

Sì, è possibile per i procedimenti civili innanzi a tutti i tribunali e le corti d’appello. È obbligatorio per le ingiunzioni ante-causam in tutti i tribunali.
Nei procedimenti civili, contenziosi, di volontaria giurisdizione ed esecutivi, innanzi ai tribunali e alle corti d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Per i rimanenti atti è sempre ammesso il deposito telematico.
L’ingiunzione ante-causam è la tipologia di causa che viene trattata totalmente con modalità telematiche.
Il servizio di deposito Telematico degli atti è disponibile in qualsiasi momento.
Sì, occorre aderire alle specifiche tecniche riportate nel provvedimento 16 aprile 2014, reperibile a questo link:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf
La “busta telematica”, contenente l’atto giudiziario ed eventuali allegati, è cifrata in modo che il contenuto possa essere letto unicamente dall’ufficio giudiziario destinatario.
È richiesta l’apposizione della firma digitale; la marcatura temporale non è necessaria.
Il cosiddetto “contributo unificato”, previsto per legge, può essere pagato telematicamente, attraverso apposita procedura on-line che richiede l’autenticazione tramite smart card italiana. Gli importi gli stessi di quelli previsti per i procedimenti non elettronici.
Sì, esiste l’atto telematico corrispondente a quello cartaceo.
Relativamente all’atto di comparsa di costituzione, il convenuto è libero di agire come ritiene; è invece obbligatorio depositare telematicamente gli atti in corso di causa nei tribunali e nelle corti d’appello.
Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea. Il convenuto può depositare la sua opposizione in formato elettronico soltanto se l’ufficio giudiziario è abilitato al deposito telematico per la tipologia di procedimento e di atto in questione.
Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea.
Vale quanto detto ai punti 1 e 2.
Le comunicazioni e notificazioni ai difensori vengono effettuate unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).
Sì. I decreti ingiuntivi sono redatti unicamente in formato elettronico (dal 30/6/2014).
Ogni mese i giudici civili emettono circa 300.000 decisioni in formato elettronico nativo
Sì, è possibile proporre impugnazione tramite Internet. La decisione sull’impugnazione viene comunicata unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).
Sì.
Sì, autenticandosi (con smart card italiana) in un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
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