- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
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1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
La Lettonia ha istituito un portale online dei procedimenti elettronici (e-lieta), che consente di avviare procedimenti giudiziari a norma del codice di procedura civile, di presentare atti processuali, di seguire lo svolgimento dei procedimenti giudiziari e di ricevere ed esaminare la relativa documentazione.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
I diritti personali e la possibilità di avviare procedimenti giudiziari tramite il portale online, in ambito sia civile sia amministrativo. Analogamente, in tutti i procedimenti le parti hanno la possibilità di comunicare con l'autorità giudiziaria e di consultare il fascicolo processuale attraverso il portale dei procedimenti elettronici. Allo stesso tempo, nei procedimenti civili e amministrativi le parti mantengono il diritto di presentare al giudice istanze su supporto cartaceo se non possono o non intendono utilizzare strumenti elettronici.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Gli atti processuali possono essere presentati e consultati per via elettronica e online in qualsiasi momento, ma il giudice o l'autorità competente esaminerà e tratterà i documenti durante il proprio orario di lavoro.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Per presentare un'istanza tramite il portale online dei procedimenti elettronici è possibile compilare un apposito modulo e allegare tutti i documenti necessari a norma di legge, ma le parti possono anche scegliere di caricare un'istanza redatta autonomamente.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Conformemente all'attuale quadro normativo, il rispetto dei requisiti di sicurezza da parte della piattaforma dei procedimenti elettronici, di cui il portale dei procedimenti elettronici costituisce una delle soluzioni condivise, è garantito dal gestore della piattaforma. L'amministrazione degli organi giudiziari (Tiesu administrācija), in qualità di gestore della piattaforma dei procedimenti elettronici, è anche titolare del trattamento dei dati personali necessari per garantire l'accesso all'organizzazione operativa della piattaforma dei procedimenti elettronici nel rispetto della normativa. Tuttavia, per quanto riguarda i dati personali raccolti da altri sistemi informativi nazionali, il titolare del trattamento dei dati sulla piattaforma dei procedimenti elettronici è l'autorità nazionale responsabile del trattamento dei dati personali nel pertinente sistema informativo nazionale.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Per utilizzare il portale dei procedimenti elettronici è necessario uno dei seguenti strumenti di autenticazione: carta d'identità elettronica (eID karte), firma elettronica (eParaksts), firma elettronica su dispositivo mobile (eParaksts mobile), eIDAS.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Le spese processuali possono essere pagate tramite il portale online dei procedimenti elettronici. L'importo delle spese non differisce dall'importo dovuto al di fuori della procedura elettronica.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Chiunque abbia presentato un'istanza ha il diritto di ritirarla nei casi previsti dalla legge, a prescindere dal formato con cui è stata presentata al giudice.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Il convenuto ha il diritto di scegliere le modalità con cui intende comunicare con l'autorità giudiziaria. Conformemente alla legislazione, è possibile la comunicazione tramite il portale elettronico, la posta elettronica, il domicilio elettronico ufficiale del destinatario o su supporto cartaceo. Se una parte ha accettato di utilizzare uno dei suddetti mezzi elettronici per comunicare con l'autorità giudiziaria, deve essere raggiungibile tramite il portale dei procedimenti elettronici, l'indirizzo di posta elettronica che ha fornito o il suo domicilio elettronico ufficiale.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Per poter utilizzare uno dei mezzi di comunicazione elettronici, il convenuto deve notificare all'organo giudiziario che accetta di utilizzare il sistema online o la posta elettronica per comunicare con l'autorità giudiziaria. Allo stesso tempo, nell'ambito dei procedimenti di esecuzione stragiudiziale delle obbligazioni, la risposta del debitore deve essere redatta secondo il modello approvato dal Consiglio dei ministri. Il debitore può rispondere utilizzando il modulo online disponibile nel sistema telematico, acconsentendo così a utilizzare tale sistema per comunicare con l'autorità giudiziaria.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Se il convenuto non ha acconsentito all'uso di uno dei mezzi elettronici per comunicare con l'autorità giudiziaria, deve essere raggiungibile presso il luogo di residenza dichiarato, all'indirizzo aggiuntivo indicato nella dichiarazione o presso il domicilio eletto per la corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Il fatto che un atto giudiziario sia stato consegnato presso il luogo di residenza dichiarato, all'indirizzo aggiuntivo indicato nella dichiarazione o presso il domicilio eletto per la corrispondenza con l'autorità giudiziaria e si riceva un avviso di consegna da parte del servizio postale o gli atti siano rispediti al mittente non incide di per sé sul fatto che la notifica degli atti si consideri avvenuta. Gli atti si presumono notificati il settimo giorno successivo alla data di spedizione, se inviati per posta, o il terzo giorno successivo alla data di spedizione, se inviati per via elettronica.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
In Lettonia è possibile inviare documenti per via elettronica.
In forza della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, l'autorità giudiziaria è obbligata ad accettare i documenti recanti firma elettronica.
La legge lettone sui documenti elettronici (Elektronisko dokumentu likums) stabilisce che, ai fini dell'accertamento della loro autenticità, i documenti elettronici devono contenere dati che attestino sia l'autenticità del documento sia l'identità del firmatario e, per essere considerati firmati dallo stesso, devono recare una firma elettronica sicura. Quando si utilizzano documenti elettronici, la protezione dei dati è assicurata dai prestatori di servizi di firma elettronica sicura conformemente alle disposizioni della legge sui documenti elettronici e alla normativa lettone in materia di protezione dei dati personali. Per utilizzare la posta elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria occorre il consenso specifico della persona interessata; ciò implica che l'autorità giudiziaria invierà i documenti da essa redatti alla parte.
Inoltre qualunque tipo di procedimento può essere avviato utilizzando un documento certificato con firma elettronica sicura, tranne il caso in cui la legge preveda una procedura specifica per intraprendere un'azione legale. La procedura per lo scambio di documenti elettronici non si applica ad alcune tipologie di contratti relativi a beni immobili, diritto di famiglia o di successione, nonché a determinati tipi di contratti di garanzia.
Nei casi in cui la normativa prevede che, oltre a rispettare le altre prescrizioni, il documento debba recare anche una marca temporale, tale requisito è soddisfatto se sul documento elettronico sono apposte una firma elettronica sicura e una marca temporale, oppure una firma elettronica se le parti hanno concordato per iscritto che i documenti elettronici possono essere firmati con una firma elettronica.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
Sì, l'autorità giudiziaria può emettere documenti, comprese le sentenze, utilizzando internet, se le parti vi hanno acconsentito. Inoltre, se il giudice constata che non è possibile pronunciare una sentenza durante un'udienza, può fissare una data in cui la sentenza sarà redatta e resa disponibile online. Il termine fissato dal giudice per la pubblicazione online della sentenza non supera i 30 giorni. La data in cui la sentenza viene resa disponibile nel sistema telematico è considerata la data di pronuncia della sentenza.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Gli atti giudiziari, comprese le sentenze, possono essere notificati elettronicamente se nell'istanza la parte ha indicato che accetta l'utilizzo della posta elettronica per la corrispondenza con l'autorità giudiziaria.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
Sì, una persona può trasmettere e ricevere atti di impugnazione utilizzando il portale online dei procedimenti elettronici.
Per utilizzare la posta elettronica nella corrispondenza con l'autorità giudiziaria occorre il consenso specifico della persona interessata; ciò implica che l'autorità giudiziaria invierà i documenti da essa redatti alla parte.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Sì, con l'introduzione del sistema dei procedimenti elettronici è stata predisposta una soluzione per la trasmissione dei titoli esecutivi elettronici emessi dagli organi giudiziari, modernizzando così la circolazione dei titoli esecutivi tra l'autorità giudiziaria, gli agenti per il recupero dei crediti e gli ufficiali giudiziari. La circolazione dei titoli esecutivi avviene online tra il sistema di informazione giudiziaria e il registro dei procedimenti di esecuzione. Il giudice prepara il titolo esecutivo nei termini previsti dalla legge e lo rende disponibile nel sistema di informazione giudiziaria. L'ufficiale giudiziario avvia l'azione esecutiva su istanza scritta di un agente per il recupero dei crediti, il quale può presentarla debitamente firmata su supporto cartaceo oppure inviarla corredata di firma elettronica sicura al domicilio elettronico ufficiale o all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficiale giudiziario. Quando accede al fascicolo dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario trasferisce il titolo esecutivo sotto forma di dati strutturati dal sistema di informazione giudiziaria al registro dei procedimenti di esecuzione.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare il fascicolo processuale e presentare atti processuali tramite il portale online dei procedimenti elettronici.
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