Giurisdizione civile
Tutte le controversie private sono deferite agli organi giurisdizionali civili, compresi i procedimenti non contenziosi assegnati a tali organi giurisdizionali dalla legge.
Gli organi giurisdizionali civili sono:
- la Corte di Cassazione;
- la Corte d'appello;
- gli organi giurisdizionali di primo grado in composizione collegiale;
- gli organi giurisdizionali di primo grado in composizione monocratica;
- gli organi giurisdizionali di primo grado presieduti da un giudice di pace.
La giurisdizione penale
Gli organi giurisdizionali penali esaminano le controversie penali.
Gli organi giurisdizionali penali sono:
- la Corte di Cassazione;
- le corti d'appello formate da un collegio di cinque giudici;
- gli organi giurisdizionali in composizione collegiale mista;
- le corti d'appello in composizione collegiale mista;
- le corti d'appello formate da un collegio di tre giudici;
- gli organi giurisdizionali circondariali formati da un collegio di tre giudici;
- gli organi giurisdizionali circondariali in composizione monocratica;
- i tribunali distrettuali penali;
- i tribunali dei minori.
In virtù di leggi speciali, la giurisdizione penale è esercitata anche dai:
- tribunali militari dell'esercito;
- tribunali militari della marina;
- tribunali militari dell'aeronautica.
Tali organi giurisdizionali esaminano le controversie in veste di organi giurisdizionali penali specializzati.
Tali organi giurisdizionali si pronunciano in merito a controversie relative a reati commessi da personale militare in servizio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica.
Organi giurisdizionali amministrativi
In breve il Consiglio di Stato esamina le controversie che riguardano:
- ricorsi di annullamento di atti amministrativi per violazione della legge, abuso di potere, mancanza di competenza od omissione formale;
- ricorsi da parte di civili, militari, personale governativo e di altro tipo contro decisioni pronunciate dai consigli del personale in materia di promozioni, licenziamenti, demansionamento, ecc.;
- ricorsi per il riesame di decisioni pronunciate da tribunali amministrativi. I tribunali amministrativi sono competenti per la risoluzione di controversie amministrative tra l'amministrazione pubblica e i cittadini.
I tribunali amministrativi ordinari sono i tribunali amministrativi di primo grado e le corti amministrative d'appello.
I tribunali amministrativi di primo grado in composizione collegiale con collegi costituiti da tre membri esaminano inoltre i ricorsi contro decisioni pronunciate da tribunali amministrativi di primo grado in composizione monocratica.
Banche dati giuridiche
- Sito web del Consiglio di Stato. L'accesso alla banca dati è gratuito.
- Sito web della Corte di cassazione. L'accesso alla banca dati è gratuito.
Collegamenti correlati
Consiglio di Stato e giustizia amministrativa
Organo giurisdizionale di primo grado di Atene
Organo giurisdizionale di primo grado di Salonicco
Organo giurisdizionale di primo grado del Pireo
Organo giurisdizionale di primo grado di Patrasso
Organo giurisdizionale di primo grado di Tripoli
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