- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
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1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Sì. È possibile avviare taluni procedimenti tramite Internet, in particolare quelli per controversie di modesta entità.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Coloro che ricorrono per una somma di modesta entità (ossia determinati crediti per un valore massimo di 2 000 EUR) possono optare per il trattamento della loro domanda per via elettronica. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un metodo alternativo per avviare e svolgere un procedimento civile il cui oggetto è una controversia di modesta entità. Si tratta di un servizio fornito dal tribunale distrettuale (District Court) ed è stato istituito per gestire le domande dei consumatori in economia e senza ricorrere a un avvocato.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Lo strumento è disponibile in qualsiasi momento.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
No, l'unica disposizione è che la domanda non contenga più di 1500 parole.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
L'informazione è garantita attraverso l'uso di firewalls, del protocollo SSL (Secure Socket Layer) per le comunicazioni, del sistema di rilevamento d'intrusione sul sito di accoglienza, delle misure di sicurezza sull'account dell'utente ecc.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
No.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
I diritti di cancelleria per le controversie di modesta entità devono essere pagati con carta di debito/credito e l'importo (25 EUR nel 2012) è lo stesso per entrambi i procedimenti per le controversie di modesta entità (elettronici e non elettronici).
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Sì. Se il credito non è stato ancora incluso nell'elenco, un credito può essere revocato con una e-mail inviata al cancelliere che si occupa delle controversie di modesta entità (Small Claims Registrar) per dichiarare la rinuncia all'azione.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Sì, il convenuto può rispondere utilizzando Internet.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Il cancelliere che si occupa delle controversie di modesta entità deve tentare di risolvere con una transazione la controversia prima di iscrivere a ruolo la causa e prima quindi che venga fissata un'udienza dinanzi al giudice
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Il credito è considerato non contestato e il ricorrente può chiedere una sentenza in contumacia.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
No, non è possibile presentare documenti per via elettronica presso un organo giurisdizionale.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
No.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
No.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
No.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
No.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Le parti della controversia possono seguire online lo stato del procedimento.
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