Gestione online delle cause e comunicazione elettronica con gli uffici giudiziari

Grecia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Presso il Consiglio di Stato, nonché presso il tribunale di primo grado di Atene è stata realizzata un'applicazione per il deposito elettronico dei documenti processuali. Continuano ad essere disponibili i seguenti elementi: a) gli elementi per il seguito dei documenti processuali depositati in via elettronica e tradizionalmente presso tribunale di primo grado di Atene, b) la possibilità di seguire in modo elettronico l'iter della domanda, depositata secondo i mezzi tradizionali, sui siti Internet del tribunale di primo grado del Pireo e del tribunale di primo grado di Tessalonica. Inoltre è stata realizzata un'applicazione per il deposito elettronico di documenti processuali dinanzi ai tribunali amministrativi e la stessa dovrebbe molto rapidamente trovare applicazione anche per la Corte dei conti.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Il deposito elettronico di documenti processuali è relativo a tutte le cause di diritto processuale civile che progressivamente sono integrate ai servizi on-line. Il seguito dell'iter processuale elettronico degli atti processuali è relativo a tutti i procedimenti. Non esiste attualmente nessuno procedimento che non può essere avviato tramite Internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Il servizio di monitoraggio elettronico dei documenti processuali è disponibile 24 h/24. Il deposito elettronico dei documenti processuali presso il tribunale di primo grado di Atene avviene per il momento durante le ore e i giorni feriali ma presto sarà possibile anche 7 giorni/7 e 24 h/24.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Al momento dell'introduzione elettronica dei documenti processuali, l'utente del sistema (l'avvocato) completa un formulario elettronico che invia in seguito al tribunale accompagnato dal testo integrale della richiesta in formato Word. Quando la procedura di presentazione della domanda è terminata, essa è rinviata al suo mittente nella sua forma iniziale, non modificabile, recante la dicitura che essa è stata registrata correttamente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

L'accesso al sistema attuale e a tutte le sue funzionalità è protetto mediante l'utilizzo di parole chiave speciali e della firma elettronica.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

La firma elettronica è stata integrata all'utilizzo del sistema.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Mediante pagamento elettronico costituente una fase della presentazione elettronica di una domanda sono riscosse e pagate le spese di giustizia. Esse corrispondono a quelle dovute nel caso di domanda presentata in modo tradizionale.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

No. La rinuncia a una domanda è possibile alle stesse condizioni di quelle applicabili alle domande introdotte in via tradizionale, conformemente alle norme del codice di procedura civile.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

L'introduzione per via elettronica delle conclusioni e di altri atti processuali innanzi ai tribunali civili è disciplinata dal decreto presidenziale n. 142/2013. Attualmente questo servizio non è ancora disponibile da un punto di vista tecnico. È stato costituito un gruppo di lavoro per sviluppare un supporto tecnico idoneo. La risposta del convenuto esclusivamente mediante Internet non è obbligatoria.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Tutti i documenti e gli atti relativi alla procedura sono a disposizione del tribunale durante il la trattazione della causa.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Qualora il convenuto non presenti in qualsiasi modo determinate conclusioni, sarà giudicato per contumacia.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Il decreto presidenziale 142/2013 ha fissato (oltre alla presentazione per via elettronica delle conclusioni) la presentazione elettronica dei documenti relativi alla procedura dinnanzi ai tribunali civili.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Non ancora, ma ciò è previsto.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non ancora, ma ciò è previsto.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non ancora, ma ciò è previsto.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Si veda la risposta alla domanda 1.

Ultimo aggiornamento: 03/05/2018

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