- Posso impugnare la sentenza?
- Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?
- Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?
- Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell’autore del reato?
- Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?
- Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?
Posso impugnare la sentenza?
Solo la vittima che si sia costituita parte civile nel processo ha un autonomo potere di impugnazione, limitato comunque alla tutela dei propri interessi civili.
Dalla l. 46/2006 la parte civile non ha più un generale potere di proporre appello; le è consentito soltanto il ricorso per Cassazione.
Essa può proporre impugnazione nei seguenti casi:
- contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
- contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio per i soli interessi civili;
- contro la sentenza nei capi in cui si stabilisce la propria condanna ai danni ed alle spese.
Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, a interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell’ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione.
Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?
Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 contiene norme di attuazione della direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e disciplina l’ordine di protezione europeo, al fine di garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro. La direttiva specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito. Quando l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione riceve un ordine di protezione europeo, deve «senza indugio» riconoscerlo e adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta.
Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell’autore del reato?
Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo della sentenza ed è redatta una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. La sentenza è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo. La lettura della motivazione e del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per le parti presenti all’udienza o che devono considerarsi tali. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Il giudice condanna il civilmente obbligato a pagare la pena pecuniaria, se il condannato risulterà insolvibile. Inoltre, la sentenza pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. La pubblicazione della sentenza di condanna nei giornali è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile ed ha luogo a spese del condannato e se è necessario anche del responsabile civile.
La sentenza contiene:
- l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
- le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- l’imputazione;
- l’indicazione delle conclusioni delle parti;
- la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
- il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
- la data e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza è depositata in cancelleria dopo la pubblicazione. Quando non è pubblicata entro il trentesimo giorno o entro il termine diverso non eccedente 90 giorni dalla pronuncia, l’avviso del deposito è comunicato al PM e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, oltre che al difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.
Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?
L’art. 90-ter c.p.p. stabilisce che, per i delitti commessi con violenza alla persona, deve essere immediatamente data comunicazione, alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché dell’evasione dell’imputato o del condannato e della volontaria sottrazione dell’internato condannato.
Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?
Non è a tal fine prevista una previa consultazione della vittima.
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