Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

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Inghilterra e Galles
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento giudiziario tramite Internet utilizzando i siti Money Claim Online (MCOL) (domanda per il recupero di crediti online) o Possession Claim Online (PCOL) (domanda per la reintegrazione del possesso online). Per entrambi i sistemi esiste un helpdesk che può fornire assistenza (ma non consulenza legale). L'helpdesk è contattabile telefonicamente ai numeri 0845 601 5935 (per chi chiama dal Regno Unito) e +44 1604 619 402 (per chi chiama dall'estero).

Inoltre, le domande giudiziali che rientrano nei diversi ambiti di competenza del complesso giudiziario del Rolls Building di Londra (che include la Chancery Division della High Court, la Commercial and Technology and Construction Courts, la Mercantile Court e l'Admiralty Court) possono essere emesse elettronicamente e allo stesso modo il caso gestito elettronicamente mediante il sistema del CE Filing (Courts Electronic Filing system - sistema di deposito telematico degli atti giudiziari).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il sistema MCOL può essere utilizzato per le azioni promosse dinanzi alla County Court (organo giurisdizionale di contea) di un valore prestabilito inferiore a 100 000 GBP (all'incirca 125 000 EUR), incluse le spese di giudizio e legali. L'azione deve essere intentata nei confronti di due persone al massimo, che devono avere un indirizzo in Inghilterra o Galles. Anche l'attore deve avere un indirizzo per la notificazione o comunicazione in Inghilterra o Galles.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per presentare una domanda di reintegrazione del possesso di un terreno (inclusi immobili o parti di immobili). Ad esempio, sono incluse le domande relative alla proprietà di immobili residenziali proposte da un locatore nei confronti di un locatario, esclusivamente per arretrati nell'affitto (ma non una domanda di risoluzione del contratto di locazione), oppure da un mutuatario nei confronti di un mutuante, esclusivamente per inadempienza nel pagamento delle somme dovute in virtù del contratto di mutuo. Sono invece escluse le domande per tutti gli altri rimedi giudiziari, ad eccezione del pagamento di arretrati del canone di affitto o di somme di denaro dovute per mutui e relativi interessi e costi. Come per il sistema MCOL, tutti i convenuti devono avere un indirizzo per la notificazione e comunicazione in Inghilterra o Galles, così come il creditore deve avere un indirizzo in Inghilterra o Galles dove possono essere recapitati gli atti. L'attore deve inoltre poter indicare il codice postale per il bene oggetto della domanda di recupero, nonché avere un indirizzo di posta elettronica.

Per l'utilizzo sia del sistema MCOL che di quello PCOL, i creditori devono avere minimo 18 anni di età, non devono essere privi di capacità giuridica, non devono ricevere assistenza legale ai sensi del Legal Aid Act 1988 (legge del 1988 sul patrocinio a spese dello Stato) e non devono essere soggetti vessatori (ossia persone cui un giudice della High Court ha vietato di intraprendere azioni legali dinanzi qualsiasi County Court in Inghilterra e Galles senza previa autorizzazione). Non possono essere proposte domande contro il governo o la Monarchia.

Cause di questo tipo non possono infatti essere promosse via Internet.

È possibile ricorrere al CE Filing per tutte le domande giudiziali (eccetto quelle relative alla remissione delle spese di giudizio) che sarebbero normalmente presentate dinanzi al Rolls Building. Per le cause non intentate attraverso il CE Filing si possono utilizzare entrambi i sistemi.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

I sistemi MCOL e PCOL possono essere utilizzati in qualsiasi momento. Le domande ricevute entro le ore 9:00 nei giorni di apertura degli organi giurisdizionali vengono trattate il giorno stesso. Se ricevute dopo le ore 9:00, vengono trattate il successivo giorno di apertura dell'organo giurisdizionale. Le domande vengono solitamente stampate e inviate via posta al convenuto nel giorno in cui vengono trattate.

Anche il sistema CE Filing è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a parte nei momenti di ordinaria manutenzione.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Per entrambi i sistemi MCOL e PCOL, l'attore dovrà completare una serie di schermate. Ciascuna schermata riguarda un'informazione specifica necessaria - ad esempio, il nome completo e l'indirizzo dell'attore, il nome e l'indirizzo del/i convenuto/i e l'importo oggetto della domanda assieme a informazioni relative alla domanda.

I sistemi MCOL e PCOL salvano automaticamente le informazioni man mano che vengono compilate nella schermata. Qualora si completi solo una parte della schermata, è possibile salvare le informazioni introdotte selezionando l'apposita opzione affissa in alto e in basso di ogni schermata. Nel sistema MCOL i dati introdotti sono conservati per 28 giorni, in modo da lasciare al creditore il tempo necessario per raccogliere ulteriori informazioni. Nel sistema PCOL le bozze delle domande vengono conservate a tempo indeterminato fino a quando la domanda non viene inoltrata e/o cancellata dall'utente.

Le informazioni iniziali sulle parti e sui rispettivi avvocati vengono inviate con un modulo online. Con il sistema CE Filing le parti possono caricare i documenti, come se li presentassero direttamente in formato cartaceo. L'unico vincolo è la dimensione dei file; un documento di grandi dimensioni va infatti inviato in più parti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La sicurezza è di fondamentale importanza sia nel sistema MCOL e che nel sistema PCOL. Poiché alcune delle informazioni fornite da un creditore possono essere di natura sensibile, la sicurezza è garantita dalla scelta di uno User ID unico (identificativo univoco) e dall'uso di password. Il sito dispone inoltre di una protezione di sicurezza e codifica i dati che passano su Internet. Le parti devono comunque tenere presente che le e-mail inviate o ricevute non possono essere considerate sicure.

I creditori devono registrarsi sui sistemi MCOL e PCOL prima di poter presentare una domanda online. Una volta registrati devono scegliere uno User ID e una password. Sia lo User ID che la password devono essere di minimo 8 caratteri e massimo 12 e composti da lettere e numeri.

In aggiunta, sia sul portale MCOL sia in quello PCOL viene chiesto al creditore di selezionare una domanda di sicurezza e di fornire una risposta al momento della registrazione, che verrà utilizzata nel caso in cui il creditore dimentichi la password. In tal caso il sistema invierà la password via e-mail se la risposta alla domanda di sicurezza è corretta. D'altro canto, se dimenticato, lo User ID non può più essere recuperato.

Il CE Filing è un sistema sicuro per la trasmissione di informazioni tra gli organi giurisdizionali, le parti e i loro istituti di credito.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

L'apposizione della firma elettronica non è necessaria, ma si applica la procedura di accesso descritta nella risposta alla domanda 5. L'ora di trasmissione di una domanda è determinata, come precisato nella risposta alla domanda 3, il giorno in cui viene trattata nel sistema.

Il CE Filing è un metodo di deposito degli atti e pertanto l'apposizione della firma elettronica non è necessaria. L'ora della trasmissione coincide con quella del pagamento delle relative spese o con quella prevista dalle norme pertinenti.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Alle domande online si applicano tariffe più basse rispetto a quelle in formato cartaceo, tenuto conto del minore impiego di risorse per il personale giudiziario. Le spese di giudizio devono essere pagate, sia per il sistema MCOL che per il sistema PCOL, con carta di credito o di debito. Il sistema PCOL consente inoltre il pagamento con addebito diretto per organizzazioni e avvocati. Le persone aventi diritto a chiedere la remissione delle spese di giudizio non possono utilizzare i sistemi MCOL e PCOL. Laddove si chieda la remissione delle spese di giudizio, la richiesta deve essere corredata di prove che possono essere verificate da un funzionario dell'organo giurisdizionale. Per questo motivo le domande di remissione delle spese di giudizio non sono disponibili online. I richiedenti che ritengano di soddisfare i requisiti per la remissione delle spese devono contattare l'organo giurisdizionale locale e presentare brevi manu la domanda di remissione assieme alla richiesta.

Le spese da pagare sono le stesse applicate ai casi trattati in formato cartaceo e vanno pagate con carta di credito o tramite acconto.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

È possibile annullare le domande giudiziali e le istanze effettuate attraverso i sistemi MCOL e PCOL prima di inviarle. Una volta inviate non possono più essere cancellate. Una volta intentata l'azione di giudizio, è possibile annullare un procedimento via MCOL o PCOL negli stessi modi previsti per le procedure non elettroniche. Le spese di giudizio non possono essere rimborsate se la domanda di annullamento è presentata dopo l'avvio dell'azione in giudizio.

Nell'ambito del CE filing una causa può essere ritirata negli stessi modi previsti per le cause presentate in formato cartaceo.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Se una domanda è stata inviata via MCOL o PCOL, il convenuto può rispondere elettronicamente utilizzando la password per l'accesso indicata sulla prima pagina del modulo per l'introduzione della domanda. Rispondere via Internet non è obbligatorio.

Una causa avviata attraverso CF Filing continuerà, in assenza di disposizioni contrarie, a essere trattata elettronicamente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il convenuto può rispondere online a una domanda giudiziale presentata via il MCOL in cinque modi. Può:

  • liquidare il credito per intero;
  • riconoscere completamente il debito;
  • riconoscere parzialmente il debito;
  • depositare un atto di conferma della notificazione o comunicazione;
  • contestare la domanda;
  • presentare una domanda riconvenzionale contro l'attore.

Qualora il convenuto presenti le proprie difese, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale della sua zona di residenza. Qualora presenti una domanda riconvenzionale, la causa è trasferita all'organo giurisdizionale opportuno. In entrambe le circostanze la causa procederà come se fosse stata trattata in formato cartaceo.

Se il convenuto procede al riconoscimento parziale del debito, al creditore verrà chiesto se è disposto ad accettare tale riconoscimento. Laddove accetti, l'attore può chiedere al giudice di emettere una sentenza nei confronti del convenuto e di indirizzargli un'ingiunzione di pagamento. Qualora non accetti, il caso proseguirà come causa contestata.

Se il convenuto risponde alla domanda di reintegrazione del possesso, all'attore viene notificata o comunicata una copia della risposta, che viene inserita nel fascicolo giudiziario per l'udienza iniziale in materia di reintegrazione del possesso. Sul sistema PCOL i convenuti possono compilare il modulo di risposta, che consiste in una dichiarazione dei redditi, da trasmettere prima dell'udienza.

Il convenuto in una causa avviata mediante CE Filing ha le stesse opzioni di un convenuto in una causa non intentata per via elettronica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non risponde alla domanda, il creditore può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale online sul sistema MCOL. La richiesta può essere effettuata selezionando l'opzione Judgement Start (emissione della sentenza). Al creditore viene chiesto di decidere se vuole che il debitore paghi il credito a rate o in un'unica soluzione. Laddove abbia chiesto di aggiungere gli interessi al credito originario, il creditore ha il diritto di chiedere gli interessi dalla data di presentazione della domanda fino di domanda di emissione della sentenza. Come per l'avvio di un'azione, se ricevute entro le ore 9:00 in un giorno di apertura dell'organo giurisdizionale, le domande di emissione di una sentenza vengono trattate alla fine dello stesso giorno. Se ricevute dopo le ore 9:00, vengono trattate il successivo giorno di apertura dell'organo giurisdizionale e potrebbero non apparire nel sistema MCOL sino al giorno successivo.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per chiedere all'organo giurisdizionale di fissare una data per la reintegrazione del possesso nel caso in cui il convenuto non abbia rispettato i termini dell'ordinanza emessa a tal fine. Gli elementi di prova necessari devono tuttavia essere presentati direttamente all'organo giurisdizionale e non possono essere allegati alla domanda online.

La mancanza di azioni del convenuto nella procedura di una causa avviata su CE Filing avrà le stesse conseguenze di una causa trattata non per via elettronica.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Il sistema PCOL consente agli attori di presentare per via elettronica i seguenti documenti:

  • corrispondenza generale;
  • domanda generale;
  • richiesta di rinvio dell'udienza;
  • domanda di ritiro dell'azione

Nel sistema MCOL gli attori possono procedere elettronicamente anche a:

  • chiedere l'emissione di una sentenza in seguito a riconoscimento completo, riconoscimento parziale o inadempienza del convenuto;
  • chiedere l'emissione di un titolo esecutivo.

Gli attori e i convenuti possono trasmettere la corrispondenza elettronica ed eventuali quesiti attraverso i sistemi MCOL e PCOL. Non possono tuttavia inviare elettronicamente la corrispondenza generale né le domande.

Il sistema CE Filing consente invece di trasmettere tutti i documenti in formato elettronico.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le sentenze possono essere emesse sia su MCOL che su PCOL, ma devono essere notificate o comunicate secondo le modalità previste dalle norme.

Nelle cause intentate mediante il sistema CE Filing, la notificazione o comunicazione è a carico della parte che ha presentato la domanda.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

I giudici non possono trasmettere le decisioni alle parti per via elettronica.

Il ricorso al sistema CE Filing non ha alcuna influenza sulla trasmissione delle sentenze.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

È possibile impugnare una domanda generale tramite PCOL. A parte ciò, non è possibile proporre elettronicamente nessuna impugnazione tramite PCOL o MCOL. Le decisioni non possono essere notificate o comunicate per via elettronica.

Il sistema CE Filing non prevede possibilità di impugnazione.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Qualora presenti una domanda di sentenza contumaciale con saldo immediato attraverso il sistema MCOL, il creditore può chiedere l'emissione di un titolo esecutivo una volta che lo stato sul sistema MCOL indica che la sentenza è stata pronunciata, purché il debitore risulti inadempiente rispetto ai termini della sentenza (sia che la sentenza sia stata emessa in contumacia o per riconoscimento). Per l'emissione del titolo esecutivo è prevista una commissione che il creditore dovrà pagare con carta di credito o di debito. Tali spese di giudizio vanno ad aggiungersi al credito dovuto. Per presentare una richiesta di emissione di un titolo esecutivo online, il creditore deve accedere al sistema utilizzando il suo User ID e la password, selezionare la domanda in questione e in seguito l'opzione "titolo esecutivo".

Il titolo esecutivo deve essere emesso per:

il pagamento dovuto in base alla sentenza;

se è possibile rateizzare l'importo, una somma minima di 50 GBP o una rata mensile, a seconda di quale sia l'importo maggiore.

Una volta emesso, il titolo viene inviato elettronicamente agli ufficiali giudiziari presso l'organo giurisdizionale del domicilio del convenuto. Gli ufficiali giudiziari metteranno in atto più tentativi per recuperare il denaro del creditore.

Il sistema MCOL non consente il ricorso ad altri metodi di esecuzione - per i quali è possibile trovare informazioni completa alla pagina riguardante le procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria per l'Inghilterra e il Galles.

Il sistema PCOL può essere utilizzato per presentare all'organo giurisdizionale una domanda di emissione di un titolo esecutivo per la reintegrazione del possesso. In tal modo, l'attore dispone di un mezzo per far eseguire una sentenza o un'ordinanza in materia di reintegrazione del possesso di un terreno (dove per "terreno" si intendono sia gli immobili che i terreni non edificati). Se gli occupanti del terreno non lasciano il luogo volontariamente, l'ufficiale giudiziario ha il potere, in base al titolo esecutivo, di procedere al loro sfratto. Per questa procedura è necessario pagare una tassa forense.

Il sistema PCOL può essere utilizzato altresì per presentare all'organo giurisdizionale un Leave To Issue a Warrant of Restitution (domanda di autorizzazione dell'emissione di un titolo esecutivo per la restituzione dei beni). È possibile avvalersi dei titoli esecutivi di restituzione dei beni solo nei casi in cui in cui l'ufficiale giudiziario abbia eseguito con successo un titolo esecutivo di reintegrazione del possesso e l'occupante precedente abbia riacquisito possesso della proprietà. Tuttavia, qualora si basi sulla dichiarazione di un testimone o una documentazione a sé stanti, la domanda non può essere presentata online. Non è possibile avvalersi del sistema PCOL per altre procedure di esecuzione.

Il sistema CE Filing non prevede alcuna possibilità per le procedure esecutive.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Le parti possono visualizzare lo stato della causa online, nonché le cause emesse in seguito ad azioni di cui sono stati promotori o intentate nei loro confronti.

È possibile effettuare una ricerca di CE Files (fascicoli elettronici), conformemente alle norme del codice di procedura civile, utilizzando il terminale predisposto a tal fine.

Link collegati

Money Claim Online

Possession Claim Online

Codice di procedura civile

Ministero della Giustizia

Ultimo aggiornamento: 20/04/2021

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