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You are considered the victim of a crime, ‘offended party’, if it is accepted that you hold a legal right that is protected by the criminal legislation which has been breached by an act that constitutes an offence under national law, i.e. that you have suffered the injury that forms part of the essence of the criminal act.

You suffer injury in civil law as a result of a crime when you suffer damage (material or non-material, but in any case damage that can be valued in financial terms) as a result of the crime. Usually, the offended party in criminal law and the injured party in civil law are the same, except, for example, in murder cases, where the victim is the person killed, while their family members are the injured parties and have the right to go to court and obtain compensation for the damage they have suffered.

The criminal law and the civil law provide a victim with various individual rights before, during and after the proceedings.

In Italy, criminal proceedings begin with preliminary inquiries. The police and the public prosecutor investigate the case. At the end of these inquiries, the public prosecutor may bring charges or ask the Judge in charge of preliminary inquiries to close the case. For some criminal offences proceedings may begin only if you, as the victim, submit a complaint to the police or prosecution service.

During the trial, the court examines the evidence gathered and establishes whether the defendant is guilty. Proceedings end when the defendant is sentenced or acquitted by the court, with the possibility of making an appeal to a higher court.

As the victim, you may play an important role in the criminal proceedings, and consequently there are a number of rights you may exercise. You may participate as a victim (offended party) without a specific legal status, or play a more active role by officially bringing a civil action against the offender.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 13/10/2020

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1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, devono avvisare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attributi e della facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 101 c.p.p.).

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

  • alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto
  • alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato
  • alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento
  • alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore
  • ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno stato membro dell'unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato
  • alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale
  • alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal reato
  • alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela   o attraverso la mediazione
  • alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato fornisca richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
  • alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

(art. 90-bis cpp).

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell’UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»; (Art. 107-ter disp. att.)

Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.». (Art. 108-ter disp. att.)

Si vedano inoltre:

Se denuncio un reato, quale informazione riceverò?

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

  • alla facoltà di ricevere comunicazioni dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato
  • alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione
  • alla modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti
  • alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento
  • alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, non che della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.(art.90 ter c.p.p.)

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell’indagine e del processo)?

L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto ed è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

L'autorità nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa. (Art. 143-bis c.p.p.)

La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela. ( Art. 107-ter. disp.att. cpp)

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana.

In caso di minore, può essere disposta perizia dal giudice, anche d'ufficio, se vi è incertezza sull'età della persona offesa (fermo restando che in caso il dubbio permanga la minore età è presunta ai fini di applicazione delle disposizioni processuali). Con la stessa, può essere rilevata l'eventuale infermità del minore.

Art. 351 cpp, comma 1-ter.

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ,609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Art. 362 cpp, comma 1-bis.

Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Art. 498 cpp, commi da 4 a 4quater

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette)).

Art. 398 comma 5-quater cpp.
Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

Il sostegno alle vittime di reato è offerto dalle strutture sanitarie presenti sul territorio, dalle case famiglia, dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e da altre strutture gestite a livello di enti locali e regionali. In generale in molte realtà regionali esistono associazioni costituite in rete con gli enti locali, le procure della repubblica e i tribunali, i servizi sanitari che offrono assistenza gratuita alle vittime di tutte le tipologie di reato.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Sì. In particolare per le vittime di alcune tipologie di reato (ad esempio tratta, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale) esistono strutture collaudate da tempo in contatto con le Forze dell’ordine che provvederanno a informare la vittima del centro antiviolenza o casa famiglia disponibile all’accoglimento.

Com’è protetta la mia privacy ?

In ogni caso è assicurato che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Inoltre, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) contiene specifiche norme sul trattamento dei dati giudiziari, volte a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. A parte ciò si consideri che una volta che la vittima assume la veste di persona offesa nel procedimento penale sarà tenuta a rendere la sua testimonianza in giudizio. Sulle modalità con cui ciò debba avvenire esistono tuttavia norme del codice che mirano ad evitare la ripetizione della deposizione più volte (incidente probatorio) e norme che tutelano il diritto della vittima a non avere contatti con l’indagato/imputato. L’immagine della vittima minore d’età non dovrà inoltre comparire sui giornali, come anche il suo nominativo. L’accorgimento da ultimo indicato è valido anche per le vittime maggiori d’età. Il sistema mira ad evitare che vengano diffusi i dati   anagrafici della vittima e le informazioni idonee ad identificarla.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

L'accesso ai servizi di assistenza alle vittime non è condizionato alla previa denuncia del reato.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

Verificati determinati presupposti previsti dalla legge (artt. 273, 274 c.p.p.), ai quali tra l'altro può senza dubbio essere ricondotta la situazione di pericolo in cui si trova la persona offesa (pericolo emergente in primis dalla possibilità di condotte continuative dell'autore del reato che tendono a perpetrare l'illecito), l'autorità giudiziaria può disporre con ordinanza l'applicazione nei confronti dell’indiziato di reato di misure cautelari, quali ad esempio: l’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare; il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto di dimora in determinati luoghi, oltre agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere.

La vittima del reato ha diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all’autore del reato, presentare entro due giorni memorie difensive per opporsi o per far conoscere il proprio punto di vista (art. 299 c.p.p.). Ha diritto, inoltre, di essere informata sui provvedimenti del Giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell’indagato.

Nei confronti della vittima del reato, soprattutto ove particolarmente vulnerabile, minore o vittima di specifici reati, possono essere inoltre disposte ulteriori cautele processuali, e in particolare:

  • è assicurato dalla polizia giudiziaria che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo i casi di assoluta necessità;
  • la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. (art 351, comma 1 ter c.p.p.)
  • il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. (Art.362 comma 1 bis c.p.p.)
  • l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente e può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. (art. 498 c.p.p.)
  • se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un minorenne, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. L'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale e il giudice può avvalersi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, dell'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.
  • le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.
  • quando si procede per i reati di violenza, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Chi mi può offrire protezione?

(Vedi sopra)

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell’autore del reato?

All'emergere di specifiche esigenze di tutela la legge richiede che le vittime di un reato vengano sottoposte ad una valutazione individuale per determinare se ed in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento. Particolare attenzione è dedicata alla persona offesa minore e particolarmente vulnerabile. Sarà il giudice a valutare se queste vittime potranno godere di adeguate misure di protezione nel corso del procedimento penale. Durante le indagini, le audizioni della vittima dovranno svolgersi in locali adattati ed essere effettuate tramite operatori qualificati. Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela. Per proteggere la vittima da ulteriori reati, il Tribunale può disporre limitazioni della libertà dell’autore del reato (custodia in carcere, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, l’allontanamento dalla casa familiare). L’applicazione di queste misure deve essere comunicata alla persona offesa (art. 282 quater c.p.p.). La persona offesa può anche chiedere che il Giudice, con il provvedimento con il quale dispone l’allontanamento dalla casa familiare o in un momento successivo, obblighi l’autore del reato al pagamento di un assegno di mantenimento (art. 282 bis c.p.p.). Poteri analoghi spettano alla Questura competente per territorio, presso la quale esiste un apposito ufficio.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

Le vittime di reati di violenza, che siano minorenni o si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, hanno diritto di rendere testimonianza con modalità protette. In particolare, potranno essere adottati accorgimenti volti ad impedire alla vittima di entrare in contatto con l'autore del reato durante la fase delle indagini e del processo. Inoltre, è possibile procedere alla riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

Disciplina dell’avocazione
(Art. 413 c.p.p.): Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

  1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1 (se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice).
  2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

La condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. (art 90 quater cpp)

È in ogni caso consentita la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

REQUISITI DELLA PROVA IN CASI PARTICOLARI - Nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, circostanze aggravanti, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, atti persecutori, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità  e questa ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti , l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

SOMMARIE INFORMAZIONI - La polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (art 351, comma 1 ter)

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI -  Il pubblico ministero, quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini. (Art.362 comma 1 bis)

ESAME DEI TESTIMONI - L'esame testimoniale è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. (art.498 cpp).

Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5bis (incidente probatorio, vedi infra).

INCIDENTE PROBATORIO - (art 398 comma 5 bis) Se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, si applicano le seguenti modalità: nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, violenza sessuale, circostanze aggravanti ,atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, atti persecutori , il giudice , ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette (498 comma 4 quater c.p.p.)

Nei procedimenti per i delitti suindicati il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa, anche al di fuori delle ipotesi indicate per lo stesso. Quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. (art.392 c.p.p.)

L'acquisizione della prova che richieda la partecipazione di vittime particolarmente vulnerabili può essere effettuata tramite la procedura garantita di cui consta l'incidente probatorio, istituto che risponde, tra le altre, all'esigenza di evitare alla vittima ulteriori effetti nocivi (vittimizzazione secondaria) derivanti dalla permanenza nel circuito processuale.

GRATUITO PATROCINIO - La persona offesa dei reati dei reati di maltrattamenti a familiari e conviventi, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori sono sempre ammessi al patrocinio legale gratuito, anche quando il suo reddito sia superiore al limite fissato dalla legge per essere ammessi allo stesso.  Qualora siano commessi a danno di minorenni, lo stesso trattamento è ammissibile per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in stato di servitù o schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

(Vedi sopra)

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Qualora la persona offesa dal reato sia deceduta, i prossimi congiunti della vittima esercitano le facoltà e i diritti previsti dalla legge per quest’ultima.

(Art.90, comma3 c.p.p.)

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

(Vedi sopra)

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La Mediazione Penale trae il proprio fondamento dal D.Lgs. 274/2000 che consente alla parte offesa di poter citare direttamente in giudizio l'autore del reato per rivalersi dei propri interessi lesi. Tale potere è esercitabile solo nei casi di reati perseguibili a querela.

Per avviare e svolgere una mediazione penale, è necessario il consenso delle parti al fine di conseguire accordo soddisfacente. Il giudice di pace nel corso di tutto il procedimento deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti. I reati di competenza del giudice di pace che per la loro natura si prestano ad essere oggetto di mediazione sono: l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia semplice, le percosse, le lesioni personali lievissime, il danneggiamento.

Inoltre le parti del procedimento penale o i loro difensori possono rivolgersi direttamente all'Ufficio di Mediazione in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del giudice di pace prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, ovvero della pronuncia di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie poste in essere dall'imputato.

Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore. Nel caso di minori di anni 14, interdetti, inabilitati o infermi di mente il ricorso è sottoscritto dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela. (Art. 21)

Presentazione del ricorso: il ricorso deve essere previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria ed in seguito è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Se la persona offesa ha già presentato querela per il medesimo fatto, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. In questo caso, il giudice di pace disporrà l'acquisizione della querela in originale. (Art. 22)

Costituzione di parte civile: La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile. Art. 23

Il ricorso è inammissibile:

  1. se è presentato oltre il termine;
  2. se risulta presentato fuori dei casi previsti;
  3. se non contiene i requisiti indicati ovvero non risulta sottoscritto;
  4. se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
  5. se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

Richieste del pubblico ministero (Art. 25): Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

Decorso il termine, il giudice di pace provvede anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste. Se non ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato e riconosce la propria competenza il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

Udienza di comparizione: Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. (art 29)

In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

La mediazione può produrre la remissione della querela da parte della persona offesa, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità. Inoltre il buon esito della mediazione, potendo risolversi nella riparazione del danno causato dal reato, può portare ad una pronuncia di estinzione del reato come conseguenza delle condotte riparatorie tenute dal reo prima dell'udienza di comparizione o per particolare tenuità del fatto.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Le norme a tutela delle vittime sono contenute nel codice di procedura penale, nel Il link si apre in una nuova finestraD.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nel Il link si apre in una nuova finestraD. Lgs. 9 novembre 2007 n. 204, nel Il link si apre in una nuova finestraDecreto 23 dicembre 2008 n. 222 (attuazione del D.Lgs. 204/2007), nell’art, 11 della Il link si apre in una nuova finestraLegge 122 del 7 luglio 2016 – Legge europea 2015-2016 (indennizzo vittime di reati violenti) e in una serie di altri provvedimenti normativi riferiti a vittime di particolari categorie di reato.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

  • La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. Essa contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora manchi l'indicazione degli elementi utili alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, questo non incide sull'avvio del procedimento penale, essendo possibile la denuncia a carico di ignoti, la quale deve essere trasmessa all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato.
  • La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. Deve essere descritto il fatto-reato e deve risultare la chiara volontà del querelante a procedere in ordine al fatto e alla punizione del colpevole. È possibile ritirare la querela (remissione) precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
  • L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S. deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio; se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri). La denuncia e l’esposto possono essere presentati anche presso la procura della Repubblica.

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

In seguito alla denuncia alla persona offesa dal reato vengono fornite indicazioni circa le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento, il ruolo che assumerà nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto. Inoltre, può ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni delle notizie di reato; è avvisata della richiesta di archiviazione, delle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; e può definire il procedimento con remissione di querela, ove possibile, o attraverso la mediazione. (art.90 bis cpp)

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell’investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato (art 90 bis). La persona offesa dal reato può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. (art.98 cpp). La persona offesa dal reato ha la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato se il Suo reddito è inferiore al limite previsto dalla legge. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una apposita domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. (art. 369 bis cpp )

La comunicazione deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il gratuito patrocinio è un istituto che si basa sul diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. in base al quale chiunque ha diritto ad essere assistito in ogni stato e grado del giudizio e consente alle persone con difficoltà economiche sia di farsi assistere, a spese dello Stato, da un avvocato e da specialisti quali consulenti tecnici; sia a essere esonerati dal pagamento delle spese processuali. Il gratuito patrocinio e riconosciuto sia per le cause penali sia per quelle civili connesse alle prime sia per quelle complementari come per le esecuzioni penali, procedimenti di sicurezza, di prevenzione, di sorveglianza, sia infine per quelle civili derivanti da processo penale.

La possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio spetta non solo ai cittadini italiani, ma anche a stranieri, anche se sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa o non residenti in Italia o anche a apolidi residenti in Italia.

Possono ricorrervi tutte le parti del processo, ma in caso di persona offesa per reati contro la libertà sessuale non si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge.

Lo Stato tutela anche i minorenni i quali possono usufruirne così come possono ricorrervi anche le persone sottoposte ad indagini preliminari se sottoposti ad arresto, fermo o misura cautelare custodiale.

Condizione per essere ammessi al patrocinio legale gratuito è il non superamento della soglia di reddito massimo fissato dalla legge ed equivalente a €11.369,24 tenendo conto dell'aumento per ogni altra persona convivente corrispondente a €1032,90.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini /processo)? A quali condizioni?

Il gratuito patrocinio, istituto fondato sul diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., consente a chiunque ne presenti i requisiti (relativi a condizioni economiche difficoltose) di essere assistito in ogni stato e grado del giudizio, a spese dello Stato, da un avvocato e da specialisti quali consulenti tecnici; consente inoltre l’esonero dal pagamento delle spese processuali.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. Il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare.

La persona offesa di reati commessi con violenza alla persona, inoltre, ha sempre diritto ad essere informata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, anche se non ne fa esplicita richiesta e dispone di venti giorni dalla notifica dell’avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, comma 3 bis, c.p.p.).

Posso partecipare al processo?

La vittima del reato può nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà a Lei attribuiti. Per avere la certezza di ricevere le comunicazioni dovute per legge e per esercitare alcuni specifici diritti è necessario che la parte offesa dichiari o elegga domicilio. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale. Se ha nominato un difensore, questa comunicazione non è necessaria in quanto tutti gli avvisi saranno inviati a quest'ultimo.

La parte offesa ha il diritto di presentare memorie e di indicare degli elementi di prova sia nella fase delle indagini sia durante il processo. (art. 90 c.p.p.). Può verificare inoltre le iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). Può anche chiedere al Pubblico Ministero di procedere alla prova in sede di incidente probatorio. La parte offesa può richiedere di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione sia direttamente in denuncia sia con un atto successivo. In particolare la parte offesa deve chiedere di essere informata della richiesta di proroga delle indagini (art. 406 c.p.p.) e della richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.). Quando si celebra un processo, la parte offesa del reato ha diritto ad essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima udienza; per le udienze successive non viene avvisata e deve essere lei ad informarsi delle date di rinvio presso il Tribunale. La parte offesa non ha l’obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza. Concluse le indagini, la parte offesa del reato ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece, di regola, non può farlo, anche se il Pubblico Ministero, se sussistono specifiche ragioni di interesse, può autorizzarla.

Quando si celebra un processo penale la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento e partecipare al processo, attraverso la costituzione di parte civile.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

La vittima, in quanto persona offesa dal reato, è titolare di tutte le facoltà e i diritti sopra indicati. Inoltre, potrà essere sentita in qualità di testimone nel processo e, qualora sia titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dal reato, esercitare l'azione civile nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Salvo quanto sopra riportato in materia di diritti e facoltà della persona offesa, qualora quest’ultima assuma la qualità di testimone, si applicano le seguenti regole.

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p. Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. Il testimone renitente o reticente è punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

La persona offesa dal reato può sempre ricoprire la veste di testimone. Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva. Il Giudice potrà liberamente valutare la testimonianza della persona offesa ed essa potrà essere anche da sola, la prova sulla quale si fonda la condanna dell'imputato. La persona offesa ha l'obbligo di dire il vero e vige il divieto di autoincriminazione (nemo tenetur se detegere). I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati ad assumere l’ufficio di testimone. Essi hanno, invece, l’obbligo di testimoniare qualora abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero quando essi stessi o un loro prossimo congiunto siano persona offesa dal reato per cui si procede. Se vige il segreto professionale, persiste il diritto di non rispondere. Quando si rendono dichiarazioni durante le indagini preliminari è possibile beneficiare di diverse misure protettive.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

(Vedi sopra)

Sarò in grado di accedere ai documenti giudiziari?

Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni. Le iscrizioni sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere, fornisce le informazioni richieste. In caso contrario, dichiara che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. (art.335 c.p.p.)

Il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, quando si procede per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, fa notificare anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. (art.415 bis c.p.p.)

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3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Solo la vittima che si sia costituita parte civile nel processo ha un autonomo potere di impugnazione, limitato comunque alla tutela dei propri interessi civili.

Dalla l. 46/2006 la parte civile non ha più un generale potere di proporre appello; le è consentito soltanto il ricorso per Cassazione.

Essa può proporre impugnazione nei seguenti casi:

  • contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
  • contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio per i soli interessi civili;
  • contro la sentenza nei capi in cui si stabilisce la propria condanna ai danni ed alle spese.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Il decreto legislativo 11 febbraio 2015 , n. 9 pone norme di attuazione della direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e disciplina l'ordine di protezione europeo per garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro. La direttiva specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito. Quando l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione riceve un ordine di protezione europeo, deve «senza indugio» riconoscerlo e adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo della sentenza ed è redatta una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. La sentenza è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo. La lettura della motivazione e del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per le parti presenti all'udienza o che devono considerarsi tali. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Il giudice condanna il civilmente obbligato a pagare la pena pecuniaria, se il condannato risulterà insolvibile. Inoltre, la sentenza pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. La pubblicazione della sentenza di condanna nei giornali è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile ed ha luogo a spese del condannato e se è necessario anche del responsabile civile.

La sentenza contiene:

  1. l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
  2. le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
  3. l'imputazione;
  4. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  5. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
  6. il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
  7. la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza è depositata in cancelleria dopo la pubblicazione. Quando non è pubblicata entro il trentesimo giorno o entro il termine diverso non eccedente 90 giorni dalla pronuncia, l'avviso del deposito è comunicato al pm e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, oltre che al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

L'art. 90-ter c.p.p. stabilisce che, per i delitti commessi con violenza alla persona, deve essere immediatamente data comunicazione, alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché dell’evasione dell’imputato o del condannato e della volontaria sottrazione dell’internato condannato.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Non è a tal fine prevista una previa consultazione della vittima.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, civile, procedura di adesione)

La commissione di un reato e la conseguente condanna comporta il risarcimento del danno in favore della parte offesa. La legge consente a chi ha subito un danno due vie per ottenere il risarcimento dei danni:

  • La costituzione di parte civile nel processo penale contro il trasgressore.
  • L'azione civile autonoma.

La scelta è riservata alla parte offesa, in quanto il legislatore ha lasciato distinti i due procedimenti: quello penale e quello civile.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Con la condanna il giudice penale assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.

In alternativa alla costituzione di parte civile il danneggiato può iniziare autonomo giudizio civile in cui richiedere i danni subiti a causa del comportamento dell'autore del reato.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Quando il giudice dispone la condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa costituitasi parte civile, può agire con tre diverse modalità: liquidare il danno, condannare genericamente al risarcimento o disporre il pagamento di una provvisionale.
La cosa migliore per la vittima è che sia stata disposta in sentenza la liquidazione integrale del danno: in tal caso, infatti, è possibile notificare al condannato la sentenza e l'atto di precetto (una intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata), intimandogli così il pagamento di quanto dovuto e ponendo in essere il primo passo necessario per procedere all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento (per la quale si consiglia sempre un'indagine preliminare circa i beni che possono essere eventualmente aggrediti).

L'esecuzione forzata, tuttavia, a meno che la condanna al risarcimento non sia stata dichiarata espressamente provvisoriamente esecutiva, è subordinata all'irrevocabilità della sentenza, ovverosia alla sua mancata impugnazione nei termini.

Il precetto, poi, può essere notificato unitamente alla sentenza anche nell'ipotesi in cui quest'ultima disponga il pagamento di una provvisionale, provvisionale che peraltro è sempre dichiarata immediatamente esecutiva. Tuttavia, non sempre essa è anche satisfattiva degli interessi della vittima, che quindi, laddove la dovesse ritenere insufficiente, dovrà instaurare un autonomo processo civile con il quale far accertare il danno residuo e ottenere una nuova e diversa condanna del reo.

Il processo civile è infine sempre necessario nella terza ipotesi che si può verificare: quella in cui il giudice penale si sia limitato a condannare l'imputato genericamente al risarcimento del danno, senza liquidarne l'ammontare in assenza di prove sufficienti a tal fine.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Lo Stato , in base alla direttiva 2004/80/CE, come attuata in Italia con i provvedimenti sopra riportati, deve garantire ai cittadini e agli stranieri, vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) commessi sul territorio italiano, un risarcimento (o, almeno, un indennizzo) equo e adeguato, ogni volta che l’autore del reato sia rimasto sconosciuto o si sia sottratto alla giustizia o, in ogni caso, non abbia risorse economiche per risarcire la vittima per i danni arrecati a questa o, nel caso di morte, ai familiari.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

(Vedi sopra)

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

L'assoluzione dell'imputato in sede penale non pregiudica un'eventuale proposizione di azione di risarcimento in sede civile da parte del danneggiato del reato, a meno che il suddetto non abbia rinunciato alla stessa costituendosi parte civile.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Quando nel processo penale la persona offesa si è costituita parte civile promuovendo domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. provvede anche alle statuizioni civili. Nel caso in cui sia stata raggiunta la prova del danno da reato solo con riferimento all'an ma non anche al quantum, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., il giudice pronuncia condanna generica per la responsabilità civile e rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dello stesso. La parte civile, tuttavia, può richiedere al giudice penale la concessione di una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La condanna provvisionale, più precisamente, impone all'imputato e al responsabile civile il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso ed è immediatamente esecutiva. Si tratta di un istituto che, su specifica domanda di parte, giustifica la condanna del debitore al pagamento di una provvisionale quando il giudice ritenga già raggiunta la prova della concreta sussistenza del debito limitatamente alla quantità per cui la provvisionale è concessa; invero, anche in sede penale, "non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata" (Cass. pen. n. 12634/2001).

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5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela. Se la vittima ne fa richiesta le forze dell'ordine hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri:

  • servizi di sostegno alle vittime
  • autorità di assistenza giudiziaria specializzate
  • Consigli dell’Ordine
  • ONG
  • Cliniche legali- servizi di medicina legale
  • Autorità statali coinvolte nell’assistenza legale (Ministero di Giustizia, Ministero degli interni)

Organizzazioni di supporto alle vittime

Organizzazioni non Governative - Associazioni coinvolte nell’assistenza legale alle vittime di reato

  1. Confederazioni sindacali: CGIL – CISL - UIL
  2. Associazione Libera - 0832 683429-683430
  3. Women's refuge Rome - 06 6840 172006
  4. Associazioni dei Consumatori
  5. Rete ADA Nazionale– Associazioni per i diritti degli anziani – 06 48907327
  6. Rete Dafne (Aiuto alle vittime di violenza) - 011 5683686

Anti-trafficking Helpline - 800 290 290

Anti-violence Helpline - 1522

Anti-discrimination Helpline - 800 90 10 10

Helpline for victims of genital mutilation - 800 300 558

Helpline for victims of terrorism and organized crime - 06.46548373 - 06.46548374 - 06.46548375

Helpline for victims of crimes related to the mafia - 800 191 000

Helpline for victims of extortion and usury - 800-999-000

Helpline in all languages to report incidents of discrimination and racism - 800 90 10 10

Emergency Helpline for minors - 114

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Si tratta di sostegno gratuito.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

I reati commessi con violenza possono comportare effetti traumatici sulla persona, per cui la vittima si può rivolgere agli appositi servizi pubblici della ASL (ad esempio: consultorio familiare) e del Comune di residenza (servizi sociali). Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e gli interventi di tutela. Se la vittima ne fa richiesta le forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato, vigili urbani ecc.) hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri. Alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette nelle quali, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze. Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La vittima che si trovi in condizioni di difficoltà personale può inoltre chiedere di essere assistita da un Amministratore di Sostegno: un soggetto che opera sotto la direzione del Giudice Tutelare del Tribunale civile e ha il compito di assistere gratuitamente persone che si trovino in difficoltà, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale civile o fare presenti le proprie difficoltà ai Servizi Sociali del Comune di residenza affinché informi il Pubblico Ministero degli affari civili, il quale potrà proporre il ricorso nell’interesse del soggetto debole.

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

Le organizzazioni non governative forniscono diverse tipologie di supporto, tra cui sostegno psicologico, alloggio temporaneo in strutture quali rifugi, assistenza e consulenza legale, supporto materiale, fornitura di beni di prima necessità, ecc.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2021

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