Termini processuali

Bulgaria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

A) L'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti sostanziali soggettivi è sostenuto dai termini di prescrizione e perentori (termini di calendario) stabiliti dalla legge.

Il termine di prescrizione rappresenta il periodo di inattività del titolare di un diritto soggettivo, la cui scadenza determina la perdita della possibilità di chiedere la tutela giuridica di tale diritto da parte di detto titolare. La scadenza di un termine di prescrizione non estingue il diritto sostanziale in sé bensì il diritto di agire e il diritto di esecuzione associati, trasformando tale diritto in un diritto naturale (diritto sostanziale non soggetto a tutela giurisdizionale). La prescrizione non si applica automaticamente, bensì soltanto a seguito di un'opposizione presentata dal debitore dinnanzi a un organo giurisdizionale o un ufficiale giudiziario competenti.

Le norme relative alla durata, alla cessazione e alla sospensione dei termini di prescrizione sono stabilite nella legge sulle obbligazioni e sui contratti (ZZD). A tutte le domande prive di termini di prescrizione specifici viene assegnato un termine di prescrizione generale di cinque anni (articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).

È previsto invece un termine di prescrizione di tre anni per tre gruppi di crediti (articolo 111 della legge sulle obbligazioni e sui contratti):

  • crediti relativi a remunerazioni per le quali non è previsto nessun altro termine di prescrizione;
  • crediti relativi a indennizzi e risarcimenti derivanti da un contratto al quale non è stata data esecuzione;
  • crediti relativi a pagamenti di canoni di locazione, interessi e altre prestazioni periodiche, quali i crediti di fornitori di riscaldamento ed energia elettrica, indipendentemente da possibili variazioni periodiche dell'importo. Le rate di rimborso nel contesto di accordi di prestito bancario, tuttavia, hanno una natura diversa da quella dei pagamenti periodici e sono pertanto soggette al termine di prescrizione usuale.

Un termine di prescrizione di tre anni è altresì stabilito per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di contratti stipulati per errore o in seguito a frode o minaccia, nonché di contratti stipulati da persone incapaci o loro rappresentanti in assenza di soddisfacimento dei requisiti pertinenti.

Un termine di prescrizione di un anno è invece fissato per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di un contratto concluso a causa di una necessità eccezionale o di condizioni palesemente sfavorevoli (articolo 33 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).

È previsto altresì un termine di prescrizione di sei mesi per crediti relativi a carenze nella vendita di beni mobili o a manodopera difettosa nel caso di un contratto di fabbricazione, fatta eccezione per i lavori di costruzione nel qual caso il credito si prescrive secondo il termine generale di cinque anni (articolo 265 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).

Nei procedimenti di esecuzione è previsto un termine di prescrizione di due anni. Laddove il creditore in un procedimento di esecuzione forzata non riesca a perseguire l'attuazione delle azioni di esecuzione per due anni, il procedimento di esecuzione verrà chiuso ex lege sulla base dell'articolo 433, primo comma, punto 8, del codice di procedura civile (GPK), e inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione dalla realizzazione dell'azione di esecuzione valida più recente.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto di agire nasce e può essere esercitato, il che dipende della natura del diritto sostanziale in questione. Può infatti trattarsi del momento in cui l'obbligazione contrattuale è divenuta esigibile, del momento in cui è stato commesso l'atto illecito, del momento in cui l'autore dell'atto illecito è stato individuato oppure del momento della consegna dell'oggetto in questione nel caso di una domanda per difetti, ecc.

Il termine di prescrizione non può essere abbreviato o prolungato tramite il consenso delle parti.

Il termine di prescrizione può essere tuttavia sospeso o interrotto.

Il termine di prescrizione viene sospeso nei casi stabiliti in maniera esauriente dall'articolo 115 della legge sulle obbligazioni e sui contratti:

  • tra figli e genitori, durante l'esercizio da parte di questi ultimi dei loro diritti genitoriali;
  • tra persone soggette a curatela o amministrazione fiduciaria e i loro curatori o amministratori fiduciari nel corso della durata di tale curatela o amministrazione fiduciaria;
  • tra coniugi;
  • per domande di persone i cui beni, per legge o ai sensi dell'ordinanza di un organo giurisdizionale, sono soggetti ad amministrazione nei confronti dell'amministratore nel corso della durata di tale incarico di amministrazione;
  • per domande riguardanti il risarcimento di persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, mentre questi ultimi sono in carica;
  • per le domande di minori e di persone soggetti a restrizioni per il periodo di assenza di un rappresentante legale o di un amministratore fiduciario e per 6 mesi dopo la nomina di tale persona o dopo che tale incapacità è cessata;
  • per tutta la durata del procedimento giudiziario relativo a una domanda.

In questi casi, la parte è temporaneamente e legalmente privata della possibilità di esercitare il diritto di agire. Il termine di prescrizione decorso fino al momento della sospensione rimane in vigore e continua a decorrere una volta che la circostanza che ha determinato la sospensione cessa di avere effetto.

Il termine di prescrizione viene interrotto nei seguenti casi:

  • riconoscimento del credito da parte del debitore;
  • presentazione di una domanda o di un'opposizione oppure di una richiesta di conciliazione; tuttavia, qualora la domanda o l'opposizione non siano accolte, il termine di prescrizione non si considera essere stato interrotto;
  • presentazione di una domanda nel contesto di procedure concorsuali;
  • adozione di provvedimenti di esecuzione.

In questi casi, il periodo di tempo trascorso dal momento dell'origine del diritto di agire fino all'interruzione della prescrizione perde la sua rilevanza giuridica e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Nel caso in cui l'interruzione sia determinata da una domanda o da un'opposizione, la legge stabilisce anche un'altra conseguenza importante: il nuovo termine di prescrizione che inizia dopo detta interruzione è sempre di cinque anni.

I termini perentori (di preclusione) sono quelli alla scadenza dei quali i diritti sostanziali decadono. Tali termini iniziano a decorrere dal momento dell'origine del diritto soggettivo e non dal momento dell'origine del diritto di agire.

I termini perentori non possono essere interrotti o sospesi come nel caso dei termini di prescrizione.

Sono applicati dall'organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario di propria iniziativa, il che significa che la loro tutela non impone al debitore di presentare un'impugnazione. La scadenza di un termine perentorio rende irricevibile un'azione, mentre la scadenza di un termine di prescrizione (a condizione che sia stata presentata un'impugnazione) rende l'azione ingiustificata.

Tali termini di preclusione includono: il termine di tre mesi durante i quali il creditore pignoratizio o il creditore ipotecario possono opporsi al pagamento di un'indennità assicurativa a favore del proprietario del bene anziché a loro favore; il termine di due mesi durante il quale un comproprietario può avviare un'azione legale per l'acquisto di un bene in comproprietà qualora l'altro comproprietario abbia venduto la sua quota a terzi; il termine di un anno per adire le vie legali al fine di ottenere l'annullamento di una donazione, ecc.

B) I termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). I termini per l'attuazione di atti processuali nel contesto di procedure di insolvenza sono stabiliti dalla Targovski zakon (TZ) (legge sul commercio) e, rispettivamente, dalla Zakon za bankovata nesastoyatelnost (ZBN) (legge sulle procedure concorsuali nel settore bancario) in materia di insolvenza bancaria e in altre leggi speciali.

In relazione alle parti, il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto di eseguire il corrispondente atto processuale. Il mancato rispetto da parte dell'organo giurisdizionale di un termine fissato nel contesto di un procedimento giudiziario non costituisce un impedimento all'esecuzione di tale atto processuale in un momento successivo, poiché tale diritto è sempre valido. I termini stabiliti nei confronti di un organo giurisdizionale sono puramente indicativi.

I termini ai quali le parti sono soggette per effettuare atti processuali sono quelli stabiliti dalla legge e quelli stabiliti dall'organo giurisdizionale.

I termini stabiliti dalla legge (termini di legge) includono:

  • il termine per porre rimedio a non conformità presenti nell'esposizione dell'azione (una settimana dalla comunicazione alla parte ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, del GPK; tuttavia l'organo giurisdizionale è libero di fissare un termine più lungo);
  • il termine per fornire risposta alla domanda del convenuto, per la specificazione di prove, per contestare la veridicità degli elementi di prova contenuti nell'esposizione della domanda, per presentare una domanda riconvenzionale, per la presentazione di terzi (accessori) ad opera del convenuto e per avviare azioni contro gli stessi, nonché per contestare la procedura stabilita dall'organo giurisdizionale per l'esame del procedimento. Tale termine inizia a decorrere dalla ricezione del duplicato dell'esposizione dell'azione da parte del convenuto ed è pari a un mese o a due settimane a seconda che il procedimento sia soggetto alla procedura normale o a quella per le domande speciali per l'esame di controversie in materia commerciale (articolo 131 e articolo 367 del GPK);
  • il termine per richiedere all'attore di presentare una memoria aggiuntiva nei procedimenti relativi a controversie commerciali (due settimane dal ricevimento della risposta del convenuto; articolo 372 del GPK);
  • il termine concesso al convenuto per rispondere alla memoria aggiuntiva nei procedimenti relativi a controversie commerciali (due settimane dal ricevimento dell'esposizione aggiuntiva della domanda; articolo 373 del GPK);
  • il termine per l'impugnazione di sentenze pronunciate dall'organo giurisdizionale (due settimane dalla notifica della sentenza alla parte; articolo 259 del GPK);
  • il termine per la risposta all'impugnazione da parte dell'opponente e per la presentazione di una contro-impugnazione (due settimane dal ricevimento di una copia dell'impugnazione; articolo 263 del GPK);
  • il termine per l'impugnazione per cassazione contro sentenze pronunciate dall'organo giurisdizionale (un mese dalla notificazione della sentenza alla parte; articolo 283 del GPK);
  • il termine per l'impugnazione di sentenze emesse dall'organo giurisdizionale (una settimana dalla comunicazione della sentenza alla parte e, qualora la sentenza in questione sia stata comunicata nel corso di un'udienza alla quale la parte ha partecipato, il termine decorre dalla data di tale udienza; articolo 275 del GPK);
  • il termine per la presentazione di una domanda di annullamento di una decisione eseguita (tre mesi dal verificarsi del motivo che giustifica detta domanda di annullamento; articolo 305 del GPK);
  • il termine entro il quale la parte può chiedere la ricusazione del giudice (la prima udienza successiva al verificarsi del motivo che giustifica la ricusazione o al momento in cui la parte è venuta a conoscenza di tale motivo; articolo 23 del GPK);
  • il termine entro il quale la parte può presentare un'opposizione per mancanza di competenza giurisdizionale esclusiva (fino al completamento del procedimento di secondo grado; articolo 119 del GPK);
  • il termine entro il quale una parte può presentare un'opposizione per mancanza di competenza giurisdizionale territoriale in base all'ubicazione del bene immobile: fino al completamento dell'inchiesta giudiziaria di primo grado (articolo 119 del GPK) e, in tutti gli altri casi di violazione delle norme in materia di competenza territoriale, un'opposizione può essere presentata soltanto dal convenuto entro il termine per la risposta alla domanda (articolo 119 del GPK). Nelle azioni promosse da consumatori e in quelle avviate da una parte lesa nei confronti di un assicuratore, del Garantsionen fond (fondo di garanzia) e del Natsionalno byuro na balgarskite avtomobilni zastrahovateli (Ufficio nazionale degli assicuratori bulgari di autoveicoli), l'organo giurisdizionale garantisce di propria iniziativa il rispetto della competenza giurisdizionale territoriale fino alla chiusura della prima udienza in aula;
  • il termine entro il quale l'attore può ritirare l'esposizione della domanda senza il consenso del convenuto (fino al completamento della prima udienza; articolo 232 del GPK);
  • il termine entro il quale una parte può presentare una domanda incidentale (in occasione della prima udienza per l'attore ed entro il termine per la risposta all'esposizione della domanda da parte del convenuto; articolo 212 del GPK);
  • il termine per contestare la veridicità di un documento: con la risposta all'azione legale con la quale tale documento viene presentato, al più tardi, e se presentato unitamente all'esposizione della domanda, il convenuto deve contestare tale documento nella sua risposta scritta (articolo 193 del GPK);
  • il termine per presentare un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento (due settimane dalla notificazione dell'ingiunzione; articolo 414 del GPK);
  • il termine per impugnare un rifiuto ad emettere un'ingiunzione di pagamento (una settimana dalla comunicazione al richiedente; articolo 413 del GPK);
  • il termine per impugnare l'ordinanza per l'emissione di un titolo esecutivo (due settimane che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza per il richiedente e dalla notificazione della richiesta di adempimento volontario per il debitore; articolo 407 del GPK);
  • il termine per l'adempimento volontario da parte del debitore nei procedimenti di esecuzione (due settimane dalla notificazione della richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario; articolo 428 del GPK);
  • il termine per impugnare le azioni dell'ufficiale giudiziario (una settimana dall'esecuzione dell'azione se la parte ha partecipato a tale esecuzione o se è stata regolarmente convocata e, in altri casi, dalla data della notificazione; articolo 436 del GPK);
  • il termine per la presentazione di una domanda nel contesto di procedure concorsuali (entro un mese ed entro tre mesi, rispettivamente, dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione di apertura della procedura concorsuale; articolo 685 e articolo 688 della legge sul commercio);
  • il termine per la richiesta di un piano di ricostituzione (entro un mese dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dell'organo giurisdizionale per l'approvazione dell'elenco delle dei crediti accettati; articolo 696 della legge sul commercio);
  • il termine per la presentazione di opposizioni contro l'elenco dei crediti accettati (sette giorni dalla divulgazione dell'elenco nel registro delle imprese; articolo 690 della legge sul commercio);
  • il termine per la presentazione di opposizioni contro il resoconto di assegnazione preparato dal curatore fallimentare (quattordici giorni dall'iscrizione del resoconto nel registro delle imprese; articolo 727 della legge sul commercio);
  • i termini perentori per l'esecuzione di atti processuali pertinenti sono anch'essi disciplinati da altre leggi speciali che non è possibile elencare in maniera esaustiva: la legge sul commercio in relazione ai procedimenti concernenti lo stabilimento di operatori, la ZBN, il Kodeks za zastrahovaneto (codice delle assicurazioni), ecc.

I termini determinati dall'organo giurisdizionale includono:

  • il termine per l'assunzione delle prove (articolo 157 del GPK);
  • il termine per il deposito dei costi per l'assunzione delle prove (convocazione di testimoni, pagamento del compenso per i consulenti tecnici, ecc.) (articolo 160 del GPK);
  • il termine per porre rimedio a irregolarità di un atto processuale eseguito dalla parte (articolo 101 del GPK);
  • il termine per la registrazione dell'esposizione dell'azione, che di norma è superiore a una settimana.

I termini sono altresì divisi in due tipi a seconda che possano essere prorogati dall'organo giurisdizionale oppure che tale opzione sia esclusa. Tutti i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale sono soggetti a proroga. I termini per l'impugnazione e per la presentazione di una richiesta di annullamento di una sentenza esecutiva non sono soggetti a proroga: articolo 63, terzo comma, del GPK.

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

I giorni festivi includono:

1° gennaio – Capodanno;

3 marzo – Festa della liberazione – Festa nazionale;

1° maggio – Festa del lavoro;

6 maggio – Festa di San Giorgio, Giornata del coraggio e dell'esercito bulgaro;

24 maggio – Giornata dell'istruzione e della cultura bulgara e della letteratura slava;

6 settembre – Giornata dell'unificazione;

22 settembre – Giornata dell'indipendenza;

1° novembre – Giornata del Risveglio Nazionale: giornata non lavorativa per tutti gli istituti di istruzione e giornata lavorativa per tutte le altre persone giuridiche;

24 dicembre – Vigilia di Natale, 25 e 26 dicembre – Natale;

Venerdì Santo, Sabato Santo e domenica di Pasqua – due giorni (domenica e lunedì), che sono fissati per la celebrazione nell'anno rispettivo.

Il consiglio dei ministri può altresì dichiarare, in un'unica occasione, altri giorni come giorni festivi, giorni per la celebrazione di determinate professioni, così come giornate non lavorative durante l'anno.

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

Le norme generali in materia di termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). Numerose leggi speciali stabiliscono inoltre termini perentori per l'esercizio dei diritti procedurali, ad esempio l'articolo 74 della legge sul commercio, gli articoli 19 e 25 della Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (ZTRRYLNT) (legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro), ecc. Informazioni generali sulle norme generali stabilite nel capo sette del codice di procedura civile "Termini e rimessione in termini" sono presentate nelle risposte alle domande 4, 5 e 6.

Le norme generali sui termini di prescrizione sono stabilite dagli articoli 110 e seguenti della legge sulle obbligazioni e sui contratti. Cfr. punto 1.

Le norme generali sui termini per l'adempimento in relazione alle obbligazioni derivanti da relazioni che determinano obbligazioni sono stabilite negli articoli 69-72 della legge sulle obbligazioni e sui contratti.

Qualora i presupposti definiti dal diritto processuale (articoli 61, 229 e 432 del GPK) siano soddisfatti, i termini processuali stabiliti cessano di decorrere, nel qual caso la cessazione inizia dall'evento che ha causato la sospensione del procedimento. I procedimenti vengono sospesi quando interviene un ostacolo al loro avanzamento il quale, fino alla sua rimozione, rende inammissibile l'esecuzione di atti processuali, fatta eccezione per la garanzia dell'azione. Una volta rimosso l'impedimento (ad esempio decesso di una parte, necessità di istituire una tutela, esistenza di procedimenti sottostanti, ecc.), i procedimenti riprendono; di conseguenza tutte le azioni intraprese prima della sospensione conservano la loro validità.

Leggi speciali stabiliscono altri termini più brevi rispetto al termine di prescrizione usuale.

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

Il momento iniziale dal quale inizia a decorrere il termine per l'avvio di un determinato atto processuale è, di norma, la data in cui la parte viene informata del fatto che essa dovrebbe eseguire tale atto oppure riceve la notificazione corrispondente di un atto emesso dall'organo giurisdizionale nei confronti del quale è possibile presentare un ricorso.

  • Il termine per porre rimedio a qualsiasi irregolarità dell'esposizione della domanda decorre dalla data in cui le istruzioni dell'organo giurisdizionale vengono comunicate alla parte;
  • il termine concesso al convenuto per presentare una risposta scritta all'esposizione della domanda decorre dal ricevimento di una copia di tale esposizione e delle prove correlate; inoltre, nella notificazione tramite la quale l'organo giurisdizionale invia le copie al convenuto detto organo deve specificare il termine per la risposta e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine;
  • il termine per impugnare una sentenza decorre dal momento della sua notificazione alla parte;
  • il termine per impugnare una sentenza pronunciata nel contesto di una causa esaminata ai sensi della procedura relativa ai "procedimenti sommari" (parte terza, capo 25 del codice di procedura civile) decorre dalla data in cui l'organo giurisdizionale ha dichiarato che avrebbe divulgato la propria sentenza;
  • il termine per l'impugnazione della sentenza decorre dalla loro comunicazione alla parte e, qualora la sentenza in questione sia stata comunicata nel corso di un'udienza alla quale la parte ha partecipato, il termine decorre dalla data di tale udienza;
  • l'impugnazione di azioni di un ufficiale giudiziario deve avvenire entro un termine di una settimana dall'esecuzione dell'azione se la parte ha partecipato a tale esecuzione o se è stata regolarmente convocata e, in altri casi, dalla data della comunicazione;
  • nel contesto delle procedure concorsuali i termini decorrono dalla divulgazione dell'azione pertinente del curatore fallimentare (ad esempio, compilazione di un elenco di creditori con i crediti accettati) oppure da un atto dell'organo giurisdizionale iscritto nel registro delle imprese.

Esistono anche dei termini che iniziano a decorrere dal momento dell'avvio del procedimento per la composizione di controversie, in quanto la legge stabilisce soltanto il momento finale per la loro esecuzione.

Ad esempio:

  • l'attore può modificare i motivi o l'istanza relativa alla sua domanda oppure rinunciare all'azione senza il consenso del convenuto fino al completamento della prima udienza nel contesto della causa;
  • ciascuno dei successori coinvolti in un procedimento di divisione può, al momento della prima udienza, richiedere, presentando un'istanza scritta, che vengano inclusi beni aggiuntivi ai beni oggetto di divisione, ecc.

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

Il termine decorre dal momento della notificazione alla parte. Il momento in cui si ritiene che la notificazione alla parte sia stata correttamente eseguita viene determinato in maniera diversa, a seconda della modalità di notificazione. Il capo VI "Notificazioni e citazioni" del codice di procedura civile stabilisce le norme concernenti le modalità di notificazione e citazione nei confronti delle parti, nonché il momento in cui si ritiene che tali notificazioni siano state debitamente eseguite.

Laddove la notificazione avvenga di persona al destinatario o al suo rappresentante oppure ad un'altra persona, rispettivamente, che vive o lavora presso l'indirizzo previsto, la citazione deve indicare la data in cui la notificazione è stata ricevuta dalla persona, se è stata consegnata da un messo dell'organo giurisdizionale o da un impiegato delle poste. A partire da tale data iniziano a decorrere i termini per l'esecuzione dell'atto processuale pertinente.

Le notificazioni possono essere effettuate anche tramite l'invio a un indirizzo di posta elettronica specificato dalla parte; in tal caso, le notificazioni si considerano debitamente eseguite al momento del loro inserimento nel sistema informativo specificato.

In presenza di presupposti giuridici (ad esempio, quando la parte ha modificato l'indirizzo specificato per la causa senza avvisare l'organo giurisdizionale), l'organo giurisdizionale può ordinare che la notificazione venga effettuata allegando l'atto da notificare al fascicolo della causa, nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla data dell'aggiunta di tale allegato. Si tratta di una notificazione o comunicazione sostitutiva alla quale si ricorre quando non viene rispettato un obbligo procedurale imposto.

Nel caso non sia possibile reperire un convenuto presso il suo indirizzo permanente e non si trovi nessuna persona che possa ricevere la notificazione, la persona incaricata della notifica deve apporre un avviso sulla porta o sulla cassetta delle lettere specificando che i documenti sono stati lasciati presso l'ufficio competente dell'organo giurisdizionale e possono essere ritirati entro due settimane dalla data della notificazione. In questo caso, qualora il convenuto non si presenti a ritirare gli atti, la notificazione e i documenti correlati vengono considerati essere stati notificati alla scadenza del termine per il loro ritiro.

In tale situazione la notificazione o comunicazione sostitutiva deriva dal mancato rispetto da parte della persona fisica dell'obbligo amministrativo di dichiarare un indirizzo permanente e aggiornato presso il quale si suppone detta persona si trovi.

Nei confronti di operatori commerciali e persone giuridiche iscritti in un registro pertinente, le notificazioni o comunicazioni sono effettuate all'ultimo indirizzo dichiarato in tale registro. Se un ufficio non esiste all'indirizzo ivi riportato e non viene trovata alcuna insegna aziendale, ossia vi è motivo di credere che la persona giuridica in questione abbia lasciato il proprio indirizzo, tutte le notificazioni o comunicazioni vengono inserite nel fascicolo del caso e considerate debitamente notificate o comunicate: articolo 50, secondo comma, del GPK.

Se l'operatore è presente presso l'indirizzo iscritto nel registro ma la persona che effettua la notificazione o comunicazione non ottiene accesso all'ufficio o non trova nessuno disposto ad accettare la notificazione o comunicazione, la persona che la effettua affigge una notifica e, fatto salvo il caso in cui siano ricevuti entro due settimane da tale affissione, i documenti sono considerati debitamente notificati o comunicati (notificazione o comunicazione sostitutiva).

6 Nel caso in cui l’accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell’accadimento è incluso nel calcolo del termine?

Il termine è computato in anni, settimane e giorni. Un termine computato in giorni viene calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio del termine e scade alla fine dell'ultimo giorno. Ad esempio, se a una parte viene intimato di porre rimedio a irregolarità in un atto processuale entro sette giorni e la notificazione avviene il 1° giugno, tale data è la data di inizio del termine, tuttavia il conteggio comincia a decorrere dal giorno di calendario successivo, ossia il 2 giugno, e il termine scadrà l'8 giugno.

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

I termini sono computati in giorni di calendario. Se, tuttavia, il termine scade in un giorno non lavorativo (fine settimana o festivo), si ritiene che scada il primo giorno lavorativo successivo a quello non lavorativo.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

Un termine che viene computato in settimane scade nel rispettivo giorno dell'ultima settimana. Ad esempio, se a una parte viene intimato di rimediare a irregolarità presenti nell'esposizione della domanda entro una settimana e la notificazione corrispondente avviene il venerdì, il termine scadrà il venerdì della settimana successiva.

Un termine che viene computato in mesi scade alla data corrispondente dell'ultimo mese e, qualora l'ultimo mese non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

Un termine che viene computato in anni scade alla data corrispondente dell'ultimo anno e, qualora l'ultimo anno non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale anno.

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

Cfr. risposta alla domanda 8.

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

Se l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine scade sempre il primo giorno lavorativo seguente.

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.

Tutti gli altri termini di legge e stabiliti da un organo giurisdizionale possono essere prorogati da quest'ultimo su richiesta della parte interessata, presentata prima della scadenza del termine, qualora vi siano fondati motivi (articolo 63 del GPK). Il nuovo termine stabilito non potrà essere più breve rispetto a quello inizialmente definito. Il termine prorogato decorre dalla scadenza di quello iniziale. La decisione in base alla quale il termine viene prorogato (e la decisione in base alla quale tale proroga viene respinta) non viene comunicata alla parte che, pertanto, dovrebbe seguire attivamente l'attività dell'organo giurisdizionale.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

Il codice di procedura civile stabilisce le norme generali per l'impugnazione di sentenze e ordinanze in tutte le questioni di natura civile e commerciale, prevedendo:

  • un termine di due settimane per impugnare sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale, che decorre dalla notificazione della sentenza alla parte;
  • un termine di un mese per presentare un'impugnazione per cassazione in relazione a sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale, che decorre dalla notificazione della sentenza alla parte;
  • un termine di una settimana per l'impugnazione di una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale, che decorre dalla sua comunicazione alla parte e, qualora la sentenza in questione sia stata comunicata nel corso di un'udienza alla quale la parte ha partecipato, tale termine decorre dalla data di tale udienza.

Le esclusioni a tali norme generali sono stabilite in maniera esauriente dalla legge e si basano sulle caratteristiche specifiche dei procedimenti pertinenti. Tali esclusioni sono previste in caso di:

  • decisioni relative all'avvio di procedure concorsuali soggette a impugnazione entro sette giorni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese;
  • decisioni che respingono un'istanza di apertura di una procedura concorsuale, soggette a impugnazione entro sette giorni dalla data della notificazione secondo la procedura prevista dal codice di procedura civile;
  • una decisione nel contesto di un procedimento di divisione che un organo giurisdizionale pronuncia in relazione alle domande di parti coinvolte nella divisione di conti, una decisione che assoggetta un immobile indivisibile a una vendita pubblica, una decisione che assegna un immobile indivisibile a una delle parti coinvolte nella divisione e una decisione di divulgazione del protocollo di divisione finale possono essere soggette a impugnazione tramite ricorso congiunto entro il termine previsto per l'impugnazione dell'ultima decisione;
  • una decisione emessa in contumacia non è soggetta a impugnazione, tuttavia, entro un mese dalla sua notificazione la parte contro cui tale decisione è stata emessa può chiedere all'organo giurisdizionale di appello competente di annullare la decisione qualora detta parte non sia stata in grado di partecipare alla causa;
  • una decisione che acconsente a un divorzio consensuale non è soggetta a impugnazione;
  • vi sono inoltre altre situazioni speciali che disciplinano i termini per presentare ricorso contro una sentenza: ad esempio una decisione sull'ingresso di un partito politico è soggetta a impugnazione entro sette giorni.

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

Non è previsto che l'organo giurisdizionale possa abbreviare i termini stabiliti dallo stesso o dalla legge; detto organo può soltanto prorogare tali termini su richiesta delle parti. Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.

Tuttavia, non vi sono impedimenti di sorta al fatto che l'organo giurisdizionale modifichi, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, la data di un'udienza pianificandola per una data precedente o successiva, qualora ciò venga richiesto in ragione di circostanze importanti. In tali casi, tuttavia, l'organo giurisdizionale deve notificare la nuova data alle parti e la notificazione deve avere luogo al più tardi entro una settimana prima della data dell'udienza.

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l’interessato perde il beneficio di tale termine?

Le norme procedurali del codice di procedura civile, ivi incluse quelle relative alla proroga di termini, si applicano a tutti i partecipanti al procedimento, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

Il principio comune prevede che gli atti processuali eseguiti dopo la scadenza dei termini non vengano presi in considerazione dall'organo giurisdizionale. Oltre a questa norma, il codice di procedura civile prevede espressamente che, qualora non si rimedi tempestivamente a eventuali carenze dell'esposizione della domanda, la stessa venga dichiarata inammissibile. Qualora un'impugnazione, una richiesta di annullamento o un'opposizione a un titolo esecutivo vengano presentate dopo la scadenza del termine previsto, le stesse vengono dichiarate inammissibili per presentazione oltre i termini. Qualora una parte non riesca a presentare nei termini previsti le prove delle quali dispone, dette prove non saranno ammesse nel procedimento a meno che tale omissione non sia dovuta a circostanze particolari impreviste. La mancata osservanza dei termini processuali preclude l'esercizio dei diritti per i quali essi sono previsti.

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

Una parte che non abbia rispettato il termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale può chiedere la rimessione in termini qualora dimostri che detta inosservanza era dovuta a circostanze particolari impreviste che la parte non era in grado di controllare. Non è ammessa alcuna rimessione in termini nel caso in cui fosse stato possibile concedere una proroga del termine per l'esecuzione dell'atto processuale.

Una richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto deve essere presentata entro una settimana dalla notificazione del mancato rispetto del termine, indicando tutte le circostanze che giustificherebbero detta rimessione in termini e fornendo qualsiasi prova del merito della richiesta. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale dinanzi il quale il relativo atto processuale avrebbe dovuto essere stato eseguito. Unitamente alla richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto, devono essere presentati anche gli atti per i quali viene richiesta detta rimessione in termini e, qualora il termine riguardi il pagamento di spese, l'organo giurisdizionale stabilirà un nuovo termine per la loro corresponsione.

La richiesta viene obbligatoriamente esaminata in aula. Se la richiesta viene concessa, i diritti decaduti vengono ripristinati.

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021

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