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Gestione online delle cause e comunicazione elettronica con gli uffici giudiziari

Paesi Bassi
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Dal 1° settembre 2017 le azioni civili con la rappresentanza obbligatoria di un legale (importo superiore a 25 000) devono essere avviate per via elettronica dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria (cfr. il sito web Giurisprudenza).

Dal 1° ottobre 2019 la modalità digitale è possibile solo per le cause già avviate con tale modalità dal 1° settembre 2017 dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria. Dal 1° ottobre 2019 non è più possibile avviare nuove cause presso questi organi giurisdizionali avvalendosi della modalità elettronica.

Gli amministratori/curatori possono effettuare i loro rendiconti tramite lo sportello elettronico distrettuale. I rendiconti (riepilogo delle entrate e delle uscite, attività, debiti e crediti dell'interessato nell'anno precedente) possono essere redatti annualmente mediante il modulo elettronico e trasmessi al pretore, salvo decisione diversa. A tal fine è necessario accedere mediante DigID.

Inoltre, da novembre 2017, tutti gli organi giurisdizionali invitano i curatori fallimentari a comunicare per via elettronica in merito alle procedure concorsuali. Questo avviene gradualmente, per competente ufficio della curatela (cfr. il sito web Giurisprudenza).

Presso la corte di Cassazione gli atti introduttivi del giudizio per le cause civili devono sempre essere presentati per via elettronica (cfr. il sito web Corte di Cassazione dei Paesi Bassi).

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Dal 1° settembre 2017 al 1° ottobre 2019 le azioni civili con la rappresentanza obbligatoria di un legale devono essere trattate per via elettronica dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria. Presso gli altri organi giurisdizionali questo non è possibile. Le cause presentate in formato elettronico in questo periodo dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria, saranno concluse con le stesse modalità (cfr. anche quesiti da 3 a 16).

Mediante il portale De Rechtspraak si sta lavorando per un nuovo accesso elettronico alle cause civili. I progressi e le possibilità in merito saranno comunicati attraverso il sito web Giurisprudenza.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

Per i procedimenti civili con la rappresentanza obbligatoria avviati dinanzi a dinanzi ai tribunali dei Paesi Bassi centrali e della provincia di Gheldria nel periodo specificato nel punto 2 sopra, i procedimenti elettronici restano disponibili in permanenza. Il (servizio d'assistenza del) centro degli uffici giudiziari è raggiungibile per via elettronica o per telefono tra le ore 8 e le ore 20.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Sì, l'azione viene avviata per mezzo della trasmissione di un atto introduttivo del giudizio (procesinleiding) tramite il portale internet della giustizia dei Paesi Bassi.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Cfr. il regolamento tecnico sul sito web di Giurisprudenza.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Sì, è necessaria un'identificazione elettronica per produrre i documenti. Gli avvocati utilizzano le loro carte (advocatenpas). I cittadini possono utilizzare il sistema di autenticazione DigID oppure il loro identificativo elettronico (per le imprese). La legge prescrive i mezzi d'identificazione autorizzati.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, i diritti di cancelleria sono dovuti per tutti i procedimenti. Gli avvocati hanno un conto corrente presso gli uffici giudiziari dei Paesi Bassi. Nei casi di procedimenti elettronici il pagamento dei diritti di cancelleria viene effettuato per via elettronica. In mancanza di pagamento, l'azione non può essere avviata (o proseguita).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, la legge e le norme di diritto processuale vigenti nei Paesi Bassi definiscono le modalità per rinunciare all'istanza.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Sì, nel caso in cui si applichi la normativa in materia di procedimenti elettronici, il convenuto può rispondere per via elettronica. Nel caso in cui il convenuto sia rappresentato da un avvocato, la comparsa di risposta dev'esser trasmessa elettronicamente. Nel caso in cui il convenuto agisca senza essere rappresentato è possibile trasmettere una comparsa di risposta anche su carta.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Il procedimento elettronico si svolge esclusivamente online. Il convenuto riceve per e-mail la notifica di ogni nuovo documento depositato nel fascicolo elettronico, cui può aggiungere documenti elettronici, e consultare il suo fascicolo online. La sentenza viene comunicata per via elettronica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Qualora gli atti del fascicolo siano stati notificati correttamente alla controparte, la sentenza può essere emessa in contumacia. La controparte viene informata per iscritto relativamente agli atti del procedimento.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

V. la risposta al quesito 1. La trasmissione dei messaggi e dei documenti per e-mail non è autorizzata, poiché è impossibile garantire condizioni abbastanza sicure.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

No, gli atti giudiziari non possono essere comunicati o notificati via internet. Tuttavia, numerose decisioni sono pubblicate sul sito web Giurisprudenza e ad esse si attribuisce un numero cosiddetto ECLI, che permette di ritrovarle facilmente. Il presidente dell'udienza stabilisce in genere se la decisione debba essere pubblicata sul sito internet sopracitato. Non tutte le decisioni vengono pubblicate su internet. Soltanto una selezione delle decisioni che presentano un'importanza dal punto di vista giuridico o che presentano un interesse (mediatico) significativo figurano sul sito internet succitato.

I soggetti i cui nomi risultano in una decisione sono resi anonimi per rispetto della privacy. Le imprese e i singoli cittadini che sono coinvolti nella causa a titolo professionale non sono resi anonimi.

Nel caso in cui i procedimenti possano o debbano essere svolti per via elettronica, la decisione viene depositata nel fascicolo elettronico. La decisione viene in tal modo notificata alle parti.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

No, la pubblicazione su internet avviene dopo la notifica alle parti e quindi successivamente alla data della decisione. V. altresì la risposta al quesito 13.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

No, non è possibile proporre appello in forma elettronica. L'impugnazione in forma elettronica è ammessa solo nelle cause in contumacia trattate in forma elettronica.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

No, ciò non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No, nelle cause in cui il procedimento si svolge per via elettronica, solo i legali possono consultare in qualsiasi momento gli atti che si riferiscono alla causa.

Taluni formulari possono essere scaricati dal sito web Giurisprudenza in formato PDF, ma tali documenti devono essere inviati successivamente con lettera semplice agli organi giurisdizionali per poter essere acclusi al fascicolo del procedimento. Tra questi documenti figurano in particolare i formulari relativi alla separazione dei beni e alla divisione della pensione, i formulari relativi alla modifica della responsabilità genitoriale, della curatela, della sorveglianza giudiziaria e dei consulenti giuridici, i formulari di dichiarazione di esperti e interpreti, i formulari relativi all'insolvenza, i formulari relativi alle ingiunzioni di pagamento europee, i formulari relativi alle controversie di modesta entità europee e i formulari per proporre l'impugnazione nei procedimenti d'appello.

Le informazioni che possono essere rilevanti nei rapporti regolati dal diritto e le informazioni che permettono di garantire l'indipendenza dei giudici sono registrate a livello centrale e sono accessibili a tutti i cittadini on line sul sito web De Rechtspraak. Si tratta del registro centrale dell'amministrazione giudiziaria (Centraal Curateleregister), del registro centrale dell'insolvenza (Centraal Insolventieregister) del registro della proprietà matrimoniale (huwelijksgoederenregister) e del registro del potere giudiziario (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), tutti accessibili online.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2022

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