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Questo aspetto è affrontato dalle cosiddette “leggi Phenix”, in particolare:
Le leggi Phenix devono questo nome all’omonimo progetto informatico destinato a informatizzare tutti gli organi giurisdizionali del paese per fare in modo che, in prospettiva, l’intero procedimento giudiziario possa essere condotto elettronicamente.
Dal 31 dicembre 2012, in aggiunta alle suddette leggi Phenix, sono gradualmente entrate in vigore due leggi, ovvero:
Tuttavia l’entrata in vigore graduale non implica ancora l’informatizzazione del procedimento, trattandosi per lo più di disposizioni applicabili anche a procedimenti scritti. Quindi per il momento la procedura “normale”, non automatizzata, resta ancora la regola.
Nel frattempo le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero sono state dotate di un’applicazione per la gestione delle pratiche per metterle nella condizione di trattare tutti i dati e i documenti. Sono inoltre allo studio numerose possibilità per comunicare elettronicamente alla cancelleria prove e atti processuali.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
L’articolo 32 ter del codice giudiziario prevede che qualsiasi comunicazione, notifica o deposito presso corti e tribunali, presso la procura o i servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero, o qualsiasi comunicazione o notifica a un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio da parte di corti e tribunali, da parte della procura o dei servizi dipendenti dal potere giudiziario, comprese le cancellerie e le segreterie del pubblico ministero, o da parte di un avvocato, un ufficiale giudiziario o un notaio, può essere effettuato/a tramite il sistema informatico della Giustizia.
Sulla scorta di tale disposizione è stata istituita la rete e-Box per le notifiche o le comunicazioni e per i depositi, mentre il sistema e-Deposit riguarda più specificatamente il deposito delle conclusioni, delle memorie e degli atti in materia civile e penale.
Questi strumenti sono applicati esclusivamente negli organi giurisdizionali elencati in un decreto ministeriale.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
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