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Gli organi giurisdizionali ordinari - introduzione
La Costituzione attribuisce alle corti e ai tribunali l’esercizio del potere giudiziario e l’applicazione delle ordinanze e dei regolamenti generali solo se essi sono conformi alla legge.
Organi del sistema giudiziario
La Cour Supérieure de Justice (Corte superiore di giustizia)
Al vertice della gerarchia degli organi del sistema giudiziario si trova la Corte superiore di giustizia, che comprende una Cour de Cassation (Corte di cassazione) e una Cour d’Appel (Corte d’appello), oltre a un Parquet Général (procura generale).
La Corte di cassazione giudica fondamentalmente le cause di annullamento o i ricorsi per cassazione delle ordinanze emesse dalle diverse sezioni della Corte d’appello e delle sentenze pronunciate in ultimo grado. La rappresentanza in giudizio è obbligatoria.
La Corte d’appello è competente in materia civile, commerciale, penale e correzionale e per le cause giudicate dai tribunali del lavoro nei due arrondissements judiciaires (circondari giudiziari) del paese. La rappresentanza in giudizio è sempre obbligatoria, tranne nelle cause penali e nei procedimenti sommari. La sezione penale della Corte d’appello è competente per l’appello delle sentenze della sezione penale del Tribunal d’arrondissement (tribunale circondariale).
Tribunali circondariali
Il paese è diviso in due circondari giudiziari, ciascuno dotato di un tribunale circondariale: uno a Lussemburgo e l’altro a Diekirch.
I due tribunali circondariali sono divisi; presso ogni tribunale circondariale esiste una procura composta da un Procureur d’État (procuratore di Stato) e da sostituti procuratori. I giudici istruttori di ogni tribunale circondariale hanno il compito di istruire le cause penali ed eventualmente le cause correzionali.
In materia civile e commerciale, il tribunale circondariale è un organo giurisdizionale ordinario che si pronuncia su tutte le controversie per le quali la competenza non sia stata espressamente attribuita a un altro organo giurisdizionale in relazione alla natura o al valore della causa.
Ha competenza per valore nelle controversie di valore superiore a 15 000 EUR.
Ha competenza esclusiva nelle controversie che, per natura, gli sono espressamente attribuite dalla legge. Ha competenza per giudicare in via esclusiva le domande di exequatur delle sentenze pronunciate da giudici stranieri e competenza esclusiva negli atti redatti da pubblici ufficiali stranieri. I tribunali circondariali operano inoltre nell’ambito della volontaria giurisdizione, ad esempio in materia di adozione, tutela, emancipazione, ecc.
Il tribunale circondariale si pronuncia in appello sulle sentenze rese in primo grado dai giudici di pace aventi sede nel circondario giudiziario del tribunale.
L’azione dinanzi al tribunale circondariale è di norma promossa mediante un atto di citazione notificato alla controparte dall’ufficiale giudiziario.
I presidenti dei tribunali circondariali o i magistrati designati in loro sostituzione decidono nei procedimenti sommari nei quali sono chiamati a pronunciarsi in via provvisoria nelle situazioni di urgenza in materia civile e commerciale.
I tribunali circondariali esercitano competenze in materia repressiva come sezione penale o correzionale. Sono competenti a giudicare tutte le infrazioni alla legge punibili con una pena correzionale e i fatti qualificati dalla legge come reati gravi, che ad essi siano rinviati dalla camera di consiglio o dalla camera di consiglio della Corte d’appello. Gli imputati devono comparire personalmente, tranne quando l’infrazione è sanzionata soltanto con un’ammenda; in tal caso possono farsi rappresentare da un avvocato.
La rappresentanza dinanzi al tribunale circondariale è di norma obbligatoria tranne per le eccezioni previste dalla legge, come in materia commerciale e nei procedimenti sommari, dove le parti possono difendersi da sole.
Giudici di pace
Ci sono tre giudici di pace: uno a Lussemburgo, uno a Esch-sur-Alzette (circondario giudiziario di Lussemburgo) e uno a Diekirch (circondario giudiziario di Diekirch).
In materia civile e commerciale il giudice di pace si pronuncia in tutte le controversie per le quali la competenza gli sia attribuita dal nuovo codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge; in ultimo grado è competente per valore sino a 2 000 EUR e in appello fino a 15 000 EUR.
È inoltre competente in determinate materie come il pignoramento presso terzi dei redditi da lavoro, da pensione e da rendita e per la ripartizione degli importi pignorati, indipendentemente dal valore del credito.
L’azione dinanzi ai giudici di pace è di norma promossa da un ufficiale giudiziario mediante un atto di citazione; alcune cause sono proposte depositando domanda in cancelleria. Le parti compaiono dinanzi al giudice di pace personalmente o mediante un rappresentante. Una parte può, ad esempio, farsi rappresentare da un avvocato, dal coniuge, dai genitori o da affini in linea retta, dai genitori o da affini in linea collaterale fino al terzo grado compreso e dalle persone destinate esclusivamente al servizio personale di una parte o alla sua impresa.
In materia repressiva il giudice di pace svolge funzioni di juge de police (giudice di polizia). In queste vesti giudica le contravvenzioni o le infrazioni alla legge punibili con une pena pecuniaria da 25 a 250 EUR e le infrazioni, qualificate dalla legge come reati, che la camera del consiglio rinvia dinanzi ai giudici di polizia.
Giudica inoltre le infrazioni punite con pene superiori alle pene di polizia per cui è competente ai sensi di legge. Le sentenze pronunciate dai giudici di polizia possono essere sempre impugnate. Il termine di impugnazione è di 40 giorni dalla pronuncia della sentenza o, in caso di sentenza contumaciale, dalla notifica o comunicazione in mani proprie o a domicilio. Competente per l’impugnazione è il tribunale circondariale.
Presso ogni giudice di pace esiste un giudice del lavoro, competente in materia di contestazioni relative ai contratti di lavoro e ai contratti di apprendistato. Competente per l’impugnazione è in tal caso la Corte superiore di giustizia.
Le banche dati giuridiche
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