Termini processuali

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

I termini processuali sono periodi di tempo entro i quali deve essere eseguito un atto processuale.

I termini processuali possono essere classificati come segue, a seconda dei soggetti tenuti al loro rispetto.

I termini che deve osservare un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario sono stabiliti per legge e sono generalmente brevi. Nei procedimenti civili tali termini sono compresi tra 1 e 30 giorni [per esempio, 15 giorni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2 del codice di procedura civile; 30 giorni ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 9; 15 giorni ai sensi dell'articolo 341.6, paragrafo 2]. Un giudice deve deliberare in merito all'accettazione di una domanda entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, ma se la domanda è volta ad ottenere il rimpatrio di un minore in Lettonia ed è indirizzata alle autorità di un altro paese, la decisione è adottata dal giudice in udienza entro 15 giorni dall'avvio del procedimento. La decisione in merito alle garanzie di un credito deve essere adottata entro il giorno successivo all'avvio del procedimento. La decisione in merito all'adozione di provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza deve essere adottata al più tardi entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda, qualora non sia richiesta l'assunzione di ulteriori prove o un ritardo possa pregiudicare pesantemente i diritti della parte attrice; in altri casi, la decisione deve essere presa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Per alcune categorie di procedimenti è prescritto un termine entro il quale occorre iniziare e terminare l'esame di una causa, nonché emettere una decisione in merito. Una copia autentica di una sentenza o di una decisione deve essere prodotta entro tre giorni al massimo dalla pronuncia della stessa o, nel caso di un procedimento abbreviato, entro tre giorni dalla redazione del testo integrale della sentenza. La legge prevede inoltre altri termini processuali. Talvolta, un giudice o un ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire taluni atti processuali senza indugio. In determinati casi previsti dalla legge sono stabiliti termini generali che i giudici possono rendere specifici, decidendo in merito al termine entro il quale occorre eseguire un determinato atto processuale. Nel caso di procedimenti complessi, un giudice può predisporre una sintesi della sentenza, composta soltanto da una parte introduttiva e da un dispositivo. Il giudice dovrà poi predisporre il testo integrale della sentenza entro 14 giorni, e dovrà rendere nota la data in cui il testo integrale sarà disponibile. Il codice di procedura civile non specifica i termini entro i quali un giudice debba istruire un processo civile e statuire nel merito. Ciononostante, l'articolo 28 della legge sul potere giudiziario stabilisce che, al fine di garantire la difesa dei diritti violati di una persona, un organo giurisdizionale è tenuto a esaminare il procedimento "in maniera tempestiva" (savlaicīgi), ovvero deve statuire nel merito il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, in deroga alla procedura giudiziaria ordinaria, il codice di procedura civile fissa termini processuali speciali per l'esame delle domande nell'ambito di determinate categorie di cause civili assoggettate a procedure speciali: per esempio, un giudice deve adottare una decisione in merito a una domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza. Vi sono inoltre alcune disposizioni di normative specifiche che indicano le cause da sottoporre a procedure straordinarie (per esempio, si deve dare la priorità alle azioni dirette a garantire i diritti e gli interessi dei minori, come stabilisce la legge sulla tutela dei diritti del bambino).

Il codice di procedura civile fissa altresì i termini relativi ad atti processuali che devono essere poste in essere dalle parti del procedimento: 14 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle prove, salvo che il giudice stabilisca termini diversi; 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare (blakus sūdzība); 20 giorni per la presentazione di un'impugnazione (apelācija), e così via. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i termini applicabili alle parti del procedimento o ad altri soggetti interessati sono fissati dall'organo giurisdizionale, dal giudice o dall'ufficiale giudiziario, che stabiliscono una data specifica laddove la legge fissa un termine generale, o fissano un termine in maniera autonoma, considerando il tipo di azione procedurale, la distanza dal luogo di residenza o dal luogo in cui si trova una persona e le altre circostanze.

I termini applicabili a persone che non sono parti nel procedimento vengono stabiliti soltanto da un organo giurisdizionale o da un giudice.

I principali tipi di termini sono i seguenti:

  • termine per la presentazione delle prove: salvo che il giudice non specifichi diversamente, le prove devono essere presentate al più tardi 14 giorni prima dell'udienza. È possibile presentare delle prove nel corso di un processo, su richiesta motivata di una parte o di un partecipante al procedimento, a condizione che ciò non ritardi l'emissione della sentenza, che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto valido il motivo per cui le prove non sono state presentate puntualmente o che le prove siano relative a fatti sopravvenuti nel corso del processo. Qualora l'organo giurisdizionale non accetti le prove, non è possibile appellarsi contro tale decisione, ma è possibile sollevare obiezioni in merito nell'ambito di un ricorso in appello (apelācija) o per cassazione (kasācija);
  • termine per la presentazione di osservazioni da parte del convenuto: dopo che sia stato avviato un procedimento, al convenuto devono essere immediatamente inviati per posta raccomandata l'atto di citazione e le copie dei documenti di accompagnamento, specificando un termine per la presentazione di osservazioni per iscritto che sia compreso tra quindici e trenta giorni a partire dalla data di invio dell'atto di citazione;
  • termine per rimediare alle carenze nell'ambito di un'istanza di riapertura del procedimento e di riesame: entro venti giorni dall'emissione di una sentenza in contumacia, il convenuto può presentare al tribunale che ha emesso la sentenza un'istanza per la riapertura del procedimento e per sottoporre la causa a un nuovo esame.

Termini per la sospensione del procedimento:

  • qualora una delle parti nel procedimento o un terzo che avanzi pretese a parte sia costituito da una persona fisica deceduta o da una persona giuridica che abbia cessato di esistere e qualora il rapporto giuridico controverso consenta il trasferimento dei diritti, il periodo pertinente termina con l'indicazione di un successore avente causa o alla nomina di un rappresentante legale;
  • qualora una delle parti nel procedimento o un terzo abbia perso la propria capacità di agire, il periodo di riferimento scade al momento della nomina di un rappresentante legale;
  • qualora una delle parti nel procedimento o un terzo non possa partecipare alla causa in esame per motivi di grave malattia, età o inabilità, il periodo di riferimento termina alla scadenza stabilita dal giudice per la nomina di un rappresentante;
  • qualora il giudice emetta una decisione relativa alla presentazione di un'istanza alla Corte costituzionale, o qualora sia in corso un processo dinanzi alla Corte costituzionale relativo a una questione di legittimità costituzionale intentato dall'attore o dal ricorrente, oppure qualora il giudice decida di proporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o qualora non sia possibile emettere una sentenza fino alla definizione di un altro procedimento civile, penale o amministrativo in esame, il relativo periodo si conclude nel momento in cui diventa esecutiva la decisione della Corte costituzionale, della Corte di giustizia o di un tribunale civile, penale o amministrativo;
  • se una delle parti nel procedimento o un terzo che avanza pretese a parte si trova al di fuori del territorio della Lettonia per una missione a lungo termine o per ragioni ufficiali, oppure nel caso in cui venga emesso un mandato nei confronti del convenuto o una delle parti nel procedimento o un terzo che avanzi pretese a parte non possa partecipare alla causa in esame per motivi di malattia o, infine, qualora il giudice ordini una perizia, il relativo periodo si conclude nel momento in cui vengono a cessare le circostanze sopramenzionate;
  • qualora una delle parti abbia concordato la sospensione del procedimento senza che vi si opponga nessun terzo che avanza pretese a parte, il relativo periodo termina alla data di scadenza stabilita dalla decisione del giudice;
  • qualora sia stata avviata una procedura d'insolvenza nei confronti del convenuto, il periodo di riferimento termina alla conclusione della procedura.

Termine per la presentazione di un ricorso di impugnazione (apelācija): è possibile presentare un ricorso per impugnare una sentenza emessa da un giudice di primo grado entro venti giorni dalla sua pronuncia. Qualora sia stata emessa una sintesi della sentenza, il periodo autorizzato per la presentazione di un ricorso decorre dalla data stabilita dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se il testo integrale della sentenza viene predisposto dopo la data stabilita, il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere dalla data in cui il testo integrale della sentenza viene effettivamente reso disponibile. Sono irricevibili e vengono restituiti al richiedente i ricorsi presentati successivamente alla scadenza dei termini.

Termine per la presentazione di un ricorso complementare (blakus sūdzība): è possibile presentare un ricorso complementare entro 10 giorni dalla data in cui viene emessa la sentenza del tribunale, salvo diversamente specificato dal codice di procedura civile. Sono irricevibili e vengono restituiti al richiedente le domande presentate successivamente alla scadenza dei termini.

Termine per la presentazione di un'istanza relativa a nuovi fatti sopravvenuti. Per la presentazione di un'istanza:

  • rispetto a circostanze fondamentali già esistenti al momento dell'avvio del procedimento, ma che non erano né potevano essere note al ricorrente, il termine decorre dal giorno in cui tali fatti sono venuti alla luce;
  • rispetto a false testimonianze, traduzioni o pareri formulati da esperti, intenzionalmente errati, elementi probatori documentali o materiali falsificati, portati alla luce da una sentenza penale che ha acquisito efficacia giuridica e sulla base dei quali è stata emessa la sentenza, oppure rispetto ad attività criminali rivelate da una sentenza penale che ha acquisito efficacia giuridica e sulla base delle quali è stata emessa una sentenza o adottata una decisione illegittima e infondata, il termine decorre a partire dal giorno in cui la sentenza penale diventa esecutiva;
  • qualora sia stata annullata la sentenza o la decisione adottata da un'altra istituzione, sulla base della quale è stata emessa la sentenza o è stata adottata la decisione relativa a tale causa, il termine decorre a partire dal giorno in cui entra in vigore la decisione di annullamento della sentenza civile o penale, oppure dal giorno in cui viene annullata la decisione adottata da un'altra istituzione e sulla base della quale è stata emessa la sentenza o adottata la decisione di cui si richiede l'annullamento alla luce di nuovi fatti sopravvenuti;
  • qualora sia stato riconosciuto che una norma giuridica, applicata per la soluzione di una causa, è incompatibile con una norma di rango superiore, il termine decorre a partire dal giorno di entrata in vigore della sentenza o della decisione in base alla quale la norma giuridica applicata perde efficacia, in quanto non conforme alla norma di rango superiore.

Termini per la presentazione di atti esecutivi: è possibile presentare un atto esecutivo al fine di procedere all'esecuzione forzata entro 10 anni dall'entrata in vigore di una decisione del giudice o dell'organo giurisdizionale, salvo che la legge fissi altri termini di prescrizione.

Qualora una sentenza del giudice stabilisca che il recupero di un credito deve avvenire tramite pagamenti periodici, l'atto di esecuzione rimarrà in vigore durante tutto il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati i pagamenti; il summenzionato periodo di 10 anni, tuttavia, inizierà a decorrere dall'ultimo giorno previsto per ciascun pagamento.

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Conformemente alla legge sui giorni festivi, di commemorazione e giorni di particolari celebrazioni (likums «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»), le festività nazionali sono le seguenti:

  • 1° gennaio – Anno nuovo;
  • Venerdì santo, Domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua;
  • 1° maggio: Festa del lavoro, commemorazione della convocazione dell'Assemblea costituente della Repubblica di Lettonia;
  • 4 maggio: commemorazione della dichiarazione d'indipendenza della Repubblica di Lettonia;
  • seconda domenica di maggio – Festa della mamma;
  • Pentecoste;
  • 23 giugno: vigilia di San Giovanni (vigilia del solstizio d'estate);
  • 24 giugno: San Giovanni, festa di mezza estate (solstizio d'estate);
  • giorno finale del Festival nazionale lettone dei canti e delle danze;
  • 18 novembre: commemorazione della proclamazione della Repubblica di Lettonia;
  • 24, 25 e 26 dicembre: Natale (solstizio d'inverno);
  • 31 dicembre: vigilia di capodanno.

Gli ortodossi, i credenti e le persone di altre confessioni celebrano le festività di Pasqua, Pentecoste e Natale alle date stabilite dalle loro confessioni.

Qualora il 4 maggio, il giorno finale del Festival nazionale lettone di canti e danze o il 18 novembre cadano di sabato o di domenica, il giorno festivo viene prolungato al primo giorno lavorativo seguente.

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

Gli atti processuali sono soggetti a termini fissati dalla legge. Qualora la legge non prescriva termini processuali, gli stessi verranno determinati dall'organo giurisdizionale o dal giudice. Il termine stabilito da un organo giurisdizionale o da un giudice deve avere una durata sufficiente a consentire il compimento dell'azione procedurale.

Il termine può consistere in una data precisa, in un periodo che scade in una data precisa o in un periodo espresso in anni, mesi, giorni o ore. Qualora l'atto processuale non debba essere compiuto entro una determinata data, esso potrà essere eseguito in qualsiasi data all'interno del periodo indicato. È possibile determinare detto periodo con riferimento al verificarsi di un evento.

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

Un termine processuale espresso in anni, mesi o giorni inizia a decorrere dal giorno successivo alla data o all'evento che indica il suo inizio.

Un termine processuale espresso in ore inizia a decorrere dall'ora successiva all'evento che indica il suo inizio.

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

Un atto viene notificato a una persona fisica presso il luogo di residenza dichiarato o, qualora il destinatario abbia indicato un indirizzo supplementare, a quest'ultimo recapito, ovvero all'indirizzo che abbia indicato ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Il destinatario di un atto giudiziario deve essere raggiungibile all'indirizzo di residenza dichiarato, a un altro indirizzo che abbia indicato o all'indirizzo comunicato ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Qualora il luogo di residenza del convenuto sia ignoto e questi non abbia indicato un indirizzo ai fini della corrispondenza con l'autorità giudiziaria, gli atti verranno inviati all'indirizzo del convenuto indicato dall'attore, o all'indirizzo ottenuto dall'autorità giudiziaria come prova della residenza effettiva della parte interessata. Gli atti giudiziari possono anche essere recapitati al destinatario presso il posto di lavoro.

Gli atti che provengono dall'organo giurisdizionale sono trasmessi per email nel caso in cui una delle parti processuali abbia informato la cancelleria che accetta la comunicazione in questa modalità. In questo caso, gli atti processuali sono inviati all'indirizzo email indicato dalla parte stessa. Nel caso in cui la cancelleria constati l'esistenza di ostacoli alla comunicazione o alla notifica dei documenti con la suddetta modalità, esse vengono comunicati o notificati con altra modalità (come indicato nel secondo comma del relativo articolo).

Se una delle parti ha informato l'organo giurisdizionale che accetta la comunicazione per email e comunica la registrazione della sua partecipazione al sistema online, gli atti processuali saranno trasmessi dal sistema online. In caso di ostacoli tecnici riscontrati dall'organo giurisdizionale, questi ultimi sono comunicati con un'altra modalità indicata al secondo comma del relativo articolo. Le ingiunzioni emesse dal tribunale sono comunque inviate all'indirizzo email indicato dalla parte processuale.

Si deve osservare che, qualora un atto giudiziario sia stato recapitato al luogo di residenza dichiarato di una persona fisica o ad un diverso indirizzo da questa indicato, compreso quello indicato ai fini della corrispondenza con l'organo giurisdizionale, ovvero, nel caso di una persona giuridica, alla sua sede legale, e l'ufficio postale abbia apposto un timbro attestante la consegna dell'atto o la restituzione di questo al mittente, tale circostanza, di per sé, non serve a certificare la notificazione dell'atto. Il destinatario potrebbe confutare la presunzione che i documenti siano stati notificati il settimo giorno dalla data di spedizione, se sono stati spediti per posta ordinaria, o il terzo giorno dalla data dell'invio, qualora siano stati inviati a mezzo di posta elettronica, adducendo circostanze oggettive al di fuori del suo controllo che gli hanno impedito di ricevere i documenti in questione all'indirizzo indicato.

Tuttavia, qualora gli atti giudiziari siano consegnati da un messo al destinatario in persona, dietro firma di una ricevuta, o una parte in causa abbia consegnato l'atto in questione al destinatario in persona dietro firma di una ricevuta, o ancora nel caso in cui, nel consegnare personalmente i documenti, il messo incaricato non trovi il destinatario nel luogo di residenza e quindi consegni gli atti ad un qualsiasi familiare adulto che abita con il destinatario, si considera che i documenti siano stati notificati nel giorno in cui sono stati accettati dal destinatario o da un'altra persona per conto di quest'ultimo.

Qualora il destinatario rifiuti di accettare un atto giudiziario, si considera che la notifica sia avvenuta nel giorno in cui il destinatario ha respinto l'atto.

Se un atto viene spedito per posta ordinaria, si considera che sia stato notificato sette giorni dopo la spedizione.

Se un atto viene inviato a mezzo di posta elettronica, si considera che sia stato notificato il terzo giorno successivo alla data d'invio.

6 Nel caso in cui l’accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell’accadimento è incluso nel calcolo del termine?

No. Se il verificarsi di un fatto specifico determina il momento iniziale per il decorso del termine, il computo inizia dal giorno successivo al verificarsi di tale fatto.

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

Se un termine è espresso in giorni, il computo dei giorni include tutti i giorni di calendario.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

Se un termine è espresso in anni, mesi o giorni si considerano i giorni di calendario.

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

Un termine espresso in anni scade nel giorno e nel mese corrispondente dell'ultimo anno di riferimento.

Un termine espresso in mesi scade alla data corrispondente dell'ultimo mese di riferimento. Se un termine espresso in mesi scade in un mese in cui manca la rispettiva data, il termine scade in corrispondenza dell'ultimo giorno di tale mese.

Un termine prorogato fino a una data determinata scade in quella data.

  • Un'azione procedurale il cui termine stia scadendo può essere eseguita fino alle ore 24 del dies ad quem.
  • Qualora un'azione procedurale debba essere compiuta presso un'autorità giudiziaria, il termine scade all'ora di chiusura dei relativi uffici. Si considera presentato entro i termini un atto di citazione, un ricorso o altro atto consegnato a un'autorità intermediaria entro le ore 24 del dies ad quem.

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

Se il termine scade un sabato, una domenica o un giorno festivo prescritto, esso è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

I termini fissati da un organo giurisdizionale o da un giudice possono essere prorogati su richiesta di una parte in causa, ma i termini prescritti dalla legge sono perentori. Tuttavia, anche nel caso di un termine di legge una parte può chiedere la rimessione in termini. La domanda di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata al giudice presso il quale l'atto doveva essere compiuto; il giudice decide con procedura scritta. Le parti sono informate per iscritto in merito all'esame della domanda ricevendone una copia. L'istanza di rimessione è corredata dalla documentazione necessaria per l'esecuzione dell'azione procedurale e dei documenti che giustificano la rimessione in termini.

Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice in composizione monocratica. È possibile presentare un ricorso complementare contro la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una richiesta di proroga o di rimessione in termini.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

Un ricorso complementare deve essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui il giudice adotta la decisione impugnata.

Qualora una decisione sia presa in esito a una procedura scritta, il termine per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione della decisione.

Se una decisione viene adottata in assenza di una delle parti (per esempio, una decisione che disponga l'assunzione di prove o l'adozione di una misura cautelare provvisoria), il termine per presentare un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione o di invio della decisione.

Se una persona ha la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo è noto, una decisione giudiziaria può essere spedita in conformità della normativa vigente dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e l'interessato potrà presentare opposizione entro 15 giorni dalla data di notificazione della decisione o dalla data in cui riceve una copia del testo integrale della decisione, nel caso di un giudizio abbreviato.

I ricorsi in appello (apelācija) devono essere proposti entro 20 giorni dalla data di pronunciamento della sentenza o, nel caso di un giudizio abbreviato, dalla data fissata dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene predisposta tardivamente, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data in cui la sentenza è stata effettivamente predisposta.

Qualora una persona abbia la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo sia noto, una copia della sentenza può essere spedita in conformità della vigente normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e tale persona può interporre appello entro 20 giorni dalla data di spedizione della copia della sentenza.

Un ricorso per motivi di diritto (kasācija) deve essere presentato entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata; tuttavia, nel caso di un giudizio abbreviato, il termine di 30 giorni decorre dalla data fissata dal giudice per la predisposizione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene predisposta tardivamente, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data in cui la sentenza è stata effettivamente predisposta.

Qualora una persona abbia la residenza, la dimora o la sede legale al di fuori della Lettonia ma il suo indirizzo sia noto, una copia della sentenza può essere spedita in conformità della vigente normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, e tale persona può proporre un ricorso per motivi di diritto entro 30 giorni dalla data dell'invio della copia della sentenza.

Il ricorso in appello, che sia di merito oppure solo per motivi di diritto, qualora sia proposto tardivamente è considerato irricevibile e viene restituito al mittente. La decisione del giudice che dichiara irricevibile un qualsiasi ricorso in appello può essere impugnata entro 10 giorni dall'adozione della decisione.

Per determinate tipologie di controversie, per esempio nel caso di una controversia relativa al riconoscimento della decisione di un giudice straniero, possono essere stabiliti termini specifici per le impugnazioni, caso per caso, nell'ambito delle norme che disciplinano la procedura civile.

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

Il giudice deve rimandare l'esame di una causa e fissare un'altra data per l'udienza se:

  • una delle parti non è presente all'udienza e non è stata informata dell'orario e del luogo dell'udienza;
  • una delle parti in causa, che è stata correttamente informata dell'orario e del luogo dell'udienza, non compare all'udienza per motivi che il giudice considera validi;
  • non è stata notificata una copia della domanda al convenuto e, per tale ragione, quest'ultimo chiede un rinvio della decisione di merito;
  • è necessario convocare, quale parte interessata, una persona i cui diritti o interessi tutelati dalla legge possono essere pregiudicati dalla decisione del giudice;
  • nelle cause di divorzio, il tribunale competente in materia, ex officio decide di rinviare la causa, per tentare di ripristinare la vita coniugale o favorire la regolamentazione della controversia con un accordo di conciliazione. Il procedimento può essere sospeso più volte a tal fine, in seguito a un'istanza presentata da una parte;
  • il convenuto, il cui domicilio o residenza non si trova in Lettonia non compare all'udienza, nel caso in cui gli sia stata spedita la comunicazione dell'ora e del luogo dell'udienza e la conferma della comunicazione dei documenti sia stata ricevuta, ma non nei termini impartiti;
  • 7) il luogo in cui il convenuto ha la residenza o la dimora si trova all'estero, ma il convenuto non compare in udienza allorché gli è stata inviata una comunicazione con indicazione dell'orario e del luogo dell'udienza, ovvero una copia della domanda, e non sia arrivata né la conferma del ricevimento dell'atto, né della mancata ricezione.
  • sia stato ricevuto l'accordo delle parti alla mediazione.

Inoltre, in alcuni casi il tribunale può rinviare la decisione.

Il tribunale può rinviare la decisione:

  • se l'attore dopo essere stato informato dell'orario e del luogo in cui si tiene l'udienza non compare per motivi sconosciuti;
  • se il convenuto, dopo essere stato informato dell'orario e del luogo dell'udienza, non compare per motivi sconosciuti;
  • se il tribunale ritiene che non si possa esaminare la causa per l'assenza di una delle parti la cui partecipazione al procedimento è richiesta dalla legge, oppure per l'assenza di un testimone, di un consulente, o di un interprete nominato dal tribunale;
  • su istanza di una parte, per dare a quest'ultima la possibilità di presentare ulteriori mezzi probatori;
  • se una persona non può partecipare all'udienza mediante videoconferenza in ragione di un problema tecnico o per altre ragioni indipendenti dal tribunale;
  • se l'interprete non si presenta all'udienza per giustificati motivi.

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l’interessato perde il beneficio di tale termine?

In Lettonia non esiste tale possibilità. Ai sensi del codice di procedura civile, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari ad una persona che abbia la residenza o la dimora al di fuori della Lettonia segue un iter diverso e i termini processuali che iniziano a decorrere dal ricevimento di un atto giudiziario sono calcolati in maniera diversa.

Per esempio, di norma, l'impugnazione di una sentenza di primo grado può essere presentata entro 20 giorni dall'emissione della sentenza. Se la sentenza viene spedita a una parte che risiede o si trova in una località al di fuori dei confini lettoni, tale persona può proporre impugnazione entro 20 giorni dalla data di notificazione di una copia della sentenza. Ove la legge stabilisca termini diversi per la presentazione di ricorsi avverso una sentenza di primo grado ad opera delle diverse parti in causa, la sentenza diventa esecutiva qualora non venga impugnata entro il termine previsto per il ricorso, calcolato a partire dal giorno di notificazione dell'ultima copia della sentenza.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

La scadenza di un termine fissato dalla legge o dal giudice comporta la decadenza del potere di compiere l'atto. I ricorsi e gli atti presentati tardivamente non saranno ammessi.

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

Su richiesta di una parte il giudice può concedere la rimessione in termini, se ritiene che l'inosservanza del termine abbia una valida giustificazione.

Un giudice può rinnovare:

  • i termini scaduti;
  • i termini stabiliti dalla legge;
  • i termini concessi alle parti per l'esercizio dei loro diritti procedurali.

I termini puramente processuali associati a una prescrizione generale non possono essere prorogati; per esempio, non è rinnovabile il termine per la presentazione di un atto di esecuzione successivamente alla scadenza di un termine di 10 anni a partire dal giorno in cui la pertinente decisione dell'autorità giudiziaria diventa efficace.

Contestualmente alla rimessione nei termini, il giudice autorizza il compimento degli atti di procedura tardivi.

Su richiesta di una parte nel procedimento, i termini processuali fissati da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario possono essere prorogati prima della loro scadenza. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. In caso d'inosservanza di un termine fissato da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario, la persona per la quale tale termine era vincolante può richiedere che venga fissato un nuovo termine entro il quale compiere l'atto di procedura.

In caso d'inosservanza di un termine processuale, la richiesta di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata dinanzi all'autorità giudiziaria presso la quale l'atto avrebbe dovuto essere compiuto. Tale richiesta verrà esaminata nel corso di un'udienza, informando preventivamente le parti nel procedimento in merito alla data e al luogo dell'udienza. La decisione relativa all'istanza in questione verrà adottata anche in assenza delle parti all'udienza.

La domanda di rimessione in termini va corredata della documentazione necessaria per l'esecuzione dell'azione procedurale e dei documenti che giustificano la rimessione in termini.

Un termine fissato da un giudice può essere prorogato solo su intervento di un giudice in composizione monocratica.

Avverso la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una richiesta di proroga o di rimessione in termini è proponibile un ricorso complementare.

Ultimo aggiornamento: 24/03/2022

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