Diritti delle vittime per paese

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Ai sensi della legge n. 4/2015, del 27 aprile 2015, sono considerate vittime di reato le persone fisiche che hanno subito reati commessi in Spagna o che possono costituire oggetto di esercizio dell'azione penale in Spagna, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal fatto che abbiano o meno la maggiore età, o che esse dispongano o meno di un titolo legittimo di soggiorno.

a) Una vittima diretta è una persona fisica che ha subito un danno o un pregiudizio nei confronti della sua integrità fisica o del suo patrimonio, in particolare lesioni fisiche o psichiche, un pregiudizio emotivo o economico causato direttamente dalla commissione del reato.

b) Una vittima indiretta, in caso di morte o di scomparsa quali conseguenza diretta del reato salvo che si tratti dell'autore (o degli autori) dei fatti può essere:

1. Il coniuge non separato legalmente o il coniuge di fatto o i figli della vittima del coniuge non separata legalmente o di fatto, che al momento del decesso o della scomparsa della vittima vivevano sotto lo stesso tetto; la persona che fino al momento del decesso o della scomparsa sarebbe stata unita alla vittima da una relazione affettiva analoga, o i figli di quest'ultima, che al momento del decesso della scomparsa della vittima vivevano sotto lo stesso tetto; i familiari o i membri della famiglia in linea diretta o collaterale fino al terzo grado dei quali la vittima aveva la responsabilità, o le persone sottoposte alla sua tutela o alla sua curatela, o che convivevano con lei.

2. Qualora i legami di cui sopra non esistano, si tratterà di altri parenti in linea diretta e dei fratelli, e di preferenza, tra questi ultimi, della persona cui era stata affidata la rappresentanza legale della vittima.

  • Diritti fondamentali delle vittime: ogni vittima ha diritto a una protezione, a informazioni, a un sostegno, un'assistenza e una attenzione nonché alla partecipazione attiva nel corso del procedimento penale e al diritto a un trattamento rispettoso, professionale, individualizzato e non discriminatorio dal momento del primo contatto con le autorità o con i funzionari, durante l'intervento dei servizi di aiuto e di sostegno alle vittime e della giustizia riparatrice, nel corso della procedura penale, per un periodo sufficientemente lungo dopo la chiusura di quest'ultima, sia che l'identità dell'autore del reato sia conosciuta o meno e indipendentemente dal risultato della procedura.
  • Punto di contatto: uffici di assistenza alle vittime

Se siete vittima di un reato, la legge vi garantisce taluni diritti individuali prima, durante, e dopo il processo.

In Spagna, il procedimento penale comincia con le indagini condotte dalla polizia giudiziaria sotto controllo del giudice istruttore. Alla fine delle indagini preliminari il giudice istruttore trasmette il fascicolo al pubblico ministero che decide se dare seguito o meno all'accusa. Se i motivi non sono sufficienti per sostenere l'imputazione nei confronti dell'autore del reato se il pubblico ministero non formula una richiesta in tal senso il giudice istruttore pronuncerà il non luogo a procedere. Nel caso contrario la causa sarà rinviata dinnanzi al giudice competente affinché si tenga il relativo processo.

Durante il processo il tribunale esamina gli elementi di prova e decide in merito alla colpevolezza dell'imputato. Qualora l'imputato sia giudicato colpevole il tribunale gli applicherà una pena. Il processo potrebbe continuare nel caso di appello dinanzi alla giurisdizione superiore.

In quanto vittima, potete prendere parte al processo in qualità di testimone o giocare un ruolo più attivo costituendovi parte civile e beneficiare in tal modo dei diritti supplementari in quanto parte del procedimento. In qualsiasi fase del processo, conformemente all'articolo 124 della costituzione spagnola, il pubblico ministero garantirà che gli interessi della vittima o delle vittime siano difesi nel corso del procedimento.

Le vittime di reati di violenza di genere avranno il sostegno di un avvocato specializzato sin dai primi atti processuali. Dopo la riforma della legge LOPJ posta in essere dalla legge n. 7/2015 (Ley Orgánica), i tribunali competenti in caso di violenza contro le donne saranno competenti anche per quanto riguarda i delitti contro l'intimità, il diritto alla propria immagine e l'onore delle donne nonché il reato di mancato rispetto della pena inflitta o della misura cautelare.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

3 - I miei diritti dopo il processo

4 - Risarcimento

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

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