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Diritti fondamentali

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Istituzioni nazionali per i diritti umani

Difensore civico

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Istituzioni nazionali per i diritti umani

The Irish Human Rights & Equality Commission (Commissione irlandese per i diritti umani e l'uguaglianza)

Indirizzo:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Telefono: + 353 (0) 1 8589601
Fax: + 353 (0) 1 8589609
Email: info@ihrec.ie

L'Irish Human Rights Commission (Commissione irlandese per i diritti umani) e l'Equality Authority (Autorità per l'uguaglianza) si sono fuse nel 2013 per formare l'Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC). L'IHREC è un organo statutario indipendente. Il suo scopo è quello di proteggere e promuovere i diritti umani e l'uguaglianza nonché di incoraggiare lo sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza e della comprensione interculturale in Irlanda.

Le funzioni dell'IHREC sono le seguenti:

  • proteggere e promuovere i diritti umani e l'uguaglianza;
  • incoraggiare lo sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza e della comprensione interculturale nello Stato;
  • promuovere la comprensione e la consapevolezza dell'importanza dei diritti umani e dell'uguaglianza nello Stato;
  • incoraggiare le buone pratiche nelle relazioni interculturali, promuovere la tolleranza e l'accettazione della diversità nello Stato e il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona;
  • operare per l'eliminazione delle violazioni dei diritti umani, delle discriminazioni e dei comportamenti vietati.

L'IHREC può inoltre verificare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione e delle prassi dello Stato in materia di tutela dei diritti umani e di uguaglianza. Può farlo di propria iniziativa o su richiesta di un ministro del governo, al fine di esaminare qualsiasi proposta legislativa e riferire in merito alle sue opinioni sulle eventuali implicazioni per i diritti umani o l'uguaglianza. L'IHREC può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta del governo, rivolgere al governo le raccomandazioni che ritiene opportune in relazione alle misure che la Commissione ritiene debbano essere adottate per rafforzare, proteggere e sostenere i diritti umani e l'uguaglianza in Irlanda.

Per quanto riguarda le questioni giuridiche, l'IHREC ha il compito di adoperarsi per eliminare le violazioni dei diritti umani, le discriminazioni e i comportamenti vietati. L'IHREC può inoltre chiedere la facoltà di comparire dinanzi all'High Court (Alta Corte) o alla Supreme Court (Corte suprema), a seconda dei casi, in qualità di amicus curiae in un procedimento dinanzi a tale tribunale che coinvolge o si occupa dei diritti dell'uomo o dei diritti in materia di uguaglianza di qualsiasi persona nonché di comparire come tale in virtù della concessione di tale facoltà (che ciascuna di tali giurisdizioni è autorizzata a concedere a sua assoluta discrezione).

L'IHREC fornisce inoltre alle persone assistenza pratica, compresa assistenza legale, nella rivendicazione dei loro diritti, come ritiene opportuno ai sensi dell'articolo 40. Ai sensi dell'articolo 41 o 19 della legge del 2003, l'IHREC, se lo ritiene opportuno, può avviare un procedimento. L'IHREC ha il potere di condurre indagini ai sensi e in conformità dell'articolo 35. L'IHREC può inoltre preparare e pubblicare, secondo le modalità che ritiene più opportune, relazioni comprese quelle su qualsiasi ricerca da essa intrapresa, sponsorizzata, commissionata o supportata.

L'IHREC si adopera per consentire il cambiamento e può sponsorizzare, intraprendere, commissionare o fornire assistenza finanziaria o di altro tipo per attività di ricerca e di istruzione. L'IHREC può offrire attività di istruzione e formazione in materia di diritti umani e uguaglianza nonché fornire assistenza nella relativa erogazione. Per propria iniziativa o su richiesta del ministro, l'IHREC può intraprendere, sponsorizzare o commissionare o fornire assistenza finanziaria o di altro tipo per programmi di attività e progetti volti a promuovere l'integrazione dei migranti e delle altre minoranze, la parità (compresa la parità di genere) e il rispetto della diversità e delle differenze culturali. L'IHREC può procedere a revisioni della parità e preparare piani d'azione o invitare altri a farlo, se del caso.

Ombudsperson for rights of the child (Difensore civico per i diritti del minore)

Indirizzo:

Ombudsman for Children's Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irlanda
https://www.oco.ie
E-mail: ococomplaint@oco.ie

Funzioni

L'Ombudsman for Children's Office (OCO - Ufficio del difensore civico per i minori) è un organo ufficiale indipendente, istituito nel 2004 allo scopo di promuovere e tutelare i diritti e il benessere dei minori fino ai 18 anni in Irlanda. Si tratta di un'istituzione nazionale per i diritti umani ai sensi dei principi di Parigi delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per i diritti umani. L'OCO opera nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Irlanda in materia di diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

L'Ombudsman for Children svolge le proprie funzioni in modo indipendente ed è direttamente responsabile nei confronti dell'Oireachtas (parlamento).

Le funzioni dell'OCO sono definite nell'Ombudsman for Children Act, 2002 (legge sul difensore civico per i minori del 2002). Le principali sono:

  • offrire un meccanismo di gestione delle denunce indipendente, imparziale e gratuito per esaminare le denunce presentate da minori, o da adulti per conto di questi ultimi, nei confronti di enti pubblici, scuole od ospedali;
  • fornire consulenze ai ministri del governo sulla legislazione e sulle politiche relative ai minori;
  • incoraggiare gli enti pubblici a migliorare le proprie prassi e procedure nell'interesse dei minori;
  • evidenziare questioni di rilievo per i minori e i giovani; e
  • favorire la sensibilizzazione su questioni riguardanti i diritti e il benessere dei minori, nonché le modalità per garantire il rispetto di tali diritti.

Per quanto riguarda l'attività di gestione delle denunce, la legge del 2002 definisce i casi di cattiva amministrazione che giustificano il riesame delle denunce e lo svolgimento delle indagini. L'avvio dell'esame preliminare e delle indagini può avvenire solo a seguito di una denuncia ricevuta dall'ufficio o su iniziativa dell'Ombudsman for Children stesso.

Dato che qualsiasi indagine condotta dall'Ombudsman for Children deve avere come oggetto le conseguenze di un'azione su un minore e che gli stessi minori possono presentare denunce all'ufficio, la legge definisce disposizioni specifiche che considerano la particolare vulnerabilità dei minori:

  • obbligo di agire nell'interesse superiore del minore;
  • obbligo di tenere debitamente conto dei desideri del minore.

Procedimenti

La denuncia presentata all'Ombudsman for Children's Office viene esaminata per valutare se è ricevibile e se si giustifica un procedimento accelerato.

L'OCO cerca sempre di gestire le denunce a livello locale il più rapidamente possibile ed è tenuto a offrire innanzitutto all'ente pubblico oggetto di denuncia la possibilità di porre rimedio.

Se la denuncia è ricevibile, si procederà all'esame preliminare. Nel caso in cui alla conclusione di tale esame preliminare ritenga opportuno avviare un'indagine, l'OCO può indagare sull'accaduto in modo più approfondito.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di denuncia dell'OCO, consultare il seguente indirizzo: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Esito

Al termine delle indagini, l'Ombudsman for Children's Office può formulare raccomandazioni all'ente pubblico, alla scuola o all'ospedale in questione sulla base dei risultati emersi dalle indagini. Dette raccomandazioni possono riguardare il miglioramento della situazione dei minori in questione e/o la necessità di modifiche sistematiche più ampie nel loro interesse.

Le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti; tuttavia, qualora un ente pubblico non accetti le sue raccomandazioni, la legge conferisce all'OCO la facoltà di presentare una relazione speciale all'Oireachtas (parlamento).

Ombudsperson (Difensore civico)

Indirizzo:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
Email: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Telefono: +353 (0) 1 639 5600

Tipo di domande esaminate

È possibile rivolgersi all'Ombudsman per denunce riguardanti:

  • dipartimenti del governo;
  • autorità locali;
  • Health Service Executive (HSE – Direzione dei servizi sanitari);
  • agenzie, quali enti benefici e di volontariato, che offrono servizi sanitari e sociali per conto dell'HSE;
  • An Post (posta irlandese) e
  • tutti gli enti pubblici contemplati dal Disability Act 2005 (legge sulla disabilità del 2005) ai fini di tale legge.

Procedimento a seguito della presentazione di una richiesta

L'ente pubblico interessato può essere invitato a presentare una relazione. Se necessario, possono essere esaminati fascicoli e pratiche e possono essere interrogati funzionari. L'Office of the Ombudsman (Ufficio del difensore civico) deciderà quindi se:

  • la denuncia è ricevibile e
  • il denunciante ha subito danni a causa dell'azione o della decisione dell'ente pubblico.

Nella maggior parte dei casi, le denunce sono gestite in modo informale. L'Office of the Ombudsman può discutere il problema direttamente con l'ente pubblico o esaminare i relativi fascicoli. Nei casi più complessi, può essere necessario condurre indagini approfondite. Esiste inoltre un procedimento di ricorso interno per i denuncianti che non sono soddisfatti dell'esito della loro azione.

Possibile esito del procedimento

Se stabilisce che il denunciante ha subito danni a seguito di un'azione ingiusta o illecita di un ente pubblico e tale ente non ha adottato alcuna misura per porvi rimedio, l'Office of the Ombudsman può formulare una raccomandazione affinché l'ente vi provveda. Se del caso, l'Office of the Ombudsman può chiedere all'ente di:

  • riesaminare il proprio operato;
  • modificare la sua decisione e/o
  • fornire:
    - una spiegazione,
    - delle scuse e/o
    - un risarcimento economico.

Se l'Office of the Ombudsman decide che la vostra denuncia non può essere accolta, provvederà a spiegarne il motivo.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

Ombudsperson for rights of the child (Difensore civico per i diritti del minore)

Cfr. Istituzioni nazionali per i diritti umani di cui sopra.

Organismi per la parità

Equality Authority (Autorità per le pari opportunità)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Irlanda
Telefono: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
Email: info@equality.ie

L'Equality Authority è un ente a partecipazione pubblica istituito per contribuire all'eliminazione della discriminazione illegittima, promuovere le pari opportunità e informare i cittadini sulla legislazione in materia di pari opportunità e su altre leggi.

L'Employment Equality Act 1998 (legge sulla parità in materia di occupazione del 1998) e l'Equal Status Act 2000 (legge sulla parità di status del 2000) vietano la discriminazione nel settore dell'occupazione, della formazione professionale, della pubblicità, degli accordi collettivi, della fornitura di beni e servizi e di altre opportunità a cui i cittadini hanno generalmente accesso sulla base di nove aspetti, che sono:

  • sesso;
  • stato civile;
  • situazione familiare;
  • età;
  • disabilità;
  • razza;
  • orientamento sessuale;
  • religione e
  • appartenenza alla comunità nomade (Traveller Community).

L'Equality Authority dispone di un servizio giuridico interno che, nell'ipotesi di una causa di importanza decisiva, può offrire a sua discrezione il gratuito patrocinio a coloro che presentano una denuncia di discriminazione ai sensi dell'Employment Equality Act 1998 e dell'Equal Status Act 2000. L'autorità fornisce tale patrocinio solo per un ridotto numero di cause sulla base dei criteri stabiliti dal suo comitato.

Equality Tribunal (Tribunale per le pari opportunità)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Irlanda
Telefono: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
Email: info@equalitytribunal.ie
Sito Internet: https://www.workplacerelations.ie

L'Equality Tribunal è stato istituito sulla base dell'Employment Equality Act 1998, che fornisce un quadro legislativo in forza del quale l'Equality Tribunal media e/o indaga sulle denunce di discriminazione illegittima ai sensi delle disposizioni di tale legge. Dacché è stato istituito sono state apportate diverse modifiche legislative e attualmente la sua funzione consiste nel mediare e nell'indagare su denunce di discriminazione illegittima ai sensi delle seguenti leggi:

  • Employment Equality Acts 1998-2008;
  • Equal Status Acts 2000-2008 (legge sulla parità di status 2000 -2008);
  • Pensions Acts 1990-2008 (leggi in materia di pensioni 1990-2008).

L'indagine è una procedura quasi giurisdizionale condotta da un funzionario dell'Equality Tribunal che valuta le argomentazioni di entrambe le parti prima di organizzare una o più udienze congiunte per poter prendere una decisione in merito. Le indagini sono svolte da funzionari appositamente formati in materia di pari opportunità che dispongono di ampi poteri per accedere ai locali interessati e ottenere informazioni che consentano loro di condurre le indagini. Le decisioni sono vincolanti e vengono pubblicate.

La mediazione viene condotta da un mediatore dell'Equality Tribunal che aiuta le parti a raggiungere un accordo accettabile per entrambe. Gli accordi di mediazione sono vincolanti e riservati.

La competenza dell'Equality Tribunal è ampia e comprende le denunce in materia di occupazione, prestazioni professionali (ad esempio le pensioni) e parità di status, ovvero l'accesso ai beni e ai servizi, con due eccezioni:

  • le denunce in merito a locali registrati e muniti di licenza sono gestite dalla District Court (tribunale circoscrizionale) ai sensi dell'Intoxicating Liquor Act 2003 (legge sugli alcolici del 2003);
  • coloro che presentano denunce di discriminazione nel settore dell'occupazione per motivi di genere possono rivolgersi alla Circuit Court (tribunale di contea) per richiedere il risarcimento dei danni causati da discriminazione illegittima.

Organismi per la protezione dei dati

Office of the Data Protection Commissioner (Ufficio del commissario per la protezione dei dati)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Irlanda
https://www.dataprotection.ie

L'Office of the Data Protection Commissioner è responsabile della difesa dei diritti della persona, come stabilito dai Data Protection Acts 1988 and 2003 (leggi sulla protezione dei dati del 1988 e del 2003), nonché dell'adempimento degli obblighi di protezione dei dati che incombono ai responsabili del trattamento degli stessi.

Coloro che ritengono di aver subito una violazione dei propri diritti possono presentare denuncia al Commissioner, che indagherà sulla questione e prenderà tutte le misure necessarie per porvi rimedio. I cittadini possono rivolgersi per iscritto al Commissioner informandolo dei fatti all'origine della denuncia e indicando chiaramente l'organizzazione o l'individuo denunciato. Per giunta, devono descrivere tutto quel che hanno fatto affinché l'organizzazione risolvesse la questione e il tipo di risposta ricevuta. È inoltre necessario fornire copie della corrispondenza tenuta con l'organizzazione e le prove a sostegno della denuncia. Solo allora l'Office of the Data Protection Commissioner potrà intervenire presso l'organizzazione.

A seconda della natura della denuncia, il Data Protection Commissioner può innanzitutto impegnarsi a trovare una soluzione accettabile per tutte le parti. Qualora non sia possibile raggiungere una risoluzione amichevole, il Data Protection Commissioner, prima di prendere una decisione formale, effettuerà un'indagine completa su tutti i fatti. Al termine delle indagini, il Commissioner scriverà alle parti per informarle della sua decisione. In caso di denunce concernenti violazioni degli Electronic Communications Regulations (SI 535 del 2003, modificato da SI 526 del 2008 – regolamenti sulle comunicazioni elettroniche), il Commissioner può decidere di avviare un'azione giudiziaria contro l'organizzazione interessata.

Altri organismi specializzati

i)         Anti-Human Trafficking Unit (Unità per la lotta alla tratta degli esseri umani)

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen's Green.
Dublin 2.
Telefono:       +353 1 6028202
Email:   AHTU@justice.ie

  • unità/organo dell'istituzione che accetta le richieste, se del caso
    L'Anti-Human Trafficking Unit accetta richieste di informazioni, laddove pertinenti, all'indirizzo e-mail AHTU@justice.ie.
    È inoltre possibile accedere alle informazioni attraverso il sito Internet https://www.blueblindfold.ie.
  • breve spiegazione del tipo di richieste gestite dall'istituzione
    Richieste di informazioni su questioni legate alla tratta degli esseri umani in Irlanda.

(ii)        Refugee Appeals Tribunal (Tribunale d'appello per i rifugiati)

Refugee Appeals Tribunal
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funzioni

Il Refugee Appeals Tribunal è un organo indipendente che decide dei ricorsi in materia di asilo contro la raccomandazione negativa dell'Office of the Refugee Applications Commissioner (Ufficio del commissario per le domande di asilo dei rifugiati). Il Refugee Appeals Tribunal si pronuncia in merito alle decisioni dell'Office of the Refugee Applications Commissioner nel quadro del regolamento Dublino II.

Procedure

Chiunque desideri presentare ricorso deve compilare l'apposito modulo, allegato alla lettera del Refugee Applications Commissioner che informa del rigetto della domanda per ottenere lo status di rifugiato. Il modulo è scaricabile anche dal sito Internet del tribunale https://www.protectionappeals.ie.

A partire dalla data della raccomandazione negativa del Refugee Applications Commissioner viene stabilito un termine per la presentazione del ricorso. Tuttavia, il termine varia a seconda delle conclusioni tratte dal Refugee Applications Commissioner in relazione alla causa: il ricorrente può avere a disposizione 15, 10 o 4 giorni lavorativi per presentare ricorso. Questo termine sarà indicato nella lettera del Refugee Application Commissioner che informa della raccomandazione di non concedere lo status di rifugiato.

Una volta compilato, il modulo di ricorso deve essere inviato al seguente indirizzo:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal (Tribunale d'appello per i rifugiati)
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

La ricevuta del modulo inviato per posta o fax va conservata con cura.

Esito

Se il ricorso viene annullato significa che il membro del tribunale ha raccomandato di concedere lo status di rifugiato. Il ricorrente riceverà una notifica scritta di tale decisione e il fascicolo verrà poi trasmesso alla Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality (Unità decisionale del ministero della Giustizia e delle pari opportunità).

Se il ricorso viene confermato significa che il membro del tribunale ha raccomandato di non concedere lo status di rifugiato. Il ricorrente riceverà una notifica scritta di tale decisione e il fascicolo verrà poi trasmesso alla Repatriation Unit, Department of Justice & Equality (Unità di rimpatrio del ministero della Giustizia e delle pari opportunità).

iii)      Garda (Police) Ombudsman (Difensore civico della polizia - Garda)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Irlanda.
https://www.gardaombudsman.ie

Breve spiegazione del tipo di richieste gestite dall'istituzione

L'organizzazione può gestire le denunce e le segnalazioni riguardanti la condotta di membri della Garda Síochána. Le accuse più comuni indicate nelle denunce sono: abuso di potere, scortesia, aggressione e violazione degli obblighi di servizio.
Le segnalazioni riguardano casi di decesso o gravi danni.

L'organizzazione può ricevere denunce presentate da individui (non membri della Garda Síochána) personalmente tramite un ufficio pubblico, per via elettronica, per telefono, per e-mail, presso una stazione della Garda o di persona a un membro della Garda Síochána Ombudsman Commission (Commissione di difesa civica per gli atti della polizia). Detta organizzazione, inoltre, può ricevere segnalazioni del Commissioner of the Garda Síochána (commissario della Garda Síochána) relative a qualsiasi questione da cui risulti, a giudizio di quest'ultimo, che la condotta di un membro della Garda Síochána potrebbe aver causato gravi danni o il decesso di una persona. La Garda Síochána Ombudsman Commission può avviare un'indagine d'ufficio, se ritiene che ciò sia nell'interesse pubblico.

Breve spiegazione del procedimento a seguito della presentazione della richiesta

Alla sua ricezione la denuncia viene dichiarata ricevibile o irricevibile conformemente alla normativa. Se viene dichiarata irricevibile, non viene avviata alcuna indagine.
Qualora la denuncia venga dichiarata ricevibile è possibile, se del caso, tentare una risoluzione informale con il consenso del denunciante e del membro della Garda Síochána oggetto della denuncia, altrimenti possono essere condotte indagini per presunta violazione dei Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007 (regolamenti disciplinari della Garda Síochána del 2007) o della normativa penale. Le parti interessate hanno il diritto di ricevere informazioni sugli sviluppi e sui risultati delle indagini.

Breve spiegazione dei possibili esiti del procedimento

La denuncia può essere dichiarata irricevibile.

Le indagini possono essere archiviate in qualsiasi momento se, a seguito di informazioni ottenute dopo che la denuncia è stata dichiarata ricevibile, la Garda Síochána Ombudsman Commission ritiene che abbia carattere futile o vessatorio o sia stata presentata sapendo che era falsa o ingannevole oppure se, alla luce di tutte le circostanze considerate, ritiene che non siano necessarie o non possano essere ragionevolmente svolte ulteriori indagini.

A seguito delle indagini può essere comminata una sanzione a un membro della Garda

o può essere avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, con conseguente sanzione.

Il fascicolo può essere inviato al Director of Public Prosecutions (direttore della pubblica accusa), che può decidere di avviare un'azione giudiziaria. In tal caso, può seguire un processo dinanzi a un organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

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