- 1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
- 2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
- 3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
- 4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
- 5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
- 6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
- 7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
- 8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
- 9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
- 10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
- 11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
- 12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
- 13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
- 14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
- 15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
- 16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
- 17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
Sì, in parte.
Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio, salvo nei territori in cui non è possibile nemmeno per tali professionisti.
Per i privati e le persone giuridiche è obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo, per cui è possibile/obbligatorio soltanto per procedimenti concreti.
Per le persone fisiche è facoltativo dal 1° gennaio 2017, sebbene in alcuni territori non sia ancora possibile per motivi tecnici e i procedimenti si trovano in fase di sviluppo.
Esiste, in seno al ministero della Giustizia, la "SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA" (link alla Sede) che contiene un registro accessibile per via elettronica con le informazioni, nonché le risorse e i relativi indirizzi.
Occorre utilizzare una firma elettronica registrata che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti e avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.
Tra le novità, in Galizia i professionisti e i privati possono avviare procedimenti d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici civili e del lavoro. Presto sarà possibile anche per i procedimenti verbali.
In Andalusia la presentazione di domande e di documenti da parte di persone fisiche e giuridiche è limitata ai procedimenti verbali e d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici civili e ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento dinanzi ai giudici del lavoro.
Nei Paesi Baschi non è possibile avviare procedimenti per via elettronica.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
La possibilità esiste per tutti i procedimenti civili, con limitazioni per territorio e per alcuni procedimenti, ed è abbastanza diffusa per i procedimenti d'ingiunzione di pagamento.
L'atto introduttivo del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e del procedimento per controversie di modesta entità può essere presentato attraverso internet in alcuni territori; in altri territori i sistemi si trovano in fase di aggiornamento.
L'accesso dei privati cittadini è in fase di attuazione e in alcuni territori può essere provvisoriamente limitato ai procedimenti monitori o verbali nazionali o alle domande o alla competenza processuale in materia sociale e non alla presentazione di documenti procedurali.
Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio l'avvio elettronico per tutti i procedimenti che in generale è attivo in tutto il territorio nazionale, salvo alcune eccezioni come i Paesi Baschi.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Di norma, tale servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, se l'atto viene effettuato in un giorno non lavorativo, produrrà i suoi effetti solo il giorno lavorativo seguente.
Inoltre, talvolta il sistema non è disponibile in giorni non lavorativi per motivi tecnici o di manutenzione, in particolare durante le vacanze giudiziarie del mese di agosto.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Si raccomandano i seguenti formati: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg,.tiff, .odt, .zip.
Gli archivi compressi .zip possono contenere solo documenti in formato .pdf, . rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.
In nessun caso LexNET accetta fascicoli contenenti documenti audio, video o archivi .zip compressi che contengano fascicoli nei formati suddetti.
Nel caso in cui il documento sia troppo voluminoso e blocchi il sistema, sarà necessario presentare la relativa versione su carta; non è tuttavia ammesso riunire artificialmente diversi documenti in un unico documento digitale.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire i mezzi elettronici adeguati. La sicurezza è garantita da un sistema di certificazione preventivo della firma elettronica dei rappresentanti legali e dei privati cittadini, delle carte crittografiche e dei certificati elettronici che permettono l'accesso di operatori autorizzati. Occorre ricorrere a un sistema che possa garantire l'autenticità del contenuto dei documenti inviati e che permetta di costituire una prova inconfutabile dell'invio e della loro ricezione.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Sì, con un sistema di certificazione preventiva.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?
Le azioni processuali avviate da persone giuridiche sono soggette al pagamento delle relative spese, contrariamente a quelle avviate da persone fisiche.
Tali spese devono essere pagate per via elettronica, via internet e la prova del pagamento dev'essere allegata all'atto introduttivo (si tratta di un requisito non inderogabile).
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Non è possibile annullare un'azione già avviata.
Si deve presentare la rinuncia formale in forma elettronica.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
No, ogni parte in causa agisce secondo le proprie caratteristiche, come indicato in precedenza.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Nulla; l'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di comunicazioni ai rappresentanti in giudizio delle parti. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico.
Il giudice fornirà il documento in formato elettronico e/o cartaceo, a seconda dei casi e delle scelte.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Nulla. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico. Il giudice fornirà il documento nel formato elettronico e/o cartaceo e lo notificherà per via elettronica o su carta, a seconda dei casi e delle scelte.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?
Sì, il deposito degli atti procedurali e la presentazione dei documenti si effettuano alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento, gli unici limiti sono rappresentati dal tipo di documento e dalle sue dimensioni.
L'utilizzo è possibile in tutti i procedimenti, sebbene l'accesso ai privati cittadini sia in fase di attuazione e in alcuni territori possa essere provvisoriamente limitato, mentre in altri territori questo non sia ancora possibile per motivi tecnici, in quanto in fase di sviluppo.
Nei Paesi Baschi, ad eccezione del primo deposito, gli avvocati e i procuratori devono inviare tutti i documenti per via elettronica. I privati non sono autorizzati a gestire i documenti per via elettronica.
La sola condizione è l'accreditamento preventivo del rappresentante in giudizio con firma elettronica.
Sì, il tribunale chiede l'originale di un documento; quest'ultimo dev'essere depositato presso l'organo giurisdizionale, ma può essere inviato anche per posta.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Se le parti hanno presentato la domanda e i documenti per via elettronica, riceveranno la notifica delle decisioni giudiziarie attraverso lo stesso canale.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
Sì, per i rappresentanti delle parti è obbligatorio.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è possibile effettuare tale scelta, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
Sì, alle stesse condizioni descritte al punto 1 per l'avvio del procedimento.
In numerosi territori è obbligatorio per i rappresentanti legali delle parti.
Per i privati cittadini e le persone giuridiche è inoltre obbligatorio in alcuni territori. Tuttavia, in altri territori non è ancora possibile per motivi tecnici; i procedimenti elettronici si trovano in fase di sviluppo.
Per le persone fisiche è facoltativo, previo accreditamento, nei territori che hanno attuato la possibilità.
Nei Paesi Baschi non è possibile avviare il procedimento per via elettronica e la domanda di esecuzione deve essere presentata in forma cartacea.
Esiste, in seno al ministero della Giustizia, la "SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA" (link alla Sede) che contiene un registro accessibile per via elettronica con le informazioni, nonché le risorse e i relativi indirizzi.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
Solo in parte del territorio nazionale.
Sì, i rappresentanti delle parti hanno accesso e possono consultare i fascicoli per via elettronica nei territori di Aragona, Navarra, Cantabria e della Comunità Valenciana.
In altri territori (Isole Baleari, Catalogna) è in fase di attuazione e a breve sarà accessibile ai rappresentanti.
In Andalusia le parti e i rappresentanti hanno accesso a una consultazione limitata a taluni dati: parti in causa, stato di avanzamento della causa e note.
Nei Paesi Baschi i professionisti hanno accesso esclusivamente ai video contenenti la registrazione dei processi.
In altri territori non è previsto l'accesso a breve nemmeno per i rappresentanti.
Per il momento i privati cittadini non hanno accesso al fascicolo digitale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.