

Trova informazioni a seconda delle regioni
Sì.
Il ricorso al trattamento automatizzato è ammesso in caso di presentazione di atti di citazione relativi a richieste non contestate, di richieste in materia di gratuito patrocinio (per richiedere la nomina di un legale o di un difensore a spese dello Stato o per la presentazione delle richieste di rimborso degli onorari e delle spese avanzate dai difensori nei confronti dello Stato) e per la richiesta di esecuzione forzata [in caso di richieste di diritto privato dirette a ottenere l'esecuzione forzata di un credito sulla base di una decisione o di una sentenza di un käräjäoikeus (tribunale di circoscrizione)].
In Finlandia non sono previsti procedimenti cui sia possibile accedere soltanto a mezzo Internet.
Il servizio è sempre disponibile.
Un modello (template) XML è disponibile per le società e le organizzazioni che presentano frequentemente atti di citazione. Per i cittadini e le imprese è disponibile un formulario diverso on line.
Il servizio di trattamento automatizzato presso i giudici finlandesi è garantito mediante un protocollo di trasferimento file https crittografato. Le informazioni trasmesse all'organo giurisdizionale sono conservate in un server protetto da cui le parti interessate possono scaricare i propri documenti.
Gli utenti devono accedere al sistema per scaricare i file dal server protetto.
Non ci sono differenze tra le spese da sostenere per il procedimento elettronico e per quello non elettronico. I tribunali di circoscrizione addebitano i contributi al richiedente e all'attore al termine di ciascun procedimento. L'importo dipende dalla natura della causa e dalla complessità del procedimento.
Al procedimento elettronico si applicano gli stessi principi previsti per le domande presentate con strumenti ordinari non elettronici.
I convenuti possono replicare a mezzo Internet, ma l'utilizzo di tale strumento non è obbligatorio.
Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.
Nelle cause civili non vi è alcuna differenza tra procedimenti elettronici e non elettronici.
Sì. Gli atti di citazione, le repliche e gli altri atti giudiziali possono essere trasmessi anche a mezzo e-mail.
I documenti che non richiedono una conferma di ricevimento (quali repliche, citazioni a comparire alle udienze preliminare e principale e verbali della corte) possono essere inviati alle parti interessate via e-mail.
Se n'è fatta richiesta, le decisioni giudiziarie possono essere inviate alle parti interessate a mezzo e-mail. Il destinatario o il suo rappresentante deve accedere per scaricare le decisioni giudiziarie dal servizio on line.
Attualmente non è possibile presentare un'impugnazione per via elettronica.
Le richieste di esecuzione forzata dei titoli possono essere presentate in via elettronica. Il trattamento automatizzato è ammesso per le domande di diritti privato di esecuzione forzata di crediti fondati su una decisione o su una sentenza di un tribunale di circoscrizione.
Sì. Se il procedimento è stato avviato a mezzo Internet, il richiedente può controllare l'evoluzione delle sue cause accedendo a un servizio online.
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