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Sì, in Portogallo è possibile avviare un'azione in giudizio tramite internet; esistono applicazioni informatiche specifiche per gestirne il trattamento, in particolare il sistema informatico Citius e la Plataforma de Gestão de Processos de Inventário (piattaforma per la gestione delle procedure d'inventario).
Citius
In linea di principio, nelle cause civili è possibile presentare elettronicamente atti processuali e documenti attraverso il sistema informatico Citius all'indirizzo https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, seguendo le procedure e le istruzioni ivi contenute.
Il sistema informatico Citius prevede moduli specifici per la gestione dei procedimenti e per la compilazione di atti da parte di magistrati giudicanti, magistrati che prestano servizi di pubblico ministero e ufficiali giudiziari, nonché per la compilazione di atti e la consultazione di procedimenti da parte dei rappresentanti giudiziari (articolo 3 del decreto (Portaria) n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Per accedere a questo sistema informatico, avvocati, tirocinanti e procuratori legali devono essere registrati presso l'ente preposto alla gestione degli accessi al sistema informatico in base alle informazioni comunicate circa la validità dell'iscrizione dei suddetti avvocati, tirocinanti e procuratori legali dai rispettivi ordini professionali (articolo 5, secondo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Una volta registrati, ricevono i codici riservati, personali e non trasferibili con cui possono accedere all'area riservata del sistema (articolo 5, terzo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013): https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx
Piattaforma per la gestione dei procedimeni di inventario
In materia di successione, dal 2 settembre 2013, quando la divisione è giudiziale, gli interessati possono scegliere lo studio notarile presso il quale desiderano redigere l'inventario a condizione che sussista un legame rilevante con la divisione, stabilito in particolare in funzione del luogo di apertura della successione, dell'ubicazione della maggior parte dei beni immobili o dello stabilimento commerciale che compongono la massa ereditaria o della residenza della maggior parte dei diretti interessati alla successione (articolo 1, secondo comma, del regime di inventario notarile, pubblicato come allegato della legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019). La causa viene poi assegnata a un giudice che si pronuncerà in particolare sull'ordinanza di esecutività della successione (articolo 5 del regime di inventario notarile, pubblicato come allegato della legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019).
Nota: la legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019 ha abrogato espressamente la legge n. 23/2013 del 5 marzo 2013 (legge recante approvazione del regime di inventario). Tuttavia il regime di inventario, approvato come allegato della legge n. 23/2013 del 5 marzo 2013, continua ad applicarsi alle procedure d'inventario che alla data di entrata in vigore della legge n. 117/2009 del 13 settembre 2009 erano pendenti dinanzi ai notai e che sono trattate conformemente a tale quadro normativo (articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 117/2009 del 13 settembre 2009).
I procedimenti d'inventario sono gestiti dai notai, preferibilmente per via elettronica, conformemente all'articolo 2, primo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013, attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo https://www.inventarios.pt/.
Citius
In linea di massima, tutti i procedimenti giurisdizionali, comprese le azioni principali, le misure cautelari, le domande incidentali, le varie notifiche giudiziarie e qualsiasi altro procedimento congiunto o autonomo, compresi i ricorsi, sono ormai elettronici e gestiti all'interno del sistema Citius (articolo 1 del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Nell'ambito d'intervento dei giudici ordinari, l'applicazione Citius permette di avviare e di trattare le seguenti azioni:
a) azioni civili declaratorie, provvedimenti provvisori e cautelari, notifiche giudiziarie varie, ad eccezione dei procedimenti volti a promuovere e a tutelare minori e giovani in pericolo, delle azioni di risarcimento civile e dei procedimenti di esecuzione civile promossi nell'ambito di un procedimento penale;
b) azioni esecutive civili e tutte le domande incidentali connesse a un procedimento di esecuzione (tenendo presente che quest'ultimo può essere istruito, con la stampa dei documenti considerati essenziali, solo dopo che l'autorità giudiziaria ha ricevuto una domanda o le informazioni che determinano l'intervento del giudice).
La stessa applicazione può essere utilizzata anche per i procedimenti di ingiunzione di pagamento. A tale proposito consultare la scheda informativa corrispondente.
Piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario
Il deposito presso il notaio della domanda di inventario, dell'eventuale opposizione nonché di tutti gli atti successivi deve essere effettuato, per quanto possibile, attraverso la piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario (articolo 2, secondo comma, del regime di inventario notarile, pubblicato come allegato della legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019).
Di norma i suddetti servizi sono accessibili 24/24 ore e 7/7 giorni.
Citius
Gli atti processuali sono presentati compilando gli appositi moduli disponibili sul sito internet indicato nella risposta alla domanda 1, cui vanno allegati:
a) i file contenenti le altre informazioni richieste dalla legge, i dati materiali dell'atto processuale e le altre informazioni ritenute rilevanti dal rappresentante legale e che non rientrano in nessun campo del modulo (articolo 6, primo comma, lettera a), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
b) singolarmente, i documenti che devono accompagnare l'atto processuale (articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Gli atti processuali e i documenti presentati secondo le modalità appena descritte devono essere firmati elettronicamente attraverso un certificato di firma digitale che garantisca in maniera permanente lo status professionale del firmatario. La firma è apposta attraverso il sistema Citius al momento della presentazione dell'atto processuale (articolo 6, terzo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
I suddetti file e documenti devono essere in formato pdf (portable document format), preferibilmente in versione PDF/A e, nel caso di documenti manoscritti, in una configurazione tale da consentire la ricerca di contenuti (articolo 8, lettera a), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
I procedimenti di ingiunzione di pagamento devono essere presentati elettronicamente in formato xml (extensive markup language) rispettando le specifiche indicate sul sito https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.
Piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario
La domanda di inventario può essere presentata:
a) dall'interessato o dal suo rappresentante legale, compilando il modulo elettronico disponibile nel sistema informatico di gestione dei procedimenti d'inventario al quale sono allegati i relativi documenti, secondo le procedure e le istruzioni ivi contenute (articolo 5, primo comma, lettera a), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) dall'interessato, presso lo studio notarile, su supporto cartaceo, presentando il modulo di domanda d'inventario di cui all'articolo precedente, unitamente ai documenti pertinenti (articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
L'accesso al suddetto sito internet avviene tramite certificazione elettronica:
a) per quanto riguarda i cittadini, utilizzando il certificato elettronico della carta d'identità (articolo 2, quarto comma, lettera a), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) nel caso di avvocati e procuratori, utilizzando il certificato elettronico che attesta il loro status professionale (articolo 2, quarto comma, lettera b), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Nota: i notai sono competenti a svolgere procedimenti d'inventario a seguito di decesso o scioglimento della comunione dei beni nell'ambito di un regime di competenza funzionale in concomitanza con gli organi giurisdizionali. Il procedimento può essere promosso dinanzi al tribunale o agli studi notarili, come deciso dalla parte che ha avviato il procedimento o come concordato tra tutte le parti interessate (articolo 1083, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019). Tuttavia, se la parte non ha capacità di agire, è un adulto accompagnato o è assente, oppure qualora l'inventario dipenda da altri procedimenti giurisdizionali, il procedimento deve essere obbligatoriamente promosso dinanzi all'organo giurisdizionale. Nel caso degli inventari notarili, i notai esercitano la loro competenza attraverso la divisione funzionale dei compiti con il giudice e sono responsabili di condurre e gestire il procedimento e di decidere in merito alle azioni declaratorie e alle questioni sollevate. Il giudice è competente a emettere una decisione di conferma della divisione dei beni, a decidere sulle questioni sottoposte dal notaio all'organo giurisdizionale e a valutare le azioni di impugnazione delle decisioni del notaio.
Il trattamento dei dati personali raccolti dagli organi giurisdizionali nell'ambito dell'esercizio del potere giudiziario è effettuato sulla piattaforma informatica denominata Citius, creata e gestita dall'Istituto per la gestione finanziaria e per le infrastrutture della giustizia (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., IGFEJ, I.P.), sotto la tutela del ministero della Giustizia, il quale assume il ruolo di responsabile del trattamento in relazione all'organo giurisdizionale supremo, che è il Consiglio superiore della magistratura (conformemente agli articoli 4, 8 e 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)).
L'IGFEJ, I.P. deve garantire l'esecuzione delle misure tecniche e organizzative adeguate per assicurarsi che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa e che i diritti degli interessati siano protetti, come indicato dal Consiglio superiore della magistratura che ha designato il giudice quale responsabile della protezione dei dati.
A sua volta, e conformemente all'articolo 37 del GDPR, il ministero della Giustizia ha designato un unico responsabile della protezione dei dati per gli organi che sono posti sotto la sua responsabilità, compreso l'IGFEJ, I.P. (cfr. decreto legislativo n. 5643/2018 del 7 giugno 2018).
La decisione relativa all'accesso e alla trasmissione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti giudiziari spetta al giudice del caso che decide nel modo seguente, conformemente alle norme procedurali applicabili al caso di specie e al GDPR: il trattamento di dati personali da parte degli organi giurisdizionali permette di limitare l'applicazione del regolamento a determinate operazione e procedimenti (articolo 23, paragrafo 1, lettere d) ed f), del GDPR); l'autorità di controllo non può controllare le operazioni di trattamento effettuate dagli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (limitazione prevista all'articolo 55, paragrafo 3, del GDPR). Alle decisioni giudiziarie in materia si applica pertanto il regime d'impugnazione dal diritto processuale nazionale.
Citius
Gli atti processuali e i documenti trasmessi dai rappresentanti legali devono essere firmati elettronicamente avvalendosi di un certificato di firma digitale che garantisca permanentemente l'identità e lo status professionale del firmatario (articolo 6, terzo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Il sistema informatico Citius garantisce:
a) la certificazione della data e dell'ora di trasmissione (articolo 13, lettera a), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
b) che il mittente disponga di una copia dell'atto processuale e dei documenti trasmessi su cui sono apposte la data e l'ora certificate dell'invio (articolo 13, lettera b), del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013);
c) che, in caso di mancata ricezione, il mittente riceva un messaggio con cui viene informato che non è stato possibile trasmettere l'atto processuale e i documenti attraverso il sistema informatico (articolo 13, lettera c) del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Gli atti di giudici e pubblici ministeri sono sempre effettuati su supporto informatico utilizzando il sistema Citius con l'apposizione della loro firma elettronica qualificata o avanzata (articolo 19 del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono essere presentati all'organo giurisdizionale anche nelle modalità di seguito indicate (articolo 144, settimo comma, del codice di procedura civile):
a) consegnati al cancelliere, fa fede la data della consegna (articolo 144, settimo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
b) inviati per posta raccomandata, fa fede la data del timbro postale (articolo 144, settimo comma, lettera b), del codice di procedura civile);
c) trasmessi via fax, fa fede la data dell'avvenuta trasmissione (articolo 144, settimo comma, lettera c), del codice di procedura civile).
Quando la parte è assistita da un rappresentante legale e sussiste un impedimento fondato all'esecuzione degli atti processuali mediante trasmissione elettronica, questi possono essere effettuati secondo una delle modalità di cui al paragrafo precedente (articolo 144, ottavo comma, del codice di procedura civile).
Piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario
Una volta che la domanda è stata presentata in base al punto precedente, il sistema informatico di gestione dei procedimenti d'inventario o lo studio notarile mette a disposizione del richiedente l'avviso di ricevuta della domanda, contenente le seguenti informazioni:
a) la data e l'ora di presentazione della domanda (articolo 5, secondo comma, lettera a), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
b) il codice e le istruzioni per l'accesso al sito https://www.inventarios.pt/ ai fini della consultazione della pratica da parte del cittadino (articolo 5, secondo comma, lettera b), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
c) il riferimento Multibanco per il pagamento della prima parcella notarile e l'importo di tale parcella (articolo 5, secondo comma, lettera c), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013);
d) il numero che sarà attribuito alla pratica al momento del controllo del pagamento della suddetta parcella (articolo 5, secondo comma, lettera d), del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Citius
Sì, vanno pagate le spese giudiziarie.
Dopo il pagamento viene emesso un Documento Único de Cobrança o DUC (documento unificato per l'autoliquidazione delle spese giudiziarie), disponibile sul sito dell'IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.
Il pagamento del DUC viene effettuato:
(articolo 17 del decreto n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009)
Per informazioni più dettagliate, consultare:
Servizi - spese giudiziarie: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais
Nei procedimenti per i quali non è obbligatorio usare mezzi elettronici, quando la parte trasmette tutti gli atti processuali utilizzando i mezzi elettronici disponibili, i diritti di cancelleria sono ridotti al 90 % del loro valore (articolo 6, terzo comma, del regolamento sulle spese giudiziarie, pubblicato come allegato del decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008).
Per le ingiunzioni di pagamento, si prega di consultare la relativa scheda informativa.
Il Portogallo accetta tramite bonifico bancario anche il pagamento delle spese giudiziarie dall'estero.
Un simulatore per il calcolo dei diritti di cancelleria è disponibile all'indirizzo:
https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica
Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario
I costi per la gestione dei procedimenti di inventario comprendono le parcelle notarili e le spese (articolo 15 del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013). Il pagamento viene effettuato utilizzando il riferimento Multibanco generato al momento della presentazione della domanda (articolo 20 del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Sì, è possibile ritirare un'azione o una domanda ai sensi delle norme di procedura nazionali applicabili ai vari casi.
Nei procedimenti giurisdizionali, gli atti processuali compiuti dal convenuto sono di norma presentati all'organo giurisdizionale mediante trasmissione elettronica, nel qual caso fa fede la data di invio (articolo 144, primo comma, del codice di procedura civile).
Nelle controversie che non richiedono l'assistenza di un rappresentante legale e in cui la parte non è assistita, gli atti processuali possono essere presentati all'organo giurisdizionale anche mediante consegna al cancelliere, con invio di lettera raccomandata o via fax (articolo 144, settimo comma, del codice di procedura civile).
Per quanto riguarda le procedure di inventario, si vedano le risposte alle domande 4 e 6.
Citius
Se il convenuto presenta un ricorso, prosegue il trattamento automatizzato della pratica anche se alcuni atti processuali sono stampati. Il supporto fisico resta infatti una necessità (i giudici non dispongono di risorse materiali per analizzare la causa e per preparare la decisione su schermi distinti o per consultare la pratica digitale in aula durante il processo; inoltre, in alcuni casi, spetta al giudice decidere se l'analisi dettagliata e pertinente di alcuni documenti processuali rende necessario il supporto fisico).
Il supporto fisico deve contenere solo gli atti e i documenti processuali che, in quanto rilevanti per l'esito della controversia, sono indicati dal giudice mediante ordinanza motivata in ciascuna causa. Non sono rilevanti (articolo 28, primo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013):
a) le domande di modifica delle date di udienza;
b) le ordinanze di apertura e i relativi atti di esecuzione aventi ad oggetto atti di mera gestione dei procedimenti e le relative risposte, come:
i) ordinanze di citazione o di notifica delle parti;
ii) ordinanze di definizione delle date di udienza;
iii) ordinanze di rinvio di una causa dinanzi all'ufficio del pubblico ministero;
iv) ordinanze di esecuzione delle pratiche tra servizi diversi, in particolare organi di polizia giudiziaria, uffici di stato civile, Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. (Istituto nazionale di medicina legale e di scienza forense), Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Direzione generale del reinserimento e dei servizi penitenziari) e Direcção-Geral da Segurança Social (Direzione generale della sicurezza sociale);
v) approvazioni relative a meccanismi di monitoraggio e correttivi;
c) accettazione della nomina dell'agente dell'esecuzione ai fini della trasmissione dell'atto di citazione;
d) comunicazioni interne;
e) certificati negativi risultanti dalla consultazione elettronica delle banche dati dei servizi della pubblica amministrazione;
f) atti specifici, comunicazioni o notifiche dell'agente dell'esecuzione.
Piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario
Il notaio deve registrare tutti gli atti della causa nel sistema informatico per la gestione delle procedure d'inventario in modo da identificare l'atto, la copia dei documenti relativi all'esecuzione dell'atto e, se del caso, la copia dei documenti di accompagnamento (articolo 12, primo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Tutti gli atti eseguiti da una qualsiasi delle parti, non inviati elettronicamente, devono essere digitalizzati dal notaio e registrati nella rispettiva procedura d'inventario (articolo 12, secondo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Qualora la digitalizzazione di cui al paragrafo precedente si riveli impossibile per via delle caratteristiche stesse dell'atto processuale o di un documento presentato dall'interessato, il notaio deve registrare l'atto nel sistema informatico per la gestione delle procedure d'inventario indicando che l'atto o il documento in questione può essere consultato presso lo studio notarile (articolo 12, terzo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Se il convenuto non risponde, il procedimento prosegue elettronicamente fino alla decisione definitiva, conformemente alle procedure applicabili; alcuni atti processuali vengono stampati secondo le modalità già indicate nella risposta alla domanda precedente.
Si vedano le risposte alle domande 2 e 4.
Citius
Per informazioni sui casi in cui è giuridicamente ammissibile procedere alla citazione e alla notifica via internet, consultare la scheda "Notifica di documenti — Portogallo", in particolare le risposte alle domande 5 e 6.
La notifica mediante trasmissione elettronica, quando ammissibile, viene effettuata attraverso il sistema informatico Citius che ne garantisce automaticamente la disponibilità e la consultazione all'indirizzo
https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.
(articolo 25, primo comma, del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013)
Piattaforma per la gestione dei procedimenti di inventario
Le notifiche ai rappresentanti delle parti interessate, già intervenuti nella causa, sono effettuate dallo studio notarile attraverso il sistema informatico per la gestione delle procedure d'inventario, all'interno dell'area del suddetto sistema riservata al rappresentante. Si ritiene che quest'ultimo abbia ricevuto la notifica il terzo giorno dalla messa a disposizione della notifica nella sua area riservata o, in caso contrario, il primo giorno lavorativo successivo alla stessa (articolo 9, primo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Quando la notifica è messa a disposizione nell'area riservata del rappresentante, quest'ultimo riceve una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica che aveva precedentemente indicato (articolo 9, secondo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Le citazioni e le notifiche trasmesse direttamente alle parti interessate sono presentate su supporto cartaceo conformemente al codice di procedura civile (articolo 9, terzo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013) e sono segnalate attraverso il sistema informatico per la gestione delle procedure d'inventario con apposizione della firma elettronica del funzionario responsabile (articolo 9, quarto comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Per informazioni sui casi in cui è giuridicamente ammissibile procedere alla notifica delle decisioni giudiziarie via internet, consultare la scheda "Notifica di documenti — Portogallo", in particolare le risposte alle domande 5 e 6.
Le decisioni giudiziarie sono emesse tramite il sistema informatico Citius-Magistrados Judiciais (magistrati giudicanti) e le decisioni sono pubblicate sulla piattaforma informatica Citius.
Sì, è possibile presentare impugnazioni, atti processuali e reclami contro le decisioni di rigetto o di ammissione delle impugnazioni via internet (articolo 15 del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
Per quanto riguarda la notifica della decisione relativa all'impugnazione, consultare la risposta alla domanda 13.
Sì, è possibile avviare un procedimento di esecuzione via internet.
Citius
Fatta eccezione per i procedimenti di esecuzione in cui la consultazione può essere effettuata dalle parti stesse, negli altri procedimenti giurisdizionali la consultazione online è accessibile solo ai rappresentanti legali (avvocati, procuratori), agli ufficiali giudiziari e, nelle procedure concorsuali, ai curatori fallimentari (articolo 27 del decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013).
La consultazione elettronica dei procedimenti di esecuzione da parte del creditore o del debitore è possibile all'indirizzo https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo, previa autenticazione mediante il certificato digitale della carta d'identità o attraverso la chiave digitale mobile e si svolge in base alle procedure e le istruzioni ivi contenute.
Piattaforma per la gestione delle procedure di inventario
Il procedimento d'inventario può essere consultato dalle parti interessate e dai rappresentanti legali all'interno del sistema informatico per la gestione dei procedimenti d'inventario (articolo 13, primo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Le parti interessate possono accedere al sistema informatico per la gestione dei procedimenti d'inventario solo per consultare la pratica, utilizzando il codice fornito a tal fine dal notaio al momento della prima citazione o notifica inviata alle parti interessate (articolo 13, secondo comma, del decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013).
Legge n. 41/2013 del 26 giugno 2013 — Codice di procedura civile
Decreto n. 280/2013 del 26 agosto 2013 — Gestione elettronica dei procedimenti giudiziari
Legge n. 117/2019 del 13 settembre 2019 — Regime di inventario notarile
Decreto n. 278/2013 del 26 agosto 2013 — Il decreto disciplina la gestione degli atti e le modalità delle procedure di inventario
Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDRP)
Decreto n. 419-A/2009 del 17 aprile 2009 – Il decreto disciplina le spese giudiziarie, le ammende e altre sanzioni
Decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008 – Regolamento sulle spese giudiziarie
Direzione generale dell'amministrazione della giustizia
Direzione generale per la politica in materia di giustizia
Istituto per la gestione finanziaria e per le infrastrutture della giustizia
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