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Giudici nazionali
In Grecia non esiste un organo giurisdizionale competente specifico cui rivolgersi in caso di violazione dei diritti fondamentali. In funzione della natura dell'infrazione o dell'illecito è possibile ricorrere dinanzi al giudice civile, penale o amministrativo.
La presunta violazione di un diritto fondamentale è determinata sulla base del diritto sostanziale nazionale. La procedura da seguirsi dinanzi al giudice competente (civile, penale o amministrativo) è stabilita dal diritto processuale (civile, penale o amministrativo) nazionale.
La procedura applicabile sfocia in una sentenza che può essere di rigetto o immediatamente esecutiva, se è definitiva.
Organi specializzati per i diritti dell'uomo
Comitato nazionale per i diritti dell'uomo
Νeofytou Vamva 6 10674 ATENE, GRECIAIl Comitato nazionale per i diritti dell'uomo (Ethniki Epitropi gia ta Dikaiomata tou Anthropou – EEDA) è un organo consultivo dello Stato in materia di diritti dell'uomo. È composto da membri designati da 32 enti (autorità indipendenti, facoltà universitarie di giurisprudenza e di scienze, sindacati, ONG, partiti politici e ministri).
Il suo scopo è di fornire un indirizzo costante a tutti gli organi governativi in materia di protezione dei diritti dell'uomo per tutti i soggetti residenti sul territorio greco.
Ai sensi della legge istitutiva del suddetto Comitato esso (legge n. 2667/1998 come modificata e attualmente vigente) l'EEDA ha le seguenti competenze materiali:
- esaminare le questioni relative alla protezione dei diritti dell'uomo sollevate dal governo o dall'assemblea dei presidenti del Parlamento (Vouli), sia su proposta dei suoi membri o di organizzazioni non governative (ONG);
- trasmettere raccomandazioni e proposte, elaborare studi e presentare relazioni e pareri in vista dell'adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi o di altri provvedimenti che contribuiscano al miglioramento della protezione dei diritti dell'uomo;
- sviluppare iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e i media al rispetto dei diritti dell'uomo;
- adottare iniziative intese a coltivare il rispetto dei diritti dell'uomo nell'ambito del sistema educativo;
- mantenere una comunicazione e una cooperazione costanti con organizzazioni internazionali, organizzazioni simili in altri paesi e organizzazioni non governative nazionali o internazionali;
- fornire pareri sulle relazioni che la Grecia trasmette alle organizzazioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
- comunicare al pubblico le posizioni dell'EEDA con ogni strumento idoneo;
- preparare una relazione annuale sui diritti dell'uomo;
- organizzare un centro di documentazione dei diritti dell'uomo; e
- esaminare la compatibilità della legislazione greca e internazionale in materia di diritti dell'uomo e fornire pareri in materia ai competenti organi governativi.
Il difensore civico
Il difensore civico è un'autorità indipendente prevista nella Costituzione. È stato istituito con la legge n. 2477/97 ed è operativo dal 1° ottobre 1998. Il quadro legislativo relativo alla sua azione è fissato dalla legge n. 3094/03. I servizi del difensore civico sono gratuiti.
Egli esamina gli atti amministrativi o le carenze nell'azione amministrativa da parte della PA in violazione di diritti o di interessi legittimi di persone fisiche o giuridiche.
Coloro che richiedono l'intervento del difensore civico devono innanzitutto essersi rivolti all'amministrazione interessata. Solo se detto contatto non ha permesso la risoluzione della questione, è possibile rivolgersi al difensore civico.
Il compito di quest'ultimo è di fungere da mediatore tra i cittadini e il servizio pubblico per proteggere i diritti civili, contrastare i malfunzionamenti dell'amministrazione pubblica e verificare il rispetto dei principi di legalità.
In quanto mediatore, il difensore civico fornisce consigli e raccomandazioni alle autorità della pubblica amministrazione. Non impone sanzioni e non annulla gli atti amministrativi illegittimi.
Hatzigianni Mexi 5 11528 ATENE, GRECIAOrgani specializzati nella difesa dei diritti dell'uomo
Il difensore civico per i diritti dei minori
Il difensore civico (vedi sopra) esamina anche le azioni o i casi di inadempimento della pubblica amministrazione e dei soggetti privati che possono sfociare in violazioni dei diritti dei minori.
Per proteggere i diritti dei minori il mediatore è responsabile anche degli atti posti in essere da persone fisiche e giuridiche di diritto privato in violazione dei diritti dei minori.
Enti che promuovono il principio dell'uguaglianza di trattamento
I. La legge n. 3304/2005 che recepisce le direttive 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 ha designato in veste di organi di promozione del principio di parità di trattamento il difensore civico, l'autorità per le pari opportunità e il corpo di ispezione del lavoro (SEPE), e ne ha definito le loro competenze.
In particolare:
- Il difensore civico è responsabile della promozione del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da un'autorità pubblica. Si intendono per autorità pubbliche le autorità di cui all'articolo 3, primo comma della legge n. 3094/2003 (Gazzetta ufficiale del governo, serie I, n. 10), "Difensore civico e altre disposizioni".
- L'organo di promozione del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da parte di una persona fisica o giuridica diversa da quelle summenzionate è l'autorità per le pari opportunità ad eccezione della materia dell'occupazione e del lavoro.
- In materia relativa all'occupazione e al lavoro, il corpo di ispezione del lavoro (SEPE) è responsabile della promozione (rispetto) del principio di parità di trattamento in caso di violazione di quest'ultimo da parte di persone fisiche e giuridiche al di fuori di quelle summenzionate (punto 1).
II. La legge n. 3896/2010 (Gazzetta ufficiale del governo serie I, n. 207, 8.12.2010) "Applicazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne nel settore del lavoro e dell'occupazione – Armonizzazione della vigente legislazione con la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e altre disposizioni connesse", introduce un divieto assoluto di qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta.
Il fine della legge è di garantire l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento di uomini e donne nel settore del lavoro e dell'occupazione relativamente ad:
- accesso al lavoro, compresa l'evoluzione della carriera e la formazione professionale, nonché le formazione per l'occupazione;
- le condizioni di lavoro, compresa la remunerazione e
- il regime di assicurazione sociale professionale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il difensore civico è responsabile del controllo e della promozione dell'applicazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne nell'ambito del campo di applicazione della legge summenzionata (articolo 25 della legge n. 3896/2010).
Autorità per la protezione dei dati personali
L'autorità di protezione dei dati è un'autorità indipendente istituita ai sensi della legge n. 2472/1997 di recepimento della direttiva 95/46/CE.
L'autorità di protezione dei dati è responsabile del rispetto e dell'applicazione del diritto alla riservatezza in Grecia, come disposto dalle leggi n. 2472/1997 e 3471/2006.
L'obiettivo principale dell'autorità di protezione dei dati è proteggere i cittadini dall'illecito trattamento dei dati personale e assisterli qualora la loro riservatezza sia stata violata in qualunque modo.
L'autorità di protezione dei dati fornisce anche sostegno e consulenza al responsabile del trattamento al fine dell'assolvimento delle sue obbligazioni, tenuto conto dei nuovi bisogni di servizio in Grecia e dell'introduzione delle reti e delle comunicazioni digitali moderne.
L'autorità di protezione dei dati, ex officio o su istanza di parte, effettua controlli amministrativi dei dati registrati del settore privato e pubblico. I controlli sono effettuati da agenti incaricati dalla sezione dei controlli, accompagnati nelle situazioni che lo richiedano, da membri della suddetta autorità. In qualità di agenti speciali incaricati dell'indagine, i responsabili dei controlli sono abilitati ad accedere a tutti gli archivi, senza poter loro opporre il segreto.
I controlli comprendono l'esame del rispetto da parte dei soggetti controllati degli obblighi previsti dalle leggi n. 2472/97 e 3471/2006 (notifica, informazione, altre obbligazioni pertinenti e i documenti giustificativi). Successivamente il controllo si concentra sul sistema informatico, comprese le caratteristiche di base del sistema, la natura dei dati e il livello di sicurezza garantito dalle misure di protezione organizzative e tecniche che il responsabile del trattamento ha adottato per proteggere i dati conformemente agli articoli 6 e 10 della legge n. 2472/1997. Le conclusioni dell'esame sono presentate in una relazione, trasmessa all'organo di protezione dei dati.
L'autorità di protezione dei dati esegue anche una revisione indipendente della sezione nazionale del sistema di informazione Schengen, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (legge n. 2514/1997, Gazzetta ufficiale del Governo serie I, n. 140); agisce in quanto autorità di controllo nazionale come previsto all'articolo 23 della Convenzione EUROPOL (legge n. 2605/1998, Gazzetta ufficiale del Governo serie I n. 88) e la sua autorità nazionale di controllo, come previsto all'articolo 17 della Convenzione sull'impiego dell'informatica nel settore doganale (legge n. 2706/1999, Gazzetta ufficiale del Governo I/77); ed è responsabile per i compiti di supervisione derivanti dagli accordi internazionali.
Esame dei ricorsi, delle denunce, e delle questioni. L'autorità di protezione dei dati esamina le denunce e le questioni relative all'applicazione della legge e alla protezione dei diritti dei richiedenti nel momento in cui essi sono violati dal trattamento dei dati e adotta le decisioni necessarie. Essa applica sanzioni amministrative ai responsabili del trattamento dei dati o ai loro rappresentanti, per violazioni ai loro obblighi derivanti dalla legge n. 2472/97 e da ogni altra disposizione relative alla protezione degli individui in materia di trattamento di dati a carattere personale. Infine, l'autorità di protezione dei dati può denunciare le violazioni delle disposizioni di legge alle competenti autorità amministrative e giudiziarie.
Kifisias 1-3, 11523 ATENE, GRECIACollegamenti utili
Comitato nazionale per i diritti dell'uomo
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