When you are involved in a civil dispute and think you may have to litigate, you must be aware that there is certain deadline for taking action.
All modern legal systems including those of the 27 Member States provide for the temporal limitation of civil claims. The laws governing limitation or prescription periods vary greatly with respect to the length of the time limits, when exactly the time limit starts and depending on which act or event suspends or interrupts the time limit. The law applicable to the claim also governs the limitation period affecting the claim.
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Il codice giudiziario fa riferimento a una serie di termini diversi.
Questi termini possono essere suddivisi in due categorie: i termini di sospensione e i termini di decadenza.
I termini cosiddetti "d'attesa" sono termini che devono giungere a scadenza, nel senso che occorre attendere la loro scadenza per poter avviare validamente un’azione.
Un esempio di termine di attesa è il termine di citazione. Tra la data di notifica della citazione e l’udienza introduttiva occorre rispettare un “termine a comparire” pari a otto giorni per la citazione nel merito (cause civili) e a due giorni per un procedimento sommario.
I termini di decadenza sono termini entro i quali deve essere intrapresa un’azione legale, entro l’ultimo giorno di tale termine (il dies ad quem), pena la scadenza del diritto di intraprendere tale azione legale.
Un esempio di termine di decadenza è il termine per la presentazione dei ricorsi e in particolare:
Il termine a comparire è quindi un termine di attesa.
Nel caso delle persone aventi domicilio o residenza in Belgio, l’articolo 707 del codice giudiziario fissa a otto giorni il termine ordinario per la citazione nel merito.
La stessa regola si applica:
1° quando la citazione è notificata in Belgio al domicilio eletto;
2° quando la persona alla quale la citazione è notificata non ha domicilio o residenza noti, né in Belgio né all’estero;
3° quando una citazione a una parte domiciliata all’estero viene notificata di persona in Belgio.
Nei procedimenti sommari il termine di citazione è ridotto a due giorni (articolo 1035 del codice giudiziario). Analogamente, il termine a comparire dinanzi al giudice dei procedimenti esecutivi è di due giorni, nella misura in cui quest’ultimo si pronuncia con procedimento sommario.
Se la parte citata non ha domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio, i suddetti “termini di base” di otto e due giorni sono prorogati ai sensi dell’articolo 55 del codice giudiziario.
Il termine è quindi di (otto o due giorni +.....):
1° quindici giorni, se la parte risiede in un paese limitrofo o nel Regno Unito;
2° trenta giorni, se risiede in un altro paese europeo;
3° ottanta giorni, se risiede in un’altra parte del mondo”.
Questa proroga deve tuttavia essere prevista dalla legge. È il caso della citazione (articolo 709 del codice giudiziario) e della citazione nei procedimenti sommari (articolo 1035 del codice giudiziario).
In alcune circostanze specifiche, può essere necessario procedere rapidamente alla citazione: in tal caso è possibile presentare al tribunale competente, tramite avvocato o ufficiale giudiziario, un’istanza di riduzione dei termini (articolo 708 del codice giudiziario nel merito, articolo 1036 del codice giudiziario nei procedimenti sommari).
Al momento della notifica della citazione, l’ufficiale giudiziario correda la citazione di una copia della decisione per informare la parte citata dell’autorizzazione a ridurre i termini in questione.
Uno dei principali aspetti di un termine è il calcolo del termine stesso. La procedura prevista in tal senso è definita dagli articoli da 48 a 57 del codice giudiziario (ossia il capitolo VIII della prima parte del codice giudiziario) (cfr. infra).
Questi articoli riguardano aspetti generali (articoli 48 e 49), i termini di decadenza (articolo 50, comma 1), il calcolo dei termini (articoli 52 e 53, comma 1, nonché gli articoli 53 bis, 54 e 57), i casi di forza maggiore, di proroga del termine (articolo 50, secondo comma; articoli 51 e 53, secondo comma, e articolo 55) e la sospensione per decesso di una delle parti (articolo 56).
1° gennaio
Pasqua e lunedì di Pasqua (date variabili)
1° maggio (festa del lavoro)
festa dell’Ascensione (sesto giovedì dopo Pasqua)
Pentecoste e lunedì di Pentecoste (domenica e lunedì dopo Pasqua)
Festa nazionale: 21 luglio
15 agosto (Assunzione)
1° novembre (Ognissanti)
11 novembre (armistizio del 1918)
25 dicembre (Natale)
Questo elenco non figura nel codice giudiziario.
Cfr. domanda 1 (sopra).
Di norma, il dies a quo (il giorno dell’atto o dell’evento che fa decorrere il termine) NON è incluso nel termine, mentre lo è il dies ad quem (l’ultimo giorno) (“dies a quo non computatur in termino”).
Articolo 52 del codice giudiziario: “Il termine si calcola da mezzanotte a mezzanotte. È calcolato dal giorno successivo a quello dell’atto o dell’evento che lo ha fatto decorrere e comprende tutti i giorni, anche il sabato, la domenica e i giorni festivi”.
In tal senso, un termine non decorre dal giorno della notifica di una citazione o di una sentenza (dies a quo), ma dal giorno successivo (più precisamente, il giorno successivo dalle ore 00:00).
Ad esempio: se una citazione viene notificata lunedì 4 maggio (dies a quo), il termine di citazione decorre da martedì 5 maggio. In altre parole, il primo giorno del termine di otto giorni è martedì 5 maggio.
Se il 4 maggio cade di venerdì, il termine di citazione decorre da sabato 5 maggio. Il primo giorno di un termine di citazione può infatti cadere di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale.
A/Notifica di ufficiale giudiziario:
Ai sensi dell’articolo 57 del codice giudiziario, salvo diversa disposizione di legge, il termine di opposizione, appello e ricorso in cassazione decorre dalla notifica della decisione a mani proprie o al domicilio della persona interessata o, se del caso, dalla consegna o dal deposito della copia, come previsto dagli articoli 38 e 40.
Nel caso delle persone che non hanno domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio e che non ricevono la notifica a mani proprie, il termine decorre dalla consegna di una copia dell’atto di notifica presso l’ufficio postale o, se del caso, al procuratore del re.
Nel caso delle persone incapaci, il termine decorre soltanto a partire dalla notifica della decisione al loro legale rappresentante.
B/Notifica su supporto cartaceo (posta):
Salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell’articolo 53 bis del codice giudiziario, i termini che decorrono nei confronti del destinatario a partire da una notifica su supporto cartaceo si calcolano nel seguente modo:
Di norma il dies a quo (il giorno dell’atto o dell’evento che fa decorrere il termine) NON è incluso nel termine, MA lo è il dies ad quem (l’ultimo giorno o la scadenza).
DIES A QUO:
Articolo 52 del codice giudiziario: “Il termine si calcola da mezzanotte a mezzanotte. È calcolato dal giorno successivo a quello dell’atto o dell’evento che lo ha fatto decorrere e comprende tutti i giorni, anche il sabato, la domenica e i giorni festivi”.
Un termine non decorre nel giorno della notifica di una citazione o di una sentenza (dies a quo), ma dal giorno successivo (più precisamente, dalle ore 00:00).
Ad esempio: se una citazione viene notificata lunedì 4 maggio (dies a quo), il termine di citazione decorre da martedì 5 maggio. In altre parole, il primo giorno del termine di otto giorni è martedì 5 maggio.
Se il 4 maggio cade di venerdì, il termine di citazione decorre da sabato 5 maggio. Il primo giorno di un termine di citazione può infatti cadere di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale.
DIES AD QUEM:
Articolo 53 del codice giudiziario: “Il giorno della scadenza è incluso nel termine. Tuttavia, quando questo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, la data di scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il dies ad quem è la data di scadenza di un termine. È incluso nel termine, il che significa che è l’ultimo giorno.
Se però questo dies ad quem cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, la data di scadenza è posticipata al giorno lavorativo successivo.
Ai sensi dell’articolo 52 del codice giudiziario, il termine è calcolato da mezzanotte a mezzanotte. È calcolato dal giorno successivo a quello dell’atto o dell’evento che lo ha fatto decorrere e comprende tutti i giorni, anche il sabato, la domenica e i giorni festivi”.
Tuttavia un atto può essere validamente compiuto in cancelleria solo nei giorni e negli orari in cui questa è accessibile al pubblico, a meno che l’atto non venga effettuato elettronicamente.
Occorre pertanto tenere conto dei giorni di calendario.
Ai sensi dell’articolo 54 del codice giudiziario, un termine stabilito in mesi o in anni è calcolato da una data di calendario di un mese al giorno che precede la corrispondente data di calendario di un altro mese.
Il presente articolo si applica solo ai termini calcolati in mesi o in anni (ad esempio, il termine per l’opposizione o per l’appello: un mese); letto in combinato disposto con l’articolo 53 del codice giudiziario, questo significa, ad esempio, che un termine di un mese non è sempre di 30 o 31 giorni, ma che può essere anche più lungo o più corto.
Per “giorno di calendario” si intende il primo giorno del termine, vale a dire il giorno successivo alla notifica.
Ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del codice giudiziario, il giorno della scadenza (cioè il dies ad quem) è incluso nel termine.
In applicazione dell’articolo 53, secondo comma, del codice giudiziario, è tuttavia previsto che quando questo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, la data di scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
a/ Termini che non si prescrivono a pena di decadenza:
L’articolo 49 del codice giudiziario specifica che i termini sono stabiliti per legge e che il giudice può fissarli solo se la legge glielo consente.
Ai sensi dell’articolo 51 del codice giudiziario, il giudice può, prima della scadenza, ridurre o prorogare i termini non stabiliti a pena di decadenza. Salvo diversa disposizione di legge, la proroga non può avere durata superiore al termine iniziale e non possono essere concesse ulteriori proroghe se non per gravi motivi e con decisione motivata.
b/ Persona senza domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio:
Ai sensi dell’articolo 55 del codice giudiziario, se la legge prevede che nei confronti della parte che non ha domicilio, residenza o domicilio eletto in Belgio debbano essere aumentati i termini concessi alla stessa, la proroga è di:
c/ Durante le vacanze giudiziarie:
Ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, del codice giudiziario, il termine per l’appello o l’opposizione di cui agli articoli 1048, 1051 e all’articolo 1253 quater, lettere c) e d) che decorre e scade durante le vacanze giudiziarie è prorogato fino al quindicesimo giorno del nuovo anno giudiziario.
Le vacanze giudiziarie vanno dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno.
Se il termine per l’opposizione o l’appello decorre o termina in questo periodo, il dies ad quem del suddetto termine è prorogato fino al 15 settembre.
Esempio 1: una sentenza viene notificata il 30 giugno (dies a quo). Il termine decorre il 1° luglio e termina (dies ad quem) il 31 luglio.
Esempio 2: una sentenza viene notificata il 31 luglio (dies a quo). Il termine decorre il 1° agosto e termina (dies ad quem) il 31 agosto.
In entrambi gli esempi, sia il primo giorno del termine che il dies ad quem cadono durante le vacanze giudiziarie, tanto che il termine è prorogato al 15 settembre, che è l’ultimo giorno utile per notificare un appello o un’opposizione.
Esempio 3: una sentenza viene notificata il 29 giugno. Il termine decorre il 30 giugno. Il dies ad quem cade il 29 luglio.
Esempio 4: una sentenza viene notificata il 1° agosto. Il termine decorre il 2 agosto. Il dies ad quem cade il 1° settembre.
In entrambi gli esempi, o il primo giorno del termine o il dies ad quem cade al di fuori del periodo di vacanze giudiziarie, quindi il termine non è prorogato fino al 15 settembre.
Occorre prestazione attenzione all’applicazione dell’articolo 50, secondo comma (proroga per vacanze giudiziarie) e dell’articolo 53, secondo comma, del codice giudiziario (rinvio dal giorno della scadenza al giorno lavorativo successivo più vicino, quando cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo), in altre parole quando l’ultimo giorno delle vacanze giudiziarie, il 31 agosto, cade di sabato o di domenica e l’ultimo giorno del termine (dies ad quem) cade il 31 agosto.
Occorre innanzitutto applicare l’articolo 50, secondo comma, del codice giudiziario, e poi eventualmente l’articolo 53, secondo comma, del codice giudiziario.
Ipotesi:
Un atto viene notificato il 31 luglio. Il termine per l’appello o l’opposizione va dal 1° agosto al 31 agosto. Il 31 agosto cade di sabato o di domenica.
Ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, del codice giudiziario, il primo e l’ultimo giorno del termine cadono durante le vacanze giudiziarie, il che implica una proroga del termine fino al 15 settembre.
Solo quando il 15 settembre cade di sabato o di domenica, può essere applicato l’articolo 53, secondo comma, del codice giudiziario e l’ultimo giorno utile è rinviato al lunedì.
d/ Decesso della parte che può presentare opposizione, appello o ricorso in cassazione:
Ai sensi dell’articolo 56 del codice giudiziario, il decesso della parte sospende il termine concesso alla stessa per l’opposizione, l’appello o il ricorso in cassazione.
Questo termine riprende solo dopo che la decisione è stata nuovamente notificata al domicilio del defunto e decorre solo a partire dalla scadenza dei termini per la redazione e l’esame di un inventario, se la decisione è notificata prima della scadenza di tali termini.
La decisione può essere notificata congiuntamente agli eredi, senza indicare il loro nome e la loro qualità. Tuttavia qualsiasi parte interessata può essere esonerata dalla decadenza derivante dallo scadere dei termini di ricorso, qualora risulti che non era a conoscenza della notifica.
La regola generale è che, ai sensi dell’articolo 1050 del codice giudiziario, in tutte le materie l’appello può essere proposto sin dalla pronuncia della sentenza, anche se quest’ultima è stata resa in contumacia. Per quanto riguarda una decisione sulla competenza o, salvo diversa decisione del giudice, una decisione provvisoria, l’impugnazione può essere proposta solo con l’impugnazione della decisione definitiva.
In applicazione dell’articolo 1051 del codice giudiziario, il termine per l’impugnazione è di un mese dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 792, secondo e terzo comma. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1054 del codice giudiziario, il convenuto può presentare in qualsiasi momento un’impugnazione incidentale contro qualsiasi parte del procedimento dinanzi al giudice d’appello, anche se la decisione è stata notificata senza riserve o se è stata accettata prima della notifica.
Ai sensi dell’articolo 51 del codice giudiziario, il giudice può, prima della scadenza, ridurre o prorogare i termini non stabiliti a pena di decadenza. Salvo diversa disposizione di legge, la proroga non può avere durata superiore al termine iniziale e non possono essere concesse ulteriori proroghe se non per gravi motivi e con decisione motivata.
L’articolo 55 del codice giudiziario è stato introdotto soprattutto per questa parte. Quando quest’ultima soddisfa le condizioni di cui al presente articolo, essa può beneficiare del vantaggio conferito da tale disposizione.
In applicazione dell’articolo 50, primo comma, del codice giudiziario, i termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere ridotti o prorogati, anche d’intesa tra le parti, a meno che tale decadenza non sia coperta nelle condizioni previste dalla legge.
In altre parole, l’atto giuridico deve essere compiuto prima della scadenza del termine, altrimenti rischia di oltrepassare il termine impartito e di non essere ammissibile.
La decisione di lasciare scadere un termine di decadenza è definitiva, nel senso che non è più possibile presentare ricorso, a meno che la legge non sia stata violata.
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A) L'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti sostanziali soggettivi è sostenuto dai termini di prescrizione e perentori (termini di calendario) stabiliti dalla legge.
Il termine di prescrizione rappresenta il periodo di inattività del titolare di un diritto soggettivo, la cui scadenza determina la perdita della possibilità di chiedere la tutela giuridica di tale diritto da parte di detto titolare. La scadenza di un termine di prescrizione non estingue il diritto sostanziale in sé bensì il diritto di agire e il diritto di esecuzione associati, trasformando tale diritto in un diritto naturale (diritto sostanziale non soggetto a tutela giurisdizionale). La prescrizione non si applica automaticamente, bensì soltanto a seguito di un'opposizione presentata dal debitore dinnanzi a un organo giurisdizionale o un ufficiale giudiziario competenti.
Le norme relative alla durata, alla cessazione e alla sospensione dei termini di prescrizione sono stabilite nella legge sulle obbligazioni e sui contratti (ZZD). A tutte le domande prive di termini di prescrizione specifici viene assegnato un termine di prescrizione generale di cinque anni (articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
È previsto invece un termine di prescrizione di tre anni per tre gruppi di crediti (articolo 111 della legge sulle obbligazioni e sui contratti):
Un termine di prescrizione di tre anni è altresì stabilito per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di contratti stipulati per errore o in seguito a frode o minaccia, nonché di contratti stipulati da persone incapaci o loro rappresentanti in assenza di soddisfacimento dei requisiti pertinenti.
Un termine di prescrizione di un anno è invece fissato per il diritto di richiedere l'annullamento per legge di un contratto concluso a causa di una necessità eccezionale o di condizioni palesemente sfavorevoli (articolo 33 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
È previsto altresì un termine di prescrizione di sei mesi per crediti relativi a carenze nella vendita di beni mobili o a manodopera difettosa nel caso di un contratto di fabbricazione, fatta eccezione per i lavori di costruzione nel qual caso il credito si prescrive secondo il termine generale di cinque anni (articolo 265 della legge sulle obbligazioni e sui contratti).
Nei procedimenti di esecuzione è previsto un termine di prescrizione di due anni. Laddove il creditore in un procedimento di esecuzione forzata non riesca a perseguire l'attuazione delle azioni di esecuzione per due anni, il procedimento di esecuzione verrà chiuso ex lege sulla base dell'articolo 433, primo comma, punto 8, del codice di procedura civile (GPK), e inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione dalla realizzazione dell'azione di esecuzione valida più recente.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto di agire nasce e può essere esercitato, il che dipende della natura del diritto sostanziale in questione. Può infatti trattarsi del momento in cui l'obbligazione contrattuale è divenuta esigibile, del momento in cui è stato commesso l'atto illecito, del momento in cui l'autore dell'atto illecito è stato individuato oppure del momento della consegna dell'oggetto in questione nel caso di una domanda per difetti, ecc.
Il termine di prescrizione non può essere abbreviato o prolungato tramite il consenso delle parti.
Il termine di prescrizione può essere tuttavia sospeso o interrotto.
Il termine di prescrizione viene sospeso nei casi stabiliti in maniera esauriente dall'articolo 115 della legge sulle obbligazioni e sui contratti:
In questi casi, la parte è temporaneamente e legalmente privata della possibilità di esercitare il diritto di agire. Il termine di prescrizione decorso fino al momento della sospensione rimane in vigore e continua a decorrere una volta che la circostanza che ha determinato la sospensione cessa di avere effetto.
Il termine di prescrizione viene interrotto nei seguenti casi:
In questi casi, il periodo di tempo trascorso dal momento dell'origine del diritto di agire fino all'interruzione della prescrizione perde la sua rilevanza giuridica e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Nel caso in cui l'interruzione sia determinata da una domanda o da un'opposizione, la legge stabilisce anche un'altra conseguenza importante: il nuovo termine di prescrizione che inizia dopo detta interruzione è sempre di cinque anni.
I termini perentori (di preclusione) sono quelli alla scadenza dei quali i diritti sostanziali decadono. Tali termini iniziano a decorrere dal momento dell'origine del diritto soggettivo e non dal momento dell'origine del diritto di agire.
I termini perentori non possono essere interrotti o sospesi come nel caso dei termini di prescrizione.
Sono applicati dall'organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario di propria iniziativa, il che significa che la loro tutela non impone al debitore di presentare un'impugnazione. La scadenza di un termine perentorio rende irricevibile un'azione, mentre la scadenza di un termine di prescrizione (a condizione che sia stata presentata un'impugnazione) rende l'azione ingiustificata.
Tali termini di preclusione includono: il termine di tre mesi durante i quali il creditore pignoratizio o il creditore ipotecario possono opporsi al pagamento di un'indennità assicurativa a favore del proprietario del bene anziché a loro favore; il termine di due mesi durante il quale un comproprietario può avviare un'azione legale per l'acquisto di un bene in comproprietà qualora l'altro comproprietario abbia venduto la sua quota a terzi; il termine di un anno per adire le vie legali al fine di ottenere l'annullamento di una donazione, ecc.
B) I termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). I termini per l'attuazione di atti processuali nel contesto di procedure di insolvenza sono stabiliti dalla Targovski zakon (TZ) (legge sul commercio) e, rispettivamente, dalla Zakon za bankovata nesastoyatelnost (ZBN) (legge sulle procedure concorsuali nel settore bancario) in materia di insolvenza bancaria e in altre leggi speciali.
In relazione alle parti, il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto di eseguire il corrispondente atto processuale. Il mancato rispetto da parte dell'organo giurisdizionale di un termine fissato nel contesto di un procedimento giudiziario non costituisce un impedimento all'esecuzione di tale atto processuale in un momento successivo, poiché tale diritto è sempre valido. I termini stabiliti nei confronti di un organo giurisdizionale sono puramente indicativi.
I termini ai quali le parti sono soggette per effettuare atti processuali sono quelli stabiliti dalla legge e quelli stabiliti dall'organo giurisdizionale.
I termini stabiliti dalla legge (termini di legge) includono:
I termini determinati dall'organo giurisdizionale includono:
I termini sono altresì divisi in due tipi a seconda che possano essere prorogati dall'organo giurisdizionale oppure che tale opzione sia esclusa. Tutti i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale sono soggetti a proroga. I termini per l'impugnazione e per la presentazione di una richiesta di annullamento di una sentenza esecutiva non sono soggetti a proroga: articolo 63, terzo comma, del GPK.
I giorni festivi includono:
1° gennaio – Capodanno;
3 marzo – Festa della liberazione – Festa nazionale;
1° maggio – Festa del lavoro;
6 maggio – Festa di San Giorgio, Giornata del coraggio e dell'esercito bulgaro;
24 maggio – Giornata dell'istruzione e della cultura bulgara e della letteratura slava;
6 settembre – Giornata dell'unificazione;
22 settembre – Giornata dell'indipendenza;
1° novembre – Giornata del Risveglio Nazionale: giornata non lavorativa per tutti gli istituti di istruzione e giornata lavorativa per tutte le altre persone giuridiche;
24 dicembre – Vigilia di Natale, 25 e 26 dicembre – Natale;
Venerdì Santo, Sabato Santo e domenica di Pasqua – due giorni (domenica e lunedì), che sono fissati per la celebrazione nell'anno rispettivo.
Il consiglio dei ministri può altresì dichiarare, in un'unica occasione, altri giorni come giorni festivi, giorni per la celebrazione di determinate professioni, così come giornate non lavorative durante l'anno.
Le norme generali in materia di termini per l'esecuzione di determinati atti processuali ad opera delle parti e dell'organo giurisdizionale nel contesto di procedimenti per la composizione di controversie, nonché nei procedimenti di esecuzione, sono stabiliti dal codice di procedura civile (GPK). Numerose leggi speciali stabiliscono inoltre termini perentori per l'esercizio dei diritti procedurali, ad esempio l'articolo 74 della legge sul commercio, gli articoli 19 e 25 della Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (ZTRRYLNT) (legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro), ecc. Informazioni generali sulle norme generali stabilite nel capo sette del codice di procedura civile "Termini e rimessione in termini" sono presentate nelle risposte alle domande 4, 5 e 6.
Le norme generali sui termini di prescrizione sono stabilite dagli articoli 110 e seguenti della legge sulle obbligazioni e sui contratti. Cfr. punto 1.
Le norme generali sui termini per l'adempimento in relazione alle obbligazioni derivanti da relazioni che determinano obbligazioni sono stabilite negli articoli 69-72 della legge sulle obbligazioni e sui contratti.
Qualora i presupposti definiti dal diritto processuale (articoli 61, 229 e 432 del GPK) siano soddisfatti, i termini processuali stabiliti cessano di decorrere, nel qual caso la cessazione inizia dall'evento che ha causato la sospensione del procedimento. I procedimenti vengono sospesi quando interviene un ostacolo al loro avanzamento il quale, fino alla sua rimozione, rende inammissibile l'esecuzione di atti processuali, fatta eccezione per la garanzia dell'azione. Una volta rimosso l'impedimento (ad esempio decesso di una parte, necessità di istituire una tutela, esistenza di procedimenti sottostanti, ecc.), i procedimenti riprendono; di conseguenza tutte le azioni intraprese prima della sospensione conservano la loro validità.
Leggi speciali stabiliscono altri termini più brevi rispetto al termine di prescrizione usuale.
Il momento iniziale dal quale inizia a decorrere il termine per l'avvio di un determinato atto processuale è, di norma, la data in cui la parte viene informata del fatto che essa dovrebbe eseguire tale atto oppure riceve la notificazione corrispondente di un atto emesso dall'organo giurisdizionale nei confronti del quale è possibile presentare un ricorso.
Esistono anche dei termini che iniziano a decorrere dal momento dell'avvio del procedimento per la composizione di controversie, in quanto la legge stabilisce soltanto il momento finale per la loro esecuzione.
Ad esempio:
Il termine decorre dal momento della notificazione alla parte. Il momento in cui si ritiene che la notificazione alla parte sia stata correttamente eseguita viene determinato in maniera diversa, a seconda della modalità di notificazione. Il capo VI "Notificazioni e citazioni" del codice di procedura civile stabilisce le norme concernenti le modalità di notificazione e citazione nei confronti delle parti, nonché il momento in cui si ritiene che tali notificazioni siano state debitamente eseguite.
Laddove la notificazione avvenga di persona al destinatario o al suo rappresentante oppure ad un'altra persona, rispettivamente, che vive o lavora presso l'indirizzo previsto, la citazione deve indicare la data in cui la notificazione è stata ricevuta dalla persona, se è stata consegnata da un messo dell'organo giurisdizionale o da un impiegato delle poste. A partire da tale data iniziano a decorrere i termini per l'esecuzione dell'atto processuale pertinente.
Le notificazioni possono essere effettuate anche tramite l'invio a un indirizzo di posta elettronica specificato dalla parte; in tal caso, le notificazioni si considerano debitamente eseguite al momento del loro inserimento nel sistema informativo specificato.
In presenza di presupposti giuridici (ad esempio, quando la parte ha modificato l'indirizzo specificato per la causa senza avvisare l'organo giurisdizionale), l'organo giurisdizionale può ordinare che la notificazione venga effettuata allegando l'atto da notificare al fascicolo della causa, nel qual caso il termine inizia a decorrere dalla data dell'aggiunta di tale allegato. Si tratta di una notificazione o comunicazione sostitutiva alla quale si ricorre quando non viene rispettato un obbligo procedurale imposto.
Nel caso non sia possibile reperire un convenuto presso il suo indirizzo permanente e non si trovi nessuna persona che possa ricevere la notificazione, la persona incaricata della notifica deve apporre un avviso sulla porta o sulla cassetta delle lettere specificando che i documenti sono stati lasciati presso l'ufficio competente dell'organo giurisdizionale e possono essere ritirati entro due settimane dalla data della notificazione. In questo caso, qualora il convenuto non si presenti a ritirare gli atti, la notificazione e i documenti correlati vengono considerati essere stati notificati alla scadenza del termine per il loro ritiro.
In tale situazione la notificazione o comunicazione sostitutiva deriva dal mancato rispetto da parte della persona fisica dell'obbligo amministrativo di dichiarare un indirizzo permanente e aggiornato presso il quale si suppone detta persona si trovi.
Nei confronti di operatori commerciali e persone giuridiche iscritti in un registro pertinente, le notificazioni o comunicazioni sono effettuate all'ultimo indirizzo dichiarato in tale registro. Se un ufficio non esiste all'indirizzo ivi riportato e non viene trovata alcuna insegna aziendale, ossia vi è motivo di credere che la persona giuridica in questione abbia lasciato il proprio indirizzo, tutte le notificazioni o comunicazioni vengono inserite nel fascicolo del caso e considerate debitamente notificate o comunicate: articolo 50, secondo comma, del GPK.
Se l'operatore è presente presso l'indirizzo iscritto nel registro ma la persona che effettua la notificazione o comunicazione non ottiene accesso all'ufficio o non trova nessuno disposto ad accettare la notificazione o comunicazione, la persona che la effettua affigge una notifica e, fatto salvo il caso in cui siano ricevuti entro due settimane da tale affissione, i documenti sono considerati debitamente notificati o comunicati (notificazione o comunicazione sostitutiva).
Il termine è computato in anni, settimane e giorni. Un termine computato in giorni viene calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello di inizio del termine e scade alla fine dell'ultimo giorno. Ad esempio, se a una parte viene intimato di porre rimedio a irregolarità in un atto processuale entro sette giorni e la notificazione avviene il 1° giugno, tale data è la data di inizio del termine, tuttavia il conteggio comincia a decorrere dal giorno di calendario successivo, ossia il 2 giugno, e il termine scadrà l'8 giugno.
I termini sono computati in giorni di calendario. Se, tuttavia, il termine scade in un giorno non lavorativo (fine settimana o festivo), si ritiene che scada il primo giorno lavorativo successivo a quello non lavorativo.
Un termine che viene computato in settimane scade nel rispettivo giorno dell'ultima settimana. Ad esempio, se a una parte viene intimato di rimediare a irregolarità presenti nell'esposizione della domanda entro una settimana e la notificazione corrispondente avviene il venerdì, il termine scadrà il venerdì della settimana successiva.
Un termine che viene computato in mesi scade alla data corrispondente dell'ultimo mese e, qualora l'ultimo mese non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Un termine che viene computato in anni scade alla data corrispondente dell'ultimo anno e, qualora l'ultimo anno non preveda tale data, il termine scade l'ultimo giorno di tale anno.
Cfr. risposta alla domanda 8.
Se l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine scade sempre il primo giorno lavorativo seguente.
Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.
Tutti gli altri termini di legge e stabiliti da un organo giurisdizionale possono essere prorogati da quest'ultimo su richiesta della parte interessata, presentata prima della scadenza del termine, qualora vi siano fondati motivi (articolo 63 del GPK). Il nuovo termine stabilito non potrà essere più breve rispetto a quello inizialmente definito. Il termine prorogato decorre dalla scadenza di quello iniziale. La decisione in base alla quale il termine viene prorogato (e la decisione in base alla quale tale proroga viene respinta) non viene comunicata alla parte che, pertanto, dovrebbe seguire attivamente l'attività dell'organo giurisdizionale.
Il codice di procedura civile stabilisce le norme generali per l'impugnazione di sentenze e ordinanze in tutte le questioni di natura civile e commerciale, prevedendo:
Le esclusioni a tali norme generali sono stabilite in maniera esauriente dalla legge e si basano sulle caratteristiche specifiche dei procedimenti pertinenti. Tali esclusioni sono previste in caso di:
Non è previsto che l'organo giurisdizionale possa abbreviare i termini stabiliti dallo stesso o dalla legge; detto organo può soltanto prorogare tali termini su richiesta delle parti. Soltanto i termini per l'impugnazione di sentenze e ordinanze, nonché per la presentazione di richieste di annullamento di una sentenza eseguita, non possono essere prorogati dall'organo giurisdizionale. Lo stesso dicasi per il termine per il deposito di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, non vi sono impedimenti di sorta al fatto che l'organo giurisdizionale modifichi, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, la data di un'udienza pianificandola per una data precedente o successiva, qualora ciò venga richiesto in ragione di circostanze importanti. In tali casi, tuttavia, l'organo giurisdizionale deve notificare la nuova data alle parti e la notificazione deve avere luogo al più tardi entro una settimana prima della data dell'udienza.
Le norme procedurali del codice di procedura civile, ivi incluse quelle relative alla proroga di termini, si applicano a tutti i partecipanti al procedimento, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
Il principio comune prevede che gli atti processuali eseguiti dopo la scadenza dei termini non vengano presi in considerazione dall'organo giurisdizionale. Oltre a questa norma, il codice di procedura civile prevede espressamente che, qualora non si rimedi tempestivamente a eventuali carenze dell'esposizione della domanda, la stessa venga dichiarata inammissibile. Qualora un'impugnazione, una richiesta di annullamento o un'opposizione a un titolo esecutivo vengano presentate dopo la scadenza del termine previsto, le stesse vengono dichiarate inammissibili per presentazione oltre i termini. Qualora una parte non riesca a presentare nei termini previsti le prove delle quali dispone, dette prove non saranno ammesse nel procedimento a meno che tale omissione non sia dovuta a circostanze particolari impreviste. La mancata osservanza dei termini processuali preclude l'esercizio dei diritti per i quali essi sono previsti.
Una parte che non abbia rispettato il termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale può chiedere la rimessione in termini qualora dimostri che detta inosservanza era dovuta a circostanze particolari impreviste che la parte non era in grado di controllare. Non è ammessa alcuna rimessione in termini nel caso in cui fosse stato possibile concedere una proroga del termine per l'esecuzione dell'atto processuale.
Una richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto deve essere presentata entro una settimana dalla notificazione del mancato rispetto del termine, indicando tutte le circostanze che giustificherebbero detta rimessione in termini e fornendo qualsiasi prova del merito della richiesta. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale dinanzi il quale il relativo atto processuale avrebbe dovuto essere stato eseguito. Unitamente alla richiesta di rimessione in termini in relazione al termine scaduto, devono essere presentati anche gli atti per i quali viene richiesta detta rimessione in termini e, qualora il termine riguardi il pagamento di spese, l'organo giurisdizionale stabilirà un nuovo termine per la loro corresponsione.
La richiesta viene obbligatoriamente esaminata in aula. Se la richiesta viene concessa, i diritti decaduti vengono ripristinati.
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In generale, i termini rilevanti per i procedimenti civili sono processuali o sostanziali.
Esistono due tipi di termini processuali: statutari e giudiziari.
I termini legali sono stabiliti per legge. Il mancato rispetto di un termine processuale fissato con legge comporta sempre conseguenze procedurali (ad esempio, la perdita della possibilità di porre in essere un determinato atto, l'imposizione di una sanzione disciplinare). Il mancato rispetto di un termine legale può essere giustificato (cfr. articolo 58 della zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - legge n. 99/1963, il codice di procedura civile - e successive modifiche) se la parte o il suo legale rappresentante non lo hanno rispettato per un valido motivo, a causa del quale non ha potuto compiere l'atto che era legittimata a porre in essere. La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dal giorno in cui l'impedimento ha cessato di sussistere e contestualmente deve essere eseguito l'atto. Il giudice può, su richiesta di parte, concedere alla domanda effetto sospensivo per sanare in tal modo il mancato rispetto del termine.
Se il termine per l'esecuzione di un'azione non è fissato direttamente dalla legge, è fissato dal presidente dell'organo giurisdizionale (o dal giudice in composizione monocratica). Il presidente dell'organo giurisdizionale (o il giudice in composizione monocratica) può fissare un termine non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi in cui ciò si rende necessario per garantire l'efficacia e la regolarità del procedimento. Un tribunale può prorogare un termine giudiziario in base alle circostanze (cfr. articolo 55 della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche). Non è consentita la giustificazione di un termine non rispettato.
I termini applicabili agli organi giurisdizionali, ad esempio per emettere decisioni, non hanno carattere processuale, ma natura amministrativa.
Giorno della Restaurazione dello Stato ceco indipendente, Capodanno: 1° gennaio
Lunedì di Pasqua: il giorno cambia, ma di solito la festività cade tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.
Festa del lavoro: 1° maggio
Giorno della liberazione: 8 maggio
Giorno dei Santi Cirillo e Metodio: 5 luglio
Giorno del sacrificio di Jan Hus: 6 luglio
Festa della Repubblica ceca: 28 settembre
Giorno della Fondazione dello Stato cecoslovacco indipendente : 28 ottobre
Giorno della lotta per la libertà e la democrazia: 17 novembre
Vigilia di Natale: 24 dicembre
Natale: 25 dicembre
Santo Stefano: 26 dicembre
Le norme statutarie per il calcolo dei termini sono stabilite agli articoli 55-58 della legge n. 99/1963, (codice di procedura civile), e successive modifiche.
Un termine fissato in giorni decorre dal giorno successivo all'evento determinante per il suo inizio.
La metà di un mese significa quindici giorni.
Un termine fissato in settimane, mesi o anni scade il giorno che coincide, per nome o numero, con la data in cui si è verificato l'evento a partire dal quale decorrono i termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine coincide con l'ultimo giorno del mese.
Se l'ultimo giorno di un termine coincide con un sabato, domenica o giorno festivo, l'ultimo giorno del termine è il giorno lavorativo successivo.
I termini fissati in ore si concludono alla scadenza dell'ora che, per denominazione, coincide con l'ora in cui si è verificato l'evento a partire dal quale decorrono i termini.
Un termine processuale è rispettato se, entro l'ultimo giorno previsto, l'azione viene eseguita in tribunale o se la relativa richiesta viene depositata presso un'autorità tenuta a consegnarla, vale a dire, il più delle volte, un titolare di licenza postale.
In caso di interruzione del procedimento, viene interrotta anche la decorrenza dei termini processuali (articolo 111, comma 1, del codice di procedura civile). Se il procedimento riprende, i termini ricominciano a decorrere.
Il giorno in cui si è verificato l'evento che determina la decorrenza di un termine non è incluso nel calcolo del termine stesso. Questo principio non è applicabile in caso di un termine fissato in ore. Di conseguenza, un termine decorre generalmente dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento determinante per il decorso del termine (cfr. articolo 57, comma 1, della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche).
No.
Il giorno in cui si è verificato l'evento che determina la decorrenza di un termine non è incluso nel calcolo del termine stesso. Ciò non si applica nel caso di un termine fissato in ore (cfr. articolo 57, comma 1, della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche).
Un termine viene calcolato in giorni di calendario.
I termini fissati in settimane figurano solo raramente nel codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche) (ad esempio articolo 260, comma 3, articolo 295, commi 1 e 2). Più spesso, sono termini giudiziari applicati nei processi.
I termini fissati in mesi ricorrono nel codice di procedura civile come aventi durata rispettivamente di un mese, (ad esempio, articolo 82, comma 3, articolo 336m, comma 2, e articolo 338za, comma 2), due mesi (ad esempio articolo 240, comma 1, e sezione 247, comma 1), tre mesi (ad esempio articolo 111, comma 3, articolo 233, comma 1, e articolo 234, comma 1) e sei mesi (ad esempio articolo 77a, comma 2, e articolo 260g, comma 3).
Nel codice di procedura civile sono previsti due tipi di termini annuali: un termine di un anno (ad esempio, articolo 111, comma 3) e un termine di tre anni (ad esempio, articolo 99, comma 3, articolo 233, comma 2, e articolo 234, comma 2).
I termini fissati in settimane, mesi o anni scadono alla conclusione del giorno che, per denominazione, coincide con il giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la decorrenza del termine e, in caso di assenza di tale giorno nel mese, l'ultimo giorno del mese (cfr. articolo 57, comma 2, della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche).
Sì (cfr. articolo 57, comma 2, della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche).
I termini processuali previsti da norme di legge non possono essere modificati da una decisione giudiziaria.
Il termine processuale può essere prorogato da un organo giurisdizionale, a seconda delle circostanze.
Una parte può impugnare la decisione di un okresní soud (tribunale distrettuale) o la decisione di un krajský soud (tribunale regionale) di un procedimento di primo grado avente la forma di sentenza, salvo che la legge non escluda tale possibilità (cfr. articolo 201 della legge n. 99/1963, il codice di procedura civile, e successive modifiche). Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla notifica di una decisione scritta, presso l'organo giurisdizionale di cui viene impugnata la decisione. Il termine per la presentazione del ricorso non comprende il giorno in cui è stata notificata alla parte la decisione. Per rispettare questo termine processuale è sufficiente che il ricorso sia consegnato a un'autorità tenuta a notificarlo (in particolare, un titolare di licenza postale, un'istituzione penitenziaria in caso di persone detenute o sottoposte a custodia cautelare in carcere, un riformatorio per le persone ivi domiciliate, ecc.) o presso l'organo giurisdizionale alla scadenza del termine.
Se è stata emanata una sentenza di rettifica (correttiva) in relazione alla decisione stessa, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della sentenza di rettifica (cfr. articolo 204, comma 1, del codice di procedura civile).
Un ricorso proposto dopo la scadenza del termine di quindici giorni, per il solo fatto che il ricorrente ha seguito un'istruzione errata impartita dal giudice in merito all'impugnazione, si considera presentato in modo corretto. Se la decisione non contiene istruzioni sul ricorso, sul termine di impugnazione o sull'organo giurisdizionale presso il quale deve essere presentato, oppure se contiene istruzioni inesatte che stabiliscono che il ricorso non è ammesso, l'impugnazione può essere proposta entro tre mesi dalla notifica della decisione.
È possibile impedire che un'ingiunzione di pagamento emessa in una causa diventi esecutiva soltanto se il convenuto presenta un ricorso in opposizione, entro il termine legale di 15 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione (cfr. articolo 172, comma 1, del codice di procedura civile). L'ingiunzione di pagamento è annullata con la presentazione del ricorso in opposizione; successivamente il giudice convocherà una nuova udienza. Un ricorso può essere proposto solo contro la decisione relativa alle spese processuali, ma ciò naturalmente non annulla l'ingiunzione di pagamento.
Il codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche) consente di rinviare l'udienza per motivi importanti, qualora non sia possibile deliberare e decidere in un'unica udienza (cfr. articolo 119 del codice di procedura civile). Un motivo importante per il rinvio può essere, ad esempio, il fatto che una delle parti del procedimento non si sia presentata davanti all'organo giurisdizionale e che non sia possibile svolgere l'udienza in sua assenza (cfr. art. 101, n. 3, del codice di procedura civile) oppure che una delle parti non abbia avuto tempo a sufficienza per prepararsi all'udienza a causa della mancata notifica della citazione con sufficiente anticipo o per altri motivi importanti.
Una parte può chiedere al giudice di rinviare l'udienza. Il giudice deciderà in merito a una richiesta di rinvio presentata anticipatamente da una parte, sulla base della gravità del motivo addotto. Se il giudice non accoglie la domanda della parte, quest'ultima deve comparire in udienza.
Le leggi della Repubblica ceca non disciplinano esplicitamente tale situazione.
In caso di procedimento che comporti un elemento internazionale, nel corso del quale un atto deve essere notificato o comunicato a una parte all'estero, si applicano le norme processuali della lex fori, vale a dire le norme processuali dell'organo giurisdizionale competente.
Il mancato rispetto di un termine processuale ha conseguenze processuali.
Se il codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche) stabilisce un determinato termine per l'esecuzione di un'azione (ad esempio, presentazione di un ricorso in appello o di ricorso straordinario), il mancato rispetto del termine comporta la perdita della possibilità di eseguirla. La mancata osservanza del termine può essere giustificata se la parte, o il suo rappresentante, non l'ha rispettata per una motivazione ragionevole (ad es. malattia improvvisa, incidente, ecc.) e non è stata quindi in grado di eseguire l'azione che era legittimata a compiere (cfr. art. 58 del codice di procedura civile), a meno che la giustificazione del mancato rispetto di un determinato termine non sia esclusa dal codice di procedura civile (ad esempio, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del codice di procedura civile, la giustificazione del mancato rispetto di un termine è esclusa in caso di domande di nuovo procedimento e per confusione). In caso di termine fissato per l'adempimento a un determinato obbligo, il mancato rispetto del termine comporta l'irrogazione di una determinata sanzione (ad esempio un'ammenda).
Ogni caso di mancato rispetto di un termine processuale giudiziario implica per legge alcune conseguenze. Un termine giudiziario può essere prorogato dal presidente di una camera giurisdizionale (o da un giudice in composizione monocratica). Non è consentito giustificare il mancato rispetto di un termine giudiziario.
L'ingiunzione di pagamento contro la quale non è stata presentata opposizione produce gli effetti di una sentenza definitiva ed esecutiva (cfr. articolo 174, comma 1, del codice di procedura civile).
La mancata comparizione in udienza ha conseguenze diverse rispetto al mancato rispetto di un termine. Se una parte regolarmente citata in giudizio non si presenta all'udienza e non ha chiesto tempestivamente un rinvio per un motivo importante, l'organo giurisdizionale può deliberare in merito e decidere in sua assenza (cfr. articolo 101, comma 3, della legge n. 99/1963, (codice di procedura civile), e successive modifiche). Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153b del codice di procedura civile, può pronunciare una sentenza in contumacia.
Se il convenuto, per motivi giustificabili, non si presenta alla prima udienza di una causa in cui è stata pronunciata una sentenza contumaciale, il giudice può annullare la sentenza su richiesta del convenuto e ordinarne la convocazione di un'altra. Una parte può presentare tale domanda fino alla data in cui la sentenza contumaciale produce effetti (cfr. articolo 153b, comma 4, del codice di procedura civile).
È inoltre ammesso un ricorso sul merito contro una sentenza pronunciata in contumacia. Se il convenuto, oltre ad aver presentato domanda di annullamento di una sentenza del tribunale di primo grado, ha impugnato la sentenza e l'istanza di annullamento è stata accolta con una decisione esecutiva, l'appello non è preso in considerazione (cfr. articolo 153b, comma 5, del codice di procedura civile).
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In Germania gli articoli da 214 a 229 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) fissano norme generali relative ai termini processuali, mentre altri articoli del codice contengono disposizioni specifiche che disciplinano termini specifici.
Si distingue fra i cosiddetti "eigentliche Fristen" (termini in senso proprio), ovvero periodi di tempo nei quali le parti di un procedimento possono o devono – a pena di decadenza – porre in essere atti giudiziari, e i cosiddetti "uneigentliche Fristen" (termini impropri), periodi di tempo nei quali la legge prescrive all'organo giurisdizionale di porre in essere determinati atti ufficiali.
I "termini in senso proprio" si distinguono ulteriormente fra termini di legge, la cui durata è determinata dalla legge, e termini giudiziari, fissati discrezionalmente dall'organo giurisdizionale. Tra i termini di legge rientrano anche i cosiddetti "Notfristen" (termini perentori) ai sensi dell'articolo 224, primo comma, seconda frase, del codice di procedura civile, che vengono designati sempre in tal modo nel codice e che non possono essere né abbreviati né prorogati.
Tuttavia, le parti possono consensualmente abbreviare i termini giudiziari e di legge diversi dai termini perentori e impropri, pur non potendoli estendere. In linea di principio l'organo giurisdizionale può prorogare o abbreviare i termini giudiziari come da esso fissati, ma può modificare un termine di legge solo nei casi previsti dalla legge. In entrambi i casi l'organo giurisdizionale procede con la modifica soltanto se una parte può dimostrare di avere valide ragioni a tal fine.
Anche i seguenti termini sono importanti per le parti coinvolte in un procedimento civile:
a) nei procedimenti d'ingiunzione di pagamento. Nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren), l'opposizione al ricorso ai sensi dell'articolo 692, primo comma, punto 3, del codice di procedura civile e l'impugnazione contro un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 700, primo comma e dell'articolo 339, primo comma del medesimo codice devono essere proposte entro due settimane.
Se non viene sollevata alcuna opposizione e il ricorrente non presenta domanda per l'emissione di un titolo esecutivo entro un termine di sei mesi, l'ingiunzione di pagamento cessa di avere effetto ai sensi dell'articolo 701 del codice di procedura civile.
b) Nei procedimenti contenziosi
Se il decorso di un termine dipende dal momento della notifica (cfr. risposta alla domanda 4), occorre valutare se la notifica è stata efficace. In caso di comunicazione sostitutiva l'efficacia della notifica non dipende dal fatto che il destinatario abbia o meno ricevuto il documento. È tuttavia necessario verificare che l'indirizzo dell'abitazione o dei locali dell'attività del destinatario corrisponda (ancora), al momento della notifica, all'indirizzo presso il quale è stato notificato il documento.
Un destinatario che non ha avuto conoscenza del procedimento e che non è stato quindi in grado di contestare la decisione assunta può, a determinate condizioni, chiedere la rimessione nei termini al momento anteriore alla contumacia (cfr. risposta alla domanda 4). Per quanto riguarda il dies a quo del termine si faccia riferimento alla risposta alla domanda 16.
L'articolo 222, primo comma, del codice di procedura civile dispone che tutti i termini processuali siano computati secondo le norme stabilite negli articoli da 187 bis a 193 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile).
Dettagli sulle modalità di calcolo dei termini sono rinvenibili nelle risposte alle domande 7 e 9.
Di norma, la data di inizio di un termine è legata alla notifica del documento cui occorre replicare o della sentenza contro cui deve essere proposto appello (cfr. ad esempio articolo 276, primo comma, prima frase, articolo 329, secondo comma, seconda frase e articolo 339, primo comma, codice di procedura civile). Il termine concesso per proporre appello inizia a decorrere dalla data della notifica della sentenza (articoli 517, 548 e articolo 569, primo comma, seconda frase, codice di procedura civile); tuttavia, se la sentenza non è notificata o non è notificata validamente, e non vi è posto rimedio ai sensi dell'articolo 189 del codice, il termine inizia a decorrere a conclusione del quinto mese dalla pronuncia della sentenza. Il termine di cinque mesi sostituisce quindi la notifica. Esiste una norma simile per il rinnovo della richiesta di autorizzazione a proporre impugnazione, ma in tal caso la notifica è sostituita dalla decorrenza di un periodo di sei mesi (articolo 544, terzo comma, prima frase, codice di procedura civile).
Esiste un diverso dies a quo per i termini di proposizione dell'appello che possono, in casi eccezionali, superare l'efficacia di giudicato della sentenza:
Se la domanda riguarda il momento in cui viene considerato compiuto un atto da eseguire entro un termine e, di conseguenza, il rispetto di tale termine, la risposta è la seguente:
un termine processuale è rispettato se, prima che sia decorso l'ultimo giorno del termine, viene posto in essere l'atto processuale, ovvero, di norma, quando viene consegnato l'atto scritto all'organo giurisdizionale. Non fa fede il giorno di invio del documento, ma il suo ricevimento presso l'organo giurisdizionale. Il termine può essere utilizzato completamente, ovvero fino alle ore 24 dell'ultimo giorno, anche se di fatto è inverosimile che ci sia qualcuno a prendere atto della consegna del documento.
Se invece con questa domanda si intende definire in che modo venga determinato l'inizio del termine, la risposta è la seguente:
A norma dell'articolo 187, primo comma, del codice civile quando un evento o uno specifico momento nel corso della giornata determina il decorso del termine temporale, il giorno in questione non è incluso nel calcolo del termine.
No. Se un termine inizia a decorrere dalla data della notifica (cfr. risposta alla domanda 4), le modalità di notifica sono irrilevanti. I documenti si considerano notificati alla data in cui sono consegnati al destinatario (articolo 177 del codice di procedura civile) o al completamento di uno dei metodi di comunicazione sostitutiva (articoli 178, 180 e 181 del codice) (ad esempio, notifica ad un familiare adulto o deposito del documento nella cassetta delle lettere).
A norma dell'articolo 187, primo comma, del codice civile quando un evento o uno specifico momento nel corso della giornata determina il decorso del termine temporale, il giorno in questione non è incluso nel calcolo del termine.
I giorni indicati sono giorni di calendario, non giorni lavorativi. Tuttavia, se un termine cade di sabato, domenica o in generale in concomitanza di una festività pubblica riconosciuta, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo (articolo 222, primo comma, codice di procedura civile, e articolo 193, codice civile).
Se un evento o un orario specifico nel corso di un giorno è rilevante per innescare il decorso di un termine espresso in settimane, mesi o in un periodo di diversi mesi (un anno, sei mesi, tre mesi), ovvero tale giorno non è incluso nel calcolo del termine, il termine scadrà alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese, corrispondente in termini di designazione o numero al giorno in cui si verifica l'evento o l'ora specifica. Al contrario, se l'inizio di un giorno corrisponde al momento rilevante per innescare il decorso di un termine, ovvero tale giorno è incluso nel calcolo del termine stesso, quest'ultimo scadrà alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese prima del giorno corrispondente in termini di designazione o numero alla data di inizio del decorso del termine (articolo 222, primo comma, codice di procedura civile e articolo 188, secondo comma, codice civile).
Se l'ultimo giorno di un termine espresso in mesi non ha un giorno equivalente nell'ultimo mese, il termine cade alla fine dell'ultimo giorno del mese (ad esempio, un termine di un mese che inizia a decorrere il 30 gennaio termina il 28 febbraio, cfr. articolo 188, terzo comma, codice civile).
Cfr. domanda 8.
Quando il termine cade di sabato, di domenica o in concomitanza di una festività pubblica riconosciuta, tale giorno non è conteggiato e il termine cade il primo giorno lavorativo successivo (articolo 222, primo comma, codice di procedura civile e articolo 193, codice civile).
Qualsiasi proroga dei termini previsti è di norma rimessa alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale. I termini perentori non possono tuttavia essere prorogati. In alcuni casi è richiesto il consenso della controparte.
Nel diritto civile e nel diritto processuale civile tedesco sono previsti altri termini, ad esempio:
In linea di principio l'organo giurisdizionale fissa discrezionalmente l'ora e la data in cui si terrà l'udienza; tale discrezionalità è limitata dall'obbligo di promuovere il processo e dalla disposizione secondo cui le udienze vanno convocate solo in casi di emergenza di sabato, di domenica o in concomitanza di festività pubbliche.
Nei casi in cui è prevista la rappresentanza processuale obbligatoria, nell'invitare a comparire in udienza deve essere rispettato un termine di comparizione di almeno una settimana, mentre negli altri casi tale termine è di tre giorni. I termini in parola possono essere abbreviati solo con il comune accordo delle parti a seguito della richiesta di una parte.
Ai sensi dell'articolo 141, primo comma, del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale richiede a entrambe le parti di presenziare in udienza ove ciò appaia necessario per chiarire i fatti di causa. Tuttavia detto organo può prescindere dalla comparizione personale di una parte qualora non sia ragionevole pretendere che la parte sia presente all'udienza a causa della grande distanza (cfr. domanda 8) o per un altro motivo rilevante. Per altro motivo rilevante (sonstiger wichtiger Grund) ai sensi dell'articolo 141, primo comma, seconda frase, del codice di procedura civile si intende qualsivoglia motivo importante per la parte, ad esempio malattia, ferie programmate in precedenza, carico di lavoro eccessivo o lo stress psichico che potrebbe derivare dall'incontro con l'altra parte.
Inoltre l'articolo 227, primo comma, prima frase, del codice di procedura civile, prevede che, su richiesta di una parte, l'organo giurisdizionale possa revocare o rinviare un'udienza della trattazione orale per motivi sostanziali (erhebliche Gründe) oppure rinviare un'udienza per la trattazione orale. Tra i motivi rilevanti ai sensi di tale disposizione non rientrano la mancata comparizione colpevole di una parte o la sua preparazione insufficiente e ingiustificata. Vi rientrano invece l'inosservanza dei termini di comparizione, un cambio necessario dell'avvocato, la malattia di un teste, di un legale rappresentante o della parte o il relativo impedimento a causa del decesso di un familiare stretto. L'organo giurisdizionale può richiedere che il motivo rilevante alla base della richiesta di rinvio di un'udienza sia dimostrato e tale prova deve essere esaminata con occhio tanto più critico quanto minore è il tempo con cui esso è evocato prima dell'udienza. Anche dopo la soppressione della sospensione giudiziale, l'articolo 227, terzo comma, del codice di procedura civile ammette maggiore flessibilità nei casi in cui una parte chiede il rinvio di un'udienza fissata tra il 1° luglio e il 31 agosto.
Il territorio tedesco non presenta caratteristiche geografiche particolari che giustifichino norme speciali. Di conseguenza, le disposizioni di procedura civile tedesche non prevedono in generale una proroga dei termini per le persone che vivono a una grande distanza dall'organo giurisdizionale considerato. Tuttavia, a norma dell'articolo 141, primo comma, seconda frase, del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può decidere di non richiedere la comparizione personale di una parte quando la grande distanza (große Entfernung) tra il luogo di residenza e l'organo giurisdizionale la rende irragionevole. Considerato il buon livello generale dei mezzi di trasporto, una distanza di qualche centinaio di chilometri non è considerata oggi come "grande". Tuttavia ogni caso deve essere valutato sulla base di tutte le circostanze, comprese le condizioni di salute della parte.
Posto che le disposizioni non estendono i termini a favore dei soggetti residenti in aree remote, il sistema giuridico tedesco non ha problemi a riconoscere termini più lunghi altrove.
L'inosservanza di un termine può produrre diverse conseguenze giuridiche; per esempio:
In caso di inosservanza di un termine, la parte dispone delle seguenti possibilità di tutela giuridica per quanto riguarda le conseguenze di cui al punto 15:
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Salvo diversa previsione di legge, nel calcolare i termini trovano applicazione le disposizioni della parte generale del codice civile (tsiviilseadustiku üldosa seadus, nel prosieguo "TsÜS") in materia di termini e scadenze. In base all'articolo 134, secondo comma, della parte generale del codice civile, un termine è computato in anni, mesi, settimane, giorni, ore o unità di tempo inferiori o con riferimento che si verificherà con certezza. Il termine inizia a decorrere il giorno successivo al giorno di calendario o all'evento indicato come dies a quo e si conclude alla data della scadenza. Se una scadenza è individuata come termine computato in giorni o in unità di tempo più lunghe, il termine scade alle 24:00 del dies ad quem salvo diversa previsione di legge. Le dichiarazioni di intenti da comunicarsi entro un termine specifico a un soggetto che svolge un'attività economica o professionale e le azioni da compiere nei suoi confronti entro una determinata data devono essere, rispettivamente, comunicate e compiute al più tardi nel dies ad quem entro il normale orario di lavoro del luogo in cui deve essere comunicata la dichiarazione di intenti o compiuta l'azione. Se un atto processuale deve essere compiuto presso il tribunale, il termine scade alla fine della giornata lavorativa del tribunale.
I giorni festivi sono indicati nella legge sulle festività pubbliche e i giorni di importanza nazionale (pühade ja tähtpäevade seadus) (entrata in vigore il 23 febbraio 1998). Essi sono:
In base all'articolo 65, primo comma, del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), nel calcolare i termini processuali trovano applicazione, salvo diversa disposizione di legge, le disposizioni della parte generale del codice civile in materia di termini e scadenze.
La regola generale è sancita dall'articolo 135, primo comma, della parte generale del codice civile, secondo cui un termine inizia a decorrere il giorno successivo al giorno di calendario o all'evento indicato quale dies a quo del termine, salvo che la legge o un contratto prevedano diversamente. Il termine fissato dal giudice inizia a decorrere il giorno successivo a quello della sua notifica, salvo sia stato diversamente previsto all'atto della sua fissazione. Se il documento non necessita di essere notificato, il termine inizia a decorrere alla data del ricevimento della comunicazione circa l'avvenuta fissazione del termine (articolo 63 del codice di procedura civile).
No, il codice di procedura civile stabilisce che il termine fissato dal giudice inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica dell'atto processuale. Ciò vale a prescindere dalle modalità di notifica degli atti.
In base all'articolo 135, primo comma, della parte generale del codice civile, il termine inizia a decorrere il giorno successivo al giorno di calendario o all'evento indicato quale dies a quo, salvo che la legge o un contratto prevedano diversamente.
Ai sensi dell'articolo 136, nono comma, della parte generale del codice civile, ai fini della determinazione di un termine, per giorno si intende il periodo compreso tra la mezzanotte e la mezzanotte successiva. Pertanto, se un termine è espresso in giorni, il numero di giorni si riferisce quindi ai giorni di calendario.
Di norma, i termini processuali sono espressi in giorni.
Un termine è espresso in mesi, ad esempio, quando è previsto che, una volta scaduto, non sia possibile presentare un'impugnazione. A norma dell'articolo 632 del codice di procedura civile, l'appello deve essere proposto entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza alla parte appellante, ma non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Una volta decorsi cinque mesi dalla data di pubblicazione della sentenza non è possibile presentare appello, anche se alla data di conclusione del periodo di 5 mesi sono trascorsi meno di 30 giorni dalla notifica della sentenza. Questo termine di prescrizione assoluto è stato previsto per garantire la certezza del diritto. Un analogo termine di prescrizione assoluto per l'impugnazione è stato previsto, ad esempio, per l'impugnazione di un'ordinanza o per la presentazione del ricorso in cassazione.
Un esempio di termine espresso in anni è quello previsto per la prescrizione del diritto al rimborso di un contributo statale o di un credito — il diritto si prescrive decorsi due anni dalla fine dell'anno nel quale è stata prestata la garanzia o pagato il contributo, ma non prima che il procedimento si sia concluso con una sentenza divenuta esecutiva. Si tratta tuttavia di un termine di prescrizione del credito e non di un termine processuale: un termine siffatto non può essere prorogato e non è possibile alcuna rimessione in termini.
Anche il termine di prescrizione di un credito è espresso in anni. Non si tratta di un termine processuale. A norma dell'articolo 143 della parte generale del codice civile, il giudice tiene conto della prescrizione del credito solo se eccepita dal soggetto obbligato.
Il termine scade nel dies ad quem. Se la scadenza è definita come un periodo di tempo calcolato in settimane, il termine scade nel corrispondente giorno dell'ultima settimana del periodo considerato. Se è definita come termine calcolato in mesi, la scadenza cade il giorno corrispondente dell'ultimo mese. Se è definita come termine calcolato in anni, la scadenza cade il corrispondente giorno e mese dell'ultimo anno. Se una scadenza è definita come termine calcolato in mesi o anni e cade in un mese che non ha una data corrispondente, la scadenza si considera essere l'ultimo giorno del mese (articolo 136, commi da 2 a 5, della parte generale del codice civile).
Sì. L'articolo 136, ottavo comma, della parte generale del codice civile stabilisce che se la scadenza prevista per rendere una dichiarazione di intenti o per adempiere un'obbligazione cade in una festività nazionale o in un altro giorno non lavorativo, come data di scadenza si considera il primo giorno lavorativo successivo al giorno festivo.
A norma dell'articolo 64, primo comma, del codice di procedura civile, un giudice può, a fronte di una richiesta motivata in tal senso o d'ufficio, prorogare un termine processuale se sussiste una buona ragione per farlo. Un termine non può essere ripetutamente prorogato senza l'accordo della controparte.
L'appello deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza all'appellante ma non oltre cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza dell'esimese astme kohus (giudice di primo grado) (articolo 632, primo comma, del codice di procedura civile). Esistono tuttavia delle eccezioni rispetto alla regola generale in parola:
Il termine di impugnazione può essere ridotto o ampliato sino a cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza, ove le parti concludano un accordo in tal senso dandone comunicazione al giudice.
In base al codice di procedura civile, il giudice fissa un'udienza immediatamente dopo aver ricevuto l'istanza o la richiesta e la relativa replica o alla scadenza del termine concesso per quest'ultima. Il giudice può anche fissare l'udienza prima di aver ricevuto la replica o prima della scadenza del termine previsto a tal fine se vi è motivo di ritenere che l'udienza sia necessaria, a prescindere dalla replica, ai fini dell'attribuzione della causa o se l'immediata fissazione dell'udienza si imponga, date le circostanze, per altre ragioni. Il giudice, se non richiede di replicare, fissa l'udienza immediatamente dopo il ricevimento dell'istanza o della richiesta. Nel fissare l'udienza, il giudice, ove possibile, chiede e tiene in considerazione l'opinione delle parti in causa.
Il giudice può cancellare, modificare l'orario o aggiornare un'udienza soltanto per un valido motivo (articolo 352, primo comma, del codice di procedura civile).
Se il procedimento è condotto secondo il diritto processuale estone, una persona non perde il diritto alla proroga del termine processuale soltanto a seconda che il termine possa o meno essere esteso nel luogo in cui essa ha avuto conoscenza dell'atto.
Se un atto processuale non è compiuto nel rispetto dei termini, la parte del procedimento non può provvedervi successivamente salvo che il giudice ristabilisca i termini previsti ex lege, proroghi il termine da esso fissato o esamini la richiesta, la domanda, le prove o l'eccezione sollevata dalla parte del procedimento. Ciò vale a prescindere dal fatto che la parte del procedimento sia stata preventivamente ammonita di tali conseguenze.
Se il giudice emette una sentenza contumaciale a seguito della mancata comparizione del convenuto, questi può chiederne l'annullamento (articolo 415 del codice di procedura civile). Il convenuto può presentare domanda di annullamento della sentenza contumaciale se la sua inerzia, che ha condotto alla pronuncia della sentenza in parola, è giustificata da validi motivi. Costituiscono validi motivi per la mancata replica a un atto, per la mancata comparizione in udienza o per la mancata notifica di detta circostanza al giudice, soprattutto, l'interruzione del traffico, una malattia improvvisa di una parte o una seria malattia improvvisa di una persona vicina alla parte che hanno impedito a quest'ultima di replicare all'atto, comparire in udienza o inviare un rappresentante in giudizio (articolo 422, primo comma).
La domanda di annullamento della sentenza contumaciale può essere proposta, a prescindere dall'esistenza di validi motivi, se:
La domanda di annullamento della sentenza contumaciale deve essere presentata entro 30 giorni dalla sua notifica. Se la sentenza contumaciale è notificata per pubblici proclami, la domanda di annullamento deve essere presentata entro 30 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto a conoscenza della suddetta sentenza o del procedimento esecutivo avviato per darle esecuzione forzata. Se dopo la riapertura del procedimento è pronunciata un'altra sentenza contumaciale, il convenuto può impugnare tale sentenza soltanto in ragione della mancata verifica delle condizioni richieste per la pronuncia di una sentenza contumaciale.
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I principali tipi di scadenze sono i seguenti:
Termine per rispondere a una citazione in giudizio: una volta ricevuta la notifica di una citazione in giudizio da parte della High Court (Alta Corte), il convenuto ha otto giorni di tempo per trasmettere una ricevuta di notifica, altresì detta "costituzione in giudizio". Tuttavia il termine di otto giorni non si applica a un "atto di citazione speciale", conformemente al regolamento Rules of the Superior Courts, articolo 12, numero 2, che consente di comunicare la costituzione in giudizio in qualsiasi momento.
Il termine generale di otto giorni è "ad esclusione" della data di notifica, a meno che il giudice non disponga altrimenti. Il convenuto ha quindi un ulteriore termine di 28 giorni dalla data di notifica dell'atto di citazione o dal termine fissato per la costituzione in giudizio, se posteriore, per esporre le sue difese (Rules of the Superior Courts, articolo 21, numero 1).
Nel procedimento civile dinanzi alla Circuit Court (tribunale circondariale), il convenuto è tenuto a trasmettere la sua memoria di risposta al ricorrente entro dieci giorni dalla costituzione in giudizio (Circuit Court Rules 2001, articolo 15, numero 4), mentre nel caso della District Court (tribunale distrettuale) la costituzione in giudizio e la memoria devono essere depositate al massimo entro 28 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (District Court Rules, articolo 42).
Termine per eseguire una sentenza: nell'Alta Corte, il procedimento di esecuzione di una sentenza può essere promosso entro sei anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva (Rules of the Superior Courts, articolo 42, numero 23). L'autorizzazione a eseguire una sentenza deve essere richiesta al giudice se sono trascorsi sei anni o se è intervenuta una modifica mortis causa o per altri motivi. Il diritto di dare esecuzione a una sentenza cade in prescrizione dopo 12 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva (Statute of Limitations 1957, articolo 11).
Termini di prescrizione: nelle cause concernenti accordi contrattuali, una parte contraente ha sei anni di tempo, a partire dalla data in cui è sorta la controversia, per promuovere un'azione. Nelle cause concernenti illeciti civili, si hanno generalmente sei anni di tempo per promuovere un'azione, fatta salva l'applicazione di norme speciali per i casi di danno alla persona e diffamazione.
Nei casi di danno alla persona, la persona interessata può promuovere un'azione entro due anni dalla data in cui si è verificato il danno o in cui ha preso conoscenza della causa del medesimo, se successiva (Civil Liability and Courts Act 2004, articolo 7).
Nei casi di diffamazione, la persona ha un anno di tempo per promuovere un'azione; tale termine può essere prorogato di due anni in circostanze eccezionali.
Nel caso di azione nei confronti del patrimonio ereditario, questa deve essere promossa entro due anni dal decesso o entro il termine di prescrizione ordinario, a seconda di quale sia il termine più breve (Civil Liability Act 1961, articolo 9, secondo comma).
I procedimenti avviati da conviventi ai sensi della parte 15 del Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Coabitants Act 2010 devono essere promossi entro due anni dalla fine della relazione.
Per le cause aventi ad oggetto il recupero di terreni, il termine di prescrizione è di 12 anni.
Per il recupero di arretrati di canoni di locazione convenzionali, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per il rimborso di un mutuo è pari a 12 anni. Per i crediti a seguito di salvataggio si applica un termine di prescrizione di due anni, mentre per le azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di condizioni tacite in relazione a un veicolo difettoso, il termine a disposizione è di due anni (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980, articolo 13, ottavo comma). Infine, per un'azione di risarcimento dei danni causati da un prodotto difettoso, il termine di prescrizione è pari a tre anni (Liability for Defective Products Act 1991, articolo 7, primo comma).
Le norme relative alle udienze degli organi giurisdizionali e alle vacanze giudiziarie sono reperibili al link alla fine del presente documento.
Oltre ai sabati e alle domeniche, in Irlanda sono previsti i giorni di riposo lavorativo elencati di seguito:
Capodanno (1° gennaio)
San Patrizio (17 marzo)
Lunedì dell'Angelo
Natale (25 dicembre)
Santo Stefano (26 dicembre)
Il primo lunedì di maggio, giugno e agosto
L'ultimo lunedì di ottobre
Quando Natale, Santo Stefano o Capodanno cadono in un fine settimana, il giorno lavorativo successivo diventa festivo. Vanno considerate anche le vacanze giudiziarie, durante le quali si tiene un numero limitato di udienze degli organi giurisdizionali, per esempio "udienze feriali" e per istanze urgenti. È questo il caso del lungo periodo di vacanza nei mesi di agosto e settembre, quando gli organi giurisdizionali superiori e il tribunale circondariale tengono un numero limitato di udienze.
Lo Statute of Limitations 1957, come modificato, precisa i termini entro i quali devono essere avviati i procedimenti giudiziari. Un'azione promossa dopo la scadenza del termine di prescrizione è esclusa solo se il convenuto, nella sua memoria di difesa, invoca la suddetta legge sulla prescrizione. Di conseguenza tale legge non pregiudica la capacità di agire del ricorrente, ma può influire sul suo diritto di succedere. Riveste inoltre interesse il fatto che, qualora un'azione sia promossa entro il termine pertinente, l'Alta Corte è comunque competente a respingerla nell'interesse della giustizia laddove il lasso di tempo trascorso tra la data della controversia e la data del procedimento o dell'azione sia tale da costituire un'ingiustizia nei confronti del convenuto. Si veda anche la risposta alla domanda 1 più sopra.
Il termine decorre dalla data dell'evento rilevante o dalla "data della presa di conoscenza di un evento rilevante" (ad esempio un danno). Ad esempio, se un organo giurisdizionale stabilisce che un determinato atto deve essere compiuto entro una settimana, l'atto in questione deve essere compiuto o il relativo documento deve essere depositato entro una settimana dalla pronuncia dell'ordinanza che dispone di agire in tal senso. Analogamente, quando una parte ha sei anni di tempo per eseguire una sentenza, si intendono sei anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
In generale, salvo il caso di intenzione contraria espressa in un atto normativo, qualora sia indicato che un termine decorre da un determinato giorno, tale giorno è incluso nel suddetto termine (Interpretation Act 2005, articolo 18, lettera h)). Tuttavia l'articolo 122, numero 10, del regolamento Rules of the Superior Courts prevede che, qualora tale regolamento stabilisca un determinato numero di giorni (diversi dai giorni "effettivi"), il primo giorno sia escluso dal calcolo del termine.
Un atto che debba essere notificato all'altra parte di un'azione entro una determinata data o entro un determinato numero di giorni sarà di norma notificato a mezzo posta ordinaria prepagata o raccomandata. Se l'atto è notificato a mezzo posta ordinaria prepagata, si riterrà che la notifica all'altra parte sia avvenuta al momento della consegna della busta contenente l'atto nel corso delle normali attività di recapito, solitamente il giorno successivo all'invio. (Per le norme che disciplinano la notifica di un atto di citazione del tribunale circondariale, cfr. Circuit Court Rules 2001, articolo 11, numero 10, e articolo 14, numero 3, punto vi); per le norme che disciplinano la notifica di un atto di citazione del tribunale distrettuale, cfr. Rules of the District Court, articolo 41; per le norme che disciplinano la notifica di un atto di citazione dell'Alta Corte, cfr. Rules of the Superior Courts, articolo 9).
L'articolo 122 del regolamento Rules of the Superior Courts disciplina le norme generali in materia di tempo, compreso il momento in cui la notifica si considera avvenuta (Rules of the Superior Courts, articolo 122, numero 9).
Nel caso in cui sia indicato che il termine decorre o è calcolato a partire da un dato giorno, ad esempio se un atto deve essere notificato a una parte "entro sette giorni", il primo giorno (ad esempio il giorno in cui è emesso il provvedimento) si considera incluso nel termine, fatti salvi lo statuto o il regolamento del tribunale. Tuttavia l'articolo 122, numero 10, del regolamento Rules of the Superior Courts prevede che, qualora tale regolamento stabilisca un determinato numero di giorni (diverso dai giorni "effettivi"), il primo giorno sia escluso. Nel caso in cui sia indicato che il termine si protrae o è calcolato fino a un dato giorno, tale giorno si considera incluso nel termine. Qualora per la notifica di un atto o l'avvio di un procedimento siano concessi meno di sei giorni, il sabato, la domenica, Natale e il Venerdì Santo non saranno inclusi nel calcolo del termine. (Rules of the Superior Courts, articolo 122).
Giorni di calendario, salvo diversa indicazione.
Qualora il tempo necessario per compiere un atto o avviare un procedimento sia espresso in mesi o anni, il termine di prescrizione è calcolato in mesi di calendario, salvo diversa indicazione.
In generale, salvo il caso di intenzione contraria espressa in un atto normativo, qualora sia indicato che un termine decorre o è calcolato a partire da un dato giorno, tale giorno è incluso nel termine e, qualora sia indicato che un termine si protrae o è calcolato fino a un dato giorno, tale giorno è incluso nel termine (Interpretation Act 2005, articolo 18, lettera h)). Tuttavia l'articolo 122, numero 10, del regolamento Rules of the Superior Courts prevede che, qualora tale regolamento stabilisca un determinato numero di giorni (diverso dai giorni "effettivi"), il primo giorno sia escluso dal calcolo del termine.
Sì, se il termine per compiere un atto o avviare un procedimento scade il sabato, la domenica o in un altro giorno in cui la cancelleria è chiusa, e se pertanto l'atto non può essere compiuto in quel giorno, il termine scadrà il successivo giorno di apertura della cancelleria. Questa regola si applica ogniqualvolta vi sia un termine di scadenza.
Se una legge prevede un termine di prescrizione, i giudici non hanno la facoltà di prorogare tale termine. Ai giudici è tuttavia attribuita la competenza discrezionale per prorogare o abbreviare, in taluni casi, i termini previsti dal regolamento o dalle ordinanze del giudice. Il ricorrente, se ritiene che sussistano circostanze eccezionali per agire in tal senso, può chiedere al giudice di esaminare immediatamente un'istanza senza attendere la notifica degli atti al convenuto. Si parla in tal caso di istanza di parte o "senza notifica". Se viene emessa un'ordinanza su istanza di parte, l'altra parte riceverà la notifica dell'emissione di tale ordinanza e avrà quindi la possibilità di rivolgersi al giudice per chiedere che l'ordinanza sia modificata o revocata. In generale, il termine per depositare qualsiasi atto giudiziario può essere prorogato previo accordo tra le parti. La parte in causa che chieda una proroga del termine di ricorso è tenuta a dimostrare di avere sviluppato il proposito di presentare ricorso entro il termine, di non avere presentato ricorso in tempo utile a causa di un errore e di poter addurre validi argomenti. Il fatto che l'altra parte possa aver subito un pregiudizio a causa del tempo trascorso costituisce un fattore rilevante e, in tali circostanze, il giudice può esercitare la propria discrezionalità e rifiutarsi di prorogare il termine.
Il ricorso avverso una decisione dell'Alta Corte deve essere proposto entro 28 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza impugnata.
Chiunque intenda impugnare una decisione del tribunale circondariale deve presentare ricorso entro dieci giorni dalla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza impugnata (Rules of the Superior Courts, articolo 61, numero 3).
Chiunque intenda impugnare una decisione del tribunale distrettuale deve presentare ricorso entro 14 giorni dalla decisione del tribunale distrettuale (District Court Rules, articolo 101, numero 1).
Ai fini del controllo giurisdizionale di una decisione di un giudice o di un organo amministrativo, l'istanza deve essere avanzata tempestivamente ed entro tre mesi dalla data in cui sono emersi i motivi a sua giustificazione, a meno che il giudice non ritenga che vi siano motivi legittimi per prorogare il termine (Rules of the Superior Courts, articolo 84, numero 21, punto 1).
Se una legge prevede un termine di prescrizione, i giudici non hanno la facoltà di prorogare o abbreviare tale termine. Tuttavia, fatte salve le pertinenti disposizioni statutarie, il giudice ha il potere discrezionale di prorogare o abbreviare i termini per il compimento di determinati atti. I due regolamenti Rules of the Superior Courts e Rules of the Circuit Court stabiliscono che il giudice ha la facoltà di estendere o limitare i termini previsti da tali regolamenti o fissati da qualsiasi giudice.
No, la parte non perde il beneficio della proroga del termine.
La parte che non rispetta i termini imposti dal giudice o stabiliti dal regolamento del tribunale o dalla legge rischia di veder annullata la propria causa. Ad esempio, se il convenuto non compare in giudizio o non si difende, il ricorrente può chiedere la pronuncia di una sentenza contumaciale.
Il convenuto, nel caso di una sentenza emessa nei suoi confronti in simili circostanze, può chiedere l'annullamento della stessa o presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale superiore. Se il ricorrente non fornisce i dettagli dell'azione promossa entro i termini, il convenuto può chiedere l'annullamento dell'azione per ritardo. Il ricorrente può impugnare tale decisione dinanzi a un organo giurisdizionale superiore. Il giudice può anche esercitare la sua discrezionalità riguardo alle spese processuali, in modo da penalizzare la parte che si sia resa colpevole di un ritardo irragionevole o che non abbia rispettato i termini pertinenti.
La parte inadempiente può chiedere al giudice di emanare un decreto di proroga dei termini. Se la scadenza del termine ha dato luogo a una sentenza contumaciale, essa può chiedere l'annullamento della sentenza o, in caso di esito negativo dell'istanza, può presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale superiore.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Per temine processuale si intende il periodo entro il quale va compiuta un'azione o il tempo necessario prima che un caso sia esaminato o un'azione eseguita. Obiettivo dell'introduzione dei termini processuali è garantire un'amministrazione della giustizia celere e l'applicazione del diritto al contraddittorio. I termini processuali comportano sempre conseguenze procedurali, sia in caso di rispetto che di inosservanza. Sono distinti in due categorie principali: 1) i termini perentori per l'esecuzione di un'AZIONE sono quelli entro i quali occorre effettuare un determinato atto procedurale - ad esempio, il termine legale per presentare ricorso (cfr. articolo 318, comma 1, del CPC), e 2) i termini PREPARATORI sono quelli alla cui scadenza è necessario effettuare l'atto procedurale. Questi termini, come ad esempio il termine per la citazione della parte convenuta (cfr. articolo 228 del CPC), sono solitamente a favore del convenuto, garantendogli il tempo per prepararsi. La distinzione è importante, poiché i termini per l'esecuzione di un'azione possono essere prorogati con il mutuo accordo delle parti, mentre quelli preparatori non possono essere oggetto di proroga. Inoltre, nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo legale, i termini per l'esecuzione di un'azione scadono il giorno lavorativo seguente, mentre i termini preparatori si concludono il giorno della loro scadenza, indipendentemente dal fatto che il giorno sia festivo o feriale. I principali termini processuali previsti dal codice di procedura civile (CPC) sono, a titolo indicativo, i seguenti:
Il CPC fissa inoltre, in particolare, i termini processuali per altri procedimenti, come ad esempio i procedimenti in materia coniugale (divorzio, annullamento del matrimonio, ecc.), istanze per ingiunzioni di pagamento e relative opposizioni (cfr. articolo 632 del CPC), controversie in materia di locazione e di lavoro, provvedimenti provvisori, procedimenti di esecuzione e relative opposizioni.
In Grecia le festività sono elencate, in modo non esaustivo, dalla legge n. 1157/1981. Il criterio per definire una festività è l'assenza di attività in generale, mentre non rientrano in questa categoria i giorni festivi di specifici mestieri o servizi. Le festività possono essere di carattere nazionale, religioso o di altro tipo, anche di natura locale o non permanente. I giorni festivi per i servizi pubblici sono giorni non lavorativi. Si considerano giorni festivi: il 25 marzo (festa nazionale), il 28 ottobre (festa nazionale), il giorno di Capodanno, l'Epifania (6 gennaio), il Venerdì Santo, il Sabato Santo, il 1° maggio, il 15 agosto, Natale e Santo Stefano, il Lunedì di Pentecoste, il primo giorno di Quaresima, il Lunedì di Pasqua e tutte le domeniche.
Gli articoli da 144 a 151 del CPC disciplinano i termini processuali. In base alla fonte che ne determina la durata, i termini processuali si distinguono in termini legali (stabiliti dalla legge, quali i termini per proporre un'azione), termini giudiziari (fissati dall'organo giurisdizionale che esamina il caso, ad esempio i termini di comparizione delle parti in persona – cfr. articolo 245 del CPC), termini di sospensione (la cui inosservanza è punibile con il rinvio dell'udienza) e termini perentori (la cui inosservanza è punibile con la decadenza del diritto). L'avvio e la scadenza dei termini sono presentati di seguito. In caso di decesso di una delle parti, i termini sono interrotti. Laddove a stabilire la decorrenza del termine sia la notificazione di un atto, il nuovo termine decorre dalla data della nuova notificazione ai successori legali del deceduto. Laddove a stabilire la decorrenza del termine sia un altro evento, il nuovo termine decorre dalla data della nuova notificazione della dichiarazione pertinente alle suddette persone. L'interruzione di un processo durante il corso di un termine ne comporta la decadenza e il nuovo termine parte dalla data del nuovo processo. Il periodo dal 1° al 31 agosto non viene calcolato per i termini per l'esecuzione di un'azione di cui all'articolo 147, comma 7, del CPC, come ad esempio nel caso dei termini per proporre un'azione e quelli per opporvisi.
La legge consente di prorogare un termine non solo con un mutuo accordo tra le parti, ma anche con l'approvazione del giudice. Sia i termini legali che giudiziari possono essere prorogati, a condizione che non ledano i diritti delle parti. Il giudice non è vincolato dalla domanda di proroga dell'accordo e può approvarla anche solo in parte o respingerla, valutando le circostanze caso per caso. Le parti sono quindi tenute a presentare motivazioni che giustifichino la proroga. Infine il termine può essere abbreviato con decisione giudiziaria, su accordo delle parti. Tutti i termini legali possono essere abbreviati, ad eccezione di quelli per proporre un'azione.
I termini procedurali decorrono dal giorno successivo alla data in cui ha avuto luogo l'evento che ne determina la decorrenza (a momento ad momentum).
Il codice di procedura civile non prevede un'estensione o una riduzione dei termini se gli atti sono trasmessi o inviati per posta o con altri servizi di trasporto.
Il giorno in cui ha avuto luogo l'accadimento che determina il momento iniziale per la decorrenza dei termini è computato solo se espressamente previsto dalla legge, dalla sentenza o dal contratto. La disposizione che prevede che un termine specifico decorra dalla data di notificazione non rientra tra i suddetti casi. Pertanto, il termine fondamentale per i mezzi di ricorso dell'impugnazione, dell'appello o ricorso in opposizione decorre a partire dal giorno successivo alla data di notificazione o di pubblicazione della sentenza. Tuttavia, quando è previsto che il termine decorra da un giorno specifico, tale giorno è incluso nel computo del termine. Laddove l'evento che determina il momento iniziale per il decorso del termine sia rappresentato dalla notificazione, tutte le altre modalità di comunicazione del contenuto dell'atto da notificare sono irrilevanti per il calcolo del termine.
La presenza di giorni festivi è irrilevante. I giorni lavorativi sono calcolati solo se espressamente previsto (come nel caso del termine per impugnare un'ingiunzione di pagamento).
Allo stesso modo, se il termine è espresso in mesi o anni, la presenza di festività nel periodo di decorrenza è irrilevante, a meno che la legge non preveda espressamente che il termine cada in un giorno lavorativo.
I termini espressi in anni scadono al trascorrere della data corrispondente dell'anno precedente. È opportuno notare che, ai fini del calcolo, è irrilevante se nel corso del periodo vi sia un anno bisestile o meno.
I termini espressi in mesi scadono al trascorrere del giorno dell'ultimo mese che corrisponde al giorno di avvio. Se non esiste una corrispondenza di questo tipo, viene utilizzato l'ultimo giorno del mese. Occorre tenere presente che il numero di giorni di cui è composto un mese non ha rilevanza.
Il termine di mezzo anno equivale a sei (6) mesi e il temine di mezzo mese equivale a quindici (15) giorni.
I termini espressi in settimane scadono al trascorrere del giorno della settimana corrispondente che coincide con il giorno di avvio del termine, ossia se l'evento si è verificato il lunedì, il termine settimanale si conclude il lunedì successivo.
Se la scadenza del termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno feriale successivo.
La legge consente di prorogare un termine non solo con un mutuo accordo tra le parti, ma anche con l'approvazione del giudice. Sia i termini legali che giudiziari possono essere prorogati, a condizione che non ledano i diritti delle parti. Il giudice non è vincolato dalla domanda di proroga dell'accordo e può approvarla anche solo in parte o respingerla, valutando le circostanze caso per caso.
La domanda di tutela giudiziaria include, a norma del diritto greco, sia la tutela giudiziaria permanente che provvisoria, indipendentemente dalla natura della controversia. I casi in cui, per l'urgenza della questione o per prevenire un pericolo imminente, i giudici possono ordinare misure intese a garantire o salvaguardare un diritto o a regolamentare, rivedere o abrogare una situazione sono risolti con procedura sommaria (ai sensi degli articoli da 682 a 738 del CPC). Considerata l'urgenza, il giudice, agendo per garantire una rapida risoluzione e tenendo conto del diritto al contraddittorio delle parti, può decidere l'ora e il luogo dell'udienza per la domanda di provvedimenti provvisori. È quindi il giudice a scegliere il metodo di emissione dell'atto di citazione e i termini di comparizione anche per le persone residenti all'estero o il cui domicilio non è noto. La data di un'udienza può essere fissata anche di domenica o in un giorno festivo. I suddetti termini si applicano a tutti i procedimenti civili, ad eccezione dei provvedimenti provvisori per cui non sono previsti rinvii.
La legislazione greca non contiene disposizioni al riguardo.
L'inosservanza dei termini relativi a un'azione giudiziaria non ha conseguenze in termini processuali. Il mancato rispetto del termine per l'esecuzione di un'azione contro atti delle parti comporta la decadenza dal diritto, mentre nel caso dei termini preparatori vi sono altri tipi di conseguenze, per esempio l'inammissibilità della sentenza (cfr. articolo 271, comma 1, del CPC).
La restitutio in integrum è un rimedio giuridico previsto dalla Costituzione, mediante il quale una parte che, per cause di forza maggiore o per l'intento fraudolento dell'altra parte, non sia riuscita a rispettare il termine, può chiedere il ripristino della propria posizione allo stato originario precedente alla scadenza del termine.
Tuttavia, in via eccezionale, non è possibile chiedere l'applicazione di questa procedura se la richiesta è basata a) su un errore dell'avvocato autorizzato o del legale rappresentante dell'attore o b) su fatti che il giudice ha valutato durante l'udienza per la domanda di proroga o rinvio dei termini volta a garantirne la proroga o il rinvio necessari. La domanda deve contenere le motivazioni dell'inosservanza del termine, elementi che attestino la veridicità dei fatti e l'atto omesso oppure che ne comprovino l'esecuzione. Le domande per la restitutio in integrum devono essere esaminate entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'ostacolo che ha rappresentato la causa di forza maggiore è eliminato oppure qualora sia notificato un intento fraudolento, fermo restando che non è possibile applicare un nuovo temine se il suddetto termine non è rispettato per qualsivoglia ragione (cfr. articoli 152-158 del CPC).
Tuttavia, in via eccezionale, le domande non possono essere presentate se a) si basano su un errore dell'avvocato autorizzato o del legale rappresentante dell'attore, b) su fatti che il giudice ha esaminato durante l'udienza della domanda di proroga o rinvio dei termini volta a garantirne la proroga o il rinvio necessari. La domanda deve contenere le motivazioni dell'inosservanza del termine, elementi che attestino la veridicità dei fatti e l'atto omesso oppure che ne comprovino l'esecuzione. Le domande per la restitutio in integrum devono essere esaminate entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'ostacolo che ha rappresentato la causa di forza maggiore è eliminato oppure qualora sia notificato un intento fraudolento, fermo restando che non è possibile applicare un nuovo temine se il suddetto termine non è rispettato per qualsivoglia ragione (cfr. articoli 152-158 del CPC).
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Gli atti processuali devono essere eseguiti entro una scadenza (términos) specifica oppure entro i termini (plazos) previsti dalla legge.
Una scadenza precisa il termine entro il quale deve essere svolto un determinato atto processuale.
Un termine specifica il tempo disponibile per eseguirlo nel processo. I termini possono essere espressi in giorni, settimane, mesi o anni.
Se la legge non prevede un termine o una scadenza, è inteso che l'azione deve essere compiuta senza indugio.
Secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), qualsiasi ritardo nei procedimenti giudiziari può comportare una violazione del diritto al processo senza indebito ritardo. Tuttavia, occorre applicare il criterio della proporzionalità e l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) introducono il concetto di termine ragionevole (che tiene conto di fattori quali la complessità della causa, la durata normale del tipo di causa in questione, gli interessi della parte in giudizio e la sua condotta procedurale, il comportamento delle autorità o la considerazione delle risorse disponibili). Tuttavia, se l'organo giurisdizionale non rispetta il concetto di termine ragionevole, ciò pregiudicherà il diritto sancito dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione spagnola.
Inoltre, il mancato rispetto delle scadenze e dei termini da parte degli organi giurisdizionali e del personale giudiziario senza valide ragioni comporterà un'azione disciplinare ai sensi della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica sulla magistratura). Ciò non pregiudica il diritto della parte lesa a chiedere il risarcimento dei danni eventualmente dovuti.
Oltre ai termini procedurali, vi è la questione distinta dei termini per l'esercizio dei diritti giuridici sostanziali (prescrizione e decadenza).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle procedure amministrative, il regolamento n. 1182/71 è attualmente recepito nel diritto nazionale dall'articolo 48 della Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge che istituisce il regime giuridico applicabile agli enti pubblici e la procedura amministrativa comune).
Il calendario deve essere pubblicato prima dell'inizio di ogni anno nella Gazzetta ufficiale e negli altri mezzi di comunicazione per essere reso noto al pubblico.
Collegamento al calendario dei giorni festivi nel 2022.
I giorni festivi ai fini dei procedimenti giudiziari sono stabiliti dall'articolo 182 della legge organica sulla magistratura. Questa prevede quanto segue: Sono considerati giorni festivi ai fini processuali: sabato e domenica;
Ai sensi dell'articolo 183 della legge organica sulla magistratura, le giornate di agosto sono considerati giorni festivi per tutti i procedimenti giudiziari, ad eccezione delle procedure dichiarate urgenti dalle leggi procedurali.
Le norme sono contenute negli articoli da 130 a 136 del capo II, titolo V, libro I della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile) 1/2000, modificato dalla legge 42/2015 del 5 ottobre 2015.
Le principali caratteristiche delle norme vigenti sono le seguenti:
a) Tutte le procedure giudiziarie devono essere espletate nei giorni lavorativi e durante l'orario di lavoro.
Per giorni lavorativi si intendono tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei sabati e delle domeniche e dei giorni festivi nazionali, regionali e locali. Anche i giorni di agosto sono considerati giorni festivi e gli organi giurisdizionali non invieranno notifiche elettroniche agli operatori della giustizia in questi giorni, a meno che non siano considerati giorni lavorativi ai fini delle formalità in questione.
L'orario di lavoro è compreso tra le ore 8 e le ore 20, a meno che la legge non disponga diversamente per una procedura specifica. Ai fini della notifica e dell'applicazione delle norme, sono considerate orario di lavoro anche le ore dalle ore 20 alle ore 22.
In via eccezionale, per talune procedure, come la presentazione di offerte in un'asta elettronica, il termine è definito in giorni di calendario e non vi sono ore non lavorative. L'articolo 649 del codice di procedura civile prevede un termine di venti giorni di calendario a decorrere dall'inizio dell'asta e l'asta non si chiuderà prima di un'ora dopo l'ultima offerta, a condizione che questa sia superiore all'offerta più elevata precedente, anche se ciò significa prorogare il termine iniziale di venti giorni di 24 ore al massimo.
b) I giorni e gli orari possono essere considerati giorni e orari lavorativi ai fini delle procedure ritenute urgenti, ossia quando un ritardo potrebbe pregiudicare gravemente le parti interessate o la corretta amministrazione della giustizia, o rendere inefficace una decisione giudiziaria (tra gli esempi figurano l'ammissione non volontaria in un ospedale psichiatrico e le misure giudiziarie adottate nell'interesse superiore dei minori in caso di conflitti derivanti da procedimenti civili). Ciò può essere fatto su iniziativa dell'organo giurisdizionale o su richiesta della parte interessata e può essere disposto, a seconda dei casi, dal cancelliere o dal giudice stesso.
In ogni caso, le misure urgenti possono essere adottate in agosto senza bisogno di un'autorizzazione esplicita. Analogamente, l'autorizzazione non è necessaria se le misure urgenti avviate durante l'orario di lavoro devono necessariamente essere proseguite in orario non lavorativo.
c) Per quanto riguarda il calcolo dei termini, il periodo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica legale dell'inizio del periodo e comprende l'ultimo giorno dello stesso, che termina a mezzanotte.
Tuttavia, qualora la legge preveda che un termine inizi a decorrere dalla scadenza di un altro termine, esso decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine precedente, senza necessità di una nuova notifica.
d) Per la presentazione dei documenti relativi a un'istanza (articolo 135 del codice di procedura civile) esistono due mezzi di comunicazione tra il giudice e le parti in giudizio:
Qualunque sia il metodo di presentazione utilizzato, i documenti soggetti a un termine possono essere presentati fino alle ore 15 del giorno lavorativo successivo alla scadenza di tale termine.
Nei procedimenti dinanzi ai tribunali civili, non sarà consentita la presentazione degli atti al giudice di guardia.
e) I termini non possono essere prorogati: se una parte non rispetta tale termine, perde la possibilità di eseguire l'atto processuale in questione.
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La regola generale di cui all'articolo 151 del codice di procedura civile prevede che tutte le decisioni emesse dai tribunali o dai cancellieri debbano essere notificate e comunicate entro tre giorni dalla data della decisione o dalla data di pubblicazione.
L'articolo 151, secondo comma, stabilisce che le notifiche al pubblico ministero, all'avvocatura dello Stato, ai cancellieri delle Cortes generales e delle assemblee legislative o ai cancellieri del servizio giuridico dell'amministrazione della sicurezza sociale o di altre amministrazioni pubbliche delle Comunità autonome o degli enti locali, nonché le notifiche effettuate tramite i servizi di notificazione organizzati dai Collegi dei procuratori, si considerano effettuate il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento registrata nel registro formale, o nella conferma di ricezione, laddove la notifica sia stata comunicata elettronicamente o online. La comunicazione inviata dopo le ore 15 si considera ricevuta il giorno lavorativo successivo.
Il terzo comma aggiunge che, se la notifica di un documento o di un decreto che deve accompagnare l'atto di comunicazione avviene in data posteriore al ricevimento dell'atto di comunicazione, la notifica sarà ritenuta effettuata quando risulti l'effettiva consegna del documento, a condizione che gli effetti derivati dalla notifica siano vincolati al documento.
Quando una decisione è notificata o comunicata da un ufficiale giudiziario o per posta, la data rilevante è quella in cui l'atto è consegnato dall'ufficiale giudiziario o dal servizio postale e firmato al momento della ricezione.
Quando l'avviso è notificato o comunicato mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 164 del codice di procedura civile, in quanto l'indirizzo del convenuto non è noto, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui è affisso nella bacheca del tribunale o, se del caso, pubblicato per via elettronica o nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Se le copie degli atti presentati dai rappresentanti del tribunale devono essere trasferite ai rappresentanti del tribunale delle altre parti, l'articolo 278 del codice di procedura civile stabilisce che, se per legge l'atto trasferito fa scattare l'inizio di un termine entro il quale deve essere presa una misura procedurale, tale termine inizia a decorrere senza l'intervento dell'organo giurisdizionale e viene calcolato a partire dalla data successiva a quella registrata sulle copie trasferite o dalla data in cui si ritiene che siano state trasferite, se consegnate elettronicamente.
Il calcolo inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che per legge fa scattare l'inizio del termine.
I giorni festivi sono esclusi dal calcolo dei termini, tranne come spiegato sopra per le offerte nelle aste elettroniche, in cui il termine è espresso in giorni di calendario.
Nel calcolo dei termini per le azioni urgenti, i giorni di agosto non sono classificati come giorni festivi: sono esclusi dal calcolo solo i sabati, le domeniche e le festività.
I termini espressi in mesi o anni sono calcolati da una data all'altra. La legislazione spagnola non prevede termini espressi in settimane.
Se non vi è un equivalente di data di decorrenza nell'ultimo mese del periodo, la data di scadenza è considerata l'ultimo giorno del mese.
Se un termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo si considera prorogato fino al giorno lavorativo successivo.
I termini non possono essere prorogati. Tuttavia, i termini possono essere sospesi e le scadenze prorogate qualora non possano essere rispettati per cause di forza maggiore. In questi casi, il tempo riprende nuovamente quando il motivo dell'interruzione o della proroga è cessato. (cfr. risposta al quesito 13).
I termini per i vari tipi di ricorso in appello sono stabiliti dalla legge e non possono essere prorogati. Per i recursos de apelación (ricorsi in appello) e i recursos de casación (ricorsi in cassazione) il termine è di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica della decisione giudiziaria (articoli 458 e 479 del codice di procedura civile).
I termini regolamentari non possono essere prorogati. In alcuni casi la legge impone al giudice di fissare una data e un'ora specifiche per un atto.
In via eccezionale, in caso di forza maggiore, è prevista una disposizione che prevede l'interruzione dei termini e la relativa proroga:
Le due parti possono inoltre chiedere, di comune accordo, la sospensione del procedimento senza indicarne i motivi o per consentire loro di giungere a un accordo o a una soluzione ovvero di ricorrere alla mediazione o all'arbitrato. Il procedimento non può essere sospeso per più di 60 giorni o fino al completamento della mediazione (articolo 19, quarto comma, e articolo 415 del codice di procedura civile).
Se si presenta domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato si delineano due situazioni, contemplate nell'articolo 16 della legge n. 1/1996 del 10 gennaio 1996 sul patrocinio gratuito a spese dello Stato, nella stesura della predetta legge n. 42/2015:
In ogni caso, il computo del termine di prescrizione si rinnova dalla data di notificazione al richiedente della nomina provvisoria del legale da parte dell'ordine degli avvocati o, in caso, dalla notificazione del riconoscimento o del diniego del diritto da parte della commissione per il patrocinio gratuito a spese dello Stato, e in ogni caso, entro due mesi dalla presentazione della domanda.
In caso di diniego, o di domanda manifestamente illecita e unicamente finalizzata a prorogare i termini, l'organo giudiziario competente per la causa può computare i termini con le modalità rigorose previste dalla legge, con tutte le conseguenze del caso.
Nei procedimenti orali di sfratto per mancato pagamento o scadenza del termine, l'articolo 441. L'articolo 5 del codice di procedura civile contempla un altro caso di sospensione del procedimento, ossia nel caso in cui i servizi sociali confermano che l'interessato si trova in una situazione di vulnerabilità sociale e/o economica. Al ricevimento della comunicazione il Letrado de la administración de Justicia sospende il procedimento fino all'adozione delle misure ritenute opportune dai servizi sociali, per un periodo massimo di un mese dal ricevimento della comunicazione dei servizi sociali all'organo giudiziario o di tre mesi se il richiedente è una persona giuridica. Una volta adottate le misure o trascorso il termine la sospensione sarà revocata e il procedimento riprende.
Non applicabile.
In generale, la parte che non rispetta un termine o una scadenza perde il diritto di eseguire l'azione in questione (articolo 136 del codice di procedura civile). Alcuni degli esempi più significativi sono i seguenti:
Se una parte è informata della scadenza del termine per una determinata azione, che comporta l'inizio della fase procedurale successiva, o se la presentazione o l'istanza di una parte è respinta per motivi di termini scaduti, la parte può proporre ricorso contro la decisione. Ciò avviene, ad esempio, se il controricorso viene respinto perché presentato dopo la scadenza del termine.
Chiunque sia stato condannato in contumacia e a cui la cui sentenza sia stata notificata personalmente può appellarsi solo per mezzo di un recurso de apelación (ricorso in appello) o di un recurso de casación (ricorso in Cassazione). Queste vie di ricorso sono disponibili anche quando l'avviso è notificato mediante pubblicazioni ufficiali o per via elettronica. In entrambi i casi il ricorso deve essere presentato entro il termine stabilito dalla legge (art. 500 del codice di procedura civile).
In caso di persistente omessa comparizione dinanzi all'organo giurisdizionale, una persona può chiedere l'annullamento di una sentenza definitiva qualora non sia stata in grado di comparire in tribunale o non fosse a conoscenza dell'esistenza del procedimento per cause di forza maggiore (art. 501 e seguenti del codice di procedura civile).
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Nel diritto francese si opera una distinzione tra i termini di prescrizione, i termini di decadenza e i termini processuali.
Il termine di prescrizione consiste in un lasso di tempo trascorso il quale una persona può acquisire un diritto reale in conseguenza del possesso (si parla in questo caso di "termine di prescrizione acquisitiva") o, in caso di mancato esercizio del diritto, della perdita o dell'estinzione del diritto (si parla in questo caso di "termine di prescrizione estintiva"). Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione e interruzione.
Il termine di decadenza, o termine prestabilito, è un termine perentorio, generalmente previsto dalla legge per avviare un'azione specifica. Alla scadenza del periodo suddetto, l'azione si considera estinta. I termini di decadenza non sono suscettibili di sospensione e in linea di principio nemmeno di interruzione. Tuttavia, ai sensi degli articoli 2241 e 2244 del codice civile, alcuni atti hanno l'effetto di interrompere questi termini, come nel caso di una citazione in giudizio o di un atto esecutivo (ad es. un pignoramento).
I termini processuali sono quelli che si applicano agli atti del procedimento una volta avviato; sono fissati per legge o sono stabiliti dal giudice. A differenza dei termini di decadenza, i termini per l'esecuzione di un atto processuale non comportano l'estinzione dell'azione. Detti termini non sono suscettibili di interruzione né di sospensione.
Sono considerati giorni festivi in virtù dei testi attualmente in vigore:
In alcuni dipartimenti e collettività territoriali sono stati istituiti dei giorni festivi per commemorare l'abolizione della schiavitù: il 27 maggio per la Guadalupa, il 10 giugno per la Guyana, il 22 maggio per la Martinica, il 20 dicembre per l'isola della Riunione e il 27 aprile per Mayotte.
Nei dipartimenti di Alsazia-Mosella, il 26 dicembre e il Venerdì santo sono giorni festivi.
A partire dall'entrata in vigore della legge n. 2008-561 del 17 giugno 2008 (che comprende disposizioni transitorie), il termine ordinario della prescrizione estintiva è di 5 anni (prima era di 30 anni).
Vi sono tuttavia numerose eccezioni a tale principio, ad esempio per le azioni di responsabilità civile risultanti da un evento che ha causato un danno fisico per il quale il termine di prescrizione è fissato a 10 anni.
La durata dei termini di decadenza e dei termini processuali varia a seconda delle materie e dei procedimenti.
Per quanto riguarda i termini processuali, ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile, quando un atto o una formalità devono essere compiuti prima della scadenza di un termine, questo inizia alla data dell'atto, dell'evento, della decisione o della comunicazione che lo fa decorrere.
L'inizio del termine per la prescrizione estintiva ordinaria delle azioni personali e in valori mobiliari è fissato "al giorno in cui il titolare di un diritto aveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti che gli consentono il relativo esercizio". Sono previsti inizi di decorrenza speciali in taluni settori, come quello di un'azione di responsabilità civile risultante da un evento che ha causato ad esempio un danno fisico. L'inizio della decorrenza del termine di prescrizione di 10 anni è, ai sensi dell'articolo 2226 del codice civile, il consolidamento del danno iniziale o aggravato.
In virtù dell'articolo 664, punto 1, del codice di procedura civile, quando la comunicazione avviene tramite l'atto di un ufficiale giudiziario, la data è quella del giorno in cui la notifica è effettuata a mani proprie, presso il domicilio, il luogo di residenza oppure è la data di stesura del verbale con cui l'ufficiale giudiziario ha preso nota delle azioni compiute per cercare il destinatario dell'atto nel caso in cui quest'ultimo non abbia né domicilio, né residenza, né il posto di lavoro conosciuto. La data e l'ora della notifica per posta elettronica sono quelle dell'invio dell'atto al destinatario.
Ai sensi degli articoli 668 e 669 del codice di procedura civile, la data della comunicazione a mezzo postale è, per colui che la effettua, quella della spedizione, mentre per colui al quale è destinata è la data di ricezione della lettera. La data di spedizione di una comunicazione a mezzo postale è quella che appare sul timbro dell'ufficio postale che l'ha emessa. La data di ricezione è quella di avvenuta consegna o di apposizione della firma. La data di ricezione di una comunicazione effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è quella apposta dall'amministrazione postale al momento della consegna della lettera al destinatario.
In deroga a tali disposizioni, l'articolo 647, punto 1, del codice di procedura civile prevede che la data di comunicazione di un atto in una collettività d'oltremare, in Polinesia francese, nelle isole Wallis-et-Futuna, in Nuova Caledonia, nelle terre australi e antartiche francesi o all'estero sia, per colui che la effettua, la data di spedizione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria o, in assenza, la data di ricezione da parte della procura competente.
In applicazione dell'articolo 641 del codice di procedura civile, quando un termine è espresso in giorni, quello dell'atto, dell'evento, della decisione o della comunicazione che lo fa decorrere non conta. Questa disposizione si applica ai termini processuali.
Allo stesso modo, il termine della prescrizione estintiva è calcolato in giorni, ma il giorno in cui si verifica l'avvenimento non si conta per il decorso del termine. Tuttavia, se l'atto non è stato consegnato a mani proprie, alcune disposizioni permettono di differire il dies a quo del termine fino alla data della notifica di un atto a mani proprie oppure fino alla data dell'emissione di provvedimenti di esecuzione forzata in base all'atto.
Ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, un termine che normalmente scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo o non lavorativo viene prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
Questo significa che il termine continua a decorrere di domenica e nei giorni festivi, ma che viene prorogato se termina di sabato, di domenica o in un giorno festivo o non lavorativo.
In applicazione dell'articolo 641 del codice di procedura civile, quando un termine è espresso in mesi o in anni, detto termine scade nel giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno corrispondente per numerazione a quello dell'atto, dell'evento, della decisione o della comunicazione che lo fa decorrere. In mancanza di una data corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si contano prima i mesi e poi i giorni.
La norma sancita dall'articolo 642 del codice di procedura civile (cfr. domanda precedente) si applica a qualsiasi termine, a prescindere che sia espresso in giorni, mesi o anni.
In applicazione dell'articolo 641 del codice di procedura civile, quando un termine è espresso in mesi o in anni, detto termine scade nel giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno corrispondente per numerazione a quello dell'atto, dell'evento, della decisione o della comunicazione che lo fa decorrere. In mancanza di una data corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si contano prima i mesi e poi i giorni.
La norma sancita dall'articolo 642 del codice di procedura civile (cfr. domanda precedente) si applica a qualsiasi termine, a prescindere che sia espresso in giorni, mesi o anni.
Come già specificato, un termine che scade normalmente di sabato, di domenica o in un giorno festivo o non lavorativo viene prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
La proroga del termine fino al primo giorno lavorativo successivo si applica a tutte le materie e a tutti i procedimenti.
Ai sensi dell'articolo 643 del codice di procedura civile, quando la domanda viene presentata dinanzi a un organo giurisdizionale che ha sede nella Francia metropolitana, i termini di comparizione, di appello, di opposizione, di ricorso per revisione e di ricorso per cassazione sono aumentati:
Ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura civile, quando la domanda è presentata a un organo giurisdizionale che ha sede in Guadalupa, Guyana, Martinica, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre e isole Miquelon, Wallis e Futuna, i termini di comparizione, per l'appello, per l'opposizione e il ricorso per la revisione sono aumentati:
Ai sensi dell'articolo 538 del codice di procedura civile, di norma il termine d'appello è di un mese in materia contenziosa e di quindici giorni per la giurisdizione volontaria; tuttavia diverse norme derogano a questo principio. Ad esempio, il termine d'appello è di quindici giorni per le ordinanze emesse in sede di procedimento sommario, per le decisioni del giudice dell'esecuzione, le ordinanze del giudice per gli affari familiari e per le decisioni del giudice dei minori in materia di assistenza educativa, ecc.
In generale, per i procedimenti d'urgenza, i termini per comparire e notificare la citazione possono essere abbreviati previa autorizzazione del giudice. Tali termini possono essere abbreviati ai sensi della legge o del regolamento.
Ad esempio, le parti possono essere autorizzate a notificare, entro una data determinata, in materia di procedimenti interinali e celeri nel merito (di volta in volta), ma anche nell'ambito della relativa procedura entro un giorno stabilito.
In generale, i giudici possono rimandare l'esame della causa a una data successiva per consentire la comparizione delle parti.
Ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile, quando un atto destinato a una parte che è domiciliata in un luogo in cui essa gode di una proroga del termine le viene notificato a mani proprie in un luogo in cui coloro che vi risiedono non ne beneficerebbero, per tale comunicazione valgono esclusivamente i termini concessi in quest'ultimo caso.
Se il termine di prescrizione è raggiunto o il termine di decadenza è scaduto, ciò dev'essere sancito con una dichiarazione di irricevibilità, che ha come effetto quello di considerare il ricorso inammissibile, senza esame nel merito.
Le sanzioni che derivano dall'inosservanza di un termine processuale fissato per legge o stabilito dal giudice variano a seconda del ruolo del termine e dell'atto da compiere. La sanzione per il mancato rispetto di un termine di comparizione non è prevista da una norma precisa; il mancato rispetto di un termine di comparizione rende nulla la sentenza pronunciata prima della sua scadenza nel caso in cui il convenuto non sia comparso.
La mancanza di diligenza delle parti, quando queste dispongono di un termine per procedere in tal senso, è generalmente sanzionata con la cancellazione. Tuttavia, il mancato compimento degli atti processuali può anche essere sanzionato con la nullità (ad esempio, se la citazione non viene depositata presso la cancelleria entro il termine prescritto) o con la chiusura dell'istruttoria nell'ambito della procedura (procedura scritta normale).
Non vi è alcuna disposizione che permetta di rimettere nei termini il titolare del diritto di agire in giudizio: ciò è un effetto giuridico della prescrizione o della decadenza.
Tuttavia, laddove una norma lo preveda, il giudice ha la facoltà di evitare che una parte incorra nella decadenza derivante dalla scadenza di un termine. Nello specifico, l'articolo 540 del codice di procedura civile prevede la possibilità di evitare che la parte incorra nella decadenza risultante dalla scadenza di un termine di ricorso nei confronti di una sentenza pronunciata in contumacia o in contraddittorio se tale parte non è stata informata della sentenza in tempo utile per esercitare il diritto di ricorso, senza che vi sia stata colpa da parte sua, o se si è trovata nell'impossibilità di agire.
La decisione di un giudice che dichiari nullo e privo di effetti un atto processuale può essere oggetto di un ricorso dinanzi al giudice che ha emesso la decisione medesima. Se da un lato la nullità interrompe il procedimento, dall'altro il diritto di agire in giudizio permane. Questo significa che può essere formulata una nuova domanda a meno che non si verifichi una causa di estinzione dell'azione, in particolare la prescrizione.
La decisione di cancellazione dal ruolo non è suscettibile di ricorso. Tuttavia, la cancellazione lascia intatto la possibilità di riproporre l'azione. Questo significa che continua a sussistere l'interruzione della prescrizione o della decadenza determinata dalla citazione. La richiesta di riassunzione giustifica il compimento degli atti che avevano giustificato il provvedimento di cancellazione e ciò permette di riavviare l'azione.
Site Legifrance – code de procédure civile
Site Legifrance - code de procédure civile en anglais et en espagnol
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Nella Repubblica di Croazia i termini applicabili in un procedimento civile sono disciplinati dagli articoli da 111 a 114 del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku - Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19; in prosieguo: CPC).
Un termine è un periodo di tempo determinato nel corso del quale può essere compiuto un atto processuale o prima del quale un atto non può essere compiuto.
Il diritto processuale croato conosce diversi tipi di termini:
In Repubblica di Croazia l'elenco dei giorni non lavorativi è disciplinato dalla legge relativa ai giorni feriali, alle commemorazioni e ai giorni non lavorativi in Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 e 130/11).
I giorni festivi in Repubblica di Croazia sono i seguenti:
In Repubblica di Croazia non si lavora i giorni festivi.
I termini sono calcolati in giorni, mesi e anni.
Le norme relative al calcolo dei termini si applicano a tutti termini. I termini sono calcolati in giorni interi, da mezzanotte a mezzanotte (computatio civilis, a die ad diem), e non da un momento all'altro in ore e i minuti (computatio naturalis, a momento ad momentum). Per quanto riguarda le norme generali si veda la risposta alla questione n. 1.
Il momento iniziale dal quale inizia il decorso del termine è la data dell'avvio della procedura o di un altro atto (ad esempio, comunicazione o notifica). Questa data non è compresa nei termini espressi in giorni ed il termine comincia a decorrere il giorno successivo.
La norma generale in materia di comunicazione o di notifica prevede che essa sia effettuata i giorni feriali a partire dalle 7:00 fino alle 20:00, presso il domicilio o il luogo di lavoro del destinatario o presso il tribunale, qualora ivi si trovi la detta persona. L'eccezione alla suddetta regola, secondo la quale le notifiche o le comunicazioni sono effettuate esclusivamente i giorni feriali dalle 7:00 fino alle 20, non si applica alle notifiche effettuate via posta o tramite notaio.
Una comunicazione o una notifica possono anche essere effettuate al di fuori di queste fasce orarie e in un altro luogo soltanto previo consenso del destinatario.
Qualora il tribunale lo ritenga necessario, può ordinare che la notifica o la comunicazione siano fatte in un altro luogo o in un altro momento. Durante una notifica o una comunicazione di questo tipo viene rilasciata al destinatario una copia della decisione del tribunale che ordina questo tipo di notifica o di comunicazione. Questa decisione non deve necessariamente essere motivata.
Qualora il termine sia fissato in giorni, il giorno in cui la comunicazione o la notifica sono state effettuate o il giorno in cui si è realizzato l'evento cui è connesso il decorso del termine non sono presi in considerazione. Il termine comincia a decorrere il giorno successivo.
Ad esempio, se l'evento cui è connesso il decorso del termine di 15 giorni ha luogo il 5 febbraio, il termine di 15 giorni scadrà il 20 febbraio a mezzanotte.
Il decorso del termine non inizia quindi il giorno in cui si realizza l'evento (dies a quo), ma il giorno successivo.
Qualora un termine sia espresso in giorni, si tratta di giorni civili. Tuttavia, se l'ultimo giorno di un termine è un giorno festivo, una domenica o un altro giorno non lavorativo per la giurisdizione, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo successivo.
Qualora un termine sia espresso in settimane, in mesi o in anni, scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno indicato con il termine, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno a partire da cui il termine dev'essere calcolato, ossia il giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire da cui il termine dev'essere calcolato, e non il giorno successivo.
I termini espressi in mesi o in anni scadono alla fine del giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno.
Si veda la questione n. 8.
Sì.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato soltanto su domanda debitamente motivata dell'interessato.
La domanda deve essere depositata prima della scadenza del termine di cui si chiede la proroga.
Contro la relativa decisione non si può ricorrere.
La proroga del termine decorre dal giorno successivo della data di scadenza del termine di cui richiesta la proroga.
Le parti possono ricorrere in appello nei confronti di una sentenza di primo grado entro 15 giorni dalla notifica della sentenza salvo che non sia previsto dalla legge un altro termine. Questo termine è di otto giorni per le cambiali o gli assegni.
Inoltre, nell'ambito delle procedure per la risoluzione delle controversie di modesta entità, delle procedure dinnanzi ai tribunali commerciali e per le cause di diritto del lavoro il termine d'appello è di otto giorni.
Tali termini rimangono sospesi dal primo al 15 agosto.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato soltanto su domanda debitamente motivata dell'interessato.
Le norme in materia di procedura civile della Repubblica di Croazia non prevedono una proroga del termine in funzione del luogo di residenza delle parti.
Le conseguenze dipendono dalla natura giuridica del termine vale a dire se si tratta di un termine legale che non è prorogabile e se una parte non ha compiuto un atto procedurale entro i termini impartiti a tal fine. Tale non rispetto del termine avrà per conseguenza la perdita del diritto di poter compiere ancora questo atto procedurale.
D'altro lato esistono anche i termini di cui non rispetto non comporta affatto la perdita del diritto di porre in essere un atto procedurale questi termini sono chiamati termini ordinatori.
Qualora una parte non sia comparsa in udienza o non abbia rispettato termine previsto per compiere un qualsiasi atto nell'ambito della procedura e qualora essa perda dunque a causa di ciò il diritto di compiere quest'atto, il giudice permetterà alla parte, su sua domanda di compierlo, (rimessa in termini) se il giudice ritenga che motivi legittimi giustifichino questa mancanza.
La domanda deve essere deposita entro 8 giorni a decorrere dalla data in cui è cessato il motivo in base al quale il termine non era stato rispettato, e se la parte ha avuto conoscenza soltanto successivamente dell'inosservanza del termine, — il termine decorre allora dalla data in cui essa ne ha avuta conoscenza. La rimessa in termini non può più essere richiesta dopo la scadenza di 2 mesi dalla data di scadenza del termine.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Il termine processuale, ossia il periodo di tempo entro il quale va compiuta una determinate attività, può essere a) perentorio, ossia previsto a pena di decadenza dell’attività prescritta; b) ordinatorio, ossia indicativo e non sanzionato con una decadenza o una nullità; c) dilatorio, che segna il momento a partire dal quale l’attività può essere compiuta, cosicché è invalida quella compiuta prima. (codice di procedura civile articoli da 152 a 155 allegati)
Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre.
Nel computare un termine processuale non si calcola il giorno iniziale (dies a quo); se il dies ad quem (finale) cade in un giorno festivo si posticipa automaticamente al primo non festivo successivo. Se la legge fa riferimento al concetto di “giorni liberi” non viene computato neanche il dies ad quem.
Se la legge non prevede espressamente la perentorietà del termine, lo stesso va considerato ordinatorio.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune; quindi la scadenza si ha con lo spirare dell’ultimo istante del giorno e del mese ovvero (per i termini annuali) del giorno, del mese e dell’anno (successivo) corrispondenti a quelli iniziali, a nulla rilevando che i mesi siano di 31 o 28 giorni ovvero che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile.
I termini perentori non sono soggetti a proroga.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative (con l’eccezione del processo del lavoro) è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, in base alla riforma attuata con il d.l. n.132/2014 (in precedenza la sospensione durava sino al 15 settembre) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove la decorrenza non sia indicata dal giudice, in genere la decorrenza del termine si calcola partendo dal momento di conoscenza effettiva o legale dell’onere in capo alla parte (ad esempio: il termine per l’appello decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla pubblicazione della stessa).
Il problema può porsi in due differenti ipotesi:
a) Con riferimento ai termini che iniziano a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione di un atto (così, per esempio i termini di impugnazione di una sentenza).
In tali casi, poiché ai fini dell’impugnazione nel termine breve di cui all’art. 325 codice procedura civile (30 gg per l’appello, 60 gg per il ricorso per cassazione) rileva il momento di ricezione della copia della sentenza da parte del destinatario, di fatto il momento iniziale di decorrenza del termine di impugnazione può variare in relazione alle diverse modalità di notificazione, in quanto il mezzo del servizio postale può comportare tempi più lunghi rispetto alla notificazione mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario.
b) La Corte costituzionale, in materia di notificazione a mezzo del servizio postale (n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004) ha affermato il principio secondo il quale la notifica di un atto processuale - qualunque sia la modalità di trasmissione ( a mezzo servizio postale o mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario) - si intende perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre nei confronti del destinatario il procedimento di notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell’atto.
Tale principio, che comporta la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario (principio già accolto dal regolamento comunitario 1348/2000), assume, tuttavia, rilievo solo ai fini della tempestività della notifica dell’atto, nel senso che il termine di legge deve ritenersi osservato (dal notificante) se l’atto da notificare viene consegnato all’ufficiale giudiziario prima della scadenza; nessuna incidenza ha, invece, sulla data di decorrenza del termine e cioè sul dies a quo, che può essere costituito dalla notificazione o comunicazione di un atto ovvero dalla pubblicazione della sentenza o da fatti diversi, come sopra meglio precisati.
No, il dies a quo non va computato.
Vengono computati tutti i giorni; soltanto nel caso in cui il termine finale cada in un giorno festivo è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
In questi casi la scadenza si ha con lo spirare dell’ultimo istante del giorno e del mese ovvero (per i termini annuali) del giorno, del mese e dell’anno (successivo) corrispondenti a quelli iniziali, a nulla rilevando che i mesi siano di 31 o 28 giorni ovvero che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile.
Si.
I termini perentori non possono essere prorogati. Tuttavia la parte può chiedere al giudice di essere “rimessa in termini” quando dimostri di essere incorsa nella cadenza per causa ad essa non imputabile.
Occorre distinguere, innanzitutto, tra termini lunghi e termini brevi.
Il termine lungo è pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine breve, che decorre dalla notificazione della sentenza, è pari a trenta giorni per l’appello e a sessanta giorni per il ricorso per cassazione. L’opposizione di terzo revocatoria e la revocazione si propongono nei trenta giorni successivi alla scoperta rispettivamente del dolo o della collusione ovvero del vizio. Il regolamento di competenza si propone entro 30 giorni.
Normalmente il giudice è libero di fissare il termine entro un intervallo fissato dalla legge. Tuttavia nel caso specifico dei termini di comparizione della parte è la legge, e non il giudice, ad individuarli. Ai sensi dell’art. 168bis codice procedura civile il giudice può differire la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni.
In Italia non esiste un istituto generale che preveda benefici dei termini, anche se in taluni casi – a fronte di calamità naturali – i termini sono stati sospesi. In linea generale, dunque, il beneficio della proroga si applica soltanto al soggetto o alla zona interessata da un provvedimento normativo o da un decreto ministeriale.
Il mancato rispetto di un termine perentorio dà luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto che lo stesso consentiva.
Le parti incorse nella decadenza possono chiedere, dimostrando una causa loro imputabile, di essere rimesse in termini.
procedural time limit Codice procedura civile articoli 323- 338(72 Kb)
procedural time limit Codice di Procedura Civile articoli 152 - 155(41 Kb)
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Le principali scadenze fissate dalle norme di procedura civile sono le seguenti:
Termini per il deposito dei documenti giudiziari:
Nel caso di un atto generale di citazione convalidato a tergo, l'attore deve depositare un atto introduttivo presso il tribunale e notificarlo al convenuto entro 10 giorni dalla data di deposito della comparsa di costituzione da parte del convenuto, salvo disposizione contraria del tribunale.
Il convenuto che abbia presentato la comparsa di costituzione deve depositare la propria memoria difensiva entro 14 giorni dalla data della ricezione dell'atto introduttivo, salvo che tale termine sia prorogato dal giudice.
Termine per l'esecuzione di una decisione giudiziaria:
Si può dare esecuzione a una decisione giudiziaria entro 6 anni dalla data in cui la decisione ha acquistato efficacia esecutiva. Qualora non sia possibile dare esecuzione a una sentenza entro il termine prestabilito, l'attore può chiedere un "rinnovo" della decisione (che costituisce indirettamente una proroga del termine).
Nella Repubblica di Cipro, oltre ai sabati e alle domeniche, sono considerati giorni festivi:
Inoltre, conformemente all'articolo 61 del codice di procedura civile, sono ufficialmente considerate ferie dell'amministrazione giudiziaria le seguenti date:
Lo svolgimento di udienze o di altre procedure nei periodi summenzionati può avvenire unicamente su istruzione della Corte suprema o di un giudice, se la procedura rientra fra le sue competenze.
Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge d'interpretazione, per "giorni" s'intendono i "giorni liberi".
Ai sensi delle norme di procedura civile, nella Repubblica di Cipro i documenti vengono notificati personalmente da un ufficiale giudiziario (tranne in casi eccezionali, in cui il tribunale può, su richiesta, disporre diversamente). Il termine processuale non viene influenzato dalla data della notificazione.
No. Si prega di leggere la risposta alla domanda n. 4, sopra.
Quando un termine è espresso in giorni, il numero indicato si riferisce ai "giorni di calendario", salvo che il giudice disponga diversamente in relazione ad un caso specifico. Per esempio, il giudice può ordinare che il convenuto depositi l'opposizione "entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data odierna" o che un provvedimento ingiuntivo debba essere notificato (per esempio al convenuto di un procedimento ex-parte o ad una banca, nell'ambito di una procedura di congelamento di fondi) "entro 5 giorni lavorativi dalla sua stesura".
Ai sensi della legge d'interpretazione il termine "giorni" indica sempre i "giorni liberi".
Per il computo del termine si fa riferimento a settimane o mesi di calendario.
In tali casi il termine scade nell'ultima ora dell'ultimo giorno della settimana, del mese o dell'anno del termine in questione.
Sì, in tali casi il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
Ai sensi della norma n. 57, paragrafo 2, del codice di procedura civile, il giudice può prorogare o ridurre i termini processuali imposti dalle norme di cui sopra o fissati in un provvedimento ingiuntivo, senza condizioni o alle condizioni che siano richieste nell'interesse della giustizia.
L'impugnazione di un provvedimento ingiuntivo, provvisorio o definitivo, su una questione che non costituisce un'azione civile, al pari dell'impugnazione avverso il rigetto di una domanda di misure provvisorie, deve essere proposta entro 14 giorni dalla data in cui l'ingiunzione diventa vincolante o dalla data della decisione di rigetto.
In tutti gli altri casi (per esempio, un ricorso avverso una sentenza definitiva in un procedimento civile) il ricorso deve essere depositato entro 6 settimane dalla data in cui la sentenza passa in giudicato.
Il suddetto termine può essere prorogato soltanto in casi rari ed eccezionali.
I termini per proporre un'azione sono stabiliti dalla legge 165(I)/2012 sui termini di prescrizione.
Dopo la notificazione dell'atto introduttivo di un'istanza, il convenuto ha 10 giorni per presentare la sua comparsa di costituzione.
Per quanto riguarda il resto, le date indicate alle parti per comparire all'udienza sono fissate dal giudice.
La prima data per la comparizione nel caso di un ricorso è fissata dalla cancelleria del tribunale in seguito al deposito del ricorso, a meno che non esista un motivo speciale per fissare una data precisa. In tale caso, la data viene fissata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice adito.
Con riferimento ad altre alterazioni dei termini processuali si veda la risposta alla domanda n. 11.
Se la legge applicabile nella giurisdizione è quella di Cipro, valgono le stesse norme e gli stessi termini a prescindere dal luogo di residenza della parte cui viene notificato l'atto.
Se il convenuto non presenta una comparsa di costituzione o se, successivamente, non presenta una memoria di difesa entro i termini stabiliti, l'attore può chiedere che venga adottata una decisione in suo favore.
Analogamente, un convenuto può presentare una domanda in cui chiede il rigetto dell'azione se, nel caso di un atto di citazione generale convalidato a tergo, l'attore non ha presentato un atto introduttivo di ricorso entro il termine all'uopo stabilito.
Inoltre, il giudice può ignorare un'opposizione che venga presentata tardivamente e, di conseguenza, il convenuto contumace può perdere il suo diritto di essere ascoltato durante il procedimento.
La parte attrice inadempiente la cui azione sia stata respinta può chiedere che l'azione sia reintrodotta.
Il convenuto contumace avverso il quale sia stata emessa una sentenza può chiedere l'annullamento di quest'ultima.
Tali richieste sono accolte solo a titolo di eccezione.
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I termini processuali sono periodi di tempo entro i quali deve essere compiuto un atto processuale.
I termini processuali possono essere classificati come segue, a seconda dei soggetti tenuti al loro rispetto:
- i termini che deve osservare un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario sono stabiliti per legge e sono generalmente brevi. Nei procedimenti civili tali termini sono compresi tra uno e 30 giorni (ad esempio 15 giorni ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums); 30 giorni ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 9, del codice di procedura civile; 15 giorni ai sensi dell'articolo 341.6, paragrafo 2, del codice di procedura civile). Un giudice deve deliberare in merito all'accettazione di una domanda entro sette giorni dal ricevimento della stessa, ma se la domanda è volta a ottenere il rimpatrio di un minore in Lettonia ed è indirizzata alle autorità di un altro paese, il giudice adotta la decisione in udienza entro 15 giorni dall'avvio del procedimento. La decisione in merito alle garanzie di un credito deve essere adottata entro il giorno successivo all'avvio del procedimento. La decisione in merito all'adozione di provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza deve essere adottata al più tardi entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda, qualora non sia richiesta l'assunzione di ulteriori prove o un ritardo possa pregiudicare gravemente i diritti della parte attrice; in altri casi, la decisione deve essere presa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Per alcune categorie di procedimenti è prescritto un termine entro il quale occorre iniziare o terminare la trattazione di una causa ed emettere una decisione in merito. Una copia autentica di una sentenza o di una decisione deve essere prodotta entro tre giorni al massimo dalla pronuncia della stessa o, nel caso in cui la sentenza sia pronunciata in forma breve, entro tre giorni dalla redazione del testo integrale della sentenza. La legge prevede inoltre altri termini processuali. Talvolta un giudice o un ufficiale giudiziario è tenuto a compiere taluni atti processuali senza indugio. In determinati casi previsti dalla legge sono stabiliti termini generali che i giudici possono rendere specifici, fissando il termine entro il quale occorre compiere un atto processuale. Nel caso di procedimenti complessi, un giudice può redigere una sentenza in forma breve, composta soltanto dalla parte introduttiva e dal dispositivo. Il giudice dovrà poi redigere il testo integrale della sentenza entro 14 giorni e dovrà rendere nota la data in cui il testo integrale sarà disponibile. Il codice di procedura civile non specifica i termini entro i quali un giudice debba istruire un processo civile e statuire nel merito. Ciononostante, l'articolo 28 della legge sul potere giudiziario (Likums par tiesu varu) stabilisce che, al fine di garantire la difesa dei diritti violati di una persona, il giudice è tenuto a trattare la causa "in maniera tempestiva", ossia deve statuire nel merito il più rapidamente possibile. Allo stesso tempo, in deroga alla procedura giudiziaria ordinaria, il codice di procedura civile fissa termini processuali speciali per l'esame delle domande nell'ambito di determinate categorie di cause assoggettate a procedure speciali: per esempio, un giudice deve adottare una decisione in merito a una domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza. Vi sono inoltre alcune disposizioni di normative specifiche che indicano le cause da assoggettare a procedure straordinarie (per esempio, si deve dare la priorità alle azioni dirette a tutelare i diritti e gli interessi dei minori, come stabilisce la legge sulla tutela dei diritti del minore (Bērnu tiesību aizsardzības likums));
- il codice di procedura civile fissa altresì i termini relativi ad atti processuali che devono essere compiuti dalle parti nel procedimento: 14 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle prove, salvo che il giudice stabilisca termini diversi (sette giorni nel caso di una procedura scritta); 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare (blakus sūdzība); 20 giorni per la presentazione di un appello (apelācija), e così via. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i termini applicabili alle parti nel procedimento o ad altri soggetti interessati sono fissati dall'organo giurisdizionale, dal giudice o dall'ufficiale giudiziario, che stabiliscono una data specifica laddove la legge prevede un termine generale o fissano un termine in maniera autonoma, considerando il tipo di atto processuale, la distanza dal luogo di residenza o domicilio di una persona e altre circostanze.
I termini applicabili a persone che non sono parti nel procedimento vengono stabiliti soltanto da un organo giurisdizionale o da un giudice.
I principali tipi di termini sono i seguenti:
• termine per la presentazione delle prove: salvo che il giudice non specifichi diversamente, le prove devono essere presentate al più tardi 14 giorni prima dell'udienza (sette giorni prima dell'apertura del procedimento nel caso di una procedura scritta). È possibile presentare prove nel corso della trattazione della causa, su richiesta motivata di una parte nel procedimento o di un terzo, a condizione che ciò non ritardi l'emissione della sentenza, che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto valido il motivo per cui le prove non sono state presentate entro i termini stabiliti o che le prove siano relative a fatti emersi nel corso della trattazione della causa. Qualora il giudice non accetti le prove, non è possibile contestare tale decisione, ma è possibile sollevare obiezioni in merito nell'ambito di un appello (apelācija) o di un ricorso per cassazione (kasācija);
• termine per la presentazione di osservazioni da parte del convenuto: dopo che sia stato avviato un procedimento, l'atto di citazione deve essere immediatamente trasmesso al convenuto, al suo indirizzo elettronico ufficiale o per posta raccomandata, specificando un termine per la presentazione di osservazioni scritte che sia compreso tra 15 e 30 giorni a partire dalla data di invio dell'atto di citazione;
• termine per rimediare alle carenze nell'ambito di un'istanza di riapertura del procedimento e di riesame: entro 20 giorni dall'emissione di una sentenza in contumacia, il convenuto può presentare al tribunale che ha emesso la sentenza un'istanza per la riapertura del procedimento e per sottoporre la causa a un nuovo esame.
Termini per la sospensione del procedimento:
Termine per l'impugnazione di una decisione – È possibile impugnare una decisione emessa da un giudice di primo grado entro 20 giorni dalla sua pronuncia. Qualora una sentenza sia stata resa in forma breve, il periodo entro il quale può essere impugnata inizia a decorrere dal termine stabilito dal giudice per la redazione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene redatta dopo il termine indicato, il termine entro il quale può essere impugnata inizia a decorrere dalla data dell'effettiva redazione della sentenza. Sono irricevibili e vengono rispediti al mittente gli atti di impugnazione presentati successivamente alla scadenza dei termini.
È possibile presentare un ricorso complementare entro 10 giorni dalla data in cui viene emessa la decisione del giudice, salvo ove diversamente specificato dal codice di procedura civile. Sono irricevibili e vengono rispediti al mittente i ricorsi complementari presentati successivamente alla scadenza dei termini.
Termine per la presentazione dell'istanza con cui si richiede di tenere conto di fatti recentemente emersi – Il termine entro il quale è possibile presentare una tale istanza inizia a decorrere:
Termini per la presentazione di atti esecutivi – È possibile presentare un atto esecutivo al fine di procedere all'esecuzione forzata entro 10 anni dalla data di efficacia di una decisione del giudice o dell'organo giurisdizionale, salvo che la legge fissi altri termini di prescrizione.
Qualora una sentenza del giudice stabilisca che il recupero di un credito deve avvenire tramite pagamenti periodici, l'atto di esecuzione rimarrà efficace per tutto il periodo di tempo durante il quale devono essere effettuati i pagamenti; il summenzionato termine di 10 anni inizia tuttavia a decorrere dall'ultimo giorno in cui è consentito effettuare ciascun pagamento.
Conformemente alla legge sulle festività nazionali, i giorni di commemorazione e i giorni festivi, le festività nazionali sono le seguenti:
Gli ortodossi, i vecchi credenti e le persone di altre confessioni celebrano le festività di Pasqua, Pentecoste e Natale alle date stabilite dalle loro confessioni.
Qualora il 4 maggio, il giorno finale del Festival nazionale lettone dei canti e delle danze o il 18 novembre cadano di sabato o di domenica, il primo giorno lavorativo seguente diviene festivo.
Gli atti processuali devono essere compiuti entro i termini stabiliti dalla legge. Qualora la legge non prescriva termini processuali, gli stessi verranno determinati dall'organo giurisdizionale o dal giudice. Il termine stabilito da un organo giurisdizionale o da un giudice deve avere una durata sufficiente a consentire il compimento dell'atto processuale.
Il termine può consistere in una data precisa, in un periodo che scade in una data precisa o in un periodo espresso in anni, mesi, giorni o ore. Qualora l'atto processuale non debba essere compiuto in una determinata data, potrà essere compiuto in qualsiasi data all'interno del periodo indicato. È possibile determinare detto periodo con riferimento al verificarsi di un fatto certo.
Un termine processuale espresso in anni, mesi o giorni inizia a decorrere dal giorno successivo alla data o al fatto che indica il suo inizio.
Un termine processuale espresso in ore inizia a decorrere dall'ora successiva al fatto che indica il suo inizio.
Gli atti giudiziari vengono trasmessi agli interessati principalmente per via elettronica, ossia: attraverso un sistema online se il destinatario ha comunicato all'organo giurisdizionale il proprio consenso a comunicare con esso tramite detto sistema online; all'indirizzo elettronico fornito dal destinatario se quest'ultimo ha comunicato all'organo giurisdizionale il proprio consenso all'uso della posta elettronica per la comunicazione con il tribunale; oppure all'indirizzo elettronico ufficiale del destinatario. Quando un atto giudiziario viene trasmesso per via elettronica, si considera notificato il terzo giorno successivo alla data di invio.
Nel caso in cui non sia possibile trasmettere a una persona fisica atti giudiziari per via elettronica, questi sono inviati all'indirizzo di residenza o domicilio dichiarati dalla persona in questione. Gli atti giudiziari possono anche essere recapitati al destinatario presso il luogo di lavoro. Nel caso in cui non sia possibile trasmettere a una persona giuridica atti giudiziari per via elettronica, questi sono inviati presso la sua sede legale. Quando un atto giudiziario viene spedito per posta ordinaria, si considera notificato il settimo giorno successivo alla data di invio.
Gli atti giudiziari possono essere notificati al destinatario in persona o a qualsiasi familiare adulto residente con il destinatario. In tal caso, gli atti si considerano notificati il giorno in cui sono stati accettati dal destinatario o da un'altra persona.
Qualora un atto giudiziario sia stato recapitato al luogo di residenza dichiarato di una persona fisica o a un diverso indirizzo da questa indicato, compreso quello indicato ai fini della corrispondenza con l'organo giurisdizionale, ovvero, nel caso di una persona giuridica, alla sua sede legale, e l'ufficio postale abbia attestato la consegna dell'atto o la sua restituzione al mittente, tale circostanza, di per sé, non serve a certificare la notificazione dell'atto. Il destinatario può confutare la presunzione che gli atti siano stati notificati il settimo giorno successivo alla data di invio, se sono stati spediti per posta ordinaria, o il terzo giorno successivo alla data di invio, qualora siano stati inviati per posta elettronica o trasmessi online, adducendo circostanze oggettive al di fuori del suo controllo che gli hanno impedito di ricevere gli atti in questione all'indirizzo indicato. Qualora il destinatario rifiuti di accettare un atto giudiziario, si considera che la notifica sia avvenuta nel giorno in cui il destinatario ha respinto l'atto.
No. Se il verificarsi di un fatto specifico determina il momento iniziale per il decorso del termine, il computo inizia dal giorno successivo al verificarsi di tale fatto.
Se un termine è espresso in giorni, il computo dei giorni include tutti i giorni di calendario.
Se un termine è espresso in anni, mesi o giorni si considerano i giorni di calendario.
Un termine espresso in anni scade nel giorno e nel mese corrispondente dell'ultimo anno di riferimento.
Un termine espresso in mesi scade nel giorno corrispondente dell'ultimo mese di riferimento. Se un termine espresso in mesi scade in un mese in cui manca il giorno corrispondente, il termine scade in corrispondenza dell'ultimo giorno di tale mese.
Un termine prorogato fino a una data determinata scade in quella data.
Se il termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo previsto dalla legge, si considera prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
Solo i termini fissati da un organo giurisdizionale o da un giudice possono essere prorogati su richiesta di una parte in causa. In caso di scadenza dei termini prescritti dalla legge, il giudice può concedere una rimessione in termini su richiesta di una parte in causa. La domanda di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata all'organo giurisdizionale presso il quale l'atto avrebbe dovuto essere compiuto e viene esaminata mediante procedura scritta. Prima dell'esame della domanda mediante procedura scritta, le parti in causa vengono informate e ricevono contemporaneamente una domanda di proroga o di rimessione in termini. La domanda di rimessione in termini deve essere corredata della documentazione necessaria per il compimento dell'atto processuale e dei motivi che giustificano la rimessione in termini.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice in composizione monocratica. Avverso la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una domanda di proroga o di rimessione in termini è possibile proporre un ricorso complementare.
È possibile presentare un ricorso complementare entro 10 giorni dalla data in cui l'organo giurisdizionale emette la decisione.
Qualora una decisione sia presa in esito a una procedura scritta, il termine per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione della decisione.
Se una decisione viene adottata in assenza di una delle parti (per esempio, una decisione che disponga l'assunzione di prove o l'adozione di una misura cautelare provvisoria), il termine per presentare un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data di notificazione o di invio della decisione.
Nel caso in cui una decisione giudiziaria sia stata inviata a una persona che ha la propria residenza, il proprio domicilio o la propria sede legale al di fuori della Lettonia ma il cui indirizzo è noto, in conformità della normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, tale persona potrà presentare opposizione entro 15 giorni dalla data di notificazione della decisione o, nel caso in cui la decisione sia stata resa in forma breve, dalla data in cui riceve il testo integrale della decisione.
Un atto di appello (apelācija) deve essere presentato entro 20 giorni dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza o, nel caso in cui la sentenza sia stata resa in forma breve, dalla data fissata dal giudice per la redazione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene redatta dopo il termine indicato, il termine entro il quale può essere impugnata inizia a decorrere dalla data dell'effettiva redazione della sentenza.
Nel caso in cui una sentenza sia stata inviata a una persona che ha la propria residenza, il proprio domicilio o la propria sede legale al di fuori della Lettonia ma il cui indirizzo è noto, in conformità della normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, tale persona può presentare appello entro 20 giorni dalla data di notificazione della sentenza.
Un ricorso per cassazione (kasācija) deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata; tuttavia, nel caso in cui la sentenza sia stata resa in forma breve, il termine di 30 giorni decorre dalla data fissata dal giudice per la redazione del testo integrale della sentenza. Se la sentenza viene redatta dopo il termine indicato, il termine entro il quale può essere impugnata inizia a decorrere dalla data dell'effettiva redazione della sentenza.
Nel caso in cui una sentenza sia stata inviata a una persona che ha la propria residenza, il proprio domicilio o la propria sede legale al di fuori della Lettonia ma il cui indirizzo è noto, in conformità della normativa dell'Unione europea o degli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia, tale persona può proporre un ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla data della notificazione della sentenza.
Qualsiasi atto di impugnazione presentato dopo la scadenza dei termini è considerato irricevibile e rispedito al mittente. La decisione del giudice che dichiara irricevibile un'impugnazione può essere impugnata entro 10 giorni dall'adozione della decisione mediante ricorso complementare.
Per determinate tipologie di controversie, per esempio nel caso di una controversia relativa al riconoscimento della decisione di un giudice straniero, possono essere stabiliti termini specifici per le impugnazioni, caso per caso, nell'ambito delle norme che disciplinano la procedura civile.
Il giudice deve rimandare la trattazione di una causa e fissare un'altra data per l'udienza se:
Il giudice può rimandare la trattazione della causa anche in altri casi.
Il giudice può rimandare la trattazione della causa:
No. Ai sensi del codice di procedura civile, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari a una persona residente o domiciliata al di fuori della Lettonia seguono un iter diverso e i termini processuali che iniziano a decorrere dal ricevimento di un atto giudiziario sono calcolati in maniera diversa.
Per esempio, di norma una sentenza di primo grado può essere impugnata entro 20 giorni dall'emissione della sentenza. Se la sentenza viene inviata a una parte residente o domiciliata in una località al di fuori dei confini lettoni, tale persona può impugnarla entro 20 giorni dalla data di notificazione della sentenza. Ove la legge stabilisca termini diversi per l'impugnazione di una sentenza di primo grado ad opera delle diverse parti in causa, la sentenza diventa esecutiva qualora non venga impugnata entro il termine previsto per l'impugnazione, calcolato a partire dall'ultimo giorno di notificazione della sentenza.
La scadenza di un termine fissato dalla legge o dal giudice comporta la decadenza della facoltà di compiere il relativo atto processuale. Gli atti e le impugnazioni presentati dopo la scadenza dei termini non saranno ammessi.
In caso di scadenza di un termine processuale, il giudice concederà la rimessione in termini alla parte che ne faccia richiesta se ritiene giustificati i motivi per il mancato rispetto del termine.
Per esempio, non è possibile la rimessione in termini per la presentazione di un atto esecutivo successivamente alla scadenza del termine di prescrizione di 10 anni, calcolato a partire dal giorno in cui la pertinente decisione dell'autorità giudiziaria è divenuta esecutiva.
Quando concede la rimessione in termini, il giudice autorizza anche il compimento del pertinente atto processuale.
Su richiesta di una parte nel procedimento, i termini processuali fissati da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario possono essere prorogati prima della loro scadenza. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. In caso di scadenza di un termine fissato da un organo giurisdizionale, un giudice o un ufficiale giudiziario, la persona per la quale tale termine era vincolante può richiedere che venga fissato un nuovo termine per il compimento dell'atto processuale.
La domanda di proroga o di rimessione in termini deve essere presentata all'organo giurisdizionale presso il quale l'atto processuale avrebbe dovuto essere compiuto. La domanda verrà esaminata nel corso di un'udienza, informando preventivamente le parti nel procedimento in merito alla data e al luogo della stessa. La decisione relativa alla domanda in questione verrà adottata anche in assenza delle parti all'udienza.
La domanda di rimessione in termini deve essere corredata della documentazione necessaria per il compimento dell'atto processuale e dei motivi che giustificano la rimessione in termini.
Un termine fissato da un giudice può essere prorogato da un giudice in composizione monocratica.
Avverso la decisione di un organo giurisdizionale o di un giudice di respingere una domanda di proroga o di rimessione in termini è possibile proporre un ricorso complementare.
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Il Civilinis kodeksas (codice civile) prevede un termine di prescrizione generale e termini di prescrizione più brevi. I termini di prescrizione possono essere prorogabili, "acquisitori" o perentori.
Le domeniche;
il 1° gennaio: Capodanno;
il 16 febbraio: giornata della restaurazione dello Stato della Lituania;
l'11 marzo: giornata della restaurazione dell'indipendenza della Lituania;
la domenica e il lunedì di Pasqua (secondo la tradizione occidentale);
il 1° maggio: festa internazionale del lavoro;
la prima domenica di maggio: festa della mamma;
la prima domenica di giugno: festa del papà;
il 24 giugno: festa di mezza estate, festa di San Giovanni;
il 6 luglio: festa dello Stato (incoronazione di re Mindaugas);
il 15 agosto: Assunzione;
il 1° novembre: Ognissanti;
il 24 dicembre: vigilia di Natale;
il 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano.
Un termine di prescrizione determinato per legge, da un contratto o da un'autorità giudiziaria è espresso sotto forma di una data di calendario o di un numero di anni, mesi, settimane, giorni od ore.
Un termine di prescrizione può essere altresì definito come un evento che deve inevitabilmente verificarsi. Un tale termine può essere prorogabile, acquisitorio o perentorio. Un termine di prescrizione prorogabile (di remissione in termini) è un termine che può essere ripristinato da un organo giurisdizionale dopo che è scaduto a condizione che il termine pertinente non sia stato rispettato per motivi importanti. Un termine di prescrizione "acquisitorio" (dilatorio) è un termine decorso il quale sorge un determinato diritto o obbligo civile (ossia allo scadere del quale tale diritto o obbligo viene acquisito). Un termine di prescrizione perentorio è un termine decorso il quale un determinato diritto o obbligo civile decade. I termini di prescrizione perentori non possono essere ripristinati da un organo giurisdizionale o tramite arbitrato.
Il termine di prescrizione generale è di dieci anni.
La legislazione lituana stabilisce termini di prescrizione più brevi per particolari tipologie di controversie.
Un termine di prescrizione più breve, pari a un mese, si applica alle domande derivanti dalle risultanze di procedure di gara.
Un termine di prescrizione più breve, pari a tre mesi, si applica invece alle domande che mirano a ottenere la dichiarazione di nullità degli organi di una persona giuridica.
Un termine di prescrizione più breve, pari a sei mesi, si applica a:
Un termine di prescrizione più breve, pari a sei mesi, si applica alle controversie derivanti da relazioni tra imprese di trasporto e i loro clienti in merito a spedizioni spedite dall'interno della Lituania; mentre un termine di prescrizione di un anno si applica alle spedizioni spedite all'estero.
Un termine di prescrizione più breve, pari a un anno, viene applicato alle controversie assicurative.
Un termine di prescrizione più breve, pari a tre anni, viene applicato alle richieste di risarcimento danni, ivi comprese quelle derivanti da un'inadeguata qualità dei prodotti.
Un termine di prescrizione più breve, pari a cinque anni, si applica alle domande per ottenere l'esecuzione di interessi e altri pagamenti periodici.
10. Le domande relative a difetti di lavori eseguiti sono soggette a termini di prescrizione più brevi.
Le domande derivanti dal trasporto di merci, passeggeri e bagagli sono soggette ai termini di prescrizione stabiliti nei codici (leggi) applicabili alle specifiche modalità di trasporto.
Un termine di prescrizione o le norme per il computo di tale termine non possono essere modificati tramite accordo tra le parti.
Un termine di prescrizione non si applica a:
1) domande derivanti dalla violazione di diritti personali non patrimoniali, fatta eccezione per i casi stabiliti dalla legge;
2) domande di depositanti per ottenere il rimborso dei loro depositi detenuti presso una banca o un altro istituto di credito;
3) altre richieste di risarcimento danni risultanti dai seguenti crimini specificati nel Baudžiamasis kodeksas (codice penale) (in lituano):
1) genocidio (articolo 99);
2) trattamento di persone in maniera vietata dal diritto internazionale (articolo 100);
3) uccisione di persone protette dal diritto umanitario internazionale (articolo 101);
4) deportazione o trasferimento di civili (articolo 102);
5) cagionamento di lesioni corporali, tortura o altri trattamenti disumani di persone protette dal diritto umanitario internazionale (articolo 103);
6) uso forzato di civili o prigionieri di guerra nelle forze armate di un nemico (articolo 105);
7) distruzione di oggetti protetti o saccheggio di tesori nazionali (articolo 106);
8) aggressione (articolo 110);
9) attacchi militari proibiti (articolo 111);
10) uso di mezzi di guerra proibiti (articolo 112);
11) esecuzione negligente delle funzioni di un comandante;
4) casi specificati in altre leggi e in relazione ad altre controversie.
Per quanto riguarda i termini applicabili alle udienze di cause civili, un organo giurisdizionale deve mirare a decidere una causa civile nel più breve tempo possibile, a evitare ritardi e ad assicurare che una causa civile sia esaminata nel contesto di un'unica seduta.
Determinate leggi possono stabilire termini specifici per trattare talune categorie di cause civili. Qualora l'organo giurisdizionale di primo grado ometta di eseguire un atto processuale richiesto a norma del codice civile, una parte coinvolta nel procedimento che ha interesse a che tale atto processuale venga effettuato è legittimata a presentare istanza a una corte d'appello per chiedere che venga fissato un termine per l'esecuzione di tale atto processuale. La domanda deve essere presentata attraverso l'organo giurisdizionale che sta trattando la causa e quest'ultimo deve decidere in merito all'ammissibilità della domanda stessa entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento. Qualora l'organo giurisdizionale che ha omesso l'esecuzione dell'atto processuale che ha dato adito alla domanda esegua gli atti in questione entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, si ritiene che la parte in questione abbia rinunciato all'azione. In caso contrario, la domanda viene trasferita alla corte d'appello entro sette giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento. Di norma tali domande vengono esaminate mediante procedimento scritto senza che le parti vengano informate dell'ora e del luogo della seduta o siano invitate a parteciparvi. La domanda deve essere esaminata entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento da parte della corte d'appello. La domanda deve essere esaminata e una decisione in merito deve essere presa dal presidente della corte d'appello, dal presidente della Sezione delle cause civili o da un giudice designato dagli stessi. La decisione emessa non può essere impugnata presentando un ricorso separato.
Il termine inizia a decorrere dalle ore 00 e 00 minuti del giorno successivo alla data di calendario o all'evento che ne definisce l'inizio, salvo diversamente disposto in leggi specifiche.
Qualsiasi domanda e notificazione scritta inviata a mezzo posta, telegrafata o trasmessa con altri mezzi di comunicazione prima della mezzanotte dell'ultimo giorno di un termine è considerata inviata entro il termine (articolo 1.122 del codice civile).
L'articolo 123, terzo e quarto comma, del Civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile) stabilisce che quando una persona che consegna un atto processuale non trova il destinatario presso il suo luogo di residenza o il suo luogo di lavoro, il documento deve essere notificato a qualsiasi membro adulto della sua famiglia che risieda con lui/lei (figli (adottivi), genitori (genitori adottivi), coniuge, ecc.), fatta eccezione nei casi in cui i familiari abbiano interessi giuridici contrari rispetto all'esito della causa oppure, nel caso anche questi ultimi siano assenti, presso l'amministrazione del luogo di lavoro.
Qualora una persona incaricata di notificare un atto processuale non trovi il destinatario presso la sede legale di una persona giuridica o in altro luogo specificato dalla persona giuridica, tale atto processuale deve essere notificato a qualsiasi dipendente della persona giuridica presente presso il luogo di consegna. Qualora un atto processuale non venga consegnato secondo le modalità specificate nel presente paragrafo, esso deve essere spedito per posta all'indirizzo dell'ufficio della persona giuridica e si ritiene essere stato consegnato entro dieci giorni dalla data di invio a mezzo posta.
Il termine inizia a decorrere dalle ore 00 e 00 minuti del giorno successivo all'evento che ne definisce l'inizio, salvo diversamente disposto in leggi specifiche (articolo 73 del codice di procedura civile).
Un termine di prescrizione è computato in giorni di calendario. Inizia a decorrere dalle ore 00 e 00 minuti del giorno successivo alla data di calendario o all'evento che ne definisce l'inizio, salvo diversamente disposto in leggi specifiche.
Un termine processuale espresso in anni, mesi, settimane o giorni inizia a decorrere dalle ore 00 e 00 minuti del giorno successivo alla data di calendario o all'evento che ne definisce l'inizio, salvo diversamente disposto in leggi specifiche.
Un termine espresso in settimane scade alle ore 24 e 00 minuti del giorno corrispondente dell'ultima settimana inclusa nel termine. Un termine espresso in mesi scade alle ore 24 e 00 minuti del giorno corrispondente dell'ultimo mese incluso nel termine. Un termine espresso in anni scade alle ore 24 e 00 minuti del giorno corrispondente del mese corrispondente dell'ultimo anno incluso nel termine. Qualora un termine espresso in anni o mesi scada in un mese che non contiene la data in questione, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
I giorni festivi e di riposo ufficiali (sabato e domenica) sono inclusi nel computo del termine. Se l'ultimo giorno del termine è un giorno di riposo o festivo, il termine si considera scadere il giorno lavorativo successivo.
Rimessione in termini. Le persone che non rispettano un termine fissato da leggi specifiche o da un organo giurisdizionale per motivi che l'organo giurisdizionale riconosce essere importanti, possono ottenere una rimessione in termini. Un organo giurisdizionale ha il diritto di effettuare una rimessione in termini di propria iniziativa laddove il fascicolo della causa indichi che il termine in questione non è stato rispettato per motivi importanti.
L'istanza di rimessione in termini deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale dinnanzi il quale doveva essere eseguito l'atto processuale. La domanda sarà esaminata mediante procedimento scritto. L'atto processuale (deposito di una domanda, presentazione di documenti o esecuzione di altre azioni) rispetto al quale non è stato rispettato il termine deve essere eseguito parallelamente alla domanda. Un'istanza di rimessione in termini deve essere motivata e deve essere accompagnata da prove che giustifichino la necessità di tale rimessione in termini.
Una parte viene rimessa in termini tramite una decisione dell'organo giurisdizionale. Un respingimento della rimessione in termini di un termine processuale è emesso sotto forma di decisione motivata dell'organo giurisdizionale. Una decisione di un organo giurisdizionale che respinge un'istanza di rimessione in termini può essere impugnata con ricorso separato.
Un'impugnazione di una sentenza di un tribunale regionale può essere presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza da parte dell'organo giurisdizionale di primo grado.
Un'impugnazione separata di una decisione di un tribunale regionale può essere presentata:
È possibile impugnare le sentenze di tribunali regionali che esaminano una causa nel merito, mentre si possono presentare impugnazioni separate nei confronti di decisioni provvisorie di tribunali regionali espressamente menzionate nel codice di procedura civile (ad esempio nel caso di una decisione che respinge un'istanza di rimessione in termini (articolo 78, sesto comma, del codice di procedura civile), nei confronti di una decisione sulle spese di contenzioso (articolo 100 del codice di procedura civile) o nei confronti di una decisione che impedisce ulteriori procedimenti).
In ogni caso, un'udienza deve essere condotta in maniera continua, tranne nel caso in cui venga annunciato un aggiornamento, che non può essere superiore a cinque giorni lavorativi. Può essere annunciato un aggiornamento al fine di consentire all'organo giurisdizionale e alle parti del procedimento di riposare dopo un'udienza prolungata e di acquisire eventuali prove mancanti, garantendo in tal modo che la causa sia risolta il più rapidamente possibile.
Se un organo giurisdizionale aggiorna un'udienza, l'ora dell'udienza successiva deve essere fissata e notificata ai partecipanti, ottenendo una ricevuta firmata. Le persone che non si sono presentate in giudizio o che sono state incluse per la prima volta nel procedimento ricevono la notifica dell'orario dell'udienza successiva in conformità al codice di procedura civile.
In determinate situazioni un'udienza può essere sospesa. Tale sospensione significa che qualsiasi atto processuale da svolgere ai fini della decisione della causa nel merito è temporaneamente sospeso per un periodo di tempo indefinito. Una causa può essere sospesa per ragioni oggettive specificate in leggi specifiche che impediscono il trattamento di una causa civile e non sono soggette alla discrezione delle parti o dell'organo giurisdizionale oppure in circostanze che non sono previste da leggi specifiche ma che impediscono comunque all'organo giurisdizionale di esaminare la causa nel merito.
L'organo giurisdizionale deve sospendere un'udienza nelle seguenti circostanze:
Non applicabile.
La scadenza di un termine di prescrizione prima del deposito di una domanda comporterà il respingimento di detta domanda.
Laddove l'organo giurisdizionale riconosca che un termine non è stato rispettato in ragione di un motivo importante, il diritto violato deve essere difeso e il termine di prescrizione in questione deve essere rimesso in termini.
Le questioni relative al diritto in materia di proprietà e possesso concernenti beni il cui recupero è soggetto a termini di prescrizione che sono scaduti sono risolte in conformità con le disposizioni del tomo IV del codice civile.
Il diritto di eseguire un atto processuale decade nel momento in cui il termine stabilito dalla legge o da un organo giurisdizionale è scaduto. Eventuali atti processuali depositati dopo la scadenza di un termine vengono restituiti ai richiedenti. Il mancato rispetto di un termine per l'esecuzione di una determinata obbligazione processuale non esonera la persona interessata da tale obbligazione.
Qualora i termini non siano stati rispettati per motivi importanti e non siano trascorsi più di tre mesi dall'emissione della sentenza dell'organo giurisdizionale, su istanza del ricorrente, l'organo giurisdizionale può effettuare una rimessione in termini. Un termine per la presentazione di un'impugnazione può essere oggetto di rimessione in termini laddove l'organo giurisdizionale riconosca che il termine in questione non è stato rispettato per motivi importanti. Una decisione dell'organo giurisdizionale che respinge un'istanza di rimessione in termini di un termine di impugnazione può essere contestata depositando un ricorso separato. Qualora la corte d'appello accolga tale impugnazione separata ed effettui una rimessione in termini per il termine di impugnazione, il presidente della Sezione delle cause civili della corte d'appello deve trasferire l'impugnazione, unitamente al fascicolo della causa, all'organo specializzato della corte d'appello oppure rinviare la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione all'organo giurisdizionale di primo grado per una decisione. Se, in queste circostanze, il fascicolo della causa viene rinviato all'organo specializzato della corte d'appello, la corte d'appello deve inviare copie dell'impugnazione e dei relativi allegati alle parti del procedimento entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata ammessa l'impugnazione. Una volta scaduto il termine per la contestazione di una sentenza e per la risposta a un'impugnazione, l'organo giurisdizionale di primo grado rinvierà la causa alla corte d'appello entro sette giorni e lo notificherà alle parti. Qualora la causa sia rinviata alla corte d'appello e quest'ultima stabilisca che il termine per l'impugnazione non è stato rispettato, l'organo giurisdizionale può effettuare una rimessione in termini di propria iniziativa (ex officio) a condizione che il fascicolo della causa indichi chiaramente che il termine non è stato rispettato per motivi importanti, oppure può suggerire alla parte del procedimento di presentare un'istanza di rimessione in termini per il termine di impugnazione (articolo 307, secondo e terzo comma, articolo 338 e articolo 78 del codice di procedura civile). Una decisione che respinge l'istanza di rimessione in termini del ricorrente può essere impugnata presentando un ricorso separato (articolo 78, sesto comma, del codice di procedura civile).
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Il diritto lussemburghese fissa i termini per l'esercizio delle azioni giudiziarie, l'espletamento delle formalità procedurali, per comparire in tribunale, per chiedere una proroga a causa della distanza e via dicendo.
I termini di prescrizione o di decadenza dell'azione privi di carattere procedurale non sono contemplati da questa sezione.
Sabato e domenica non sono considerati giorni lavorativi, analogamente alle seguenti festività ufficiali:
I termini processuali variano a seconda della materia e del tipo di procedimento.
Il termine inizia a decorrere dalla mezzanotte del giorno in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica dell'atto.
Sì, se la legge richiede una notifica da parte dell'ufficiale giudiziario o una comunicazione del cancelliere, si considera che la notifica o la comunicazione siano avvenute in un giorno diverso da quello in cui il documento viene effettivamente consegnato nelle mani dell'interessato (per esempio, se il documento viene rifiutato, se viene consegnato presso il domicilio del destinatario ecc.).
Tutti i termini sono calcolati a partire dalla mezzanotte del giorno in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica che dà inizio alla decorrenza.
Le festività ufficiali, i sabati e le domeniche sono compresi nel calcolo dei termini processuali.
Le festività ufficiali, i sabati e le domeniche sono compresi nel calcolo dei termini processuali.
I termini processuali scadono sempre alla mezzanotte dell'ultimo giorno del periodo di decorrenza.
Quando un termine è espresso in settimane, esso scade nel giorno dell'ultima settimana corrispondente al giorno della settimana in cui si produce l'atto, l'evento, la decisione o la notifica che dà inizio al periodo di decorrenza.
Quando un termine è espresso in mesi o in anni, esso scade nel giorno dell'ultimo mese o del mese dell'ultimo anno corrispondente al giorno del mese in cui si è prodotto l'atto, l'evento, la decisione o la notifica a partire dal quale è iniziato il periodo di decorrenza. In mancanza di una data corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
Quando un termine è espresso in mesi e giorni o in frazioni di un mese, si contano prima i mesi interi e poi i giorni o le frazioni del mese; quando si devono contare le frazioni di un mese, si considera che il mese abbia trenta giorni.
Tutti i termini che scadono un sabato, una domenica, nei giorni festivi ufficiali o durante una festività nazionale, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista. Le stesse regole valgono per la presentazione di documenti ai funzionari comunali qualora il termine scada nel giorno di chiusura al pubblico dei servizi comunali.
Quando viene proposta un'azione giudiziaria dinanzi ai giudici lussemburghesi nei confronti di persone residenti all'estero, i termini ordinari sono prorogati a motivo della distanza. La proroga del termine può variare da 15 a 35 giorni, in funzione del luogo in cui è domiciliato il convenuto.
Il termine per la presentazione di un'impugnazione è generalmente di 40 giorni, ma può essere prorogato in considerazione della distanza nel caso dei residenti all'estero. I ricorsi avverso le sentenze che non sono provvisoriamente esecutive possono essere presentati solo dopo che siano trascorsi almeno otto giorni dalla pronuncia.
Il termine per chiedere la pronuncia di una sentenza in contumacia è di 15 giorni e inizia a decorrere dalla data della notifica.
I provvedimenti urgenti (ordonnances de référé) sono impugnabili entro 15 giorni dalla notifica. Se un'ordinanza di provvedimenti urgenti è contumaciale, il termine per presentare un'opposizione è di otto giorni dalla notifica. Tale termine decorre parallelamente al termine di ricorso.
Nel caso di un procedimento sommario diretto all'emanazione di un provvedimento urgente viene emessa una citazione a comparire all'udienza nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti per tale procedimento. Tuttavia, in situazioni di particolare urgenza, il presidente del tribunale, o il giudice che lo sostituisce, può citare le parti a comparire ad un'udienza pubblica che si terrà nell'aula del tribunale o nella sua residenza privata, in una determinata data e ad una determinata ora, anche durante un fine settimana, un giorno festivo o in una data che non sia abitualmente un giorno lavorativo.
Quando una parte residente all'estero viene invitata a comparire personalmente in Lussemburgo, si applicano i normali termini processuali, a meno che il giudice non decida di prorogarli.
Un'azione che non venga proposta entro i termini stabiliti è considerata prescritta. Quando scade il termine per espletare le formalità procedurali, le azioni di norma decadono o vengono cancellate dal ruolo.
Se una parte non presenta un'azione entro i termini processuali stabiliti, la prescrizione conseguente alla scadenza dei termini può essere revocata qualora, per motivi estranei alla responsabilità dell'interessato, l'atto che dà inizio alla decorrenza del termine non sia stato tempestivamente portato a conoscenza della persona interessata oppure se quest'ultima si sia trovata nell'impossibilità di agire. Un ricorso è ricevibile solo se viene presentato entro 15 giorni dalla data in cui la parte interessata è venuta a conoscenza dell'atto che dà inizio alla decorrenza del termine oppure dal momento in cui cessa la situazione che le rende impossibile agire. Di norma, non sono ricevibili i ricorsi presentati dopo che sia trascorso più di un anno dalla scadenza del termine di presentazione normalmente applicabile. Tali termini non hanno effetto sospensivo.
L'azione decade qualora il procedimento sia sospeso da tre anni. Tale termine è prorogato di sei mesi nei casi in cui sussistano i presupposti per chiedere la ripresa del procedimento o per designare un nuovo avvocato. Il procedimento si estingue, ma l'azione non si prescrive. Una parte che intenda agire dovrà avviare una nuova azione giudiziaria per far valere i propri diritti, sempreché non sia prescritta anche quest'ultima.
L'ordinanza di cancellazione dovuta a un'inosservanza dei termini impartiti, da parte degli avvocati, non è impugnabile.
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Come regola generale, gli atti processuali diretti a ottenere l'effetto giuridico desiderato devono essere compiuti entro i termini stabiliti dalla legge. Le disposizioni pertinenti sono contenute sia nella normativa sostanziale che in quella processuale.
Le condizioni necessarie per quanto riguarda il diritto sostanziale sono in parte stabilite dalle norme concernenti il rimedio giurisdizionale e in parte regolate dalle norme sulla prescrizione, che definiscono i termini applicabili all'avvio dei procedimenti civili. La legge prevede alcune deroghe a tali restrizioni solo per garantire l'esecuzione incondizionata delle pretese (ad esempio per quanto riguarda le azioni concernenti diritti di proprietà). Alcuni atti processuali possono essere compiuti validamente solo entro un termine specifico (scadenza). In alcuni casi la durata del termine è chiaramente indicata dalla legge, come nel caso delle impugnazioni (scadenza prevista dalla legge), mentre in altri casi, ad esempio per la sanatoria di vizi procedurali, viene stabilita dall'autorità giudiziaria (scadenza stabilita dal giudice).
Il metodo di calcolo utilizzato per stabilire i termini è molto diverso a seconda che sia regolato dal diritto sostanziale o dal diritto processuale, e ciò vale anche per gli effetti giuridici della mancata osservanza di questi due tipi di scadenze. L'inosservanza di un termine di diritto sostanziale comporta la perdita di un diritto e non può essere regolarizzata; è possibile giustificare unicamente i termini di prescrizione conformemente alle norme di diritto sostanziale applicabili. Per quanto riguarda i termini processuali, occorre distinguere tra termini soggettivi e oggettivi. I termini soggettivi sono quelli che decorrono dal momento in cui la parte interessata è stata informata e la cui inosservanza generalmente può essere sanata chiedendo una rimessione in termini (istanza di proroga), mentre il decorso dei termini oggettivi non dipende dalla conoscenza della parte e non è possibile rimediare alla loro inosservanza mediante domanda di rimessione in termini.
Ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, della legge I del 2012 sul codice del lavoro, i seguenti giorni sono considerati non lavorativi: 1° gennaio, 15 marzo, lunedì di Pasqua, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, 20 agosto, 23 ottobre, 1° novembre, 25 e 26 dicembre.
I termini vengono calcolati in giorni, mesi o anni. Il dies a quo non è incluso nei termini espressi in giorni. Il dies a quo è la data in cui viene compiuto l'atto o si verifica l'evento (ad esempio una notifica o pubblicazione) che dà inizio al decorso del termine. I termini espressi in mesi o anni scadono il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quello del primo giorno del termine; in assenza di una data identica del mese di scadenza, il termine scade l'ultimo giorno del mese. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente. I termini scadono alla fine dell'ultimo giorno; tuttavia, per quanto riguarda i termini previsti per il deposito di ricorsi presso l'autorità giudiziaria o gli atti da compiere nel corso di un processo, la scadenza coincide con la chiusura degli uffici. Le norme ordinarie applicabili ai termini in tutti gli altri procedimenti civili sono enunciate agli articoli da 103 a 112 della legge III del 1952 sul codice di procedura civile (di seguito il "codice di procedura civile").
Il dies a quo è la data in cui viene compiuto l'atto o si verifica l'evento (ad esempio una notifica o pubblicazione) che dà inizio al decorso del termine. Il dies a quo non è incluso nei termini espressi in giorni.
Per il calcolo dei termini, il codice di procedura civile non distingue fra le diverse modalità di notifica; tuttavia nel caso della trasmissione degli atti attraverso mezzi elettronici si applicano disposizioni specifiche. Alcuni atti vengono trasmessi al perito in forma cartacea anche nel caso in cui il medesimo si tenga in contatto con il giudice con mezzi elettronici: il giudice trasmette al perito gli allegati degli atti processuali in forma cartacea o sotto forma di un altro supporto di dati qualora in ragione del numero elevato di allegati o della natura del supporto di dati la digitalizzazione comportasse un onere sproporzionato o insormontabile, o se l'autenticità del documento cartaceo apparisse dubbia. Qualora, per i motivi sopra indicati, i documenti elettronici trasmessi dall'autorità giudiziaria siano accompagnati da allegati materiali, il termine decorre dalla data di ricezione dell'allegato. La trasmissione delle memorie relative al procedimento e la notifica degli atti giudiziari viene già effettuata per via elettronica nei casi indicati dal codice di procedura civile. I giorni nei quali il sistema di notifica istituito a tale scopo non è operativo per almeno quattro ore non sono inclusi nel termine indicato dalla legge o dal giudice.
Se nell'ambito del procedimento le comunicazioni avvengono per via elettronica, non si applicano le conseguenze dell'inosservanza del termine nel momento in cui il documento è stato depositato presso l'organo giurisdizionale per via elettronica e conformemente alle esigenze informatiche entro l'ultimo giorno del termine. Un documento si considera depositato ai fini del calcolo dei termini quando il sistema informatico dell'organo giurisdizionale invia una ricevuta di ritorno in conformità con la regolamentazione. Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale prevede un modulo per il deposito di documenti su supporto informatico. Tale supporto deve essere trasmesso all'organo giurisdizionali di persona o a mezzo posta entro tre giorni dalla ricezione, presso il corrispondente elettronico, della ricevuta di ritorno del modulo da parte dell'organo giurisdizionale. Al ricevimento del supporto informatico l'organo giurisdizionale invia automaticamente un avviso al corrispondente elettronico, attraverso il sistema di notifica. Un documento si considera depositato presso l'organo giurisdizionale alla data indicata nella ricevuta di ritorno indicata nell'avviso di ricevimento del modulo da parte dell'organo giurisdizionale.
Il dies a quo non è incluso nei termini espressi in giorni. Il dies a quo è la data in cui viene compiuto l'atto o si verifica l'evento (ad esempio una notifica o pubblicazione) che dà inizio al decorso del termine.
Se il termine è espresso in giorni, il numero di giorni indicato fa riferimento ai giorni di calendario. Tuttavia, il termine che scade in un giorno festivo è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
I termini espressi in mesi o anni scadono il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quello del primo giorno del termine; in assenza di una data identica del mese di scadenza, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
I termini espressi in mesi o anni scadono il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quello del primo giorno del termine; in assenza di una data identica del mese di scadenza, il termine scade l'ultimo giorno del mese.
Sì.
Oltre ai casi di cui sopra, il giudice può prorogare una sola volta e per gravi motivi un termine da egli stesso fissato; il termine – sommato alla proroga – non può superare quarantacinque giorni, a meno che sia necessario più tempo per il deposito di un parere peritale. I termini legali possono essere prorogati solo nei casi specificati dalla legge. I termini espressi in giorni non includono il periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto di ciascun anno (sospensione feriale dei termini). Se il termine espresso in mesi o anni dovesse scadere durante le ferie giudiziarie, il termine scade il giorno del mese successivo corrispondente alla stessa data del primo giorno del termine; se anche tale giorno cade durante le ferie giudiziarie, il termine scade il primo giorno successivo alla fine delle ferie. La legge prevede anche eccezioni alla sospensione feriale dei termini. Il giudice deve specificamente richiamare l'attenzione delle parti su queste eccezioni. Nei procedimenti extragiudiziali disciplinati da leggi diverse dal codice di procedura civile, la sospensione feriale dei termini si applica solo se è prevista da tali leggi.
Come regola generale, l'impugnazione deve essere proposta entro quindici giorni dalla notifica della decisione. In materia cambiaria è di tre giorni a decorrere dalla stessa data.
Il giudice può prorogare una sola volta e per gravi motivi un termine da egli stesso fissato; il termine – sommato alla proroga – non può superare quarantacinque giorni, a meno che sia necessario più tempo per il deposito di un parere peritale. I termini legali possono essere prorogati solo nei casi specificati dalla legge.
Le norme processuali ungheresi non prevedono una proroga dei termini in ragione del luogo di residenza delle parti. Tuttavia l'inadempienza può essere giustificata dal fatto che la parte interessate era irreperibile, per un motivo valido, all'indirizzo che figura nel registro dei dati personali e dei domicili.
Salvo disposizioni di legge contrarie, la parte che, nell'ambito del procedimento, ha omesso di depositare un atto entro il termine impartito non è più ricevibile a adempiere una volta scaduto tale termine. Gli effetti della mancata osservanza – tranne nei casi previsti dalla legge – si producono automaticamente senza preavviso. Se, in base alla legge, le conseguenze dell'inosservanza del termine si producono solo in caso di preavviso o su istanza della controparte, l'atto in questione può essere rispettivamente compiuto nel periodo indicato nel preavviso o fino alla presentazione dell'istanza, o, nel caso in cui quest'ultima sia presentata all'udienza, fino al momento in cui venga adottata la pertinente decisione. L'inosservanza del termine non è sanzionata in caso di impossibilità di compiere un atto o una formalità a causa di un evento naturale noto o di un altro ostacolo costituivo di forza maggiore. Le conseguenze dell'inosservanza del termine non si applicheranno nel caso in cui l'istanza sia stata inviata al giudice per posta tramite raccomandata entro la scadenza prevista del termine.
Per giustificare l'inadempienza la parte interessata può depositare un'istanza di proroga sulla quale il giudice si esprime con equità.
Il giudice deve adottare una decisione su tali domande. Nel caso in cui una parte o il suo difensore non compaia a un'udienza o non osservi un termine per un giustificato motivo è possibile rimediare – salvo nei casi di seguito elencati – fornendo una giustificazione per l'inadempienza. Non si possono addurre giustificazioni se la legge esclude la possibilità di giustificarsi, se le conseguenze dell'inadempienza possono essere evitate senza che sia necessaria una giustificazione, se l'inadempienza non comporta alcun pregiudizio che venga espresso in una decisione del giudice o se la parte non osserva il termine successivo stabilito in seguito a un'istanza di proroga.
Le istanze di proroga devono essere presentate entro quindici giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine o dall'ultimo giorno del termine non rispettato. Tuttavia, se una parte o il suo difensore viene a conoscenza dell'inadempienza successivamente o se un impedimento viene rimosso più tardi, il termine per presentare un'istanza di proroga decorre dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell'inadempienza o dalla rimozione dell'impedimento. Non è possibile presentare un'istanza di proroga dopo tre mesi dall'inadempienza.
La domanda deve contenere i motivi dell'inadempienza nonché le circostanze che rendono probabile l'assenza di colpa. Nel caso in cui non sia stato rispettato il termine, al momento della presentazione dell'istanza di proroga deve anche essere compiuto l'atto che era stato omesso.
Se la possibilità di addurre giustificazioni è esclusa per legge o l'istanza di proroga è stata presentata oltre i termini, la domanda deve essere respinta senza esaminare il merito della questione. Analogamente avviene se, in caso di superamento del termine, la domanda di proroga era stata depositata senza che la parte interessata abbia simultaneamente compiuto l'atto omesso.
È possibile proporre appello contro le decisioni di rigetto delle istanze di proroga.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La procedura generale, ai sensi del Capo 12 delle leggi di Malta, prevede per il convenuto un termine di venti giorni dalla data della notifica per depositare la comparsa di risposta. Tuttavia, vi sono leggi speciali che stabiliscono termini diversi.
1° gennaio, 10 febbraio, 19 marzo, 31 marzo, Venerdì Santo, 1° maggio, 7 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 8 settembre, 21 settembre, 8 dicembre, 13 dicembre, 25 dicembre.
In generale, una persona convenuta in giudizio in un processo civile può depositare la sua comparsa di risposta entro venti giorni. Tuttavia, ci sono leggi speciali che prevedono termini più brevi o meno brevi, secondo i casi.
Dalla data della notifica.
No, il metodo di trasmissione non incide sulla data d'inizio. Si tiene conto della data della notifica.
In generale, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo. Tuttavia, è possibile che in base alla legge o a quanto disposto dal giudice venga fissato un termine per il quale la data di notifica viene presa in considerazione per il calcolo del termine.
Secondo la legislazione maltese, a meno che sia indicato espressamente che la legge si riferisce ai giorni lavorativi, i giorni previsti dalla legge sono quelli del calendario.
Al momento di calcolare il termine, un giorno è considerato come un periodo di 24 ore, mentre i mesi e gli anni sono calcolati secondo il calendario.
Quando si calcola il termine, un giorno viene considerato come un periodo di 24 ore, mentre i mesi e gli anni sono calcolati secondo il calendario.
Sì, se il termine scade in un giorno non lavorativo (vale a dire un sabato, una domenica o un giorno festivo) esso viene prorogato al giorno lavorativo successivo, in base all'articolo 108 del capo 12 delle leggi di Malta.
Il termine può essere prorogato soltanto su autorizzazione di un giudice e la persona interessata è autorizzata a depositare la sua comparsa di risposta nel caso in cui possa dimostrare al giudice che gravi motivi hanno impedito alla parte di depositare la sua comparsa di risposta.
Dopo l'emissione di una sentenza da parte del tribunale di primo grado, una persona può presentare appello entro venti giorni (giorni come da calendario) dalla data della pronuncia. L'appellato ha venti giorni per depositare la comparsa di risposta. Nei casi di diritto costituzionale, se l'azione è stata avviata con un'istanza, il termine per l'appello è di venti giorni a partire dalla pronuncia della sentenza. Nel caso in cui la causa sia rinviata alla Corte Costituzionale da un altro organo giurisdizionale, l'appello va depositato entro otto giorni lavorativi. Il convenuto in una causa costituzionale ha otto giorni lavorativi per depositare la comparsa di risposta. Se una pronuncia è stata appellata prima della sentenza definitiva, l'appello dev'essere presentato entro sei giorni dal giorno della lettura in pubblica udienza della sentenza. Queste sono norme di procedura generale. Occorre tuttavia sottolineare che esistono leggi speciali che stabiliscono termini diversi per l'appello se tale processo deve celebrarsi in una corte diversa dagli organi giurisdizionali summenzionati.
Tutte le cause civili devono essere trattate in prima udienza entro due mesi e le udienze successive si tengono ogni due mesi. Il giudice può scegliere di non fissare udienze dal 16 luglio al 15 settembre di ogni anno.
Nelle cause di diritto costituzionale, il giudice deve fissare una data per l'udienza in un termine di otto giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso, oppure dal deposito di una memoria di risposta da parte del convenuto nel termine impartito oppure, se nessuna memoria è stata depositata, a partire dalla scadenza di tale termine.
Nel caso di un procedimento sommario o di un procedimento speciale, il convenuto dev'essere citato per la comparizione non prima di quindici giorni e non più di trenta giorni dalla notifica.
A Malta non ci sono possibilità di ottenere una proroga dei termini.
Se i termini non sono rispettati, la parte interessata non ha rispettato quanto impartito dal giudice perde il diritto a depositare una comparsa di risposta e a produrre prove. Prima di emettere una sentenza, tuttavia, il giudice concederà un breve e perentorio termine per depositare una memoria scritta o discutere brevemente la domanda della controparte. La parte dichiarata contumace conserva il diritto di presentare appello nel caso in cui la pronuncia non le sia favorevole.
Le parti devono giustificare il loro inadempimento. Nel caso in cui il giudice decida che l'inadempimento è giustificato, può autorizzare le parti a depositare una memoria.
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I termini applicabili nel diritto processuale civile possono essere raggruppati come segue:
a. Termine minimo di preavviso per inviare un atto di citazione in giudizio a una controparte, nonché a eventuali terzi e testimoni. Normalmente si applica un termine di almeno una settimana. In linea di principio, si applica un termine di almeno una settimana anche per la citazione a comparire in giudizio delle parti interessate, se non diversamente specificato dall'organo giurisdizionale (articoli 114-119 e 276 (citazione in giudizio di parti e terzi) e articoli 170 e 284 (citazione in giudizio di testimoni) del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile). È importante notare che se il convenuto dispone di un indirizzo noto o se è risaputo che risiede effettivamente al di fuori dei Paesi Bassi, il termine di preavviso per la citazione di tale parte è di almeno 4 settimane (articolo 115 del codice di procedura civile).
b. Termini massimi per la ricerca dei mezzi di ricorso. Il verzet (ricorso giurisdizionale in opposizione) deve essere normalmente avviato entro 4 settimane. Generalmente, i termini di tre mesi si applicano a un hoger beroep (ricorso in appello), a un ricorso dinanzi alla cassatie (Corte suprema) e a una herroeping (azione di abrogazione di una sentenza divenuta definitiva) (cfr. articolo 143 (opposizione), articoli 339 e 358 (ricorso in appello), articoli 402 e 426 (ricorso dinanzi alla Corte suprema) e articoli 383 e 391 (abrogazione di una sentenza definitiva) del codice di procedura civile).
c. Termini per l'esecuzione degli atti processuali ad opera delle parti e per le decisioni dell'organo giurisdizionale. Questi generalmente oscillano tra le 2 e le 6 settimane. In determinate circostanze, l'organo giurisdizionale può consentire il differimento dell'esecuzione degli atti processuali.
d. Termini di prescrizione per l'avvio di azioni legali e per l'esercizio dell'autorità di esecuzione. Il termine di prescrizione generale è di 20 anni. In molti casi, tuttavia, si applica un termine di prescrizione più breve di 5 anni. Le penalità di mora incrementali scadono dopo sei mesi dalla data in cui maturano. Un termine di prescrizione già in corso può essere interrotto, dopodiché potrebbe iniziare un nuovo termine di prescrizione. Ad esempio, il termine di prescrizione che si applica all'autorità di esecuzione può essere interrotto con la notificazione o comunicazione della sentenza o con qualsiasi altro atto di esecuzione (articoli 306-325, libro 3, del Burgerlijk Wetboek (codice civile)).
I termini regolamentari sono inoltre soggetti alle norme stabilite dalla Algemene Termijnenwet (legge generale sulla proroga dei termini).
Oltre alle giornate di sabato e domenica, la legge generale sulla proroga dei termini specifica le seguenti festività pubbliche riconosciute:
I termini regolamentari sono soggetti alle norme stabilite dalla legge generale sulla proroga dei termini. Tale legge stabilisce che un termine fissato in un atto che termini il sabato, la domenica o in un giorno festivo generalmente riconosciuto è prorogato fino alla fine del giorno successivo che non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto. Se necessario, un termine di almeno 3 giorni è prorogato in modo da includere almeno 2 giorni che non siano un sabato, una domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto.
Nelle Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken (norme processuali nazionali relative alle cause civili promosse con citazione in giudizio) si prende come punto di partenza per l'esecuzione degli atti processuali ad opera delle parti e per la pronuncia della sentenza un termine di sei settimane. Conformemente alle Landelijk reglement voor de civiele rol van de kantonsectoren (norme nazionali di procedura civile per i tribunali cantonali), in linea di principio i tribunali cantonali adattano un termine di 4 settimane (http://www.rechtspraak.nl/).
La data di decorrenza è sempre il primo giorno successivo all'evento decisivo.
Citazione in giudizio
Non applicabile.
Mezzi di ricorso
Il termine per il ricorso giurisdizionale in opposizione (possibile solo contro le sentenze in contumacia) decorre da tre momenti diversi:
Il termine per i ricorsi in appello e i ricorsi dinanzi alla Corte suprema contro le sentenze decorre dalla data di pronuncia della sentenza. L'inizio del termine coincide con il giorno successivo a quello della sentenza. Si veda anche la domanda 12.
Il termine per i ricorsi in appello e i ricorsi alla Corte suprema contro le decisioni è calcolato come segue:
Il termine per la richiesta di abrogazione di una sentenza o decisione divenuta definitiva decorre dal momento in cui è sorto il motivo per l'abrogazione e l'attore o il richiedente ne è venuto a conoscenza, ma in ogni caso non prima che la sentenza o la decisione sia divenuta definitiva, vale a dire che non può più essere annullata mediante opposizione, ricorso in appello o ricorso dinanzi alla Corte suprema.
Atti processuali
I termini fissi per l'esecuzione degli atti processuali sono generalmente calcolati a partire dalla data precedente di iscrizione al ruolo in settimane intere. Per esempio: in seguito a un'iscrizione al ruolo nella giornata di mercoledì, una causa viene nuovamente iscritta al ruolo il mercoledì di 4 settimane dopo e il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 10:00. Se, per esempio, la causa viene rimossa dal ruolo, allora l'organo giurisdizionale determina la data in cui verrà nuovamente iscritta.
Termini di prescrizione
La data di decorrenza dei termini di prescrizione applicabili alle azioni legali dipende dalla natura dell'azione. Ad esempio, il diritto di azione per rivendicare l'adempimento di un obbligo contrattuale di fornire o fare qualcosa scade 5 anni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il reclamo è diventato esigibile. Per esempio: il diritto di chiedere la cessazione di una situazione illegittima scade cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui può essere chiesta la cessazione immediata della situazione.
Esecuzione
In linea di principio, l'autorità di esecuzione scade dopo 20 anni a decorrere dal giorno successivo a quello della pronuncia della sentenza.
No. Tuttavia, in alcuni casi, il modo in cui una parte viene a conoscenza della sentenza influenza la decorrenza del termine per chiedere un ricorso, ad esempio per presentare un'opposizione. Si veda anche la domanda 4.
No. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Salvo indicazione contraria, la legislazione olandese utilizza i giorni di calendario. La legge generale sulla proroga dei termini stabilisce che un termine che scade il sabato, la domenica o in una giornata festiva generalmente riconosciuta è esteso fino alla fine del giorno successivo che non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto.
Inoltre, se necessario, un termine fissato in un atto di almeno 3 giorni è prorogato in modo da includere almeno 2 giorni che non siano sabato, domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto.
Si riferiscono anche ai mesi e agli anni civili.
Citazione in giudizio
Non applicabile.
Mezzi di ricorso
Nel procedimento sommario i mezzi di ricorso sono richiesti mediante atto di citazione in giudizio. A meno che non sia consentito dal giudice davanti al quale la parte è chiamata a comparire, l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notifica degli atti dopo le ore 20:00. Il termine scade quindi effettivamente alle ore 20:00 dell'ultimo giorno disponibile. In tali procedimenti va inoltre tenuto presente che né il giorno di emissione dell'atto di citazione, né il giorno in cui la parte è citata a comparire (la prima data di iscrizione al ruolo) vengono conteggiati nel calcolo del termine di preavviso per la citazione. Il termine di preavviso minimo deve pertanto collocarsi tra queste due date.
Nei procedimenti, i mezzi di ricorso sono avviati depositando una domanda presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale. Ciò può essere fatto per posta o di persona durante l'orario di apertura della cancelleria, o via fax fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno del termine previsto.
Per i ricorsi in cause familiari, la data di decorrenza è leggermente diversa da quella applicabile ai ricorsi in appello in altri procedimenti (cfr. anche domanda 4. "Mezzi di ricorso") L'attore può presentare ricorso entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza. Le altre parti interessate possono presentare ricorso entro tre mesi dalla notifica o comunicazione della decisione.
Atti processuali
Se una causa è iscritta al ruolo, per la presentazione dei documenti si applica quanto segue. In linea di principio, un documento dovuto per una data di iscrizione al ruolo è presentato alla cancelleria del tribunale entro il termine di presentazione. Si tratta del termine ultimo entro il quale qualsiasi documento, ad eccezione dell'atto di citazione, e relazione deve essere in possesso del giudice. Conformemente alle norme procedurali nazionali, il giorno e l'ora entro i quali i documenti devono essere presentati sono i seguenti: mercoledì alle ore 10:00. Se non si tiene alcuna udienza perché la causa è esaminata per iscritto, i documenti sono presentati alla cancelleria dell'organo giurisdizionale entro la data di iscrizione al ruolo delle cause. Il settore cantonale di un organo giurisdizionale svolge sempre un'udienza, poiché in tal caso gli atti processuali possono essere compiuti anche oralmente. I documenti devono essere presentati alla cancelleria dell'organo giurisdizionale al più tardi il giorno precedente la data di iscrizione al ruolo della causa. Ciò può essere fatto per posta o di persona durante l'orario di apertura della cancelleria, o via fax fino alla mezzanotte del giorno in questione.
Termini di prescrizione
Cfr. anche "Termini di prescrizione" alla domanda 4. Per alcuni diritti d'azione è importante il momento in cui una parte viene a conoscenza di un determinato fatto. Per esempio: il diritto di azione per rivendicare il recupero di un pagamento non dovuto scade dopo 5 anni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il creditore è venuto a conoscenza dell'esistenza del credito e dell'identità del destinatario, e in ogni caso 20 anni dopo l'insorgenza del credito.
Sì, un termine che scade il sabato, la domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto viene prorogato fino alla fine del giorno successivo che non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo generalmente riconosciuto. Tuttavia, conformemente alla legge generale sulla proroga dei termini, ciò non si applica alle scadenze determinate conteggiando a ritroso a partire da un determinato momento o evento. In altre parole, questa regola si applica ai termini massimi e non a quelli minimi.
In alcuni casi la legge prevede una proroga di un termine. Ad esempio, se la parte soccombente muore durante il periodo per la presentazione di un ricorso e gli eredi di tale parte desiderano sostituirla nel procedimento di ricorso, si applica un nuovo termine di tre mesi.
In generale, tuttavia, le norme relative ai termini sono applicate rigorosamente, sebbene la Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) abbia previsto un'eccezione per le cause in cui l'attore non sia stato informato prontamente della sentenza a causa di un errore o di un'omissione da parte dell'organo giurisdizionale. In tal caso, la parte in questione non ha rispettato il termine non per propria colpa e viene pertanto concessa una breve proroga.
Il termine per la presentazione di un ricorso è di norma di 3 mesi. In alcuni cause civili, come i procedimenti sommari (procedimenti accelerati), si applicano termini più brevi per i ricorsi in appello e i ricorsi alla Corte suprema, rispettivamente di 4 e 8 settimane.
Tutti i termini relativi alla comparizione di una parte sono termini minimi. Non è stato fissato un termine massimo.
Citazione in giudizio
Se necessario, i termini di preavviso per la citazione in giudizio di una parte possono essere abbreviati dal giudice su richiesta dell'attore a determinate condizioni. Nell'ambito di un procedimento sommario, l'atto di citazione viene emesso solo dopo che il giudice ha precisato la data e l'ora dell'udienza, che può anche svolgersi di domenica. Se necessario, una parte può essere convocata con brevissimo preavviso. Il giudice può inoltre fissare un termine di preavviso più breve per la citazione in giudizio di una parte.
Il giudice non può prorogare i termini di preavviso per la citazione di una parte, anche se può fissare un termine di preavviso più lungo per la comparizione in un procedimento (cfr. domande 7 e 8).
Atti processuali
Se richiesto congiuntamente dalle parti, il giudice può prorogare i termini entro i quali le parti sono tenute ad eseguire gli atti processuali. Se una richiesta viene presentata unilateralmente, il differimento è concesso solo per motivi impellenti o per cause di forza maggiore. Tra i motivi impellenti figurano, ad esempio, la complessità effettiva o giuridica della causa, la necessità di attendere una sentenza in un altro procedimento pertinente o laddove la parte o il suo avvocato siano malati o in ferie.
La legislazione olandese non contiene alcuna disposizione in materia.
Citazione in giudizio
Se una parte è citata in giudizio con un preavviso insufficiente, l'atto di citazione diventa illegittimo nel caso in cui il convenuto non si presenti e sarà dichiarato nullo dal giudice. Non diviene tuttavia nullo automaticamente. L'attore può rimediare a tale mancanza emettendo una notifica modificata da parte dell'ufficiale giudiziario prima della prima data di iscrizione al ruolo.
Se il convenuto non si presenta alla prima data di iscrizione al ruolo, la citazione viene controllata per individuare eventuali vizi che possano renderla invalida. Se è in regola, il convenuto viene dichiarato inadempiente per mancata comparizione e l'azione è generalmente ammessa in contumacia. Se il convenuto non si presenta ed è probabile che non abbia ricevuto la notifica dell'ufficiale giudiziario a causa di una mancanza, il tribunale dichiara la notifica non valida.
Se il convenuto omette di comparire o di nominare un avvocato sebbene abbia ricevuto una notifica in tal senso nell'atto di citazione e risulta che la notifica dell'ufficiale giudiziario conteneva un difetto che la rende invalida, il convenuto non è dichiarato inadempiente per mancata comparizione. Il giudice fissa una nuova data di iscrizione al ruolo e ordina di sanare la mancanza a spese dell'attore. Se il convenuto si presenta e non invoca il vizio di forma, l'atto di citazione si considera emesso correttamente.
Mezzi di ricorso
Se viene oltrepassato il termine per il ricorso, la sanzione è costituita dal rigetto del ricorso. La decisione di base dell'organo giurisdizionale diviene pertanto definitiva, vale a dire non può più essere annullata mediante opposizione, ricorso in appello o appello dinanzi alla Corte suprema.
Atti processuali
Se un atto processuale non viene eseguito entro il termine stabilito, a determinate condizioni è possibile ottenere un rinvio (cfr. domanda 10). Se non è possibile ottenerlo, il diritto di eseguire l'atto processuale scade.
Termini di prescrizione
Se l'interessato ha lasciato scadere il termine per l'avvio dell'azione legale, continua a sussistere il diritto di azione tutelato dalla domanda. Tuttavia, non è più possibile esercitarlo attraverso gli organi giurisdizionali.
I seguenti mezzi di ricorso sono a disposizione delle parti che non hanno rispettato le scadenze.
Citazione in giudizio
Il convenuto che non compare alla prima data di iscrizione al ruolo è generalmente giudicato in contumacia. Fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il convenuto può prevenire una sentenza contumaciale comparendo come parte nel procedimento. Dopo la pronuncia della sentenza definitiva, la parte giudicata in contumacia può chiedere il ricorso in opposizione. La sentenza pronunciata in contumacia, la prevenzione di una sentenza contumaciale presentandosi in udienza e l'opposizione non si applicano nei procedimenti. In tali casi, l'interessato che non è comparso può presentare ricorso in appello.
Mezzi di ricorso
I termini per il ricorso giurisdizionale sono applicati d'ufficio dal giudice. I termini per la presentazione di ricorsi in appello e appelli alla Corte suprema sono obbligatori. I giudici sono molto severi nell'applicazione di questi termini, nell'interesse della certezza del diritto. Tuttavia, la Corte suprema dei Paesi Bassi ha introdotto una certa flessibilità per i ricorsi in appello. L'atto d'impugnazione deve indicare i motivi dell'impugnazione, ma nei casi in cui la decisione è stata pronunciata ma non ancora trasmessa e l'attore non ha quindi accesso alla relativa motivazione, è consentito presentare i motivi dell'impugnazione in un successivo atto di impugnazione complementare. Il ricorso in appello deve tuttavia essere presentato entro il termine prescritto. Solo in casi eccezionali in cui il giudice abbia commesso un doppio errore, il termine è prorogato di 14 giorni dal ricevimento della decisione. Ciò avviene se la parte che presenta il ricorso non sapeva e non poteva sapere quando la decisione sarebbe stata pronunciata a causa di un errore del giudice (o del cancelliere) e se la decisione è stata trasmessa o emessa solo dopo la scadenza del termine per i ricorsi, a causa di un errore non attribuibile all'attore. In un giudizio l'atto d'impugnazione non deve essere motivato. La presentazione delle motivazioni avviene solo in una fase successiva del procedimento.
Atti processuali
In determinate circostanze può essere richiesto un rinvio per l'esecuzione degli atti processuali (cfr. domanda 13). Se non si ottiene un rinvio, il diritto di eseguire l'atto processuale scade.
Termini di prescrizione
Non è disponibile alcun mezzo di ricorso dopo la scadenza dei termini di prescrizione, se non la relativa interruzione in tempo utile (cfr. domanda 1. d.). Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, il giudice può decidere che l'invocazione della prescrizione sia contraria ai principi di ragionevolezza ed equità.
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Il diritto austriaco prevede diversi tipi di termini.
Esso distingue tra termini processuali, vale a dire i termini entro i quali una parte o un altro soggetto coinvolto nel procedimento può o deve compiere uno specifico atto ai fini del procedimento, e termini di diritto sostanziale, vale a dire i termini entro i quali deve verificarsi un determinato evento affinché l'ordinamento giuridico assegni ad esso una precisa conseguenza di diritto sostanziale (ad esempio il termine per turbativa del possesso di cui all’articolo 454 del codice di procedura civile - Zivilprozessordnung, ZPO - o il termine previsto in materia di locazioni ai sensi dell’articolo 560 ZPO). Un aspetto importante è che i giorni necessari per la spedizione postale non sono computati nei termini processuali, mentre invece lo sono se si tratta di termini di diritto sostanziale. Questo significa che, ad esempio, un'impugnazione (termine processuale) presentata all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine per l'impugnazione (fa fede la data del timbro postale) è entro i termini anche se perviene al tribunale dopo la scadenza.
Il diritto austriaco distingue ulteriormente i casi in cui la durata del termine è determinata direttamente dalla legge (ad esempio i termini per l'impugnazione) e quelli in cui è determinata dal giudice in funzione delle esigenze della fattispecie (ad esempio il termine per il deposito della cauzione dell'attore). I termini istruttori costituiscono una combinazione di questi due tipi di termini; in tal caso la legge fissa soltanto un quadro determinato (durata minima e massima, come ad esempio all'articolo 257, primo comma, ZPO per la fissazione dell'udienza preparatoria).
I termini assoluti sono determinati indicando il momento in cui scadono (di norma un giorno di calendario); i termini relativi invece sono espressi in base alla durata. Il loro inizio è determinato dall'evento a partire dal quale il termine comincia a decorrere.
Di solito i termini possono essere prorogati dal giudice (termine prorogabile). Nei casi eccezionali in cui la legge proibisce la proroga si parla di termini non prorogabili o termini perentori.
Si differenziano inoltre i termini che consentono, malgrado siano scaduti, una rimessione in termini (restituierbare Fristen) da quelli che non la consentono (nicht restituierbare Fristen). I primi costituiscono la norma. Se la possibilità di ripristino dello stato ex ante è espressamente vietata si parla di termini di preclusione o di termini di decadenza. Esempi di termini di preclusione processuali sono ad esempio il termine per l'azione di nullità e quello per l'azione di revocazione (art. 534, terzo comma, ZPO).
I giorni non lavorativi in Austria sono il sabato, la domenica, il Venerdì Santo e i giorni festivi previsti per legge. Questi ultimi sono: Capodanno (1.1), l'Epifania (6.1), il lunedì dell'Angelo, la giornata del lavoro (1.5), l'Ascensione, il lunedì Pentecoste, il Corpus Domini, l'Assunzione della Vergine Maria (15.8), il giorno di festa nazionale (26.10), Ognissanti (1.11), l'Immacolata concezione (8.12), Natale (25.12) e Santo Stefano (26.12).
Le disposizioni relative ai termini sono contenute sostanzialmente negli articoli da 123 a 129 ZPO e da 140 a 143 ZPO, nell'articolo 222 ZPO e nell'articolo 89 della legge relativa all'organizzazione dei tribunali (Gerichtsorganisationsgesetzes - GOG).
Di norma il termine inizia a decorrere dalla notifica della decisione che fissa o che determina il termine, altrimenti dalla pubblicazione della decisione (art. 124 ZPO).
Sì, in deroga alla regola generale secondo la quale, in linea di principio, il decorso del termine ha inizio con la notifica o la pubblicazione della decisione che dispone o istituisce il termine stesso, le risoluzioni e le istanze legali trasmesse per via elettronica ai sensi dell'articolo 89 bis, secondo comma, GOG, si considerano notificate il giorno successivo a quello in cui il destinatario le riceve nella casella di posta elettronica da lui indicata (il sabato non è considerato un giorno lavorativo) (articolo 89 quater, comma 2, GOG).
Nel computo di un termine espresso in giorni non si tiene conto del giorno in cui cade il momento o si verifica l'evento a partire dal quale comincia il decorso del termine.
Tuttavia i termini espressi in settimane, mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese il cui nome o numero corrisponde al giorno in cui il termine è cominciato. Se il mese in questione non prevede tale giorno, il termine scade alla fine dell'ultimo giorno del mese.
I termini sono calcolati in giorni di calendario.
A causa del tipo di computo dei termini espressi in settimane, mesi o anni (cfr. domande 6 e 9), la questione non si pone per questi termini.
I termini espressi in settimane, mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese il cui nome o numero corrisponde al giorno in cui il termine è cominciato. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese del periodo in questione (ad esempio quando un termine di un mese inizia il 31 gennaio) il termine scade alla fine dell'ultimo giorno del mese (in questo caso, il 28 o il 29 febbraio). Il sabato, la domenica, i giorni festivi o il Venerdì Santo non impediscono l'inizio e il decorso dei termini.
Sì. Se il termine scade di sabato, domenica, o in un giorno festivo o il Venerdì Santo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo (purché non sia uno dei giorni summenzionati).
I termini processuali perentori per l'impugnazione sono sospesi dal 15 luglio al 17 agosto e dal 24 dicembre e al 6 gennaio. Se l'inizio di tali periodi cade nel corso di un termine perentorio o se l'inizio di un termine perentorio cade in uno di detti periodi, il termine è prorogato per la durata totale del periodo di sospensione o per il periodo rimanente della sua validità.
Questa regola non vale per alcuni procedimenti speciali (in particolare le controversie in materia di turbativa del possesso, di manutenzione, nelle azioni esecutive e i provvedimenti di urgenza) né per i termini per l'impugnazione delle sentenze emesse in contumacia e di riconoscimento.
I termini per le impugnazioni dipendono sostanzialmente dalla forma del provvedimento del giudice (sentenza o decisione) e dalla natura della causa. Nei procedimenti civili il termine per il ricorso di norma è di 14 giorni e per l'appello di 4 settimane.
Di norma i termini possono essere prorogati dal giudice (termini prorogabili). Nei casi eccezionali in cui la legge proibisce la proroga si parla di termini non prorogabili o termini perentori (ad esempio i termini per le impugnazioni).
Tutti i termini possono essere abbreviati previo accordo delle parti, che deve essere dimostrato per iscritto. Su richiesta di parte il tribunale può accordare l'abbreviazione del termine se la parte richiedente dimostra in modo credibile che l'abbreviazione è necessaria per evitare un grave pregiudizio imminente e se la parte le cui azioni sono soggette al termine può esperire senza difficoltà le relative azioni processuali durante il termine abbreviato (art. 129 ZPO).
Su richiesta di parte il termine può essere prorogato se la parte che beneficia della proroga è, per motivi ben fondati e inevitabili, impedita a esperire tempestivamente le azioni processuali soggette al termine e, in particolare, incorrerebbe in un danno irreparabile se il termine non fosse prorogato (art. 128, comma 2, ZPO). Non è ammessa la proroga del termine sulla base di un accordo delle parti (art. 128, comma, 1 ZPO).
In linea di principio le citazioni sono soggette a un termine; la questione della modifica dei "termini di citazione" o dei "termini specifici" non si pone quindi per le citazioni.
No, poiché si tratta in questo caso della tempestività degli atti processuali dinanzi a un giudice austriaco.
In generale il mancato compimento di un'azione processuale comporta la preclusione della parte dal successivo atto processuale (effetto preclusivo, art. 144 ZPO). Questa regola generale è soggetta a talune eccezioni, ad esempio l'art. 289, comma 2, ZPO (conseguenze della mancata comparizione per rendere testimonianza) e l'art. 491 ZPO (conseguenze della mancata comparizione a un'udienza d'appello).
Di norma la legge prevede il rigetto degli atti processuali compiuti in ritardo, tuttavia in alcuni casi esso può essere disposto solo su istanza di parte.
Sono anche previste particolari conseguenze della contumacia (mancata comparizione) che in particolari casi si sommano alle conseguenze generali della contumacia. Esse variano considerevolmente, quella più importante è che, nel processo civile, in caso di contumacia di una parte l'altra parte può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale (artt. 396 e 442 ZPO). Un altro esempio è che se entrambe le parti sono contumaci a un'udienza, ai sensi dell'articolo 170 ZPO si determina la sospensione del processo (per almeno 3 mesi). La mancata comparizione dell'attore nelle cause matrimoniali comporta, su istanza del convenuto, che l'attore, seppure non decaduto dal diritto, sia considerato rinunciatario (art. 460, riga 5, ZPO).
Per l'eliminazione delle conseguenze giuridiche della mancata comparizione a un'udienza o per il mancato compimento di un atto processuale sono previsti i rimedi elencati di seguito.
La rimessione nello stato ex ante (art. 146 e ss. ZPO).
La rimessione nello stato ex ante è un rimedio giuridico per le conseguenze della mancata comparizione a un'udienza o del mancato compimento di un atto processuale soggetto a termine. Essa è ammessa se la mancata comparizione della parte o del suo rappresentate è dovuta ad un evento imprevisto e inevitabile e la parte o il suo rappresentate non ne è responsabile o ne è responsabile in modo lieve (colpa lieve). Questo rimedio giuridico deve essere esperito entro 14 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
L'opposizione (artt. 397 bis e 442 bis ZPO):
L'opposizione è un rimedio giuridico inteso ad ottenere l'annullamento di una sentenza contumaciale ai sensi degli artt. 396 e 442 ZPO. L'opposizione di norma deve essere presentata al giudice entro il termine non prorogabile di 14 giorni dalla notifica della sentenza contumaciale sotto forma di memoria.
L'appello (artt. 461 e ss. ZPO):
Una sentenza contumaciale può essere impugnata con appello, in particolare a motivo dell'inesistenza della contumacia a causa di un vizio di nullità di cui all'articolo 477, comma 1, righe4 e 5 ZPO (vizio di notifica e vizio di rappresentanza della parte in giudizio). Tuttavia l'appello per nullità non si basa sull'effettiva contumacia di una parte ma, come tutti i rimedi giuridici, su un errore giudiziale, a causa del quale una parte risulterebbe in contumacia.
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La procedura civile polacca prevede: 1) termini di legge, giudiziari e contrattuali per gli atti processuali che devono essere eseguiti dalle parti; 2) termini indicativi per gli atti processuali che devono essere eseguiti dall'organo giurisdizionale.
I termini di legge e giudiziari corrispondono alla data limite che non può essere superata.
I termini di legge, definiti come termini perentori (ossia termini il cui mancato rispetto rende nullo un determinato atto processuale), sono stabiliti da leggi. Tali termini non possono essere prorogati o abbreviati. Un termine stabilito per legge inizia a decorrere dal momento specificato in una legge. Esistono due tipi di termini di legge: i termini entro i quali deve essere compiuto un atto e i termini dopo i quali è possibile compiere un atto. I termini di legge includono quelli per la presentazione di mezzi di ricorso, ad esempio il termine per presentare un'impugnazione o un reclamo.
I termini giudiziari sono anch'essi definiti come termini perentori, tuttavia sono stabiliti da un organo giurisdizionale o da un giudice. I termini giudiziari possono essere prorogati o abbreviati, ma soltanto per un motivo importante e a fronte di una richiesta presentata prima della scadenza del termine, anche senza aver sentito l'opponente. Questi termini iniziano a decorrere dal momento in cui viene pronunciata una decisione o viene emesso un ordine in tal senso. Laddove il codice di procedura civile prevede la notificazione automatica, detti termini iniziano a decorrere dal momento della notificazione della decisione o dell'ordine.
I termini giudiziari comprendono i termini per regolarizzare una mancanza dal punto di vista della capacità processuale o per porre rimedio a difetti formali presenti in un'impugnazione o una denuncia.
I termini contrattuali, come suggerito dal nome stesso, sono stabiliti tramite un accordo tra le parti. Un esempio classico è la sospensione di un procedimento a fronte di una richiesta congiunta delle parti. Qualora le parti presentino tale richiesta l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento (ma non è tenuto a farlo). L'applicazione di questo tipo di termine dipende soltanto dalla volontà delle parti.
Di norma i termini indicativi sono rivolti alle autorità giudiziarie (organi giurisdizionali) e non alle parti. L'inosservanza di tali termini non ha conseguenze negative sui procedimenti corrispondenti. Il loro scopo fondamentale è quello di applicare il principio della rapidità processuale. Un esempio di tali termini è il termine entro il quale un organo giurisdizionale deve redigere i motivi di una sentenza.
Ai sensi della legge del 18 gennaio 1951 sui giorni non lavorativi, si applicano i seguenti giorni non lavorativi stabiliti per legge:
1. tutte le domeniche (i sabati non sono giorni non lavorativi stabiliti per legge);
2. i giorni elencati di seguito:
a) 1° gennaio - Capodanno;
b) 6 gennaio - Epifania;
c) domenica di Pasqua;
d) lunedì di Pasqua;
e) 1° maggio - Festa nazionale;
f) 3 maggio - Festa nazionale del tre maggio;
g) domenica di Pentecoste;
h) Corpus Domini;
i) 15 agosto - Assunzione di Maria;
j) 1° novembre - Ognissanti;
k) 11 novembre - Festa nazionale - giorno dell'indipendenza;
l) 25 dicembre - Natale;
m) 26 dicembre - Santo Stefano.
Nel 2019 la domenica di Pasqua cade il 21 aprile, il lunedì di Pasqua il 22 aprile, la domenica di Pentecoste il 9 giugno e il Corpus Domini il 20 giugno.
Nel diritto civile, la parola "termine" può avere due significati:
può indicare un momento specifico (ad esempio il 5 aprile 2017) oppure un periodo specifico con un inizio e una fine (ad esempio 14 giorni).
Laddove sia fissato un termine finale (una data entro la quale si deve compiere qualche azione), ciò che conta è il momento esatto in cui detto termine scade. Un termine non deve essere necessariamente specificato come un giorno, ma deve in tal caso essere definito dal verificarsi dell'evento previsto dalle parti contraenti in una situazione specifica.
I termini processuali vengono definiti utilizzando come unità di tempo i giorni, le settimane, i mesi o gli anni. Ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura civile, il metodo di calcolo dei termini nel contesto di un procedimento giudiziario civile è disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di termini, qualora una legge, una sentenza di un organo giurisdizionale, una decisione di un'altra autorità statale o un atto giuridico fissino un termine senza specificare come lo stesso debba essere calcolato (articolo 110 del codice civile). L'invio di un documento processuale presso un ufficio postale polacco o presso un ufficio postale di un operatore che fornisce un servizio postale universale in un altro Stato membro dell'Unione europea è considerato equivalere alla presentazione di tale atto processuale presso l'organo giurisdizionale. Lo stesso si applica in caso di presentazione di un documento da parte di un soldato presso il quartier generale della sua unità, da parte di una persona privata della libertà presso l'amministrazione dell'istituto penitenziario o da parte di un membro dell'equipaggio di una nave marittima polacca presso il comandante di tale nave.
Un giorno è costituito da 24 ore e inizia e termina alle 24:00.
Un termine specificato in giorni scade alla fine dell'ultimo giorno. Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese. Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese; mentre metà mese corrisponde a 15 giorni. Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni. Se la fine del termine per il compimento di un atto cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Se l'inizio di un termine fissato in giorni è un evento specifico, il giorno in cui si verifica tale evento non viene preso in considerazione per il calcolo del termine. Ad esempio, se l'11 gennaio 2017 un organo giurisdizionale notifica a una parte un atto che intima ad essa di eseguire una determinata azione entro un termine di sette giorni, tale termine scade alla mezzanotte (24:00) del 18 gennaio 2017.
Un organo giurisdizionale può notificare un atto processuale in modi diversi: tramite posta, un ufficiale giudiziario, messi o un servizio di notificazione degli atti processuali dell'organo giurisdizionale. La notificazione al destinatario può essere effettuata anche consegnando il documento al destinatario presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale. Fintantoché la notificazione viene debitamente effettuata, tutti questi metodi sono ugualmente validi e la scelta del metodo non influisce sul rispetto dei termini.
Dall'8 settembre 2016 le norme in vigore consentono a un organo giurisdizionale di notificare atti processuali tramite un sistema di trasmissione dati, qualora il destinatario abbia depositato documenti tramite tale sistema o abbia scelto di farlo. Un destinatario che abbia scelto di presentare documenti tramite un sistema di trasmissione dati può scegliere di non utilizzare la notificazione elettronica.
Un documento notificato per via elettronica viene considerato debitamente notificato alla data specificata nella conferma elettronica di ricezione della corrispondenza, anche se tale data cade in un giorno che per legge è un giorno non lavorativo. Il fatto che la corrispondenza elettronica sia ricevuta di notte non ha alcuna influenza sull'efficacia della notificazione. In assenza di una conferma elettronica di ricezione della corrispondenza, la notificazione viene considerata efficace 14 giorni dopo la data in cui il documento è stato caricato nel sistema di trasmissione dati. Le norme di cui sopra richiedono che le parti verifichino il proprio account elettronico almeno una volta ogni 14 giorni.
Se l'inizio di un termine fissato in giorni è un evento specifico, il giorno in cui si verifica tale evento non viene preso in considerazione per il calcolo del termine.
I termini fissati in giorni sono espressi in giorni di calendario. Se la fine del termine per il compimento di un'azione cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese; mentre metà mese corrisponde a 15 giorni.
Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni.
Un termine espresso in settimane, mesi o anni scade alla fine del giorno corrispondente, indicato per nome o data, rispetto al primo giorno del termine oppure, se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Se un termine è espresso come inizio, metà o fine di un mese, detto termine si intende corrispondere al primo, al quindicesimo o all'ultimo giorno del mese; mentre metà mese corrisponde a 15 giorni.
Se un termine è fissato in mesi o anni e la continuità non è richiesta, si presume che un mese abbia 30 giorni e un anno 365 giorni.
Se la fine del termine per il compimento di un atto cade in un giorno a norma di legge non lavorativo o di sabato, il termine scade il primo giorno successivo che non sia un giorno non lavorativo o un sabato.
Soltanto i termini giudiziari, ossia i termini stabiliti da un organo giurisdizionale o dal presidente dello stesso, possono essere prorogati o abbreviati. La decisione di prorogare o abbreviare un termine può essere presa dal presidente di un organo giurisdizionale o da quest'ultimo, tuttavia soltanto per motivi importanti, lasciando alla discrezione degli stessi la valutazione delle motivazioni.
Un termine può essere prorogato o abbreviato soltanto su richiesta di una parte, un partecipante a procedimenti non contenziosi, una parte interveniente, un pubblico ministero, un ispettore del lavoro, un difensore civico dei consumatori, un'organizzazione non governativa, un esperto nominato dall'organo giurisdizionale o un testimone, qualora il termine riguardi i loro atti. Tale decisione non può essere presa su iniziativa propria dell'organo giurisdizionale o del giudice.
È infatti necessario che venga presentata una richiesta a tal fine prima della scadenza del termine fissato.
Il codice di procedura civile polacco stabilisce i termini processuali di legge per la presentazione di mezzi di ricorso in base al tipo di decisione giudiziaria interessata (wyrok (sentenza), postanowienie co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym (decisione sul merito della causa nei procedimenti non contenziosi), wyrok zaoczny (sentenza in contumacia), nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (ingiunzione di pagamento nel contesto di un procedimento avviato tramite mandato di pagamento), nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (ingiunzione di pagamento nel contesto di un procedimento per ottenere un'ingiunzione di pagamento) e postanowienie (decisioni)). In particolare, sono stati stabiliti i seguenti termini di legge:
Un testimone o una parte coinvolta in un procedimento ha il dovere assoluto di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Un testimone deve comparire dinanzi all'organo giurisdizionale anche se non è a conoscenza delle circostanze del caso o se ha già deciso di esercitare il proprio diritto di rifiutarsi di testimoniare. Un testimone deve giustificare la propria assenza (mancata comparizione) per iscritto prima della data dell'udienza. Presentare giustificazioni per una mancata comparizione in una data successiva non impedirà all'organo giurisdizionale di imporre una sanzione pecuniaria al testimone in occasione dell'udienza.
Un testimone deve allegare alla sua giustificazione scritta un documento che corrobori la motivazione per la sua incapacità di comparire. La mancata comparizione di un testimone può essere giustificata in caso di motivi di malattia, un importante viaggio di lavoro o un grave incidente imprevisto. Laddove si adduca una malattia come motivazione della mancata comparizione all'atto della convocazione, un medico dell'organo giurisdizionale deve rilasciare un certificato attestante l'impossibilità a comparire. In tal caso, l'organo giurisdizionale fisserà un'altra data per la comparizione.
Una parte o un testimone sono soggetti alle norme di procedura civile applicate dall'autorità giudiziaria (organo giurisdizionale).
Un atto processuale eseguito da una parte in seguito alla scadenza del termine è nullo.
Questo principio si applica sia ai termini di legge sia a quelli giudiziari. La nullità di un atto processuale comporta il fatto che un atto compiuto in ritardo non abbia effetti giuridici associati alla sua esecuzione a norma di legge. Un atto processuale compiuto dopo la scadenza del termine è nullo anche se l'organo giurisdizionale non ha ancora emesso la sentenza come conseguenza della scadenza del termine.
In caso di superamento di un termine, una parte può chiedere di essere rimessa in termini presentando domanda di riapertura del procedimento.
Qualora la parte non abbia rispettato il termine per l'esecuzione di un atto processuale senza che la colpa sia imputabile alla stessa, l'organo giurisdizionale ripristinerà il termine su richiesta di detta parte. Il ripristino del termine non è tuttavia ammesso se il mancato rispetto del termine non ha conseguenze processuali negative per detta parte. Una memoria contenente una richiesta di rimessione in termini deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale dinanzi il quale doveva essere compiuto l'atto, non più di una settimana dopo che la motivazione per il mancato rispetto del termine cessa di applicarsi. Le circostanze che giustificano la richiesta devono essere motivate nella memoria. La parte dovrebbe eseguire l'atto processuale contemporaneamente al deposito della sua richiesta. Dopo un anno dal mancato rispetto del termine, quest'ultimo può essere ripristinato soltanto in casi eccezionali. Il ripristino di un termine per il deposito di un'impugnazione contro una sentenza che annulla un matrimonio o la pronuncia di un divorzio, oppure la dichiarazione di non esistenza di un matrimonio non è ammissibile se anche solo una delle parti si è risposata dopo che la sentenza è diventata definitiva. Una richiesta di rimessione in termini che viene depositata in ritardo o è inammissibile a norma di legge viene respinta dall'organo giurisdizionale. Il fatto di presentare una richiesta di rimessione in termini non interrompe il procedimento o l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, a seconda delle circostanze, l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento o l'esecuzione della sentenza. Laddove la richiesta venga accolta, l'organo giurisdizionale può procedere immediatamente all'esame del caso.
La riapertura del procedimento consente di esaminare nuovamente un caso concluso con una sentenza definitiva. Una denuncia che richieda la riapertura del procedimento è spesso considerata come un rimedio giurisdizionale straordinario (o un'impugnazione straordinaria) da utilizzare per contestare sentenze definitive, in opposizione alle impugnazioni ordinarie (da utilizzare in relazione a sentenze non definitive). La riapertura di un procedimento può essere richiesta sulla base di motivi secondo i quali: la sentenza si è basata su un documento contraffatto o modificato o su una condanna penale che è stata successivamente annullata; oppure la sentenza è stata ottenuta tramite la commissione di un crimine. È possibile richiedere la riapertura del procedimento anche: se una sentenza definitiva riguardante lo stesso rapporto giuridico viene eccepita successivamente oppure se vengono rivelate circostanze o prove di fatto che potrebbero influenzare l'esito della causa e che la parte non ha potuto utilizzare nei procedimenti giudiziari precedenti; se il contenuto della sentenza è stato influenzato da una decisione che non ha concluso il procedimento nell'ambito della causa, emessa sulla base di un atto normativo che il tribunale costituzionale riconosce essere contrario alla costituzione, a un trattato internazionale ratificato o a leggi (annullata o modificata in conformità con il codice di procedura civile).
La riapertura di un procedimento giudiziario non può essere richiesta più di dieci anni dopo la data in cui una sentenza è divenuta definitiva (a meno che una parte non sia stata in grado di agire o non fosse rappresentata in maniera adeguata).
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Un termine processuale può essere peremptório (perentorio), quando la sua scadenza comporta la decadenza del diritto di compiere un atto, oppure dilatório (dilatorio), quando rinvia a un determinato momento la possibilità di compiere un atto o il momento in cui inizia a decorrere un altro termine.
I termini processuali sono soggetti alle norme di cui agli articoli da 138 a 143 del codice di procedura civile.
Il calcolo dei termini processuali o dei termini fissati dagli organi giurisdizionali è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 278, 279 e 296 del codice civile.
Per i termini in materia civile, la loro durata e i loro effetti sui rapporti giuridici sono disciplinati dagli articoli da 296 a 333 del codice civile.
In particolare i prazos de prescrição (termini di prescrizione) e i prazos de caducidade (termini di adempimento) sono disciplinati dalle norme rispettivamente di cui agli articoli da 300 a 327 e da 328 a 333 del codice civile.
A questo proposito il Portogallo ha notificato alla Commissione europea i seguenti giorni festivi:
1° gennaio; 7 aprile (venerdì santo); 9 aprile (domenica di Pasqua); 25 aprile; 1° maggio; 8 giugno (Corpus Christi); 10 giugno; 15 agosto; 5 ottobre; 1° novembre; 1, 8 e 25 dicembre.
La Commissione ha pubblicato tale elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU C 39 dell'1.2.2023, pag. 20), disponibile a questo indirizzo.
Gli Stati membri forniscono ogni anno tale elenco alla Commissione. Alcuni giorni festivi sono variabili e non sempre cadono nella data di cui sopra.
Nel diritto processuale civile portoghese vige la norma generale secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche, le parti dispongono di 10 giorni per richiedere qualsiasi atto o procedimento giudiziario, eccepire la nullità, proporre questioni incidentali o esercitare qualsiasi altro diritto procedurale; è di 10 giorni anche il termine di cui la parte dispone per rispondere alle istanze presentate dalla parte avversa (articolo 149 del codice di procedura civile).
Di norma il termine per qualsiasi risposta decorre sempre dalla notificazione dell'atto a cui si risponde (articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile).
Le notificazioni alle parti nei procedimenti in corso sono trasmesse ai loro rappresentanti in giudizio.
Quando la notificazione è intesa a citare una parte a comparire personalmente dinanzi al giudice, oltre ad essere notificata al suo rappresentante, essa viene spedita anche alla parte in questione a mezzo di lettera raccomandata, con indicazione della data, del luogo e dello scopo della comparizione.
La notificazione ai rappresentanti avviene tramite posta elettronica (cfr. Portaria (decreto di attuazione) n. 280/13 del 26 agosto 2013, disponibile qui, e il sistema informatico certifica la data della notificazione che si presume sia avvenuta il terzo giorno successivo oppure, se tale giorno non è lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.
Un atto di citazione inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento "si considera notificato alla data della firma dell'avviso di ricevimento e si considera effettuata alla persona citata anche quando l'avviso di ricevimento viene firmato da terzi, presumendo, fino a prova contraria, che la lettera sia stata tempestivamente consegnata al destinatario" (articolo 230, primo comma, del codice di procedura civile).
Quando l'atto di citazione viene notificato attraverso un rappresentante legale, un ufficiale giudiziario o un cancelliere che contatta la persona citata, il termine inizia a decorrere quando la persona che lo riceve firma il certificato di notificazione.
Sì. Si veda, al riguardo, la risposta alla domanda precedente.
La data effettiva dell'atto, dell'evento, della decisione, dell'atto di citazione o della notificazione non conta (articolo 279, lettera b, del codice civile).
Quando il termine per l'esecuzione di un atto processuale scade nel giorno in cui gli organi giurisdizionali sono chiusi, esso viene prorogato fino al primo giorno seguente non festivo (articolo 138, secondo comma, del codice di procedura civile).
Le ferie giudiziarie vanno dal 22 dicembre al 3 gennaio, dalla domenica delle Palme al lunedì di Pasqua e dal 16 luglio al 31 agosto.
Mediante ordinanza motivata e sentite le parti, l'organo giurisdizionale può sospendere il termine processuale conformemente all'articolo 269, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile.
Il calcolo di qualsiasi termine non comprende il giorno (né l'ora, se il termine è espresso in ore) in cui si è verificato l'evento a partire dal quale tale termine inizia a decorrere. Conformemente all'articolo 279, lettera b), del codice di procedura civile, il calcolo di qualsiasi termine non comprende il giorno (né l'ora, se il termine è espresso in ore) in cui si è verificato l'evento a partire dal quale tale termine inizia a decorrere.
Un termine espresso in settimane, mesi o anni a partire da una data definita scade alla mezzanotte del giorno nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, che corrisponde al giorno a partire dal quale esso comincia a decorrere; se nell'ultimo mese non vi è un giorno corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese (articolo 279, lettera c), del codice civile).
Dato che gli organi giurisdizionali sono aperti soltanto nei giorni lavorativi e le domeniche e i giorni festivi sono considerati ferie giudiziarie, i termini che scadono una domenica o un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, se l'atto in questione deve essere esaminato da un organo giurisdizionale.
Per il computo dei termini processuali vige la regola in base alla quale, qualora coincida con un giorno di chiusura degli organi giurisdizionali, la scadenza del termine per l'esecuzione dell'atto processuale è prorogata fino al primo giorno lavorativo successivo (articolo 138, secondo comma, del codice di procedura civile).
Il termine processuale stabilito dalla legge può essere prorogato nei casi da essa previsti.
Previo accordo delle parti, il termine può essere prorogato una volta per la medesima durata (articolo 141 del codice di procedura civile).
In caso di presenza di cause di forza maggiore la legge ammette la proroga dei termini (articolo 140 del codice di procedura civile);
Tuttavia l'atto può essere compiuto dopo entro i primi tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria (articolo 139 del codice di procedura civile).
Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni a decorrere dalla notificazione della decisione (articolo 638 del codice di procedura civile); esso è ridotto a 15 giorni nei casi urgenti e in quelli previsti dall'articolo 644, secondo comma e dall'articolo 677 del codice di procedura civile.
Quando non è richiesta la notificazione, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la persona interessata viene a conoscenza della decisione.
I termini processuali stabiliti per legge non possono essere abbreviati. Il giudice può inoltre fissare una data o u termine per la comparizione dei condividenti.
Se l'atto di citazione è stato notificato al di fuori del distretto in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito, può essere prorogato il termine di difesa affinché il convenuto possa impugnare una determinata azione in sede civile (articolo 245 del codice di procedura civile).
Tuttavia l'atto può essere compiuto dopo la scadenza del termine nei casi di forza maggiore e, qualora non sia possibile invocare la forza maggiore, entro i primi tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine, dietro pagamento immediato di una sanzione pecuniaria (articolo 139 del codice di procedura civile).
L'atto può essere compiuto oltre il termine in caso di presenza di cause di forza maggiore.
Conformemente all'articolo 140 del codice di procedura civile, si considera una causa di forza maggiore un fatto non imputabile alla parte o ai suoi rappresentanti o agenti autorizzati che impedisca il compimento di un determinato atto in tempo utile. In tale caso la parte che invoca la forza maggiore dovrà presentare immediatamente la prova dell'impedimento.
A prescindere dalla forza maggiore, l'atto può essere compiuto entro i primi tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine, dietro pagamento di una multa, come indicato in precedenza; in via eccezionale, l'organo giurisdizionale può ridurre o cancellare la sanzione pecuniaria nelle situazioni di evidente difficoltà finanziaria o qualora ritenga l'importo manifestamente sproporzionato, in particolare, nelle azioni per le quali non sia richiesto il patrocinio di un avvocato e l'atto sia stato compiuto direttamente dalle parti interessate.
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Dal punto di vista procedurale, il termine processuale, come definizione generale, è l'intervallo di tempo entro il quale determinati atti processuali devono essere eseguiti o, al contrario, sono vietati. Le disposizioni pertinenti si trovano agli articoli da 180 a 186 della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni (entrata in vigore il 15 febbraio 2013).
Per quanto riguarda i vari tipi di termini applicabili nel contesto dei procedimenti civili, sono tutti classificati secondo il modo in cui gli stessi sono stati definiti; di conseguenza si possono avere termini di legge, giudiziari o convenzionali (indipendentemente dalla loro natura). I termini di legge sono quelli espressamente previsti dalla legge e sono in linea di principio fissi, ossia non possono essere abbreviati o prorogati dal giudice o dalle parti (ad esempio, il termine di cinque giorni per la notificazione di una citazione). In via eccezionale, la legge consente la proroga o l'abbreviazione di taluni termini di legge. I termini giudiziari sono invece quelli stabiliti dall'organo giurisdizionale in sede di trattazione delle cause, per la comparizione delle parti, l'audizione di testimoni, la presentazione di altre prove, ad esempio documenti, perizie, ecc. I termini convenzionali sono invece quelli che possono essere fissati dalle parti durante il giudizio di controversie e non richiedono l'approvazione dell'autorità giudiziaria.
A seconda della loro tipologia, i termini processuali possono essere imperativi (perentori) e dilatori (cosiddetti "proibitivi"), laddove i primi sono quelli entro i quali deve essere compiuto un determinato atto processuale (ad esempio, i termini entro i quali deve essere presentata un'impugnazione: appello, ricorso per cassazione, ecc.) mentre gli ultimi sono quelli durante i quali la legge vieta qualsiasi atto processuale.
Un altro criterio per la classificazione dei termini è relativo alla sanzione applicabile in caso di mancata osservanza; secondo tale classificazione i termini possono quindi essere perentori o ordinatori. I termini perentori, qualora non rispettati, influenzano sostanzialmente la validità degli atti processuali; mentre l'inosservanza dei termini ordinatori, sebbene non comporti necessariamente l'annullamento degli atti processuali, può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie per le parti incorse nella decadenza (termine per la pronuncia di una decisione, termine per la preparazione, ecc.).
Infine, in relazione alla loro durata, i termini possono essere calcolati in ore, giorni, settimane, mesi e anni e anche questa classificazione è prevista dall'articolo 181 del codice di procedura civile. Inoltre, vi sono casi particolari nei quali la legge non prevede specificamente un determinato termine (ora, giorni, ecc.), bensì indica un momento nel tempo per il completamento dell'atto processuale (ad esempio, nel caso dell'opposizione a un'esecuzione, che può essere depositata fino al momento dell'ultimo atto di esecuzione) oppure stabilisce disposizioni che indicano che l'atto deve essere eseguito "senza indugio" o "il prima possibile" o "con urgenza".
Ai sensi del diritto rumeno, i giorni non lavorativi sono tutti i sabati e tutte le domeniche, ai quali si aggiungono le festività seguenti: 1 e 2 gennaio (Capodanno); 24 gennaio (giorno dell'unificazione dei Principati rumeni); Pasqua - due giorni a seconda delle date del calendario (Venerdì Santo incluso); 1° maggio (festa del lavoro); 1° giugno (Giornata internazionale dell'infanzia); Pentecoste - un giorno a seconda delle date del calendario; 15 agosto (Assunzione di Maria); 30 novembre (Sant'Andrea); 1° dicembre (festa nazionale); 25 e 26 dicembre (Natale).
Le norme applicabili in materia di termini sono quelle stabilite dagli articoli da 180 a 186 del codice di procedura civile.
Ciascun termine è definito da un momento iniziale (dies a quo), un momento finale (dies ad quem) e una durata intermedia tra tali momenti.
Per quanto riguarda il momento iniziale, l'articolo 184, primo comma, del codice di procedura civile prevede che i termini decorrano dalla data di notificazione degli atti processuali, salvo diversa disposizione di legge.
Tuttavia, vi sono anche casi in cui la notificazione dell'atto processuale, stabilita come momento dal quale iniziano a decorrere i termini, può essere sostituita da atti processuali equivalenti (casi di equipollenza). Di conseguenza, la notificazione dell'atto processuale che avvia il decorso del termine viene sostituita, in alcuni casi, da altri provvedimenti che costituiscono il punto di partenza del decorso del termine (ad esempio, la richiesta di notificare atti processuali alla parte avversa, la presentazione di un'impugnazione o la notificazione di un atto di esecuzione).
In deroga alla regola generale, vi sono altresì casi in cui i termini iniziano a decorrere da momenti diversi da quello della notificazione, ossia: dalla sentenza (constatando la scadenza del termine di prescrizione, integrando la sentenza); dal riconoscimento delle prove (per la presentazione del numero o dell'elenco di testimoni richiesti entro cinque giorni); dalla pubblicazione di determinati documenti (per la pubblicità per la vendita di un edificio entro cinque giorni).
Per quanto riguarda il momento finale, esso è definito come il momento in cui viene raggiunto l'effetto del termine, che può coincidere con la fine della possibilità di eseguire l'atto per il quale era stato fissato un termine (per i termini perentori) oppure, al contrario, che può determinare/segnare il momento a partire dal quale diviene efficace il diritto di svolgere determinati atti processuali (per i termini dilatori).
Tra il momento iniziale e quello finale i termini decorrono, in linea di principio, in maniera continuativa senza alcuna possibilità di interruzione o sospensione. Tuttavia, un eventuale impedimento dovuto a una circostanza che è al di là della volontà della parte, di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile, è un motivo per l'interruzione dei termini processuali. A tale caso specifico si aggiungono altre circostanze speciali (ad esempio, l'interruzione del termine di impugnazione - a norma dell'articolo 469 del codice di procedura civile). Nel contempo, la legge prevede anche che il termine processuale possa essere sospeso (come nel caso del termine di prescrizione - articolo 418 del codice di procedura civile). Qualora il termine venga interrotto ai sensi dell'articolo 186 del codice di procedura civile, in seguito alla cessazione dell'esistenza dell'impedimento, inizia a decorrere un termine invariabile di 15 giorni, indipendentemente dalla durata dell'interruzione del termine. In caso di sospensione, invece il termine continuerà a decorrere a partire dal momento della cessazione della sospensione e al termine verrà aggiunto anche il tempo trascorso prima della sospensione del termine stesso.
A norma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, l'atto processuale presentato entro il termine di legge tramite lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale o a un servizio di corriere espresso o a un servizio di comunicazione specializzato, oppure inviato via fax o e-mail, è considerato essere stato depositato entro il termine stabilito. Anche il documento presentato dalla parte interessata entro il termine di legge presso l'unità militare o presso l'ufficio amministrativo del luogo in cui tale parte è detenuta è considerato depositato entro il termine stabilito. La ricevuta rilasciata dall'ufficio postale e la registrazione o certificazione da parte del servizio di corriere espresso, del servizio di comunicazione specializzato, dell'unità militare o dell'ufficio amministrativo del luogo presso il quale la parte interessata è trattenuta, se del caso, apposta sul documento presentato, nonché l'indicazione della data e dell'ora di ricezione del fax o dell'e-mail, come attestato dal computer o dal fax ricevente del tribunale, costituiscono la prova della data in cui la parte interessata ha trasmesso l'atto.
Ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile, i termini espressi in giorni sono calcolati secondo il sistema esclusivo, ossia secondo i giorni "liberi", senza prendere in considerazione né il giorno in cui il termine inizia a decorrere (dies a quo) né il giorno in cui esso cessa di decorrere (dies ad quem), e le norme applicabili sono quelle specificate in relazione al momento iniziale, come descritto nella sezione 4.
I termini espressi in giorni sono sempre calcolati in giorni interi; tuttavia l'atto può essere presentato soltanto entro le ore di lavoro dei servizi dell'organo giurisdizionale. Questa carenza può tuttavia essere risolta inviando l'atto processuale tramite posta, il funzionario postale indica la data e i mezzi di servizio efficace al destinatario. Cfr. anche la risposta alla domanda 4.
Ad esempio, se una persona deve agire o riceve una notifica in data lunedì 4 aprile 2005 e le viene intimato di fornire entro 14 giorni dalla notificazione, ciò significa che la persona interessata deve rispondere prima di:
La risposta corretta è che il numero di giorni specificato include i giorni di calendario. L'interessato deve adottare misure efficaci entro il 19 aprile incluso.
A norma dell'articolo 182 del codice di procedura civile, i termini espressi in anni, mesi o settimane terminano il giorno dell'anno, del mese o della settimana corrispondente al giorno di inizio.
Il termine che, decorrendo dal 29°, 30° o 31° giorno di un mese, termina in un mese che non contempla tale giorno, si considera cessato l'ultimo giorno di tale mese.
Il termine che scade in un giorno festivo o quando il servizio è sospeso verrà prorogato fino alla fine del primo giorno lavorativo seguente.
Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade nel giorno corrispondente nell'ultima settimana o nell'ultimo mese o anno. Qualora l'ultimo mese non abbia un giorno corrispondente a quello in cui è iniziato il decorso del termine, quest'ultimo cessa l'ultimo giorno di tale mese. Quando l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
Sì, quando l'ultimo giorno di un termine è un giorno non lavorativo, il termine viene prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
L'articolo 184 del codice di procedura civile specifica che il termine processuale è interrotto e un nuovo termine inizia a decorrere dalla data della nuova notificazione nei seguenti casi:
Il termine processuale non inizia a decorrere e, qualora sia iniziato a decorrere in precedenza, viene interrotto, in relazione alla parte che non ha la capacità di agire o che ha una capacità limitata di agire, fino a quando non viene nominata una persona per rappresentare o assistere tale parte, laddove opportuno.
Sì, sono stati stabiliti termini speciali relativi a settori del diritto. Ai sensi del codice di procedura civile i termini generali per presentare un appello e un ricorso per cassazione sono di 30 giorni. In alcuni casi (procedimenti speciali), ad esempio, nel caso di un'ingiunzione interlocutoria, il termine per l'impugnazione è di cinque giorni, ossia un termine più breve rispetto a quello concesso per presentare un'impugnazione ai sensi del diritto comune.
La risposta è positiva, nel senso che, in alcuni casi eccezionali, la legge consente al giudice di prorogare il termine (ad esempio, di cinque giorni a norma degli articoli 469 e 490 del codice di procedura civile - rispettivamente in caso di appello e ricorso per cassazione) oppure di abbreviarlo (ad esempio a norma dell'articolo 159 del codice di procedura civile in relazione al termine di notificazione di una citazione cinque giorni prima della data dell'udienza).
A norma dell'articolo 1088 del codice di procedura civile, nei procedimenti civili internazionali, l'organo giurisdizionale applica il diritto processuale rumeno salvo espressa disposizione contraria. Cfr. anche la risposta alle domande 5, 11 e 16.
Come menzionato in precedenza, l'inosservanza di un termine perentorio incide sostanzialmente sulla validità degli atti processuali; mentre l'inosservanza di termini ordinatori, sebbene non comporti necessariamente l'annullamento degli atti processuali, può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o pecuniarie per le parti incorse nella decadenza (termini per la pronuncia di una decisione, termini per la preparazione, ecc.).
Il mancato rispetto dei termini processuali può comportare l'applicazione di varie sanzioni, ossia quelle specificate qui di seguito:
L'articolo 185 del codice di procedura civile prevede che, qualora un diritto procedurale debba essere esercitato entro un determinato termine, l'inosservanza di tale obbligo determini la decadenza dal diritto, salvo diversamente statuito dalla legge. L'atto processuale effettuato dopo la scadenza del termine è nullo. Laddove la legge preveda l'interruzione di un atto processuale entro un termine, l'atto compiuto prima della scadenza del termine può essere annullato su richiesta della parte interessata.
L'articolo 186 del codice di procedura civile stabilisce che alla parte incorsa nella decadenza del termine sarà concesso un nuovo termine a condizione che essa dimostri che il ritardo è debitamente giustificato. La parte interessata dovrà effettuare l'atto processuale entro 15 giorni dalla data in cui è cessata l'interruzione e, nel contempo, chiederà che le venga concesso un nuovo termine. Qualora la parte interessata cerchi di ottenere un rimedio, tale termine è il medesimo rispetto a quello previsto per presentare un'impugnazione. La richiesta di un nuovo termine sarà gestita dall'organo giurisdizionale competente che esamina la richiesta in merito al diritto non esercitato entro il termine. Laddove la colpa sia imputabile alla parte, non sono disponibili rimedi processuali.
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Ai sensi del diritto processuale sloveno, un termine è un periodo di tempo limitato da due momenti - l'inizio e la fine di detto periodo - nel quale un particolare atto processuale può essere eseguito o, eccezionalmente, non può essere eseguito.
Il diritto sloveno riconosce diversi termini:
Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, un "giorno lavorativo" indica tutti i giorni che non siano giorni festivi, domeniche o sabati. In Slovenia i seguenti giorni festivi sono considerati giorni non lavorativi a norma della Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (legge della Repubblica di Slovenia sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi; abbreviata in sloveno: ZPDPD):
I giorni non lavorativi in Slovenia includono inoltre:
Le norme generali sui termini processuali nella legislazione slovena sono stabilite dalla Zakon o pravdnem postopku (codice di procedura civile, abbreviata in sloveno: ZPP). Gli articoli dal 110 al 112 e dal 116 al 120 del codice di procedura civile sono direttamente applicabili nei procedimenti civili e, mutatis mutandis, nei procedimenti non contenziosi, nei procedimenti di esecuzione e in materia di sicurezza e nelle procedure di liquidazione coatta o di fallimento dovute a insolvenza di un'impresa o alla sua liquidazione.
La legge slovena riconosce il conteggio civile dei termini, ossia il conteggio in base ai giorni. I termini sono calcolati in giorni, mesi e anni. Se un termine è espresso in giorni, il giorno della notificazione di un atto giudiziario o il giorno dell'evento a partire dal quale inizia a decorrere il termine non sono inclusi in detto periodo di tempo; di conseguenza il primo giorno del termine in esame è il primo giorno successivo a tali giorni. I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno nell'ultimo mese o anno che ha lo stesso numero del giorno in cui sono iniziati detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese. In questi casi i termini iniziano nel giorno in cui si è verificato l'evento a decorrere dal quale viene calcolato il termine (ad esempio, se un atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione di un documento che ha avuto luogo il 25 aprile 2005, tale termine scade il 25 aprile 2006). Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia (cfr. punto 2 di cui sopra), il termine scade il primo giorno lavorativo seguente. I giorni di cui sopra non hanno alcun effetto sull'avvio e sul corso del procedimento poiché il termine decorre senza interruzione anche in questi giorni. Un'eccezione a questa regola è costituita dal periodo di vacanze giudiziarie (tra il 15 luglio e il 15 agosto), durante il quale un termine non può iniziare a decorrere; in tal caso, detto termine inizierà a decorrere dal primo giorno successivo alla vacanza giudiziaria.
Gli eventi dopo i quali iniziano a decorrere più spesso i termini sono la notificazione di un atto giudiziario, un'azione dell'opponente o un evento non processuale.
Ai sensi del diritto sloveno, i documenti vengono notificati per posta, da un ufficiale giudiziario, presso un organo giurisdizionale o in qualsiasi altro modo prescritto dalla legge. Quando un termine inizia a decorrere dal momento della notificazione, il metodo di notificazione dei documenti non ha alcun effetto sull'inizio del decorso di detto termine. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui la notificazione ha effettivamente avuto luogo o si ritiene abbia avuto luogo a norma di legge.
La notificazione di documenti è disciplinata dagli articoli 132 e seguenti del codice di procedura civile. Esistono forme di notificazione o comunicazione non personali (ordinarie) e personali e la notificazione o comunicazione avviene attraverso canali elettronici protetti.
In caso di notificazione mediante consegna personale di documenti (articoli 140 e 141 del codice di procedura civile), la notificazione si considera avvenuta il giorno in cui un ufficiale giudiziario consegna i documenti a un destinatario presso la sua abitazione o il suo posto di lavoro. Qualora non sia possibile trovare il destinatario presso il suo domicilio, i documenti possono essere consegnati a una persona adulta del suo nucleo familiare. Qualora l'ufficiale giudiziario notifichi i documenti presso il posto di lavoro del destinatario che non è presente al momento della notificazione o qualora l'ufficiale giudiziario non sia in grado di mettersi in contatto con il destinatario in ragione di procedure specifiche in vigore sul luogo di lavoro, la notificazione si considera avvenuta quando i documenti vengono consegnati a una persona autorizzata ad accettare posta o ad una persona che è impiegata presso tale luogo di lavoro. Qualora il destinatario viva in una struttura di ricezione e l'ufficiale giudiziario non riesca a trovarlo, i documenti vengono consegnati a una persona autorizzata ad accettare posta per conto dei residenti della struttura. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a tale notificazione. Qualora non sia possibile effettuare la notificazione, l'ufficiale giudiziario può lasciare i documenti in una cassetta della posta all'indirizzo di residenza del destinatario, nel qual caso la notificazione si considera avvenuta alla data in cui i documenti sono stati lasciati nella cassetta della posta. Qualora il destinatario non abbia una cassetta delle lettere o la stessa non sia utilizzabile, i documenti possono essere consegnati all'organo giurisdizionale che aveva richiesto la notificazione o a un ufficio postale locale, lasciando un avviso di notificazione sulla porta principale dell'abitazione che specifichi dove è possibile recuperare i documenti. La notificazione si considera avvenuta alla data in cui l'avviso di notificazione viene apposto sulla porta. L'ufficio postale conserva i documenti per 30 giorni e qualora il destinatario non li ritiri entro tale termine, i documenti vengono restituiti all'organo giurisdizionale. Qualora i documenti debbano essere notificati a una persona giuridica, registrata nel registro delle imprese, oppure a un imprenditore indipendente, e non sia possibile effettuare la notificazione all'indirizzo dello stabilimento registrato presso il registro, la notificazione avviene lasciando i documenti o l'avviso di notificazione all'indirizzo registrato nel registro, a condizione che tale indirizzo esista effettivamente.
La notificazione in persona (articoli 142 e 143 del codice di procedura civile) si ha quando la notificazione riguarda un'azione legale, una decisione di un organo giurisdizionale contro la quale è ammessa un'impugnazione o un mezzo di ricorso straordinario, un'ingiunzione di pagamento per le spese processuali a norma dell'articolo 105a del codice di procedura civile, una convocazione a un'udienza di transazione o alla prima udienza principale. Altri documenti vengono notificati di persona soltanto quando ciò è imposto dalla legge o quando un organo giurisdizionale ritiene che sia necessario procedere in tal senso perché i documenti sono originali o per altri motivi che richiedono una maggiore cautela. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a tale notificazione. Il termine può scadere in un giorno non lavorativo, il che significa che se scade in un giorno non lavorativo, detto termine non viene prorogato al giorno lavorativo successivo.
Qualora sia richiesta una notificazione in persona diretta ma non sia possibile effettuare la stessa, l'ufficiale giudiziario può lasciare il documento in una cassetta delle lettere o affiggere sulla porta principale dell'abitazione un avviso di notificazione di documenti, che stabilisce un termine di 15 giorni entro il quale il destinatario può ritirare i documenti presso un ufficio postale locale, laddove la notificazione sia stata tentata tramite i servizi postali, oppure presso l'organo giurisdizionale che aveva ordinato la notificazione. La notificazione si considera avvenuta quando il destinatario ritira i documenti presso l'ufficio postale oppure trascorsi i 15 giorni, qualora il destinatario non ritiri i documenti. Nel caso in cui il destinatario non ritiri i documenti, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la notificazione o quest'ultima si considera aver avuto luogo.
La notificazione elettronica può avvenire utilizzando mezzi elettronici protetti. Il sistema informatico invia automaticamente gli atti alla casella di posta elettronica iscritta al registro del sistema informatico giudiziario o nella casella postale funzionale protetta del destinatario (persona fisica o giuridica), che effettua la notifica dell'atto con mezzi elettronici protetti come attività registrata e che ha ottenuto a tal proposito l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Il destinatario è tenuto a ritirare l'atto entro 15 giorni. Il destinatario prende conoscenza dell'atto e lo ritira dal sistema informatico identificandosi nella maniera prescritta prima del ritiro, apponendo la firma elettronica sulla relata di notifica e rinviandola firmata al mittente per via elettronica protetta. La notifica si ritiene aver luogo dove il destinatario ha ritirato l'atto per via elettronica. Se il destinatario non ritira l'atto entro 15 giorni, la notifica viene considerata come effettuata il giorno in cui scade tale termine. Almeno tre mesi dopo la scadenza del termine di 15 giorni dopo la ricezione del messaggio elettronico, si presume che il destinatario sia stato informato del contenuto dell'atto. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione o a quello in cui si considera che la notificazione abbia avuto luogo qualora il destinatario non abbia ritirato i documenti. Va sottolineato che la notificazione per via elettronica si fonda su una base giuridica stabilita dalla legge, tale tipologia di notificazione non è ancora possibile nei procedimenti giudiziari civili e commerciali, ad eccezione dei procedimenti di esecuzione, delle procedure concorsuali e dei procedimenti relativi a questioni catastali. Per quanto riguarda l'uso delle operazioni elettroniche, consultare la sezione "trattamento automatizzato" del presente portale.
Quando un termine è espresso in giorni, il giorno della notificazione di un atto giudiziario o il giorno di un evento a partire dal quale inizia a decorrere un termine non sono inclusi nel termine stesso; di conseguenza, il primo giorno del termine è il giorno successivo alla notificazione dell'atto giudiziario o il giorno successivo al verificarsi dell'evento previsto.
I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultimo mese o anno il cui numero corrisponde al giorno in cui sono iniziati a decorrere detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese. In questi casi i termini iniziano a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il termine previsto (ad esempio, se un atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione di un documento che ha avuto luogo il 25 aprile 2005, tale termine scade il 25 aprile 2006).
Quando un termine è espresso in giorni, si intendono giorni di calendario. I termini decorrono senza interruzioni, includendo sabati, domeniche e giorni non lavorativi. Ad esempio, se una sentenza è stata notificata il venerdì, il termine per un'impugnazione inizia a decorrere da sabato. Se l'ultimo giorno di un termine stabilito è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.
Nel calcolare i termini è necessario applicare anche le norme speciali di cui all'articolo 83 della Zakon o sodiščih (legge sugli organi giurisdizionali) che disciplina le vacanze giudiziarie. Tra il 15 luglio e il 15 agosto gli organi giurisdizionali svolgono soltanto udienze e adottano decisioni in merito a questioni urgenti definite tali a norma di legge (ingiunzioni, affidamento e custodia di minori, obbligazioni alimentari, ecc.). Fatta eccezione per le questioni urgenti, i termini processuali non decorrono in tale periodo. Qualora la notificazione avvenga durante il periodo di vacanze giudiziarie (ad esempio, il 20 luglio), il termine processuale inizia a decorrere dal giorno seguente all'ultimo giorno di dette vacanze, ossia dal 16 agosto. Anche i termini processuali non possono scadere durante le vacanze giudiziarie. Ad esempio, se la notificazione è stata effettuata il 10 luglio, un eventuale termine di 15 giorni scade il 26 agosto. Il decorso del termine viene infatti interrotto dalle vacanze giudiziarie.
Il diritto sloveno non esprime i termini in settimane. I termini sono calcolati in giorni, mesi e anni. I sabati, le domeniche e gli altri giorni non lavorativi non hanno effetto su un termine e un termine non può scadere in tali giorni. Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.
Le disposizioni della legge sugli organi giurisdizionali in materia di termini durante le vacanze giudiziarie presentano delle lacune per quanto concerne i termini espressi in mesi o anni, in relazione ai quali l'articolo 111, terzo comma, del codice di procedura civile prevede che gli stessi scadano il giorno il cui numero corrisponde alla data di inizio del decorso del termine. Le vacanze giudiziarie non incidono sul decorso dei termini espressi in anni. Secondo la giurisprudenza, i termini espressi in mesi non decorrono durante le vacanze giudiziarie e sono quindi prorogati di un mese (ad esempio: un termine processuale di tre mesi che inizia a decorrere il 20 giugno scade il 20 settembre; un termine di tre mesi che scadrebbe durante le vacanze giudiziarie, ad esempio il 5 agosto, viene prorogato di un mese e scade il 5 settembre).
I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultimo mese o anno il cui numero corrisponde al giorno in cui sono iniziati a decorrere detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese (ad esempio: se un particolare atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione dei documenti e questi ultimi sono stati notificati il 25 aprile 2005, il termine scade il 25 aprile 2006; se un particolare atto processuale deve essere eseguito entro un mese dalla data di notificazione, che ha avuto luogo il 31 maggio 2005, l'ultimo giorno del termine è il 30 giugno 2005).
I termini non scadono il sabato, la domenica o in un altro giorno non lavorativo. Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.
Solo i termini fissati da un organo giurisdizionale, i cosiddetti termini giudiziari (articolo 110 del codice di procedura civile), possono essere prorogati. Un termine giudiziario può essere prorogato da un organo giurisdizionale su richiesta di una parte qualora sussistano giustificati motivi per detta proroga. È necessario richiedere una proroga di un termine prima della sua scadenza. I termini fissati dalla legge non possono essere prorogati. La disposizione in merito alla natura non prorogabile dei termini di legge è obbligatoria.
Le parti possono presentare un'impugnazione contro una sentenza o una decisione emessa in primo grado entro il termine di impugnazione generale di 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza, o di 15 giorni successivi alla notifica di una copia dell'ordinanza del tribunale emessa in primo grado, salvo diversa disposizione del codice di procedura civile (articolo 333, e articolo 363, secondo comma del codice di procedura civile).
Un termine di impugnazione più breve, pari a 15 giorni, è fissato nel caso di controversie relative a cambiali o assegni (articolo 333 del codice di procedura civile), a 8 giorni per violazione di proprietà privata (articolo 428 del codice di procedura civile), controversie di modesta entità (articolo 458 del codice di procedura civile), per notificare un'impugnazione nel contesto di controversie commerciali di modesta entità e per emettere un'ingiunzione di pagamento. Tale termine più breve, pari a 8 giorni, si applica anche alla presentazione di mezzi di ricorso (appelli e opposizioni) nei procedimenti che mirano a ottenere l'esecuzione e i provvedimenti conservativi rispetto ai crediti (articolo 9 della Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge in materia di esecuzione e misure conservative).
Gli organi giurisdizionali tengono udienze laddove ciò è prescritto dalla legge o è necessario nel corso del procedimento (articolo 113 del codice di procedura civile). Un'udienza è un appuntamento in un luogo e a un'ora specifici, fissato per lo svolgimento di un atto processuale. Un organo giurisdizionale può rinviare un'udienza a una data successiva qualora vi siano giustificati motivi per procedere in tal senso (articolo 115 del codice di procedura civile).
Un organo giurisdizionale può altresì prorogare il termine stabilito per una parte per l'esecuzione di un atto processuale (termine giudiziario) qualora vi siano giustificati motivi per tale estensione e la parte abbia chiesto la proroga del termine prima della sua scadenza.
Ai sensi del diritto sloveno non è possibile prorogare un termine in base al fatto che una parte è residente in un luogo o in una zona specifici.
Non rispettare un termine comporta in generale la perdita di un diritto. Una parte perde il diritto a presentare un mezzo di ricorso (prescrizione estintiva) e un mezzo di ricorso presentato oltre i termini sarà respinto. Un organo giurisdizionale respinge una domanda che una parte non modifica o integra entro un termine prescritto.
Qualora una parte non rispetti un termine si potrà ritenere che la stessa abbia rinunciato all'azione (ad esempio, nel caso in cui una parte non paghi un diritto di cancelleria entro il termine di legge, si considera che la stessa abbia rinunciato alla sua domanda e il procedimento viene sospeso; lo stesso si applica quando nessuna delle parti chiede che il procedimento prosegua entro quattro mesi dalla sua sospensione).
La non comparizione di una parte a un'udienza in taluni casi può essere considerata una rinuncia all'azione. (ad esempio, se nessuna delle parti si presenta alla prima udienza, si considera che la parte attrice abbia rinunciato all'azione).
Il mancato rispetto di un termine può avere conseguenze per una parte anche nei procedimenti di assunzione delle prove. L'inosservanza di un termine del pagamento di un anticipo per l'assunzione delle prove proposte ne comporta la loro mancata assunzione.
Qualora una parte non rispetti un termine per il compimento di un determinato atto processuale, e ciò dia luogo a una prescrizione estintiva (la quale fa sì che alla parte sia precluso il compimento dell'atto processuale), su richiesta di parte, un organo giurisdizionale può concedere alla stessa di eseguirlo successivamente (ossia di essere rimessa in termini, articoli da 116 a 121 del codice di procedura civile).
Le condizioni per la rimessione in termini sono le seguenti:
Solitamente il deposito di un'istanza di rimessione in termini non influisce sul corso del procedimento, tuttavia un organo giurisdizionale può decidere che il procedimento debba essere sospeso fino a quando una decisione in merito all'istanza non diventi definitiva. Ricevuta istanza tempestiva di rimessione in termini, di norma un organo giurisdizionale tiene un'udienza, in occasione della quale decide in merito a detta istanza. Laddove sia concessa la rimessione in termini, il procedimento è considerato retrocesso a una fase anteriore alla scadenza del termine, con conseguente annullamento delle decisioni emesse dall'organo giurisdizionale a seguito del decorso del termine.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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a) I termini di legge – sono fissati dalla legge.
b) I termini giudiziari – un giudice, su istanza della parte interessata, può prorogare il termine.
I giorni non lavorativi sono i giorni di riposo ininterrotto dei lavoratori nel corso della settimana e i giorni festivi.
a) Giorni non lavorativi in Slovacchia: 6 gennaio, Venerdì santo, Domenica di Pasqua, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, 8 maggio, 15 settembre, 1° novembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.
b) Giorni festivi in Slovacchia: 1° gennaio, 5 luglio, 29. agosto, 1° settembre, 17 novembre.
a) In base alla legge n. 160/2015 (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok), salvo disposizioni contrarie , il termine impartito per effettuare un atto viene fissato dal giudice. Un termine espresso in giorni non include il giorno in cui si è verificato l'evento che determina il decorso del termine.
b) Il termine non decorre per colui che ha perso la capacità processuale nel procedimento in oggetto oppure la capacità a stare in giudizio in generale (articolo 119 del codice di procedura civile).
c) Nel caso in cui un'altra parte, un rappresentante legale o il curatore di una parte intervenga nel procedimento, un nuovo termine comincia a decorrere per queste parti a partire dal momento in cui sono intervenute nel procedimento (articolo 120 del codice di procedura civile).
d) Qualora nell'ultimo giorno del termine un atto venga depositato o svolto in tribunale oppure alcuni documenti siano presentati presso l'autorità che è tenuta a notificarli, tale termine è considerato come rispettato. (articolo 121, quinto comma del codice di procedura civile).
Il termine inizia a decorrere il giorno successivo al giorno in cui si è verificato l'evento che determina l'inizio del termine.
No.
No.
I termini vengono calcolati in base ai giorni di un anno civile.
Il termine è calcolato anche in base ai giorni di un anno civile nel caso in cui sia espresso in settimane, in mesi o in anni.
I termini espressi in settimane, in mesi o in anni scadono nel giorno che corrisponde (per come è stato designato), al giorno in cui si è verificato l'evento che determina l'inizio del decorso del termine e qualora il mese in questione non contenga tale giorno, l'ultimo giorno del suddetto mese. Qualora un termine scada di sabato, di domenica o in un giorno festivo, l'ultimo giorno del termine è il primo giorno lavorativo seguente (articolo 121 del codice di procedura civile).
Sì.
Qualora la legge non fissi il termine per il compimento di un atto il giudice lo fissa nel caso in cui lo ritenga necessario. Il giudice può anche prorogare il termine che ha fissato (articolo 118, secondo comma, del codice di procedura civile).
Si può presentare ricorso nei 15 giorni seguenti la notifica o la comunicazione della decisione presso il tribunale la cui decisione è stata impugnata (articolo 362 del codice di procedura civile).
Sì, ma per il termine relativo alle udienze a carattere informativo.
Il fatto di aver superato il termine comporta il mancato rispetto del termine stesso.
Il tribunale può giustificare il mancato rispetto di un termine qualora la parte o il suo rappresentante non l'abbia considerato come motivo valido e perciò non abbia svolto l'atto che doveva effettuare. La domanda dev'essere depositata entro i 15 giorni successivi alla rimozione dell'impedimento e dev'essere accompagnata dall'atto non effettuato (articolo 122 del codice di procedura civile). La valutazione della validità del motivo di mancato rispetto del termine spetta integralmente al tribunale.
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I termini sono scadenze fissate per il completamento di una determinata fase del procedimento. Alcuni termini sono stabiliti dalla legge, altri sono posti dall'autorità giudiziaria.
In Finlandia, oltre a sabato e domenica, sono considerati festivi i seguenti giorni:
Le regole per il calcolo dei termini sono contenute nella määräaikalaki (legge sui termini) (150/1930). Talune disposizioni in materia di durata dei termini sono contenute anche nel oikeudenkäymiskaari (codice di procedura civile) e in numerose altre leggi.
I termini sono generalmente computati a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento alla base dell'atto o della formalità. Ad esempio, il termine previsto per l'impugnazione di un testamento è computato a decorrere dal giorno successivo a quello della sua comunicazione.
La modalità di trasmissione o notifica dei documenti non incide sulla decorrenza del termine. Il termine inizia a decorrere solo dopo che il documento è stato notificato.
Quando un periodo è espresso in un numero di giorni successivo a una determinata data, quest'ultima (dies a quo) non è presa in considerazione. Non si tiene conto ad esempio della data in cui è avvenuta la notifica.
Il numero di giorni indicati comprende tutti i giorni del calendario e non soltanto i giorni lavorativi. Tuttavia, se il termine cade in uno dei giorni elencati nella risposta alla domanda n. 2, esso è prorogato al giorno lavorativo successivo.
I termini espressi in settimane, mesi e anni a partire da una certa data scadono nel giorno della settimana o del mese corrispondente, nel nome o nel numero, a tale data. Se non esiste una data corrispondente nel mese di scadenza del termine, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.
Si veda la risposta alla domanda n. 8.
Si veda la risposta alla domanda n. 7.
I termini possono essere prorogati ove la necessità di una proroga sia giustificata. Una proroga dei termini applicabili ai procedimenti giudiziari in corso può, ad esempio, essere accordata dall'organo giurisdizionale, se richiesta. La persona incaricata della causa decide se debba essere concessa una proroga.
La parte in un procedimento giudiziario che intenda impugnare una decisione del käräjäoikeus (tribunale di circoscrizione) deve notificare la sua volontà in tal senso entro sette giorni dalla data in cui il suddetto giudice ha emanato la decisione. Il termine per la presentazione dell'impugnazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione del tribunale di circoscrizione. Il soggetto che propone l'impugnazione deve presentare il proprio atto di impugnazione alla cancelleria del tribunale di circoscrizione entro l'ultimo giorno del termine, in orario d'ufficio.
Per quanto attiene alle decisioni della hovioikeus (corte d'appello), il termine per richiedere l'autorizzazione a impugnare e per presentare la lettera di impugnazione è di 60 giorni dalla data della pronuncia della sentenza della suddetta corte. Entro l'ultimo giorno del termine, il soggetto che presenta l'impugnazione deve depositare dinanzi alla cancelleria della corte d'appello la propria lettera d'impugnazione diretta alla korkein oikeus (corte suprema) e accompagnata dalla richiesta di autorizzazione a proporre l'impugnazione e dall'atto di impugnazione stesso.
Se l'impugnazione si riferisce a una causa nella quale la corte d'appello si è pronunciata come giudice di primo grado, il termine per presentare l'impugnazione è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui la corte d'appello ha pronunciato la sentenza.
I termini previsti nella legge sui termini non possono essere abbreviati. Nella maggior parte dei casi l'autorità giudiziaria può fissare dei termini per atti o formalità specifiche e può altresì ampliare i suddetti termini. In taluni casi, gli organi giurisdizionali possono anche prolungare i termini previsti per la proposizione delle impugnazioni.
In Finlandia non esistono luoghi con tali caratteristiche; una situazione siffatta non può pertanto verificarsi.
Di norma, il mancato rispetto di un termine va a pregiudizio della parte che non lo ha rispettato e può comportare per essa la perdita dei suoi diritti in materia.
Non è previsto un rimedio universale per il mancato rispetto dei termini. Talvolta, in caso di richiesta in tal senso, è possibile fissare un nuovo termine. Si tratta tuttavia di ipotesi oltremodo rare.
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Vi sono diversi tipi di termini applicabili secondo le norme processuali in materia civile, nonché vari termini indicati dalla Costituzione. Tra questi figurano, ad esempio, i termini per le impugnazioni, per la presentazione di un reclamo e per la riapertura di un procedimento (termine entro il quale occorre adire l'organo giurisdizionale). Vi sono, inoltre, disposizioni che si limitano a prevedere l'adempimento di un determinato atto, lasciando al giudice la discrezionalità di decidere il termine entro cui dev'essere compiuto; è quanto avviene, ad esempio, per i termini relativi alla presentazione di informazioni supplementari, di prove e di memorie difensive.
I sabati, le domeniche e le festività nazionali sono considerati giorni festivi.
Le festività nazionali svedesi previste dalla legge (n. 253 del 1989) sulle festività nazionali (lagen om allmänna helgdagar) sono le seguenti:
Il principio fondamentale in materia di termini processuali è che quando un soggetto deve compiere, su richiesta di un giudice, un determinato atto nell'ambito di un procedimento, deve poter contare su un periodo di tempo ragionevole per ottemperare alla richiesta (capo 32, articolo 1, del rättegångsbalken, codice di procedura giudiziaria svedese). Nella maggior parte dei casi, a decidere il periodo di tempo concesso è il giudice, che fissa, pertanto, un termine tale da lasciare alla parte un lasso di tempo accettabile entro cui ottemperare alla richiesta.
In un numero limitato di casi, il codice di procedura giudiziaria svedese stabilisce un periodo di tempo preciso. Questo riguarda principalmente i termini per impugnare una sentenza o una decisione giudiziaria, l'istanza di riapertura di un procedimento già chiuso, ovvero la modifica dei termini in taluni procedimenti.
Il soggetto che intende impugnare la sentenza di un tribunale distrettuale relativa a un procedimento civile deve farlo entro tre settimane dalla pronuncia della sentenza. Lo stesso termine si applica per l'impugnazione di una decisione di un tingsrätt (tribunale distrettuale) relativa a un procedimento civile. Tuttavia, nel caso in cui la decisione adottata durante un procedimento non sia stata pronunciata in aula e non sia stata data comunicazione dinanzi al giudice circa la data del pronunciamento, il termine per la presentazione del ricorso viene calcolato a partire dal giorno in cui il ricorrente riceve notifica della decisione. Per le impugnazioni delle sentenze o delle decisioni dell'hovrätt (Corte d'appello), il termine è di quattro settimane (capo 50 articolo 1, capo 52 articolo 1, capo 55 articolo 1 e capo 56 articolo 1 del codice di procedura giudiziaria svedese).
La parte contro cui sia stata emessa una sentenza in contumacia da un tribunale distrettuale (tingsrätt) può, entro un mese dalla data di notifica della sentenza, presentare istanza di riapertura del procedimento (capo 44, articolo 9, del codice di procedura giudiziaria svedese).
Nel caso in cui l'appello sia stato cancellato in quanto l'appellante non si è presentato all'udienza in Corte d'appello (hovrätt), quest'ultimo, entro tre settimane dalla data di emanazione della decisione, può chiedere al giudice di riassumere il procedimento (capo 50, articolo 22, del codice di procedura giudiziaria svedese).
La parte che ha lasciato scadere il termine per la presentazione di un appello o per la riassunzione o riapertura di un procedimento può chiedere il ripristino del termine. L'istanza deve essere presentata entro tre settimane dalla cessazione delle circostanze che hanno giustificato l'inosservanza del termine o, al più tardi, entro un anno dalla scadenza dello stesso (capo 58, articolo 12, del codice di procedura giudiziaria svedese).
Anche ai procedimenti abbreviati presso l'autorità esecutiva svedese si applicano numerosi termini. Al convenuto verrà richiesto di formulare osservazioni su una determinata istanza entro un certo periodo di tempo dalla data di notifica. Tranne che in certe circostanze speciali, tale periodo non può essere superiore a due settimane [articolo 25 della legge (n. 746 del 1990) sulle ingiunzioni di pagamento e assistenza (lagen om betalningsföreläggande och handräckning)]. Nel caso in cui il convenuto impugni l'istanza, il richiedente dispone di un massimo di quattro settimane dalla data in cui gli è stata inviata la notifica dell'impugnazione per richiedere la trasmissione degli atti a un tribunale distrettuale (tingsrätt) per la successiva trattazione (articolo 34). Nel caso in cui l'autorità esecutiva svedese emani una decisione nell'ambito di un procedimento riguardante un'ingiunzione di pagamento o di assistenza ordinaria, il convenuto può chiedere che il procedimento venga riaperto entro un mese dalla data della decisione (articolo 53). Può essere presentato ricorso contro altri tipi di decisioni emanate dall'autorità esecutiva entro tre settimane dalla data di adozione della decisione (articoli da 55 a 57).
Nel caso in cui un atto debba essere eseguito entro un certo periodo di tempo, tale periodo comincia normalmente a decorrere dal giorno in cui è stata emanata la decisione o l'ingiunzione. Tuttavia, nei casi in cui vi sia necessità di notificare un documento alla parte interessata, il periodo non decorre fintanto che la parte non abbia ricevuto il documento (data della notifica).
Nei casi in cui vi sia necessità di notificare un documento alla parte interessata, il periodo non decorre fintanto che la parte non abbia ricevuto il documento (data della notifica).
Quando la data di inizio del termine corrisponde alla data in cui è stata emanata la decisione o l'ingiunzione, il termine finale viene di solito espresso con una data specifica entro cui va compiuta l'azione oggetto della decisione o ingiunzione. Talvolta, tuttavia, viene fissato un termine preciso anche quando si stabilisce che un'azione debba essere compiuta entro un certo numero di giorni, settimane, mesi o anni a partire da una determinata data. Nel caso in cui la data di inizio del termine corrisponda alla data di notifica, si presuppone sempre che l'azione debba essere compiuta entro un certo numero di giorni, settimane, mesi o anni a partire dalla data di notifica, vale a dire dalla data in cui la parte riceve il documento.
Nel caso in cui il periodo di tempo sia espresso in giorni, il numero di giorni indicati comprende i giorni di calendario e non soltanto i giorni lavorativi.
Nel caso in cui un atto debba essere eseguito entro un certo periodo di tempo, tale periodo comincia normalmente a decorrere dal giorno in cui è stata emanata la decisione o l'ingiunzione. Tuttavia, nei casi in cui vi sia necessità di notificare un documento alla parte interessata, il periodo non decorre fintanto che la parte non abbia ricevuto il documento (data della notifica).
La legge (n. 173 del 1930) relativa al calcolo dei termini di legge (lag om beräkning av lagstadgad) stabilisce che quando i termini sono espressi in settimane, mesi o anni, la data finale corrisponde al giorno della settimana o al numero del giorno corrispondente al giorno di inizio della decorrenza del termine. Nel caso in cui gli ultimi giorni del mese non corrispondano, verrà considerato come ultimo giorno del termine l'ultimo giorno del mese in questione.
Nel caso in cui il giorno entro il quale deve essere compiuto un determinato atto coincida con un sabato, una domenica o un giorno di festività nazionale (cfr. risposta alla domanda n. 2), con la vigilia della Festa di mezza estate, la vigilia di Natale (24 dicembre) o la vigilia di Capodanno (31 dicembre), il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale altresì nel caso in cui il termine abbia inizio dalla data di notifica.
Ove applicabili, subentrano le norme di cui al regolamento n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date, e ai termini.
Nel caso in cui il giorno entro il quale deve essere compiuto un determinato atto coincida con un sabato, una domenica o un giorno di festività nazionale (cfr. risposta alla domanda n. 2), con la vigilia della Festa di mezza estate, la vigilia di Natale (24 dicembre) o la vigilia di Capodanno (31 dicembre), il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale altresì nel caso in cui il termine abbia inizio dalla data di notifica.
Non vi sono norme specifiche circa la proroga dei termini nei procedimenti in cui una parte sia residente o abbia la sede o il domicilio fuori dal territorio svedese o in una località lontana. Tuttavia, come già accennato, in molti casi è il giudice a decidere l'ampiezza di un termine, garantendo alla parte interessata un lasso di tempo ragionevole entro cui compiere una determinata azione.
Di norma, i termini di impugnazione delle sentenze o decisioni giudiziarie sono di tre o quattro settimane.
Il termine previsto per legge (ad esempio, il termine per la presentazione di un ricorso) non può essere abbreviato né prolungato. Nel caso in cui a una parte venga ingiunto di essere presente in aula o di compiere un determinato atto, il giudice può prorogare il termine fissando una nuova scadenza. In caso di urgenza, nulla può impedire al giudice di annullare un'udienza prevista per convocarne un'altra in data anticipata. Alle parti deve essere, comunque, concesso un lasso di tempo ragionevole per prepararsi.
No; cfr. la risposta alla domanda 11.
Termini per l'osservanza di ingiunzioni, ecc.
Nel caso in cui l'attore non rispetti l'ingiunzione di fornire informazioni supplementari ai fini della sua citazione o vi siano altri ostacoli che impediscano di adire l'autorità giudiziaria competente, l'istanza viene rigettata. Nel caso in cui il convenuto non presenti memorie difensive, potrà essere pronunciata contro di lui una sentenza in contumacia. La mancata osservanza dei termini di un'ingiunzione non impedisce al giudice di pronunciarsi in merito al procedimento.
Mancata comparizione in giudizio
Nei procedimenti in cui è possibile una soluzione extragiudiziale (ad esempio, nelle controversie commerciali), la mancata comparizione di una delle parti dinanzi al tribunale distrettuale (tingsrätt) può portare alla pronuncia di una sentenza in contumacia. In altri casi è possibile irrogare una sanzione. Tuttavia, nei procedimenti che non prevedono soluzioni stragiudiziali (ad esempio, nelle controversie su questioni familiari), la mancata comparizione dell'attore può portare all'abbandono del procedimento, mentre la mancata comparizione della parte convenuta può dar luogo a sanzioni o alla citazione in giudizio. La mancata comparizione dell'attore dinanzi alla Corte d'appello può determinare la cancellazione del procedimento di appello. La mancata comparizione della parte convenuta può dar luogo a sanzioni.
Termine per la presentazione di un ricorso
Nel caso in cui una parte presenti ricorso oltre i termini, il ricorso viene rigettato.
In caso di termine non stabilito per legge, la parte deve, prima della scadenza dello stesso, presentare istanza al giudice chiedendo una proroga del termine. Nel caso in cui il termine sia scaduto e il giudice abbia successivamente intrapreso delle azioni, ad esempio si sia pronunciato sul procedimento, diverse sono le misure ordinarie e straordinarie che una parte può adottare. Scopo di queste misure è la riassunzione del procedimento già chiuso oppure, in certi casi, la modifica del termine (cfr. risposta alla domanda n. 3).
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Di seguito sono presentati i tipi principali di termini.
Termine per rispondere a una domanda giudiziale – Al ricevimento della claim form (modulo introduttivo della domanda) o del particulars of claim (atto contenente informazioni relative alla domanda), se notificato o comunicato separatamente, il convenuto ha 14 giorni per rispondere o per presentare un acknowledgement of service (conferma di ricezione dell'atto). Una volta presentato tale modulo, il convenuto ha 14 giorni per preparare le proprie difese. Di conseguenza, il convenuto può avere fino a 28 giorni per rispondere alla domanda. Tuttavia, laddove presenti la conferma di ricezione dell'atto, avrà soltanto 15 giorni di tempo a disposizione per contestare la domanda.
Termini per l'esecuzione di una sentenza – A norma dell'articolo 24 del Limitation Act 1980 (legge del 1980 sulla decadenza), non è possibile dare esecuzione a una sentenza dopo sei anni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
Termini di decadenza – In genere il termine di decadenza è di sei anni, applicabile ad esempio nei seguenti casi:
I termini di decadenza differiscono per altri tipi di cause. Ad esempio:
Le parti da 2.8 a 2.10 del codice di procedura civile riguardano l'applicazione e l'interpretazione del regolamento relativamente al calcolo dei termini.
Oltre al sabato e alla domenica, si considerano giorni non lavorativi in Inghilterra e Galles quelli che cadono nelle seguenti festività nazionali:
Se i giorni di Natale, Santo Stefano o Capodanno cadono nel fine settimana, il giorno festivo nazionale è traslato al giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 25 e il 26 dicembre sono rispettivamente di sabato e domenica, il lunedì e martedì successivi diventano giorni festivi.
In aggiunta, tutti gli organi giurisdizionali sono chiusi un giorno supplementare per Natale.
Limitation Act 1980 (legge del 1980 sulla decadenza) – Stabilisce diversi termini per l'avvio di un procedimento, nonché altri termini entro i quali, ad esempio, dare esecuzione a una sentenza oppure entro i quali le parti sono tenute a intraprendere determinate azioni. Per ulteriori informazioni si veda la risposta alla precedente domanda 1.
Foreign Limitation Periods Act 1984 (legge del 1984 sui termini di decadenza all'estero) - Prevede che ogni legge relativa ai termini di prescrizione debba essere considerata, ai fini dei casi in cui è data esecuzione a una normativa estera o a decisioni di organi giurisdizionali di paesi terzi, quale questione di sostanza e non di procedura. Si applica sia ai procedimenti arbitrali che ai procedimenti giudiziari presso gli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles, ogni qualvolta si debba tenere conto della legislazione di un altro paese.
Civil Procedure Rules (codice di procedura civile) – Si tratta di norme di procedura per gli organi di giurisdizione civile di Inghilterra e Galles e includono termini di prescrizione per diversi tipi di azione.
La decorrenza del termine si calcola di norma a partire dalla data dell'evento pertinente. Ad esempio, il termine di quattordici giorni per rispondere a una domanda giudiziale decorre dalla data di ricezione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni al riguardo, se notificato o comunicato separatamente (in base alle norme sulla notificazione o comunicazione ritenuta avvenuta – si veda di seguito). In aggiunta, il termine di sei anni per l'esecuzione di una sentenza decorre a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
Il metodo ordinario per la notificazione o comunicazione degli atti è la posta prioritaria. Se inviato via posta prioritaria, un atto si considera notificato o comunicato il secondo giorno dopo la spedizione.
Ulteriori informazioni sulle date in cui si considera avvenuta la notificazione o comunicazione di atti con metodi diversi dalla notificazione o comunicazione personale, ad esempio, lo scambio di atti, la consegna o il deposito di un atto a un indirizzo autorizzato, l'invio via fax o con altri mezzi elettronici sono disponibili nella parte 6 del codice di procedura civile.
Quando un termine è espresso in numero di giorni, si calcolano i giorni utili. Nel calcolo del numero "giorni utili" sono esclusi il giorno a partire dal quale decorre il termine e, se la fine del termine è definita in riferimento a un evento, il giorno in cui si è verificato l'evento. Esempi di calcolo dei giorni sono disponibili nella parte 2 delle codice di procedura civile.
Quando l'organo giurisdizionale emette una sentenza, un'ordinanza o un provvedimento in cui è fissato un termine per l'esecuzione di un atto, il termine ultimo per l'esecuzione deve, ove possibile, essere espresso come data di calendario e includere l'ora del giorno entro la quale l'atto deve essere compiuto. Quando la data entro la quale un atto deve essere compiuto è inclusa in un atto, tale data deve essere espressa, ove possibile, come data di calendario.
Ad esempio, una persona cui viene notificato o comunicato un atto il 4 aprile e cui viene chiesto di rispondere entro 14 giorni dalla notifica, dovrà rispondere prima del 18 aprile.
Tuttavia, se il termine fissato è inferiore a 5 giorni, sono esclusi dal calcolo il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Quando utilizzato in una sentenza, ordinanza, istruzione o altro atto, il termine "mese" indica un mese solare.
Quando un termine è espresso in anni, benché non sia prevista nessuna disposizione specifica, si applica allo stesso modo la parte 2.10 del codice di procedura civile. Pertanto, quando utilizzato in una sentenza, un'ordinanza, un'istruzione o in un altro atto, il termine "anno" indica un anno civile.
Se la fine del termine è definita in riferimento a un evento, il giorno in cui l'evento si verifica è escluso dal calcolo. Si veda altresì la risposa alla precedente domanda 6.
Qualora il termine previsto dal codice di procedura civile, da un'indicazione pratica, da una sentenza o da un'ordinanza dell'organo giurisdizionale per compiere un atto presso un ufficio giudiziario cada nel giorno di chiusura dell'ufficio, l'atto sarà considerato nel rispetto dei tempi se effettuato il primo giorno successivo di apertura dell'ufficio. Tale regola si applica per qualunque scadenza.
Quando il modulo introduttivo della domanda è notificato o comunicato al di fuori del territorio di competenza giurisdizionale, vengono applicate disposizioni speciali. Ad esempio, quando la notificazione o comunicazione è effettuata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il termine per presentare la conferma di ricezione è di 21 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni al riguardo. Il termine per la presentazione delle difese è di 21 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto presenta una conferma di ricezione dell'atto, di 35 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Se la notificazione o comunicazione è effettuata in un altro territorio di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1965, il termine per la presentazione della conferma di ricezione dell'atto è di 31 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Il termine per la presentazione delle difese è di 31 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto presenta una conferma di ricezione dell'atto, di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare la parte 6 del codice di procedura civile.
Se la notificazione o comunicazione è effettuata in altri Stati, il termine per la presentazione della conferma di ricezione dell'atto o delle difese è determinato in base al numero di giorni indicato nella tabella (riportata nel link seguente) dopo la notificazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto ha presentato una conferma di ricezione, il numero di giorni indicato nella tabella più altri 14 giorni dopo la notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda. La tabella è pubblicata nella sezione Practice Direction 6B of the Civil Procedure Rules (indicazioni pratiche 6B del codice di procedura civile).
Il termine per impugnare una sentenza è di 14 giorni. I termini per chiedere al giudice di riesaminare la decisione di un organismo, qualora la legge lo consenta, è di 28 giorni, a meno che la normativa in questione non preveda altrimenti.
Laddove ritenga che sussistano ragioni straordinarie, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di considerare una domanda giudiziale nell'immediato, senza che al convenuto sia fatto pervenire alcun atto, con la cosiddetta decisione "ex parte" ovvero "senza notifica". In tal caso, l'attore riceverà un ulteriore appuntamento per comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Il convenuto potrà partecipare all'incontro in modo che il giudice possa sentire entrambe le parti prima di decidere se emettere un'altra ordinanza o meno.
Ulteriori possibilità di proroga dei termini sono previste nella parte II della legge del 1980 sulla decadenza. Ad esempio, il termine di decadenza può essere prorogato in caso di disabilità dell'attore (articolo 28 della legge del 1980 sulla decadenza).
A meno che il codice di procedura civile, un'indicazione pratica o lo stesso organo giurisdizionale non dispongano altrimenti, il termine specificato dalle norme o dall'organo giurisdizionale affinché un soggetto esegua un'azione può essere modificato con accordo scritto delle parti. Inoltre, i giudici hanno il potere di modificare i termini.
No, la parte non perde il beneficio della proroga.
Qualora il convenuto non presenti le proprie difese né risponda alla domanda entro i termini previsti, l'attore può presentare una richiesta o istanza di sentenza contumaciale. Tuttavia, il convenuto ha comunque la possibilità di impugnare tale decisione. È altresì possibile che un organo giurisdizionale annulli la sentenza.
Sono disponibili anche altre sanzioni relative alla gestione del caso. Ad esempio, qualora una parte debba presentare qualcosa, ad esempio, una perizia, entro un determinato termine e non lo faccia, l'organo giurisdizionale può dichiarare la perizia irricevibile.
L'organo giurisdizionale può inoltre ricorrere a sanzioni, quali l'oltraggio alla corte.
Le parti incorse nella decadenza possono rivolgersi all'organo giurisdizionale e chiedere una proroga dei termini. Se, in seguito alla scadenza del termine, è stata emessa una sentenza contumaciale, le parti possono impugnare la decisione pronunciata in contumacia o chiedere che sia annullata.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Termini per rispondere a una domanda giudiziale – Nei procedimenti dinanzi alla High Court (Alta Corte), un convenuto residente in Irlanda del Nord è tenuto a costituirsi entro 14 giorni dalla notificazione o comunicazione del writ (atto di citazione, per l'High Court) (ordinanza 10) (incluso il giorno della notificazione o comunicazione), benché abbia la possibilità di presentare la propria comparsa anche in seguito, fintantoché non è stata pronunciata una sentenza nei suoi confronti. La deposizione del fascicolo di comparsa dopo l'emissione di una sentenza è possibile soltanto previa autorizzazione (o permesso) (ordinanza 12 del regolamento del 1980 della Court of judicature (Corte suprema di giustizia (Irlanda del Nord)). Il convenuto deve presentare le proprie difese entro 6 settimane dalla ricezione dell'atto introduttivo, 6 settimane dalla presentazione del fascicolo contenente la comparsa o 6 settimane dall'ottenimento dell'autorizzazione alla difesa, in base alla data più recente (ordinanza 18). Nei procedimenti dinanzi a un County Court (organo giurisdizionale di contea), il convenuto è tenuto a presentare una dichiarazione dell'intenzione di difendersi entro 21 giorni dalla notificazione o comunicazione del civil bill (atto di citazione, per gli organi giurisdizionali inferiori) (ordinanza 12 del regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord)).
Termini per l'esecuzione di una sentenza – A norma dell'articolo 16 del Limitation (Northern Ireland) Order 1989 (ordinanza del 1989 sulla decadenza (Irlanda del Nord)), non è possibile dare esecuzione a una sentenza dopo sei anni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
Termini di decadenza – In genere il termine di decadenza è di sei anni, applicabile ad esempio nei seguenti casi:
I termini di decadenza differiscono per altri tipi di cause. Ad esempio:
il termine per le azioni in materia di lesioni personali è di tre anni (articolo 7 dell'ordinanza del 1989 sulla decadenza (Irlanda del Nord)).
L'ordinanza 3 del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord), in combinato disposto con l'articolo 5 dell'Interpretation Act 1978 (legge del 1978 in materia di interpretazione), e l'ordinanza 43 del regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord), in combinato disposto con l'articolo 39 dell'Interpretation Act (Northern Ireland) 1954 (legge del 1954 in materia di interpretazione (Irlanda del Nord)), disciplinano rispettivamente l'applicazione e l'interpretazione dei regolamenti della Corte suprema e delle County Court in materia di calcolo dei termini.
Oltre al sabato e alla domenica, i giorni non lavorativi in Irlanda del Nord e Galles sono quelli delle seguenti festività nazionali:
Se i giorni di Natale, Santo Stefano o Capodanno cadono nel fine settimana, il giorno festivo nazionale è traslato al giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 25 e il 26 dicembre sono rispettivamente di sabato e domenica, il lunedì e martedì successivi diventano giorni festivi.
In aggiunta, tutti gli organi giurisdizionali sono chiusi un giorno supplementare in occasione del Natale e del Venerdì Santo.
Ordinanza del 1989 sulla decadenza (Irlanda del Nord) – Stabilisce diversi termini per l'avvio di un procedimento, nonché altri termini entro i quali, ad esempio, dare esecuzione a una sentenza oppure entro i quali le parti sono tenute a intraprendere determinate azioni. Per ulteriori informazioni si veda la risposta alla precedente domanda 1.
Ordinanza del 1985 sui termini di decadenza all'estero (Irlanda del Nord) – Prevede che ogni legge relativa ai termini di decadenza debba essere considerata, ai fini dei casi in cui è data esecuzione a una normativa estera o a decisioni di organi giurisdizionali di paesi terzi, quale questione di sostanza e non di procedura. Si applica sia ai procedimenti arbitrali che ai procedimenti giudiziari presso gli organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord, ogni qualvolta si debba tenere conto della legislazione di un altro paese.
Regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord) e regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord) – Sono norme procedurali per gli organi di giurisdizione civile in Irlanda del Nord e stabiliscono i termini di prescrizione per diversi tipi di azione.
La decorrenza del termine per contestare un'azione si calcola a partire dal giorno di notificazione o comunicazione del procedimento – si veda la risposta alla precedente domanda 1. Conformemente all'ordinanza del 1989 sulla decadenza (Irlanda del Nord), la decorrenza del termine si calcola di norma a partire dalla data dell'evento pertinente. Ad esempio, il termine di sei anni per l'esecuzione di una sentenza decorre a partire dalla data in cui la sentenza è diventata esecutiva.
Sì – se un writ è notificato o comunicato via posta o con deposito nella cassetta delle lettere, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il settimo giorno (fine settimana incluso) successivo (ordinanza 10, norma 1, del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord)). Tuttavia, se spedito di domenica, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il lunedì della settimana successiva, ossia otto giorni dopo l'invio. Allo stesso modo, se un civil bill è notificato o comunicato da un avvocato via posta prioritaria, la notificazione o comunicazione è considerata effettuata il settimo giorno lavorativo successivo all'invio (escluso il giorno di spedizione), ma a differenza della norma applicata per l'High Court, il periodo di sette giorni esclude il sabato, la domenica e i giorni festivi (ordinanza 43, norma 19A, del regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord)).
L'ordinanza 3, norma 2, del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord) si applica a qualsiasi termine fissato dal regolamento o da qualsiasi sentenza, ordinanza o istruzione a compiere un determinato atto. Quando un atto deve essere compiuto entro uno specifico periodo di tempo, dopo o a partire da una determinata data, il termine decorre di solito subito dopo tale data. Se l'atto deve essere compiuto entro uno specifico numero di giorni utili prima o dopo una determinata data, tra il giorno in cui l'atto è compiuto e tale data devono trascorrere almeno quei giorni.
L'ordinanza 43, norma 17, del regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord)) si applica ai termini previsti dal regolamento. Qualora un atto debba essere compiuto entro un termine specifico di un determinato evento o dopo il verificarsi di un determinato evento, il termine inizia a decorrere dalla fine del giorno dell'evento, a meno che non debba includere tale giorno.
L'ordinanza 3, norma 2, del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord) prevede che, se un termine di 7 giorni o meno include un sabato, una domenica, un giorno festivo, il giorno di Natale o il Venerdì Santo, tale giorno festivo sia escluso dal computo. L'ordinanza 3, norma 3, prevede che, a meno che l'organo giurisdizionale non disponga diversamente, il periodo della Long Vacation, ossia le vacanze estive, sarà esclusa nel calcolo di qualsiasi termine prescritto dal regolamento o da qualsiasi ordinanza o istruzione per la notificazione o la comunicazione, la presentazione o la modifica di qualsiasi atto. L'ordinanza 3, norma 4, prevede che, qualora il termine prescritto dal regolamento o da sentenze, ordini o istruzioni per lo svolgimento di un atto presso un ufficio della Corte Suprema cada in un giorno di chiusura dell'ufficio e a motivo di ciò l'atto non possa essere compiuto quel giorno, sarà considerato nel rispetto dei tempi se effettuato il primo giorno successivo di apertura dell'ufficio.
L'ordinanza 43, norma 17, del regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord), prevede che, qualora il regolamento imponga di compiere un'azione entro un termine di massimo tre giorni, saranno esclusi dal computo il sabato, la domenica o altri giorni di chiusura dell'ufficio dell'organo giurisdizionale. Laddove il termine per compiere un'azione cada di sabato, domenica o in un altro giorno di chiusura dell'ufficio, è possibile eseguire tale azione il primo giorno successivo di apertura dell'ufficio. Quest'ultima disposizione si estende anche ai termini fissati da un decreto o da un'ordinanza.
L'ordinanza 3, norma 1, del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord) prevede che, fatto salvo l'articolo 5 della legge del 1978 in materia di interpretazione in applicazione del regolamento, quando è utilizzato in una sentenza, ordinanza, istruzione o altro atto, il termine "mese" indica un mese solare, a meno che il contesto non imponga altrimenti.
Quando un periodo è espresso in anni, benché non vi sia alcuna norma esplicita, per analogia quando utilizzato in una sentenza, un'ordinanza, un'istruzione o in un altro atto, il termine atto "anno" indica un anno civile.
Per quanto riguarda i procedimenti presso le County Court, si applica l'articolo 39 della legge del 1954 in materia di interpretazione (Irlanda del Nord), secondo il quale con "un anno" si intende un periodo di 12 mesi (anno civile) e con "un mese" un mese di calendario (solare).
L'ordinanza 3, norma 2, del regolamento del 1980 della Corte suprema di giustizia (Irlanda del Nord) prevede che, se un atto deve essere compiuto entro o non prima di un determinato termine precedente una data specifica, il termine scade subito prima di quella data.
In base al regolamento del 1981 delle County Court (Irlanda del Nord), in virtù dell'articolo 39 della legge del 1954 in materia di interpretazione (Irlanda del Nord), un termine inteso a concludersi in un determinato giorno o calcolato fino a un determinato giorno, include quello stesso giorno.
L'ordinanza 3, norma 2, del regolamento del 1980 della Court of judicature (Irlanda del Nord) prevede che, se un termine di 7 giorni o meno include un sabato, una domenica, un giorno festivo, il giorno di Natale o il Venerdì Santo, tale giorno festivo sia escluso dal computo. L'ordinanza 3, norma 3, prevede che, a meno che l'organo giurisdizionale non disponga diversamente, il periodo della Long Vacation, ossia le vacanze estive, sarà esclusa nel calcolo di qualsiasi termine prescritto dal regolamento o da qualsiasi ordinanza o istruzione per la notificazione o la comunicazione, la presentazione o la modifica di qualsiasi atto. L'ordinanza 3, norma 4, prevede che, qualora il termine prescritto dal regolamento o da sentenze, ordini o istruzioni per lo svolgimento di un atto presso un ufficio della Corte Suprema cada in un giorno di chiusura dell'ufficio e a motivo di ciò l'atto non possa essere compiuto quel giorno, sarà considerato nel rispetto dei tempi se effettuato il primo giorno successivo di apertura dell'ufficio.
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Il termine per l'impugnazione delle sentenze dell'High Court è in genere di sei settimane, mentre quello per l'impugnazione dei decreti delle County Court è di 21 giorni. I termini per chiedere al giudice di riesaminare la decisione di un organismo, qualora la legge lo consenta, è di 21 giorni, a meno che la normativa in questione non preveda altrimenti.
Laddove ritenga che sussistano ragioni straordinarie, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di considerare una domanda giudiziale nell'immediato, senza che al convenuto sia fatto pervenire alcun atto, con la cosiddetta decisione "ex parte" ovvero "senza notifica". In tal caso, l'attore riceverà un ulteriore appuntamento per comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Il convenuto potrà partecipare all'incontro in modo che il giudice possa sentire entrambe le parti prima di decidere se emettere un'altra ordinanza o meno.
Ulteriori possibilità di proroga dei termini sono previste nella parte IV dell'ordinanza del 1989 sulla decadenza (Irlanda del Nord). Ad esempio, il termine di prescrizione può essere prorogato in caso di disabilità dell'attore (articolo 48 della legge del 1980 sulla decadenza).
A meno che il regolamento dell'organo giurisdizionale o lo stesso organo giurisdizionale non dispongano altrimenti, il termine specificato dal regolamento o dall'organo giurisdizionale affinché un soggetto esegua un'azione può essere modificato con accordo scritto delle parti. Inoltre, i giudici hanno il potere di modificare i termini.
No, la parte non perde il beneficio della proroga previsto dalla legislazione dell'altro paese.
Qualora il convenuto non presenti le proprie difese né risponda alla domanda entro i termini previsti, l'attore può presentare una richiesta o istanza di sentenza contumaciale. Tuttavia, il convenuto ha comunque la possibilità di impugnare tale decisione. È altresì possibile che un organo giurisdizionale annulli la sentenza.
Sono disponibili anche altre sanzioni relative alla gestione del caso. Ad esempio, qualora una parte debba presentare qualcosa, ad esempio, una perizia, entro un determinato termine e non lo faccia, l'organo giurisdizionale può dichiarare la perizia irricevibile.
L'organo giurisdizionale può inoltre ricorrere a sanzioni, quali l'oltraggio alla corte.
Le parti incorse nella decadenza possono rivolgersi all'organo giurisdizionale e chiedere una proroga dei termini. Se, in seguito alla scadenza del termine, è stata emessa una sentenza contumaciale, le parti possono impugnare la decisione pronunciata in contumacia o chiedere che sia annullata.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Termini per rispondere a una domanda giudiziale
Per le cause dinanzi alla Court of session (organo giurisdizionale civile supremo) notificate o comunicate all'interno e all'esterno del territorio europeo, il termine è di 21 giorni dalla data della notificazione o comunicazione. In taluni casi, quando la notificazione o comunicazione è effettuata secondo modalità diverse da quanto previsto da tali disposizioni, il termine è di 42 giorni.
Per le cause dinanzi alle Sheriff Court (organi giurisdizionali dello sceriffo), il termine è di 21 giorni dalla data della notificazione o comunicazione. Per tutte le cause notificate o comunicate al di fuori del territorio europeo, il termine è di 42 giorni dalla data della notificazione o comunicazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nei seguenti testi:
Esistono altresì norme in materia di procedura semplice e causa sommaria per le azioni di recupero di crediti sino a 5 000 GBP.
Termini di prescrizione o decadenza
Nel diritto scozzese, i termini entro i quali intentare un'azione sono determinati dalle nozioni giuridiche di decadenza e prescrizione negativa. La decadenza è una norma procedurale – una contestazione – attraverso la quale determinati diritti e obblighi (pur continuando a sussistere) non possono più essere giuridicamente esercitati una volta trascorso un termine perentorio. La prescrizione negativa è una norma di diritto sostanziale il cui effetto è di estinguere un diritto o un obbligo incombenti su un soggetto una volta trascorso un termine fissato.
L'attuale normativa in materia è il Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 (legge del 1973 sui termini di prescrizione e decadenza (Scozia)) (modificata).
Le disposizioni sulla prescrizione negativa specificano il termine di estinzione di diritti e obblighi contrattuali. I termini differiscono a seconda della natura dell'obbligo.
La suddetta legge prevede un termine di decadenza per le azioni per danni, lesioni personali, diffamazione e risarcimento per vizio di un bene. Il termine di decadenza è di tre anni dal momento in cui si viene a conoscenza del danno, benché gli organi giurisdizionali possano autorizzare il proseguimento di un'azione dopo la scadenza del termine, laddove ritengano giusto farlo.
Vi sono inoltre altri termini di decadenza, previsti in altre normative, ad esempio riguardo alla decadenza delle azioni relative al trasporto (di persone o merci) per via aerea, stradale, marittima e ferroviaria.
È possibile sapere se la particolare azione che si intende promuovere è soggetta a termini specifici rivolgendosi a un avvocato oppure a un ufficio di consulenza ai cittadini.
Oltre al sabato e alla domenica, si considerano giorni non lavorativi in Scozia quelli che cadono nelle seguenti festività nazionali:
Se i giorni di Natale, Santo Stefano o Capodanno cadono nel fine settimana, il giorno festivo nazionale è traslato al giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 25 e il 26 dicembre sono rispettivamente di sabato e domenica, il lunedì e martedì successivi diventano giorni festivi.
Tutte le date sono stabilite dalla tabella 1 del Banking and Financial Dealings Act 1971 (legge del 1971 sugli accordi bancari e finanziari) ad eccezione della festa di primavera e del giorno di Santo Stefano, dichiarati con annuncio reale.
Prescrizione e decadenza
La legge del 1973 sui termini di prescrizione e decadenza (Scozia), modificata, contiene disposizioni dettagliate sul calcolo dei diversi termini di prescrizione e decadenza descritti nella risposta alla domanda 1.
La decorrenza del termine si calcola a partire dal giorno della notificazione o comunicazione. Per la notificazione o comunicazione via posta, la data della notificazione o comunicazione è il giorno successivo alla spedizione dell'atto introduttivo/di citazione. Per gli atti di citazione il cui termine cade in un giorno del fine settimana o di festività nazionale oppure in un giorno festivo per gli organi giurisdizionali, il termine è prorogato al giorno settimanale o lavorativo successivo.
La decorrenza del termine si calcola sempre a partire dal giorno di esecuzione della notificazione o comunicazione, indipendentemente dal metodo utilizzato per la notificazione o comunicazione. Per maggiori informazioni sulla definizione del giorno di esecuzione della notificazione o comunicazione, si veda la risposta alla domanda 4.
La data dell'atto. Il primo giorno successivo a quello di esecuzione della notificazione o comunicazione è il primo giorno considerato per calcolare la decorrenza del termine (in base alle informazioni fornite nella risposta alla domanda 4 sui giorni festivi).
I giorni di calendario (si veda tuttavia la domanda 4 sui giorni festivi, ecc.). Benché i termini non possano cadere in un giorno festivo, nel calcolarne la decorrenza vengono computati tutti gli altri giorni festivi.
Quando è utilizzato negli atti giudiziari, il termine "mese" indica il mese solare.
I termini scadono in funzione dei principi descritti nelle risposte alle domande precedenti, ossia, in base al termine previsto, l'ultimo giorno, tenendo conto del fatto la decorrenza del termine si calcola partendo dal giorno successivo a quello della notificazione o comunicazione.
Sì. Cfr. risposta alla domanda 4.
Il termine per il periodo di notificazione o comunicazione può essere prorogato dall'ordine giurisdizionale, laddove il caso lo giustifichi e purché ne sia accertata la necessità.
Per la Court of Session, il convenuto ha 14 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza definitiva o del decreto per impugnare la decisione e notificare all'organo giurisdizionale la propria intenzione.
Per talune decisioni delle Sheriff Court, dal 1 gennaio 2016 il termine per l'impugnazione è passato da 14 a 28 giorni. In tal caso, l'impugnazione è proposta direttamente dinanzi alla Sheriff Appeal Court (corte d'appello).
Le impugnazioni mediante causa sommaria e procedura semplice vengono invece proposte sempre dinanzi alle Sheriff Court e il termine resta di 14 giorni.
È opportuno ricordare che, qualora la legislazione preveda un termine per l'impugnazione di determinate categorie di impugnazioni, ad esempio quelle previste dalla legge, diverso da quello previsto nel regolamento, si applicherà tale termine.
Soltanto in circostanze eccezionali. In caso di termini abbreviati, la scadenza minima è di 48 ore. Solo nei casi in cui sono emesse ingiunzioni provvisoriamente esecutive nelle cause riguardanti il benessere dei minori il requisito della previa notifica del convenuto può essere sospeso del tutto. In questi casi è a ogni modo possibile fissare un'udienza in seguito, per consentire a tutte le parti lo svolgimento di un debito processo.
No.
Se il convenuto non contesta l'azione, la sentenza può essere emessa in contumacia, se richiesto dall'attore. Il convenuto può ad ogni modo impugnare la decisione, come spiegato nella risposta alla domanda 12.
Il convenuto può chiedere all'organo giurisdizionale di prorogare il termine. Se la sentenza è già stata emessa (in contumacia), il convenuto può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare l'azione, ove consentito dalle norme applicabili dell'organo giurisdizionale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Di seguito sono presentati i tipi principali di termini.
Termine per rispondere a una domanda giudiziale – Al ricevimento della claim form (modulo introduttivo della domanda) o del particulars of claim (atto contenente informazioni relative alla domanda), se notificato o comunicato separatamente, il convenuto ha 14 giorni per rispondere o per presentare un acknowledgement of service (conferma di ricezione dell'atto). Una volta presentato tale modulo, il convenuto ha 14 giorni per preparare le proprie difese. Di conseguenza, il convenuto può avere fino a 28 giorni per rispondere alla domanda. Tuttavia, laddove presenti la conferma di ricezione dell'atto, avrà soltanto 15 giorni di tempo a disposizione per contestare la domanda.
Termini per l'esecuzione di una sentenza – A norma dell'articolo 4, comma 4 del Limitation Act 1960 (legge del 1980 sulla decadenza), non è possibile dare esecuzione a una sentenza dopo dodici anni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
Termini di decadenza – In genere il termine di decadenza è di sei anni, applicabile ad esempio nei seguenti casi:
I termini di decadenza differiscono per altri tipi di cause. Ad esempio:
Le parti da 2.8 a 2.10 del codice di procedura civile riguardano l'applicazione e l'interpretazione del regolamento relativamente al calcolo dei termini.
Oltre al sabato e alla domenica, i giorni non lavorativi in Gibilterra sono quelli delle seguenti festività nazionali:
Se i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno o della Festa nazionale cadono nel fine settimana, il giorno festivo nazionale è traslato al giorno lavorativo successivo. Ad esempio, se il 25 e il 26 dicembre sono rispettivamente di sabato e domenica, il lunedì e martedì successivi diventano giorni festivi. Inoltre gli organi giurisdizionali possono chiudere anche nel periodo tra Natale e Capodanno.
Limitation Act 1960 (legge del 1980 sulla decadenza) – Stabilisce diversi termini per l'avvio di un procedimento, nonché altri termini entro i quali, ad esempio, dare esecuzione a una sentenza oppure entro i quali le parti sono tenute a intraprendere determinate azioni. Per ulteriori informazioni si veda la risposta alla precedente domanda 1.
Civil Procedure Rules (codice di procedura civile) – Si tratta di norme di procedura per gli organi di giurisdizione civile di Inghilterra e Galles (che si applicano a Gibilterra) e includono termini per l'avvio di diversi tipi di azione.
La decorrenza del termine si calcola di norma a partire dalla data dell'evento pertinente. Ad esempio, il termine di quattordici giorni per rispondere a una domanda giudiziale decorre dalla data di ricezione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni al riguardo, se notificato o comunicato separatamente (in base alle norme sulla notificazione o comunicazione ritenuta avvenuta – si veda di seguito). In aggiunta, il termine di dodici anni per l'esecuzione di una sentenza decorre a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
Il metodo ordinario per la notificazione o comunicazione degli atti in Gibilterra è la notificazione e comunicazione personale. Se la comunicazione e notificazione vengono effettuate con lettera raccomandata, l'articolo 8 della Interpretation and General Clauses Act (legge sull'interpretazione e sulle clausole generali) prevede che la comunicazione e notificazione si considerano effettuate "nel momento in cui la lettera sarebbe stata consegnata mediante spedizione postale ordinaria".
Ulteriori informazioni sulle date in cui si considera avvenuta la notificazione o comunicazione di atti con metodi diversi dalla notificazione o comunicazione personale, ad esempio, lo scambio di atti, la consegna o il deposito di un atto a un indirizzo autorizzato, l'invio via fax o con altri mezzi elettronici sono disponibili nella parte 6 del codice di procedura civile.
Se un atto viene comunicato e notificato personalmente dopo le 17.00 di un giorno lavorativo o in qualsiasi momento di sabato, domenica o di un giorno festivo viene trattato come se fosse stato comunicato e notificato il giorno lavorativo successivo.
Quando un termine è espresso in numero di giorni, si calcolano i giorni utili. Nel calcolo del numero "giorni utili" sono esclusi il giorno a partire dal quale decorre il termine e, se la fine del termine è definita in riferimento a un evento, il giorno in cui si è verificato l'evento. Esempi di calcolo dei giorni sono disponibili nella parte 2 del codice di procedura civile.
Quando l'organo giurisdizionale emette una sentenza, un'ordinanza o un provvedimento in cui è fissato un termine per l'esecuzione di un atto, il termine ultimo per l'esecuzione deve, ove possibile, essere espresso come data di calendario e includere l'ora del giorno entro la quale l'atto deve essere compiuto. Quando la data entro la quale un atto deve essere compiuto è inclusa in un atto, tale data deve essere espressa, ove possibile, come data di calendario.
Ad esempio, una persona cui viene notificato o comunicato un atto il 4 aprile e cui viene chiesto di rispondere entro 14 giorni dalla notifica, dovrà rispondere prima del 18 aprile.
Tuttavia, se il termine fissato è inferiore a 5 giorni, sono esclusi dal calcolo il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Quando viene utilizzato in una sentenza, ordinanza, istruzione o altro atto, il termine "mese" indica un mese solare.
Quando un termine è espresso in anni, benché non sia prevista nessuna disposizione specifica, si applica allo stesso modo la parte 2.10 del codice di procedura civile. Pertanto, quando viene utilizzato in una sentenza, un'ordinanza, un'istruzione o in un altro atto, il termine "anno" indica un anno civile.
Se la fine del termine è definita in riferimento a un evento, il giorno in cui l'evento si verifica è escluso dal calcolo. Si veda altresì la risposa alla precedente domanda 6.
Qualora il termine previsto dal codice di procedura civile, da un'indicazione pratica, da una sentenza o da un'ordinanza dell'organo giurisdizionale per compiere un atto presso un ufficio giudiziario cada nel giorno di chiusura dell'ufficio, l'atto sarà considerato nel rispetto dei tempi se effettuato il primo giorno successivo di apertura dell'ufficio. Tale regola si applica per qualunque scadenza.
Quando il modulo introduttivo della domanda è notificato o comunicato al di fuori del territorio di competenza giurisdizionale, vengono applicate disposizioni speciali. Ad esempio, quando la notificazione o comunicazione è effettuata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il termine per presentare la conferma di ricezione è di 21 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni al riguardo. Il termine per la presentazione delle difese è di 21 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto presenta una conferma di ricezione dell'atto, di 35 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Se la notificazione o comunicazione è effettuata in un altro territorio di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1965, il termine per la presentazione della conferma di ricezione dell'atto è di 31 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del modulo introduttivo della domanda o dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Il termine per la presentazione delle difese è di 31 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto presenta una conferma di ricezione dell'atto, di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare la parte 6 del codice di procedura civile.
Se la notificazione o comunicazione è effettuata in altri Stati, il termine per la presentazione della conferma di ricezione dell'atto o delle difese è determinato in base al numero di giorni indicato nella tabella riportata nelle Practice Direction 6B of the Civil Procedure Rules (indicazioni pratiche 6B del codice di procedura civile) dopo la notificazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda oppure, se il convenuto ha presentato una conferma di ricezione, il numero di giorni indicato nella tabella più altri 14 giorni dopo la notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda.
Il termine per impugnare una sentenza è di 14 giorni. I termini per chiedere al giudice di riesaminare la decisione di un organismo, qualora la legge lo consenta, è di tre mesi, a meno che la normativa in questione non preveda altrimenti (anche se le domande di riesame devono essere presentate tempestivamente in ogni caso).
Laddove ritenga che sussistano ragioni straordinarie, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di considerare una domanda giudiziale nell'immediato, senza che al convenuto sia fatto pervenire alcun atto, con la cosiddetta decisione "ex parte" ovvero "senza notifica". In tal caso, l'attore riceverà un ulteriore appuntamento per comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Il convenuto potrà partecipare all'incontro in modo che il giudice possa sentire entrambe le parti prima di decidere se emettere un'altra ordinanza o meno.
Ulteriori possibilità di proroga dei termini sono previste nella legge del 1960 sulla decadenza. Ad esempio, il termine di decadenza può essere prorogato in caso di disabilità dell'attore (articolo 28 della legge sulla decadenza).
A meno che il codice di procedura civile, un'indicazione pratica o lo stesso organo giurisdizionale non dispongano altrimenti, il termine specificato dalle norme o dall'organo giurisdizionale affinché un soggetto esegua un'azione può essere modificato con accordo scritto delle parti. Inoltre, i giudici hanno il potere di modificare i termini.
No, la parte non perde il beneficio della proroga.
Qualora il convenuto non presenti le proprie difese né risponda alla domanda entro i termini previsti, l'attore può presentare una richiesta o istanza di sentenza contumaciale. Tuttavia, il convenuto può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la sentenza.
Sono disponibili anche altre sanzioni relative alla gestione del caso. Ad esempio, qualora una parte debba presentare qualcosa, ad esempio, una perizia, entro un determinato termine e non lo faccia, l'organo giurisdizionale può dichiarare la perizia irricevibile.
L'organo giurisdizionale può inoltre ricorrere a sanzioni, quali l'oltraggio alla corte.
Le parti incorse nella decadenza possono rivolgersi all'organo giurisdizionale e chiedere una remissione in termini. Se, in seguito alla scadenza del termine, è stata emessa una sentenza contumaciale, le parti possono chiedere l'annullamento della decisione.
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