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Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, in Portogallo è possibile avviare un'azione in giudizio tramite internet e sono state predisposte applicazioni informatiche a tale scopo: Citius (piattaforma informatica a sostegno delle attività giudiziarie) e la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario.

Maggiori informazioni sulle piattaforme summenzionate sono disponibili ai seguenti indirizzi:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Citius

In linea di massima, tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le azioni principali, le misure cautelari, le domande incidentali, le notificazioni giudiziarie e qualsiasi altro procedimento congiunto o autonomo, compresi i ricorsi, sono ormai elettronici e gestiti all'interno del sistema Citius (articolo 1 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Nell'ambito d'intervento dei giudici ordinari, la piattaforma Citius permette di avviare e di trattare le seguenti azioni:

a) azioni civili declaratorie, provvedimenti provvisori e cautelari, notifiche giudiziarie varie, ad eccezione dei procedimenti volti a tutelare minori, delle azioni di risarcimento civile e dei procedimenti di esecuzione civile promossi nell'ambito di un procedimento penale;

b) azioni esecutive civili e tutte le domande incidentali connesse a un procedimento di esecuzione (tenendo presente che quest'ultimo può essere istruito, con la stampa dei documenti considerati essenziali, solo dopo che l'autorità giudiziaria ha ricevuto una domanda o le informazioni che determinano l'intervento del giudice).

La stessa piattaforma può essere utilizzata anche per i procedimenti di ingiunzione di pagamento. A tale proposito consultare la scheda informativa pertinente.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

La presentazione della richiesta di inventario al notaio, gli eventuali ricorsi e tutte le azioni successive devono essere effettuati, ove possibile, tramite la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario (articolo 2, comma 2, del quadro giuridico per l'inventario notarile, pubblicato come allegato della legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019).

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?

I servizi descritti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (a meno che il server non sia indisponibile).

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Citius

Gli atti processuali sono presentati compilando gli appositi moduli disponibili sul sito internet indicato nella risposta alla domanda 1, cui vanno allegati:

a) i fascicoli contenenti le altre informazioni richieste dalla legge, i dati materiali dell'atto processuale e le altre informazioni ritenute rilevanti dal rappresentante legale e che non rientrano in nessun campo del modulo (articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013);

b) singolarmente, i documenti che devono accompagnare l'atto processuale (articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Gli atti processuali e i documenti presentati secondo le modalità appena descritte devono essere firmati elettronicamente attraverso un certificato di firma digitale che garantisca in maniera permanente lo status professionale del firmatario. La firma è apposta attraverso il sistema Citius al momento della presentazione dell'atto processuale (articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

I suddetti fascicoli e documenti devono essere in formato PDF (portable document format), preferibilmente in versione PDF/A e, nel caso di documenti manoscritti, in una configurazione tale da consentire la ricerca di contenuti (articolo 8, lettera a), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

I procedimenti di ingiunzione di pagamento devono essere presentati elettronicamente in formato xml (extensive markup language) rispettando le specifiche indicate sul sito https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

La domanda di inventario può essere presentata:
a) dall'interessato o dal suo rappresentante legale, compilando il modulo elettronico per l'avvio della procedura di inventario fornito sulla piattaforma e allegando i documenti pertinenti secondo le procedure indicate e le istruzioni impartite (articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) dall'interessato presso l'ufficio notarile, su supporto cartaceo, presentando il modello di domanda di inventario di cui al precedente articolo, unitamente ai documenti pertinenti (articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

L'accesso al suddetto sito internet avviene tramite certificazione elettronica:
a) dei cittadini, mediante il certificato elettronico incorporato nella carta d'identità (articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) degli avvocati e dei consulenti legali tramite il certificato digitale attestante il loro status professionale (articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I dati personali raccolti dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni sono trattati sulla piattaforma informatica Citius, creata e gestita dall'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari(Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) sotto la responsabilità del ministero della Giustizia, che agisce in qualità di responsabile del trattamento dell'organo più elevato dell'ordinamento giuridico, ossia il Consiglio superiore della magistratura (Conselho Superior da Magistratura) conformemente agli articoli 4, 8 e 28 RGPD.

L'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari ha l'obbligo di garantire l'esecuzione delle misure tecniche e organizzative adeguate per assicurarsi che il trattamento sia effettuato conformemente al regolamento e che i diritti degli interessati siano protetti, come indicato dal Consiglio superiore della magistratura che ha designato il giudice quale responsabile della protezione dei dati.

A sua volta, e conformemente all'articolo 37 RGPD, il ministero della Giustizia ha designato un responsabile della protezione dei dati per gli organi che sono posti sotto la sua responsabilità, compreso l'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari (cfr. .decreto legge n. 5643/2018 del 7 giugno 2018).

La decisione relativa all'accesso e alla trasmissione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti giudiziari spetta al giudice della causa, il quale ha la responsabilità di adottarla conformemente alle norme procedurali applicabili alla causa di specie e all'RGPD, come segue: nel trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria è consentito limitare l'applicazione del regolamento a operazioni e procedure specifiche (articolo 23, paragrafo 1, lettere d) e f), RGPD); l'autorità di controllo non può controllare le operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni (limitazione prevista all'articolo 55, paragrafo 3, RGPD). Alle decisioni giudiziarie in materia si applica pertanto il regime applicabile ai ricorsi previsto dal diritto processuale nazionale.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Citius

Gli atti processuali e i documenti trasmessi dai rappresentanti legali devono essere firmati elettronicamente avvalendosi di un certificato di firma digitale che garantisca permanentemente l'identità e lo status professionale del firmatario (articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

La piattaforma Citius garantisce:

a) la certificazione della data e dell'ora di trasmissione (articolo 13, lettera a), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013);

b) che il mittente disponga di una copia dell'atto processuale e dei documenti trasmessi su cui sono apposte la data e l'ora certificate dell'invio (articolo 13, lettera b), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013);

c) che, in caso di impossibilità di recapito, il mittente riceva un messaggio con cui viene informato che non è stato possibile recapitare l'atto processuale o i documenti attraverso il sistema informatico (articolo 13, lettera c), del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Gli atti di giudici e pubblici ministeri sono sempre recapitati elettronicamente utilizzando il sistema informatico Citius con l'apposizione della loro firma elettronica qualificata o avanzata (articolo 19 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono essere presentati all'autorità giudiziaria anche mediante una delle modalità seguenti (articolo 144, comma 7, del codice di procedura civile (Código de Processo Civil)):

a) consegnati brevi manu al cancelliere e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data di deposito (articolo 144, comma 7, lettera a), del codice di procedura civile);

b) inviati per posta raccomandata e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data del timbro postale (articolo 144, comma 7, lettera b), del codice di procedura civile);

c) trasmessi via fax e ai fini della data di deposito alla cancelleria fa fede la data dell'avvenuta trasmissione (articolo 144, comma 7, lettera c), del codice di procedura civile).

Quando la parte è assistita da un rappresentante legale e sussiste un impedimento fondato alla trasmissione elettronica di un atto, questo può essere trasmesso secondo una delle modalità menzionate sopra (articolo 144, comma 8, del codice di procedura civile).

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Presentata la domanda secondo le modalità dovute, il richiedente riceverà dalla piattaforma o dal notaio la conferma della presentazione, contenente le informazioni seguenti:
a) la data e l'ora di presentazione della domanda (articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) il codice e le istruzioni di accesso al sito https://www.inventarios.pt/ per consultare il caso (articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);

c) i dati per il pagamento al Multibanco ATM della prima rata degli onorari notarili (articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
d) il numero attribuito al caso dopo il pagamento della prima rata delle spese notarili (articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Citius

Sì, le spese giudiziarie devono essere pagate.

In primo luogo occorre ottenere un documento unico per l'autoliquidazione delle spese giudiziarie (Documento Único de Cobrança - DUC), reperibile sul sito dell'Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Il pagamento delle spese può essere effettuato:

  • tramite Multibanco ATM o tramite banca digitale (con comunicazione Pagamentos ao Estado);
  • alla cancelleria, con la carta Multibanco;
  • presso la propria banca.

(Articolo 17 del decreto ministeriale n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009).

Per maggiori informazioni, consultare:

Servizi - Spese giudiziarie: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Nei procedimenti per i quali non è obbligatorio usare mezzi elettronici, quando la parte trasmette tutti gli atti processuali utilizzando i mezzi elettronici disponibili, le spese giudiziarie sono ridotte al 90 % del loro valore (articolo 6, comma 3, del regolamento sulle spese giudiziarie (Regulamento das Custas Processuais), pubblicato come allegato del decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008).

Per le ingiunzioni di pagamento, consultare la relativa scheda informativa.

In Portogallo è accettato il pagamento delle spese giudiziarie dall'estero mediante bonifico bancario.

Un simulatore per il calcolo delle spese giudiziarie è disponibile all'indirizzo:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le spese per i procedimenti d'inventario comprendono le spese e gli onorari notarili (articolo 15 del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013). Il pagamento viene effettuato utilizzando il riferimento Multibanco ATM per il trasferimento elettronico generato al momento della presentazione della domanda (articolo 20 del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, è possibile ritirare un'azione o una domanda conformemente alle norme procedurali nazionali applicabili a ciascun caso.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Di regola, nei procedimenti giudiziari, gli atti processuali del convenuto sono trasmessi all'autorità giudiziaria per via elettronica e ai fini del deposito fa fede la data di invio (articolo 144, comma 1, del codice di procedura civile).

Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono anche essere consegnati brevi manu al cancelliere o inviati tramite raccomandata o via fax (articolo 144, comma 7, del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda le procedure di inventario, vedere le risposte alle domande 4 e 6.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Citius

Se il convenuto desidera contestare, il trattamento del fascicolo prosegue elettronicamente sebbene alcuni documenti siano stampati.

Il fascicolo fisico della causa deve contenere solo gli atti e i documenti del procedimento che, essendo rilevanti ai fini della decisione nel merito della causa, sono indicati dal giudice in una decisione motivata per ciascuna causa. Non sono ritenuti rilevanti (articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013):

a) le domande di modifica delle date di udienza;

b) le comunicazioni amministrative e gli avvisi di esecuzione riguardanti solo la gestione dei procedimenti e le relative risposte, come:

i) gli ordini di comparizione oppure le notificazioni o le comunicazioni alle parti;

ii) gli avvisi di fissazione delle udienze;

iii) gli avvisi di rinvio al pubblico ministero;

iv) gli avvisi di indagine da parte di diversi servizi, per esempio polizia criminale, uffici anagrafici, l'Istituto nazionale di medicina legale e di scienza forense (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.), la direzione generale del reinserimento e dei servizi penitenziari (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) o la direzione generale della sicurezza sociale (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) i visti del pubblico ministero e del giudice;

c) l'accettazione della nomina dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione o comunicazione di un atto di citazione;

d) le comunicazioni interne;

e) i certificati negativi risultanti dalla consultazione delle banche dati dei servizi della pubblica amministrazione;

f) gli atti specifici, le notificazioni o comunicazioni dell'ufficiale giudiziario.

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Il notaio deve registrare sulla piattaforma tutte le fasi del procedimento in modo che ogni fase possa essere individuata e una copia degli atti relativi a detta fase come pure qualunque altro documento di accompagnamento possano essere reperiti (articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Tutti gli atti formali di una qualsiasi delle parti in causa, non presentati elettronicamente, devono essere digitalizzati dal notaio e registrati nel fascicolo della rispettiva procedura d'inventario (articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Qualora la digitalizzazione summenzionata sia impossibile a causa delle caratteristiche dell'atto processuale o di un documento presentato dalla parte interessata, il notaio deve registrare l'atto sulla piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario, indicando che l'atto o il documento in questione può essere consultato presso lo studio notarile (articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non contesta, il trattamento del fascicolo segue la procedura applicabile e prosegue elettronicamente fino alla decisione definitiva. Alcuni documenti sono stampati come spiegato nella risposta alla domanda precedente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Si vedano le risposte alle domande 2 e 4.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Citius

Per informazioni sui casi in cui il diritto consente la notificazione o comunicazione di atti via internet, consultare la scheda Notificazione e comunicazione di atti – Portogallo, in particolare le risposte alle domande 5 e 6.

La notificazione per via elettronica, quando ammissibile, viene effettuata tramite la piattaforma Citius che garantisce automaticamente che l'atto è disponibile e può essere consultato all'indirizzo:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Articolo 25, comma 1, del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013)

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le notificazioni del notaio ai rappresentanti legali delle parti già intervenute in causa sono effettuate tramite la piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario, nello spazio ristretto, riservato nel suddetto sistema al rappresentante legale. La notificazione o comunicazione è considerata come andata a buon fine il terzo giorno successivo alla messa a disposizione del documento nello spazio ristretto riservato al rappresentante legale nel sistema o, se quel giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo (articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Quando sulla piattaforma il documento è reso disponibile nello spazio riservato al rappresentante legale, un messaggio è immediatamente inviato all'indirizzo di posta elettronica precedentemente fornito (articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Le notificazioni o comunicazioni trasmesse direttamente alle parti sono notificate in formato cartaceo conformemente al codice di procedura civile (articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013) e sono registrate sulla piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario e firmate elettronicamente dal funzionario responsabile (articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Per informazioni sui casi in cui il diritto consente la notificazione o comunicazione di decisioni giudiziarie via internet, consultare la scheda Notificazione e comunicazione di atti – Portogallo, in particolare le risposte alle domande 5 e 6.

Le decisioni giudiziarie sono inserite sulla piattaforma Citius - magistrati giudicanti (Citius‑Magistrados Judiciais) e sono rese disponibili sulla piattaforma Citius.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile presentare per via elettronica: la domanda di autorizzazione a proporre ricorso, motivi del ricorso e risposte, atti processuali e l'opposizione contro le decisioni di rigetto o di rinvio dei ricorsi (articolo 15 del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione della decisione relativa all'impugnazione, consultare la risposta alla domanda 13.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, è possibile avviare un procedimento di esecuzione via internet.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Citius

Qualsiasi parte nel procedimento (attore, convenuto, creditore (parte che chiede il recupero forzato dei crediti), debitore (parte contro la quale è stato concesso un titolo esecutivo), imputato, assistente, altre parti nel procedimento ecc.) può consultare gli atti processuali di una causa pendente dinanzi a un tribunale specializzato, amministrativo e tributario dal proprio domicilio o da qualsiasi altro luogo con accesso a internet, utilizzando la tessera del cittadino o la chiave digitale mobile per l'autenticazione (articolo 27-A del decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013).

Tale consultazione è disponibile entro i limiti stabiliti dalla legge per quanto riguarda la pubblicità della procedura (ad esempio nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei procedimenti giudiziari).

I documenti possono essere consultati online all'indirizzo seguente:

https://processos.tribunais.org.pt/

Una serie di domande e risposte generali sull'uso del servizio di consultazione degli atti giudiziari è disponibile al seguente indirizzo:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario

Le parti e i loro rappresentanti legali possono consultare le procedure di inventario sulla piattaforma dedicata (articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Le parti possono accedere a tale sistema esclusivamente a fini di consultazione utilizzando un codice fornito dal notaio al momento della prima notificazione o comunicazione di atti alla parte interessata (articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013).

Legislazione applicabile

Legge n. 41/2013 del 26 giugno 2013 – Codice di procedura civile

Decreto ministeriale n. 280/2013 del 26 agosto 2013 – Gestione elettronica dei procedimenti giudiziari

Legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019 – Quadro giuridico relativo all'inventario notarile

Decreto ministeriale n. 278/2013 del 26 agosto 2013 – Il decreto disciplina la gestione degli atti e le modalità delle procedure di inventario

Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE

Decreto ministeriale n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009 – Il decreto disciplina le spese giudiziarie, le ammende e altre sanzioni

Decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008 – Regolamento sulle spese giudiziarie

Link utili

Portale Citius

Portale della giustizia

Direzione generale dell'amministrazione della giustizia

Direzione generale per la politica in materia di giustizia

Istituto per la gestione finanziaria e infrastrutturale dei servizi giudiziari

Nota:

Le informazioni contenute nella presente scheda non vincolano il punto di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile), né i tribunali o altri organi o autorità. È sempre obbligatoria la lettura dei testi giuridici in vigore. Queste informazioni sono aggiornate regolarmente e sono soggette a un'interpretazione evolutiva della giurisprudenza.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2023

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