

Trova informazioni a seconda delle regioni
I termini processuali sono periodi di tempo entro i quali deve essere eseguito un atto processuale.
I termini processuali possono essere classificati come segue, a seconda dei soggetti tenuti al loro rispetto.
I termini che deve osservare un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario sono stabiliti per legge e sono generalmente brevi. Nei procedimenti civili tali termini sono compresi tra 1 e 30 giorni [per esempio, 15 giorni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2 del codice di procedura civile; 30 giorni ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 9; 15 giorni ai sensi dell'articolo 341.6, paragrafo 2]. Un giudice deve deliberare in merito all'accettazione di una domanda entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, ma se la domanda è volta ad ottenere il rimpatrio di un minore in Lettonia ed è indirizzata alle autorità di un altro paese, la decisione è adottata dal giudice in udienza entro 15 giorni dall'avvio del procedimento. La decisione in merito alle garanzie di un credito deve essere adottata entro il giorno successivo all'avvio del procedimento. La decisione in merito all'adozione di provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza deve essere adottata al più tardi entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda, qualora non sia richiesta l'assunzione di ulteriori prove o un ritardo possa pregiudicare pesantemente i diritti della parte attrice; in altri casi, la decisione deve essere presa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Per alcune categorie di procedimenti è prescritto un termine entro il quale occorre iniziare e terminare l'esame di una causa, nonché emettere una decisione in merito. Una copia autentica di una sentenza o di una decisione deve essere prodotta entro tre giorni al massimo dalla pronuncia della stessa o, nel caso di un procedimento abbreviato, entro tre giorni dalla redazione del testo integrale della sentenza. La legge prevede inoltre altri termini processuali. Talvolta, un giudice o un ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire taluni atti processuali senza indugio. In determinati casi previsti dalla legge sono stabiliti termini generali che i giudici possono rendere specifici, decidendo in merito al termine entro il quale occorre eseguire un determinato atto processuale. Nel caso di procedimenti complessi, un giudice può predisporre una sintesi della sentenza, composta soltanto da una parte introduttiva e da un dispositivo. Il giudice dovrà poi predisporre il testo integrale della sentenza entro 14 giorni, e dovrà rendere nota la data in cui il testo integrale sarà disponibile. Il codice di procedura civile non specifica i termini entro i quali un giudice debba istruire un processo civile e statuire nel merito. Ciononostante, l'articolo 28 della legge sul potere giudiziario stabilisce che, al fine di garantire la difesa dei diritti violati di una persona, un organo giurisdizionale è tenuto a esaminare il procedimento "in maniera tempestiva" (savlaicīgi), ovvero deve statuire nel merito il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, in deroga alla procedura giudiziaria ordinaria, il codice di procedura civile fissa termini processuali speciali per l'esame delle domande nell'ambito di determinate categorie di cause civili assoggettate a procedure speciali: per esempio, un giudice deve adottare una decisione in merito a una domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza. Vi sono inoltre alcune disposizioni di normative specifiche che indicano le cause da sottoporre a procedure straordinarie (per esempio, si deve dare la priorità alle azioni dirette a garantire i diritti e gli interessi dei minori, come stabilisce la legge sulla tutela dei diritti del bambino).
Il codice di procedura civile fissa altresì i termini relativi ad atti processuali che devono essere poste in essere dalle parti del procedimento: 14 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle prove, salvo che il giudice stabilisca termini diversi; 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare (blakus sūdzība); 20 giorni per la presentazione di un'impugnazione (apelācija), e così via. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i termini applicabili alle parti del procedimento o ad altri soggetti interessati sono fissati dall'organo giurisdizionale, dal giudice o dall'ufficiale giudiziario, che stabiliscono una data specifica laddove la legge fissa un termine generale, o fissano un termine in maniera autonoma, considerando il tipo di azione procedurale, la distanza dal luogo di residenza o dal luogo in cui si trova una persona e le altre circostanze.
I termini applicabili a persone che non sono parti nel procedimento vengono stabiliti soltanto da un organo giurisdizionale o da un giudice.
I principali tipi di termini sono i seguenti:
Termini per la sospensione del procedimento:
Termine per la presentazione di un ricorso di impugnazione (apelācija): è possibile presentare un ricorso per impugnare una sentenza emessa da un giudice di primo grado entro venti giorni dalla sua pronuncia. Qualora sia stata emessa una sintesi della sentenza, il periodo autorizzato per la presentazione di un ricorso decorre dalla data stabilita dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se il testo integrale della sentenza viene predisposto dopo la data stabilita, il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data in cui il testo integrale della sentenza viene effettivamente reso disponibile. Sono irricevibili e vengono restituiti al richiedente i ricorsi presentati successivamente alla scadenza dei termini.
Termine per la presentazione di un ricorso complementare (blakus sūdzība): è possibile presentare un ricorso complementare entro 10 giorni dalla data in cui viene emessa la sentenza del tribunale, salvo diversamente specificato dal codice di procedura civile. Sono irricevibili e vengono restituiti al richiedente le domande presentate successivamente alla scadenza dei termini.
Termine per la presentazione di un'istanza relativa a nuovi fatti sopravvenuti. Per la presentazione di un'istanza:
Termini per la presentazione di atti esecutivi: è possibile presentare un atto esecutivo al fine di procedere all'esecuzione forzata entro 10 anni dall'entrata in vigore di una decisione del giudice o dell'organo giurisdizionale, salvo che la legge fissi altri termini di prescrizione.
Qualora una sentenza del giudice stabilisca che il recupero di un credito deve avvenire tramite pagamenti periodici, l'atto di esecuzione rimarrà in vigore durante tutto il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati i pagamenti; il summenzionato periodo di 10 anni, tuttavia, inizierà a decorrere dall'ultimo giorno previsto per ciascun pagamento.
Conformemente alla legge sui giorni festivi, di commemorazione e giorni di particolari celebrazioni (likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»), le festività nazionali sono le seguenti:
Gli ortodossi, i credenti e le persone di altre confessioni celebrano le festività di Pasqua, Pentecoste e Natale alle date stabilite dalle loro confessioni.
Qualora il 4 maggio, il giorno finale del Festival nazionale lettone di canti e danze o il 18 novembre cadano di sabato o di domenica, il giorno festivo viene prolungato al primo giorno lavorativo seguente.
Gli atti processuali sono soggetti a termini fissati dalla legge. Qualora la legge non prescriva termini processuali, gli stessi verranno determinati dall'organo giurisdizionale o dal giudice. Il termine stabilito da un organo giurisdizionale o da un giudice deve avere una durata sufficiente a consentire il compimento dell'azione procedurale.
Il termine può consistere in una data precisa, in un periodo che scade in una data precisa o in un periodo espresso in anni, mesi, giorni o ore. Qualora l'atto processuale non debba essere compiuto entro una determinata data, esso potrà essere eseguito in qualsiasi data all'interno del periodo indicato. È possibile determinare detto periodo con riferimento al verificarsi di un evento.
Un termine processuale espresso in anni, mesi o giorni inizia a decorrere dal giorno successivo alla data o all'evento che indica il suo inizio.
Un termine processuale espresso in ore inizia a decorrere dall'ora successiva all'evento che indica il suo inizio.
Un atto viene notificato a una persona fisica presso il luogo di residenza dichiarato o, qualora il destinatario abbia indicato un indirizzo supplementare, a quest'ultimo recapito, ovvero all'indirizzo che abbia indicato ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Il destinatario di un atto giudiziario deve essere raggiungibile all'indirizzo di residenza dichiarato, a un altro indirizzo che abbia indicato o all'indirizzo comunicato ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Qualora il luogo di residenza del convenuto sia ignoto e questi non abbia indicato un indirizzo ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria, gli atti verranno inviati all'indirizzo del convenuto indicato dall'attore, o all'indirizzo ottenuto dall'autorità giudiziaria come prova della residenza effettiva della parte interessata. Gli atti giudiziari possono anche essere recapitati al destinatario presso il posto di lavoro.
Gli atti che provengono dall'organo giurisdizionale sono trasmessi per email nel caso in cui una delle parti processuali abbia informato la cancelleria che accetta la comunicazione in questa modalità. In questo caso, gli atti processuali sono inviati all'indirizzo email indicato dalla parte stessa. Nel caso in cui la cancelleria constati l'esistenza di ostacoli alla comunicazione o alla notifica dei documenti con la suddetta modalità, esse vengono comunicati o notificati con altra modalità (come indicato nel secondo comma del relativo articolo).
Se una delle parti ha informato l'organo giurisdizionale che accetta la comunicazione per email e comunica la registrazione della sua partecipazione al sistema online, gli atti processuali saranno trasmessi dal sistema online. In caso di ostacoli tecnici riscontrati dall'organo giurisdizionale, questi ultimi sono comunicati con un'altra modalità indicata al secondo comma del relativo articolo. Le ingiunzioni emesse dal tribunale sono comunque inviate all'indirizzo email indicato dalla parte processuale.
Si deve osservare che, qualora un atto giudiziario sia stato recapitato al luogo di residenza dichiarato di una persona fisica o ad un diverso indirizzo da questa indicato, compreso quello indicato ai fini della corrispondenza con l'organo giurisdizionale, ovvero, nel caso di una persona giuridica, alla sua sede legale, e l'ufficio postale abbia apposto un timbro attestante la consegna dell'atto o la restituzione di questo al mittente, tale circostanza, di per sé, non serve a certificare la notificazione dell'atto. Il destinatario potrebbe confutare la presunzione che i documenti siano stati notificati il settimo giorno dalla data di spedizione, se sono stati spediti per posta ordinaria, o il terzo giorno dalla data dell'invio, qualora siano stati inviati a mezzo di posta elettronica, adducendo circostanze oggettive al di fuori del suo controllo che gli hanno impedito di ricevere i documenti in questione all'indirizzo indicato.
Tuttavia, qualora gli atti giudiziari siano consegnati da un messo al destinatario in persona, dietro firma di una ricevuta, o una parte in causa abbia consegnato l'atto in questione al destinatario in persona dietro firma di una ricevuta, o ancora nel caso in cui, nel consegnare personalmente i documenti, il messo incaricato non trovi il destinatario nel luogo di residenza e quindi consegni gli atti ad un qualsiasi familiare adulto che abita con il destinatario, si considera che i documenti siano stati notificati nel giorno in cui sono stati accettati dal destinatario o da un'altra persona per conto di quest'ultimo.
Qualora il destinatario rifiuti di accettare un atto giudiziario, si considera che la notifica sia avvenuta nel giorno in cui il destinatario ha respinto l'atto.
Se un atto viene spedito per posta ordinaria, si considera che sia stato notificato sette giorni dopo la spedizione.
Se un atto viene inviato a mezzo di posta elettronica, si considera che sia stato notificato il terzo giorno successivo alla data d'invio.
No. Se il verificarsi di un fatto specifico determina il momento iniziale per il decorso del termine, il computo inizia dal giorno successivo al verificarsi di tale fatto.
Se un termine è espresso in giorni, il computo dei giorni include tutti i giorni di calendario.
Se un termine è espresso in anni, mesi o giorni si considerano i giorni di calendario.
Un termine espresso in anni scade nel giorno e nel mese corrispondente dell'ultimo anno di riferimento.
Un termine espresso in mesi scade alla data corrispondente dell'ultimo mese di riferimento. Se un termine espresso in mesi scade in un mese in cui manca la rispettiva data, il termine scade in corrispondenza dell'ultimo giorno di tale mese.
Un termine prorogato fino a una data determinata scade in quella data.
Se il termine scade un sabato, una domenica o un giorno festivo prescritto, esso è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
I termini fissati da un organo giurisdizionale o da un giudice possono essere prorogati su richiesta di una parte in causa, ma i termini prescritti dalla legge sono perentori. Tuttavia, anche nel caso di un termine di legge una parte può chiedere la rimessione in termini. La domanda di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata al giudice presso il quale l'atto doveva essere compiuto; il giudice decide con procedura scritta. Le parti sono informate per iscritto in merito all'esame della domanda ricevendone una copia. L'istanza di rimessione è corredata dalla documentazione necessaria per l'esecuzione dell'azione procedurale e dei documenti che giustificano la rimessione in termini.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice in composizione monocratica. È possibile presentare un ricorso complementare contro la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una richiesta di proroga o di rimessione in termini.
Un ricorso complementare deve essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui il giudice adotta la decisione impugnata.
Qualora una decisione sia presa in esito a una procedura scritta, il termine per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione della decisione.
Se una decisione viene adottata in assenza di una delle parti (per esempio, una decisione che disponga l'assunzione di prove o l'adozione di una misura cautelare provvisoria), il termine per presentare un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione o di invio della decisione.
Se una persona ha la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo è noto, una decisione giudiziaria può essere spedita in conformità della normativa vigente dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e l'interessato potrà presentare opposizione entro 15 giorni dalla data di notificazione della decisione o dalla data in cui riceve una copia del testo integrale della decisione, nel caso di un giudizio abbreviato.
I ricorsi in appello (apelācija) devono essere proposti entro 20 giorni dalla data di pronunciamento della sentenza o, nel caso di un giudizio abbreviato, dalla data fissata dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene predisposta tardivamente, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data in cui la sentenza è stata effettivamente predisposta.
Qualora una persona abbia la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo sia noto, una copia della sentenza può essere spedita in conformità della vigente normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e tale persona può interporre appello entro 20 giorni dalla data di spedizione della copia della sentenza.
Un ricorso per motivi di diritto (kasācija) deve essere presentato entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata; tuttavia, nel caso di un giudizio abbreviato, il termine di 30 giorni decorre dalla data fissata dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene predisposta tardivamente, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data in cui la sentenza è stata effettivamente predisposta.
Qualora una persona abbia la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo sia noto, una copia della sentenza può essere spedita in conformità della vigente normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e tale persona può proporre un ricorso per motivi di diritto entro 30 giorni dalla data dell'invio della copia della sentenza.
Il ricorso in appello, che sia di merito oppure solo per motivi di diritto, qualora sia proposto tardivamente è considerato irricevibile e viene restituito al mittente. La decisione del giudice che dichiara irricevibile un qualsiasi ricorso in appello può essere impugnata entro 10 giorni dall'adozione della decisione.
Per determinate tipologie di controversie, per esempio nel caso di una controversia relativa al riconoscimento della decisione di un giudice straniero, possono essere stabiliti termini specifici per le impugnazioni, caso per caso, nell'ambito delle norme che disciplinano la procedura civile.
Il giudice deve rimandare l'esame di una causa e fissare un'altra data per l'udienza se:
Inoltre, in alcuni casi il tribunale può rinviare la decisione.
Il tribunale può rinviare la decisione:
In Lettonia non esiste tale possibilità. Ai sensi del codice di procedura civile, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari ad una persona che abbia la residenza o la dimora al di fuori della Lettonia segue un iter diverso e i termini processuali che iniziano a decorrere dal ricevimento di un atto giudiziario sono calcolati in maniera diversa.
Per esempio, di norma, l'impugnazione di una sentenza di primo grado può essere presentata entro 20 giorni dall'emissione della sentenza. Se la sentenza viene spedita a una parte che risiede o si trova in una località al di fuori dei confini lettoni, tale persona può proporre impugnazione entro 20 giorni dalla data di notificazione di una copia della sentenza. Ove la legge stabilisca termini diversi per la presentazione di ricorsi avverso una sentenza di primo grado ad opera delle diverse parti in causa, la sentenza diventa esecutiva qualora non venga impugnata entro il termine previsto per il ricorso, calcolato a partire dal giorno di notificazione dell'ultima copia della sentenza.
La scadenza di un termine fissato dalla legge o dal giudice comporta la decadenza del potere di compiere l'atto. I ricorsi e gli atti presentati tardivamente non saranno ammessi.
Su richiesta di una parte il giudice può concedere la rimessione in termini, se ritiene che l'inosservanza del termine abbia una valida giustificazione.
Un giudice può rinnovare:
I termini puramente processuali associati a una prescrizione generale non possono essere prorogati; per esempio, non è rinnovabile il termine per la presentazione di un atto di esecuzione successivamente alla scadenza di un termine di 10 anni a partire dal giorno in cui la pertinente decisione dell'autorità giudiziaria diventa efficace.
Contestualmente alla rimessione nei termini, il giudice autorizza il compimento degli atti di procedura tardivi.
Su richiesta di una parte nel procedimento, i termini processuali fissati da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario possono essere prorogati prima della loro scadenza. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. In caso d'inosservanza di un termine fissato da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario, la persona per la quale tale termine era vincolante può richiedere che venga fissato un nuovo termine entro il quale compiere l'atto di procedura.
In caso d'inosservanza di un termine processuale, la richiesta di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata dinanzi all'autorità giudiziaria presso la quale l'atto avrebbe dovuto essere compiuto. Tale richiesta verrà esaminata nel corso di un'udienza, informando preventivamente le parti nel procedimento in merito alla data e al luogo dell'udienza. La decisione relativa all'istanza in questione verrà adottata anche in assenza delle parti all'udienza.
La domanda di rimessione in termini va corredata della documentazione necessaria per l'esecuzione dell'azione procedurale e dei documenti che giustificano la rimessione in termini.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato solo su intervento di un giudice in composizione monocratica.
Avverso la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una richiesta di proroga o di rimessione in termini è proponibile un ricorso complementare.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.