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Ai sensi dell'articolo 199, primo comma, del Codice di procedura civile, l'atto introduttivo può essere depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, fax, oppure scannerizzato e inviato per e-mail o come documento elettronico.
Gli atti introduttivi possono essere presentati previa scannerizzazione e inviati per e-mail o come documenti elettronici per quanto riguarda i procedimenti civili. Non esistono procedimenti che prevedono l'accessibilità unicamente via internet.
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In base all'articolo 199 del codice di procedura civile, l'atto introduttivo, depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, via fax, oppure scannerizzato e inviato via e-mail o come documento elettronico viene registrato e riporta data certa grazie all'apposizione di un timbro. Dopo la registrazione, l'atto introduttivo e i documenti che l'accompagnano ai quali sono eventualmente allegate le prove (così come sono state inviate all'organo giurisdizionale) sono depositati presso l'ufficio del presidente dell'organo giurisdizionale stesso o presso la persona designata da quest'ultimo che adotta immediatamente misure dirette ad assegnare in modo aleatorio la causa a un giudice o a un collegio giudicante, conformemente alla legge.
Il codice di procedura civile non prevede l'utilizzo di formulari standard per adire il giudice competente. Le norme di procedura civile ordinaria stabiliscono il contenuto e la forma di talune domande da introdurre al giudice civile (ad esempio: l'atto introduttivo, la comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale).
La trasmissione e la conservazione delle informazioni sono garantite con l'aiuto di un sistema di messaggeria elettronica come i "firewall", i certificati, gli antivirus, i controlli di accesso basati sul ruolo ecc, oltre all'applicazione delle buone pratiche nel settore.
Conformemente all'articolo 148, commi 2 e 5 del codice di procedura civile, le domande indirizzate ai giudici possono essere formulate anche per mezzo di un documento elettronico, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge. La domanda deve altresì contenere una firma. Quest'ultima può essere apposta su un documento scannerizzato e inviato tramite e-mail. La firma può essere elettronica qualora l'atto introduttivo sia un documento elettronico, inviato via e-mail.
Sì, le spese processuali vanno corrisposte in base al decreto urgente del governo n. 80/2013 sui diritti cancelleria, ma il relativo importo non differisce. I diritti di cancelleria vengono versati dalla persona che deve corrispondere il relativo importo in contanti, con bonifico bancario oppure con bonifico online, su un conto distinto appartenente alle entrate dell'ente locale intitolato "Diritti di cancelleria e altri diritti" della divisione amministrativa territoriale nella quale la persona fisica ha il suo domicilio o la sua residenza oppure, eventualmente, nella quale la persona giuridica ha la sua sede legale. Nel caso in cui la persona che deve versare il suddetto importo non abbia né il domicilio né la residenza e né la sua sede in Romania, i relativi diritti di cancelleria vanno versati su un conto appartenente alle entrate dell'ente locale della divisione amministrativa territoriale nella quale si trova la sede dell'organo giurisdizionale adito.
Sì, alle stesse condizioni previste per la rinuncia all'azione da parte dell'attore. In base all'articolo 406 del codice di procedura civile, l'attore può in qualsiasi momento rinunciare all'azione sia oralmente (nel corso di un'udienza), sia con istanza scritta.
Il convenuto non è tenuto a utilizzare internet.
Conformemente all'articolo 149, comma 4, e all'articolo 154, commi 6 e 6 bis, del codice di procedura civile, le citazioni e tutti gli atti processuali vengono notificati d'ufficio dai funzionari incaricati dall'organo giurisdizionale o da qualsiasi altro impiegato o funzionario dello stesso organo giurisdizionale, ma anche da funzionari o impiegati di altri organi giurisdizionali nelle circoscrizioni in cui si trova il destinatario dell'atto. Le citazioni e gli altri atti possono essere notificati dalla cancelleria via fax, via e-mail o tramite altri mezzi che possano trasmettere il testo dell'atto e che possano rilasciare ricevuta, nel caso in cui la parte abbia indicato all'organo giurisdizionale i dati idonei a tal fine. Per consentire di dare avviso di ricevimento, l'organo giurisdizionale fornisce insieme all'atto processuale un formulario contenente quanto segue: il nome dell'organo giurisdizionale, la data della notifica, il nome del cancelliere che verifica la notifica e l'indicazione degli atti notificati; il formulario viene riempito dal destinatario con la data di ricevimento, il nome in carattere stampatello e la firma della persona incaricata del ricevimento del plico e inviato all'organo giurisdizionale via fax o via e-mail o tramite altri mezzi. Nel momento in cui la domanda è stata notificata, conformemente alla legge, via fax o via e-mail, il cancelliere presente in udienza deve rilasciare copie della domanda, a spese della parte alla quale incombe tale obbligo. Le citazioni e gli altri atti processuali si considerano notificati nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.
L'atto contenente la risposta all'azione avviata viene notificato allo stesso modo di un atto processuale. V. la risposta al quesito 9.
Conformemente all'articolo 208 del codice di procedura civile, le conseguenze in caso di mancata reazione all'azione intentata nel termine previsto dalla legge sono le stesse, qualunque sia il modo in cui la difesa viene presentata. Il fatto di non rispondere all'azione intentata comporta la decadenza del convenuto dalla possibilità di fornire nuove prove e di presentare controdeduzioni (salvo quelle di cui all'ordine pubblico) a meno che la legge disponga diversamente.
V. la risposta al quesito 9.
V. la risposta al quesito 9.
V. la risposta al quesito 9.
V. la risposta ai quesiti 1 e 9.
Gli atti processuali appartenenti alla fase del procedimento d'esecuzione forzata sono soggetti alle stesse norme di diritto comune per quanto riguarda la notifica degli atti processuali. V. la risposta al quesito 1.
Senza oggetto. Tuttavia, il portale degli organi giurisdizionali ( https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) oppure i punti d'informazioni situati nei locali di alcuni organi giurisdizionali danno accesso a un riassunto delle decisioni in base al numero del fascicolo, dell'oggetto della causa e dei nomi delle parti. In futuro si prevede che i fascicoli di causa possano essere consultati da casa, previa corresponsione di un diritto.
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