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Sì, esiste tale possibilità. Le norme dettagliate per la comunicazione con gli organi giurisdizionali per via elettronica sono accessibili all'indirizzo https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato e ai relativi collegamenti.
Una modifica importante rispetto alle norme precedenti sui procedimenti che possono essere avviati tramite Internet consiste nel fatto che per alcuni procedimenti non contenziosi avviati a partire dal 1° gennaio 2018 le parti non hanno soltanto la possibilità di svolgere le proprie attività per via elettronica, ma sono tenute a procedere in tal senso. Di conseguenza, come norma generale, qualsiasi operatore economico, Stato, comune, agenzia di bilancio, pubblico ministero, notaio, ente pubblico, altra autorità amministrativa che agisce in veste di cliente e il rappresentante legale di tale cliente sono tenuti a svolgere le proprie attività per via elettronica.
Inoltre, taluni tipi di casi possono essere gestiti soltanto per via elettronica, indipendentemente dal fatto che le parti agiscano in una delle capacità di cui sopra. Ad esempio, è possibile avviare un procedimento per la registrazione di una società (o una modifica dei dati societari) soltanto per via elettronica; inoltre, nelle procedure di registrazione dell'ufficio di stato civile una domanda può essere presentata per via elettronica soltanto se, ad esempio, il richiedente si avvale una procedura semplificata per la registrazione (modifica dei dati) oppure un'organizzazione deposita una domanda per essere qualificata come ente di pubblica utilità, mentre i soggetti che sono già enti di pubblica utilità possono presentare le loro comunicazioni per via elettronica soltanto dopo la data di cui sopra.
Se un richiedente non è tenuto a utilizzare mezzi elettronici, può comunque scegliere di presentare la propria domanda per via elettronica.
Sì, il servizio è disponibile in qualsiasi momento, ad eccezione dei periodi di manutenzione programmata e di malfunzionamento imprevisto del sistema informatico. I termini stabiliti in giorni e giorni lavorativi dalla legge o dall'organo giurisdizionale non comprendono alcun giorno oppure, per i termini stabiliti in mesi e anni, il giorno della scadenza, in cui un malfunzionamento o un'interruzione del servizio, come definiti dalla normativa, ha avuto una durata superiore a quattro ore. Se un termine fissato in ore dovesse scadere durante un malfunzionamento o un'interruzione del servizio, come definiti dalla normativa, il termine scadrà alla fine della prima ora successiva all'inizio dell'orario d'ufficio il giorno lavorativo successivo. Se l'interruzione dei servizi elettronici supera un giorno lavorativo, l'ente che fornisce i servizi di amministrazione elettronica deve provvedere alla ricezione e al trattamento delle comunicazioni presentate dai clienti secondo modalità che non richiedono mezzi elettronici, anche nei casi in cui la normativa pertinente consenta esclusivamente il trattamento elettronico per il tipo di procedura in questione.
Qualora esista un modulo standard per il deposito di una domanda (un atto) o del suo allegato, tale modulo non può essere modificato; di conseguenza non è nemmeno possibile modificare il formato dei dati. I moduli possono essere consultati all'indirizzo https://birosag.hu/en e possono essere compilati con l'aiuto del programma Általános Nyomtatványkitöltő (programma quadro per la compilazione di moduli). Conformemente al decreto governativo n. 451/2016, del 19 dicembre 2016, relativo alle norme dettagliate concernenti l'amministrazione elettronica e all'ordinanza dell'Ufficio giudiziario nazionale, i formati di file che possono essere inseriti in specifici fascicoli elettronici giudiziari sono: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. È possibile allegare ai moduli allegati in formato .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic o .asice. È importante che la dimensione dei singoli file allegati ai moduli non superi i 150 MB, mentre la dimensione totale di tutti i file allegati ai moduli non può superare i 300 MB. Se la dimensione totale degli allegati da produrre unitamente al modulo o all'atto supera comunque il limite di dimensione di 300 MB, i file da allegare possono essere trasmessi su un supporto di memorizzazione, come allegato a un modulo speciale n. 28 designato a tale fine, in un numero di copie pari a quello delle parti interessate dal caso più una. L'organo giurisdizionale accetta soltanto invii su CD R-, CD R +, DVD R-, DVD R+ e chiave USB come supporto di memorizzazione.
Nei procedimenti per via elettronica, la sicurezza della trasmissione e della conservazione dei dati viene garantita proteggendo con strumenti informatici i sistemi di comunicazione e di notifica e i sistemi di gestione interna. I procedimenti possono essere condotti online solo tramite un ügyfélkapu (gateway cliente), un cégkapu (gateway aziendale) o un hivatali kapu (gateway ufficiale) in seguito a registrazione preventiva. La trasmissione e l'archiviazione dei dati è garantita, ad esempio, da servizi di identificazione elettronica, servizi di consegna sicuri e servizi di firma elettronica, nonché dalle rigorose disposizioni stabilite nella legge L del 2013 sulla sicurezza delle informazioni elettroniche delle amministrazioni dello Stato e locali e da altre normative correlate.
Ad esempio, i soggetti che comunicano con mezzi elettronici hanno la possibilità di inviare le proprie comunicazioni all'organo giurisdizionale crittografate con la propria chiave di cifratura oltre a utilizzare la chiave di crittografia rilasciata dall'organo giurisdizionale. La chiave di cifratura viene inviata all'organo giurisdizionale come parte della comunicazione del soggetto che comunica con mezzi elettronici e in tali casi l'organo giurisdizionale notifica gli atti giudiziari al soggetto che comunica con mezzi elettronici crittografandoli con la chiave di cifratura di tale soggetto.
Un atto presentato per via elettronica all'organo giurisdizionale va depositato facendo in modo che:
Le spese di giudizio e i relativi importi sono gli stessi tanto per i procedimenti cartacei quanto per quelli elettronici.
Se esiste l'obbligo di versamento di spese, oltre a indicarlo nella domanda, è necessario compilare anche il campo "Spese dovute" (sul modulo da presentare) unitamente all'importo appropriato e, successivamente, tali spese possono essere pagate in base alla notifica di ricevimento ricevuta automaticamente a seguito dell'invio del modulo. Tali spese possono essere pagate tramite l'Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER, sistema elettronico di pagamento e di regolamento), che consente l'adempimento di un obbligo di pagamento sull'Igazságügyi Fizetési Portál (portale dei pagamenti giudiziari) da un'interfaccia VPOS/home banking. Un altro metodo per il pagamento di tali spese consiste nel trasferirle sul conto del tribunale regionale detenuto presso il Tesoro dello Stato ungherese a tale fine.
Nella procedura di registrazione (o di modifica della registrazione) delle società, le spese di procedura e di pubblicazione devono essere pagate per via elettronica prima di presentare la domanda di registrazione (o di modifica della registrazione), indicando il numero del fascicolo per il pagamento di diritti e spese che può essere scaricato dal sito web del servizio di informazione alle imprese. Le spese devono essere pagate mediante versamento sul conto del tribunale commerciale tenuto a tale scopo presso il Tesoro ungherese, mentre le spese di pubblicazione devono essere pagate mediante versamento sull'apposito conto, tenuto presso il Tesoro, del ministero diretto dal ministro della Giustizia.
Non è tecnicamente possibile ritirare un atto dopo averlo inviato. La desistenza processuale (o il ritiro di altre istanze o dei ricorsi) può avere luogo esclusivamente secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Le parti che optano per il procedimento elettronico hanno gli stessi diritti e obblighi che avrebbero in un procedimento cartaceo.
L'amministrazione elettronica non dipende dalla forma che l'attore ha scelto per condurre le proprie attività; piuttosto, dipende dal fatto che il convenuto sia tenuto o meno a condurre le proprie attività per via elettronica. Se il convenuto è un soggetto tenuto a condurre le proprie attività in via elettronica ai sensi della domanda 2, come norma generale, può presentare una dichiarazione in merito alla domanda soltanto attraverso Internet e secondo le condizioni stabilite dalla normativa; altrimenti l'atto presentato non sarà valido. Negli altri casi il convenuto ha il diritto di scegliere se rispondere per via cartacea o elettronica. Qualora scelga di procedere per via elettronica (inviando gli atti con strumenti elettronici), durante il procedimento deve mantenere i contatti con l'organo giurisdizionale per via elettronica e quest'ultimo gli trasmetterà gli atti processuali con la stessa modalità. Se una parte che agisce in giudizio senza rappresentanza legale o il rappresentante della parte che non si qualifica come rappresentante legale si è impegnata/o a comunicare per via elettronica con l'organo giurisdizionale, quest'ultimo può essere successivamente invitato ad autorizzare un passaggio a un procedimento cartaceo nello stesso momento in cui avviene il deposito di un atto per via cartacea. La domanda deve indicare che, a causa di variazioni della situazione della parte o del suo rappresentante, il proseguimento del procedimento per via elettronica rappresenterebbe un onere sproporzionato.
Si applicano le medesime norme di procedura tanto ai procedimenti elettronici quanto a quelli cartacei.
Cfr. risposte alle domande 9 e 10.
Se nel contesto di una determinata controversia l'amministrazione elettronica è obbligatoria per la parte o se la parte ha optato per questa forma di amministrazione, l'atto e i relativi allegati devono essere inviati su un modulo standard, se disponibile, e il modulo da utilizzare in questo caso è non modificabile. Se non esistono moduli standard, le parti devono presentare gli atti e gli allegati in uno dei formati approvati dal presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale ed elencati nella risposta alla domanda 4, seguendo le norme ivi descritte. (Le esenzioni dall'obbligo di presentare atti per via elettronica sono specificate nella normativa, di conseguenza, attualmente costituisce un'esenzione dall'obbligo di presentazione per via elettronica il caso in cui un documento debba essere presentato e verificato in forma cartacea nel contesto del procedimento, circostanza che può verificarsi in particolare se viene contestata l'autenticità di un documento cartaceo.)
Sì, esiste tale possibilità. Gli atti giudiziari sono notificati dall'organo giurisdizionale per via elettronica alle parti che agiscono per tale via sulla base delle norme descritte nelle risposte alle domande 2 e 9. Gli atti giudiziari notificati per via elettronica vengono inviati al servizio di archiviazione online dei documenti del mittente nel contesto del gateway cliente, del gateway ufficiale o del gateway aziendale, dove l'atto può essere ricevuto aprendo il collegamento Internet che rinvia all'atto. L'atto è considerato notificato nel momento in cui viene aperto e il sistema genera una notifica elettronica di avvenuta notifica che viene inviata automaticamente all'organo giurisdizionale.
La posta inviata all'indirizzo ufficiale è considerata notificata all'ora indicata sulla notifica di respingimento anche se il fornitore di servizi dell'indirizzo ufficiale conferma che il destinatario ha rifiutato la consegna della posta oppure il quinto giorno lavorativo successivo all'ora indicata sul secondo avviso se il fornitore di servizi dell'indirizzo ufficiale conferma che il destinatario non ha ritirato la posta pur avendo ricevuto due notifiche.
Cfr. risposta alla domanda 13.
Una parte obbligata a comunicare per via elettronica o che ha precedentemente optato per la comunicazione elettronica deve presentare anche un'impugnazione con la stessa modalità, mentre qualsiasi parte che abbia utilizzato atti cartacei fino alla presentazione dell'impugnazione può passare all'amministrazione elettronica anche nel momento stesso in cui deposita tale impugnazione. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito all'impugnazione viene anch'essa notificata per via elettronica a una parte obbligata a comunicare con tale modalità o che ha optato per tale mezzo di comunicazione, secondo le norme descritte nella risposta alla domanda 13.
Sì, esiste tale possibilità. Se l'amministrazione elettronica è obbligatoria ai sensi di legge, è chiaramente obbligatorio anche l'avvio del procedimento secondo tale modalità. Anche una parte non soggetta a tale obbligo ha il diritto di avviare un procedimento giudiziario per via elettronica; tuttavia, deve prima accettare per iscritto i termini e le condizioni d'uso del sistema di servizio della camera degli ufficiali giudiziari ungheresi.
Sì, in taluni procedimenti, come nel caso dei procedimenti relativi a società.
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