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Organizzazione della giurisdizione ordinaria
A parte il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), cui spetta il compito specifico di amministrare la giustizia in materia giuridico-costituzionale, in Portogallo esistono le seguenti tipologie di organi giurisdizionali:
- il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) e gli organi giurisdizionali diprimo e di secondo grado;
- il Supremo Tribunal Administrativo Corte suprema amministrativa) e gli altri tribunali amministrativi e fiscali;
- il Tribunal de Contas (Corte dei conti).
Vi possono essere altresì tribunali delle acque, tribunali arbitrali e giudici di pace.
I casi e le composizioni in cui i summenzionati organi giurisdizionali possono costituire, congiuntamente o separatamente, un Tribunal dos Conflitos (tribunale di conflitto, ovvero un tribunale che si occupa di conflitti di giurisdizione) sono stabiliti per legge.
Fatte salve le disposizioni relative ai tribunais militares (tribunali militari), che sono istituiti solo in stato di guerra, sono vietati gli organi giurisdizionali aventi competenza esclusiva a decidere su determinate categorie di reati.
Tribunali ordinari
Corte suprema
La Corte suprema è l'organo giurisdizionale posto al vertice della gerarchia dei tribunali ordinari, fatta salva la competenza della Corte costituzionale. Comprende sezioni in materia civile, penale e sociale.
Ha sede a Lisbona e competenza territoriale sull'intero territorio nazionale.
La Corte suprema svolge le proprie funzioni sotto la guida di un presidente (giudice che presiede), in seduta plenaria (con tutti i giudici che compongono le diverse sezioni), in sezioni specializzate e in singole sezioni.
Salvo nel caso di eccezioni previste dalla legge, la Corte suprema si occupa solo di questioni di diritto.
Corti d'appello
I tribunais da relação (corti d'appello) sono, in linea generale, tribunali di secondo grado.
Attualmente le corti d'appello hanno sede a Lisbona, Porto, Coimbra, Évora e Guimarães. Svolgono le loro funzioni sotto la guida di un presidente (giudice che presiede), in seduta plenaria o per singole sezioni.
Le corti d'appello hanno sezioni in materia civile, penale, sociale, di famiglia e minori, commerciale, di proprietà intellettuale e di concorrenza, regolamentazione e supervisione. L'istituzione di sezioni per questioni in ambito sociale, di famiglia e minori, di proprietà intellettuale e concorrenza e di regolamentazione e supervisione dipende dal volume o dalla complessità delle attività da svolgere. Sono istitute con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della rispettiva corte d'appello.
Tribunais judiciais de 1.ª Instância (tribunali ordinari di primo grado)
I tribunali di primo grado sono di regola i tribunais de comarca (tribunali circoscrizionali). Hanno competenza generale per tutte le questioni non attribuite ad altre giurisdizioni. I tribunali circoscrizionali hanno sia competenza generica che specializzata
I tribunali circoscrizionali sono suddivisi in tribunali con competenza specializzata o generica e in divisioni locali "satellite". Le divisioni sono designate in funzione dei procedimenti di cui si occupano e del comune in cui hanno sede.
Possono essere istituite le seguenti divisioni con competenza specializzata:
- Central cívil (centrale civile);
- Local cívil (locale civile);
- Central criminal (centrale penale);
- Local criminal (locale penale);
- Local de pequena criminalidade (locale per i reati di minore entità);
- Instrução criminal (per le indagini penali);
- Família e menores (famiglia e minori);
- Trabalho (lavoro);
- Comércio (commercio);
- Execução (esecuzione).
I tribunali ordinari di primo grado operano sia in composizione monocratica che in seduta plenaria oppure in seduta plenaria con giuria, a seconda del caso. Ciascun tribunale circoscrizionale ha a capo un presidente, con poteri di rappresentanza, direzione e gestione a livello processuale, nonché amministrativo e operativo.
Se nello stesso tribunale o nella stessa divisione vi sono più di cinque giudici, il giudice che presiede, dopo avere consultato gli altri giudici, può proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina di un magistrado judicial coordenador (giudice coordinatore) per una o più divisioni, previo consenso dello stesso. Sotto la direzione del presidente del tribunale, il giudice coordinatore svolge i compiti delegatigli dal presidente, fatto salvo il potere di avocação, ossia il diritto di deferire il caso a un organo giudiziario di grado superiore, ed è tenuto, su richiesta del presidente, a presentare un rendiconto del proprio operato.
Tribunali amministrativi e fiscali
I tribunali amministrativi e fiscali sono competenti a giudicare azioni e ricorsi concernenti la risoluzione di controversie derivanti da rapporti giuridici di diritto amministrativo e fiscale. I tribunali amministrativi e fiscali sono i seguenti:
- Corte suprema amministrativa;
- tribunali amministrativi centrali;
- tribunali amministrativi circoscrizionali;
- tribunali fiscali.
Corte suprema amministrativa
La Corte suprema amministrativa è l'organo giudiziario supremo nella gerarchia dei tribunali amministrativi e fiscali, fatta salva la competenza della Corte costituzionale.
Ha sede a Lisbona e ha competenza territoriale sull'intero territorio nazionale.
La Corte suprema amministrativa consta di una sezione per le questioni amministrative e di una sezione per le questioni tributarie. Il suo compito principale è giudicare i ricorsi avverso decisioni pronunciate dai tribunali amministrativi centrali.
Svolge le proprie funzioni sotto la guida di un presidente (giudice che presiede), assistito da tre vicepresidenti.
A seconda della materia, il tribunale procede in seduta plenaria, in seduta plenaria per ciascuna sezione o in singole sezioni. Solo il tribunale in seduta plenaria o in seduta plenaria per ciascuna sezione esamina questioni di diritto.
Tribunali amministrativi centrali
Di norma, i tribunali amministrativi centrali sono tribunali di secondo grado per la giurisdizione amministrativa. Attualmente ne esistono due (nord e sud).
Il loro compito principale è giudicare i ricorsi avverso sentenze pronunciate dai tribunali amministrativi circoscrizionali e dai tribunali fiscali.
Ciascuno di essi consta di una sezione per le questioni amministrative e di una per le questioni fiscali.
I tribunali amministrativi centrali svolgono le loro funzioni sotto la guida di un presidente (giudice che presiede), assistito da tre vicepresidenti
Esaminano questioni di fatto e di principio
Tribunali amministrativi circoscrizionali e tribunali fiscali
Organi giurisdizionali di primo grado, hanno come compito principale statuire sulle controversie in materia amministrativa e fiscale. Possono operare in modo indipendente, e in tal caso sono denominati tribunale amministrativo circoscrizionale o tribunale fiscale, oppure congiuntamente, con il nome di tribunale amministrativo e fiscale.
Svolgono le loro funzioni sotto la guida di un presidente nominato dal Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais - CSTAF (Consiglio superiore dei tribunali amministrativi e fiscali) per un periodo di cinque anni.
Di norma le cause sono giudicate da un giudice monocratico, ma la legge prevede che la composizione del tribunale possa essere diversa in alcuni casi.
Giudici di pace
I julgados de paz (giudici di pace) sono tribunali stragiudiziali che propongono vie alternative di risoluzione per controversie che siano esclusivamente di natura civile, di minore valore economico e che non riguardino questioni di diritto di famiglia, successione o lavoro.
Secondo le disposizioni della versione vigente della legge n. 78/2011, del 13 luglio 2011, i giudici di pace sono competenti a conoscere e decidere delle azioni dichiarative di valore inferiore a quello delle cause di competenza dei tribunali di primo grado (15 000 EUR).
Conformemente all'articolo 9 della suddetta legge, i giudici di pace sono competenti a conoscere e a decidere di:
- azioni intese a garantire l'esecuzione di obbligazioni, eccetto quelle che riguardano contratti finanziari di adesione;
- azioni volte a ottenere la consegna di beni mobili;
- azioni sorte per diritti e obblighi dei comproprietari di un immobile, laddove nell'ambito della rispettiva assemblea non sia stato introdotto l'obbligo di ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie tra condomini oppure tra condomini e amministratore;
- azioni volte a risolvere controversie tra proprietari immobiliari riguardanti il passaggio forzato temporaneo, il drenaggio naturale dell'acqua, le opere di protezione contro le inondazioni, la condivisione di scarichi, canali e siepi, l'apertura di finestre, porte, verande e costruzioni simili; il deflusso dell'acqua piovana sul tetto, la piantumazione di alberi e cespugli, i muri di cinta interni ed esterni;
- azioni per il recupero di proprietà, azioni possessorie, azioni riguardanti l'usucapione, l'acquisizione e la divisione (di beni in comproprietà);
- azioni riguardanti il diritto di uso e di amministrazione delle comproprietà, i diritti di superficie, i diritti di usufrutto, i diritti di uso e abitazione e il diritto reale dei contratti di multiproprietà;
- azioni in materia di locazione immobiliare, ad eccezione dei casi di sfratto;
- azioni in materia di responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale;
- azioni dovute all'inadempimento contrattuale, ad eccezione dei contratti di lavoro e di affitto agrario;
- azioni che riguardano le garanzie generali di obbligazioni.
I giudici di pace sono altresì competenti a conoscere delle domande di risarcimento civile laddove non siano stati presentati o ritirati capi di accusa dovuti a:
- lesioni personali;
- lesioni personali dovute a negligenza;
- diffamazione;
- calunnia;
- furto;
- danno;
- alterazione di marchi;
- frode per l'ottenimento di prodotti alimentari, bevande o servizi.
Come previsto dall'articolo 16, presso ciascun giudice di pace è presente un servizio di mediazione a disposizione di chiunque desideri ricorrere alla mediazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie. L'obiettivo del servizio è favorire una composizione tempestiva delle controversie con accordo delle parti. È competente per tutte le controversie per le quali sia possibile ricorrere alla mediazione, ivi comprese quelle che non rientrano nelle competenze dei giudici di pace.
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