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Diritti delle vittime per paese

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Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Conformemente all’articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale (Strafprozessordnung - StPO), il ministero federale per la Costituzione, le riforme, la deregolamentazione e la giustizia ha affidato contrattualmente ad alcune istituzioni specifiche l’incarico di offrire alle vittime il gratuito a spese dello Stato, previa verifica delle condizioni di legge. L’elenco di queste istituzioni, suddiviso per Land, è consultabile al seguente link: Istituzioni che offrono il gratuito patrocinio

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Servizio del ministero degli Affari sociali: 0043 158831 e numero telefonico generale per le vittime: 0800 112 112 (raggiungibile anche attraverso il numero di emergenza europeo per le vittime 116 006)

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Le vittime di reati ricevono un indennizzo finanziario a norma delle disposizioni della legge sulle vittime di reati (Verbrechenopfergesetz - VOG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) 288/1972.

Il procedimento ai sensi della VOG è identico per tutti i richiedenti (cittadini austriaci e stranieri). Si tratta di un procedimento amministrativo in cui l’autorità deve accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare e pronunciarsi sulle prestazioni di aiuto richieste. Il richiedente deve contribuire al procedimento e fornire le informazioni necessarie (anche per accertare il danno).

Le domande ai sensi della VOG devono essere presentate al servizio del ministero degli Affari sociali, che inoltre si pronuncia in proposito.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Hanno diritto ad assistenza psicosociale e al patrocinio a spese dello Stato:

  • le vittime di un reato violento, di un reato a carattere sessuale o di una pericolosa minaccia, così come le vittime di un abuso di autorità che possa essere stato commesso attraverso un reato doloso del genere;
  • il/la coniuge, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente diritto agli alimenti da parte di una persona deceduta in seguito a un reato, nonché altri familiari che siano stati testimoni dell’omicidio di un parente;
  • le vittime di un reato terroristico.

Su loro richiesta, queste vittime ricevono assistenza psicosociale e beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nella misura in cui ciò è necessario alla garanzia dei loro diritti processuali; al contempo viene rispettata il più possibile la loro sensibilità personale. Spetta ai centri che offrono il patrocinio a spese dello Stato stabilire il carattere “necessario” di questo tipo di assistenza. Le vittime di un reato a carattere sessuale che non abbiano ancora compiuto quattordici anni hanno d’ufficio diritto all’assistenza psicosociale.

Assistenza psicosociale

Nell’ambito dell’assistenza psicosociale, le vittime vengono preparate al carico psicologico che rappresenta il procedimento, sostenute nel loro lavoro di rielaborazione dei fatti vissuti (paure, disperazione, dolore, rabbia) e accompagnate durante le audizioni, le indagini preliminari e il processo.

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato permette di far valere i diritti di cui la vittima beneficia in un procedimento penale; è particolarmente utile e necessario quando circostanze specifiche fanno temere che i diritti della vittima non siano sufficientemente rispettati durante il procedimento. Se il reato ha causato un danno morale o materiale alla vittima, l’avvocato può avanzare per quest’ultima, ad esempio, una richiesta di indennizzo per danni morali (costituzione di parte civile).

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

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