- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Trova informazioni a seconda delle regioni
1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Ai sensi dell'articolo 199, primo comma, del Codice di procedura civile, l'atto introduttivo può essere depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, fax, oppure scannerizzato e inviato per e-mail o come documento elettronico.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Gli atti introduttivi possono essere presentati previa scannerizzazione e inviati per e-mail o come documenti elettronici per quanto riguarda i procedimenti civili. Non esistono procedimenti che prevedono l'accessibilità unicamente via internet.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Questo servizio è sempre disponibile.
In base all'articolo 199 del codice di procedura civile, l'atto introduttivo, depositato personalmente o tramite un rappresentante, ricevuto per posta, a mezzo di corriere postale, via fax, oppure scannerizzato e inviato via e-mail o come documento elettronico viene registrato e riporta data certa grazie all'apposizione di un timbro. Dopo la registrazione, l'atto introduttivo e i documenti che l'accompagnano ai quali sono eventualmente allegate le prove (così come sono state inviate all'organo giurisdizionale) sono depositati presso l'ufficio del presidente dell'organo giurisdizionale stesso o presso la persona designata da quest'ultimo che adotta immediatamente misure dirette ad assegnare in modo aleatorio la causa a un giudice o a un collegio giudicante, conformemente alla legge.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Il codice di procedura civile non prevede l'utilizzo di formulari standard per adire il giudice competente. Le norme di procedura civile ordinaria stabiliscono il contenuto e la forma di talune domande da introdurre al giudice civile (ad esempio: l'atto introduttivo, la comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale).
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
La trasmissione e la conservazione delle informazioni sono garantite con l'aiuto di un sistema di messaggeria elettronica come i "firewall", i certificati, gli antivirus, i controlli di accesso basati sul ruolo ecc, oltre all'applicazione delle buone pratiche nel settore.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Conformemente all'articolo 148, commi 2 e 5 del codice di procedura civile, le domande indirizzate ai giudici possono essere formulate anche per mezzo di un documento elettronico, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge. La domanda deve altresì contenere una firma. Quest'ultima può essere apposta su un documento scannerizzato e inviato tramite e‑mail. La firma può essere elettronica qualora l'atto introduttivo sia un documento elettronico, inviato via e-mail.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Sì, le spese processuali vanno corrisposte in base al decreto urgente del governo n. 80/2013 sui diritti cancelleria, ma il relativo importo non differisce. I diritti di cancelleria vengono versati dalla persona che deve corrispondere il relativo importo in contanti, con bonifico bancario oppure con bonifico online, su un conto distinto appartenente alle entrate dell'ente locale intitolato "Diritti di cancelleria e altri diritti" della divisione amministrativa territoriale nella quale la persona fisica ha il suo domicilio o la sua residenza oppure, eventualmente, nella quale la persona giuridica ha la sua sede legale. Nel caso in cui la persona che deve versare il suddetto importo non abbia né il domicilio né la residenza e né la sua sede in Romania, i relativi diritti di cancelleria vanno versati su un conto appartenente alle entrate dell'ente locale della divisione amministrativa territoriale nella quale si trova la sede dell'organo giurisdizionale adito.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Sì, alle stesse condizioni previste per la rinuncia all'azione da parte dell'attore. In base all'articolo 406 del codice di procedura civile, l'attore può in qualsiasi momento rinunciare all'azione sia oralmente (nel corso di un'udienza), sia con istanza scritta.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Il convenuto non è tenuto a utilizzare internet.
Conformemente all'articolo 149, comma 4, e all'articolo 154, commi 6 e 6 bis, del codice di procedura civile, le citazioni e tutti gli atti processuali vengono notificati d'ufficio dai funzionari incaricati dall'organo giurisdizionale o da qualsiasi altro impiegato o funzionario dello stesso organo giurisdizionale, ma anche da funzionari o impiegati di altri organi giurisdizionali nelle circoscrizioni in cui si trova il destinatario dell'atto. Le citazioni e gli altri atti possono essere notificati dalla cancelleria via fax, via e-mail o tramite altri mezzi che possano trasmettere il testo dell'atto e che possano rilasciare ricevuta, nel caso in cui la parte abbia indicato all'organo giurisdizionale i dati idonei a tal fine. La notifica degli atti è corredata della firma elettronica per esteso dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza nelle menzioni obbligatorie della citazione. Ogni organo giurisdizionale è dotato di una firma elettronica per esteso destinata alle notifiche e agli atti processuali. Questi si considerano notificati nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.
La notifica delle decisioni giudiziarie è fatta d'ufficio per posta elettronica se la parte ha comunicato all'organo giurisdizionale i dati pertinenti a tal fine o l'organo giurisdizionale ne ha fatto espressa richiesta al momento del procedimento. La notifica è corredata della firma elettronica estesa dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza. Le decisioni si considerano notificate nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
L'atto contenente la risposta all'azione avviata viene notificato allo stesso modo di un atto processuale. V. la risposta al quesito 9.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Conformemente all'articolo 208 del codice di procedura civile, le conseguenze in caso di mancata reazione all'azione intentata nel termine previsto dalla legge sono le stesse, qualunque sia il modo in cui la difesa viene presentata. Il fatto di non rispondere all'azione intentata comporta la decadenza del convenuto dalla possibilità di fornire nuove prove e di presentare controdeduzioni (salvo quelle di cui all'ordine pubblico) a meno che la legge disponga diversamente.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
V. la risposta al quesito 9.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
V. la risposta al quesito 9.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
V. la risposta al quesito 9.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
V. la risposta ai quesiti 1 e 9.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Gli atti processuali appartenenti alla fase del procedimento d'esecuzione forzata sono soggetti alle stesse norme di diritto comune per quanto riguarda la notifica degli atti processuali. V. la risposta al quesito 1.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Senza oggetto. Tuttavia, il portale degli organi giurisdizionali oppure i punti d'informazioni situati nei locali di alcuni organi giurisdizionali danno accesso a un riassunto delle decisioni in base al numero del fascicolo, dell'oggetto della causa e dei nomi delle parti. In futuro si prevede che i fascicoli di causa possano essere consultati da casa, previa corresponsione di un diritto.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.