

Non è possibile.
Gli atti introduttivi delle cause, le memorie di difesa, le impugnazioni e le altre dichiarazioni richieste e comunicazioni presentate al di fuori di un'udienza devono essere redatte e presentate in forma scritta (su carta). Gli atti devono essere firmati dalla parte o dal suo rappresentante.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Non pertinente.
Il codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19) prevede la possibilità di depositare una memoria con i mezzi elettronici tramite il sistema predisposto. Tale memoria dev'essere sottoscritta con una firma elettronica qualificata, in base alla normativa speciale. In via eccezionale gli enti statali, il pubblico ministero, gli avvocati, i notai, gli esperti, i periti, gli interpreti, gli amministratori, i commissari autorizzati a intervenire in un processo e le persone giuridiche sono sempre tenuti a depositare le memorie con i mezzi elettronici.
È stato sviluppato e predisposto un servizio di avvisi elettronici (e-Oglasna ploča). Esso permette la notifica e la comunicazione di atti scritti alle parti di una procedura giudiziaria mediante un pannello elettronico che utilizza le tecnologie dell'informazione.
Le sentenze sono pubblicate sul pannello elettronico conformemente alle condizioni previste dall'articolo 335 del codice di procedura civile («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e i 79/17), sono inoltre pubblicati tutti gli atti di cui all'articolo 8 della legge di esecuzione («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 112/12, 25/13, 93/14 e 55/16).
Inoltre tutti gli atti che sono pubblicati nell'albo del tribunale, conformemente alle norme procedurali sono pubblicati anche sul pannello elettronico.
Non è possibile.
Non è possibile presentare ricorso mediante Internet. Le parti possono prendere conoscenza di una decisione emessa in seguito a un ricorso tramite il pannello elettronico dei tribunali, se sono soddisfatte le condizioni richieste a tal fine dalla legge.
Non è possibile.
Non pertinente.
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