GIUDICI NAZIONALI
Secondo la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione polacca) tutti hanno diritto a un'udienza equa e pubblica, senza indebito ritardo, dinanzi a un organo giurisdizionale competente, imparziale e indipendente. Ciò significa che eventuali controversie relative all'esercizio di diritti e libertà garantiti dalla legge nazionale possono essere portate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. I casi in materia di diritto civile, di famiglia e minorile, diritto del lavoro e sicurezza sociale, diritto commerciale e diritto fallimentare, nonché i casi in materia di diritto penale e legati al contesto dei penitenziari sono decisi dagli organi giurisdizionali ordinari. I tribunali amministrativi controllano la legalità delle azioni svolte dalle autorità. I tribunali militari amministrano la giustizia all'interno delle forze armate polacche nel contesto del campo di applicazione previsto dalle leggi emanate dal parlamento, nonché, nei casi previsti da dette leggi, in relazione a persone che non sono parte delle forze armate polacche.
I tribunali ordinari, amministrativi e militari operano secondo il principio di procedimenti che prevedono due gradi di giudizio, nel contesto dei quali una parte che è insoddisfatta della maniera in cui il caso è stato risolto dall'organo giurisdizionale di primo grado può presentare, contro la sentenza emessa, appello a un organo giurisdizionale di grado superiore.
Inoltre, la costituzione polacca concede a tutti coloro i quali hanno subito una violazione dei loro diritti o delle loro libertà costituzionali il diritto di depositare una denuncia di incostituzionalità presso il Trybunał Konstytucyjny (Tribunale costituzionale). Tale denuncia può essere redatta esclusivamente da un adwokat (avvocato) o un radca prawny (consulente legale) (ad eccezione di sędziowie (giudici), prokuratorzy (magistrati), adwokaci (avvocati), radcowie prawni (consulenti legali), notariusze (notai), o professori o dottori in legge che rappresentano sé stessi) e non è soggetta al versamento di diritti di cancelleria. Tali denunce possono riguardare uno strumento normativo sulla base del quale un organo giurisdizionale o un'autorità pubblica hanno pronunciato una decisione definitiva in merito a diritti, libertà o doveri sanciti dalla costituzione.
ISTITUZIONI NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI
Il Rzecznik Praw Obywatelskich (difensore civico)
Indirizzo: Aleja Solidarności 77, 00-090 Varsavia
Il ruolo del difensore civico consiste nel salvaguardare i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla costituzione e da altri strumenti normativi.
Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico nel contesto di casi che riguardano la tutela di diritti o libertà che sono stati violati dalle autorità.
La presentazione di domande al difensore civico non prevede l'addebito di alcun costo.
Dopo aver esaminato la domanda in questione, il difensore civico può:
- assumersi l'incarico di trattare il caso;
- indicare i rimedi a disposizione del richiedente;
- rinviare il caso all'organo competente;
- rifiutarsi di trattare il caso.
Qualora il difensore civico si assuma l'incarico di trattare un caso, egli può:
- condurre l'indagine autonomamente;
- chiedere alle autorità competenti di esaminare il caso o una parte dello stesso;
- chiedere al Sejm (camera bassa del parlamento polacco) di incaricare il Najwyższa Izba Kontroli (Ufficio supremo di revisione) di effettuare una revisione in maniera da esaminare il caso in questione o parte dello stesso.
Durante lo svolgimento del procedimento realizzato dal difensore civico, quest'ultimo ha il diritto di:
- esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
- chiedere chiarimenti e la presentazione di fascicoli in relazione a qualsiasi caso seguito dalle autorità in questione;
- chiedere informazioni sui progressi in merito a un caso realizzati dagli organi giurisdizionali, dall'ufficio del pubblico ministero e da altre forze dell'ordine, e richiedere la presentazione all'ufficio del difensore civico dei fascicoli interessati in maniera da consentirne l'ispezione in seguito al completamento dei procedimenti e all'emissione della decisione;
- incaricare esperti o richiedere altri pareri.
Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico può:
- spiegare al richiedente che non si è verificata alcuna violazione di diritti o libertà;
- invitare l'autorità, l'organizzazione o l'istituzione, la cui azione è stata accertata aver violato diritti e libertà, a porre rimedio alla violazione in questione e monitorare successivamente l'attuazione delle raccomandazioni;
- chiedere all'autorità che vigila sull'organo in questione di applicare le misure previste dalla legge;
- richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente;
- richiedere che il pubblico ministero avente competenza giurisdizionale avvii procedimenti istruttori nei casi che comportano reati perseguiti ex officio;
- richiedere l'avvio di procedimenti amministrativi, presentare ricorsi presso il tribunale amministrativo e partecipare a tali procedimenti;
- presentare una mozione di sanzione, nonché una mozione per annullare la decisione definitiva nei casi di reati di minore entità;
- avviare un'azione legale o depositare un ricorso in cassazione contro una decisione definitiva.
Qualora il difensore civico ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti e libertà, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.
ORGANI SPECIALIZZATI PER I DIRITTI DELL'UOMO
Il Rzecznik Praw Dziecka (difensore civico per i minori)
Indirizzo: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Varsavia
Il difensore civico per i minori lavora per proteggere i diritti dei minori, tra cui:
- il diritto alla vita e all'assistenza sanitaria;
- il diritto all'educazione familiare;
- il diritto a condizioni di vita dignitose;
- il diritto all'istruzione;
- i diritti dei minori con disabilità;
- proteggere i minori da qualsiasi forma di violenza, crudeltà, sfruttamento, demoralizzazione, negligenza e altri maltrattamenti.
Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico per i minori nel contesto di casi relativi alla tutela dei diritti o degli interessi di un minore.
La presentazione di domande al difensore civico per i minori non prevede l'addebito di alcun costo.
Nel corso del procedimento, il difensore civico per i minori può:
- esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
- chiedere agli organi in questione di fornire chiarimenti o informazioni o rendere disponibili fascicoli;
- incaricare esperti o richiedere altri pareri.
Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico per i minori può:
- chiedere agli organi competenti di intervenire a favore del minore;
- chiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari o l'imposizione di sanzioni disciplinari laddove si constati che l'organo in questione ha violato i diritti o gli interessi del minore;
- partecipare a procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale costituzionale istituiti su richiesta del difensore civico o nel contesto di casi di denuncia di incostituzionalità che incidano sui diritti di minori;
- presentare mozioni alla Sąd Najwyższy (Corte suprema) in maniera da risolvere divergenze nell'interpretazione delle norme legali riguardanti i diritti dei minori;
- avviare un'azione legale o depositare un ricorso in cassazione;
- richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente;
- partecipare a procedimenti giudiziari che coinvolgono minori;
- richiedere che il pubblico ministero competente avvii procedimenti istruttori nei casi di reato;
- richiedere l'avvio di procedimenti amministrativi, presentare ricorsi presso il tribunale amministrativo e partecipare a tali procedimenti;
- presentare una mozione di sanzione nei casi che comportano reati di minore entità.
Qualora il difensore civico per i minori ritenga sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti dei minori, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.
Il Rzecznik Praw Pacjenta (difensore civico dei pazienti)
Indirizzo: ul. Młynarska 46, 01-171 Varsavia
Il difensore civico dei pazienti è l'organo competente per la tutela dei diritti dei pazienti.
Chiunque ha il diritto di presentare domanda di assistenza al difensore civico dei pazienti in caso di violazione dei diritti del paziente.
La presentazione di domande al difensore civico dei pazienti non prevede l'addebito di alcun costo.
Dopo aver esaminato la domanda in questione, il difensore civico dei pazienti può:
- assumersi l'incarico di trattare il caso;
- indicare i rimedi a disposizione del richiedente;
- rinviare il caso all'organo competente;
- rifiutarsi di trattare il caso.
Qualora il difensore civico dei pazienti si assuma l'incarico di trattare un caso, egli può:
- condurre l'indagine autonomamente;
- chiedere alle autorità competenti di esaminare il caso o una parte dello stesso.
Durante lo svolgimento del procedimento realizzato dallo stesso, il difensore civico dei pazienti ha il diritto di:
- esaminare ogni caso in loco (anche senza preavviso);
- chiedere chiarimenti e la presentazione di fascicoli in relazione a qualsiasi caso seguito dalle autorità in questione;
- chiedere informazioni sui progressi in merito a un caso realizzati dagli organi giurisdizionali, dall'ufficio del pubblico ministero e da altre forze dell'ordine, e richiedere la presentazione all'ufficio del difensore civico dei pazienti dei fascicoli interessati in maniera da consentirne l'ispezione in seguito al completamento dei procedimenti e all'emissione della decisione;
- incaricare esperti o richiedere altri pareri.
Dopo aver esaminato un caso, il difensore civico può:
- spiegare al richiedente che non si è verificata alcuna violazione di diritti del paziente;
- invitare l'autorità, l'organizzazione o l'istituzione, la cui azione è stata accertata aver violato i diritti del paziente, a porre rimedio alla violazione in questione;
- chiedere all'autorità che vigila sull'organo di cui sopra di applicare le misure previste dalla legge;
- richiedere l'avvio di un procedimento giudiziario e partecipare a qualsiasi procedimento giudiziario civile pendente.
Qualora il difensore civico dei pazienti ritenga sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di diritti dei pazienti, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.
Il Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ispettore generale per la protezione dei dati personali)
Indirizzo: ul. Stawki 2, 00-193 Varsavia
L'ispettore generale è l'organo competente per la protezione dei dati personali.
Se le disposizioni della ustawa o ochronie danych osobowych (legge sulla protezione dei dati) sono state violate, l'interessato può presentare una denuncia all'ispettore generale.
I procedimenti amministrativi condotti dall'ispettore generale consistono nell'esame del trattamento dei dati personali del richiedente.
Nel corso del procedimento, l'ispettore generale, il viceispettore generale e il personale autorizzato hanno il diritto di:
- accedere ai locali nei quali si trova il sistema di archiviazione dei dati, nonché nei locali in cui i dati vengono trattati, ed effettuare le verifiche necessarie;
- chiedere chiarimenti e convocare e interrogare singole persone in maniera da stabilire i fatti;
- ispezionare tutti i documenti e i dati direttamente relativi all'oggetto dell'ispezione e farne copie;
- ispezionare le attrezzature, i supporti e i sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati;
- incaricare esperti o richiedere altri pareri.
Dopo lo svolgimento del procedimento, qualora sia stato accertato che le normative in vigore sono state violate, l'ispettore generale emette una decisione che ordina il ripristino del rispetto di dette norme, ivi incluso:
- il porre fine a dette irregolarità;
- l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica dei dati personali, la loro messa a disposizione o l'astensione dal procedere in tal senso;
- l'adozione di misure aggiuntive per proteggere i dati personali;
- la cessazione del trasferimento di dati personali a un paese terzo;
- la messa in sicurezza dei dati o il loro trasferimento ad altri organi;
- la cancellazione dei dati personali.
Nonostante quanto sopra, sulla base delle informazioni raccolte durante l'esame del caso, l'ispettore generale, di propria iniziativa, decide se esercitare i seguenti poteri:
- inviare una lettera all'organo coinvolto dalla denuncia;
- chiedere l'adozione di azioni disciplinari o di altra natura contro i trasgressori, ai sensi della legge in vigore;
- notificare il reato sospetto alle autorità di contrasto.
Qualora l'ispettore generale ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di protezione dei dati personali, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.
Il Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (plenipotenziario del governo per la parità di trattamento)
Indirizzo: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Varsavia
Il plenipotenziario è l'organo responsabile dell'attuazione delle politiche del governo in materia di parità di trattamento e lotta alla discriminazione.
Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al plenipotenziario.
Non viene addebitato alcun importo per la presentazione di una denuncia, una domanda o una petizione.
Qualora fornire una risposta a tali istanze richieda un esame preventivo e un chiarimento dei fatti del caso specifico, il plenipotenziario raccoglie le prove necessarie. A tal fine, può chiedere ad altre autorità di fornire le prove e i chiarimenti necessari.
La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo:
- entro un mese, in caso di denuncia o domanda;
- entro tre mesi, in caso di petizione.
Il plenipotenziario informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.
Qualora rilevi che il principio della parità di trattamento è stato violato, il plenipotenziario adotta misure atte a eliminare o attenuare gli effetti di tale violazione.
Qualora il plenipotenziario ritenga che sia necessario modificare o emanare uno strumento normativo in materia di parità di trattamento e lotta alla discriminazione, può presentare una domanda a tal fine alle autorità competenti.
Il Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (plenipotenziario del governo per le persone con disabilità)
Il plenipotenziario esercita una vigilanza sostanziale sull'esecuzione dei compiti derivanti dalla ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (legge sull'occupazione e la riabilitazione professionale e sociale (delle persone con disabilità)).
Il plenipotenziario vigila sull'emissione di certificati di invalidità e la determinazione del grado di disabilità.
Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al plenipotenziario.
Qualora fornire una risposta a tali istanze richieda un esame preventivo e un chiarimento dei fatti del caso specifico, il plenipotenziario raccoglie le prove necessarie. A tal fine, può chiedere ad altre autorità di fornire le prove e i chiarimenti necessari.
La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo:
- entro un mese, in caso di denuncia o domanda;
- entro tre mesi, in caso di petizione.
Il plenipotenziario informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.
Se, nel quadro della sua vigilanza, il plenipotenziario ritiene che vi siano dubbi ragionevoli in merito al fatto che una decisione rifletta i fatti del caso o che una decisione possa essere stata presa in maniera illegittima, può chiedere all'autorità competente di:
- annullare la decisione;
- riprendere la trattazione del procedimento.
ALTRI ORGANI SPECIALIZZATI
Il Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio nazionale della radiodiffusione)
Indirizzo: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Varsavia
Il Consiglio nazionale della radiodiffusione tutela la libertà di parola nel contesto delle trasmissioni radio e televisive, protegge l'autonomia dei fornitori di servizi mediatici e l'interesse pubblico e assicura che radio e televisione abbiano una natura aperta e pluralistica.
Chiunque ha il diritto di presentare una denuncia, una domanda o una petizione al Consiglio.
Non viene addebitato alcun importo per la presentazione di una denuncia, una domanda o una petizione.
Laddove la denuncia riguardi una trasmissione particolare, il denunciante deve specificare l'ora e la data della trasmissione, il nome del canale e il titolo della trasmissione (o qualsiasi altra informazione che consenta di individuare la trasmissione oggetto della denuncia).
Il presidente del Consiglio può chiedere al prestatore di servizi mediatici di fornire qualsiasi prova, documento e chiarimento necessari per accertare se detto prestatore ha agito in maniera conforme alla legge.
La denuncia, la domanda o la petizione devono essere trattate senza indebito ritardo: entro un mese, in caso di denuncia o domanda, ed entro tre mesi, in caso di petizione.
Il Consiglio informa il richiedente delle modalità con cui è stato trattato il caso.
Il presidente del Consiglio può chiedere al prestatore di servizi mediatici di cessare di prestare servizi mediatici in caso di violazione della legge.
In alcuni casi, il presidente del Consiglio può imporre una sanzione pecuniaria al prestatore di servizi mediatici.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.