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Attualmente non è possibile avviare un procedimento civile attraverso internet. Una domanda introduttiva di procedimento civile va presentata per iscritto, con firma autografa del richiedente o dal suo rappresentante. L'obbligo di firmare tale atto costituisce un ostacolo per la presentazione elettronica dell'atto introduttivo.
Nel procedimento sommario la domanda di ingiunzione di pagamento all'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può essere presentata attraverso internet.
Come illustra la risposta al quesito 1, questa possibilità è prevista soltanto per i procedimenti sommari.
Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.
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Una domanda elettronica di ingiunzione di pagamento alla autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata è presentata per iscritto, munita di firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può consentire un'eccezione al requisito di firma a chi si presume possa presentare numerose domande in modo soddisfacente e tecnicamente adeguato Per presentare una domanda d'ingiunzione di pagamento ordinaria presso un organo giurisdizionale, non è necessario integrare la domanda elettronica con una firma autografa su carta.
Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.
Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale. Come illustra la risposta al quesito 12, di norma è tuttavia possibile presentare una domanda giudiziale e altri atti giudiziari che non devono essere provvisti di firma autografa.
Non esistono servizi internet per avviare un'azione presso un organo giurisdizionale.
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I documenti che non devono essere provvisti di firma autografa possono essere presentati per via elettronica. Ciò significa che, in linea di principio, è possibile presentare in forma elettronica tutti i documenti, ad eccezione della domanda introduttiva. In un caso particolare l'organo giurisdizionale può decidere che un documento archiviato elettronicamente deve essere confermato dal mittente mediante un documento recante firma originale.
L'organo giurisdizionale può anche inviare un documento per via elettronica e la ricezione del documento va confermata ad es. tramite e-mail, se ritenuto appropriato relativamente, tra l'altro, alla normativa vigente in materia di dati personali.
Le decisioni giudiziarie sono inviate per posta, se non diversamente richiesto da una parte. Se opportuno, per es. in riferimento alle norme vigenti in materia di dati personali, il documento può essere inviato via fax o posta elettronica o in altro modo in formato elettronico.
È possibile inviare un'impugnazione via e-mail. Se necessario, l'organo giurisdizionale può chiedere che il mittente confermi l'impugnazione trasmettendo un documento originale controfirmato.
Per quanto riguarda la notifica, cfr. risposta al quesito 13.
La richiesta di esecuzione può essere presentata dall'avente diritto personalmente o per il tramite di un rappresentante, verbalmente o per iscritto. La richiesta verbale presuppone che il richiedente (la persona che chiede l'esecuzione) si rechi di persona presso l'autorità preposta all'esecuzione. La richiesta scritta deve essere controfirmata dal richiedente o dal suo rappresentante. L'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata può tuttavia ammettere che chi presenta numerose domande, possa avvalersi del mezzo elettronico.
No.
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