonio ereditario), le persone che possono legittimamente rivendicare un diritto sull’eredità (in presenza di testamento), l’esecutore testamentario (se è stato nominato) e gli altri interessati. Nella convocazione all’udienza, il tribunale o il notaio informa le parti e gli altri interessati dell’avvio del procedimento e se sia già stato ricevuto un testamento; li invita quindi a presentare immediatamente un testamento scritto o un documento comprovante il testamento orale, se lo posseggono, o a indicare i testimoni del testamento orale. Nella convocazione, il tribunale avvisa gli interessati in particolare che possono rinunciare all’eredità, prima della decisione di primo grado sulla successione, con dichiarazione verbale resa in udienza o con atto autenticato e che, qualora non si presentino all’udienza o non effettuino tale dichiarazione, si presumerà che abbiano accettato la successione.

All’udienza sull’esecuzione della successione vengono discusse tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione sul procedimento successorio, in particolare il diritto alla successione, l’entità delle quote ereditarie e i diritti di legato. Il tribunale o il notaio adotta una decisione sulla base dei risultati di tutte le udienze. Può accertare fatti che non sono stati dedotti dalle parti e utilizzare prove che esse non hanno prodotto, se ritiene che tali fatti o prove siano pertinenti per la decisione. Di regola, il tribunale o il notaio statuisce sui diritti dopo avere dato agli interessati la possibilità di rendere le necessarie dichiarazioni. Per quanto riguarda i diritti delle persone che, pur essendo state debitamente convocate, non sono comparse all’udienza, il tribunale o il notaio adotta una decisione sulla base delle informazioni disponibili, tenendo conto delle dichiarazioni scritte di tali persone pervenutegli prima della decisione.

Le dichiarazioni di successione sono le dichiarazioni con le quali un erede accetta la successione o vi rinuncia. Chiunque può effettuare una dichiarazione di successione, ma nessuno è obbligato farlo. Si presume che coloro che non hanno presentato una dichiarazione di rinuncia alla successione intendano ereditare. Coloro che abbiano presentano una valida dichiarazione di accettazione dell’eredità non possono revocarla successivamente. Il tribunale o il notaio non richiede la dichiarazione di successione, ma l’erede che intenda effettuarla lo può fare oralmente dinanzi al tribunale delle successioni o al notaio delegato, o dinanzi a qualsiasi altro tribunale municipale, oppure presentando un documento autenticato contenente la dichiarazione di successione presso il tribunale delle successioni o il notaio delegato. Se riceve una dichiarazione di rinuncia all’eredità, il tribunale o il notaio deve informare l’erede delle conseguenze di tale dichiarazione e avvisarlo che può rinunciare all’eredità unicamente in nome proprio, oppure in nome proprio e dei suoi discendenti.

Se le parti contestano i fatti da cui dipende un loro diritto, la composizione del patrimonio ereditario o l’oggetto di un legato, il tribunale dispone la sospensione del procedimento successorio e le invita ad esperire un procedimento civile o amministrativo. Il tribunale rivolge il medesimo invito alle parti i cui diritti gli appaiano poco plausibili. Qualora sorgano controversie tra le parti in ordine a fatti che potrebbero incidere sui loro diritti di successione definiti con testamento o altri diritti, il tribunale invita le parti ad esperire un procedimento civile o amministrativo, ma senza sospendere il procedimento successorio.

Al termine del procedimento successorio, il tribunale o il notaio statuisce sulla successione. Poiché, in diritto croato, la successione produce effetti di pieno diritto (ipso iure) al momento del decesso del de cuius, la decisione sulla successione ha natura declaratoria, ossia designa le persone che sono divenute eredi al momento del decesso del de cuius e definisce i diritti acquisiti da altri soggetti. Tale decisione, il cui contenuto è stabilito dalla legge sulle successioni, contiene le seguenti informazioni: il de cuius (cognome e nome, numero di identificazione personale, nome di uno dei genitori, data di nascita, cittadinanza e, per le persone decedute mentre erano sposate, il cognome precedente al matrimonio); la composizione del patrimonio ereditario (elementi identificativi dei beni immobili, corredati delle informazioni del registro immobiliare necessarie per la trascrizione; elementi identificativi dei beni mobili e degli altri diritti che secondo gli accertamenti del tribunale rientrano nel patrimonio ereditario); gli eredi (cognome e nome, numero di identificazione personale, domicilio, rapporto con il de cuius, qualità di erede legittimo o testamentario; se vi sono più eredi, quota ereditaria di ciascuno di essi espressa in frazione); limitazioni o gravami sui diritti dell’erede (se il diritto di successione sia soggetto a condizioni, limiti temporali o istruzioni e, in caso affermativo, se e in qual modo sia limitato o gravato, e a favore di chi); i soggetti titolari di un diritto di successione o altro diritto sul patrimonio ereditario, con designazione esatta di tale diritto (cognome e nome, numero di identificazione personale e domicilio del titolare). La decisione sulla successione viene notificata a tutti gli eredi e legatari nonché alle persone che hanno rivendicato diritti ereditari durante il procedimento successorio. Dopo il passaggio in giudicato, la decisione viene inoltre trasmessa all’autorità tributaria competente. Nella decisione sulla successione, il tribunale o il notaio deve precisare che la medesima, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trascritta nel registro immobiliare conformemente alle norme sul catasto e che i beni mobili depositati presso il tribunale, il notaio o, su loro disposizione, presso terzi dovranno essere consegnati alle persone autorizzate.

Prima di statuire sulla successione, il tribunale o il notaio può, su richiesta di un legatario, adottare una decisione separata su un legato, purché gli eredi non si oppongano. Se la composizione del patrimonio ereditario è contestata solo parzialmente, può essere adottata una decisione parziale sulla successione per definire gli eredi, i legatari e gli elementi di cui non è contestata l’appartenenza alla massa ereditaria.

Le decisioni adottate da un notaio in qualità di delegato del tribunale al procedimento successorio sono soggette a impugnazione. Il reclamo deve essere presentato al notaio entro otto giorni dalla notifica della decisione alle parti. Il notaio deve trasmettere immediatamente il reclamo, unitamente al fascicolo, al tribunale municipale competente, che si pronuncia in composizione monocratica. Il tribunale respinge le impugnazioni tardive, incomplete o irricevibili. Il tribunale che si pronuncia sulla decisione notarile può confermarla o annullarla in tutto o in parte. In caso di annullamento (parziale o integrale), il tribunale statuisce direttamente sulla parte annullata della decisione. La decisione del tribunale che annulla parzialmente o integralmente una decisione notarile non è soggetta a impugnazione. La decisione sull’impugnazione è notificata alle parti e al notaio.

Le decisioni adottate dal tribunale di primo grado nell’ambito di un procedimento successorio sono soggette a impugnazione, salvo che sia diversamente previsto dalla legge sulle successioni. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla decisione presso il giudice che si è pronunciato in primo grado, il quale può, se il ricorso è stato presentato entro i termini, modificare la decisione impugnata e adottarne una nuova, purché quest’ultima non pregiudichi i diritti di altre persone fondati sulla precedente decisione. Se il tribunale di primo grado non modifica la decisione, trasmette il ricorso al giudice d’appello, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno depositato entro il termine previsto dalla legge. In linea di principio, il giudice di appello statuisce esclusivamente sui ricorsi proposti entro i termini, ma può anche conoscere di un ricorso tardivo, purché ciò non leda i diritti di altre persone fondati sulla decisione impugnata.

Nel procedimento successorio non sono esperibili ricorsi straordinari.

7 Come e quando si diventa eredi o legatari?

La qualità di erede legittimo o testamentario si acquista ipso iure (di pieno diritto) al momento del decesso del de cuius. In tale momento, l’erede acquista il diritto di successione e il patrimonio del de cuius si devolve a suo favore di pieno diritto, divenendo così la sua eredità. Non è necessaria una dichiarazione espressa di accettazione. L’erede che non intenda ereditare può rinunciare alla successione fino alla decisione sulla successione in primo grado.

Il legatario acquista il diritto di legato al momento del decesso del testatore.

Il procedimento successorio in cui vengono stabiliti gli eredi, la composizione del patrimonio ereditario e i diritti sul medesimo degli eredi, dei legatari e di altri soggetti è descritto nella risposta al quesito 6 relativo al procedimento successorio.

8 Gli eredi sono responsabili dei debiti del defunto e, in caso affermativo, a quali condizioni?

Gli eredi che non hanno rinunciato alla successione rispondono in solido dei debiti del de cuius fino a concorrenza della loro quota ereditaria.

9 Quali sono i documenti e le informazioni che di solito sono richiesti al fine della registrazione di un bene immobile?

Ai fini della trascrizione nel registro immobiliare, occorre presentare i seguenti documenti all’ufficio del registro immobiliare presso il tribunale municipale nel cui territorio si trova l’immobile:

  1. la domanda di trascrizione;
  2. l’originale o una copia autenticata del documento che conferisce il diritto di proprietà (base giuridica della proprietà – atto di acquisto o donazione, accordo sugli alimenti, decisione sulla successione, ecc.);
  3. la prova della cittadinanza dell’acquirente (certificato di cittadinanza, copia autenticata del passaporto, ecc.) o dello status del soggetto giuridico (estratto del registro delle società) se l’acquirente è una persona giuridica straniera;
  4. se il richiedente è rappresentato da un mandatario, deve essere prodotta la procura (originale o copia autenticata);
  5. se il richiedente non ha nominato un rappresentante e si trova all’estero, deve designare un delegato residente in Croazia ai fini della ricezione degli atti;
  6. la prova del versamento di 200,00 HRK, voce tariffaria 16, e di 50,00 HRK a titolo di imposta di bollo, voce tariffaria 15, conformemente alla legge sulle spese processuali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 e 157/13).

9.1 La nomina di un amministratore è obbligatoria o diventa tale solo su richiesta? Se essa è obbligatoria o lo diventa su richiesta, quali sono i necessari adempimenti a tal fine?

Il diritto croato non prevede l’obbligo di nominare un amministratore. Ciò in quanto, al momento dell’apertura della successione (al decesso del de cuius o al momento della dichiarazione del suo decesso), l’eredità si devolve agli eredi di pieno diritto.

Il diritto croato prevede invece che, in alcuni casi, il tribunale delle successioni debba designare un amministratore provvisorio dell’eredità. Occorre procedere a tale designazione se gli eredi o i loro domicili sono ignoti o non è possibile contattarli, nonché in altre circostanze, ove necessario. L’amministratore provvisorio dell’eredità può stare in giudizio, rappresentare gli eredi e recuperare crediti o saldare debiti in loro nome. Se del caso, il tribunale può attribuire all’amministratore diritti e obblighi particolari. Inoltre, il tribunale può nominare un amministratore per i beni ereditari che sono stati separati dal patrimonio dell’erede su richiesta dei creditori del de cuius.

9.2 Chi può eseguire una disposizione a causa di morte del defunto e/o chi può amministrarne il patrimonio?

Il patrimonio ereditario è amministrato dagli eredi, ad eccezione della parte affidata all’esecutore testamentario o all’amministratore dell’eredità.

Il de cuius può designare nel testamento uno o più esecutori testamentari. La persona designata non ha l’obbligo di accettare l’incarico. I compiti dell’esecutore testamentario sono definiti dal testatore nel testamento. Se il testatore non ha impartito istruzioni particolari, l’esecutore testamentario deve, in particolare:

  • custodire il patrimonio ereditario e compiere tutti gli atti necessari per conservarlo, in nome e per conto degli eredi;
  • amministrare il patrimonio ereditario;
  • compiere gli atti necessari per il pagamento dei debiti e dei legati in nome e per conto degli eredi.

Nell’espletamento del suo incarico, l’esecutore testamentario deve assicurarsi che il testamento sia eseguito sotto ogni aspetto secondo la volontà del testatore.

9.3 Quali sono i poteri di un amministratore?

In diritto croato, di norma non viene designato un amministratore del patrimonio ereditario. Ciò in quanto, al momento dell’apertura della successione (al decesso del de cuius o nel momento in cui viene dichiarato il suo decesso), l’eredità si devolve agli eredi di pieno diritto. L’erede amministra e dispone di tutti i beni che costituiscono l’eredità. Se vi sono più eredi, i coeredi amministrano e dispongono di tutti i beni che costituiscono l’eredità in qualità di comproprietari, salvo per la parte affidata all’esecutore testamentario o all’amministratore ereditario, fino alla decisione che definisce le quote spettanti a ciascun erede.

Dopo il passaggio in giudicato della decisione che determina le quote dei singoli eredi, e fino alla divisione dell’eredità, i coeredi amministrano e dispongono di tutti i beni ancora ricompresi nel patrimonio comune, secondo le regole sull’amministrazione e disposizione dei beni da parte dei comproprietari, salvo per la parte affidata all’esecutore testamentario o all’amministratore ereditario.

10 Quali sono i documenti tipicamente emessi secondo il diritto nazionale durante o alla fine del procedimento successorio che provano lo status e i diritti dei beneficiari? Essi hanno specifici effetti probatori?

Se, durante il procedimento, viene nominato un esecutore testamentario, il tribunale deve rilasciargli senza ritardo, su sua richiesta, un certificato che ne attesta qualità e poteri, in forza del quale le dichiarazioni dell’esecutore testamentario devono essere considerate come dichiarazioni del testatore. Gli interessati che agiscono in buona fede attenendosi alle dichiarazioni della persona che si è identificata come esecutore testamentario sulla base di un certificato giudiziario non sono responsabili degli eventuali danni subiti dagli eredi. Se il tribunale revoca l’esecutore testamentario, quest’ultimo deve immediatamente restituire il certificato che ne attesta la qualità e i poteri e, qualora non vi provveda, risponde di tutti i danni che possano derivarne.

Al termine del procedimento successorio, viene adottata una decisione sulla successione. Tale decisione designa le persone che sono divenute eredi del de cuius al momento del suo decesso e i diritti acquisiti da altri soggetti. Poiché, in diritto croato, l’eredità si devolve di pieno diritto (ipso iure), la designazione degli eredi non è finalizzata all’acquisizione del diritto di successione o dell’eredità stessa (acquisizione che si è già perfezionata al momento del decesso del de cuius), ma solo ad agevolare l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi acquisiti con la successione.

L’effetto sulla successione di una decisione passata in giudicato consiste nel fatto che si presume che detta decisione abbia definito la composizione del patrimonio ereditario, gli eredi del de cuius e la quota ereditaria di ciascuno di essi, e abbia stabilito se il diritto di successione sia soggetto a limiti o gravami, e con quali modalità, nonché se esistano diritti di legato e, in caso affermativo, quali.

Il contenuto della decisione sulla successione passata in giudicato può essere contestato da chiunque non sia vincolato, in virtù della legge sulle successioni, dal carattere definitivo di tale decisione, promuovendo un’azione civile contro le persone che hanno beneficiato degli accertamenti di cui si intende contestare la fondatezza.

La decisione definitiva sulla successione non è vincolante per coloro che rivendichino diritti su beni di cui è stata accertata l’appartenenza al patrimonio ereditario, se tali persone non hanno partecipato come parti all’udienza sull’esecuzione della successione e non sono state debitamente convocate per parteciparvi personalmente. Analogamente, tale decisione non è vincolante per coloro che rivendichino un diritto di successione a motivo del decesso del de cuius in base alla legge o a un testamento, o che rivendichino un diritto di legato, se tali persone non hanno partecipato come parti all’udienza e non sono state debitamente convocate per parteciparvi personalmente.

In via d’eccezione, coloro che hanno partecipato come parti all’udienza e sono stati debitamente convocati per parteciparvi non sono vincolati dalla decisione definitiva sulla successione rispetto a diritti derivanti da un testamento rinvenuto successivamente e a diritti accertati in esito a procedimenti civili o amministrativi (che tali persone sono state invitate ad esperire) dopo il passaggio in giudicato della decisione, purché ricorrano le condizioni alle quali gli interessati potrebbero chiedere la riapertura del procedimento nell’ambito di un’azione contenziosa civile.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

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