Tribunali ordinari nazionali

Italia

Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione della giurisdizione ordinaria in Italia.

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Giurisdizione ordinaria – introduzione

La giurisdizione ordinaria si articola in:

  • Giurisdizione civile, diretta alla tutela giurisdizionale dei diritti nei rapporti tra i privati o tra i privati e la pubblica amministrazione, qualora quest’ultima, nell’esercizio delle sue funzioni, leda diritti soggettivi dei singoli.
  • Giurisdizione penale, nel cui ambito i giudici sono chiamati a pronunciarsi sulla fondatezza del procedimento penale avviato dal pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto.

I procedimenti civili e quelli penali sono disciplinati da due corpora di norme distinti: il codice di procedura civile e il codice di procedura penale.

Il procedimento civile può essere iniziato da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, (attore), nei confronti di un altro soggetto (convenuto).

Il procedimento penale è avviato da un membro della magistratura ordinaria che esercita la funzione di pubblico ministero.

Giurisdizione civile

I giudici di pace sono giudici onorari competenti a conoscere delle controversie di minore importanza.

I tribunali sono giudici di primo grado per tutte le altre controversie e svolgono funzioni di secondo grado rispetto alle decisioni emesse dai giudici di pace.

Le corti d’appello sono giudici di secondo grado.

All’interno dei tribunali e delle corti d’appello esistono sezioni specializzate per le controversie in materia di lavoro.

I tribunali per i minorenni e le sezioni per i minorenni delle corti d'appello sono competenti per le materie relative ai minorenni ove non siano competenti gli organi giurisdizionali ordinari. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha previsto l’istituzione di un Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), articolato su base circondariale (presso ogni sede di Tribunale ordinario) e distrettuale (presso ciascuna sede di Corte d'appello). Il TPMF non è ancora entrato in funzione sul piano ordinamentale ma la novella è già operativa per quanto concerne profili processuali.

La Corte di Cassazione, con unica sede in Roma, è al vertice del sistema delle impugnazioni e giudice di legittimità. Tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12, (art. 65), vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”. La sua funzione è pertanto essenzialmente nomofilattica e unificatrice, finalizzata ad assicurare l’uniformità nell’interpretazione della legge, funzionale alla certezza del diritto. Questa funzione viene anche indicata come funzione nomofilattica o ius constitutionis, mentre con il termine ius litigatoris si intende l'attività della Corte Suprema di definizione dei casi concreti nell’interesse delle parti. Si tratta di espressioni che non hanno un preciso significato tecnico, ma che sono ormai entrate nel lessico giuridico corrente. Esse individuano due profili dell’attività della Corte che naturalmente sono in pratica strettamente connessi e, quanto al termine ius litigatoris e all’attività di definizione del caso concreto cui esso allude, spiegano e giustificano l’identificazione del giudizio di cassazione come terzo grado di giudizio. A ogni modo la connessione tra i due profili testé enunciati chiarisce le ragioni per cui, in linea di principio, la legge non consente alla Corte di cassazione di conoscere dei fatti di una causa, di entrare cioè nelle valutazioni dei provvedimenti impugnati concernenti il “merito” della controversia, salvo che essi non risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle precedenti fasi e soltanto nella misura in cui ridondino in vizi motivazionali talmente gravi da tracimare nell’inesistenza, nell’assoluta contraddittorietà o nella mera apparenza della motivazione (non essendo consentita al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o razionalità della motivazione stessa in ordine alle questioni di fatto, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito: cfr. Cass. civ. n. 14995 del 2024). Si ricorda in proposito che, secondo l’art. 111 della Costituzione, contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. La regola è derogabile soltanto per i giudici speciali, in particolare per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra, mentre contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Giurisdizione penale

I giudici di pace sono giudici onorari competenti a conoscere dei reati minori.

I tribunali sono giudici di primo grado competenti per tutte i reati che non appartengono alla competenza delle corti di assise o dei giudici di pace e svolgono funzioni di secondo grado rispetto alle decisioni emesse dai giudici di pace.

Le corti di assise sono giudici di primo grado competenti a conoscere dei reati più gravi.

Le corti d’appello sono giudici di secondo grado dinanzi ai quali è possibile impugnare le sentenze pronunciate dai tribunali in primo grado.

Le corti di assise d’appello sono giudici di secondo grado dinanzi ai quali è possibile impugnare le sentenze pronunciate dalle corti di assise.

I tribunali per i minorenni e le sezioni per i minorenni presso le corti d'appello sono competenti in primo e secondo grado per tutti i reati commessi da minori.

Il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza sono competenti a dare esecuzione alle pene detentive e alle sanzioni pecuniarie e ad applicare il diritto penitenziario.

La Corte di Cassazione, è al vertice del sistema delle impugnazioni e giudice di legittimità anche in materia penale. In aggiunta a tutto quando innanzi esposto, si evidenzia in proposito che, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024

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