Tribunali specializzati nazionali

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Questa sezione contiene informazioni sull'organizzazione della giurisdizione speciale in Italia.

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Giurisdizione speciale – introduzione

Secondo l’art. 101 della Costituzione della Repubblica Italiana, la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge. L’art. 102 della Costituzione prevede che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario: ciò significa che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (oltre a quelli espressamente previsti); possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La Costituzione stessa prevede poi, all’art. 103, giudici speciali: il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa; la Corte dei conti; i tribunali militari.

Giurisdizioni speciali

La giurisdizione italiana è declinata, quanto agli affari di diritto civile (inteso in senso lato), in plessi di giustizia ordinaria e plessi di giustizia amministrativa. Mentre gli organi della giustizia ordinaria sono generalmente competenti per le questioni inerenti diritti soggettivi, gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Gli organi della giustizia amministrativa sono il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che è giudice di primo grado, e il Consiglio di Stato, che è giudice di appello. Il codice di giustizia amministrativa (cd. c.g.a.), introdotto con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, individua le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, le modalità e i limiti del suo sindacato. Il testo del codice di giustizia amministrativa è disponibile gratuitamente in versione francese, inglese e tedesca.

Un ulteriore plesso di giustizia è quello della giurisdizione contabile. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. Il testo del Codice della giustizia contabile - Pubblicazione 2023 [PDF, 3,437 MB], emanato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è disponibile gratuitamente in lingua italiana.

Quanto alla giurisdizione militare, i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

In Italia esiste infine una giurisdizione tributaria, le cui norme di procedura sono contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali (giudici di primo grado) e dalle commissioni tributarie regionali (giudici di appello). Appartengono alla giurisdizione tributaria, salve le ipotesi espressamente escluse dalla legge: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio; le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale; le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Sono espressamente escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.

Contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111 della Costituzione).

Ultimo aggiornamento: 01/08/2024

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