Trova informazioni a seconda delle regioni
Difensori civici istituzionali/ombudsman
Organi specializzati per i diritti umani
Corti e tribunali
Le corti e i tribunali belgi possono essere aditi per qualunque contestazione relativa all’esercizio o al godimento dei diritti, compresi i diritti fondamentali. A seconda dei casi, possono essere aditi da privati o dalle autorità pubbliche.
L’organo giurisdizionale competente è determinato in base alla natura e alla gravità della violazione o allo status delle parti (commerciante, giornalista, ecc.).
La Corte costituzionale è la giurisdizione che verifica che le leggi, i decreti e le ordinanze siano conformi alle seguenti disposizioni della Costituzione:
- Titolo II, “Des Belges et de leurs droits” / “De Belgen en hun rechten” (articoli da 8 a 32)
- Articoli 170 e 172 (legalità e uguaglianza fiscale)
- Articolo 191 (protezione degli stranieri).
L’organizzazione delle corti e dei tribunali e la loro competenza sono descritte nelle apposite pagine di questo portale:
- Sistemi giudiziari negli Stati membri - Belgio
- Giurisdizione ordinaria - Belgio
- Giurisdizioni speciali - Belgio (Consiglio di Stato e Corte costituzionale)
Link
- Servizio pubblico federale della Giustizia
- Portale del potere giudiziario (indirizzi e giurisprudenza delle corti e dei tribunali)
- Portale dello Stato belga
Difensori civici istituzionali
I difensori civici istituzionali, denominati anche ombudsman, sono organi di controllo indipendenti istituiti dalle assemblee parlamentari (federali o regionali) per esaminare le denunce dei cittadini relative agli atti o al funzionamento delle autorità amministrative. Nell’ambito di questa competenza generale possono essere aditi per denunce che riguardano direttamente o indirettamente i diritti dell’uomo. I difensori civici verificano che l’amministrazione agisca nel rispetto degli strumenti di protezione dei diritti dell’uomo e delle norme di buona condotta amministrativa.
I loro interventi vanno distinti dalla mediazione privata svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario civile o penale.
I difensori civici/ombudsman possono essere contattati da chiunque intenda presentare una denuncia nei confronti di un’autorità amministrativa. Essi intervengono gratuitamente e dispongono di ampi poteri istruttori.
I difensori civici/ombudsman cercano di risolvere il problema denunciato nei confronti dell’amministrazione e rivolgono raccomandazioni all’autorità competente per correggere i malfunzionamenti constatati. La loro relazione d’attività è pubblica.
A seconda dell’autorità amministrativa interessata sono competenti vari difensori civici/ombudsman.
A livello federale il cittadino può rivolgersi al difensore civico federale.
A livello delle regioni e delle comunità, il cittadino può rivolgersi ai seguenti servizi:
- Servizio del Difensore civico della Regione vallona
- Servizio del Difensore civico della Comunità francese
- Servizio del Difensore civico fiammingo
- Difensore civico della Comunità germanofona
Esistono inoltre difensori civici specializzati per i minori:
- Delegato generale per i diritti dei minori della Comunità francese
- Commissariato fiammingo per i diritti dei minori
Organi specializzati per i diritti umani
-
Organi per la parità
Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo
Il Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo ha fra i suoi compiti la promozione delle pari opportunità e la lotta contro ogni forma di differenziazione, esclusione, restrizione o preferenza in base alla cittadinanza, la cosiddetta razza, il colore della pelle, l’ascendenza, l’origine nazionale o etnica, l’orientamento sessuale, lo stato civile, la nascita, la ricchezza, l’età, le credenze religiose o filosofiche, lo stato di salute attuale o futuro, le disabilità, le convinzioni politiche, le caratteristiche fisiche o genetiche o l’origine sociale.
Può contattare il Centro:
- chiunque abbia domande o desideri avere un parere su questioni legate alla discriminazione, al razzismo, al diritto di soggiorno o ai diritti fondamentali degli stranieri;
- chiunque sia stato vittima o testimone di un episodio di discriminazione o di un atto di razzismo.
Il servizio di base del Centro fornisce una prima risposta e, se necessario, raccoglie informazioni supplementari ai fini di un’ulteriore gestione del fascicolo.
Nel caso in cui sia necessaria un’analisi o un’indagine più approfondita, o se devono essere presi contatti con terzi ai fini del trattamento di una domanda, il fascicolo sarà inoltrato a uno specialista del servizio avanzato del Centro.
Se dall’esame della domanda emerge che il Centro non è competente in merito, il cittadino ne viene informato e viene indirizzato nella misura del possibile verso un altro servizio o un’altra persona che potrà occuparsi della richiesta (un’amministrazione, un servizio privato o pubblico specializzato negli aiuti di base o avanzati, i servizi di polizia, un avvocato).
Il Centro può essere contattato direttamente. Il suo sito internet contiene inoltre numerosi indirizzi di associazioni o istituzioni specializzate o operanti a livello locale con cui esso ha concluso un protocollo di collaborazione e a cui è possibile rivolgersi per problemi di discriminazione.
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 138, rue Royale 1000 Bruxelles Tel: (+32) 800 12 800 – (numero verde per informazioni) (+32) 2 212 30 00Link:
Centro per le pari opportunità e la lotta contro il razzismo
Istituto per la parità uomo-donna
L’Istituto per la parità uomo-donna è un istituto pubblico autonomo incaricato di promuovere la parità di genere e di lottare contro la discriminazione basata sul sesso.
L’Istituto può fornire assistenza giuridica e stare in giudizio nelle controversie relative a discriminazioni fra uomini e donne e discriminazioni nei confronti dei transessuali.
L’Istituto può essere contattato inviando un modulo online o al seguente indirizzo:
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) 1, Rue Ernest Blerot 1070 Bruxelles Tel.: (+32) 800 12 800 (numero gratuito per le informazioni) (+32) 2 233 42 65 Fax: (+32) 2 233 40 32 E-mail: egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.beLink
Istituto per la parità uomo-donna
-
Commissione per la protezione della vita privata (CPVP)
La Commissione per la protezione della vita privata è una commissione indipendente istituita presso la Camera dei rappresentanti dopo l’adozione della legge “vie privée” (legge sulla protezione dei dati personali) dell’8 dicembre 1992. Essa non rientra quindi nelle competenze del ministro della Giustizia.
La Commissione per la protezione della vita privata è un organo di controllo indipendente incaricato di garantire la tutela della vita privata nel trattamento dei dati personali.
I suoi compiti rientrano in cinque grandi ambiti di attività: assistenza, informazione, trattamento dei reclami, pareri e raccomandazioni, politica di rispetto delle norme.
- Assistenza: Quest’ambito di attività è strettamente legato a quello dell’informazione. Per quanto riguarda l’attività di assistenza, gli interlocutori della Commissione per la protezione della vita privata possono essere autorità, cittadini, rappresentanti del settore privato, responsabili del trattamento dei dati (sia persone fisiche che giuridiche).
In questo ambito, i compiti della Commissione per la protezione della vita privata comprendono: la comunicazione delle informazioni richieste da chiunque sia oggetto di un trattamento dei dati oppure dai responsabili di trattamento/i dati, l’esercizio del diritto di accesso e di rettifica, la gestione delle dichiarazioni, l’aggiornamento del registro pubblico, l’esonero dall’obbligo di informativa nell’ambito del trattamento dei reclami, la comunicazione delle informazioni richieste da privati o da responsabili del trattamento dei dati e l’elaborazione di una relazione annuale destinata al Parlamento.
Nel rispondere alle richieste di consultazione informale preliminare, grazie alla quale le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali sono tenute in considerazione sin dalla fase di sviluppo dei progetti, la Commissione per la protezione della vita privata presta assistenza sia agli enti pubblici sia ai responsabili del trattamento. Essa assiste inoltre le persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, nell’esercizio dei loro diritti fornendo in particolare informazioni sui loro diritti e sulle procedure da seguire. Nell’ambito degli scambi internazionali di dati, la Commissione per la protezione della vita privata offre il proprio sostegno agli enti che svolgono attività transfrontaliere e fornisce, sia a livello internazionale che a livello nazionale, assistenza alle persone i cui dati sono trattati e inseriti in flussi di dati transfrontalieri.
- Informazione: La Commissione per la protezione della vita privata fornisce informazioni alle autorità, ai responsabili del trattamento e ai soggetti interessati.
Rientrano in questo suo ambito d’attività: la relazione annuale destinata al Parlamento e l’elaborazione di un piano di gestione, la stesura del proprio regolamento interno, la tenuta di un registro pubblico e, più in generale, un’attività di informazione rivolta al pubblico (sito internet, conferenze, risposte orientate ai clienti, attività di sensibilizzazione, ecc.). Occorre inoltre sottolineare che in questi ambiti d’attività la Commissione per la protezione della vita privata non si limita necessariamente al territorio nazionale, ma le sue azioni hanno spesso anche una dimensione internazionale, oltre al fatto che essa svolge un importante ruolo di informazione e di sensibilizzazione sulla scena internazionale.
- Trattamento dei reclami: La Commissione per la protezione della vita privata agisce in qualità di difensore civico nell’ambito dei reclami presentati dai soggetti interessati.
Quando il responsabile del trattamento vìola i diritti di un cittadino i cui dati sono oggetto di trattamento, la Commissione per la protezione della vita privata interviene su richiesta dell’interessato per farne rispettare i diritti (diritto di opposizione, di rettifica, di accesso indiretto, ecc.) ricorrendo a tutti i mezzi di cui dispone (dichiarazione al procuratore del re, azione dinanzi al giudice civile, ecc.). Nell’ambito delle violazioni internazionali in materia di tutela dei dati, la Commissione per la protezione della vita privata offre il proprio contributo alle indagini internazionali per individuare soluzioni utili che richiedono l’impegno di tutti gli enti coinvolti nella tutela dei dati.
- Pareri: La Commissione per la protezione della vita privata fornisce pareri su norme e regolamenti.
In quest’ambito le sue attività sono principalmente rivolte alle autorità e/o agli organismi competenti: in tal senso, essa fornisce pareri e raccomandazioni sui progetti legislativi caratterizzati da aspetti attinenti alla vita privata. La Commissione per la protezione della vita privata contribuisce inoltre ai processi decisionali in materia di tutela della vita privata, grazie alla sua partecipazione a vari gruppi di lavoro nazionali e internazionali (come il gruppo di lavoro “articolo 29”, il gruppo di Berlino, la conferenza dei commissari o altri organi di controllo in materia di protezione della vita privata, ecc.) e ai contatti che intrattiene con analoghe organizzazioni all’estero.
- Politica di rispetto delle norme: La Commissione per la protezione della vita privata provvede a far rispettare le leggi relative alla tutela dei dati personali.
Le sue competenze in materia di autorizzazione consistono nel concedere a un ente di un determinato settore, responsabile di un trattamento, l’autorizzazione a procedere al trattamento e a ottenere la comunicazione dei dati personali. Nei confronti di questi responsabili, la Commissione per la protezione della vita privata assume inoltre compiti di controllo e d’ispezione, formula raccomandazioni e valuta le misure di sicurezza adottate.
Le richieste di informazione e di assistenza e i reclami possono essere trasmessi direttamente alla Commissione per la protezione della vita privata per posta, telefonicamente o in modalità elettronica ai recapiti di seguito indicati:
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la presse, 35 1000 Bruxelles Tel (+32) 2 274 48 00 Fax (+32) 2 274 48 35 commission@privacycommission.beGli uffici della Commissione per la protezione della vita privata sono a disposizione tutti i giorni lavorativi su appuntamento. Per richiedere aiuto di base, è possibile chiamare il numero +32 (0)2 274 48 79 o compilare il modulo online.
Link
Commissione per la protezione della vita privata
-
Altri organi per la parità
Commissioni di sorveglianza degli istituti penitenziari
Le Commissioni di sorveglianza degli istituti penitenziari garantiscono un controllo esterno sul trattamento dei detenuti nelle carceri. Esse inoltrano i reclami dei detenuti alla direzione del carcere o al ministro della Giustizia per risolvere il problema denunciato.
Vi è una commissione di sorveglianza per ogni carcere. Le commissioni sono composte da cittadini che rappresentano la società civile, da almeno un medico e da un avvocato e sono presiedute da un magistrato giudicante. Esiste poi il Consiglio centrale di sorveglianza, il cui ruolo è coordinare l’azione delle commissioni locali e formulare, su richiesta o d’ufficio, pareri per il ministro della Giustizia sul trattamento dei detenuti.
Link
Commissione reclami (competente per gli stranieri trattenuti nei centri chiusi, nei centri d’accoglienza e nei centri INAD)
La Commissione reclami è competente a trattare le singole denunce presentate da stranieri che si trovano nei centri chiusi, nei centri d’accoglienza e nei centri INAD e relative alle condizioni di trattenimento di cui sono oggetto, in particolare ai fatti verificatisi in questi centri e luoghi d’accoglienza e che riguardano i diritti e obblighi previsti ai sensi del regio decreto del 2 agosto 2002 (centri chiusi), del regio decreto dell’8 giugno 2009 (centri INAD) e del regio decreto del 14 maggio 2009 (centri d’accoglienza).
Le persone interessate e trattenute in tali centri possono essere stranieri in posizione irregolare, richiedenti asilo respinti o stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso e di soggiorno.
Se il denunciante contesta la decisione adottata, può presentare ricorso presso il Consiglio di Stato.
La Commissione può essere contattata al seguente indirizzo:
Secrétariat permanent de la Commission des plaintes Service Public Fédéral Intérieur Rue de Louvain, 1 1000 BruxellesLink
Servizio pubblico federale interno
Comitato permanente di controllo dei servizi di polizia
Il Comitato permanente di controllo dei servizi di polizia (Comitato P) è l’organo di controllo esterno sulla polizia. Riferisce al Parlamento. Il controllo del Comitato P verte in particolare sulla tutela dei diritti conferiti ai cittadini dalla Costituzione e dalla legge, così come sul coordinamento e l’efficacia dei servizi di polizia.
Ogni cittadino coinvolto in un intervento della polizia può presentare una denuncia, segnalare un accaduto o inviare ogni altra informazione al Comitato P.
Anche ogni membro delle forze di polizia può presentare una denuncia o segnalare un accaduto al Comitato P, senza dover chiedere prima l’accordo dei suoi superiori gerarchici e senza poter essere sanzionato.
Per la presentazione delle denunce è stato predisposto online un modulo elettronico.
Il Comitato P può essere contattato al seguente indirizzo:
Comité permanent de contrôle des services de police
Rue de la Presse 35/1 1000 Bruxelles Tel: (+32) 2 286 28 11 Fax: (+32) 2 286 28 99 E-mail: info@comitep.beLink
Comitato permanente di controllo dei servizi di polizia
Altri
Consulenza sociale di base
La consulenza di base consiste nel ricevere e informare i cittadini che si trovano a dover affrontare interrogativi o difficoltà in relazione alla giustizia in settori specifici.
- In campo civile: separazione, divorzio, questioni generali sulla potestà genitoriale, residenza principale, secondaria o alternata dei figli, diritto alle relazioni personali.
- In campo penale: mediazione penale, alternativa alla detenzione preventiva, sospensione condizionale della pena, pena lavorativa/lavoro di pubblica utilità, liberazione condizionale, liberazione condizionale con assistenza sociale, riabilitazione, cancellazione, sorveglianza elettronica, congedo penitenziario, interruzione dell’esecuzione della pena, detenzione limitata, libertà provvisoria nella prospettiva dell’allontanamento dal territorio o di una riduzione della pena, libertà provvisoria per ragioni mediche, sostituzione della pena privativa della libertà pronunciata da un giudice con una pena lavorativa.
- Informazioni alle vittime: diritti delle parti civili/parti lese.
- Questioni generali riguardanti i procedimenti dinanzi ai tribunali civili e penali.
L’elenco dei centri di informazione legale e giudiziaria figura nell’indirizzario del Servizio pubblico federale della Giustizia
Link:
Pubblicazione del Servizio pubblico federale della Giustizia sull’accesso alla giustizia in Belgio
Patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare e in una seconda fase
Il patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare consiste nel dare, nel corso di una breve consultazione, informazioni pratiche, consulenza legale o un primo parere giuridico. Il patrocinio a spese dello Stato in fase preliminare è fornito da giuristi, nella maggior parte dei casi da avvocati.
Il patrocinio a spese dello Stato in una seconda fase permette, a determinate condizioni, di ottenere la designazione di un avvocato a titolo totalmente o parzialmente gratuito. La gratuità (parziale o totale) non riguarda le spese processuali (ufficiali giudiziari, periti, copie, ecc.) che possono essere tuttavia prese a carico in determinati casi.
Il patrocinio a spese dello Stato dispensa il cittadino, in tutto o in parte, dal pagare le spese di un procedimento (giudiziario o extragiudiziale) se non dispone di un reddito sufficiente.
Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina del Portale e-justice relativa alle spese dei procedimenti giudiziari in Belgio.
Link:
- Pubblicazione del Servizio pubblico federale della Giustizia sull’accesso alla giustizia in Belgio
- Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni (OBFG)
- Ordine degli avvocati fiamminghi (OVB)
Commissione per l’aiuto finanziario alle vittime di atti intenzionali di violenza e ai soccorritori occasionali
La legge prevede la possibilità di un intervento finanziario dello Stato a favore delle vittime di atti intenzionali di violenza e dei soccorritori occasionali, e, in certi casi, a favore dei loro familiari.
La Commissione può essere contattata direttamente. Per presentarle una domanda è anche possibile, tuttavia, ricorrere a un avvocato o a uno sportello di “Aiuto alle vittime” dei servizi di aiuto sociale ai cittadini, il cui elenco figura nel sito del Servizio pubblico federale della Giustizia (si veda Indice, Giustizia da A a Z, Aiuti finanziari alle vittime).
La Commissione può essere contattata al seguente indirizzo:
Service public fédéral de la Justice Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Boulevard de Waterloo, 115 Tel: (+32) 2 542 72 07 (+32) 2 542 72 08 commission.victimes@just.fgov.beMaggiori informazioni sono disponibili nella pagina del Portale e-justice relativa ai diritti delle vittime.
Link
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.