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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, è previsto per i procedimenti civili innanzi a tutti i tribunali e le corti d’appello.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Ai sensi dell’art. 196-bis disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 4, comma 12 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”) il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Il servizio di deposito telematico degli atti è disponibile in qualsiasi momento.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Sì, occorre aderire alle specifiche tecniche riportate nel provvedimento 16 aprile 2014, reperibile a questo link:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La “busta telematica”, contenente l’atto giudiziario ed eventuali allegati, è cifrata in modo che il contenuto possa essere letto unicamente dall’ufficio giudiziario destinatario.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

È richiesta l’apposizione della firma digitale; la marcatura temporale non è necessaria.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Il cosiddetto “contributo unificato”, previsto per legge, può essere pagato telematicamente, attraverso apposita procedura on-line che richiede l’autenticazione tramite smart card italiana.  Gli importi gli stessi di quelli previsti per i procedimenti non elettronici.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, esiste l’atto telematico corrispondente a quello cartaceo.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Relativamente all’atto di comparsa di costituzione, il convenuto è libero di agire come ritiene; è invece obbligatorio depositare telematicamente gli atti in corso di causa nei tribunali e nelle corti d’appello.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea.  Il convenuto può depositare la sua opposizione in formato elettronico soltanto se l’ufficio giudiziario è abilitato al deposito telematico per la tipologia di procedimento e di atto in questione.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Si applicano le norme ordinarie previste per procedimenti in forma cartacea.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Vale quanto detto ai punti 1 e 2.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Le comunicazioni e notificazioni ai difensori vengono effettuate unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì. I decreti ingiuntivi sono redatti unicamente in formato elettronico (dal 30/6/2014).

Ogni mese i giudici civili emettono circa 300.000 decisioni in formato elettronico nativo

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile proporre impugnazione tramite Internet.  La decisione sull’impugnazione viene comunicata unicamente via internet (posta elettronica certificata, secondo le specifiche della regolamentazione italiana).

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Sì, autenticandosi (con smart card italiana) in un punto di accesso autorizzato o sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Link correlati

https://pst.giustizia.it/PST/

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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