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Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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Il quadro giuridico in materia di tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella Repubblica slovacca è costituito dalla Costituzione della Repubblica slovacca (atto n. 460/1992 e successive modifiche). La Costituzione slovacca è la legge fondamentale della Repubblica slovacca e prevale su tutti gli altri atti normativi. Il capo 2 (articoli 11-54) della Costituzione della Repubblica slovacca sancisce la tutela generale dei diritti e delle libertà fondamentali, vale a dire i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (denominati diritti civili nei documenti internazionali), i diritti politici, i diritti delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici, i diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, il diritto alla tutela giurisdizionale e di altro tipo. I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti sul territorio della Repubblica slovacca a tutti, indipendentemente da sesso, razza, colore della pelle, lingua, credo o religione, convinzioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza nazionale o etnica, famiglia, stato patrimoniale o altre circostanze. Nessuno può subire un pregiudizio, essere avvantaggiato o svantaggiato sulla base di tali motivi. Nessuno può subire un pregiudizio per aver esercitato i propri diritti e libertà fondamentali (articolo 12, paragrafi 2 e 4 della Costituzione della Repubblica slovacca). Gli stranieri godono nella Repubblica slovacca dei diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica slovacca, tranne quelli esplicitamente riservati ai cittadini della Repubblica slovacca e del diritto di asilo (articolo 52, paragrafo 2, e articolo 53 della Costituzione della Repubblica slovacca). La legge costituzionale relativa alla sicurezza dello Stato in caso di conflitti, stato di guerra e di emergenza (legge n.227 del 2002) stabilisce le condizioni e i limiti dell’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali in caso di conflitti, stato di guerra o di emergenza

Conformemente all’articolo 46 della Costituzione della Repubblica slovacca, chiunque può far valere i propri diritti secondo la procedura stabilita dalla legge dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale o, nei casi previsti dalla legge, da un altro organo della Repubblica slovacca. In pratica, si può trattare dell’intera gamma dei diritti umani: i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possono essere limitati per legge e i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che non possono essere limitati per legge. Tali diritti e libertà includono i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e gli altri diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica slovacca, dalle leggi costituzionali, da leggi o altri atti giuridici della Repubblica slovacca nonché da accordi internazionali in materia di diritti dell’uomo e di libertà fondamentali (international human rights law) di cui la Repubblica slovacca è parte. L’esame delle decisioni relative ai diritti e alle libertà fondamentali rientra tra le competenze dei giudici.

Chi ritenga che i propri diritti siano stati lesi dalla decisione di un organo della pubblica amministrazione può rivolgersi ad un giudice affinché esamini la decisione in questione, tranne quando diversamente stabilito dalla legge. Al riguardo la Costituzione della Repubblica slovacca e altre disposizioni giuridiche garantiscono il diritto di ciascuno al risarcimento dei danni arrecati da una decisione illegittima adottata da un giudice, da un organo statale o della pubblica amministrazione o da un caso di cattiva amministrazione. La legge n. 514 del 2003 e successive modifiche prevede disposizioni dettagliate sulla responsabilità per i danni procurati nel corso dell’esercizio dell’autorità pubblica. Tale legge disciplina la responsabilità dello Stato per i danni causati dalle pubbliche autorità nell’esercizio delle loro funzioni, la responsabilità dei comuni e di altri enti locali superiori per i pregiudizi causati nell’esercizio dei loro poteri, l’esame preliminare delle domande di risarcimento danni e il diritto al regresso.

Conformemente all’articolo 46 della Costituzione della Repubblica slovacca, l’articolo 3 del codice di procedura civile garantisce il diritto di rivolgersi al giudice ai fini della tutela di un diritto il cui godimento è stato messo a rischio o violato. Il codice di procedura civile stabilisce la procedura che il giudice e le parti di un procedimento civile devono seguire al fine di garantire la legittima tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle parti nonché l’osservanza delle leggi, l’esecuzione rigorosa degli obblighi e il rispetto dei diritti altrui. In un procedimento civile i giudici esaminano e decidono in merito a controversie e altre questioni giuridiche, fanno eseguire le decisioni che non sono state eseguite volontariamente e vigilano affinché non vi siano violazioni dei diritti o degli interessi tutelati dalla legge di persone fisiche o giuridiche e affinché tali diritti non siano oggetto di abuso a danno di tali persone.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del codice di procedura civile, nei procedimenti civili i giudici esaminano e decidono in merito a controversie e altre questioni giuridiche relative a rapporti di diritto civile, relazioni professionali, familiari, commerciali ed economiche a meno che la legge non stabilisca che siano responsabili altri organi. Nell’ambito dei procedimenti civili, i giudici esaminano anche la legalità delle decisioni degli organi della pubblica amministrazione e la legalità delle decisioni, misure e altre azioni delle autorità pubbliche e si pronunciano sulla conformità con la legge dei decreti vincolanti di portata generale adottati dagli enti locali nei loro settori di competenza e, per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti della pubblica amministrazione, sulla conformità con i decreti governativi e gli atti giuridici generalmente vincolanti adottati dai ministeri e da altri organi dell’amministrazione pubblica nazionale a meno che la legge non preveda che dell’esame e della decisione in merito a tali casi siano responsabili altri organi. Le giurisdizioni esaminano e decidono in merito ad altri casi nell’ambito di un procedimento civile solo quando è la legge a stabilirlo.

Giurisdizione ordinaria della Repubblica slovacca

Nella Repubblica slovacca l’esercizio del potere giudiziario spetta a giudici indipendenti e imparziali. Il sistema giudiziario è separato dagli altri organi statali a tutti i livelli.

I procedimenti giudiziari si fondano sul principio dei due gradi di giudizio in base al quale è possibile impugnare le decisioni dei tribunali di primo grado (okresné súdy). A decidere in merito alle impugnazioni sono i tribunali di secondo grado (krajské súdy).

Le giurisdizioni ordinarie sono: la Corte suprema della Repubblica slovacca (Najvyšší súd Slovenskej republiky), il tribunale penale specializzato (Špecializovaný trestný súd), 8 tribunali regionali e 45 tribunali distrettuali che decidono su tutte le cause, tranne quelle di competenza esclusiva della Corte costituzionale della Repubblica slovacca, cioè si pronunciano in cause civili e penali e esaminano la legittimità delle decisioni e delle procedure dell’amministrazione pubblica (giustizia amministrativa) nei casi previsti dalla legge. Attualmente, nella Repubblica slovacca non esistono tribunali militari.

Giustizia amministrativa

L’esame della legittimità delle decisioni e delle procedure degli organi della pubblica amministrazione si svolge sulla base delle disposizioni della parte 5 del codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche).

Nella giustizia amministrativa i giudici esaminano, sulla base di denunce o impugnazioni, la legittimità delle decisioni e delle procedure degli organi della pubblica amministrazione. Essi esaminano la legalità delle decisioni adottate e delle procedure applicate dagli organi dell’amministrazione pubblica, dagli enti locali, dagli ordini professionali e dalle persone fisiche e giuridiche nella misura in cui la legge li incarica di pronunciarsi sui diritti e doveri delle persone fisiche e giuridiche in materia di amministrazione pubblica (in appresso “decisioni e procedure degli organi amministrativi”). Per decisioni degli organi amministrativi si intendono le decisioni adottate da tali organi nell'ambito di procedure amministrative e le altre decisioni che istituiscono, modificano o sopprimono diritti e obblighi di persone fisiche o giuridiche oppure che riguardano direttamente diritti, interessi tutelati dalla legge e obblighi di persone fisiche o giuridiche. Per procedure di organi amministrativi si intendono anche i casi in cui l’amministrazione non agisce (mancate azioni). Nell’ambito della giustizia amministrativa i giudici si pronunciano sulle richieste di imporre agli organi delle amministrazioni pubbliche obblighi di agire in merito ai diritti e doveri di persone fisiche e giuridiche in materia di amministrazione pubblica e a misure di esecuzione forzata delle loro decisioni, secondo quanto stabilito dagli articoli 250b e 250u. Nell’ambito della giustizia amministrativa i giudici si pronunciano anche sulla protezione contro le azioni illegittime degli organi dell’amministrazione pubblica e sull’esecutività delle decisioni adottate da tribunali amministrativi di altri paesi. Per quanto riguarda le elezioni e la registrazione di partiti e movimenti politici, i giudici si pronunciano conformemente a quanto stabilito dalle norme specifiche applicabili in materia e nei limiti da esse fissati. Ove opportuno, e conformemente a tali norme, i giudici prendono anche decisioni in casi previsti da specifiche disposizioni o quando l’esame delle decisioni prese dall’amministrazione pubblica è chiesto sulla base di accordi internazionali di cui la Repubblica slovacca fa parte.

In concreto può trattarsi di:

  • procedimenti o decisioni in relazione a denunce contro decisioni o procedure di organi amministrativi;
  • procedimenti o decisioni in relazione a impugnazioni di decisioni non definitive di organi amministrativi;
  • procedimenti in caso di mancata azione da parte di organi dell’amministrazione pubblica;
  • procedimenti per la protezione contro azioni illegittime da parte di organi dell’amministrazione pubblica;
  • altri procedimenti speciali (per esempio in materia elettorale).

Disposizioni dettagliate si trovano agli articoli 244-250 del codice di procedura civile.

I giudici non sono autorizzati a modificare le norme giuridiche adottate dal potere esecutivo (legislazione secondaria). Tuttavia, conformemente all’articolo 144, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica slovacca, se un giudice ritiene che un atto giuridicamente vincolante, o una sua parte o disposizione specifica, applicata al caso in esame, violi la Costituzione, una legge costituzionale o un trattato internazionale prioritario (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della Costituzione) o una legge, sospende il procedimento e chiede l’avvio di un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca (in applicazione dell’articolo 125, paragrafo 1). Il parere giuridico espresso dalla Corte costituzionale è vincolante. La richiesta di avvio del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca non dispensa il giudice dall’obbligo di pronunciarsi sul caso in esame secondo le modalità previste dalla legge.

Corte costituzionale della Repubblica slovacca

Corte costituzionale della Repubblica slovacca
Hlavná 110
042 65 Košice 1
SLOVACCHIA
Tel.: +421 55 7207211
Fax: +421 55 6227639 (chairperson)
E-mail: podatelna@ustavnysud.sk
Sito Internet: https://www.ustavnysud.sk https://www.ustavnysud.sk

La Corte costituzionale della Repubblica slovacca (Ústavný súd Slovenskej republiky, in appresso “Corte costituzionale”) è stata istituita dalla Ústava Slovenskej republiky n. 460/1992 (Costituzione della Repubblica slovacca) come organo giudiziario indipendente responsabile della tutela della costituzionalità. I suoi poteri e competenze sono stabiliti dagli articoli 124-140 della Costituzione della Repubblica slovacca e successive modifiche. Disposizioni dettagliate sull’organizzazione della Corte costituzionale, sulle modalità con cui può essere adita e lo status dei giudici che ne fanno parte si trovano nella legge n. 38/1993 e successive modifiche.

Conformemente all’articolo 79 della legge n. 38/1993, l’assemblea plenaria della Corte costituzionale ha approvato il regolamento interno della Corte costituzionale, regolamento n. 114/1993 e successive modifiche, che definisce più dettagliatamente il funzionamento interno della Corte costituzionale per quanto riguarda la preparazione dei procedimenti e l’adozione delle decisioni, l’assemblea plenaria, le camere, i giudici relatori, i consiglieri giudiziari e gli altri partecipanti alle attività della Corte costituzionale nonché alla procedura disciplinare nei confronti dei giudici.

La Corte costituzionale avvia un procedimento su richiesta di:

  1. almeno cinque deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca;
  2. il presidente della Repubblica slovacca;
  3. il governo della Repubblica slovacca;
  4. un giudice nell’esercizio della sua attività decisionale;
  5. il procuratore generale della Repubblica slovacca;
  6. il difensore civico per tutto ciò che attiene alla conformità delle leggi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, se la loro ulteriore applicazione può pregiudicare i diritti o le libertà fondamentali oppure i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sanciti da convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica slovacca e promulgati ai sensi della legge;
  7. qualsiasi cittadino che ne abbia il diritto in base ai casi previsti dagli articoli 127 e 127 a della Costituzione.

Il procedimento è avviato il giorno in cui la domanda perviene alla Corte costituzionale.

L’articolo 127 a della Costituzione della Repubblica slovacca disciplina il cosiddetto ricorso costituzionale che può essere introdotto da una persona fisica o giuridica (in appresso “il ricorrente”) che ritenga che i propri diritti o libertà fondamentali siano stati violati da una decisione definitiva, una misura o un’altra azione, tranne nei casi in cui è un’altra la giurisdizione competente per la tutela di tali diritti e libertà fondamentali.

Oltre agli elementi generali il ricorso deve specificare:

  1. i diritti o le libertà fondamentali che il ricorrente ritiene siano stati violati;
  2. la decisione definitiva, la misura o il provvedimento che hanno violato i diritti o le libertà fondamentali;
  3. contro chi è diretto.

Al ricorso viene allegata una copia della decisione definitiva, misura o prova relativa all’azione in causa. Qualora il ricorrente chieda un risarcimento finanziario, deve indicare l’importo richiesto e specificare le ragioni che lo motivano. Le parti del procedimento sono il ricorrente e la parte contro cui è diretto il ricorso. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Su richiesta del ricorrente la Corte costituzionale può stabilire una misura provvisoria e rinviare l’esecutività della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata a condizione che ciò non sia contrario a un interesse pubblico rilevante e che l’esecuzione della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata non arrechi al ricorrente un pregiudizio maggiore di quello che altre persone potrebbero subire a causa del rinvio dell’esecuzione; in particolare la Corte ordina all’organo che, secondo il ricorrente, ha violato i suoi diritti o libertà fondamentali, di sospendere temporaneamente l’esecuzione della decisione definitiva, della misura o dell’altra azione contestata e ai terzi di astenersi temporaneamente dal servirsi dell’autorizzazione loro concessa da tale decisione definitiva, misura o azione. La misura provvisoria scade entro la data in cui entra in vigore la decisione in causa, a meno che la Corte costituzionale non decida di porvi fine prima. Può essere posta fine alla misura provvisoria anche d’ufficio, qualora decadano le ragioni per le quali essa è stata stabilita.

Il ricorso è ammissibile solo se il ricorrente ha già esaurito i mezzi di ricorso e gli altri rimedi previsti dalla legge ai fini della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o se il ricorrente ha il diritto di presentarlo sulla base di norme specifiche. Anche qualora tale ultima condizione non sia soddisfatta, la Corte costituzionale accoglie il ricorso se il ricorrente dimostra che le ragioni per le quali non ha soddisfatto tale condizione sono validi. Il ricorso può essere introdotto entro un termine di due mesi a partire dall’entrata in vigore della decisione o della notifica della misura o altra azione. Nel caso di una misura o azione il termine decorre a partire dal giorno in cui il ricorrente ha potuto prenderne conoscenza.

Qualora il ricorrente ritiri il proprio ricorso, la Corte costituzionale pone fine al procedimento, tranne nei casi in cui essa ritenga che non sia ammissibile il ritiro del ricorso dal momento che esso concerne una decisione definitiva, misura o altra azione che costituisce una violazione particolarmente grave dei diritti o delle libertà fondamentali del ricorrente.

La Corte costituzionale tiene conto delle circostanze accertate nel corso dei procedimenti precedenti, salvo decisione contraria.

Se la Corte costituzionale accetta il ricorso, essa precisa nella decisione quale sia il diritto o la libertà fondamentale oppure la norma costituzionale o convenzione internazionale violati e mediante quale decisione definitiva, misura o altra azione sia avvenuta la violazione. Se il diritto o la libertà fondamentale sono stati violati da una decisione o misura, la Corte costituzionale annulla tale decisione o misura. Nei casi in cui sia un'azione a violare un diritto o libertà fondamentale la Corte costituzionale vi pone fine.

Quando la Corte costituzionale accoglie un ricorso, può:

  1. ordinare alla parte che con la propria mancata azione ha violato un diritto o libertà fondamentale, di agire in relazione a questo caso sulla base di norme specifiche;
  2. rinviare il caso;
  3. vietare il proseguimento della violazione del diritto o libertà fondamentale;
  4. ordinare alla parte che ha violato un diritto o libertà fondamentale di ripristinare la situazione esistente prima che il diritto o la libertà fondamentale venissero violati.

La Corte costituzionale può accordare a coloro i cui diritti o libertà fondamentali siano stati violati un adeguato risarcimento finanziario. Qualora la Corte costituzionale decida di accordare tale risarcimento finanziario adeguato, l’organo che ha violato un diritto o libertà fondamentale è tenuto a versare tale compensazione al ricorrente entro due mesi dall’entrata in vigore della decisione della Corte costituzionale. Se la Corte costituzionale decide di annullare una decisione definitiva, misura o altra azione e rinvia il caso, la parte che nel caso specifico ha preso tale decisione o misura o effettuato l’azione è tenuta a riesaminare il caso e a prendere una nuova decisione. Nel corso di questo processo o procedura la parte è vincolata dal parere giuridico della Corte costituzionale. La parte che aveva preso la decisione o misura o effettuato l’azione del caso in esame è vincolata dalla decisione che diventa esecutiva all’atto del ricevimento.

Istituzioni nazionali per i diritti umani

Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Fax: + 421 2 20850135
E-mail: info@snslp.sk
Sito Internet: https://www.snslp.sk

Il Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (in appresso “il Centro”), istituito dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca mediante la legge n. 308/1993 relativa all’istituzione di un Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo e successive modifiche, è operativo in Slovacchia dal 1° gennaio 1994. Il progetto di legge era stato presentato dal governo della Repubblica slovacca sulla base della risoluzione n. 430 del 15 giugno 1993, con cui il governo aveva approvato la realizzazione del «progetto di costituzione di un Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo» con sede a Bratislava, su iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Con l’adozione della legge n. 136/2003, che modifica e integra la legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 308/1993 e la legge n. 365/2004 relativa alla parità di trattamento in taluni settori, alla tutela contro le discriminazioni che modifica e integra taluni atti (legge antidiscriminazioni), sono state ampliate le funzioni del Centro che è una persona giuridica indipendente nel settore della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui i diritti del minore.

In quanto persona giuridica indipendente il Centro svolge un ruolo insostituibile nel settore dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti del minore e del rispetto della parità di trattamento. Il centro è l’unica istituzione slovacca competente in maniera di parità (national equality body) cioè responsabile della valutazione per quanto riguarda il rispetto del principio della parità di trattamento sulla base della legge contro le discriminazioni.

Competenze

Lo statuto giuridico e le competenze del Centro sono stabilite dalla legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 308/1993 e successive modifiche. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 di tale legge il Centro:

  • monitora e valuta il rispetto dei diritti dell’uomo e del principio della parità di trattamento sulla base delle disposizioni della legge in materia;
  • raccoglie e fornisce su richiesta informazioni su razzismo, xenofobia e antisemitismo nella Repubblica slovacca;
  • effettua ricerche ed indagini per fornire dati relativi ai diritti dell’uomo, raccoglie e diffonde informazioni in questo settore;
  • prepara attività d’istruzione e partecipa a campagne di informazione per incrementare la tolleranza nella società;
  • fornisce il patrocinio a spese dello Stato alle vittime di discriminazioni e di manifestazioni di intolleranza;
  • su richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche o di propria iniziativa, emette pareri in materia di rispetto del principio di parità di trattamento sulla base della legislazione esistente in materia;
  • svolge indagini indipendenti in materia di discriminazioni;
  • elabora e pubblica relazioni e raccomandazioni su questioni legate a discriminazioni;
  • effettua un servizio di biblioteca;
  • fornisce servizi nel settore dei diritti dell’uomo.

Il Centro fornisce pareri giuridici su problemi di discriminazione, atti di intolleranza e in caso di violazione del principio di parità di trattamento per tutti gli abitanti della Repubblica slovacca. Conformemente alla legge, può rappresentare, su domanda, una parte in un procedimento in caso di violazione del principio di parità di trattamento. Pubblica annualmente una relazione sul rispetto dei diritti dell’uomo nella Repubblica slovacca.

Poteri

  • fornisce patrocinio a spese dello Stato alle vittime di discriminazioni e di manifestazioni di intolleranza;
  • su richiesta, rappresenta le parti in procedimenti relativi alla violazione del principio di parità di trattamento;
  • ha il diritto di chiedere al giudice, all’ufficio del procuratore e ad altri organi statali, agli enti locali, ordini professionali e altre istituzioni di fornirgli, entro un termine stabilito, informazioni sul rispetto dei diritti dell’uomo.

Assistenza fornita

Può rivolgersi al Centro qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga di essere stata vittima di una discriminazione a causa di un’azione o della mancata azione da parte delle istituzioni di cui sopra. La denuncia deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie opportunamente documentate.

Cooperazione

Il Centro può anche chiedere informazioni sul rispetto dei diritti dell’uomo ad associazioni non governative che operano nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tra cui i diritti del minore e ad accordarsi con esse sulla portata delle informazioni e il metodo da utilizzare.

Presentazione delle denunce

I cittadini possono depositare le denunce:

  • per iscritto (utilizzando l’apposito modulo e i documenti giustificativi per posta, fax o posta elettronica);
  • di persona.

Difensore civico

Difensore civico
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: +421 2 48287401
+421 2 43634906
Fax: +421 2 48287203
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Sito Internet: https://vop.gov.sk

Conformemente all’articolo 151 a, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica slovacca “il difensore civico è un organo indipendente della Repubblica slovacca che, nella misura e secondo le modalità previste dalla legge, tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche dinanzi agli organi dell’amministrazione pubblica e alle altre autorità se una loro azione, mancata azione o decisione è in contrasto con la legge. Nei casi previsti dalla legge il difensore civico può contribuire a determinare le responsabilità di coloro che lavorano presso le autorità pubbliche in relazione alla violazione di un diritto o libertà fondamentale di persone fisiche o giuridiche. Tutti gli organi del potere pubblico prestano la dovuta collaborazione al difensore civico”.

Al difensore civico può rivolgersi chiunque ritenga che un’azione, mancata azione o decisione di un organo dell’amministrazione pubblica abbiano violato i suoi diritti o libertà fondamentali in contrasto con la legislazione vigente o i principi democratici e lo Stato di diritto. I diritti e le libertà fondamentali alla cui tutela il difensore civico prende parte sono definiti al titolo 2 della Costituzione della Repubblica slovacca (i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali agli articoli 14-25, i diritti politici agli articoli 26-32, i diritti delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici agli articoli 33-34, i diritti economici, sociali e culturali agli articoli 35-43, il diritto alla protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale agli articoli 44-45, il diritto alla tutela giudiziaria e giuridica agli articoli 46-50, il diritto all’asilo degli stranieri perseguitati per aver esercitato i loro diritti e libertà politiche), ma anche nelle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo e libertà fondamentali.

Il difensore civico agisce sulla base della denuncia presentata da una persona fisica o giuridica o di propria iniziativa. Non può intervenire nell’attività decisionale dei giudici, non è parte di un procedimento, non può adire i giudici, non riceve notifiche delle decisioni e non ha diritto di impugnazione.Inoltre, non ha il diritto di risolvere controversie tra persone fisiche.

Ci si può rivolgere al difensore civico:

  • per iscritto (per posta, fax o e-mail utilizzando l’apposito modulo elettronico)

all’indirizzo dell’Ufficio del difensore civico

  • di persona (viene redatto un verbale della denuncia effettuata in forma orale)
  • presso la sede dell’Ufficio del difensore civico, tutti i giorni feriali dalle 8 alle 16, senza appuntamento;
  • o negli uffici delle regioni della Slovacchia nei giorni lavorativi, previo appuntamento (telefonare ai numeri di contatto).

Nella denuncia devono essere chiaramente indicati l’oggetto, l’organo dell’amministrazione pubblica contro cui essa è diretta e cosa viene richiesto dal denunciante.

Al fine di accelerare l’esame delle denunce si consiglia ai denuncianti di allegare una copia di tutti i documenti di cui dispongono per dimostrare le loro affermazioni. Qualora la denuncia non riguardi chi la presenta, è necessario che vi sia un’autorizzazione scritta della persona interessata alla presentazione della denuncia.

Se il denunciante non indica il proprio nome, cognome e indirizzo (o la propria denominazione e sede se si tratta di una persona giuridica) nella denuncia inviata al difensore civico, la denuncia viene considerata anonima e il difensore civico non è tenuto a esaminarla. Il denunciante può chiedere al difensore civico che la propria identità resti segreta. In tal caso l’esame della denuncia avviene solo sulla base di una copia della denuncia in cui i dati personali sono stati cancellati. Se il denunciante ha chiesto che la propria identità resti segreta, ma la natura della denuncia non ne permette il trattamento senza che vengano divulgati alcuni dati personali del denunciante, questi deve esserne immediatamente informato.

Parallelamente, il denunciante deve essere avvertito del fatto che l’esame della denuncia proseguirà soltanto se egli darà il proprio consenso per iscritto, entro un termine stabilito, alla divulgazione di alcuni dati indispensabili che lo riguardano.

Esame della denuncia da parte del difensore civico

Se il difensore civico ritiene che la denuncia costituisca, per il suo contenuto, un ricorso autorizzato ai sensi delle disposizioni relative ai procedimenti amministrativi o giudiziari, una denuncia o un ricorso ai sensi della giustizia amministrativa o un ricorso costituzionale, ne informa immediatamente il ricorrente e gli indica la procedura da seguire.

Se la denuncia riguarda l’esame di una decisione definitiva di un organo dell’amministrazione pubblica o se il difensore civico giunge alla conclusione che una decisione di un organo dell’amministrazione pubblica è contraria alla legge o altre norme giuridiche vincolanti, può rinviare il caso al procuratore competente o prendere altre misure e provvede a informarne il denunciante. Lo stesso vale nel caso in cui il denunciante chieda che siano prese misure per le quali è competente l’Ufficio del procuratore. Quest’ultimo è tenuto ad informare il difensore civico, entro i termini stabiliti dalla legge, delle misure prese per eliminare l’illegalità.

Il difensore civico respinge la denuncia se:

  1. l’oggetto della denuncia non è di sua competenza;
  2. l’oggetto della denuncia è in corso di esame da parte di un giudice e il procedimento non può essere aggiornato o il giudice si è già pronunciato sul caso;
  3. l’oggetto della denuncia è in corso di esame o è già stato esaminato dall’ufficio del procuratore;
  4. un organo competente dell’amministrazione pubblica, che non rientra tra le competenze del difensore civico, sta esaminando l’oggetto della denuncia o ha già preso una decisione su di essa oppure una decisione è già stata presa da un’autorità pubblica, che non rientra tra le competenze del difensore civico;
  5. il denunciante ritira la propria denuncia o comunica che non è interessato ad un ulteriore esame del caso oppure le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, non sono state fornite entro i termini richiesti.

Il difensore civico può respingere la denuncia nei seguenti casi:

  1. qualora la denuncia non riguardi la persona che la presenta se quest’ultima non fornisce un’autorizzazione scritta della persona interessata;
  2. se sono trascorsi più di tre anni tra la misura o il fatto oggetto della denuncia e la presentazione di quest’ultima;
  3. la denuncia è manifestamente infondata;
  4. la denuncia è anonima;
  5. la denuncia riguarda una questione che il difensore civico ha già esaminato e non contiene elementi nuovi.

Il difensore civico informa il denunciante del rigetto della denuncia spiegandone i motivi, tranne nel caso di denuncia anonima.

Se dall’esame della denuncia non risulta alcuna violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, il difensore civico ne informa per iscritto il denunciante e l’organo dell’amministrazione pubblica la cui procedura, decisione o mancata azione erano oggetto della denuncia.

Se dall’esame della denuncia risulta una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, il difensore civico ne informa l’organo dell’amministrazione pubblica la cui procedura, decisione o mancata azione erano oggetto della denuncia dell’esito dell’esame della denuncia e delle misure proposte.

L’organo della pubblica amministrazione è tenuto a comunicare al difensore civico, entro il termine di 20 giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito a prendere misure, il proprio parere sui risultati dell’esame della denuncia e sulle misure adottate.

Se il difensore civico non è d’accordo con il parere espresso dall’organo della pubblica amministrazione o se ritiene che le misure prese siano insufficienti, informa l’organo da cui tale organo della pubblica amministrazione dipende e, in mancanza di quest’ultimo, il governo della Repubblica slovacca.

L’organo da cui l’organo della pubblica amministrazione in questione dipende o il governo della Repubblica slovacca sono tenuti, ai sensi del paragrafo 3 a informare il difensore civico delle misure prese entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

Se il difensore civico ritiene che le misure prese siano insufficienti, informa il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o l’organo a tal fine da esso autorizzato.

Il difensore civico informa per iscritto il denunciante e la persona i cui diritti o libertà fondamentali sono stati violati da un’azione, mancata azione o decisione di un organo dell’amministrazione pubblica dei risultati della denuncia e delle misure prese.

Organi specializzati per i diritti dell'uomo

  • Autorità per le pari opportunità

Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Fax: + 421 2 20850135
E-mail: info@snslp.sk
Sito Internet: https://www.snslp.sk
  • Autorità di protezione dei dati

L’Autorità di protezione dei dati personali della Repubblica slovacca è un organo statale che partecipa alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali. Assolve i propri compiti e obblighi in piena indipendenza e conformemente alla legge. Segnatamente:

  • vigila permanentemente sulla protezione dei dati personali, sulla registrazione dei sistemi di informazione e sulla tenuta dei registri sui sistemi di informazione;
  • consiglia i responsabili del trattamento sulle misure da prendere per garantire la protezione dei dati personali nei sistemi di informazione; a tal fine, pubblica nel quadro delle sue competenze raccomandazioni per i responsabili del trattamento;
  • emette pareri vincolanti nei casi in cui vi siano dubbi sul fatto che la portata, il contenuto e le modalità di trattamento e utilizzazione dei dati personali siano commisurati all’obiettivo per il quale essi vengono trattati, siano compatibili con tale obiettivo e siano cronologicamente e concretamente pertinenti a tale obiettivo;
  • emette pareri vincolanti in caso di dubbi su flussi transfrontalieri di dati personali;
  • emette pareri vincolanti in caso di dubbi relativi alla registrazione di un sistema di informazione;
  • esamina le notifiche presentate conformemente all’articolo 45 o agisce a seguito di una denuncia o di propria iniziativa conformemente all’articolo 44a e indica le misure correttive da prendere per colmare le lacune;
  • qualora sospetti che siano stati violati gli obblighi imposti dalla legge, può convocare il responsabile del trattamento o l'intermediario al fine ottenere chiarimenti;
  • controlla il trattamento dei dati personali nei sistemi di informazione;
  • infligge sanzioni qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge;
  • qualora sospetti che vi sia un reato, ne informa gli organi responsabili in materia penale;
  • procede alla registrazione dei sistemi di informazione e garantisce la comunicazione dello status della registrazione;
  • partecipa all’elaborazione di norme giuridiche vincolanti in materia di protezione dei dati personali;
  • nei limiti delle sue competenze adotta provvedimenti giuridici vincolanti;
  • si esprime in merito a progetti di legge e altre norme giuridiche vincolanti che disciplinano il trattamento dei dati personali;
  • presenta al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca una relazione biennale sulla situazione per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Altro

Centro per il patrocinio a spese dello Stato

Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: +421 2 49683521
+421 2 49683522
Fax: +421 2 49683520
E-mail: info@centrumpravnejpomoci.sk
Sito Internet: https://www.centrumpravnejpomoci.sk

Dal 1° gennaio 2006 nella Repubblica slovacca è operativo un centro per il patrocinio a spese dello Stato (in appresso “il Centro”) finanziato con risorse statali, la cui sede è a Bratislava, istituito sulla base della legge n. 327/2005 relativa alla concessione del patrocinio a spese dello Stato ai cittadini che non dispongono di risorse adeguate. Il Centro dispone di propri uffici o antenne in quasi tutti i capoluoghi regionali della Repubblica slovacca tranne Nitra e Trnava (cioè a Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice e Prešov) e in altre città slovacche (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Humenné, Hlohovec, Rimavská Sobota, Nové Zámky e Svidník).

Il Centro garantisce la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle persone fisiche che, non disponendo di risorse adeguate, non possono ricorrere a servizi giuridici per far valere e proteggere i propri diritti. Esso offre il patrocinio a spese dello Stato a tutte le persone fisiche che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge nelle cause civili e di diritto del lavoro e di diritto di famiglia (controversie nazionali). Nelle controversie transfrontaliere in materia civile, di diritto del lavoro, di diritto di famiglia e di diritto commerciale, il Centro fornisce il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge a tutte le persone fisiche che soddisfano i requisiti legali e che hanno il domicilio o la residenza abituale sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Qualora venga richiesto il patrocinio a spese dello Stato in una causa relativa ad una discriminazione, dal momento che si verifica una sovrapposizione di competenze tra il Centro e il Centro nazionale slovacco per i diritti dell’uomo, le due autorità si consultano sul caso. In tema di discriminazione i giuristi del Centro si trovano spesso di fronte a casi di discriminazione sul lavoro sulla base dell’appartenenza a gruppi etnici.

Le persone fisiche hanno diritto alla concessione del patrocinio a spese dello Stato se si trovano in difficoltà finanziarie, se la controversia non è futile e se il valore della controversia supera il valore dello stipendio minimo, tranne nei casi in cui il valore della controversia non possa essere calcolato dal punto di vista finanziario. Per avvalersi di tale patrocinio le persone fisiche devono soddisfare le condizioni di cui sopra per tutto il periodo del patrocinio. Nel caso in cui lo stipendio del richiedente superi il limite stabilito dalla legge come soglia indicante difficoltà finanziarie, il centro può garantire il patrocinio a spese dello Stato qualora le circostanze riportate nella domanda lo giustifichino.

La procedura relativa alla concessione del patrocinio a spese dello Stato (in appresso “la procedura”) viene avviata a seguito di una domanda da parte del richiedente, redatta mediante l’aiuto di un apposito modulo che contenga in allegato i documenti giustificativi necessari. I documenti che dimostrano che il richiedente non dispone di risorse sufficienti non devono essere anteriori a tre mesi. Nella domanda deve essere indicato il nome e cognome del richiedente, il luogo temporaneo o permanente di residenza e la data di nascita. Su richiesta del Centro ed entro i termini da esso stabiliti, che non possono mai essere inferiori a dieci giorni, il richiedente fornisce informazioni e i documenti complementari su elementi decisivi ai fini della valutazione della domanda. Il richiedente è parte della procedura. La domanda deve essere depositata presso la segreteria del Centro per il patrocinio del luogo di residenza permanente o temporanea del richiedente. Il richiedente è tenuto a fornire nella domanda e nel corso della consultazione preliminare informazioni complete e veritiere. Il Centro decide entro 30 giorni dal ricevimento della domanda se la stessa soddisfa i requisiti di legge. Tale termine è improrogabile. Il rifiuto della domanda non può formare oggetto d'impugnazione. Nella decisione che riconosce il diritto alla concessione del patrocinio, il Centro stabilisce quale sia l'avvocato che rappresenta il beneficiario e, ove necessario, tutela i suoi interessi in giustizia. Nella decisione con cui rifiuta la concessione del patrocinio a spese dello Stato, oltre agli elementi previsti conformemente alle norme applicabili, il Centro deve informare il richiedente che, qualora non sussistano più i motivi che hanno determinato il rifiuto della sua richiesta, può ripresentare una domanda per lo stesso caso. Qualora il Centro decida di revocare la concessione del patrocinio a seguito della mancata cooperazione da parte del beneficiario oppure qualora quest’ultimo abbia interrotto ingiustificatamente il procedimento, il Centro può, mediante decisione, rifiutare per tali motivi la riconcessione del patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni degli articoli 17-21 della legge n. 327/2005 disciplinano la concessione del patrocinio a spese dello Stato in caso di controversie transfrontaliere per le quali sia competente una giurisdizione della Repubblica slovacca e le disposizioni degli articoli 22-24 della stessa legge governano la concessione del patrocinio a spese dello Stato in caso di controversie transfrontaliere per le quali sia competente la giurisdizione di un altro Stato membro.

Centro per la protezione giuridica internazionale dei bambini e dei giovani (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Tel.: + 421 2 20463208
+421 2 20463248
Fax: + 421 2 20463258
E-mail: info@cipc.gov.sk
Sito Internet: https://www.cipc.gov.sk

Il centro per la protezione giuridica internazionale dei bambini e dei giovani (in appresso “il Centro”) è un organo della pubblica amministrazione competente sul territorio della Repubblica slovacca. Il Centro è stato istituito, a partire dal 1° febbraio 1993 dal ministero del Lavoro, degli Affari sociali e della Famiglia della Repubblica slovacca, da cui dipende direttamente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire la tutela giuridica ai bambini e ai giovani nei casi di portata internazionale.

Le competenze del Centro sono stabilite dalla legge n. 305/2005 relativa alla protezione giuridica e sociale dei minori e successive modifiche. Il Centro svolge funzioni di esecuzione di accordi internazionali e di atti giuridici dell’Unione europea e segnatamente:

  • svolge funzioni di autorità ricevente e mittente in materia di crediti alimentari conformemente alle convenzioni internazionali;
  • svolge funzioni di autorità centrale in materia di sottrazione di minori conformemente alle convenzioni internazionali e alla normativa dell’Unione europea;
  • svolge funzioni di autorità centrale in materia di adozioni internazionali conformemente alla convenzione applicabile;
  • rilascia certificati conformemente alla convenzione applicabile;
  • svolge altri compiti nell’ambito della protezione giuridica e sociale dei bambini nei casi di portata internazionale conformemente alle norme specifiche in materia;
  • fornisce servizi di consulenza giuridica gratuita su questioni di diritto di famiglia di portata internazionale e segnatamente in materia di crediti alimentari, custodia dei minori e adozioni;
  • collabora con le autorità riceventi e mittenti e le autorità centrali degli altri Stati che partecipano alle convenzioni, con gli uffici di rappresentanza, gli organi centrali dell’amministrazione statale, le banche, le filiali della banche straniere, gli organi governativi locali, gli enti locali e gli organismi accreditati.
Ultimo aggiornamento: 27/02/2023

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