- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
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1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
È possibile iniziare una procedura giudiziaria per via elettronica per mezzo di un'ingiunzione di pagamento (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) via Internet. La prima fase di questa procedura avviene senza la partecipazione del convenuto. Il convenuto può compiere atti di difesa soltanto una volta emessa o notificatagli l'ingiunzione di pagamento.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Ai sensi dell'articolo 50528 § 2 del codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento può essere emessa nell'ambito di una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento solo se l'attore richiede il pagamento di un credito diverso da un credito pecuniario e se l'ingiunzione deve essere notificata al convenuto all'estero. Inoltre, ai sensi dell'articolo 50529a del codice di procedura civile, i crediti divenuti esigibili nei tre anni precedenti la data di deposito della domanda possono essere recuperati mediante una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
L'atto introduttivo del procedimento ingiuntivo può essere depositato dinanzi al giudice in qualsiasi momento on-line (e-sąd).
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Un programma informatico specializzato creato per le esigenze del giudice on-line (e-Court) consente automaticamente di convertire il documento in cui è stata redatta la domanda al formato e alla struttura richiesti dal sistema di giustizia on-line.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Le informazioni sono poste in sicurezza mediante numerose tecnologie informatiche moderne tra cui il sistema CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA è una tecnica di messa in sicurezza di siti web avente l'obiettivo di bloccare il trasferimento di dati che non sarebbe stato effettuato da un essere umano. In questo caso, CAPTCHA protegge il portale contro la creazione di account creati da macchine. Il sistema procede alla verifica chiedendo di riprodurre mediante battitura una frase visibile su un'immagine. La frase volontariamente deformata in modo da non poter essere letta mediante riconoscimento ottico dei caratteri - OCR (Optical Character Recognition un insieme di tecnologie o un software utilizzati per riconoscere caratteri o testi interi contenuti in file grafici di tipo bitmap), ma resta sufficientemente leggibile per un essere umano. La sequenza dei caratteri che figura sull'immagine deve essere riprodotta in un campo mediante lettere minuscole o maiuscole.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Una firma elettronica è utilizzata per firmare gli atti introduttivi dell'istanza e le memorie nell'ambito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento. Possono esser utilizzati:
a) una firma elettronica ordinaria, disponibile senza costi ulteriori sul sito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento EPU. A tal fine è necessario creare preventivamente un account dell'utente. Una volta attivato questo account, occorre chiedere il rilascio di un certificato da parte del centro di certificazione EPU e aspettare (circa due ore) la conferma relativa all'emissione del certificato. In seguito è necessario scaricare questo certificato. Per installarlo correttamente nel sistema operativo è necessario digitare una parola chiave, che viene comunicata mediante posta elettronica. Qualora venga smarrito un certificato scaricato, occorre richiederne un altro. La firma elettronica ordinaria può essere utilizzata soltanto nell'ambito di una procedura elettronica. La durata di validità di un certificato di firma elettronica ordinaria è di un anno;
b) una firma elettronica qualificata. La registrazione di un account utente offre automaticamente la possibilità di utilizzare la firma elettronica qualificata. Tuttavia l'utente deve innanzitutto aver ottenuto la sua firma elettronica.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Per quanto riguarda la procedura elettronica di ingiunzione di pagamento, le spese processuali sono versate esclusivamente per via elettronica, mediante un prestatore di servizi di pagamento. Sono pari a un quarto delle spese processuali applicabili alla procedura classica di ingiunzione di pagamento.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento l'attore può desistere fino a quando la procedura non è stata chiusa mediante sentenza definitiva. A tal fine occorre depositare una memoria. Quest'ultima deve contenere la dichiarazione dell'attore relativa alla sua rinuncia all'azione e precisare il numero di conto corrente bancario. L'attore può rinunciare in toto oppure parzialmente. Nel primo caso rinuncia alla protezione giuridica di tutti i crediti menzionati nell'atto introduttivo dell'istanza (nella loro integralità). Nel secondo caso la rinuncia è relativa soltanto a una parte della domanda: si tratta allora di una rinuncia parziale. L'attore, nel rinunciare alla domanda può anche rinunciare al credito oggetto della domanda. La memoria di rinuncia deve specificare un numero di conto corrente bancario per il rimborso delle spese processuali. Le spese processuali saranno rimborsate se la rinuncia ha avuto luogo prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il convenuto non può controdedurre mediante Internet. Il primo documento che è comunicato al convenuto nell'ambito di tale procedura l'ordinanza di ingiunzione di pagamento. I convenuto può presentare ricorso mediante deposito di un atto di opposizione (in forma tradizionale o elettronica).
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il convenuto non può controdedurre mediante Internet. Il convenuto può presentare ricorso soltanto mediante deposito di un atto di opposizione (in forma tradizionale o elettronica). In questo caso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento perde allora la sua forza e non produce effetti giuridici. La causa viene in seguito trasmessa dal sistema di giustizia on-line alla giurisdizione competente nel luogo in cui risiede il convenuto e la causa continua il suo corso nell'ambito di un'altra procedura.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un processo elettronico di ingiunzione di pagamento diventa esecutiva due settimane dopo la notifica o la comunicazione al convenuto. Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento esecutiva emessa nell'ambito di una procedura elettronica e che si trova nel sistema informatico costituisce un titolo esecutivo. Nell'ambito di una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento il giudice appone la formula esecutiva sul ordinanza di ingiunzione di pagamento mediante mezzi elettronici.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento non è possibile allegare documenti agli atti presentati per via elettronica.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento gli atti sono notificati o comunicati al convenuto per via elettronica. Una volta avviata la procedura con il deposito o di un atto introduttivo mediante il sito web del giudice on-line (website of the e-court), l'attore ottiene accesso a una sezione speciale del sito che gli permette di ricevere la corrispondenza inviatagli dal giudice. Le notifiche o le comunicazioni al convenuto sono effettuate mediante il sistema di trasmissione di dati che costituisce la base della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento (notifica in via elettronica). Gli atti sono notificati o comunicati al convenuto per via elettronica soltanto se egli acconsente a questa forma di notifica o di comunicazione.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
In una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento le sentenze sono rese in forma elettronica.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
Sì, esclusivamente in una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Nel caso di un titolo esecutivo relativo a una sentenza resa nell'ambito di una procedura elettronica di ingiunzione di pagamento la domanda di pignoramento e dell'inizio dell'esecuzione può essere introdotta in via elettronica. La domanda è introdotta mediante il sistema di trasmissione dei dati che costituisce la base della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Nell'ambito della procedura elettronica di ingiunzione di pagamento le parti hanno completo accesso al fascicolo di causa. Il suddetto accesso è basato sul sistema di trasmissione dei dati su cui si fonda la procedura. È inoltre possibile stampare i documenti consultati.
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