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Per i procedimenti civili, è possibile depositare una domanda o un'istanza per via elettronica all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Tale domanda o istanza deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro. I mezzi di trasmissione sicuri sono definiti all'articolo 130a, quarto comma, dello Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile tedesco).
In linea di principio, una domanda o un'istanza può essere depositata per via elettronica presso un organo giurisdizionale, come descritto nella domanda 1, nel contesto di tutti i procedimenti civili. Inoltre, taluni procedimenti possono essere svolti interamente per via elettronica. Esempi includono procedimenti di registrazione e Mahnverfahren (procedimenti concernenti ingiunzioni di pagamento).
Non ci sono limiti temporali di disponibilità.
Il documento elettronico deve essere adatto al trattamento. I parametri tecnici per la trasmissione e l'idoneità per il trattamento sono stabiliti nell'Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung (regolamento sulla giustizia elettronica).
I parametri tecnici sono stabiliti nel regolamento sulla giustizia elettronica.
Una domanda o istanza depositata come un documento elettronico deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro (cfr. domanda 1).
In linea di principio, il tipo di tecnologie di comunicazione utilizzate non incide sull'importo delle spese di giudizio. Sono disponibili diversi metodi di pagamento: fattura, debito diretto e pagamento elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità giudiziarie dello specifico Land.
È possibile: si applicano le norme generali.
Indipendentemente dalla forma in cui viene presentata una domanda, gli avvocati, le autorità pubbliche e le persone giuridiche di diritto pubblico sono generalmente tenuti a inviare una risposta all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Le parti coinvolte nei procedimenti sono inoltre libere di presentare atti e documenti all'organo giurisdizionale in formato elettronico.
Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.
Si applicano le norme generali. Attualmente non esistono norme di procedura civile elettronica indipendenti.
A determinate condizioni gli atti e i documenti possono essere inviati a un organo giurisdizionale in formato elettronico (cfr. domanda 1).
I documenti giudiziari, in particolare le decisioni, possono essere notificati per via elettronica utilizzando mezzi di trasmissione sicuri (articolo 173, primo comma, del codice di procedura civile). Gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, le autorità, le società e le istituzioni di diritto pubblico sono tenuti a mettere a disposizione un mezzo di trasmissione sicuro per la notificazione. Un documento elettronico può essere notificato a chiunque altro soltanto se, in qualità di persona fisica, tale soggetto ha acconsentito alla notifica di documenti elettronici per i procedimenti in questione oppure se, in qualità di persona giuridica, tale soggetto ha fornito il proprio consenso generale alla notifica di documenti elettronici (prima e terza frase dell'articolo 173, quarto comma, del codice di procedura civile).
Sì, una decisione di un organo giurisdizionale può essere comunicata in forma elettronica, come descritto nella risposta alla domanda 13.
Si applicano le norme generali in materia di trasmissione e notificazione di documenti elettronici di cui sopra (cfr. domande 1 e 13).
Come descritto nella domanda 1, si possono utilizzare mezzi elettronici anche per inviare titoli esecutivi ad ufficiali giudiziari e istanze per l'esecuzione agli organi giurisdizionali competenti per l'esecuzione. Taluni mittenti, in particolare avvocati e autorità, sono persino tenuti a presentare le loro domande od ordinanze per via elettronica (articolo 753, quinto comma, e articolo 130d del codice di procedura civile). Gli allegati possono o devono anch'essi essere presentati per via elettronica, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede che il documento debba essere presentato in formato cartaceo. Di norma una copia del titolo esecutivo va inviata in formato cartaceo. In via eccezionale, se il titolo esecutivo è una decisione di esecuzione che non richiede un titolo esecutivo e la domanda non supera i 5 000 EUR, a determinate condizioni, il titolo esecutivo può essere inviato per via elettronica. Ciò si applica ad esempio a una domanda elettronica di esecuzione relativa all'allegato e al trasferimento di un credito pecuniario (articolo 829a del codice di procedura civile). Si applica anche a un'ordinanza per l'esecuzione di un credito pecuniario che è stata richiesta per via elettronica (articolo 754a del codice di procedura civile).
Di norma non è possibile. In taluni casi, le informazioni concernenti casi in materia di catasto/registrazione e le nomine nel contesto di procedimenti civili possono essere consultate per via elettronica.
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