Obiettivo dell'RGE
L'RGE ha il compito di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea a livello giuridico e pratico al fine di combattere la grande criminalità, in particolare quella organizzata, la corruzione, il traffico di droga e il terrorismo.
L'RGE si ispira a un principio molto semplice: individuare in ciascuno Stato membro persone competenti che svolgono un ruolo fondamentale sul piano pratico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di creare una rete di esperti per assicurare la corretta esecuzione delle richieste di assistenza giuridica. L'RGE svolge un ruolo particolarmente importante nel contesto dell'applicazione del principio dei contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti.
Composizione dell'RGE
L'RGE è composta da punti di contatto degli Stati membri e della Commissione europea. I punti di contatto nazionali sono designati da ciascuno Stato membro tra le autorità centrali incaricate della cooperazione giudiziaria internazionale, le autorità giudiziarie e altre autorità competenti con responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria internazionale, sia in generale sia per determinate forme di grande criminalità, quali la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di stupefacenti o il terrorismo.
Funzioni dei punti di contatto
I punti di contatto sono "intermediari attivi" incaricati di facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare al fine di combattere varie forme di grande criminalità. La decisione del Consiglio sull'RGE stabilisce che i punti di contatto consentiranno alle autorità competenti locali di "stabilire i contatti diretti più appropriati".
Altre funzioni dei punti di contatto consistono nel fornire le informazioni giuridiche e pratiche necessarie alle autorità locali per elaborare in modo efficace una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché nel coordinare le funzioni qualora una serie di richieste di autorità giudiziarie locali di uno Stato membro richieda un'azione coordinata in un altro Stato membro.
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