

A) L'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti sostanziali soggettivi è sostenuto dai termini di prescrizione e perentori (termini di calendario) stabiliti dalla legge.
Il termine di prescrizione rappresenta il periodo di inattività del titolare di un diritto soggettivo, la cui scadenza determina la perdita della possibilità di chiedere la tutela giuridica di tale diritto da parte di detto titolare. La scadenza di un termine di prescrizione non estingue il diritto sostanziale in sé bensì il diritto di agire e il diritto di esecuzione associati, trasformando tale diritto in un diritto naturale (diritto sostanziale non soggetto a tutela giurisdizionale). La prescrizione non si applica automaticamente, bensì soltanto a seguito di un'opposizione presentata dal debitore dinnanzi a un organo giurisdizionale o un ufficiale giudiziario competenti.
Le norme relative alla durata, alla cessazione e alla sospensione dei termini di prescrizione sono stabilite nella legge sulle obbligazioni e sui contratti (ZZD). A tutte le domande prive di termini di prescrizione specifici viene assegnato un termine di prescrizione generale di cinque anni (articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
È previsto invece un termine di prescrizione di tre anni per tre gruppi di crediti (articolo 111 della legge sulle obbligazioni e sui contratti):
Un termine di prescrizione di tre anni è altresì stabilito per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di contratti stipulati per errore o in seguito a frode o minaccia, nonché di contratti stipulati da persone incapaci o loro rappresentanti in assenza di soddisfacimento dei requisiti pertinenti.
Un termine di prescrizione di un anno è invece fissato per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di un contratto concluso a causa di una necessità eccezionale o di condizioni palesemente sfavorevoli (articolo 33 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
È previsto altresì un termine di prescrizione di sei mesi per crediti relativi a carenze nella vendita di beni mobili o a manodopera difettosa nel caso di un contratto di fabbricazione, fatta eccezione per i lavori di costruzione nel qual caso il credito si prescrive secondo il termine generale di cinque anni (articolo 265 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
Nei procedimenti di esecuzione è previsto un termine di prescrizione di due anni. Laddove il creditore in un procedimento di esecuzione forzata non riesca a perseguire l'attuazione delle azioni di esecuzione per due anni, il procedimento di esecuzione verrà chiuso ex lege sulla base dell'articolo 433, primo comma, punto 8, del codice di procedura civile (GPK), e inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione dalla realizzazione dell'azione di esecuzione valida più recente.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto di agire nasce e può essere esercitato, il che dipende della natura del diritto sostanziale in questione. Può infatti trattarsi del momento in cui l'obbligazione contrattuale è divenuta esigibile, del momento in cui è stato commesso l'atto illecito, del momento in cui l'autore dell'atto illecito è stato individuato oppure del momento della consegna dell'oggetto in questione nel caso di una domanda per difetti, ecc.
Il termine di prescrizione non può essere abbreviato o prolungato tramite il consenso delle parti.
Il termine di prescrizione può essere tuttavia sospeso o interrotto.
Il termine di prescrizione viene sospeso nei casi stabiliti in maniera esauriente dall'articolo 115 della legge sulle obbligazioni e sui contratti:
In questi casi, la parte è temporaneamente e legalmente privata della possibilità di esercitare il diritto di agire. Il termine di prescrizione decorso fino al momento della sospensione rimane in vigore e continua a decorrere una volta che la circostanza che ha determinato la sospensione cessa di avere effetto.
Il termine di prescrizione viene interrotto nei seguenti casi:
In questi casi, il periodo di tempo trascorso dal momento dell'origine del diritto di agire fino all'interruzione della prescrizione perde la sua rilevanza giuridica e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Nel caso in cui l'interruzione sia determinata da una domanda o da un'opposizione, la legge stabilisce anche un'altra conseguenza importante: il nuovo termine di prescrizione che inizia dopo detta interruzione è sempre di cinque anni.
I termini perentori (di preclusione) sono quelli alla scadenza dei quali i diritti sostanziali decadono. Tali termini iniziano a decorrere dal momento dell'origine del diritto soggettivo e non dal momento dell'origine del diritto di agire.
I termini perentori non possono essere interrotti o sospesi come nel caso dei termini di prescrizione.
Sono applicati dall'organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario di propria iniziativa, il che significa che la loro tutela non impone al debitore di presentare un'impugnazione. La scadenza di un termine perentorio rende irricevibile un'azione, mentre la scadenza di un termine di prescrizione (a condizione che sia stata presentata un'impugnazione) rende l'azione ingiustificata.
Tali termini di preclusione includono: il termine di tre mesi durante i quali il creditore pignoratizio o il creditore ipotecario possono opporsi al pagamento di un'indennità assicurativa a favore del proprietario del bene anziché a loro favore; il termine di due mesi durante il quale un comproprietario può avviare un'azione legale per l'acquisto di un bene in comproprietà qualora l'altro comproprietario abbia venduto la sua quota a terzi; il termine di un anno per adire le vie legali al fine di ottenere l'annullamento di una donazione, ecc.
B) I termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). I termini per l'attuazione di atti processuali nel contesto di procedure di insolvenza sono stabiliti dalla Targovski zakon (TZ) (legge sul commercio) e, rispettivamente, dalla Zakon za bankovata nesastoyatelnost (ZBN) (legge sulle procedure concorsuali nel settore bancario) in materia di insolvenza bancaria e in altre leggi speciali.
In relazione alle parti, il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto di eseguire il corrispondente atto processuale. Il mancato rispetto da parte dell'organo giurisdizionale di un termine fissato nel contesto di un procedimento giudiziario non costituisce un impedimento all'esecuzione di tale atto processuale in un momento successivo, poiché tale diritto è sempre valido. I termini stabiliti nei confronti di un organo giurisdizionale sono puramente indicativi.
I termini ai quali le parti sono soggette per effettuare atti processuali sono quelli stabiliti dalla legge e quelli stabiliti dall'organo giurisdizionale.
I termini stabiliti dalla legge (termini di legge) includono:
I termini determinati dall'organo giurisdizionale includono:
I termini sono altresì divisi in due tipi a seconda che possano essere prorogati dall'organo giurisdizionale oppure che tale opzione sia esclusa. Tutti i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale sono soggetti a proroga. I termini per l'impugnazione e per la presentazione di una richiesta di annullamento di una sentenza esecutiva non sono soggetti a proroga: articolo 63, terzo comma, del GPK.
I giorni festivi includono:
1° gennaio – Capodanno;
3 marzo – Festa della liberazione – Festa nazionale;
1° maggio – Festa del lavoro;
6 maggio – Festa di San Giorgio, Giornata del coraggio e dell'esercito bulgaro;
24 maggio – Giornata dell'istruzione e della cultura bulgara e della letteratura slava;
6 settembre – Giornata dell'unificazione;
22 settembre – Giornata dell'indipendenza;
1° novembre – Giornata del Risveglio Nazionale: giornata non lavorativa per tutti gli istituti di istruzione e giornata lavorativa per tutte le altre persone giuridiche;
24 dicembre – Vigilia di Natale, 25 e 26 dicembre – Natale;
Venerdì Santo, Sabato Santo e domenica di Pasqua – due giorni (domenica e lunedì), che sono fissati per la celebrazione nell'anno rispettivo.
Il consiglio dei ministri può altresì dichiarare, in un'unica occasione, altri giorni come giorni festivi, giorni per la celebrazione di determinate professioni, così come giornate non lavorative durante l'anno.
Le norme generali in materia di termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). Numerose leggi speciali stabiliscono inoltre termini perentori per l'esercizio dei diritti procedurali, ad esempio l'articolo 74 della legge sul commercio, gli articoli 19 e 25 della Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (ZTRRYLNT) (legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro), ecc. Informazioni generali sulle norme generali stabilite nel capo sette del codice di procedura civile "Termini e rimessione in termini" sono presentate nelle risposte alle domande 4, 5 e 6.
Le norme generali sui termini di prescrizione sono stabilite dagli articoli 110 e seguenti della legge sulle obbligazioni e sui contratti. Cfr. punto 1.
Le norme generali sui termini per l'adempimento in relazione alle obbligazioni derivanti da relazioni che determinano obbligazioni sono stabilite negli articoli 69-72 della legge sulle obbligazioni e sui contratti.
Qualora i presupposti definiti dal diritto processuale (articoli 61, 229 e 432 del GPK) siano soddisfatti, i termini processuali stabiliti cessano di decorrere, nel qual caso la cessazione inizia dall'evento che ha causato la sospensione del procedimento. I procedimenti vengono sospesi quando interviene un ostacolo al loro avanzamento il quale, fino alla sua rimozione, rende inammissibile l'esecuzione di atti processuali, fatta eccezione per la garanzia dell'azione. Una volta rimosso l'impedimento (ad esempio decesso di una parte, necessità di istituire una tutela, esistenza di procedimenti sottostanti, ecc.), i procedimenti riprendono; di conseguenza tutte le azioni intraprese prima della sospensione conservano la loro validità.
Leggi speciali stabiliscono altri termini più brevi rispetto al termine di prescrizione usuale.
Il momento iniziale dal quale inizia a decorrere il termine per l'avvio di un determinato atto processuale è, di norma, la data in cui la parte viene informata del fatto che essa dovrebbe eseguire tale atto oppure riceve la notificazione corrispondente di un atto emesso dall'organo giurisdizionale nei confronti del quale è possibile presentare un ricorso.
Esistono anche dei termini che iniziano a decorrere dal momento dell'avvio del procedimento per la composizione di controversie, in quanto la legge stabilisce soltanto il momento finale per la loro esecuzione.
Ad esempio:
Il termine decorre dal momento della notificazione alla parte. Il momento in cui si ritiene che la notificazione alla parte sia stata correttamente eseguita viene determinato in maniera diversa, a seconda della modalità di notificazione. Il capo VI "Notificazioni e citazioni" del codice di procedura civile stabilisce le norme concernenti le modalità di notificazione e citazione nei confronti delle parti, nonché il momento in cui si ritiene che tali notificazioni siano state debitamente eseguite.
Laddove la notificazione avvenga di persona al destinatario o al suo rappresentante oppure ad un'altra persona, rispettivamente, che vive o lavora presso l'indirizzo previsto, la citazione deve indicare la data in cui la notificazione è stata ricevuta dalla persona, se è stata consegnata da un messo dell'organo giurisdizionale o da un impiegato delle poste. A partire da tale data iniziano a decorrere i termini per l'esecuzione dell'atto processuale pertinente.
Le notificazioni possono essere effettuate anche tramite l'invio a un indirizzo di posta elettronica specificato dalla parte; in tal caso, le notificazioni si considerano debitamente eseguite al momento del loro inserimento nel sistema informativo specificato.
In presenza di presupposti giuridici (ad esempio, quando la parte ha modificato l'indirizzo specificato per la causa senza avvisare l'organo giurisdizionale), l'organo giurisdizionale può ordinare che la notificazione venga effettuata allegando l'atto da notificare al fascicolo della causa, nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla data dell'aggiunta di tale allegato. Si tratta di una notificazione o comunicazione sostitutiva alla quale si ricorre quando non viene rispettato un obbligo procedurale imposto.
Nel caso non sia possibile reperire un convenuto presso il suo indirizzo permanente e non si trovi nessuna persona che possa ricevere la notificazione, la persona incaricata della notifica deve apporre un avviso sulla porta o sulla cassetta delle lettere specificando che i documenti sono stati lasciati presso l'ufficio competente dell'organo giurisdizionale e possono essere ritirati entro due settimane dalla data della notificazione. In questo caso, qualora il convenuto non si presenti a ritirare gli atti, la notificazione e i documenti correlati vengono considerati essere stati notificati alla scadenza del termine per il loro ritiro.
In tale situazione la notificazione o comunicazione sostitutiva deriva dal mancato rispetto da parte della persona fisica dell'obbligo amministrativo di dichiarare un indirizzo permanente e aggiornato presso il quale si suppone detta persona si trovi.
Nei confronti di operatori commerciali e persone giuridiche iscritti in un registro pertinente, le notificazioni o comunicazioni sono effettuate all'ultimo indirizzo dichiarato in tale registro. Se un ufficio non esiste all'indirizzo ivi riportato e non viene trovata alcuna insegna aziendale, ossia vi è motivo di credere che la persona giuridica in questione abbia lasciato il proprio indirizzo, tutte le notificazioni o comunicazioni vengono inserite nel fascicolo del caso e considerate debitamente notificate o comunicate: articolo 50, secondo comma, del GPK.
Se l'operatore è presente presso l'indirizzo iscritto nel registro ma la persona che effettua la notificazione o comunicazione non ottiene accesso all'ufficio o non trova nessuno disposto ad accettare la notificazione o comunicazione, la persona che la effettua affigge una notifica e, fatto salvo il caso in cui siano ricevuti entro due settimane da tale affissione, i documenti sono considerati debitamente notificati o comunicati (notificazione o comunicazione sostitutiva).
Il termine è computato in anni, settimane e giorni. Un termine computato in giorni viene calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio del termine e scade alla fine dell'ultimo giorno. Ad esempio, se a una parte viene intimato di porre rimedio a irregolarità in un atto processuale entro sette giorni e la notificazione avviene il 1° giugno, tale data è la data di inizio del termine, tuttavia il conteggio comincia a decorrere dal giorno di calendario successivo, ossia il 2 giugno, e il termine scadrà l'8 giugno.
I termini sono computati in giorni di calendario. Se, tuttavia, il termine scade in un giorno non lavorativo (fine settimana o festivo), si ritiene che scada il primo giorno lavorativo successivo a quello non lavorativo.
Un termine che viene computato in settimane scade nel rispettivo giorno dell'ultima settimana. Ad esempio, se a una parte viene intimato di rimediare a irregolarità presenti nell'esposizione della domanda entro una settimana e la notificazione corrispondente avviene il venerdì, il termine scadrà il venerdì della settimana successiva.
Un termine che viene computato in mesi scade alla data corrispondente dell'ultimo mese e, qualora l'ultimo mese non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Un termine che viene computato in anni scade alla data corrispondente dell'ultimo anno e, qualora l'ultimo anno non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale anno.
Cfr. risposta alla domanda 8.
Se l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine scade sempre il primo giorno lavorativo seguente.
Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.
Tutti gli altri termini di legge e stabiliti da un organo giurisdizionale possono essere prorogati da quest'ultimo su richiesta della parte interessata, presentata prima della scadenza del termine, qualora vi siano fondati motivi (articolo 63 del GPK). Il nuovo termine stabilito non potrà essere più breve rispetto a quello inizialmente definito. Il termine prorogato decorre dalla scadenza di quello iniziale. La decisione in base alla quale il termine viene prorogato (e la decisione in base alla quale tale proroga viene respinta) non viene comunicata alla parte che, pertanto, dovrebbe seguire attivamente l'attività dell'organo giurisdizionale.
Il codice di procedura civile stabilisce le norme generali per l'impugnazione di sentenze e ordinanze in tutte le questioni di natura civile e commerciale, prevedendo:
Le esclusioni a tali norme generali sono stabilite in maniera esauriente dalla legge e si basano sulle caratteristiche specifiche dei procedimenti pertinenti. Tali esclusioni sono previste in caso di:
Non è previsto che l'organo giurisdizionale possa abbreviare i termini stabiliti dallo stesso o dalla legge; detto organo può soltanto prorogare tali termini su richiesta delle parti. Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, non vi sono impedimenti di sorta al fatto che l'organo giurisdizionale modifichi, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, la data di un'udienza pianificandola per una data precedente o successiva, qualora ciò venga richiesto in ragione di circostanze importanti. In tali casi, tuttavia, l'organo giurisdizionale deve notificare la nuova data alle parti e la notificazione deve avere luogo al più tardi entro una settimana prima della data dell'udienza.
Le norme procedurali del codice di procedura civile, ivi incluse quelle relative alla proroga di termini, si applicano a tutti i partecipanti al procedimento, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
Il principio comune prevede che gli atti processuali eseguiti dopo la scadenza dei termini non vengano presi in considerazione dall'organo giurisdizionale. Oltre a questa norma, il codice di procedura civile prevede espressamente che, qualora non si rimedi tempestivamente a eventuali carenze dell'esposizione della domanda, la stessa venga dichiarata inammissibile. Qualora un'impugnazione, una richiesta di annullamento o un'opposizione a un titolo esecutivo vengano presentate dopo la scadenza del termine previsto, le stesse vengono dichiarate inammissibili per presentazione oltre i termini. Qualora una parte non riesca a presentare nei termini previsti le prove delle quali dispone, dette prove non saranno ammesse nel procedimento a meno che tale omissione non sia dovuta a circostanze particolari impreviste. La mancata osservanza dei termini processuali preclude l'esercizio dei diritti per i quali essi sono previsti.
Una parte che non abbia rispettato il termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale può chiedere la rimessione in termini qualora dimostri che detta inosservanza era dovuta a circostanze particolari impreviste che la parte non era in grado di controllare. Non è ammessa alcuna rimessione in termini nel caso in cui fosse stato possibile concedere una proroga del termine per l'esecuzione dell'atto processuale.
Una richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto deve essere presentata entro una settimana dalla notificazione del mancato rispetto del termine, indicando tutte le circostanze che giustificherebbero detta rimessione in termini e fornendo qualsiasi prova del merito della richiesta. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale dinanzi il quale il relativo atto processuale avrebbe dovuto essere stato eseguito. Unitamente alla richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto, devono essere presentati anche gli atti per i quali viene richiesta detta rimessione in termini e, qualora il termine riguardi il pagamento di spese, l'organo giurisdizionale stabilirà un nuovo termine per la loro corresponsione.
La richiesta viene obbligatoriamente esaminata in aula. Se la richiesta viene concessa, i diritti decaduti vengono ripristinati.
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