Tribunali specializzati nazionali

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Questa sezione fornisce informazioni sull'organizzazione degli organi giurisdizionali speciali in Slovenia.

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Tribunali del lavoro e tribunale del contenzioso sociale di primo grado (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

I tribunali del lavoro sono competenti a decidere sulle controversie di lavoro individuali e collettive, mentre il tribunale del contenzioso sociale e del lavoro è competente per le controversie in materia sociale in base a quanto previsto dalla legge.

I tribunali del lavoro e il tribunale del contenzioso sociale di primo grado sono giudici di primo grado. La Corte d'appello del contenzioso sociale e del lavoro (Višje delovno in socialno sodišče) si pronuncia sulle impugnazioni (pritožbe) contro le decisioni dei tribunali del lavoro e del tribunale del contenzioso sociale di primo grado. Le impugnazioni (pritožbe) e le revisioni (revizije) contro le decisioni della Corte d'appello sono trattati invece dinanzi alla Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Il tribunale del lavoro è competente per le seguenti controversie di lavoro individuali:

  • relative a conclusione, esistenza, durata e cessazione del rapporto di lavoro;
  • tra lavoratori e datori di lavoro o loro successori legali riguardanti diritti, obblighi e responsabilità risultanti dal rapporto di lavoro;
  • relative a diritti e obblighi derivanti da un rapporto di lavoro tra lavoratore e cliente per il quale il primo presta la propria opera nel quadro di un contratto tra datore di lavoro e cliente;
  • tra datori di lavoro e aspiranti al posto di lavoro in relazione alle procedure di assunzione;
  • riguardo a diritti ed obblighi di proprietà industriale stabiliti tra datore di lavoro e lavoratore in base al rapporto di lavoro;
  • riguardo al lavoro svolto da minori di età inferiore ai 15 anni, apprendisti, allievi e studenti;
  • tra datori di lavoro e apprendisti e studenti relativamente a borse di studio;
  • relative a periodi di prova non retribuiti;
  • su materie indicate dalla legge.

I tribunali del lavoro sono altresì competenti per i casi in cui una compagnia di assicurazioni sia litisconsorte in una causa per risarcimento danni la cui competenza sia stata attribuita a un tribunale del lavoro.

Il tribunale del lavoro è competente per le seguenti controversie di lavoro collettive:

  • tra le parti di un contratto collettivo o tra dette parti e terzi in merito alla validità e all'esecuzione di un contratto collettivo;
  • relative alla competenza per la contrattazione collettiva;
  • riguardanti la conformità dei contratti collettivi alle disposizioni di legge o di altri contratti collettivi, la conformità di atti generali dei datori di lavoro alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi;
  • relative alla legittimità degli scioperi e di altre forme di azione sindacale;
  • relative alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;
  • sui poteri dei sindacati in materia di rapporti di lavoro;
  • in merito alla rappresentatività dei sindacati;
  • su materie indicate dalla legge.

Il tribunale del contenzioso sociale e del lavoro è competente per le seguenti controversie previdenziali:

1. Nel settore della pensione, anche d'invalidità, relativamente alle controversie:

  • sui diritti a e derivanti da pensione, anche d'invalidità;
  • sui diritti a e derivanti da pensione integrativa;
  • relative al versamento di contributi per la pensione, anche d'invalidità obbligatoria e per la pensione integrativa obbligatoria;
  • relative alla specificazione o alla risoluzione di posizioni che devono essere obbligatoriamente inserite nella pensione integrativa;
  • relative all'adesione volontaria alla pensione e all'assicurazione invalidità obbligatoria e al versamento dei relativi contributi;
  • sul riconoscimento e sul riscatto del periodo pensionabile;
  • sul diritto a una pensione statale;
  • in relazione al registro ufficiale.

2. Nel settore dell'assicurazione sanitaria, relativamente alle controversie:

  • sui diritti a e derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sul versamento dei contributi ad essa relativi.

3. Nel settore della disoccupazione e assicurazione per le prestazioni assistenziali ai familiari del lavoratore, relativamente alle controversie:

  • sui diritti a e derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sul versamento dei contributi ad essa relativi;
  • sull'inserimento facoltativo nel piano assicurativo obbligatorio contro la disoccupazione e versamento dei contributi ad esso relativi;
  • su borse di studio, per la cui concessione è determinante la dichiarazione dei redditi, e borse di studio per i più meritevoli;
  • su prestiti concessi per lo studio in base a garanzie e con tassi di interesse agevolati, per la cui concessione è determinante la dichiarazione dei redditi.

4. Nel settore della tutela genitoriale e prestazioni familiari, relativamente alle controversie:

  • su diritti a e derivanti dall'assicurazione per la tutela genitoriale nonché il versamento di contributi per tale assicurazione;
  • su diritti a prestazioni familiari.

5. Nel settore delle prestazioni di previdenza e assistenza, relativamente alle controversie:

  • su prestazioni erogate dalla sicurezza sociale;
  • su diritti a prestazioni sociali di vario tipo, se il loro scopo è la previdenza sociale del richiedente e se la dichiarazione dei redditi è determinante per il riconoscimento del diritto a tale prestazione.

Il tribunale del contenzioso sociale e del lavoro è inoltre competente nei settori sopra indicati per le seguenti controversie sociali:

  • sulla restituzione di fondi ottenuti indebitamente;
  • sul risarcimento dei danni causati da una pubblica amministrazione o dal titolare di una carica pubblica a un soggetto assicurato o al soggetto che rivendica il diritto alla sicurezza sociale, o dei danni cagionati da un soggetto assicurato a un ente nel quadro di un rapporto assicurativo o durante l'esercizio dei diritti previsti dall'assicurazione sociale.

Il tribunale del contenzioso sociale e del lavoro è inoltre competente per le controversie in materia di previdenza sociale previste dalla legge.

I tribunali di primo grado nella Repubblica di Slovenia sono i seguenti:

  • tribunale del lavoro di Celje, con sede a Celje, competente per il distretto giudiziario di Celje;
  • tribunale del lavoro di Capodistria, con sede a Capodistria, competente per i distretti giudiziari di Capodistria e Nova Gorica;
  • tribunale del contenzioso sociale e del lavoro di Lubiana, con sede a Lubiana, competente per le controversie di lavoro nel territorio dei distretti giudiziari di Kranj, Krško, Lubiana e Novo Mesto, nonché per le controversie sociali nell'intero territorio nazionale;
  • tribunale del lavoro di Maribor, con sede a Maribor, competente per i distretti giudiziari di Maribor, Murska Sobota, Ptuj e Slovenj Gradec.

Gli organi giurisdizionali di primo grado si pronunciano sulle controversie di lavoro presso le loro sedi, salvo ove previsto che debbano decidere presso sezioni distaccate (oddelek).

Nelle controversie di lavoro e sociali, il giudice di primo grado decide con un collegio (senat) formato da un giudice che svolge le funzioni di presidente e da due giudici onorari, di cui uno dev'essere scelto tra una rosa di candidati composta da lavoratori o da soggetti assicurati e l'altro tra una rosa di candidati emananti da datori di lavoro o da istituzioni.

Il giudice monocratico decide sulle controversie di lavoro individuali e sociali, nelle quali il valore della causa non supera i 40 000 EUR. A prescindere dal valore dell'oggetto della controversia, il giudice monocratico è tenuto a pronunciarsi su alcune questioni importanti quali, per esempio, le controversie di lavoro individuali in materia di interruzione del contratto di lavoro, periodo di prova, lavoro straordinario, pause, riposo, ferie e altre assenze dal lavoro, obbligo della prestazione lavorativa a causa di circostanze eccezionali, sanzioni disciplinari, sospensioni temporanee dal lavoro per l'avvio di un procedimento disciplinare e riassegnazione temporanea; controversie sociali sul diritto a un'indennità di presenza o di invalidità per minorazione fisica e sul diritto a cure termali.

Tribunale superiore del contenzioso sociale e del lavoro (Višje delovno in socialno sodišče)

La corte d'appello del contenzioso sociale e del lavoro si pronuncia sulle impugnazioni contro le decisioni dei tribunali del lavoro e del tribunale del contenzioso sociale di primo grado. La Corte suprema della Repubblica di Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) si pronuncia sulle impugnazioni e sulle domande di revisione delle decisioni del suddetto tribunale.

Il Višje delovno in socialno sodišče ha sede a Lubiana.

Il Višje delovno in socialno sodišče si riunisce in forma di collegio di tre giudici.

Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia è competente per le controversie amministrative secondo le modalità e le procedure stabilite nella legge sul contenzioso amministrativo (Zakon o upravnem sporu).

Nelle controversie amministrative, la legge garantisce la tutela giuridica dei diritti e dei benefici di persone fisiche e giuridiche con riferimento alle decisioni e alle azioni della pubblica amministrazione centrale, locale e di titolari di concessioni pubbliche.

Riguardo a un contenzioso amministrativo, il tribunale è tenuto a pronunciarsi:

  • sulla legittimità di singoli atti amministrativi definitivi che ostacolano la posizione giuridica dell'attore;
  • sulla legittimità di singoli atti e azioni che ostacolano i diritti umani e le libertà fondamentali di un individuo, salvo che sia stata garantita una forma diversa di regolare processo;
  • sulla legittimità degli atti di natura regolamentare adottati da enti pubblici, se disciplinano relazioni individuali;
  • sulle controversie di diritto pubblico fra lo Stato e gli enti locali, fra comunità locali e comunità locali titolari di prerogative di poteri pubblici nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui la costituzione o la legge non garantisca un'altra protezione giudiziaria;
  • sulla legittimità di altri atti nei casi previsti dalla legge.

Per il contenzioso amministrativo è competente il tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia mentre la Corte suprema della Repubblica di Slovenia decide sui ricorsi contro le decisioni pronunciate in primo grado nelle cause amministrative e sui rimedi giurisdizionali straordinari.

Il tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha sede a Lubiana.

Il tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia giudica presso la propria sede e presso le seguenti sedi distaccate:

  • sede di Celje per il distretto del tribunale superiore di Celje;
  • sede di Nova Gorica per il distretto del tribunale superiore di Capodistria;
  • sede di Maribor per il distretto del tribunale superiore di Maribor

Il tribunale amministrativo decide nella forma di un collegio di tre giudici, salvo in alcuni casi previsti dalla legge, in cui si pronuncia nella forma di giudice monocratico.

La Corte suprema decide con giudice monocratico sulla sospensione della procedura; decide nella forma di un collegio di tre giudici relativamente alle impugnazioni e alle revisioni nonché sulle controversie di competenza fra il tribunale amministrativo e un organo giurisdizionale di diritto comune o specializzato; decide nella forma di un collegio di cinque giudici relativamente alle controversie di competenza fra il tribunale amministrativo e la Corte suprema.

Banche dati giuridiche

Ulteriori informazioni sugli organi giurisdizionali in Slovenia si possono trovare sul sito web ufficiale della Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Link correlati

Tribunali del lavoro

Il tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia

Ultimo aggiornamento: 27/05/2020

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