- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
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1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Sì, il codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, in prosieguo "ZPP") permette di presentare le domande nei procedimenti civili in formato elettronico e di intraprendere un procedimento giudiziario via Internet.
Più in particolare, l’articolo 105 ter stabilisce che nei procedimenti civili le richieste devono essere presentate per iscritto. Una richiesta scritta è un atto scritto a mano o stampato e firmato personalmente dall’istante (richiesta in forma cartacea) o una domanda in forma elettronica recante una firma elettronica equivalente a una firma autografa. Una richiesta in forma cartacea può essere inviata per posta, utilizzando tecnologie di comunicazione, può essere consegnata all’organo destinatario direttamente dalla persona interessata o attraverso un intermediario professionalmente qualificato (poslovni ponudnik). La domanda in forma elettronica viene trasmessa per via elettronica al sistema informatico giudiziario che ne conferma automaticamente la ricezione.
Nonostante le vigenti disposizioni (leggi e regolamenti di attuazione) sulle procedure in materia civile e commerciale, attualmente solo i procedimenti inclusi nel sito Internet della giustizia elettronica (e-Sodstvo) possono essere avviati tramite Internet o per via elettronica: per quanto riguarda i procedimenti esecutivi, è possibile presentare la richiesta di esecuzione e altre richieste in formato elettronico, nonché emettere e consegnare atti giudiziari la cui notifica elettronica è obbligatoria per alcuni indirizzi (notai e avvocati), trasmettere richieste ed emettere decisioni inerenti a procedure di insolvenza, iscriversi ed emettere decisioni relative al registro catastale.
Il sito web della giustizia elettronica è stato istituito in Slovenia a tale scopo e permette agli interessati di presentare documenti scritti in forma elettronica attraverso questo indirizzo.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Il deposito di domande elettroniche e la notificazione di documenti attraverso mezzi elettronici sono possibili nell’ambito delle procedure e dei procedimenti giurisdizionali in materia civile, ove vengano applicate le disposizioni del ZPP.
I procedimenti per l’iscrizione nei registri immobiliari possono essere avviati solo elettronicamente, poiché l’articolo 125 bis della legge sul registro catastale (Zakon o zemljiški knjigi, nel prosieguo "ZZK-1") prevede la presentazione obbligatoria dei documenti per via elettronica; ciononostante, l’attore può anche presentare una richiesta di registrazione di un diritto di proprietà a suo favore con priorità di iscrizione nei registri del tribunale presentandosi personalmente all'organo giurisdizionale catastale competente per la zona in cui è situato l'immobile in questione, durante l’orario di apertura, se è provvisto di tutti i documenti a sostegno della domanda a tal fine richiesti dall’articolo 142, primo comma, della legge applicabile e se, allo stesso tempo, paga le apposite spese giudiziali. Un attore che abbia presentato personalmente una domanda elettronica di iscrizione nei registri immobiliari e un notaio, un avvocato, una società immobiliare o un pubblico ministero che agiscano in rappresentanza di una parte in una procedura catastale, devono presentare elettronicamente tutte le relative istanze (articolo 125 bis, quarto comma, ZZK-1).
Riguardo agli altri procedimenti che possono essere avviati elettronicamente, la legge consente ancora di presentare le domande su supporto cartaceo.
Procedure di esecuzione: Secondo il disposto dell’articolo 29, secondo comma, della legge relativa all’esecuzione e alla garanzia dei debiti (Zakon o izvršbi in zavarovanju, in appresso "ZIZ"), il ministro della Giustizia determina le tipologie delle procedure esecutive in cui viene ammesso il deposito elettronico e il trattamento automatizzato delle domande, e stabilisce le modalità di svolgimento di dette procedure. In base a tale disposizione, l’allegato 5 alle Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione stabilisce quali domande elettroniche possono essere presentate dal richiedente attraverso il le pagine del sito web della giustizia elettronica relative alle procedure di esecuzione (e-Izvršba). Le parti possono presentare tutte le domande per via elettronica attraverso il sito Internet secondario per le procedure di esecuzione.
Procedure di insolvenza: il liquidatore è tenuto a presentare al giudice i suoi rapporti, gli elenchi dei crediti accertati e gli altri documenti in formato elettronico, con apposizione della firma elettronica sicura verificata mediante certificato qualificato (articolo 98 della legge relativa alle operazioni finanziarie, all’insolvenza e alla liquidazione coatta/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Un avvocato che rappresenta una parte in una procedura di insolvenza è tenuto a presentare la notifica dei crediti e le altre istanze della parte in formato elettronico, con firma elettronica sicura verificata mediante certificato qualificato (articolo 123 bis, ZFPPIPP); l’inosservanza di tali condizioni comporta il rigetto dell’istanza da parte del giudice. Tutti i documenti sono trasmessi elettronicamente all’avvocato della parte del procedimento di insolvenza e al liquidatore a un indirizzo di posta elettronica sicuro.
Analogamente, il giudice emana l'originale della decisione o dell’ordinanza in formato elettronico, a conclusione di una procedura d’insolvenza, e appone la propria firma elettronica verificata mediante certificato qualificato (articolo 124, ZFPPIPP).
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Il sistema della giustizia elettronica deve permettere agli utenti di effettuare transazioni elettroniche nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20. In linea di principio, gli utenti effettuano le loro operazioni a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, in quanto le suddette restrizioni di orario si applicano nei casi in cui il sistema venga sottoposto ad aggiornamento tecnico.
L’articolo 112, ZPP stabilisce che, quando una richiesta è presentata elettronicamente, si considera l’ora in cui viene ricevuta dal sistema informatico come il momento di presentazione all’ufficio giudiziario destinatario. Le Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, in quanto normativa di attuazione, stabiliscono che, quando una domanda elettronica è soggetta ad un termine, si considera come momento di presentazione della stessa il momento in cui viene ricevuta dal server che gestisce il modulo di registrazione elettronica per la tipologia di procedimento civile in cui viene presentata la richiesta (articolo 18 delle Norme).
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Se la parte non standardizzata della domanda elettronica è redatta originariamente come documento informatico, essa deve essere allegata alla transazione elettronica in formato PDF/A. L’utente deve convertire in formato elettronico la parte testuale non standardizzata di una domanda elettronica che sia stata redatta originariamente come documento scritto, nonché tutti i documenti cartacei allegati, effettuando una scansione degli stessi al fine di allegarli alla transazione elettronica. Un documento elettronico ottenuto in tal modo deve rispettare i seguenti requisiti:
- formato PDF/A con caratteri in bianco e nero;
- risoluzione compresa tra 240 dpi e 300 dpi;
- se il documento scritto è composto da svariate pagine, tutte le pagine devono essere incluse in un unico file PDF, in modo da evitare pagine vuote intermedie;
- se vengono allegati due o più documenti, ciascun documento deve essere contenuto nel proprio file PDF.
Se un documento informatico allegato a una transazione elettronica non soddisfa i suddetti criteri, la domanda elettronica si considera incompleta (articolo 19 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile).
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Il sistema informatico della giustizia è ospitato dalla rete sicura del governo (HKOM) e i dati sono archiviati sul server centrale della rete HKOM.
L’accesso alle informazioni conservate è soggetto al regime dei diritti regolati dal centro delle tecnologie dell’informazione presso la Corte suprema della Repubblica di Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), in conformità delle Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile. Ciascun utente del sistema informatico della giustizia e degli altri tre siti secondari deve registrarsi con l’apposito sistema di sicurezza prima di procedere alle transazioni elettroniche. Le categorie di utenti si distinguono in base al livello di presentazione all’interno del sistema di informazione (utenti ordinari, utenti registrati e utenti qualificati). La quantità dei diritti dell’utente (transazioni elettroniche) che possono essere esercitati sul sito principale e sui siti secondari dipende dalla categoria cui appartiene l’utente.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Ogni domanda elettronica deve essere sottoscritta dal richiedente mediante firma elettronica (utilizzo di un certificato digitale qualificato). Il sistema informatico della giustizia appone una marca temporale su ogni domanda elettronica ricevuta, mentre il richiedente riceve una conferma elettronica automatizzata con l’indicazione dell’ora in cui la domanda è stata depositata nel sistema.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
In base alla normativa generale che regola il pagamento delle spese giudiziali contenuta nell’omonima legge (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), in Slovenia le spese giudiziali devono essere pagate presso gli uffici giudiziari conformemente alle disposizioni della legge vigente. In linea di principio la legge non distingue tra procedimento elettronico e non elettronico, ma incoraggia la presentazione delle richieste di esecuzione per via elettronica, in quanto le spese della presentazione per via elettronica sono inferiori del 20 % rispetto a quelle della presentazione in forma cartacea.
Procedimenti di esecuzione:
un ordine di pagamento viene emesso al momento della presentazione della domanda, in cui si invita il richiedente ad effettuare il pagamento delle spese giudiziali entro otto giorni dalla ricezione dell’ordine, versando la somma dovuta sull’apposito conto e riportando il riferimento indicato sull’ordine stesso. L’ordine di pagamento si considera consegnato nel momento in cui il richiedente o il suo rappresentante deposita la domanda elettronica.
Se il richiedente omette di pagare la tassa giudiziaria secondo le modalità e nei termini indicati nell’ordine di pagamento, e le condizioni di esenzione, pagamento ritardato o pagamento a rate delle spese giudiziali non sono soddisfatte, la domanda si considera ritirata. L’unica eccezione riguarda una richiesta di esecuzione elettronica basata su un documento autentico, caso in cui l’obbligo di pagamento sorge nel momento in cui la richiesta viene inserita nel sistema informatico. Il richiedente non riceve un ordine pagamento, ma i dettagli necessari per pagare le tasse giudiziarie. Quando un richiedente omette di pagare le spese relativa ad una richiesta di esecuzione elettronica basata su un documento autentico, rilasciato sotto la responsabilità del Dipartimento centrale per i servizi di autenticazione (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), entro otto giorni dall’invio della richiesta, si considera che la domanda non sia stata presentata.
Non esistono differenze per il pagamento delle spese giudiziali in generale e il pagamento di quelle relative alle domande di esecuzione elettroniche diverse dalle richieste di esecuzione basate su un documento autentico. Qualora il richiedente presenti una richiesta di esecuzione basata su un documento autentico su supporto cartaceo e non paghi le spese giudiziali conformemente alle indicazioni riportate sul modulo di richiesta, riceverà dal tribunale un ordine di pagamento.
Procedimenti relativi al registro immobiliare: nei casi in cui è previsto il pagamento di spese per l’iscrizione di un diritto nel registro catastale o per inoltrare qualsiasi altra domanda elettronica, viene emesso un ordine di pagamento al momento della presentazione della domanda, in cui si invita il richiedente ad effettuare il pagamento entro otto giorni dalla ricezione dell’ordine, versando la somma dovuta sull’apposito conto e riportando il riferimento indicato sull’ordine stesso. L’ordine di pagamento si considera consegnato nel momento in cui il richiedente o il suo rappresentante deposita la domanda elettronica. Se il richiedente omette di pagare le spese giudiziali secondo le modalità e nei termini indicati nell’ordine di pagamento, la domanda si considera ritirata.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui venga ritirata una domanda giudiziale presentata in forma elettronica oppure cartacea. Nell’ambito delle procedure elettroniche di esecuzione, insolvenza e iscrizione nel registro catastale, una richiesta può essere ritirata anche per via elettronica.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Come è stato ricordato nel precedente punto 1, nonostante l’esistenza di disposizioni di legge per il deposito elettronico delle domande giudiziali, tale procedura non è ancora applicabile a tutti i procedimenti civili.
Le Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione contengono un elenco di domande e di altri documenti che possono essere inviati per via elettronica nell’ambito di una procedura di esecuzione. Se, nell’ambito di tale procedura, un debitore vuole presentare le sue difese o una domanda elettronica attraverso il sistema informatico della giustizia (sul sito secondario relativo alle procedure di esecuzione), egli deve rispettare i requisiti stabiliti per un utente esterno qualificato del sistema informatico della giustizia (casella di posta elettronica aperta e sicura, certificato digitale qualificato rilasciato da un certificatore sloveno e legato a numero di codice fiscale), assieme ad altre condizioni che variano a seconda della categoria cui appartiene l’utente (articolo 12 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile).
Si veda la risposta al punto 2 circa gli obblighi applicabili ad alcuni utenti in merito alla presentazione di documenti in formato elettronico e quelli delle parti dei procedimenti di insolvenza.
Anche le opposizioni o altri mezzi di difesa possono essere presentati online nell’ambito dei procedimenti relativi al registro catastale nonché in determinate procedure di esecuzione. Alcuni partecipanti (avvocati, notai, organismi statali, società immobiliari) nei procedimenti relativi al registro catastale sono obbligati a presentare tutti i documenti necessari per via elettronica.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Se la controparte non contesta la domanda, il procedimento elettronico prosegue secondo le stesse norme applicabili al procedimento scritto nei casi di cui trattasi. Dopo la scadenza del termine impartito al debitore o al convenuto per presentare una memoria di risposta, il giudice emana una decisione.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
V. la risposta alla domanda n. 10 – domanda identica.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
L’articolo 16 bis, ZPP stabilisce che il supporto elettronico e quello cartaceo si equivalgono se i dati in forma elettronica possono essere elaborati dall’ufficio giudiziario abilitato e se sono accessibili e adatti per un uso successivo, e che i dati in forma elettronica non possono essere considerati privi di valore probatorio a causa del loro formato. Analoghe disposizioni sono contenute nella legge relativa alle transazioni elettroniche e alla firma digitale (articolo 13, primo comma, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu).
Gli atti e le prove possono essere presentati in forma elettronica nelle procedure di esecuzione e di garanzia del credito. Per quanto riguarda la conformità alle specifiche tecniche, quando non si tratta di una domanda elettronica ma di un documento elettronico (allegato), l’articolo 2, primo e secondo comma, delle Norme sui documenti elettronici si applica mutatis mutandis. V. anche la risposta al punto 4.
I documenti possono essere presentati anche in forma elettronica. Una domanda elettronica è un documento elettronico contenente l’istanza di una parte di un procedimento giudiziario civile (Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile). Le stesse disposizioni definiscono il concetto di "allegato elettronico", ossia un documento scritto convertito in un documento informatico e allegato a una domanda elettronica.
L’utente deposita una domanda elettronica selezionando la transazione elettronica appropriata sul sito web della giustizia elettronica e inserendo l’informazione contenuta nella parte standardizzata della domanda nell’apposito campo del modulo online. Qualora nella domanda elettronica sia inserita, per legge o a discrezione del richiedente, una parte esplicativa, l’utente crea un documento elettronico separato dal testo della parte esplicativa (la parte non standardizzata del testo della domanda elettronica), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19 delle Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, e allega tale documento elettronico alla transazione elettronica per la procedura di esecuzione. L’utente appone la propria firma elettronica sicura. Le stesse regole valgono per gli allegati a corredo delle domande elettroniche. V. anche le risposte ai precedenti punti.
Per le procedure relative al registro catastale è stata stabilita una norma speciale al fine di garantire la certezza del diritto, e per il fatto che il documento convertito in formato elettronico acquista il carattere (valore probatorio) di un documento originale, secondo la quale soltanto un notaio, in quanto figura che gode di pubblica fiducia, può convertire le scritture private (contratti) in documenti elettronici. Il notaio è inoltre tenuto, in forza delle disposizioni sulla custodia degli atti notarili, a conservare tale documento, fino alla sua iscrizione definitiva nel registro catastale. Una parte/richiedente può convertire autonomamente in formato elettronico gli altri documenti che costituiscono i presupposti per la registrazione (decisioni giudiziarie e altre delibere di organismi pubblici).
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
Ai sensi delle Norme sulle transazioni elettroniche nell’ambito dei procedimenti giudiziari in materia civile, una decisione giudiziaria in forma elettronica è considerata una decisione giudiziaria originale. In caso di utilizzo del sistema elettronico di notificazione, una copia della decisione giudiziaria elettronica viene trasmessa come documento informatico. Se la notificazione viene effettuata tramite posta ordinaria, si trasmette una copia stampata della decisione elettronica.
*Occorre sottolineare che, nella pratica, e nonostante le disposizioni normative vigenti, non è attualmente possibile inviare documenti per via elettronica nelle cause in materia civile e commerciale, ad eccezione dei procedimenti di insolvenza e relativi al registro catastale. A partire dal 10 aprile 2014, anche i documenti giudiziari vengono trasmessi agli avvocati e agli ufficiali giudiziari in forma elettronica, ossia attraverso mezzi informatici.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Sì, una sentenza o una decisione resa elettronicamente è sottoscritta con firma elettronica sicura dal presidente del collegio giudicante e reca il timbro elettronico sicuro dell’organo giurisdizionale, verificati sulla base di un certificato qualificato. Se la firma elettronica sicura del presidente del collegio è verificata con certificato qualificato recante indicazione dell’organo giurisdizionale, il timbro elettronico di quest’ultimo non è richiesto. Le sentenze trattate in modo automatizzato dal sistema informatico possono recare un facsimile al posto della firma e del timbro.
Una decisione emanata su supporto cartaceo o elettronico può essere notificata alle parti sotto forma di copia certificata, di copia elettronica (digitalizzata) oppure su supporto elettronico. V. anche la risposta al punto 13.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
Come è stato menzionato nei precedenti punti, nonostante l’esistenza di disposizioni normative in materia, le domande giudiziali, incluse le impugnazioni, non possono essere presentate per via elettronica in tutti i procedimenti, sebbene la presentazione per via elettronica sia possibile nelle procedure di esecuzione, d’insolvenza e nelle procedure relative al registro immobiliare, qualora il richiedente soddisfi i requisiti applicabili agli utenti del sistema elettronico della giustizia. V. anche le risposte ai precedenti punti.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Sì, è possibile avviare un procedimento elettronico di esecuzione attraverso il sito web della giustizia elettronica. Il richiedente può presentare una domanda di esecuzione basata su un documento autentico attraverso il sito web della giustizia elettronica (sul sito secondario per le procedure di esecuzione), in qualità di utente esterno registrato e qualificato. Il richiedente può presentare una domanda di esecuzione sulla base di un titolo esecutivo e una richiesta di garanzia del credito attraverso il sito secondario per le procedure di esecuzione solo come utente esterno qualificato. Occorre sottolineare che si tratta di una procedura per l’esecuzione e la garanzia dei crediti conforme alla normativa nazionale vigente (ZIZ).
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Le parti possono consultare e copiare un documento elettronico conservato nel sistema informatico dopo aver provato la loro identità attraverso un certificato qualificato di firma elettronica.
Nell’ambito dei procedimenti di esecuzione e di garanzia dei crediti avviati dinanzi ai tribunali circondariali (okrajna sodišča), gli utenti che hanno presentato una domanda elettronica attraverso il sito secondario per le procedure di esecuzione possono prendere visione dei propri documenti nonché degli atti processuali relativi alla loro domanda e in cui vengono citati come parte in causa. Le Norme relative ai moduli, alle tipologie delle procedure di esecuzione e alla procedura automatizzata di esecuzione stabiliscono quali documenti sono accessibili a ciascuna categoria di utenti.
La consultazione dei documenti elettronici è ammessa anche nel caso delle procedure relative al registro immobiliare. Una differenza tra quest’ultimo tipo di procedura e quella per l’esecuzione dei crediti consiste nel fatto che tutti gli utenti registrati (ossia, non soltanto i richiedenti e le altre parti intervenienti) possono prendere visione del documento fino al momento in cui l’iscrizione nel registro catastale diventa definitiva. Gli atti processuali (domanda, decisione giudiziaria, ecc.) sono accessibili a tutti, diversamente dagli allegati, ossia i documenti, per ragioni inerenti alla salvaguardia dei dati personali delle parti.
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