Imputati (procedimenti penali)

Cipro

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A. Dove si terrà il processo?

Se la causa penale riguarda un reato o dei reati punibili con una pena detentiva fino a 5 anni, il processo si terrà in un tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) (giudice unico). Si fa osservare che con il consenso scritto del procuratore generale (Genikos Eisaggeleas), il tribunale distrettuale può pronunciarsi su un reato punibile con una pena detentiva superiore ai 5 anni.

Se il reato è punibile con una pena detentiva superiore ai 5 anni, il processo si terrà in corte d'assise (composta da tre giudici).

B. Le accuse possono essere modificate? In tal caso, qual è il mio diritto di essere informato al riguardo?

I capi d'accusa possono essere modificati all'inizio o nel corso del processo. Gli articoli 83, 84 e 85 della legge di procedura penale, capo 155, prevedono la procedura da seguire per modificare i capi d'accusa e i diritti degli imputati.

83.-1) Se in qualsiasi fase del processo, il giudice stabilisce sulla base delle prove che la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise presenta dei vizi, nella forma o nella sostanza, egli può emettere un ordine di modifica della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise, modificandola o sostituendola, oppure aggiungendo nuovi capi d'imputazione, come lo riterrà necessario affinché i capi d'accusa rispecchino i fatti relativi al caso in questione.

2) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata in tal modo, l'ordine di modifica è integrato nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e tali documenti sono utilizzati ai fini di eventuali procedimenti collegati come se fossero stati presentati nella forma modificata.

84.-1) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata come disposto dall'articolo 83, il giudice è tenuto a richiedere senza indugio all'accusato di presentare la propria difesa e dichiarare se è pronto a stare in giudizio sulla base della suddetta richiesta come modificata.

2) Se l'imputato dichiara di non essere pronto, il giudice esamina le motivazioni addotte e, nel caso ritenga che l'immediata continuazione del procedimento non influenzi negativamente la difesa dell'imputato o la trattazione del caso da parte della pubblica accusa, il giudice può procedere con il processo come se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise modificata fosse quella iniziale.

3) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise modificata è tale che l'immediata prosecuzione del processo possa, secondo il giudice, essere pregiudizievole per l'imputato o la pubblica accusa, il giudice può ordinare un nuovo processo oppure aggiornare il processo per il tempo che ritiene necessario.

4) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata dal tribunale dopo l'inizio del processo, la testimonianza già resa durante il processo può essere usata senza che sia necessaria una nuova audizione, ma le parti possono richiedere che il testimone venga nuovamente chiamato al banco dei testimoni o inviare un'altra richiesta di comparizione a testimoni che possono aver già reso testimonianza ed esaminare o controesaminare gli stessi in relazione alla modifica in questione.

85.-1) Se solo una parte della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise può essere comprovata e la parte corroborata da prove configura un reato, l'accusato è passibile, senza che si apportino modifiche alla richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise, di condanna per il reato che ha commesso come risultante dalle prove.

2) Se una persona è imputata per un reato, questa è passibile di condanna per aver tentato di commettere detto reato, senza che sia necessario modificare la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.

3) Se si stabilisce che una persona abbia commesso un atto nell'intento di commettere il reato di cui è imputata, e se la commissione di tale atto con quell'intento si configura come reato, detta persona, se non è stata ancora imputata per aver commesso detto reato, è passibile di essere condannata per lo stesso, senza che sia necessario modificare la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.

4) Se alla fine del processo il giudice ritiene che a seguito di prove testimoniali l'imputato abbia commesso un reato o dei reati non compresi nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e per i quali l'imputato non può essere condannato senza prima modificare detta richiesta e che, in caso di condanna per tali reati, l'imputato non sarebbe soggetto a una condanna più severa di quella eventualmente pronunciata sulla base della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e che, pertanto, la difesa dell'imputato non ne sarebbe pregiudicata, il giudice può ordinare che sia o siano aggiunti alla richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise uno o più capi d'accusa riguardo a tale o tali reati e si pronuncia di conseguenza, come se tale o tali capi d'accusa fossero parte integrante della richiesta iniziale di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.

C. Quali sono i miei diritti durante le udienze?

i. Devo presentarmi all'udienza? Quali sono le condizioni che mi consentono di essere assente durante le udienze?

Il diritto dell'imputato a comparire al processo è garantito dalle disposizioni degli articoli 12 e 30 della Costituzione e dalle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre l'accusato ha l'obbligo di essere presente al processo, a meno che la sua assenza non rientri fra le eccezioni previste dall'articolo 45, primo comma, e dall'articolo 63, terzo comma, della legge di procedura penale, capo 155.

Articolo 45, primo comma

Resta inteso che un giudice, ovvero per le relative categorie di reato per cui è competente, il presidente del tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) può deliberare, emettendo un ordine generale, che il Cancelliere nominato (Protokollitis) possa con ordine speciale dispensare l'imputato, nelle citazioni a comparire, dall'obbligo di comparire personalmente; e

a) accordare all'imputato di comparire e rispondere sugli addebiti rappresentato da un avvocato difensore, nel qual caso l'imputato può comparire e rispondere in tal modo.

Resta inteso che laddove all'imputato siano addebitati unicamente reati per atti compiuti nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di amministratore o segretario di una società ed egli non sia personalmente accusato di nessun reato, l'imputato non è tenuto a comparire in giudizio personalmente per rispondere dei capi d'accusa o in altra fase del processo, fatta eccezione per la fase delle audizioni sul caso in questione, ma ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato;

b) consentire all'imputato che intenda dichiararsi colpevole di inviare la sua replica al giudice, debitamente certificata e timbrata ai sensi delle rispettive leggi da un cancelliere o sergente (lochias) o da un agente di polizia o un funzionario capo di polizia (legge sulla Polizia) o da un funzionario certificatore (legge sui funzionari certificatori) o da un avvocato (legge sugli avvocati), che utilizza a tal fine il proprio timbro personale, indicante chiaramente il nome per esteso e l'indirizzo, o da un capo di comunità (koinotarchis), insieme con le citazioni a comparire inerenti alla replica inviata, nel qual caso la replica è ritenuta un'ammissione di colpevolezza ai fini della procedura.

63.-1) L'imputato ha il diritto di essere presente in giudizio durante il processo, purché tenga un comportamento corretto.

2) Qualora l'imputato non tenga un comportamento corretto, il giudice può, a sua discrezione, ordinare che sia allontanato dall'aula e tenuto in custodia, e proseguire il processo in sua assenza provvedendo a

quelle modalità che egli ritiene sufficienti affinché l'imputato sia informato dello svolgimento del processo e prepari la sua difesa.

3) Il giudice, se lo ritiene opportuno, può accordare all'imputato il diritto di restare fuori dall'aula giudiziaria durante tutto il processo o parte dello stesso, alle condizioni che riterrà appropriate.

Secondo la giurisprudenza cipriota, un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato qualora ciò sia nell'interesse della giustizia.

ii. Quali sono i miei diritti riguardo all'accesso agli interpreti e ai documenti tradotti?

Il diritto a un interprete è garantito sia dalla Costituzione, sia dalla legge del 2014 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione durante un procedimento penale (18(I)/2014). Inoltre il diritto a un interprete è previsto dalla legge di procedura penale, articolo 65, capo 155.

L'articolo 12, comma quinto, lettere a) ed e), della Costituzione recita che:

chiunque sia imputato di un reato gode almeno dei diritti seguenti:

a) di essere informata immediatamente e nel dettaglio in una lingua di sua comprensione sulla natura delle imputazioni a suo carico e sulle ragioni delle stesse;

e) di essere assistito gratuitamente da un interprete nel caso non sia in grado di comprendere o non parli la lingua utilizzata in sede processuale.

L'articolo 30, terzo comma, della Costituzione dispone che ogni imputato ha il diritto ad un interprete gratuitamente se non comprende o non parla la lingua utilizzata in sede processuale.

La legge del 2014 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione durante un procedimento penale (18(I)/2014) dispone sul:

Diritto a un interprete

4.-1) Le autorità competenti dispongono per il servizio di interpretazione immediatamente per un indagato o imputato che non parla e/o comprende la lingua in cui il procedimento penale è condotto, durante il procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e/o giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, tutte le deposizioni in sede processuale e ogni necessaria deposizione intermedia.

2) L'autorità giudiziaria responsabile dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 11 del mandato d'arresto europeo e della legge in materia di procedure per l'estradizione di persone ricercate fra gli Stati membri dell'Unione europea dispone immediatamente il servizio di interpretazione per chiunque sia convocato e non parla e/o comprende la lingua in cui è condotto il relativo procedimento.

3) Qualora ciò sia necessario per garantire un equo processo, l'autorità competente dispone il servizio di interpretazione per garantire la comunicazione fra l'indagato, l'imputato, e/o il ricercato e il suo avvocato, qualora tale comunicazione sia direttamente collegata con l'interrogatorio e/o la deposizione nel corso di un procedimento penale e/o l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e/o la presentazione di un ricorso e/o altri ricorsi procedurali, inclusa una richiesta di scarcerazione su cauzione.

4) Ai sensi di detto articolo, l'interpretazione:

a) è fornita nella lingua madre dell'indagato, imputato, o ricercato o in ogni altra lingua che lo stesso parla e/o comprende; e

b) include ulteriore assistenza, se del caso, quale l'uso della lingua dei segni, per rispondere alle esigenze dell'indagato, imputato o ricercato che presenta disabilità uditive o di parola.

5) L'autorità competente verifica con ogni mezzo ritenga appropriato se l'indagato, l'imputato, o ricercato parli e comprenda la lingua usata in sede di procedimento penale o nel procedimento per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo e se tale persona abbia necessità di essere assistita da un interprete.

6) I servizi d'interpretazione di cui al presente articolo devono essere di qualità sufficiente per garantire un equo processo, in particolare assicurando che l'indagato, l'imputato, o il ricercato comprenda i capi d'imputazione a suo carico in modo da poter esercitare il proprio diritto alla difesa. A tal fine, l'autorità competente accorda particolare attenzione alle specificità della comunicazione avvalendosi dell'assistenza di un interprete.

7) Laddove necessario, l'autorità competente può disporre che i servizi di interpretazione siano forniti tramite l'uso di tecnologie della comunicazione, ad esempio videoconferenza, telefono e/o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per garantire un equo processo.

8) Ai fini di una migliore applicazione del quinto comma, la procedura o il meccanismo per verificare se l'indagato, imputato o ricercato parli e comprenda la lingua usata in sede di procedimento penale o nel procedimento per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo possono essere definiti a livello regolamentare.

Diritto alla traduzione

5.-1) Per garantire che l'indagato o l'imputato sia in grado di esercitare il proprio diritto alla difesa e assicurare un equo processo, l'autorità competente, entro un ragionevole termine, dispone che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua utilizzata nel procedimento penale in questione riceva una traduzione scritta di tutti i documenti essenziali.

2) Ai fini di tale normativa, i documenti essenziali comprendono:

a) in tutti i casi, il mandato di arresto e/o detenzione, la richiesta di rinvio a giudizio e ogni provvedimento giudiziario e ordine pertinente al procedimento; e

b) ogni altro documento che l'autorità competente ritenga essenziale d'ufficio o su ragionevole richiesta dell'indagato o imputato o dell'avvocato dell'indagato o imputato.

3) Le autorità competenti non sono tenute a fornire una traduzione degli estratti dei documenti essenziali che non contribuiscono alla comprensione da parte dell'indagato o imputato dei capi d'accusa a suo carico.

4) Per garantire un equo processo, nei procedimenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole, fornisce alla persona ricercata che non comprende la lingua in cui è stato redatto il mandato d'arresto europeo o in cui è stato tradotto dallo Stato membro richiedente, una traduzione scritta di detto documento.

5) Ferme restando le disposizioni dei commi 1), 2) e 4), l'autorità competente può disporre, invece della traduzione scritta, una traduzione orale e/o un riassunto orale dei documenti essenziali, purché tale traduzione e/o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

6) L'indagato, imputato o ricercato ha il diritto di rinunciare a ricevere la traduzione scritta o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo, qualora l'autorità competente abbia sufficienti prove che:

a) l'interessato ha consultato in precedenza un avvocato e/o è altrimenti pienamente cosciente delle conseguenze di tale rinuncia; e

b) la rinuncia è valida a tutti gli effetti di legge e volontaria.

7) La traduzione scritta e/o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo sono forniti nella lingua madre dell'indagato, imputato, o ricercato o in qualsiasi altra lingua che lo stesso parla e/o comprende.

8) La traduzione scritta e/o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo devono essere di qualità sufficiente per garantire un equo processo, in particolare assicurando che l'indagato, l'imputato, o il ricercato comprenda i capi d'imputazione a suo carico in modo da poter esercitare il proprio diritto alla difesa.

L'articolo 65, primo comma, della legge di procedura penale, capo 155 recita che

qualora una testimonianza sia resa in una lingua che l'imputato non capisce e questi è presente, in sede dibattimentale un interprete traduce all'imputato in una lingua che questo comprende.

Resta inteso che qualora vi sia un avvocato difensore, l'interpretazione può essere omessa con il consenso dello stesso.

2) Qualora vengano presentati dei documenti come prove formali, il giudice, a sua discrezione, dispone per il servizio di interpretazione del loro contenuto nella misura ritenuta necessaria.

iii. Ho diritto a un difensore?

Conformemente all'articolo 12¨della Costituzione,

chiunque sia imputato di un reato gode almeno dei diritti seguenti:

c) diritto di difendersi personalmente o tramite un avvocato di sua scelta, oppure, se non può permettersi un legale, usufruire del gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per lo svolgimento del processo;

l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione recita inoltre che:

ognuno ha diritto:

d) di avere un avvocato difensore di sua scelta e di usufruire del gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per lo svolgimento del processo e ai termini di legge.

Inoltre, conformemente alla Legge sul patrocinio legale, la legge 165(Ι)/2002, purché siano rispettate le condizioni previste, nel corso del processo l'imputato ha il diritto a un avvocato di sua scelta e al gratuito patrocinio.

iv. Di quali altri diritti procedurali dovrei essere a conoscenza? (Ad es. comparizione degli indagati davanti al giudice)

Comparizione di un imputato davanti al giudice

Nel caso in cui, in un procedimento sommario, l'imputato non si presenti al momento specificato, e dopo aver constatato l'avvenuta notifica di un mandato a comparire, il giudice può procedere con l'esame del caso e pronunciarsi anche in assenza dell'imputato ovvero, se lo ritiene opportuno, rinviare l'udienza ed emettere un mandato d'arresto.

Resta inteso che un giudice, ovvero per le relative categorie di reato per cui è competente, il presidente del tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) può deliberare, emettendo un ordine generale, che il Cancelliere nominato (Protokollitis) possa con ordine speciale dispensare l'imputato, nelle citazioni a comparire, dall'obbligo di comparire personalmente; e

a) accordare all'imputato di comparire e rispondere degli addebiti rappresentato da un avvocato difensore, nel qual caso l'imputato può comparire e rispondere in tal modo;

b) consentire all'imputato che intenda dichiararsi colpevole di inviare la sua replica al giudice, debitamente certificata e timbrata ai sensi delle rispettive leggi da un cancelliere o sergente (lochias) o da un agente di polizia o un funzionario capo di polizia (legge sulla Polizia) o da un funzionario certificatore (legge sui funzionari certificatori) o da un avvocato (legge sugli avvocati), che utilizza a tal fine il proprio timbro personale, indicante chiaramente il nome per esteso e l'indirizzo, o da un capo di comunità (koinotarchis), insieme con le citazioni a comparire inerenti alla replica inviata, nel qual caso la replica è ritenuta un'ammissione di colpevolezza ai fini della procedura.

Resta inteso che laddove all'imputato siano addebitati unicamente reati per atti compiuti nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di amministratore o segretario di una società ed egli non sia personalmente accusato di nessun reato, l'imputato non è tenuto a comparire in giudizio personalmente per rispondere dei capi d'accusa o in altra fase del processo, fatta eccezione per la fase delle audizioni sul caso in questione, ma ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato.

Risposta alle accuse

Quando l'imputato è chiamato a rispondere, può dichiararsi colpevole o innocente ovvero fare una dichiarazione specifica in sua difesa e la sua risposta è messa agli atti.

La dichiarazione specifica in sua difesa comprende i seguenti elementi:

a) l'incompetenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato è chiamato a rispondere e la competenza di un'altra autorità giudiziaria rispetto all'imputato o al reato di cui viene accusato. Se tale ipotesi è accolta, il giudice rinvia il caso all'organo giurisdizionale della Repubblica di Cipro competente in materia per deliberare su chi ha commesso il fatto o sul reato in questione;

b) l'imputato è stato già condannato o assolto, a seconda dei casi, per gli stessi fatti e lo stesso reato contestatigli;

c) l'imputato ha ottenuto la grazia per quel reato.

Se il giudice ritiene che i fatti illustrati dall'imputato non dimostrino quanto affermato, o che l'affermazione sia effettivamente priva di fondamento, l'imputato deve rispondere dei capi d'imputazione a suo carico.

Se l'imputato si dichiara colpevole e il giudice dispone di sufficienti prove che questi abbia inteso la natura della sua replica, il giudice può procedere come se l'imputato fosse stato condannato con sentenza.

Se l'imputato non formula un'ammissione di colpa, il giudice procede con l'esame del caso. Se l'imputato si rifiuta di rispondere o non risponde immediatamente, oppure non è in grado di rispondere per disabilità fisica, il giudice procede come se l'imputato non avesse fatto alcuna ammissione di colpa.

D. Possibili sentenze

Il tribunale distrettuale è competente a trattare in modo sommario casi relativi a reati punibili per legge con una pena detentiva non superiore ai cinque anni o un'ammenda non superiore a 85 000 EUR o con entrambe le sanzioni.

La corte d'assise (Kakourgiodikeio) è chiamata a pronunciarsi su reati punibili con una pena detentiva superiore ai cinque anni.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

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