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Gli organi giurisdizionali ordinari - introduzione
La Corte suprema
La Corte di cassazione: è l’organo giurisdizionale supremo, il “giudice dei giudici” e ha sede a Bruxelles.
La Corte d’assise
Le dieci province e il circondario amministrativo di Bruxelles-Capitale hanno una Corte d’assise. Non è un organo permanente, ma è costituita ogniqualvolta vi siano imputati rinviati a giudizio.
Le Corti d’appello
- Le Corti d’appello del Belgio sono 5:
- Bruxelles (per i circondari giudiziari del Brabante Vallone, di Lovanio e di Bruxelles);
- Liegi (per i circondari giudiziari di Liegi, Eupen de Namur e Lussemburgo);
- Mons (per il circondario giudiziario dell’Hainaut);
- Gand (per i circondari giudiziari delle Fiandre occidentali e delle Fiandre orientali);
- Anversa (per i circondari giudiziari di Anversa e del Limburgo).
- Le Corti d’appello del lavoro in Belgio sono 5. Si tratta di Corti d’appello specializzate in diritto del lavoro. Si trovano nei circondari delle suddette corti d’appello.
Gli organi giurisdizionali di primo grado
- I tribunaux de première instance (tribunali di primo grado) sono 13 in Belgio: uno per circondario giudiziario e due nel circondario di Bruxelles, uno NL (fiammingo) e uno FR (francofono).
- I tribunaux du travail (tribunali del lavoro) sono 9 in Belgio (in linea di principio uno per ogni Corte d’appello, ad eccezione della Corte d’appello di Bruxelles, nella quale i tribunali del lavoro si trovano uno a Lovanio e Nivelles e due a Bruxelles (1 NL e 1 FR), ad eccezione del circondario giudiziario di Eupen).
- I tribunaux de l’entreprise (tribunali commerciali) sono 9 in Belgio (in linea di principio uno per ogni Corte d’appello, eccetto la Corte d’appello di Bruxelles, nella quale i tribunali commerciali si trovano uno a Lovanio e Nivelles e due a Bruxelles (1 NL e 1 FR), ad eccezione del circondario giudiziario di Eupen).
Gli organi giurisdizionali di grado inferiore o de proximité (di prossimità)
- I giudici di pace, che in Belgio sono 187 (uno per ogni cantone giudiziario).
- I tribunaux de police (tribunali di polizia), che in Belgio sono 15, ovvero uno per ogni circondario giudiziario, con la specificità di Bruxelles, che ne ha quattro.
La competenza degli organi giurisdizionali
I giudici di pace
I giudici di pace trattano tutte le cause di valore inferiore a 5 000 EUR, che non siano attribuite in esclusiva a un altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le controversie in materia di locazioni, vicinato, servitù, espropriazione (a prescindere dal valore della controversia) e per i provvedimenti provvisori tra coniugi. Tranne nel caso in cui la pronuncia sia emessa in seguito a una domanda di valore non superiore a 2 000 EUR, le sentenze del giudice di pace sono passibili di ricorso dinanzi al tribunale di primo grado.
Il tribunale di polizia
Il tribunale di polizia è un organo giurisdizionale penale e civile che esamina le contravvenzioni, i reati contravvenzionali, le infrazioni a leggi speciali (come il codice rurale o il code forestale), le domande relative al risarcimento dei danni nei casi di incidente stradale e le infrazioni al codice della strada. Le sentenze del tribunale di polizia sono passibili di impugnazione dinanzi al tribunale di primo grado, tranne per le materie elencate dal codice giudiziario nel caso in cui il tribunale si sia pronunciato su una domanda di valore non superiore a 1 240 EUR.
Il tribunale di primo grado
Il tribunale di primo grado è competente per tutte le controversie, salvo quelle attribuite per legge ad altri organi. Si tratta della cosiddetta competenza residuale del tribunale di primo grado.
Il tribunale di primo grado è suddiviso in sezioni: il tribunale civile, il tribunal correctionnel (tribunale correzionale), il tribunal de la famille (tribunale della famiglia) e il tribunal de la jeunesse (tribunale dei minori). Dal 2007 sono costituiti, all’interno dei tribunali di primo grado di Anversa, Bruxelles, Fiandre orientali, Liegi ed Hainaut, i cosiddetti tribunaux de l’application des peines (tribunali di applicazione delle pene).
Il tribunale civile
Il tribunale civile tratta cause che riguardano lo stato delle persone; è altresì competente per le controversie di importo superiore a 1 860 EUR, per le cause riguardanti i diritti di successione o i diritti d’autore e le impugnazioni di sentenze emesse dal giudice di pace.
Il tribunale correzionale
Il tribunale correzionale è un organo giurisdizionale penale che ha il compito di pronunciarsi in tutti i processi riguardanti reati e reati gravi puniti con misure correzionali, come la truffa, la frode, l’omicidio colposo, il furto con scasso, il furto con violenza. Ha inoltre competenze d’appello per quanto riguarda le decisioni del tribunale di polizia.
Una causa può essere portata dinanzi al tribunale correzionale con citazione diretta del pubblico ministero o della parte civile o con ordinanza emessa in chambre du conseil (camera di consiglio), che al termine dell’istruttoria stabilisce se l’imputato debba essere rinviato o meno dinanzi al tribunale correzionale.
La camera di consiglio è un organo giurisdizionale con funzioni istruttorie composto da un giudice del tribunale di primo grado che decide da solo e che stabilisce se vi siano motivazioni sufficienti per rinviare la causa dinanzi al tribunale correzionale o se archiviare il procedimento nei confronti dell’imputato (non luogo a procedere). La camera di consiglio decide inoltre se sussistono motivi per tenere l’imputato in custodia cautelare o per liberarlo a determinate condizioni (tali decisioni vengono prese ogni mese oppure ogni trimestre, se si tratta di un reato grave non punibile con misure correzionali).
La custodia cautelare è una misura di sicurezza con la quale una persona indagata per aver commesso un reato o un reato grave viene detenuta in attesa del processo. Tale misura viene imposta per evitare che l’indagato si renda irreperibile nel momento in cui debba comparire dinanzi al giudice, per evitare che nel frattempo commetta altre infrazioni, che tenti di occultare prove o che prenda contatti con terzi (ad esempio per influenzare testimoni o coimputati). L’indagato che venga assolto o nei confronti del quale il procedimento sia archiviato può chiedere un risarcimento al ministro della Giustizia per il periodo trascorso ingiustamente in prigione: si tratta di un indennizzo nel caso in cui la detenzione abbia reso impossibile lo svolgimento di normali attività. Per beneficiare di tale indennizzo, devono essere soddisfatte due condizioni: la custodia cautelare deve essere durata più di otto giorni e la detenzione o il mantenimento del soggetto in detenzione non deve essere stato/a causato/a dal comportamento personale dell’indagato. Il ministro esamina con il massimo rigore la sussistenza della seconda condizione.
Le decisioni della camera di consiglio possono essere impugnate dinanzi alla “chambre des mises en accusation” (sezione della Corte d’appello competente per l’imputazione), che rappresenta l’organo giurisdizionale istruttorio a livello della Corte d’appello.
Il tribunale dei minori
Le sezioni del tribunale dei minori sono competenti per cause riguardanti minori in pericolo e minori che hanno commesso reati penalmente sanzionabili.
Solo il pubblico ministero può decidere se sottoporre o meno una causa al tribunale dei minori. Non è possibile rivolgersi personalmente al giudice, ad esempio in materia civile. Un minore può essere condotto dinanzi al tribunale dei minori in due casi:
- se ha commesso un reato, la polizia comunica il suo nome al pubblico ministero, il quale decide se i fatti sono sufficientemente gravi da essere portati all’attenzione del giudice dei minori;
- se il minore vive nel proprio domicilio una situazione difficile, probabilmente ha già avuto contatti con un service d'aide à la jeunesse (SAJ, servizio di assistenza ai minori); se non si trova una soluzione alla sua situazione, il SAJ invia il fascicolo in questione a una commissione di mediazione competente in materia di assistenza specifica ai minori. Ove necessario, questa commissione di mediazione può chiedere al pubblico ministero di rinviare la causa al tribunale dei minori affinché possa essere adottata una misura adeguata.
Il tribunale della famiglia
I tribunali della famiglia sono competenti in tutte le controversie riguardanti questioni familiari.
Tali poteri sono sanciti dagli articoli 572 bis e 577, comma 3, del codice giudiziario.
Salvo casi eccezionali e indipendentemente dal valore della controversia, il tribunale è competente:
- per qualsiasi domanda relativa allo stato delle persone e alle relative conseguenze: conflitti riguardanti il matrimonio o i suoi obblighi, il divorzio e le relative conseguenze patrimoniali, l’istituzione e la contestazione della filiazione, l’impugnazione di alcune decisioni adottate dagli ufficiali di stato civile, ecc.;
- per qualsiasi domanda relativa alla convivenza legale e alle relative conseguenze: le misure relative al patrimonio dei conviventi, l’annullamento della convivenza legale, ecc.;
- per qualsiasi domanda relativa ai minori: la determinazione delle modalità di esercizio dell’autorità genitoriale e/o di alloggio, la determinazione dei diritti alle relazioni personali, ecc.;
- per qualsiasi domanda relativa alle obbligazioni alimentari: la determinazione o la modifica di un assegno alimentare a favore di un ex coniuge o di un genitore, la determinazione o l’adattamento di un contributo alimentare, ecc.;
- per determinate domande riguardanti assegni familiari: la determinazione del beneficiario degli assegni familiari o la contestazione del pagamento di questi ultimi al beneficiario;
- per qualsiasi domanda relativa al patrimonio di una famiglia: le donazioni di beni provenienti da un patrimonio familiare, la liquidazione di un patrimonio appartenente ai coniugi, le controversie relative all’eredità (ad esempio, rinuncia all’eredità), ecc.; per qualsiasi domanda relativa al divieto temporaneo di residenza in caso di violenza domestica.
Il tribunale è competente anche per provvedimenti provvisori e urgenti.
Il tribunale è infine competente a trattare eventuali ricorsi contro le decisioni dei giudici di pace relative a persone incapaci.
I tribunali di applicazione delle pene
I tribunali di applicazione delle pene emettono decisioni sullo status giuridico esterno delle persone condannate a una pena privativa della libertà. Questi tribunali si pronunciano sulla concessione delle seguenti misure: la detenzione limitata, la sorveglianza elettronica, la libertà condizionata e la libertà provvisoria nella prospettiva dell’allontanamento dal territorio o del rinvio. Il pubblico ministero e i condannati possono presentare ricorso in cassazione contro le decisioni delle sezioni di applicazione delle pene.
I ricorsi contro le decisioni del tribunale di primo grado
Fatte salve le decisioni emesse dal tribunale di applicazione delle pene, ciascuna delle parti o il pubblico ministero può, qualora non sia soddisfatto/a di una sentenza emessa da un tribunale di primo grado, impugnare tale sentenza, a condizione che quest’ultima sia stata emessa in primo grado, ovvero non in seguito all’appello contro una decisione già emessa da un tribunale di polizia o da un giudice di pace. In tal caso è la Corte d’appello a esaminare la causa, a prescindere che provenga dal tribunale civile, dal tribunale correzionale o dal tribunale dei minori.
Il tribunale del lavoro
Il tribunale del lavoro è competente in materia sociale: previdenza sociale (pensioni, disoccupazione, ecc.), controversie nei rapporti di lavoro (contratti di lavoro, normativa sul lavoro, ecc.) e infortuni sul lavoro. È inoltre competente a statuire sulle domande di regolamento collettivo dei debiti presentate da singoli individui.
Il tribunale del lavoro è articolato in diverse sezioni. Salvo eccezione prevista dal codice giudiziario, tali sezioni sono composte da un giudice togato che le presiede e da due giudici sociali. A seconda della natura della controversia trattata dal tribunale, questi giudici sociali rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro o i lavoratori autonomi. Essi vengono nominati su proposta di organizzazioni del mondo del lavoro (datori di lavoro, impiegati, operai o lavoratori autonomi). Quanto al pubblico ministero, prende in questa sede il nome di “auditorat du travail”, mentre il procuratore quello di “auditeur du travail”.
In caso di contestazione della sentenza del tribunale del lavoro, le parti possono impugnarla dinanzi alla corte d’appello del lavoro.
Il tribunale commerciale
Il tribunale commerciale è competente a giudicare le controversie tra imprese, indipendentemente dal loro valore.
Anche l’azione di un individuo contro un’impresa può essere portata dinanzi al tribunale commerciale.
Il tribunale commerciale si occupa delle controversie tra imprese, ossia persone fisiche che esercitano un’attività professionale autonoma (commercianti, liberi professionisti e amministratori), persone giuridiche (società, associazioni e fondazioni) e organizzazioni senza personalità giuridica. Queste controversie non possono rientrare nella competenza specifica di altri organi giurisdizionali e, nel caso delle persone fisiche, non possono riguardare un atto palesemente estraneo all’impresa.
Il tribunale commerciale è composto da una o più sezioni. Ogni sezione è costituita da un giudice togato e da due giudici consolari. I giudici consolari non sono giudici togati, ma imprenditori, amministratori di società, commercialisti, revisori dei conti, ecc. che assistono il giudice togato con la loro esperienza del mondo dell’imprenditoria.
In alcuni casi, il pubblico ministero interviene presso il tribunale commerciale. Questa funzione è in tal caso esercitata dal procuratore del re, da uno o più primi sostituti e da uno o più sostituti.
Le parti che intendano impugnare la decisione del tribunale, possono formulare ricorso dinanzi alla Corte d’appello. La sentenza impugnata deve però essere stata emessa in primo grado.
Le corti d’appello e le corti d’appello del lavoro
La corte d’appello è costituita da varie sezioni:
- le sezioni civili: esaminano le impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dalle sezioni civili dei tribunali di primo grado e dai tribunali commerciali;
- le sezioni correzionali: esaminano le impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dai tribunali correzionali;
- le sezioni del tribunale dei minori: esaminano le impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dai tribunali dei minori;
- la sezione della Corte d’appello competente per l’imputazione: è l’organo giurisdizionale istruttorio incaricato di esaminare l’impugnazione delle decisioni della camera di consiglio. È inoltre competente per il rinvio a giudizio di un indagato dinanzi alla corte d’assise, nel caso in cui abbia commesso un reato grave, un reato di diffamazione a mezzo stampa o un reato politico.
Come per il tribunale del lavoro, le sezioni della corte d’appello del lavoro sono composte da un giudice togato (detto “consigliere”) e da 2 o 4 “consiglieri sociali”. La corte d’appello del lavoro esamina le impugnazioni delle decisioni dei tribunali del lavoro.
La Corte d’assise
Reati gravi
Qualora una persona venga accusata di un reato grave non punibile con misure correzionali o non punito con misure correzionali, essa viene chiamata a comparire dinanzi alla Corte d’assise per essere giudicata da una giuria popolare.
La Corte d’assise è presieduta da un giudice togato, assistito da due giudici a latere, anch’essi togati, che non si pronunciano sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato. Spetta ai membri della giuria (detti altresì giurati) decidere se l’imputato abbia commesso o meno un’infrazione. I giurati vengono designati con un sorteggio effettuato fra tutti i cittadini. Possono essere nominati giurati tutti i belgi di età compresa tra i 28 e i 65 anni che godano dei diritti civili e politici, in grado di leggere e scrivere e che non abbiano subito condanne con pene alla reclusione superiori ai 4 mesi o pene a eseguire lavori sostitutivi per oltre 60 ore.
Il processo in Corte d’assise inizia con la lettura dei capi d’imputazione, che rappresentano la sintesi dell’inchiesta che riunisce i principali elementi raccolti durante l’istruttoria. Vengono poi ascoltati i testimoni e le persone interessate dall’istruttoria. Queste udienze devono consentire ai giurati che non hanno consultato il fascicolo di formarsi un’opinione in merito. Successivamente, il pubblico ministero pronuncia la sua requisitoria, le parti civili prendono la parola e gli avvocati tengono le rispettive arringhe. Anche l’imputato viene ascoltato; risponde ai quesiti che gli sottopone il presidente e dà la sua spiegazione dei fatti e può perorare la propria innocenza. Al termine del dibattito, i dodici giurati si ritirano a porte chiuse per potersi poi pronunciare sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato. Essi decidono con una votazione e la loro decisione può essere successivamente attenuata (possono ad esempio giudicare l’imputato colpevole, pur riconoscendo l’esistenza di circostanze attenuanti). Se l’imputato è ritenuto colpevole, i giudici togati e i giurati decidono insieme la pena da applicare; tale decisione viene presa a maggioranza assoluta. La decisione relativa alla colpevolezza deve essere motivata.
In linea di principio, non è possibile impugnare una sentenza della corte d’assise. Il condannato, la parte civile e il pubblico ministero possono tuttavia presentare ricorso per annullare la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Se una condanna viene cassata, cioè annullata dalla Corte di cassazione, la causa viene rinviata dinanzi a un’altra Corte d’assise che dovrà pronunciarsi nuovamente.
Diffamazione a mezzo stampa e reati politici
Per ravvisare il reato di diffamazione a mezzo stampa, ci deve essere stata diffamazione compiuta attraverso la diffusione di testi in più copie attraverso un procedimento tecnico. Un reato politico è un reato commesso per motivi politici e a fini politici. La Corte d’assise è competente per l’azione pubblica in materia di reati politici e di diffamazione a mezzo stampa, tranne nel caso di diffamazione a mezzo stampa ispirata da razzismo o xenofobia.
La Corte di cassazione
La Corte di cassazione garantisce l’osservanza del diritto da parte degli organi giurisdizionali e ha competenza su tutto il territorio. La Corte di cassazione non si pronuncia sui fatti, ma solo su questioni giuridiche. Il ricorso in cassazione può essere presentato soltanto in base a motivi di diritto, quindi in caso di violazione alla legge o a un principio generale del diritto. Il ricorso in cassazione è possibile solo nel caso di sentenze o di pronunce emesse in ultimo grado, ovvero decisioni contro le quali non è possibile presentare appello.
La Corte di cassazione è composta da un primo presidente, da un presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Il pubblico ministero è rappresentato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un avvocato generale. La Corte è costituita da tre sezioni: la prima esamina i fascicoli riguardanti le cause civili, commerciali, fiscali e disciplinari; la seconda le cause penali e la terza i fascicoli concernenti le cause di diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ognuna di esse è composta da una sezione francese e da una sezione fiamminga. In linea di principio ogni sezione tiene udienza con cinque consiglieri.
Prima di pronunciarsi, i magistrati ascoltano le conclusioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione può decidere di respingere il ricorso in cassazione. Se le motivazioni addotte non sono accolte, il ricorso viene respinto e la sentenza impugnata diventa definitiva. Se la Corte di cassazione ritiene che la decisione impugnata sia stata emessa in violazione della legge, tale decisione viene annullata integralmente o in parte, con o senza rinvio. Nel caso in cui occorra riesaminare la causa nel merito, la sentenza può essere cassata con rinvio dinanzi a una corte o a un tribunale analoghi all’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, ma non sarà lo stesso giudice a trattare di nuovo il caso.
Osservazioni
Occorre sottolineare che le sezioni correzionali della Corte d’appello, la Corte d’assise, le sezioni correzionali del tribunale di primo grado (tribunale correzionale) e il tribunale di polizia (in sede di procedimenti penali) sono, insieme agli organi giurisdizionali di diritto civile, competenti anche sulle domande di diritto civile (riguardanti fondamentalmente questioni di risarcimento danni) presentate dalle parti civili, ovvero le vittime di reati nel senso ampio del termine.
Le banche dati giuridichePer maggiori informazioni sugli organi giurisdizionali, si prega di consultare il portale del potere giudiziario in Belgio.
L’accesso alla banca dati è gratuito?
Sì, l’accesso alla banca dati è gratuito.
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