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Giurisdizioni speciali
Közigazgatási és munkaügyi bíróságok (Tribunali amministrativi e del lavoro)
La Costituzione ungherese definisce l’ordinamento giudiziario come una struttura a più livelli e prevede l’istituzione di tribunali speciali per determinati tipi di cause. In tale sistema, i tribunali amministrativi e del lavoro (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) operano come giurisdizioni speciali.
I tribunali amministrativi e del lavoro sono operativi dal 1° gennaio 2013. Prima di tale data, le loro competenze erano esercitate dai tribunali del lavoro e dai tribunali generali.
Il tribunale amministrativo e del lavoro è competente a pronunciarsi in primo grado su controversie relative al riesame di decisioni amministrative e su controversie derivanti dal rapporto di lavoro o da rapporti giuridici ad esso assimilabili, oltre che su altri tipi di cause previsti dalla legge. L’istanza competente a pronunciarsi in secondo grado è il tribunale generale o, nei ricorsi di legittimità, la Corte suprema (Kúria).
Alkotmánybíróság (Corte costituzionale)
L’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) è un organo indipendente e distinto dall’ordinamento giudiziario.
La Corte costituzionale è l’organo competente in via principale in materia di tutela della Costituzione e siede a Budapest.
La Corte è composta da 15 giudici, eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento ungherese, per un mandato di 12 anni. Con la stessa maggioranza il Parlamento ne elegge il Presidente, scegliendolo tra i membri che la compongono, per un mandato pari alla durata restante del suo mandato come giudice della Corte. I giudici della Corte costituzionale non possono appartenere a partici politici o svolgere attività politica. Le norme di dettaglio in materia di competenze, organizzazione e funzionamento della Corte sono stabiliti da leggi costituzionali (sarkalatos törvény).
- Controllo di costituzionalità della legislazione adottata ma non ancora promulgata;
- controllo di costituzionalità su iniziativa di un giudice, di atti legislativi da applicarsi ad un caso specifico;
- controllo di costituzionalità, su ricorso costituzionale in appello, di atti legislativi da applicarsi ad un caso specifico;
- controllo di costituzionalità, su ricorso costituzionale in appello, di decisioni adottate da autorità giudiziarie;
- controllo di costituzionalità della legislazione su iniziativa del Governo, di un quarto dei membri del Parlamento o del alapvető jogok biztosa (commissario per i diritti fondamentali);
- controllo di conformità della legislazione ai trattati internazionali;
- esercizio di altri poteri ed esecuzione di altre mansioni previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Nell’esercizio delle sue competenze di cui alle lettere b), c) ed e), la Corte costituzionale abroga atti e decisioni legislative di cui abbia accertato l’incostituzionalità;
nell’ambito delle sue funzioni descritte alla lettera d), essa annulla le decisioni di autorità giudiziarie di cui abbia accertato l’incostituzionalità;
nei casi in cui esercita le sue mansioni di cui alla lettera f), è facoltà della Corte abrogare atti e decisioni legislative di cui abbia accertato la non conformità ad un trattato internazionale,
o dare esecuzione a quanto previsto in tali casi da leggi costituzionali.
Banche dati giuridiche
Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet della Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (Corte costituzionale d’Ungheria).
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